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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2548/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2548/2020, avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.” tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Quaglierini, C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Via Guglielmo Marconi, n.
1/B, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Masutti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via D'Azeglio, n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro
[...]
occorso in data 04.01.2019 al signor il quale era alla guida del Parte_2 motoveicolo SH 125i “Honda” targato DW46040 di proprietà della signora di Pt_1
, e conseguentemente condannare il medesimo a risarcire tutti i Parte_1 CP_1
danni subiti e subendi dagli attori a causa del sinistro in oggetto e segnatamente: A) condannare il convenuto a risarcire il danno biologico patito dal signor Parte_2 a seguito del sinistro in oggetto, quantificando lo stesso nella misura complessiva di €
41.402,50 di cui € 31.960,00 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità permanente ed € 9.432,50 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa e ritenute conformi a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica;
B) condannare il convenuto, al risarcimento di tutte le spese mediche sostenute dal signor
a causa del sinistro in oggetto, che vengono quantificate in € 560,90, Parte_2
ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica;
C) condannare il convenuto al pagamento in favore del signor Parte_2
di una somma a titolo di personalizzazione del danno biologico patito, anche in virtù dei pregiudizi di tipo esistenziale concernenti gli aspetti relazionali della vita del medesimo, quantificando la stessa nella misura del 1/3 della somma complessiva che verrà liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico subito dall'odierno attore a causa del sinistro in oggetto, ovvero in quella somma o percentuale maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica;
D) condannare il convenuto al pagamento in favore della signora di una somma a titolo di Parte_1
risarcimento del danno materiale e patrimoniale occorso al proprio motoveicolo SH
125i “Honda” targato DW46040, che vengono quantificati in € 1.382,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia;
E) condannare il convenuto al pagamento in favore dei signori
e di una congrua indennità per svalutazione Parte_2 Parte_1 monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (già diritti ed onorari)”.
Convenuto:
“L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti
CONCLUSIONI - Nel merito: rigettare le domande proposte dai Sig.ri
[...]
e nei confronti del in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum e, comunque, non provata per le ragioni indicate in narrativa. - In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dai Sig.ri Parte_1
e nei confronti del contenere Parte_2 Controparte_1
l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore nei limiti di quanto risulti specificamente allegato e provato in corso di causa, riducendolo in misura corrispondente al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dello stesso Sig. Parte_2 nella causazione del danno nonché defalcando dall'importo del risarcimento eventualmente riconosciuto gli importi degli indennizzi eventualmente percepiti dall'attore in forza di polizze assicurative contro i danni da questi contratte o di cui poteva, comunque, beneficiare, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con ogni e più ampia riserva di eccepire, dedurre e provare nei termini di rito. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2020, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio il al fine di
[...] Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi la notte del 04.01.2019, allorché , che stava percorrendo, alla Parte_2
guida del ciclomotore SH 125 Honda, targato DW46940, di proprietà , Parte_1
Via Pietro Metastasio, in San Giuliano Terme (PI), Località Ghezzano, è caduto rovinosamente a terra a causa di una insidiosa e poco visibile buca presente sul manto stradale all'altezza del piazzale adiacente all'esercizio commerciale “Computer Shop
S.n.c.”.
A sostegno della propria domanda, hanno allegato:
- che il sinistro si è verificato nonostante stesse procedendo a velocità ridotta e nel pieno rispetto delle norme del Codice della strada, nel piazzale in quell'orario adibito a parcheggio per gli avventori della discoteca presente in loco;
- che la buca che ha causato la caduta, oltre a non essere segnalata, era posta in una zona del piazzale che al momento del sinistro costituiva l'unica via di passaggio, stretto ed obbligato, tra le colonne di auto in sosta e risultava, di fatto, impossibile da evitare;
- che il piazzale era privo di illuminazione, rendendo la presenza della buca impossibile da vedere;
- che gli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro hanno avuto difficoltà ad effettuare i rilievi a causa dell'assenza di illuminazione;
- che il giorno successivo all'evento, il è intervenuto Controparte_1
sul luogo del sinistro eliminando la buca e mettendo il manto stradale in sicurezza;
- che è evidente la responsabilità del nella causazione del sinistro ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.; - che il pericolo non è stato segnalato, non era visibile, né prevedibile o evitabile;
- che non poteva essere a conoscenza dello stato dei luoghi e del Parte_2
