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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Francesco Rinaldi giudice nella causa promossa da c.f. (avv. FRANCESCO PANTALEO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. ADRIANO DOMENEGHETTI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come in verbale 25/03/2025, da intendersi qui richiamato a far parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile in data 21/09/2003. Dall'unione nascevano i figli Per_1
(2003) e (2007). Con sentenza 29/05/2020 questo Tribunale pronunciava la separazione Per_2
personale dei coniugi.
L'odierno procedimento, diretto allo scioglimento del matrimonio, è stato introdotto in via contenziosa dal Pt_1
All'esito della costituzione della , le parti sono addivenute all'accordo verbalizzato CP_1 all'udienza del 25/03/2025 (ed ulteriormente chiarito nel suo contenuto delle parti con nota congiunta in pari data depositata dai difensori successivamente all'udienza), accordo che può essere qui recepito, in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole. Al riguardo, il Tribunale ritiene equa ex art. 5 l. n. 898/70 la corresponsione “una tantum” dal della somma indicata Parte_2 CP_1
dalle parti.
Si deve solo aggiungere che, quantunque la IA sia prossima al compimento del Per_2
diciottesimo anno, la formale pronuncia di affidamento è comunque necessaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 21/09/2003 in Castiglione delle
Stiviere (MN), trascritto al n. 25, parte I, anno 2003 nei registri dello stato civile del suddetto Comune;
-dispone che le questioni economiche siano regolate come da accordo espresso nel verbale
25/03/2025, da intendersi qui richiamato;
-dispone l'affido condiviso della IA , con collocamento presso la madre;
Per_2
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia 28/03/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Francesco Rinaldi giudice nella causa promossa da c.f. (avv. FRANCESCO PANTALEO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. ADRIANO DOMENEGHETTI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come in verbale 25/03/2025, da intendersi qui richiamato a far parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile in data 21/09/2003. Dall'unione nascevano i figli Per_1
(2003) e (2007). Con sentenza 29/05/2020 questo Tribunale pronunciava la separazione Per_2
personale dei coniugi.
L'odierno procedimento, diretto allo scioglimento del matrimonio, è stato introdotto in via contenziosa dal Pt_1
All'esito della costituzione della , le parti sono addivenute all'accordo verbalizzato CP_1 all'udienza del 25/03/2025 (ed ulteriormente chiarito nel suo contenuto delle parti con nota congiunta in pari data depositata dai difensori successivamente all'udienza), accordo che può essere qui recepito, in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole. Al riguardo, il Tribunale ritiene equa ex art. 5 l. n. 898/70 la corresponsione “una tantum” dal della somma indicata Parte_2 CP_1
dalle parti.
Si deve solo aggiungere che, quantunque la IA sia prossima al compimento del Per_2
diciottesimo anno, la formale pronuncia di affidamento è comunque necessaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 21/09/2003 in Castiglione delle
Stiviere (MN), trascritto al n. 25, parte I, anno 2003 nei registri dello stato civile del suddetto Comune;
-dispone che le questioni economiche siano regolate come da accordo espresso nel verbale
25/03/2025, da intendersi qui richiamato;
-dispone l'affido condiviso della IA , con collocamento presso la madre;
Per_2
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia 28/03/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni