CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N.763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 ottobre 2022 da
P.I. , con sede in Castelfranco Veneto Parte_1 P.IVA_1
(TV), difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Virago, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
- appellante - contro
CF. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
12.08.1978 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pablo Bottega, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_2
- appellato - Oggetto: appello avverso sentenza n.200/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 3 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE
- respingersi ogni domanda formulata dal sig. sia in via CP_1
principale che in via subordinata, nei confronti della in Parte_1
quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Con conseguente condanna del sig. all'integrale restituzione di CP_1
quanto medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado Parte_1
provvisoriamente esecutiva (€ 17.363,11).
Spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse in favore dell'appellante Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
In denegata ipotesi di accertamento del diritto del sig. ad un CP_1
maggior inquadramento, per tutti i motivi esposti in atti, accertarsi
l'avvenuta prescrizione del diritto del sig. al maggior CP_1
inquadramento nonché l'intervenuta prescrizione delle relative pretese retributive e per l'effetto respingersi ogni domanda formulata dal sig.
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
Con conseguente condanna del sig. all'integrale restituzione di CP_1
quanto medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado Parte_1
provvisoriamente esecutiva (€ 17.363,11). Spese di lite del primo e del
pag. 2/17 secondo grado di giudizio integralmente rifuse in favore dell'appellante
Parte_1
IN VIA GRADATA, DI ULTERIORE SUBORDINE:
- respingersi in ogni caso la domanda avversaria di riconoscimento del IV livello di inquadramento, in quanto comunque infondata in fatto e diritto, e limitarsi la domanda di accertamento e la connessa pretesa creditoria a quanto ritenuto di giustizia, ferme le prescrizioni maturate;
Con conseguente condanna del sig. alla restituzione di quanto CP_1
medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente
[...]
esecutiva in eccedenza rispetto al quantum effettivamente dovuto.
Spese di lite del primo grado rideterminate in misura proporzionale al quantum effettivo liquidato e rifuse in favore dell'appellante nel secondo grado.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle formulate eccezioni di prescrizione, fermo il rigetto in ogni caso della domanda avversaria di riconoscimento del IV livello di inquadramento, in quanto comunque infondata in fatto e diritto, limitarsi la domanda di accertamento e la connessa pretesa creditoria a quanto ritenuto di giustizia, dalla data che verrà accertata in corso di causa.
Con conseguente condanna del sig. alla restituzione di quanto CP_1
medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente
[...]
esecutiva in eccedenza rispetto al quantum effettivamente dovuto.
pag. 3/17 Spese di lite del primo grado rideterminate in misura proporzionale al quantum effettivo liquidato e rifuse in favore dell'appellante nel secondo grado.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA ... (vedasi pag.32 ricorso)”
Conclusioni per parte appellata “Rigettare CP_1
l'impugnazione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque confermare la Sentenza del Tribunale di Treviso - Sezione
Lavoro - Dott. Filippo Giordan - n. 200/2022 del 20/04/2022 e pubblicata il 20/04/2022.
Con vittoria di spese e competenze”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 ottobre 2022 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n.200/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha parzialmente accolto il ricorso dell'odierno appellato e, accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al III livello del CCNL applicato anche nel periodo lavorato precedente al luglio 2013, condannato la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.10.119,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di differenze retributive spettanti, compensando per la metà le spese di lite e ponendo la metà residua a carico della società.
Con memoria depositata il 10 gennaio 2024 si è costituito il CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
pag. 4/17 La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano ha premesso la deduzione sulla base della quale il ricorrente aveva chiesto il superiore inquadramento: avere lavorato alle dipendenze di dal 10 settembre 2002 come operaio Parte_1
qualificato, con mansioni di addetto allo stampaggio, inizialmente inquadrato al II livello CCNL Gomma e Plastica e di essere poi stato inquadrato al III livello CCNL Gomma e Plastica dall'1.07.2013, pur continuando a svolgere le stesse mansioni. Nello specifico aveva allegato di aver svolto le mansioni di addetto a tutti i macchinari presenti in azienda
(presse per stampaggio di scarpe in PVC ed in gomma: stivali e ciabatte), al montaggio e smontaggio degli stampi dei singoli macchinari, alla regolazione e avvio dei macchinari, al riempimento dei serbatoi delle presse con la materia prima e la vernice;
alla riparazione e pulizia delle presse;
al controllo e trasporto in altro reparto del materiale prodotto;
alla conduzione del carrello elevatore/muletto presente in azienda per spostare gli stampi delle presse.
All'esito dell'istruttoria svolta il giudice ha ritenuto dimostrato che il ricorrente fosse stato sempre adibito a mansioni di addetto allo stampaggio di materie plastiche.
In particolare, era risultato che il ricorrente era in grado di operare su ciascuna delle tre macchine presenti in azienda, provvedendo a condurre il macchinario seguendo la produzione, controllando – sia pur non nell'ambito di un puntuale servizio di controllo qualità – la conformità dei pag. 5/17 prodotti ottenuti e modificando all'occorrenza i parametri per ottenere un prodotto perfetto.
Inoltre, provvedeva a rimuovere gli stampi quando era terminata la lavorazione e assicurava il rifornimento delle macchine con il materiale plastico necessario.
Pur evidenziando che alcuni dei testi avevano riferito che l'impostazione iniziale del macchinario, con l'immissione dei parametri necessari, era opera di altro addetto, , gli stessi avevano anche precisato che in Tes_1
sua assenza il ricorrente, come altri operai, era in grado di provvedervi e che il ricorrente si occupava anche di attività di piccola manutenzione dei macchinari. Tutti i testi hanno comunque confermato che il ricorrente provvedeva a modificare i parametri in caso di prodotto non conforme o nel caso in cui fosse necessario adattare la produzione ad una diversa taglia delle suole.
Ha richiamato, al riguardo, i passaggi delle dichiarazioni testimoniali significativi.