dissesto stradale, abitando nel Comune di Livorno;
- che, a seguito della caduta, ha riportato gravi lesioni personali;
Parte_2
- che anche il motociclo è rimasto danneggiato, per complessivi € 1.382,00;
- che, a seguito delle fratture riportate, è stato sottoposto ad intervento Parte_2
chirurgico in data 09.01.2019, giungendo a guarigione clinica solo in data
31.05.2019, con postumi da valutare;
- che il medico legale ha quantificato l'entità dell'invalidità permanente riportata dall'attore nella misura di 12 punti percentuali, oltre ai giorni di inabilità temporanea;
- che il danno biologico subito ammonta ad € 41.402,50, oltre a spese mediche per €
560,90;
- che sono state, inoltre, riscontrate gravi sofferenze fisiche e psichiche che hanno inciso sulle normali abitudini di vita dell'attore, tali da giustificare il riconoscimento di una personalizzazione del danno nella misura di 1/3 del danno biologico;
- che il danneggiato, a seguito del sinistro, non ha più potuto svolgere attività
sportiva, ha visto compromessa la propria capacità di relazione e non ha interrotto la propria attività lavorativa;
- che, in particolare, trovandosi “in prova” al momento del sinistro, Parte_2
non ha potuto sottoscrivere il contratto di assunzione e attualmente ha difficoltà a trovare una occupazione lavorativa a causa del deficit fisico riportato;
- che le trattative portate avanti in via stragiudiziale con il e la relativa CP_1 compagnia di assicurazione non hanno condotto ad alcun esito, al pari dell'invito alla negoziazione assistita;
- che sussistono tutti i presupposti per il risarcimento dei danni subiti dagli attori.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente Controparte_1
tutto quando ex adverso dedotto. In particolare, ha allegato ed eccepito:
- che gli agenti della Polizia non hanno accertato la presenza dell'insidia né la dinamica dell'evento, essendo stato il motociclo spostato dal luogo in cui avrebbe raggiunto lo stato di quiete dopo l'asserita caduta;
- che la documentazione fotografica prodotta non è idonea a provare la pericolosità dello stato dei luoghi, raffigurando un ampio tratto di strada e non il luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la caduta;
- che è onere del danneggiato provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e tra quest'ultimo e i danni subiti;
- che, nel caso di specie, la caduta è imputabile alla condotta colposa del danneggiato, che avrebbe dovuto adottare una condotta prudente nel percorrere l'interno di un piazzale dove erano presenti numerosi mezzi parcheggiati;
- che la condotta è, in ogni caso, idonea ad integrare un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- che è, altresì, contestata l'esistenza e la quantificazione dei danni lamentati dall'attore;
- che la consulenza tecnica di parte è documento privo di qualsiasi valore probatorio;
- che il grado di invalidità permanente accertato dai consulenti di parte è manifestamente sovrastimato;
- che le circostanze allegate dall'attore non sono provate e, comunque, non sono idonee a giustificare la personalizzazione del danno richiesta;
- che la personalizzazione può essere riconosciuta solo in presenza di circostanze realmente eccezionali e diverse da quelle subite da qualsiasi altro soggetto in conseguenza della medesima lesione;
- che non vi è prova che gli importi richiesti a titolo di spese mediche siano stati sostenuti in conseguenza dei fatti per cui è causa o che fossero congrui ed efficaci rispetto alle lesioni lamentate;
- che non vi è prova che l'evento dannoso abbia inciso sulla capacità lavorativa dell'attore, tenuto anche conto del fatto che l'attore, al momento del sinistro, era assunto a tempo determinato, con scadenza del contratto prevista per il giorno
31.01.2019;
- che, in caso di accoglimento delle domande attoree, sarà necessario fare applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, in relazione a polizze assicurative;
- che non vi è prova che sia proprietaria del mezzo danneggiato;
Parte_1
- che è contestato il quantum richiesto a titolo di danni patrimoniali al mezzo incidentato, non essendo note le condizioni dello stesso ante sinistro.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale.
Con ordinanza del 22.09.2022, è stato disposto lo svolgimento di consulenza tecnica medico-legale. Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 11.06.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 06.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni differimenti dovuti al carico del ruolo del Giudice originariamente assegnatario della causa, assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del
03.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Inquadramento della fattispecie. La spettanza del risarcimento.
La domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento parziale.
Il tratto sul quale lamenta di essere caduto rientra senz'altro nell'ambito Parte_2
dei beni sui quali il Comune convenuto, titolare di una signoria di fatto qualificata sul bene, è tenuto ad esercitare una custodia volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Si rammenta che in materia di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non patrimoniali, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, in tema di demanio,
Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Tanto premesso, sia sul piano fattuale, sia su quello della causalità nella produzione dell'evento, l'analisi sinergica delle emergenze processuali consente di ritenere integrata la fattispecie di illecito.
