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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1001 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( , quest'ultimo C.F._2 Parte_3 C.F._3 anche quale procuratore generale della sig.ra Parte_4
( ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido BELMONTE (C.F. C.F._4
; e , (C.F ; C.F._5 Parte_5 C.F._6
quale erede della compianta sig.ra Parte_6 C.F._7 [...]
nata a [...] [...], (cod. fisc. Persona_1
), deceduta a PO il 28/3/2014, nonché quale tutore C.F._8 dell'interdetta ( ), (c.f. Controparte_1 C.F._9 Parte_7
), quale coerede di nata a [...] il C.F._10 Persona_2
13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_8
, quale coerede di nata a [...] il C.F._12 Persona_2
13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_9
pagina 1 di 17 ), quale coerede di (cod. fisc. C.F._13 Persona_2
, (c.f. ), quale C.F._11 Parte_10 C.F._14 coerede di nata a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Arcella C.F._11
( ) C.F._15
Appellanti
(C.F. , nella qualità di procuratore e Controparte_2 C.F._16 difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., nonché per (C.F. CP_3
, (C.F. ), C.F._17 Controparte_4 C.F._18
, (C.F. , quali eredi di Controparte_5 C.F._19 Persona_3 vedova ed (C.F. , erede di CP_2 Controparte_6 C.F._20
NS , rappresentati e difesi dall'avv.to (cod. fiscale Per_3 Controparte_2
; C.F._16
Appellati incidentali
Oggetto: Impugnazione di delibera di comunione ereditaria.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta depositate per l'udienza a trattazione scritta del 1.4.2025 ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante e dalla difesa degli appellati in data 31.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con sentenza non definitiva n. 3113/2016, la Corte di Appello di PO accoglieva l'appello proposto da , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_4
nonché da nel giudizio di R.G.N. 8324/2005, nonché nei
[...] Parte_11 giudizi a questo riuniti e, previa riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di
PO nn. 404/2001, 2455/2005 e 11052/07, rigettava la domanda di scioglimento di comunione ereditaria di , proposta da e Controparte_7 Parte_12 dai suoi eredi ed aventi causa con citazione notificata in data 6, 7, 9 e 27 dicembre
1982, nonché da , , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 nella qualità, nonché da , nella qualità; rigettava la domanda di Parte_13
pagina 2 di 17 rendiconto azionata in primo grado da e dai suoi, eredi ed aventi Parte_12 causa, nonché da , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
nella qualità, nonché da , nella qualità; accoglieva la
[...] Parte_13 domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 CP_3 CP_5
e e per l'effetto, dichiarava aperta la successione ab
[...] Parte_11 intestato di deceduto in PO il 13.09.1951, disponendo con Persona_4 separata ordinanza, per la istruzione della stessa. La sentenza dichiarava, come conseguenza dell'accertamento della inesistenza del diritto a presidio del quale era stata concessa la misura cautelare (domanda di scioglimento della comunione materna), l'inefficacia ipso iure del sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3 c.p.c., con conseguente cessazione dell'incarico conferito al custode. La
Corte chiariva, infine, che «quanto alle statuizioni conseguenti, poiché, nella specie, si verte in tema di sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare, doveva ritenersi che competente a provvedere sulle istanze conseguenti alla custodia e alla sua cessazione fosse il Tribunale che aveva emesso il provvedimento cautelare, e non il giudice di appello (Cass. 29.05.2012 n. 8564 e Cass. n. 16.01.2006 n. 712)».
Successivamente, con provvedimento del 23.06.2017 dal Giudice del Tribunale di
PO, dr.ssa Ivana Sassi veniva approvato il rendiconto di gestione del 31.7.2016 presentato dal custode giudiziario. Veniva, altresì, liquidata in favore di questi la somma di € 60.200,00 e dichiarata cessata la custodia giudiziaria.
Occorrendo provvedere all'amministrazione dei beni caduti in successione, previa regolare convocazione, il 16/2/2018 si riuniva l'assemblea dei partecipanti alla comunione ereditaria di che, deliberando sui capi all'ordine del Persona_4 giorno: a) invitava il dr. , già custode del sequestro, «a fornire un Persona_5 rendiconto aggiornato dalla data dell'ultimo provvedimento emesso dal Tribunale di
PO sino all'attualità e ad indi-care le modalità concrete con cui saranno attuate, anche sotto le indicazioni del Tribunale, le consegne di fine custodia». L'assemblea deliberava altresì di «ripartire tra le quattro stirpi le somme attualmente giacenti sul conto (o libretto di deposito) della custodia, in quattro quote» e, onde dare continuità all'amministrazione dei beni già in atto dal 2004, nominava all'unanimità il dr.
amministratore della comunione, dandogli mandato di compiere Persona_5 gli atti di ordinaria amministrazione.
pagina 3 di 17 Tale deliberazione, veniva impugnata dagli in quanto introdotta con atto CP_2 notificato al solo amministratore della comunione, non è mai stata sospesa o annullata.