Ha ritenuto, quindi, che non potesse essere riconosciuto il livello ambito – il quarto, bensì il terzo – richiamandone la declaratoria e valorizzando l'ascrivibilità ad essa della conduzione dei macchinari dell'azienda, eseguendo le normali regolazioni necessarie per adattare il programma alla produzione (es. cambio taglia) o per migliorare il prodotto finito, previo controllo di conformità dello stesso.
Ha pure precisato i caratteri differenziali del livello considerato rispetto a quello attribuitogli dal datore di lavoro, essendo quest'ultimo caratterizzato dal carattere standardizzato e semplice delle regolazioni da effettuare, mentre il ricorrente doveva adattare il programma alle necessità della pag. 6/17 produzione, modificando i parametri di produzione (es. temperatura e pressione) anche per migliorare la qualità del prodotto, puntualizzando che
“il che esclude la predeterminazione e la standardizzazione dell'intervento che, evidentemente, doveva essere coerente con la specificità del caso e con il difetto da eliminare”.
Infine, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo da un lato irrilevante quella decennale in quanto l'accertamento sul superiore livello era funzionale a conseguire la maggiore retribuzione in ragione del richiamo alla giurisprudenza di legittimità (n.4245 del 1998) e dall'altro quella quinquennale dovendo ritenersi non sussistente il requisito dimensionale i fini del ritenere operante la tutela reale.
In assenza di contestazioni circa il conteggio elaborato dal ricorrente ha riconosciuto le differenze retributive sulla base di esso.
2) L'appello si basa sui seguenti motivi.
Col primo la società imputa alla sentenza “tre rilevanti errori”.
Il primo inerisce alla ricostruzione delle mansioni in concreto espletate, avendola erroneamente fondata sulle dichiarazioni sia dei testi di parte ricorrente che di parte resistente.
Premette che si tratta di lavoratore che al momento dell'assunzione non conosceva la lingua italiana, ed era privo di competenze professionali (in tale senso richiama la deposizione di , tanto da essere Tes_2
affiancato.
Era stata omessa, inoltre, la valutazione sul carattere continuativo e prevalente delle mansioni asseritamente superiori. In questa prospettiva lamenta che il giudice non ha valorizzato il fatto che l'attività ritenuta pag. 7/17 qualificante e descritta dai testi non fosse quotidiana, ma fosse del tutto occasionale e saltuaria.
Si duole, poi della mancata valutazione in ordine all'attendibilità dei testi indotti dal ricorrente e alla preferenza loro accordata rispetto alle dichiarazioni di quelli indicati dalla società, in base alle quali era emerso che: “le macchine erano automatiche e quindi non c'era necessità di alcun intervento diretto dell'operatore per la realizzazione del prodotto
(circostanza attestata anche dal teste;
- la sorveglianza della Tes_3
macchina è attività insita nella mansione di addetto allo stampaggio
(circostanza incontestata); - le regolazioni di cui si occupava il lavoratore erano minime, limitate alla sola pressione e temperatura e solo nell'occasione di cambio taglia/cambio suola;
- era il sig. ad Tes_1
eseguire tutte le regolazioni di avvio del lavoro (circostanza confermata da tutti i testi); - l'attività di pulizia era insita nell'attività dell'addetto allo stampaggio, in quanto consisteva nel tenere la postazione in ordine e pulita da eventuali scarti di materiale;
- le manutenzioni che erano affidate al lavoratore consistevano nell'estrazione manuale di scarti, qualora non già tolti dall'estrattore meccanico e la sostituzione di qualche micron danneggiato;
- solo il sig. e i tecnici della manutenzione Tes_1
intervenivano direttamente sulle macchine per le riparazioni (circostanze queste ultime confermate da tutti i testi); - il cambio stampi veniva effettuato solo dal sig. insieme ad un secondo operatore o dal Tes_1
sig. ; - il cambio stampi non avveniva mai di notte;
- quando finiva il Pt_2
sacco di alimentazione della macchina, era sufficiente spostare il tubo di aspirazione nell'altro sacco che veniva posto affianco alla macchina dal sig. o da soggetti abilitati all'uso del muletto;
- il sig. non Tes_1 CP_1
pag. 8/17 aveva il patentino del muletto e non lo sapeva utilizzare, né lo utilizzava;
- il controllo qualità era di competenza della sig.ra .”. Tes_4
Il secondo errore in cui è incorso il giudicante riguarda la mancata corretta valutazione delle caratteristiche proprie dei livelli in esame non valorizzando adeguatamente le dichiarazioni con le quali era evidenziato il carattere elementare delle mansioni del ricorrente (e solo semplici utensili quali cacciavite, pinza e chiave di fissaggio), la sua assegnazione ad una macchina per turno, con regolazioni e assetti già preordinati, limitandosi alla verifica della sua funzionalità ed occupandosi di “minime correzioni o della sola regolazione della pressione nel caso di cambio stampo del medesimo prodotto” e della sua “manutenzione basica”. Dal che fa derivare che: “a) il lavoratore, nel condurre la macchina di stampaggio, non procedeva “nel corso della lavorazione, a tutte le operazioni di regolazione e controllo” b) non si occupava “di effettuare il controllo della corrispondenza qualitativa della produzione”; c) non era impiegato “nella conduzione di impianti con più fasi di lavorazione dotati di sistemi di avviamento, alimentazione, regolazione e controllo elettronici”; d) non procedeva “alle operazioni atte a consentire il regolare funzionamento in termini qualitativi e quantitativi”; e) non era “in possesso di specifico addestramento professionale”.”.
Precisa che il successivo riconoscimento del 3° livello (dal luglio 2013) era stato conseguito dal lavoratore “dopo alcuni anni di lavoro, …, in forza dell'acquisita esperienza e delle capacità dimostrate. Il riconoscimento del maggior inquadramento va dunque ricondotto alla premialità aziendale e non ad un automatico adeguamento prescritto dal CCNL applicato.”. Il
pag. 9/17 terzo errore deriva dall'errata comparazione degli accertamenti compiuti con riguardo ai primi due aspetti.