Parte attrice ha allegato a fondamento della pretesa risarcitoria, la caduta dal motociclo cagionata dalla presenza di una buca sul manto stradale, collocata in un'area di piazzale adibito a parcheggio, priva di illuminazione e occupata da numerose autovetture in sosta posizionate in modo tale da lasciare una sola via di passaggio, “obbligata” e interamente occupata dalla buca. L'insidia sarebbe stata, pertanto, inevitabile per il centauro.
Orbene, le dichiarazioni dei testi sentiti (cfr. verbali del 19.05.2022 e del 20.09.2022) e gli ulteriori elementi agli atti (cfr. docc. 1, 2 attori) impongono di ritenere provate le circostanze di spazio e di tempo del sinistro per cui è causa, con particolare riferimento al fatto, al punto della caduta, nonché le circostanze oggettive che caratterizzavano lo stato dei luoghi: manto stradale particolarmente dissestato e caratterizzato (anche) dalla buca di ampie dimensioni indicata in atti;
assenza di illuminazione artificiale;
numerosi veicoli parcheggiati nell'area.
Tali circostanze emergono dalle produzioni fotografiche in atti e dalla relazione di servizio redatta dagli agenti intervenuti, dalle dichiarazioni rese dal funzionario delegato a rendere l'interrogatorio formale per conto del e, soprattutto, dal teste CP_1 [...]
Tes_1
Quest'ultimo, in particolare, ha dichiarato (cfr. verbale del 19.05.2022) di essere stato presente sul luogo del sinistro in quanto organizzatore di un evento che si teneva nello stabile prospicente il piazzale e di aver visto il ciclomotore arrivare mentre si trovava nel parcheggio, impegnato a raggruppare le persone presenti davanti all'ingresso del locale. Ha, altresì, riferito che, considerata la presenza di numerose macchine parcheggiate, il motociclo procedeva a velocità ridotta.
Il teste ha poi chiarito di aver visto la buca nel momento in cui si è avvicinato al motociclo, a caduta già avvenuta. Ad onta di quanto sostenuto dal non sono CP_1
emersi dalla deposizione del teste incongruenze intrinseche, né sussistono elementi esterni idonei a confutare la credibilità delle sue dichiarazioni, la circostanza che conoscesse l'attore non potendo ex se minarne l'attendibilità.
In definitiva, nonostante gli agenti accertatori intervenuti non abbiano effettuato rilievi, il coacervo degli elementi processualmente acquisiti è idoneo a provare la descritta dinamica della caduta.
Dimostrato il fatto, devono esserne vagliate le modalità di verificazione del sinistro per apprezzare i rispettivi profili di (cor)responsabilità.
Osserva il Tribunale che, per quanto emerso, il danneggiato non era a conoscenza dello stato dei luoghi, ed è pacifico che non fossero presenti cartelli di segnalazione del presente dissesto stradale.
È, inoltre, sintomatico il fatto che il sia intervenuto, subito dopo la CP_1
verificazione del sinistro de quo, a porre in sicurezza il piazzale mediante il ripianamento delle buche esistenti, di fatto riconoscendo, per fatti concludenti, quantomeno la pericolosità generica della situazione.
Preme, altresì, precisare che il tratto interessato dalla caduta non si presentava come area sterrata – ciò che avrebbe imposto all'utente di innalzare la propria soglia di attenzione e di prevedere la presenza di buche e avvallamenti – ma prevalentemente asfaltata, ancorché in larga parte danneggiata, circostanza che ha reso l'interruzione dell'asfalto causata dall'ampia buca un'insidia più difficile da percepire, tenuto conto peraltro della acclarata presenza di auto parcheggiate e di persone.
Per quanto esposto il Tribunale reputa che, premessa l'intrinseca pericolosità della buca, il convenuto non abbia fornito la prova del caso fortuito, sub specie di fatto CP_1
colposo del danneggiato che, mediante l'adozione di una condotta di guida informata a media diligenza, avrebbe potuto evitare il danno (cfr. tra le tante, Cass. n. 27724/2018).
È, tuttavia, ravvisabile, nel comportamento di , un profilo di Parte_2
corresponsabilità ex art. 1227, I comma, c.c.
In tal senso, escluso che possa ravvisarsi nella sua condotta di guida un'imprudenza tale da recidere il nesso causale tra l'insidia e l'evento di danno, deve ritenersi che abbia contribuito colposamente rispetto a quest'ultimo, non adottando maggiori cautele – riduzione ulteriore della velocità, particolare attenzione alla conformazione della sagoma stradale – volte a ridurre il pericolo di cadute quali quella verificatasi, tenuto conto che lo stesso avrebbe ragionevolmente potuto percepire (anche se non necessariamente evitare) l'esistenza dell'insidia, avendo dichiarato di procedere a velocità particolarmente ridotta e presumendo, in assenza di elementi di senso contrario, che godesse di sufficiente visibilità data dalla luce proiettata dagli anabbaglianti della propria moto.
Per quanto esposto, si reputa equo attribuire alla condotta del danneggiato un contributo concausale pari al 50% ex art 1227, I comma, c.c.
2. I danni risarcibili.
Accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre vagliare l'entità del danno conseguenza patito dagli attori.
Quanto al danno non patrimoniale subito da , vengono recepite le Parte_2
risultanze della CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, condivisa negli esiti e rispetto alla quale non vi sono state osservazioni di parte, che ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 10%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di complessivi 120 giorni, di cui 40 al 100%, 20 al 75%, 30 al 50% e i rimanenti 30 al
25%.
In tema di liquidazione del danno, il Tribunale ritiene di fare applicazione della Tabella unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 05.03.2025.
Un'applicazione, invero, non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del Decreto, la disciplina di legge vale per i sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che appare suggerita, in via per così dire analogica, dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sino ad un recente passato colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Ora, nella consapevolezza di un variegato panorama di soluzioni giurisprudenziali al riguardo (cfr. tra le altre, Tribunale di Perugia, Sez. II, n. 424/2025; Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 147/2025; Tribunale di Palmi, n. 124/2025), si osserva che la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, comma I, D.
Lgs. 209/2005 non osta all'applicazione immediata dei nuovi criteri, tenuto conto della condivisione generale sui barème medico legali adottati. Sotto altro profilo le parti, anche in sede di comparse conclusionali e memorie di replica, non hanno fatto cenno alcuno ai parametri di liquidazione.
Si osserva che, a livello di impostazione, il legislatore conferma la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, ancorando il secondo (come elemento eventuale, differenziando tra 4 gradi) al riconoscimento del punto di invalidità del primo, con coefficiente moltiplicatore che cresce in modo più che proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità riconosciuta.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri della tabella unica nazionale adottata con D.P.R. n. 12/2025 in attuazione dell'art. 138 D. Lgs. n. 209/2005, si perviene al riconoscimento di € 6.207,60 a titolo di invalidità temporanea, € 22492,57 per danno biologico permanente, attesa l'età del soggetto – 29 anni – all'epoca del sinistro, cui vanno aggiunti € 5.848,11 a titolo di danno morale calcolato con incremento medio, per complessivi euro 34.548,46.
L'attore domanda altresì la personalizzazione del danno. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n. 7513/2018).
Ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti di cui all'art. 138, comma 3, codice assicurazioni private per riconoscere un aumento del 10% computato sull'importo del danno permanente, in ragione dell'età del danneggiato e della seppur succintamente documentata modifica delle abitudini di vita conseguenti al sinistro, con riferimento all'impossibilità di praticare attività sportiva e tenuto conto delle rappresentate difficoltà relazionali e lavorative dovute al deficit fisico, elementi, tutti, coerenti con le valutazioni medico legali. In definitiva, il danno non patrimoniale complessivamente subito è pari ad € 37.382,50, somma che, dimidiata in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità, porta ad € 18.691,25.
Sulla somma risultante a titolo di danno non patrimoniale spettano gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, sono state ritenute congrue in sede di CTU medico legale le spese mediche sostenute, per un ammontare complessivo pari a €
561,50, che, dimezzate (€ 280,75) spettano dunque come posta autonoma di risarcimento, maggiorata degli interessi legali dal dì dell'esborso al saldo, e per il rimborso delle spese della perizia di parte, per € 500,00.
Con riguardo al danno patrimoniale relativo alla perdita o mancata riconferma dell'occupazione lavorativa, si osserva che, come eccepito dal Comune, difetta la relativa domanda, incidentalmente rilevandosi che in ogni caso la circostanza appare sprovvista di idoneo supporto probatorio. Non sussistono, ancora, elementi sufficienti a supportare la richiesta di liquidazione dei danni occorsi al motoveicolo rimasto coinvolto nel sinistro, non essendo a tal fine idonea la produzione di un mero preventivo (doc. 4 attori), difettando in atti la prova della congruità dei costi di ripristino, e non essendo note le condizioni e lo stato del veicolo ante sinistro, nonché, infine dell'avvenuto pagamento della somma indicata;
tra l'altro, non è stata dimostrata, come contestato dal la proprietà del veicolo CP_1
incidentato.
3. Le spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, considerati gli esiti del giudizio, e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento, parametri medi, tenuto conto della attività processuale in concreto svolta e delle questioni trattate e vista anche la fase di negoziazione assistita.
Le spese di CTU seguono la medesima sorte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore di , di € 18.691,25 a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva e di € 780,75 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di parte attrice di metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico del i ¾ delle spese di Controparte_1
CTU, la residua quota a carico di parte attrice.