Nelle more, con ricorso ex art. 669 novies c.p.c., i coeredi di Persona_3 chiedevano revocarsi i provvedimenti resi il 23.06.2017, nonché darsi le “di- sposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente al sequestro di- chiarato inefficace”. Deducevano al riguardo che all'inefficacia del sequestro conseguiva l'inopponibilità nei loro confronti del rendiconto del 31/7/2016,
l'erroneità del provvedimento che poneva a carico di tutti i condividenti in solido delle spese di custodia.
Con ordinanza del 10/7/2018, il Giudice della custodia, dr.ssa Federica D'Auria, disponeva che « il ripristino della situazione precedente all'adozione del sequestro giudiziario di cui all'ordinanza del Tribunale di PO del 31.12.2003-8.1.2004, caducato per effetto della sentenza n. 3113/2016 della Corte d'Appello di PO e del provvedimento del Tribunale di PO del 23.6.2017, avvenga mediante consegna della totalità dei beni mobili, immobili, diritti di credito e documenti costituenti oggetto della custodia giudiziaria, nello stato di fatto e di diritto in cui versano all'attualità, in favore della totalità dei coeredi di e per Persona_4 essi in favore dell'amministratore della relativa comunione», dichiarando inammissibile il ricorso nella restante parte. Al riguardo, il primo giudice osservava che «per quel che concerne le doglianze espressamente mosse dai ricorrenti avverso il provvedimento del 23.6.2017, che dichiarava cessata la custodia giudiziaria a far data dal 10.8.2016 ed approvava il conto finale della gestione, con liquidazione del compenso al custode giudiziario a carico delle parti in solido, esse dovevano stimarsi del tutto inammissibili nel procedimento ex art. 669 novies comma 3 c.p.c., trattandosi di procedimento funzionale ad assicurare il solo ripristino della situazione anteatta rispetto alla caducazione di un provvedimento di sequestro, venuto meno per effetto di una sentenza che dichiara l'inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso. Ne conseguiva che l'ingresso a tutte le restanti questioni, che esulano da quelle strettamente ripristinatorie, fosse precluso in tale giudizio, dovendosi provvedere unicamente «all'adozione di sole determinazioni funzionali al ripristino della situazione precedente all'emissione dell'ordinanza di pagina 4 di 17 sequestro giudiziario del 31.12.2003-8.1.2004, rimasta priva di effetto in conseguenza della sentenza n. 3113/2016 della Corte d'Appello di PO, pubblicata il 10.8.2016». E, al riguardo, statuiva che «gli unici legittimi provvedimenti ripristinatori non potevano che statuire la restituzione di essi in favore degli aventi diritto, vale a dire gli eredi di Considerato che Persona_4
l'asse ereditario del predetto risulta ancora in comunione tra i suoi eredi, resta demandata alla superiore volontà degli organi della comunione, ed all'impianto normativo previsto per il suo funzionamento (artt. 1100 c.c e ss.), ogni determinazione in concreto circa la gestione ed amministrazione dei beni comuni, nonché dei contratti (locazioni) e dei rapporti (debiti/crediti dedotti in ricorso) ad essi facenti capo».
Intanto era stata convocata una nuova assemblea della comunione per il giorno 19 giugno 2018, col seguente ordine del giorno: «a) Atto di citazione notificato il
19/3/2018 all'amministratore protempore della comunione ereditaria da parte dell'avv. Avv. + 3, nomina di un legale e Controparte_8 Controparte_2 delibere conseguenziali;
b) Costituzione della comunione ereditaria e problematiche di gestione periodo febbraio-maggio 2018, delibere da adottarsi;
c) Comunicazione pervenuta all'amministratore protempore della comunione ereditaria relativa al pagamento di imposta di registro su sentenza, Controparte_8 delibera da adottarsi;
d) e/o rinnovo carica amministratore comunione CP_9 ereditaria delibere da adottarsi con riferimento alla durata Controparte_8 dell'incarico, dei poteri e del compenso spettante all'amministratore; e) Adempimenti fiscali e tributari di competenza dei coeredi e/o della comunione ereditaria, delibera da adottarsi;
f) Pagamento imposte di registro dei contratti di locazione, comunicazioni da parte dell'amministratore ed eventuale delibera da adottarsi. h)
Varie ed eventuali».