Col secondo motivo la censura mossa alla sentenza attiene al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Considera che la prima domanda svolta, sia in via principale che in via subordinata, è stata quella del riconoscimento del diritto ad esser inquadrato ad un livello superiore aventi autonomo rilievo rispetto a quella tesa al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti. Osserva, quindi, che “l'accertamento del primo diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.
2946 cod. civ., decorrente anche in corso di rapporto per non avere il diritto di status un immediato e diretto riflesso sul diritto del lavoratore alle differenze retributive riconducibili alle previsioni dell'art. 36 Cost.
(Cass. Sez. lav. 6 aprile 2005 n. 7116).”.
Assume, in ogni caso, la maturazione della prescrizione dal momento che
“la prima effettiva richiesta di maggiore e diverso inquadramento, quantificata ed argomentata, coincide con la notifica del ricorso che ha introdotto il presente procedimento (20 aprile 2020), atteso che la precedente diffida (cfr. quella dell'8 ottobre 2018, dimessa in atti come doc. 19 del fascicolo di primo grado avversario) non può esser considerata valido atto interruttivo della prescrizione, essendo del tutto generica e non presentando i requisiti minimi per esser considerata tale.”.
Col terzo motivo la doglianza è riferita alla statuizione sulle spese, ma come mero riflesso della riforma della sentenza
3) L'appello non merita accoglimento.
Il primo giudice ha adottato una doppia concorrente, ma autonoma, ragione fondante la decisione.
pag. 10/17 Da un lato ha evidenziato che nel corso del complessivo periodo lavorativo dalla testimonianza non era emerso alcun aspetto “evolutivo” del modo di atteggiarsi dalla prestazione, avendo il giudice chiarito che il lavoratore era sempre stato dedito allo stampaggio e descrivendo le modalità caratterizzanti (e qualificanti) tali mansioni, di talché la stessa considerazione della società circa la valorizzazione della professionalità del lavoratore “solo” dal luglio 2013 non trova alcuna plausibile giustificazione nella vicenda lavorativa. La società aveva dedotto la carente conoscenza della lingua italiana e l'assenza di esperienza lavorativa pregressa, ma sul punto nulla è emerso, né la parte si è doluta della mancata ammissione di circostanze che potessero essere significative al riguardo. Non può sovvertire tale rilevo la testimonianza di fratello dell'appelato, Tes_5
di cui la parte estrapola una parte (“prima di essere assunto dalla Parte_1
il ricorrente non aveva esperienza nel settore, era la prima volta che lavorava in fabbrica”), ma non evidenzia che subito dopo tale affermazione il teste chiarisce che “mio fratello ha cominciato a lavorare per Parte_1
nel 2000 e il rapporto è stato regolarizzato nel 2002”, così necessariamente riferendosi ad un pregresso lavorativo rispetto al periodo di causa (appunto, dalla data di formale assunzione nel settembre 2002). Il teste Tes_6
riferisce di avere a lavorato presso la società dal 2001 e a quell'epoca data già la presenza lavorativa del ricorrente (“all'epoca in cui ho lavorato per la resistente vi erano due macchine ad iniezione, su una lavoravo io, sull'altra il ricorrente.”) La dichiarazione della teste (che data Tes_7
l'inizio dell'attività lavorativa del marito nel 2002), deve necessariamente riferirsi, quindi, all'epoca della formale assunzione.
pag. 11/17 Nel contempo, la società ha riconosciuto la pertinenza del superiore inquadramento seppure dal 2013 (“…è stato inquadrato al 3° livello, in forza dell'acquisita esperienza e delle capacità dimostrate.”). Da ciò il rilievo che in presenza di un'attività continuativa, che i testi hanno dichiarato essere sempre stata la stessa e che la stessa società dal luglio
2013 ha ritenuto meritevole dell'inquadramento al III livello, tale superiore inquadramento fosse da retrodatare.
Rispetto a tali rilievi ed emergenze la sentenza non viene utilmente censurata.
Sotto un secondo e diverso profilo il giudice ha correttamente richiamato e posto in comparazione le declaratorie contrattuali di riferimento rilevando che la declaratoria del secondo livello “nel confronto con quella del terzo livello sopra riportata, si caratterizza per il carattere standardizzato e semplice delle regolazioni da effettuare mentre il ricorrente doveva adattare il programma alle necessità della produzione, modificando i parametri di produzione (es. temperatura e pressione) anche per migliorare la qualità del prodotto;
il che esclude la predeterminazione e la standardizzazione dell'intervento che, evidentemente, doveva essere coerente con la specificità del caso e con il difetto da eliminare.”.
Giova premettere che nel caso in esame non viene in discussione il tema della prevalenza dello svolgimento delle superiori mansioni: nel caso che occupa è l'intrinseco rilievo qualitativo della prestazione che qualifica di per sé l'esercizio di mansioni superiori rispetto al livello di formale inquadramento.
Il primo giudice ha rimarcato che l'elemento che connota l'attività del secondo livello implicava che l'intervento dell'operatore fosse veramente pag. 12/17 minimale in quanto il proprio intervento sulle macchine era limitato
“intervenendo sulle macchine con operazioni non complesse di regolazione
e controllo.”.
Nel censurare la motivazione adottata dal primo giudice la parte appellante si limita ad enfatizzare gli aspetti routinari del lavoro del ricorrente sopra testualmente riportati, ma oblitera quanto evidenziato dall giudice che ha individuato aspetti ulteriori del lavoro del signor modifica dei CP_1
parametri se il prodotto non era realizzato correttamente (teste
[...]
) o in caso di adattamento al tipo di produzione (testi e Tes_8 Tes_9
), impostazione della macchina in alterativa a Testimone_10
, sue “piccole riparazioni” (teste , risoluzione dei Tes_1 Tes_5
problemi tecnici durante il turno notturno su tutte e tre le macchine e loro avvio sempre nello stesso turno ( “…verificando per tutte e Tes_11
tre le macchine che la produzione dei prodotti fosse corretta…. il tipo di parametro, quale distanza dagli stampi, temperatura, pressione ecc, nonché il tipo di stampo da utilizzare variavano a seconda del tipo di prodotto da realizzare. …tramite il pannello di controllo il ricorrente impostava tutte le regolazioni dei parametri.”), controllo della qualità del prodotto (ancora . Tes_6
Si tratta di attività intrinsecamente connesse alla normale attività, per cui non ha ragione d'essere un rilievo “statistico” circa il carattere residuale, peraltro inapprezzabile, all'esito dell'istruttoria.
Non si è trattato, quindi, di uno svilimento delle dichiarazioni testimoniali indotte dalla società, ma come puntualizzato dal giudice di una valutazione unitaria, per cui nessuna smentita è emersa in ordine ai suddetti elementi caratterizzanti la professionalità esercitata dal lavoratore.
pag. 13/17 Anche l'eccezione di prescrizione, riproposta, non va accolta. In difetto di prova in ordine al requisito dimensionale di cui per costante giurisprudenza era onerato il datore di lavoro, alla cessazione del rapporto lavorativo, nel luglio 2017, è iniziato a decorrere il termine di prescrizione evidentemente non consumatosi al tempo della notificazione del ricorso di primo grado il
20 aprile 2020.
Al riguardo va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il diverso atteggiarsi del termine di prescrizione nel caso di domanda attiene al diritto al superiore inquadramento (quanto alla sua decorrenza e alla durata) rispetto a quella relativa alle differenze retributive che dalla pretesa del superiore inquadramento derivino: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla domanda del lavoratore diretta al riconoscimento di una qualifica superiore - e cioè di una diversa collocazione nella impresa in relazione al sistema di inquadramento, con tutti i vantaggi ad essa conseguenti - occorre distinguere la domanda unicamente rivolta a conseguire differenze retributive per l'esercizio di fatto di mansioni superiori, con riguardo alla quale la più elevata qualifica venga invocata solo come mezzo di individuazione dei criteri per la quantificazione della retribuzione;
il diritto ad una qualifica superiore (o, più in genere, ad una determinata posizione o situazione del lavoratore subordinato) e quello alle differenze retributive sono autonomamente azionabili e soggiacciono ad un differente regime prescrizionale, perché per il primo di tali diritti opera la prescrizione ordinaria decennale, insuscettibile di sospensione durante il rapporto, mentre per il secondo vale la prescrizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., i cui termini restano invece sospesi in relazione ai rapporti di lavoro non assistiti da stabilità (v. per
pag. 14/17 tutte Cass. 27 gennaio 1981 n. 638, 12 marzo 1982 n. 1618, 11 ottobre
1984 n. 5102, 14 aprile 1986 n. 2628, 26 luglio 1996 n. 6750). Si è anche precisato che quando il lavoratore deduca l'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli non per conseguire un diverso inquadramento, ma in via strumentale per ottenere un adeguamento del trattamento retributivo e dei relativi accessori, il diritto fatto valere in causa non è quello alla qualifica superiore ma quello alla retribuzione (Cass. 16 febbraio 1989 n. 927); secondo Cass. 29 maggio 1990 n. 4996 la prescrizione quinquennale opera per la domanda relativa alle differenze retributive, ancorché queste siano richieste come conseguenti al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., di una superiore qualifica.
D'altro canto, la prescrizione quinquennale opera per il diritto alle differenze retributive anche se contemporaneamente venga fatto valere il diritto all'attribuzione della qualifica superiore per il quale opera la prescrizione decennale (Cass. 28 gennaio 1984 n. 708, 18 novembre 1985
n. 5654, 29 luglio 1986 n. 4877, 24 novembre 1987 n. 8565; v. anche Cass.
27 novembre 1984 n. 6165). Nel caso di specie, la proposizione con il medesimo atto introduttivo di una domanda diretta all'accertamento del diritto all'inquadramento in una categoria superiore e di una domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive non impedisce di attribuire a quest'ultima carattere autonomo, tenuto conto anche della sostanziale carenza di interesse dell'attore in primo grado ad ottenere, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, una declaratoria del diritto ad una diversa collocazione nell'organizzazione aziendale.
pag. 15/17 Erroneamente, quindi, il giudice dell'appello ha ritenuto che la prescrizione del diritto alla qualifica precludesse il riconoscimento dell'autonomo diritto alle differenze retributive (fondato, in questo caso, non sullo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito dell'organizzazione aziendale della società appellata, ma sull'acquisizione di una determinata posizione di lavoro presso l'originaria datrice di lavoro).
Con riguardo a tale situazione soggettiva, doveva ritenersi operante il regime della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., per il decorso della quale non assumono rilevanza nella fattispecie ne' la regola della sospensione del termine in costanza di rapporto non dotato di stabilità (dal momento che la domanda risulta proposta dopo la cessazione del rapporto stesso) ne' ipotesi di interruzione.” (in motivazione Cass.
n.7911 del 1997, conf. n.12238 del 2006, 1777 del 2007, 8057 del 2011,
21645 del 2016).
E' evidente nel caso in esame, il carattere meramente strumentale dell'accertamento in ordine al superiore inquadramento, essendosi verificato la chiusura del rapporto lavorativo anteriormente alla proposizione della domanda.
Non è gravata la determinazione della misura del credito riconosciuto in sentenza.
4) Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza venendo liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa dato dall'importo riconosciuto.
p.q.m.
pag. 16/17 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidate in complessivi €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 ottobre 2022 da
P.I. , con sede in Castelfranco Veneto Parte_1 P.IVA_1
(TV), difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Virago, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
- appellante - contro
CF. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
12.08.1978 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pablo Bottega, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_2
- appellato - Oggetto: appello avverso sentenza n.200/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 3 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE
- respingersi ogni domanda formulata dal sig. sia in via CP_1
principale che in via subordinata, nei confronti della in Parte_1
quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Con conseguente condanna del sig. all'integrale restituzione di CP_1
quanto medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado Parte_1
provvisoriamente esecutiva (€ 17.363,11).
Spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse in favore dell'appellante Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
In denegata ipotesi di accertamento del diritto del sig. ad un CP_1
maggior inquadramento, per tutti i motivi esposti in atti, accertarsi
l'avvenuta prescrizione del diritto del sig. al maggior CP_1
inquadramento nonché l'intervenuta prescrizione delle relative pretese retributive e per l'effetto respingersi ogni domanda formulata dal sig.
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
Con conseguente condanna del sig. all'integrale restituzione di CP_1
quanto medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado Parte_1
provvisoriamente esecutiva (€ 17.363,11). Spese di lite del primo e del
pag. 2/17 secondo grado di giudizio integralmente rifuse in favore dell'appellante
Parte_1
IN VIA GRADATA, DI ULTERIORE SUBORDINE:
- respingersi in ogni caso la domanda avversaria di riconoscimento del IV livello di inquadramento, in quanto comunque infondata in fatto e diritto, e limitarsi la domanda di accertamento e la connessa pretesa creditoria a quanto ritenuto di giustizia, ferme le prescrizioni maturate;
Con conseguente condanna del sig. alla restituzione di quanto CP_1
medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente
[...]
esecutiva in eccedenza rispetto al quantum effettivamente dovuto.
Spese di lite del primo grado rideterminate in misura proporzionale al quantum effettivo liquidato e rifuse in favore dell'appellante nel secondo grado.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle formulate eccezioni di prescrizione, fermo il rigetto in ogni caso della domanda avversaria di riconoscimento del IV livello di inquadramento, in quanto comunque infondata in fatto e diritto, limitarsi la domanda di accertamento e la connessa pretesa creditoria a quanto ritenuto di giustizia, dalla data che verrà accertata in corso di causa.
Con conseguente condanna del sig. alla restituzione di quanto CP_1
medio tempore corrisposto allo stesso dall'odierna appellante Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente
[...]
esecutiva in eccedenza rispetto al quantum effettivamente dovuto.
pag. 3/17 Spese di lite del primo grado rideterminate in misura proporzionale al quantum effettivo liquidato e rifuse in favore dell'appellante nel secondo grado.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA ... (vedasi pag.32 ricorso)”
Conclusioni per parte appellata “Rigettare CP_1
l'impugnazione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque confermare la Sentenza del Tribunale di Treviso - Sezione
Lavoro - Dott. Filippo Giordan - n. 200/2022 del 20/04/2022 e pubblicata il 20/04/2022.
Con vittoria di spese e competenze”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 ottobre 2022 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n.200/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha parzialmente accolto il ricorso dell'odierno appellato e, accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al III livello del CCNL applicato anche nel periodo lavorato precedente al luglio 2013, condannato la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.10.119,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di differenze retributive spettanti, compensando per la metà le spese di lite e ponendo la metà residua a carico della società.
Con memoria depositata il 10 gennaio 2024 si è costituito il CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
pag. 4/17 La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano ha premesso la deduzione sulla base della quale il ricorrente aveva chiesto il superiore inquadramento: avere lavorato alle dipendenze di dal 10 settembre 2002 come operaio Parte_1
qualificato, con mansioni di addetto allo stampaggio, inizialmente inquadrato al II livello CCNL Gomma e Plastica e di essere poi stato inquadrato al III livello CCNL Gomma e Plastica dall'1.07.2013, pur continuando a svolgere le stesse mansioni. Nello specifico aveva allegato di aver svolto le mansioni di addetto a tutti i macchinari presenti in azienda
(presse per stampaggio di scarpe in PVC ed in gomma: stivali e ciabatte), al montaggio e smontaggio degli stampi dei singoli macchinari, alla regolazione e avvio dei macchinari, al riempimento dei serbatoi delle presse con la materia prima e la vernice;
alla riparazione e pulizia delle presse;
al controllo e trasporto in altro reparto del materiale prodotto;
alla conduzione del carrello elevatore/muletto presente in azienda per spostare gli stampi delle presse.
All'esito dell'istruttoria svolta il giudice ha ritenuto dimostrato che il ricorrente fosse stato sempre adibito a mansioni di addetto allo stampaggio di materie plastiche.
In particolare, era risultato che il ricorrente era in grado di operare su ciascuna delle tre macchine presenti in azienda, provvedendo a condurre il macchinario seguendo la produzione, controllando – sia pur non nell'ambito di un puntuale servizio di controllo qualità – la conformità dei pag. 5/17 prodotti ottenuti e modificando all'occorrenza i parametri per ottenere un prodotto perfetto.
Inoltre, provvedeva a rimuovere gli stampi quando era terminata la lavorazione e assicurava il rifornimento delle macchine con il materiale plastico necessario.
Pur evidenziando che alcuni dei testi avevano riferito che l'impostazione iniziale del macchinario, con l'immissione dei parametri necessari, era opera di altro addetto, , gli stessi avevano anche precisato che in Tes_1
sua assenza il ricorrente, come altri operai, era in grado di provvedervi e che il ricorrente si occupava anche di attività di piccola manutenzione dei macchinari. Tutti i testi hanno comunque confermato che il ricorrente provvedeva a modificare i parametri in caso di prodotto non conforme o nel caso in cui fosse necessario adattare la produzione ad una diversa taglia delle suole.