Pisa, 16 luglio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2548/2020, avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.” tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Quaglierini, C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Via Guglielmo Marconi, n.
1/B, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Masutti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via D'Azeglio, n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro
[...]
occorso in data 04.01.2019 al signor il quale era alla guida del Parte_2 motoveicolo SH 125i “Honda” targato DW46040 di proprietà della signora di Pt_1
, e conseguentemente condannare il medesimo a risarcire tutti i Parte_1 CP_1
danni subiti e subendi dagli attori a causa del sinistro in oggetto e segnatamente: A) condannare il convenuto a risarcire il danno biologico patito dal signor Parte_2 a seguito del sinistro in oggetto, quantificando lo stesso nella misura complessiva di €
41.402,50 di cui € 31.960,00 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità permanente ed € 9.432,50 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa e ritenute conformi a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica;
B) condannare il convenuto, al risarcimento di tutte le spese mediche sostenute dal signor
a causa del sinistro in oggetto, che vengono quantificate in € 560,90, Parte_2
ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica;
C) condannare il convenuto al pagamento in favore del signor Parte_2
di una somma a titolo di personalizzazione del danno biologico patito, anche in virtù dei pregiudizi di tipo esistenziale concernenti gli aspetti relazionali della vita del medesimo, quantificando la stessa nella misura del 1/3 della somma complessiva che verrà liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico subito dall'odierno attore a causa del sinistro in oggetto, ovvero in quella somma o percentuale maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica;
D) condannare il convenuto al pagamento in favore della signora di una somma a titolo di Parte_1
risarcimento del danno materiale e patrimoniale occorso al proprio motoveicolo SH
125i “Honda” targato DW46040, che vengono quantificati in € 1.382,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia;
E) condannare il convenuto al pagamento in favore dei signori
e di una congrua indennità per svalutazione Parte_2 Parte_1 monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (già diritti ed onorari)”.
Convenuto:
“L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti
CONCLUSIONI - Nel merito: rigettare le domande proposte dai Sig.ri
[...]
e nei confronti del in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum e, comunque, non provata per le ragioni indicate in narrativa. - In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dai Sig.ri Parte_1
e nei confronti del contenere Parte_2 Controparte_1
l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore nei limiti di quanto risulti specificamente allegato e provato in corso di causa, riducendolo in misura corrispondente al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dello stesso Sig. Parte_2 nella causazione del danno nonché defalcando dall'importo del risarcimento eventualmente riconosciuto gli importi degli indennizzi eventualmente percepiti dall'attore in forza di polizze assicurative contro i danni da questi contratte o di cui poteva, comunque, beneficiare, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con ogni e più ampia riserva di eccepire, dedurre e provare nei termini di rito. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2020, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio il al fine di
[...] Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi la notte del 04.01.2019, allorché , che stava percorrendo, alla Parte_2
guida del ciclomotore SH 125 Honda, targato DW46940, di proprietà , Parte_1
Via Pietro Metastasio, in San Giuliano Terme (PI), Località Ghezzano, è caduto rovinosamente a terra a causa di una insidiosa e poco visibile buca presente sul manto stradale all'altezza del piazzale adiacente all'esercizio commerciale “Computer Shop
S.n.c.”.
A sostegno della propria domanda, hanno allegato:
- che il sinistro si è verificato nonostante stesse procedendo a velocità ridotta e nel pieno rispetto delle norme del Codice della strada, nel piazzale in quell'orario adibito a parcheggio per gli avventori della discoteca presente in loco;
- che la buca che ha causato la caduta, oltre a non essere segnalata, era posta in una zona del piazzale che al momento del sinistro costituiva l'unica via di passaggio, stretto ed obbligato, tra le colonne di auto in sosta e risultava, di fatto, impossibile da evitare;
- che il piazzale era privo di illuminazione, rendendo la presenza della buca impossibile da vedere;
- che gli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro hanno avuto difficoltà ad effettuare i rilievi a causa dell'assenza di illuminazione;
- che il giorno successivo all'evento, il è intervenuto Controparte_1
sul luogo del sinistro eliminando la buca e mettendo il manto stradale in sicurezza;
- che è evidente la responsabilità del nella causazione del sinistro ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.; - che il pericolo non è stato segnalato, non era visibile, né prevedibile o evitabile;
- che non poteva essere a conoscenza dello stato dei luoghi e del Parte_2
dissesto stradale, abitando nel Comune di Livorno;