In vista di tale riunione, nella quale era previsto che sarebbe stato ammesso alla manifestazione di voto un solo rappresentante per ciascuna delle quattro stirpi, il 15
Giugno 2018 si riunì l'assemblea dei discendenti della stirpe di NS, Per_3 previa convocazione regolarmente notificata al prof. a mezzo Controparte_6
“raccomandata 1” n. 052564078049 spedita il 6/6/2018 e recapitata il 7/6/2018: in seno a tale riunione, assente il solo prof. con i presenti Controparte_6
pagina 5 di 17 (personalmente o per delega – Doc. 08)si deliberò (Doc. 09) che il Sig. Parte_8
avrebbe rappresentato la stirpe di NT NS (composta da e
[...] Pt_6
Pe
, Persona_6 Controparte_1 Parte_8 Parte_7 Pt_10
e da . Il verbale della riunione
[...] Parte_9 Controparte_6 del 15 giugno 2018 è stato notificato al Prof. a mezzo Controparte_6 raccomandata del 26-29/9/2018 n. 153346248500 e la relativa deliberazione non è mai stata impugnata. Alla riunione del 19/6/2018, constatata la mancanza di prova della ricezione della relativa convocazione fatta alla sig.ra , si Parte_13 deliberava il rinvio al 4 Luglio 2018 col medesimo o.d.g., mandando all'Amministratore della comunione di darne comunicazione agli assenti: agli
Atripaldi ed alla . Pt_13
Analogamente, nella riunione del 4/7/2018, risultando mancante la prova della convocazione per , l'assemblea fu aggiornata al 16 Luglio 2018 Controparte_4 mandando all'amministratore della comunione di darne comunicazione agli assenti
(la comunicazione fu data anche a . Il 16 Luglio 2018 Controparte_6
l'assemblea si riunì e deliberò sui capi all'ordine del giorno dopo regolare convocazione degli assenti alla riunione del 4 luglio 2018: in tale consesso, in sostituzione del sig. ed in rappresentanza della stirpe di NT Parte_8
NS, fu presente l'avv. Pasquale Acampora, come da delega (allegata in atti).
Tanto premesso, avverso tale deliberazione hanno proposto due distinte opposizioni
(con atto notificato il 17/9/2018) ed i coeredi (con Controparte_6 CP_2 atto notificato il 20.9.2018).
In particolare, deduceva:- un presunto difetto di convocazione Controparte_6 per aver disposto la partecipazione di un solo rappresentante per ogni stirpe, come per legge;
- che «le deleghe e i verbali esibiti dal sig. e dall'avv. Parte_3
Pasquale Acampora non sono stati allegati al verbale di assemblea, per cui si ignora il loro contenuto» ;- di «non avere conferito alcuna delega a chicchessia per partecipare in sua vece all'assemblea tenutasi il 16 luglio 2018»;- di essere in conflitto di interessi con gli altri aventi diritto da NT NS, atteso che egli si dissociò nel giudizio divisionale dalle difese dei suoi congiunti ritenendo di aderire alle difese degli Atripaldi, rinunciando peraltro al sequestro giudiziario: su tali presupposti, la delibera adottata dall'assemblea sarebbe invalida in quanto con essa pagina 6 di 17 gli altri comunisti si sarebbero accordati «tra loro con il fine precipuo di mettere in minoranza e danneggiare con delibere solo ad essi favorevoli i coeredi di
[...]
ed ; -che il dr. non poteva essere nominato Per_3 Controparte_6 Per_5 senza il consenso dei coeredi dacché essi erano stati vittoriosi nel giudizio CP_2 di falso testamentario che determinò la decadenza della custodia giudiziaria, sicché la nomina del predetto professionista avrebbe fatto «rivivere la custodia giudiziaria»;
- che le maggioranze siano state calcolate in assemblea “per stirpi” e non tenendo conto del valore delle quote rispettive di comunione;
- che le deliberazioni sarebbero state adottate su capi non all'ordine del giorno;
- che la convocazione del prof. in seno all'assemblea del 16/7/2018, per quanto Controparte_6 effettivamente data, sia stata effettuata “ad abundantiam”; - che il deliberato riparto tra le quattro stirpi delle somme accantonate dalla custodia sarebbe illegittimo in quanto sullo stesso dovrebbe provvedere la Corte d'Appello; -che in virtù della sentenza inter partes n. 11052/2007 resa dal Tribunale di PO, G.I Dr. Pignata, le somme incamerate dalla custodia dovevano es-sere ripartite all'esito del sorteggio;
che in esse sarebbe «compreso il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, oltre agli interessi legali e l'ulteriore danno» e che esse dovrebbero «servire per pagare i conguagli de-terminati dal CTU nella relazione peritale».