Ha richiamato, al riguardo, i passaggi delle dichiarazioni testimoniali significativi.
Ha ritenuto, quindi, che non potesse essere riconosciuto il livello ambito – il quarto, bensì il terzo – richiamandone la declaratoria e valorizzando l'ascrivibilità ad essa della conduzione dei macchinari dell'azienda, eseguendo le normali regolazioni necessarie per adattare il programma alla produzione (es. cambio taglia) o per migliorare il prodotto finito, previo controllo di conformità dello stesso.
Ha pure precisato i caratteri differenziali del livello considerato rispetto a quello attribuitogli dal datore di lavoro, essendo quest'ultimo caratterizzato dal carattere standardizzato e semplice delle regolazioni da effettuare, mentre il ricorrente doveva adattare il programma alle necessità della pag. 6/17 produzione, modificando i parametri di produzione (es. temperatura e pressione) anche per migliorare la qualità del prodotto, puntualizzando che
“il che esclude la predeterminazione e la standardizzazione dell'intervento che, evidentemente, doveva essere coerente con la specificità del caso e con il difetto da eliminare”.
Infine, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo da un lato irrilevante quella decennale in quanto l'accertamento sul superiore livello era funzionale a conseguire la maggiore retribuzione in ragione del richiamo alla giurisprudenza di legittimità (n.4245 del 1998) e dall'altro quella quinquennale dovendo ritenersi non sussistente il requisito dimensionale i fini del ritenere operante la tutela reale.
In assenza di contestazioni circa il conteggio elaborato dal ricorrente ha riconosciuto le differenze retributive sulla base di esso.
2) L'appello si basa sui seguenti motivi.
Col primo la società imputa alla sentenza “tre rilevanti errori”.
Il primo inerisce alla ricostruzione delle mansioni in concreto espletate, avendola erroneamente fondata sulle dichiarazioni sia dei testi di parte ricorrente che di parte resistente.
Premette che si tratta di lavoratore che al momento dell'assunzione non conosceva la lingua italiana, ed era privo di competenze professionali (in tale senso richiama la deposizione di , tanto da essere Tes_2
affiancato.
Era stata omessa, inoltre, la valutazione sul carattere continuativo e prevalente delle mansioni asseritamente superiori. In questa prospettiva lamenta che il giudice non ha valorizzato il fatto che l'attività ritenuta pag. 7/17 qualificante e descritta dai testi non fosse quotidiana, ma fosse del tutto occasionale e saltuaria.
Si duole, poi della mancata valutazione in ordine all'attendibilità dei testi indotti dal ricorrente e alla preferenza loro accordata rispetto alle dichiarazioni di quelli indicati dalla società, in base alle quali era emerso che: “le macchine erano automatiche e quindi non c'era necessità di alcun intervento diretto dell'operatore per la realizzazione del prodotto
(circostanza attestata anche dal teste;
- la sorveglianza della Tes_3
macchina è attività insita nella mansione di addetto allo stampaggio
(circostanza incontestata); - le regolazioni di cui si occupava il lavoratore erano minime, limitate alla sola pressione e temperatura e solo nell'occasione di cambio taglia/cambio suola;
- era il sig. ad Tes_1
eseguire tutte le regolazioni di avvio del lavoro (circostanza confermata da tutti i testi); - l'attività di pulizia era insita nell'attività dell'addetto allo stampaggio, in quanto consisteva nel tenere la postazione in ordine e pulita da eventuali scarti di materiale;
- le manutenzioni che erano affidate al lavoratore consistevano nell'estrazione manuale di scarti, qualora non già tolti dall'estrattore meccanico e la sostituzione di qualche micron danneggiato;
- solo il sig. e i tecnici della manutenzione Tes_1
intervenivano direttamente sulle macchine per le riparazioni (circostanze queste ultime confermate da tutti i testi); - il cambio stampi veniva effettuato solo dal sig. insieme ad un secondo operatore o dal Tes_1
sig. ; - il cambio stampi non avveniva mai di notte;
- quando finiva il Pt_2
sacco di alimentazione della macchina, era sufficiente spostare il tubo di aspirazione nell'altro sacco che veniva posto affianco alla macchina dal sig. o da soggetti abilitati all'uso del muletto;
- il sig. non Tes_1 CP_1
pag. 8/17 aveva il patentino del muletto e non lo sapeva utilizzare, né lo utilizzava;
- il controllo qualità era di competenza della sig.ra .”. Tes_4
Il secondo errore in cui è incorso il giudicante riguarda la mancata corretta valutazione delle caratteristiche proprie dei livelli in esame non valorizzando adeguatamente le dichiarazioni con le quali era evidenziato il carattere elementare delle mansioni del ricorrente (e solo semplici utensili quali cacciavite, pinza e chiave di fissaggio), la sua assegnazione ad una macchina per turno, con regolazioni e assetti già preordinati, limitandosi alla verifica della sua funzionalità ed occupandosi di “minime correzioni o della sola regolazione della pressione nel caso di cambio stampo del medesimo prodotto” e della sua “manutenzione basica”. Dal che fa derivare che: “a) il lavoratore, nel condurre la macchina di stampaggio, non procedeva “nel corso della lavorazione, a tutte le operazioni di regolazione e controllo” b) non si occupava “di effettuare il controllo della corrispondenza qualitativa della produzione”; c) non era impiegato “nella conduzione di impianti con più fasi di lavorazione dotati di sistemi di avviamento, alimentazione, regolazione e controllo elettronici”; d) non procedeva “alle operazioni atte a consentire il regolare funzionamento in termini qualitativi e quantitativi”; e) non era “in possesso di specifico addestramento professionale”.”.