- che, a seguito della caduta, ha riportato gravi lesioni personali;
Parte_2
- che anche il motociclo è rimasto danneggiato, per complessivi € 1.382,00;
- che, a seguito delle fratture riportate, è stato sottoposto ad intervento Parte_2
chirurgico in data 09.01.2019, giungendo a guarigione clinica solo in data
31.05.2019, con postumi da valutare;
- che il medico legale ha quantificato l'entità dell'invalidità permanente riportata dall'attore nella misura di 12 punti percentuali, oltre ai giorni di inabilità temporanea;
- che il danno biologico subito ammonta ad € 41.402,50, oltre a spese mediche per €
560,90;
- che sono state, inoltre, riscontrate gravi sofferenze fisiche e psichiche che hanno inciso sulle normali abitudini di vita dell'attore, tali da giustificare il riconoscimento di una personalizzazione del danno nella misura di 1/3 del danno biologico;
- che il danneggiato, a seguito del sinistro, non ha più potuto svolgere attività
sportiva, ha visto compromessa la propria capacità di relazione e non ha interrotto la propria attività lavorativa;
- che, in particolare, trovandosi “in prova” al momento del sinistro, Parte_2
non ha potuto sottoscrivere il contratto di assunzione e attualmente ha difficoltà a trovare una occupazione lavorativa a causa del deficit fisico riportato;
- che le trattative portate avanti in via stragiudiziale con il e la relativa CP_1 compagnia di assicurazione non hanno condotto ad alcun esito, al pari dell'invito alla negoziazione assistita;
- che sussistono tutti i presupposti per il risarcimento dei danni subiti dagli attori.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente Controparte_1
tutto quando ex adverso dedotto. In particolare, ha allegato ed eccepito:
- che gli agenti della Polizia non hanno accertato la presenza dell'insidia né la dinamica dell'evento, essendo stato il motociclo spostato dal luogo in cui avrebbe raggiunto lo stato di quiete dopo l'asserita caduta;
- che la documentazione fotografica prodotta non è idonea a provare la pericolosità dello stato dei luoghi, raffigurando un ampio tratto di strada e non il luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la caduta;
- che è onere del danneggiato provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e tra quest'ultimo e i danni subiti;
- che, nel caso di specie, la caduta è imputabile alla condotta colposa del danneggiato, che avrebbe dovuto adottare una condotta prudente nel percorrere l'interno di un piazzale dove erano presenti numerosi mezzi parcheggiati;
- che la condotta è, in ogni caso, idonea ad integrare un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- che è, altresì, contestata l'esistenza e la quantificazione dei danni lamentati dall'attore;
- che la consulenza tecnica di parte è documento privo di qualsiasi valore probatorio;
- che il grado di invalidità permanente accertato dai consulenti di parte è manifestamente sovrastimato;
- che le circostanze allegate dall'attore non sono provate e, comunque, non sono idonee a giustificare la personalizzazione del danno richiesta;
- che la personalizzazione può essere riconosciuta solo in presenza di circostanze realmente eccezionali e diverse da quelle subite da qualsiasi altro soggetto in conseguenza della medesima lesione;
- che non vi è prova che gli importi richiesti a titolo di spese mediche siano stati sostenuti in conseguenza dei fatti per cui è causa o che fossero congrui ed efficaci rispetto alle lesioni lamentate;
- che non vi è prova che l'evento dannoso abbia inciso sulla capacità lavorativa dell'attore, tenuto anche conto del fatto che l'attore, al momento del sinistro, era assunto a tempo determinato, con scadenza del contratto prevista per il giorno
31.01.2019;
- che, in caso di accoglimento delle domande attoree, sarà necessario fare applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, in relazione a polizze assicurative;
- che non vi è prova che sia proprietaria del mezzo danneggiato;
Parte_1
- che è contestato il quantum richiesto a titolo di danni patrimoniali al mezzo incidentato, non essendo note le condizioni dello stesso ante sinistro.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale.
Con ordinanza del 22.09.2022, è stato disposto lo svolgimento di consulenza tecnica medico-legale. Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 11.06.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 06.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni differimenti dovuti al carico del ruolo del Giudice originariamente assegnatario della causa, assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del
03.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Inquadramento della fattispecie. La spettanza del risarcimento.
La domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento parziale.
Il tratto sul quale lamenta di essere caduto rientra senz'altro nell'ambito Parte_2
dei beni sui quali il Comune convenuto, titolare di una signoria di fatto qualificata sul bene, è tenuto ad esercitare una custodia volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Si rammenta che in materia di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non patrimoniali, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, in tema di demanio,
Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Tanto premesso, sia sul piano fattuale, sia su quello della causalità nella produzione dell'evento, l'analisi sinergica delle emergenze processuali consente di ritenere integrata la fattispecie di illecito.