Su tali premesse, l'attore chiedeva annullarsi, previa sospensione, la delibera impugnata.
Nell'atto di opposizione notificato ad istanza degli (R.G. 26206/2018), i CP_2 coeredi si conformavano sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal CP_2
. CP_6
In conclusione, chiedevano in via preliminare sospendersi la deliberazione e, nel merito, dichiararsene la nullità e/o annullabilità.
Si costituivano in proprio e nella qualità di tutore di , Pt_6 Controparte_1 [...]
, e (della Parte_9 Parte_8 Parte_7 Parte_10 stirpe di NT NS) chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle opposizioni o, gradatamente, il loro rigetto nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In dettaglio, deducevano che:- il valore della controversa era errato in quanto le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti alla comunione ereditaria pagina 7 di 17 riguardano, inter alia, la distribuzione di una somma che al 30.11.2016 era di circa
386.000 euro (come da rendiconto depositato) sicché il valore della controversia andava individuato alla stregua di tale importo;
-i due giudizi (RG 25893/2018 e RG
26606/2018), dovevano essere riuniti;
- l'amministratore della comunione ereditaria di risultasse carente di legittimazione passiva ai sensi dell'art. Persona_4
1106 c.c. non essendovi un mandato conferito dalla maggioranza dei comunisti, o, in difetto, dall'autorità giudiziaria;
violazione del principio di sinteticità degli atti;
- in ordine al difetto di convocazione (convocazione di un solo rappresentante per ogni stirpe), la scelta era basata sulla necessità del voto assembleare calcolato per stirpi, essendo insensato il voto per capi nella situazione de quo;
- in ordine all'opposizione avverso la delibera dell'assemblea della comunione di l'attore Persona_4 avrebbe invece dovuto impugnare la delibera della stirpe NS del Per_3
15.6.2018;- in ordine alla mancata allegazione al verbale di assemblea del
16/7/2018 della delega al sig. era infondata poiché stando all'art. Parte_8
2375 c.c. risultava sufficiente la mera indicazione dei partecipanti e l'identificazione di quelli che abbiano votato a favore e
contro
;- le doglianze in ordine all'esistenza o meno della delega dei signori erano inammissibili poiché l'attore non ha Pt_3 titolo per dolersene;
- in ordine all'annullabilità della delibera in ragione del conflitto di interessi con gli altri aventi diritto da NS da parte dell'attore, i Per_3 convenuti sostenevano che le votazioni in tal senso avvennero all'assemblea del
15/6/2018, assemblea a cui non prendeva parte l'attore seppur regolarmente convocato;
- infondata era la deduzione per cui La non poteva essere Per_5 nominato senza il consenso degli in quanto stava all'assemblea della CP_2 comunione – quale organo sovrano - assumere le decisioni sull'amministrazione dei beni a norma dell'art. 1100 e ss c.c.;- essendo l'assemblea chiamata ad amministrare i beni oggetto che comunione e destinati ad essere divisi per stirpi utilizzerà tale criterio e non quello per capi come sosteneva l'attore;- infondata era la deduzione di competenza della Corte d'Appello per il riparto delle somme accantonate dalla custodia in quanto queste ultime si presumevano acquisite dalla massa e dunque già divisibili pro quota tra i coeredi;
- infondata è la domanda di sospensiva poiché le parti non deducevano il periculum ipotetico.
Riuniti i due procedimenti e rimessi gli atti, alla 4^ sezione del Tribunale, i giudizi pagina 8 di 17 riuniti venivano assegnati al giudice dr. Magistro.
Con ordinanza ex art. 702 bis -ter c.p.c., n. 1976/2020 pubblicata 7.2.2020 il
Tribunale di PO accoglieva le domande e – per l'effetto – annullava le deliberazioni impugnate contenute nel verbale di assemblea del 16.7.2018; dichiarava integralmente compensate le spese di lite.
In motivazione affermava il giudice di prime cure che:- fosse privo di legittimazione ad agire in giudizio, l'amministratore nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri;
- preliminarmente le eccezioni di decadenza di Parte_1
non potevano essere valutate, essendosi costituita il giorno dell'udienza,
[...] dunque, senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.pc.;- la tempestività dell'impugnazione di nella consegna dell'atto all'ufficiale Controparte_6 giudiziario;
- tutti avessero diritto a partecipare all'assemblea nella quale si assumevano decisioni inerenti al complessivo compendio, potendosi nominare un rappresentante, quale soggetto delegato nelle forme ordinarie alla partecipazione in assemblea ma non nelle forme indicate dall'art. 67 disp. att. c.c.;- la maggioranza dei partecipanti a norma dell'art. 1105 c.c. co. 2 si calcolasse secondo il valore delle loro quote;
- a norma degli artt. 1105 co. 3 e 1109 co.1 per la validità delle deliberazioni della maggioranza, non fosse sufficiente una mera informazione a tutti i partecipanti della stessa, ma fosse necessario quale impulso, al fine di consentire ad ogni comproprietario una cosciente partecipazione.