Precisa che il successivo riconoscimento del 3° livello (dal luglio 2013) era stato conseguito dal lavoratore “dopo alcuni anni di lavoro, …, in forza dell'acquisita esperienza e delle capacità dimostrate. Il riconoscimento del maggior inquadramento va dunque ricondotto alla premialità aziendale e non ad un automatico adeguamento prescritto dal CCNL applicato.”. Il
pag. 9/17 terzo errore deriva dall'errata comparazione degli accertamenti compiuti con riguardo ai primi due aspetti.
Col secondo motivo la censura mossa alla sentenza attiene al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Considera che la prima domanda svolta, sia in via principale che in via subordinata, è stata quella del riconoscimento del diritto ad esser inquadrato ad un livello superiore aventi autonomo rilievo rispetto a quella tesa al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti. Osserva, quindi, che “l'accertamento del primo diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.
2946 cod. civ., decorrente anche in corso di rapporto per non avere il diritto di status un immediato e diretto riflesso sul diritto del lavoratore alle differenze retributive riconducibili alle previsioni dell'art. 36 Cost.
(Cass. Sez. lav. 6 aprile 2005 n. 7116).”.
Assume, in ogni caso, la maturazione della prescrizione dal momento che
“la prima effettiva richiesta di maggiore e diverso inquadramento, quantificata ed argomentata, coincide con la notifica del ricorso che ha introdotto il presente procedimento (20 aprile 2020), atteso che la precedente diffida (cfr. quella dell'8 ottobre 2018, dimessa in atti come doc. 19 del fascicolo di primo grado avversario) non può esser considerata valido atto interruttivo della prescrizione, essendo del tutto generica e non presentando i requisiti minimi per esser considerata tale.”.
Col terzo motivo la doglianza è riferita alla statuizione sulle spese, ma come mero riflesso della riforma della sentenza
3) L'appello non merita accoglimento.
Il primo giudice ha adottato una doppia concorrente, ma autonoma, ragione fondante la decisione.
pag. 10/17 Da un lato ha evidenziato che nel corso del complessivo periodo lavorativo dalla testimonianza non era emerso alcun aspetto “evolutivo” del modo di atteggiarsi dalla prestazione, avendo il giudice chiarito che il lavoratore era sempre stato dedito allo stampaggio e descrivendo le modalità caratterizzanti (e qualificanti) tali mansioni, di talché la stessa considerazione della società circa la valorizzazione della professionalità del lavoratore “solo” dal luglio 2013 non trova alcuna plausibile giustificazione nella vicenda lavorativa. La società aveva dedotto la carente conoscenza della lingua italiana e l'assenza di esperienza lavorativa pregressa, ma sul punto nulla è emerso, né la parte si è doluta della mancata ammissione di circostanze che potessero essere significative al riguardo. Non può sovvertire tale rilevo la testimonianza di fratello dell'appelato, Tes_5
di cui la parte estrapola una parte (“prima di essere assunto dalla Parte_1
il ricorrente non aveva esperienza nel settore, era la prima volta che lavorava in fabbrica”), ma non evidenzia che subito dopo tale affermazione il teste chiarisce che “mio fratello ha cominciato a lavorare per Parte_1
nel 2000 e il rapporto è stato regolarizzato nel 2002”, così necessariamente riferendosi ad un pregresso lavorativo rispetto al periodo di causa (appunto, dalla data di formale assunzione nel settembre 2002). Il teste Tes_6
riferisce di avere a lavorato presso la società dal 2001 e a quell'epoca data già la presenza lavorativa del ricorrente (“all'epoca in cui ho lavorato per la resistente vi erano due macchine ad iniezione, su una lavoravo io, sull'altra il ricorrente.”) La dichiarazione della teste (che data Tes_7
l'inizio dell'attività lavorativa del marito nel 2002), deve necessariamente riferirsi, quindi, all'epoca della formale assunzione.
pag. 11/17 Nel contempo, la società ha riconosciuto la pertinenza del superiore inquadramento seppure dal 2013 (“…è stato inquadrato al 3° livello, in forza dell'acquisita esperienza e delle capacità dimostrate.”). Da ciò il rilievo che in presenza di un'attività continuativa, che i testi hanno dichiarato essere sempre stata la stessa e che la stessa società dal luglio
2013 ha ritenuto meritevole dell'inquadramento al III livello, tale superiore inquadramento fosse da retrodatare.
Rispetto a tali rilievi ed emergenze la sentenza non viene utilmente censurata.
Sotto un secondo e diverso profilo il giudice ha correttamente richiamato e posto in comparazione le declaratorie contrattuali di riferimento rilevando che la declaratoria del secondo livello “nel confronto con quella del terzo livello sopra riportata, si caratterizza per il carattere standardizzato e semplice delle regolazioni da effettuare mentre il ricorrente doveva adattare il programma alle necessità della produzione, modificando i parametri di produzione (es. temperatura e pressione) anche per migliorare la qualità del prodotto;
il che esclude la predeterminazione e la standardizzazione dell'intervento che, evidentemente, doveva essere coerente con la specificità del caso e con il difetto da eliminare.”.
Giova premettere che nel caso in esame non viene in discussione il tema della prevalenza dello svolgimento delle superiori mansioni: nel caso che occupa è l'intrinseco rilievo qualitativo della prestazione che qualifica di per sé l'esercizio di mansioni superiori rispetto al livello di formale inquadramento.
Il primo giudice ha rimarcato che l'elemento che connota l'attività del secondo livello implicava che l'intervento dell'operatore fosse veramente pag. 12/17 minimale in quanto il proprio intervento sulle macchine era limitato
“intervenendo sulle macchine con operazioni non complesse di regolazione
e controllo.”.
Nel censurare la motivazione adottata dal primo giudice la parte appellante si limita ad enfatizzare gli aspetti routinari del lavoro del ricorrente sopra testualmente riportati, ma oblitera quanto evidenziato dall giudice che ha individuato aspetti ulteriori del lavoro del signor modifica dei CP_1
parametri se il prodotto non era realizzato correttamente (teste
[...]