Parte attrice ha allegato a fondamento della pretesa risarcitoria, la caduta dal motociclo cagionata dalla presenza di una buca sul manto stradale, collocata in un'area di piazzale adibito a parcheggio, priva di illuminazione e occupata da numerose autovetture in sosta posizionate in modo tale da lasciare una sola via di passaggio, “obbligata” e interamente occupata dalla buca. L'insidia sarebbe stata, pertanto, inevitabile per il centauro.
Orbene, le dichiarazioni dei testi sentiti (cfr. verbali del 19.05.2022 e del 20.09.2022) e gli ulteriori elementi agli atti (cfr. docc. 1, 2 attori) impongono di ritenere provate le circostanze di spazio e di tempo del sinistro per cui è causa, con particolare riferimento al fatto, al punto della caduta, nonché le circostanze oggettive che caratterizzavano lo stato dei luoghi: manto stradale particolarmente dissestato e caratterizzato (anche) dalla buca di ampie dimensioni indicata in atti;
assenza di illuminazione artificiale;
numerosi veicoli parcheggiati nell'area.
Tali circostanze emergono dalle produzioni fotografiche in atti e dalla relazione di servizio redatta dagli agenti intervenuti, dalle dichiarazioni rese dal funzionario delegato a rendere l'interrogatorio formale per conto del e, soprattutto, dal teste CP_1 [...]
Tes_1
Quest'ultimo, in particolare, ha dichiarato (cfr. verbale del 19.05.2022) di essere stato presente sul luogo del sinistro in quanto organizzatore di un evento che si teneva nello stabile prospicente il piazzale e di aver visto il ciclomotore arrivare mentre si trovava nel parcheggio, impegnato a raggruppare le persone presenti davanti all'ingresso del locale. Ha, altresì, riferito che, considerata la presenza di numerose macchine parcheggiate, il motociclo procedeva a velocità ridotta.
Il teste ha poi chiarito di aver visto la buca nel momento in cui si è avvicinato al motociclo, a caduta già avvenuta. Ad onta di quanto sostenuto dal non sono CP_1
emersi dalla deposizione del teste incongruenze intrinseche, né sussistono elementi esterni idonei a confutare la credibilità delle sue dichiarazioni, la circostanza che conoscesse l'attore non potendo ex se minarne l'attendibilità.
In definitiva, nonostante gli agenti accertatori intervenuti non abbiano effettuato rilievi, il coacervo degli elementi processualmente acquisiti è idoneo a provare la descritta dinamica della caduta.
Dimostrato il fatto, devono esserne vagliate le modalità di verificazione del sinistro per apprezzare i rispettivi profili di (cor)responsabilità.
Osserva il Tribunale che, per quanto emerso, il danneggiato non era a conoscenza dello stato dei luoghi, ed è pacifico che non fossero presenti cartelli di segnalazione del presente dissesto stradale.
È, inoltre, sintomatico il fatto che il sia intervenuto, subito dopo la CP_1
verificazione del sinistro de quo, a porre in sicurezza il piazzale mediante il ripianamento delle buche esistenti, di fatto riconoscendo, per fatti concludenti, quantomeno la pericolosità generica della situazione.
Preme, altresì, precisare che il tratto interessato dalla caduta non si presentava come area sterrata – ciò che avrebbe imposto all'utente di innalzare la propria soglia di attenzione e di prevedere la presenza di buche e avvallamenti – ma prevalentemente asfaltata, ancorché in larga parte danneggiata, circostanza che ha reso l'interruzione dell'asfalto causata dall'ampia buca un'insidia più difficile da percepire, tenuto conto peraltro della acclarata presenza di auto parcheggiate e di persone.
Per quanto esposto il Tribunale reputa che, premessa l'intrinseca pericolosità della buca, il convenuto non abbia fornito la prova del caso fortuito, sub specie di fatto CP_1
colposo del danneggiato che, mediante l'adozione di una condotta di guida informata a media diligenza, avrebbe potuto evitare il danno (cfr. tra le tante, Cass. n. 27724/2018).
È, tuttavia, ravvisabile, nel comportamento di , un profilo di Parte_2
corresponsabilità ex art. 1227, I comma, c.c.
In tal senso, escluso che possa ravvisarsi nella sua condotta di guida un'imprudenza tale da recidere il nesso causale tra l'insidia e l'evento di danno, deve ritenersi che abbia contribuito colposamente rispetto a quest'ultimo, non adottando maggiori cautele – riduzione ulteriore della velocità, particolare attenzione alla conformazione della sagoma stradale – volte a ridurre il pericolo di cadute quali quella verificatasi, tenuto conto che lo stesso avrebbe ragionevolmente potuto percepire (anche se non necessariamente evitare) l'esistenza dell'insidia, avendo dichiarato di procedere a velocità particolarmente ridotta e presumendo, in assenza di elementi di senso contrario, che godesse di sufficiente visibilità data dalla luce proiettata dagli anabbaglianti della propria moto.