B. Giudizio d'appello
, , e , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
Pe
, , e Controparte_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...] hanno proposto appello avverso l'indicata sentenza di primo grado, Parte_10 chiede dichiararsi inammissibili le opposizioni ovvero rigettarsi le stesse nel merito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio.
Con il primo motivo di appello parte appellante (sul ritenuto “difetto di convocazione” per essere stati i comunisti, con la convocazione dell'assemblea, sollecitati ad indicare un solo partecipante di ciascuna stirpe per la manifestazione di voto) ha censurato la pagina 9 di 17 pronuncia di primo grado in ordine all'interpretazione dell'art 1105 co. 2 c.c. effettuata dal Giudice di prime cure.
In realtà ha sostenuto parte appellante che la disposizione su quota singola per voto/stirpe non lede alcun diritto del singolo, non perdendo quest'ultimo, alcun diritto di concorrere all'amministrazione comune.
Inoltre, ha affermato, che la doglianza oggetto della pronuncia del Tribunale non investe la convocazione, bensì, la deliberazione e la formazione del consenso assembleare, tanto è vero che gli opponenti stessi non hanno mai dedotto di non aver ricevuto il documento recante la convocazione;
tuttavia, seppure avessero partecipato all'assemblea i loro voti non avrebbero inciso sulla maggioranza formatasi.
Con il secondo motivo d'appello (omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere ), parte appellante ha dedotto la cessata materia del contendere, non rilevata dal Tribunale, essendo stata assunta una nuova delibera in data 22.7.2019, successiva alla delibera oggetto di causa, non sussistendo dunque gli estremi per l'annullamento della delibera impugnata.
Con il terzo motivo d'appello parte appellante ha riproposto tutte le eccezioni e le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado (riportate nuovamente nell'atto introduttivo di secondo grado) per l'ipotesi in cui gli appellati ed Controparte_6 dovessero riproporre nel presente grado. CP_2
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 si sono costituiti proponendo appello incidentale condizionato
[...] all'accoglimento dell'appello principale. Hanno dedotto tali parti appellate che:- le lungaggini del processo divisionale dipendono dalla condotta di parte appellante;
- il primo motivo di appello è inammissibile ed infondato, richiamando le motivazioni del
Giudice di primo grado in merito ed affermando che alla comunione fanno parte tutti i comproprietari inclusi quelli che fanno parte di una stirpe;
- il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti denunciano la cessazione della materia del contendere è infondato in quanto le delibere oggetto di tale giudizio sono state impugnate ed il relativo giudizio pende dinanzi al Tribunale di PO.
Con appello incidentale condizionato hanno chiesto:- di accertare e dichiarare l'esecuzione dei provvedimenti ripristinatori e restitutori, disposti a seguito della pagina 10 di 17 declaratoria di inefficacia della misura cautelare, deve svolgersi nelle forme ordinarie del processo esecutivo (libro III c.p.c.);- di accertare e dichiarare che i coeredi ed aventi diritto di (con esclusione del prof. , Parte_12 Controparte_6
ed , a seguito della declaratoria di inefficacia del sequestro Parte_14 Parte_15 giudiziario, non hanno proceduto alla esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori e restitutori, disposti dal Tribunale di PO con l'ordinanza esecutiva del 10.07.2018, nelle forme ordinarie del processo esecutivo, avendo essi solo costituita, nonostante l'opposizione degli appellati, una inammissibile ed illegittima comunione parziale e di comodo;
- di dichiarare illegittima, inammissibile, improponibile, nulla, irrilevante ed inefficace nel presente giudizio la comunione denominata Comunione ereditaria di e/o di , Persona_4 Controparte_7 costituita, senza il consenso degli appellati, dai coeredi di (con Parte_12 esclusione del Prof. Dott. , ed Controparte_6 Parte_14 Parte_15 soccombenti nel giudizio cautelare di sequestro, e conseguentemente caducare le illegittime delibere impugnate prese ed approvate il 16.07.2018, quelle precedenti e successive, nonché tutti gli atti posti in essere illegittimamente dalla predetta comunione “creata” a danno dei coeredi di . Persona_3
Parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:“1-Preliminarmente gli appellati costituendosi nel giudizio di appello eccepiscono, ai sensi del combinato disposto degli articoli 342-163 bis c.p.c., la nullità della citazione dell'atto di appello non essendo stato concesso agli appellati il termine di novanta giorni liberi tra il giorno della notificazione (9 marzo) e quello dell'udienza di comparizione (2 luglio) essendo il decorso dei termini rimasto sospeso per la pandemia da coronavirus nel periodo 9 marzo 2020-11.5.2020. Gli appellati si costituiscono nel presente giudizio solo per eccepire tale nullità e chiedono che la Corte di Appello di PO voglia fissare una nuova udienza con il rispetto del suddetto termine perentorio di legge al fini di potere consentire agli appellati di svolgere compiutamente tutte le loro difese.