) o in caso di adattamento al tipo di produzione (testi e Tes_8 Tes_9
), impostazione della macchina in alterativa a Testimone_10
, sue “piccole riparazioni” (teste , risoluzione dei Tes_1 Tes_5
problemi tecnici durante il turno notturno su tutte e tre le macchine e loro avvio sempre nello stesso turno ( “…verificando per tutte e Tes_11
tre le macchine che la produzione dei prodotti fosse corretta…. il tipo di parametro, quale distanza dagli stampi, temperatura, pressione ecc, nonché il tipo di stampo da utilizzare variavano a seconda del tipo di prodotto da realizzare. …tramite il pannello di controllo il ricorrente impostava tutte le regolazioni dei parametri.”), controllo della qualità del prodotto (ancora . Tes_6
Si tratta di attività intrinsecamente connesse alla normale attività, per cui non ha ragione d'essere un rilievo “statistico” circa il carattere residuale, peraltro inapprezzabile, all'esito dell'istruttoria.
Non si è trattato, quindi, di uno svilimento delle dichiarazioni testimoniali indotte dalla società, ma come puntualizzato dal giudice di una valutazione unitaria, per cui nessuna smentita è emersa in ordine ai suddetti elementi caratterizzanti la professionalità esercitata dal lavoratore.
pag. 13/17 Anche l'eccezione di prescrizione, riproposta, non va accolta. In difetto di prova in ordine al requisito dimensionale di cui per costante giurisprudenza era onerato il datore di lavoro, alla cessazione del rapporto lavorativo, nel luglio 2017, è iniziato a decorrere il termine di prescrizione evidentemente non consumatosi al tempo della notificazione del ricorso di primo grado il
20 aprile 2020.
Al riguardo va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il diverso atteggiarsi del termine di prescrizione nel caso di domanda attiene al diritto al superiore inquadramento (quanto alla sua decorrenza e alla durata) rispetto a quella relativa alle differenze retributive che dalla pretesa del superiore inquadramento derivino: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla domanda del lavoratore diretta al riconoscimento di una qualifica superiore - e cioè di una diversa collocazione nella impresa in relazione al sistema di inquadramento, con tutti i vantaggi ad essa conseguenti - occorre distinguere la domanda unicamente rivolta a conseguire differenze retributive per l'esercizio di fatto di mansioni superiori, con riguardo alla quale la più elevata qualifica venga invocata solo come mezzo di individuazione dei criteri per la quantificazione della retribuzione;
il diritto ad una qualifica superiore (o, più in genere, ad una determinata posizione o situazione del lavoratore subordinato) e quello alle differenze retributive sono autonomamente azionabili e soggiacciono ad un differente regime prescrizionale, perché per il primo di tali diritti opera la prescrizione ordinaria decennale, insuscettibile di sospensione durante il rapporto, mentre per il secondo vale la prescrizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., i cui termini restano invece sospesi in relazione ai rapporti di lavoro non assistiti da stabilità (v. per
pag. 14/17 tutte Cass. 27 gennaio 1981 n. 638, 12 marzo 1982 n. 1618, 11 ottobre
1984 n. 5102, 14 aprile 1986 n. 2628, 26 luglio 1996 n. 6750). Si è anche precisato che quando il lavoratore deduca l'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli non per conseguire un diverso inquadramento, ma in via strumentale per ottenere un adeguamento del trattamento retributivo e dei relativi accessori, il diritto fatto valere in causa non è quello alla qualifica superiore ma quello alla retribuzione (Cass. 16 febbraio 1989 n. 927); secondo Cass. 29 maggio 1990 n. 4996 la prescrizione quinquennale opera per la domanda relativa alle differenze retributive, ancorché queste siano richieste come conseguenti al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., di una superiore qualifica.
D'altro canto, la prescrizione quinquennale opera per il diritto alle differenze retributive anche se contemporaneamente venga fatto valere il diritto all'attribuzione della qualifica superiore per il quale opera la prescrizione decennale (Cass. 28 gennaio 1984 n. 708, 18 novembre 1985
n. 5654, 29 luglio 1986 n. 4877, 24 novembre 1987 n. 8565; v. anche Cass.
27 novembre 1984 n. 6165). Nel caso di specie, la proposizione con il medesimo atto introduttivo di una domanda diretta all'accertamento del diritto all'inquadramento in una categoria superiore e di una domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive non impedisce di attribuire a quest'ultima carattere autonomo, tenuto conto anche della sostanziale carenza di interesse dell'attore in primo grado ad ottenere, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, una declaratoria del diritto ad una diversa collocazione nell'organizzazione aziendale.
pag. 15/17 Erroneamente, quindi, il giudice dell'appello ha ritenuto che la prescrizione del diritto alla qualifica precludesse il riconoscimento dell'autonomo diritto alle differenze retributive (fondato, in questo caso, non sullo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito dell'organizzazione aziendale della società appellata, ma sull'acquisizione di una determinata posizione di lavoro presso l'originaria datrice di lavoro).
Con riguardo a tale situazione soggettiva, doveva ritenersi operante il regime della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., per il decorso della quale non assumono rilevanza nella fattispecie ne' la regola della sospensione del termine in costanza di rapporto non dotato di stabilità (dal momento che la domanda risulta proposta dopo la cessazione del rapporto stesso) ne' ipotesi di interruzione.” (in motivazione Cass.
n.7911 del 1997, conf. n.12238 del 2006, 1777 del 2007, 8057 del 2011,
21645 del 2016).
E' evidente nel caso in esame, il carattere meramente strumentale dell'accertamento in ordine al superiore inquadramento, essendosi verificato la chiusura del rapporto lavorativo anteriormente alla proposizione della domanda.
Non è gravata la determinazione della misura del credito riconosciuto in sentenza.
4) Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza venendo liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa dato dall'importo riconosciuto.
p.q.m.
pag. 16/17 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidate in complessivi €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17