Per quanto esposto, si reputa equo attribuire alla condotta del danneggiato un contributo concausale pari al 50% ex art 1227, I comma, c.c.
2. I danni risarcibili.
Accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre vagliare l'entità del danno conseguenza patito dagli attori.
Quanto al danno non patrimoniale subito da , vengono recepite le Parte_2
risultanze della CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, condivisa negli esiti e rispetto alla quale non vi sono state osservazioni di parte, che ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 10%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di complessivi 120 giorni, di cui 40 al 100%, 20 al 75%, 30 al 50% e i rimanenti 30 al
25%.
In tema di liquidazione del danno, il Tribunale ritiene di fare applicazione della Tabella unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 05.03.2025.
Un'applicazione, invero, non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del Decreto, la disciplina di legge vale per i sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che appare suggerita, in via per così dire analogica, dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sino ad un recente passato colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Ora, nella consapevolezza di un variegato panorama di soluzioni giurisprudenziali al riguardo (cfr. tra le altre, Tribunale di Perugia, Sez. II, n. 424/2025; Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 147/2025; Tribunale di Palmi, n. 124/2025), si osserva che la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, comma I, D.
Lgs. 209/2005 non osta all'applicazione immediata dei nuovi criteri, tenuto conto della condivisione generale sui barème medico legali adottati. Sotto altro profilo le parti, anche in sede di comparse conclusionali e memorie di replica, non hanno fatto cenno alcuno ai parametri di liquidazione.
Si osserva che, a livello di impostazione, il legislatore conferma la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, ancorando il secondo (come elemento eventuale, differenziando tra 4 gradi) al riconoscimento del punto di invalidità del primo, con coefficiente moltiplicatore che cresce in modo più che proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità riconosciuta.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri della tabella unica nazionale adottata con D.P.R. n. 12/2025 in attuazione dell'art. 138 D. Lgs. n. 209/2005, si perviene al riconoscimento di € 6.207,60 a titolo di invalidità temporanea, € 22492,57 per danno biologico permanente, attesa l'età del soggetto – 29 anni – all'epoca del sinistro, cui vanno aggiunti € 5.848,11 a titolo di danno morale calcolato con incremento medio, per complessivi euro 34.548,46.
L'attore domanda altresì la personalizzazione del danno. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n. 7513/2018).
Ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti di cui all'art. 138, comma 3, codice assicurazioni private per riconoscere un aumento del 10% computato sull'importo del danno permanente, in ragione dell'età del danneggiato e della seppur succintamente documentata modifica delle abitudini di vita conseguenti al sinistro, con riferimento all'impossibilità di praticare attività sportiva e tenuto conto delle rappresentate difficoltà relazionali e lavorative dovute al deficit fisico, elementi, tutti, coerenti con le valutazioni medico legali. In definitiva, il danno non patrimoniale complessivamente subito è pari ad € 37.382,50, somma che, dimidiata in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità, porta ad € 18.691,25.
Sulla somma risultante a titolo di danno non patrimoniale spettano gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, sono state ritenute congrue in sede di CTU medico legale le spese mediche sostenute, per un ammontare complessivo pari a €
561,50, che, dimezzate (€ 280,75) spettano dunque come posta autonoma di risarcimento, maggiorata degli interessi legali dal dì dell'esborso al saldo, e per il rimborso delle spese della perizia di parte, per € 500,00.
Con riguardo al danno patrimoniale relativo alla perdita o mancata riconferma dell'occupazione lavorativa, si osserva che, come eccepito dal Comune, difetta la relativa domanda, incidentalmente rilevandosi che in ogni caso la circostanza appare sprovvista di idoneo supporto probatorio. Non sussistono, ancora, elementi sufficienti a supportare la richiesta di liquidazione dei danni occorsi al motoveicolo rimasto coinvolto nel sinistro, non essendo a tal fine idonea la produzione di un mero preventivo (doc. 4 attori), difettando in atti la prova della congruità dei costi di ripristino, e non essendo note le condizioni e lo stato del veicolo ante sinistro, nonché, infine dell'avvenuto pagamento della somma indicata;
tra l'altro, non è stata dimostrata, come contestato dal la proprietà del veicolo CP_1
incidentato.
3. Le spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, considerati gli esiti del giudizio, e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento, parametri medi, tenuto conto della attività processuale in concreto svolta e delle questioni trattate e vista anche la fase di negoziazione assistita.
Le spese di CTU seguono la medesima sorte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore di , di € 18.691,25 a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva e di € 780,75 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di parte attrice di metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico del i ¾ delle spese di Controparte_1
CTU, la residua quota a carico di parte attrice.
Pisa, 16 luglio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.