2.In via subordinata, salvo gravame, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e Pt_3 Pt_6
, siccome per i motivi dedotti inammissibile e manifestamente infondato in Pt_10 fatto ed in diritto.
3.Condannare gli appellanti al pagamento in favore degli appellati delle spese, diritti e compensi dell'intero giudizio, con attribuzione ex art. 93 cp.c. all'avv. anticipatario.
4. Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Controparte_2
pagina 11 di 17 Appello accogliesse il gravame interposto dagli appellanti i comparenti appellati, riproponendo espressamente in appello tutte le domande, eccezioni, difese e conclusioni svolte in primo grado, propongono appello incidentale condizionato e chiedono che l'adita Corte di Appello, salvo ricorso per Cassazione, voglia accogliere il proposto appello incidentale condizionato e dichiarare che per principio affermato, in forza di legge, dalla Corte di Cassazione l'esecuzione dei provvedimenti ripristinatori
e/o restitutori, disposti a seguito della declaratoria di inefficacia della misure cautelare, deve svolgersi nelle forme ordinarie del processo esecutivo(libro III c.p.c.); 5.
Accertare e dichiarare che i coeredi ed aventi diritto di (con Parte_12 esclusione del prof. ), ed , a seguito Controparte_6 Parte_14 Parte_15 della declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario pronunziata dalla Corte di
Appello di PO con la sentenza n. 3113/2016, non hanno proceduto alla esecuzione dei provvedimenti ripristinatori e/o restitutori, disposti dal Tribunale di PO con
l'impugnata ordinanza esecutiva del 10.07.2018(non definitiva), nelle forme ordinarie del processo esecutivo, avendo solo costituito tra di essi, nonostante la decisa opposizione degli appellati, una illegittima, inammissibile, improponibile, nulla, senza alcuna efficacia e valenza giuridica nella presente causa, comunione denominandola
Comunione ereditaria di (inesistente) con il Persona_7 fine precipuo ed illegittimo di incassare e disporre liberamente delle somme depositate
e vincolate su ordine del giudice presso il Banco di PO(oggi ) e di CP_10 danneggiare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dovuti agli appellati in virtù della sentenza n. 3113/2016 e delle altre sentenze emesse nel giudizio di merito e cautelare;
6. Per effetto e conseguenza della mancata esecuzione nelle forme ordinarie del processo esecutivo dei provvedimenti ripristinatori e/o restitutori disposti dal
Tribunale di PO con l'impugnata ordinanza esecutiva del 10.07.2018 voglia l'adita
Corte dichiarare illegittima, inammissibile, improponibile, nulla, senza alcuna efficacia
e valenza giuridica nella presente causa, la comunione denominata Comunione ereditaria di (inesistente) e conseguentemente Persona_7 caducare le illegittime delibere impugnate prese il 16.07.2018 e tutti gli atti posti in essere illegittimamente dalla predetta comunione “creata” a danno degli appellati;
7.
Salvo ed impregiudicato tutto quanto sopra eccepito, dedotto e richiesto, salvo gravame, accertare e dichiarare per i motivi dedotti che tutte le delibere prese ed
pagina 12 di 17 approvate il 16.07.2018 sono invalide ed illegittime in quanto prese con maggioranza precostituita dall'assemblea dei comunisti della Comunione ereditaria di Per_4
e/o di in violazione delle norme in tema di conflitto
[...] Controparte_7
d'interessi(art. 2373 cod. civ.) posta in essere dagli aventi diritto da Parte_12
(con esclusione del Prof. ), ed ,
[...] Controparte_6 Parte_14 Parte_15 che hanno regolato ad libitum la situazione determinatasi a seguito della sentenza n.
3113/2016 della Corte di Appello di PO accordandosi tra loro per danneggiare, a proprio vantaggio, con delibere illegittime i coeredi di ed il prof. Persona_3 [...]
, cioè le uniche persone che hanno vinto contro di loro il giudizio di CP_6 sequestro giudiziario da essi incautamente richiesto e che sono parte integrante e dominante della Comunione ereditaria di avendo pari diritto di Persona_4 concorrere all'amministrazione della cosa comune in conformità con quanto deciso dalla citata sentenza della Corte di Appello di PO;
8. Salvo ed impregiudicato tutto quanto sopra eccepito, dedotto e richiesto, salvo gravame, voglia l'adita Corte accertare e dichiarare per i motivi dedotti che tutte le delibere prese il 16.07.2018 dall'assemblea dei comunisti della “Comunione ereditaria di e/o di Persona_4
” sono nulle e/o annullabili per eccesso di potere, avendo i Controparte_7 comunisti esercitato illegittimamente il loro potere discrezionale per di più su argomenti non all'ordine del giorno e di competenza della Corte di Appello di PO, contrarie alla legge e gravemente pregiudizievoli alla comunione ereditaria di Per_4
costituita da tutte le quattro sorelle , che devono concorrere, a norma di
[...] Per_3 legge, alla amministrazione della cosa comune in conformità a quanto deciso dalla sentenza n. 3113/2016 della Corte di Appello di PO;
9. Con vittoria di spese, diritti
e compensi dell'intero giudizio, oltre accessori con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avv. anticipatario. Controparte_2
Con ordinanza n. 5463/2024 pubblicata il 19/12/2024 il processo è stato dichiarato interrotto attesa la morte di . Controparte_4 Parte_6 [...]
, , , , CP_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10 hanno riassunto con ricorso ex art. 303 c.p.c. il presente giudizio.
[...]
Con ordinanza del 2.11.2021 è stata dichiarata la contumacia delle parti appellate e;
e la causa è stata rinviata per la precisazione Parte_11 Parte_13 delle conclusioni all'udienza del 7.3.2023 poi differita d'ufficio al 1.4.2025.
pagina 13 di 17 Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 1.4.2025, quindi, con ordinanza datata al 10.4.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
11.4.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
A. Esame dei motivi di appello
Ciò posto premessa l'ammissibilità dell'appello, e passando all'esame, nel merito, va detto che il proposto appello è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Il primo motivo di appello inerente il ritenuto “difetto di convocazione” per essere stati i comunisti, con la convocazione dell'assemblea, sollecitati ad indicare un solo partecipante di ciascuna stirpe per la manifestazione di voto e la censura in ordine all'interpretazione dell'art 1105 co. 2 c.c. effettuata dal Giudice di prime cure, non ledendo secondo parte appellante la disposizione su quota singola per voto/stirpe alcun diritto del singolo, non perdendo quest'ultimo, alcun diritto di concorrere all'amministrazione comune, è infondato in fatto e in diritto.
Appare infatti corretta la sentenza impugnata che ha richiamato l'art.1105 c.c.e non ha condiviso l'impostazione assunta da gran parte dei convenuti in ordine alla possibilità di partecipazione, all'assemblea, dei rappresentanti di ogni singola stirpe, al di fuori di una univoca stipulazione ad hoc, nonché di altrettanto univoca manifestazione di volontà promanante da ognuno dei soggetti allegati come rappresentati, reputando non possibile una celebrazione dell'assemblea della comunione c.d. generale (come nella specie accaduto) con la partecipazione di un rappresentante per quanti sono le stirpi.
Ritiene, invero, questo Collegio che in materia di comunione ereditaria, la convocazione all'assemblea che limiti non solo il voto, ma anche la partecipazione alla discussione, ad un solo rappresentante per stirpe, viola l'art. 1105 c.c., che prescrive la preventiva informazione di tutti i partecipanti dell'oggetto della deliberazione e conseguentemente la loro effettiva partecipazione all'assemblea.
In caso di comunione ereditaria, allorchè all'interno della stessa sussistano distinte comunioni in quanto il godimento dei beni proviene da titoli diversi, occorre pagina 14 di 17 procedere a tante divisioni quante sono le masse (ord Cass n. 25756/2018) e, ai sensi dell'art. 726 cc , la divisione avviene per stirpi con la logica conseguenza che ogni stirpe, all'interno della comunione originaria, ha diritto ad un solo voto poiché ogni stirpe si intende come un unico condividente;
il diritto di voto per stirpe non può però in alcun modo escludere il diverso diritto di partecipazione all'assemblea e alla discussione di tutti i soggetti facenti parte delle singole stirpi di tal che, la convocazione che limita non solo il voto, ma anche la partecipazione alla discussione, ad un solo rappresentate per stirpe, viola gravemente l'art. 1105 c.c. che prescrive la preventivamente informazione, di tutti i partecipanti, dell'oggetto della deliberazione e conseguentemente la loro partecipazione effettiva all'assemblea; né è possibile fare applicazione analogica, dell'art. 67, comma 2, disp. att. cod. civ., secondo cui in caso di comproprietà del bene a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, designato dai comproprietari interessati atteso che tale norma è dettata in modo specifico per il condominio, da cui differisce la comunione ordinaria ed ereditaria ( art 1116 cc) e in quanto norma speciale ( art
1139 cc), non consente un'interpretazione analogica (cfr. Tribunale di PO, sentenza n. 10192/2021 del 17-12-2021).
Deve, dunque, essere rigettato il primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo d'appello inerente l'omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento sia perché trattasi di domanda non proposta in primo grado ex art 345 c.p.c. sia considerata la non completa sovrapponibilità tra loro delle delibere in oggetto.
Deve, dunque, essere rigettato anche il secondo motivo di appello, rimanendo assorbito l'esame del terzo motivo.
Per le motivazioni sopra espresse, deve essere rigettato l'appello proposto.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata, rimanendo assorbita la decisione sull'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello proposto da parte appellante.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto dagli appellanti comporta la condanna degli stessi in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di parte appellata costituita ( Controparte_2 CP_3 CP_2
pagina 15 di 17 , in virtù del principio della CP_4 Controparte_5 Controparte_6 soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. nulla disponendosi in ordine alle spese di lite per le altre parti appellate attesa la loro contumacia.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 a 26.000.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di PO, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da ( ), Parte_1 C.F._1
( e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( , quest'ultimo anche quale procuratore generale della sig.ra C.F._3
( ) e , (C.F Parte_4 C.F._4 Parte_5
; ( quale erede della C.F._6 Parte_6 C.F._7 compianta sig.ra nata a [...] [...], Persona_1
(cod. fisc. ), deceduta a PO il 28/3/2014, nonché quale C.F._8 tutore dell'interdetta DEL GIUDICE Anna, ( ), C.F._9 Parte_7
(c.f. ), quale coerede di nata a
[...] C.F._10 Persona_2
pagina 16 di 17 Palermo il 13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_8
, quale coerede di nata a [...] il C.F._12 Persona_2
13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_9
), quale coerede di (cod. fisc. C.F._13 Persona_2
, (c.f. ), quale C.F._11 Parte_10 C.F._14 coerede di nata a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2
, avverso l' ordinanza ex art. 702 bis -ter c.p.c., n. 1976/2020 C.F._11 del Tribunale di PO pubblicata 7.2.2020 ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di parte appellata costituita ( Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Contr
GIUDICE Giovanni), delle spese del giudizio secondo Controparte_5 grado, che liquida complessivamente in € 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PO, 17.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1001 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( , quest'ultimo C.F._2 Parte_3 C.F._3 anche quale procuratore generale della sig.ra Parte_4
( ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido BELMONTE (C.F. C.F._4
; e , (C.F ; C.F._5 Parte_5 C.F._6
quale erede della compianta sig.ra Parte_6 C.F._7 [...]
nata a [...] [...], (cod. fisc. Persona_1
), deceduta a PO il 28/3/2014, nonché quale tutore C.F._8 dell'interdetta ( ), (c.f. Controparte_1 C.F._9 Parte_7
), quale coerede di nata a [...] il C.F._10 Persona_2
13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_8
, quale coerede di nata a [...] il C.F._12 Persona_2
13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_9
pagina 1 di 17 ), quale coerede di (cod. fisc. C.F._13 Persona_2
, (c.f. ), quale C.F._11 Parte_10 C.F._14 coerede di nata a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Arcella C.F._11
( ) C.F._15
Appellanti
(C.F. , nella qualità di procuratore e Controparte_2 C.F._16 difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., nonché per (C.F. CP_3
, (C.F. ), C.F._17 Controparte_4 C.F._18
, (C.F. , quali eredi di Controparte_5 C.F._19 Persona_3 vedova ed (C.F. , erede di CP_2 Controparte_6 C.F._20
NS , rappresentati e difesi dall'avv.to (cod. fiscale Per_3 Controparte_2
; C.F._16
Appellati incidentali
Oggetto: Impugnazione di delibera di comunione ereditaria.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta depositate per l'udienza a trattazione scritta del 1.4.2025 ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante e dalla difesa degli appellati in data 31.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con sentenza non definitiva n. 3113/2016, la Corte di Appello di PO accoglieva l'appello proposto da , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_4
nonché da nel giudizio di R.G.N. 8324/2005, nonché nei
[...] Parte_11 giudizi a questo riuniti e, previa riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di
PO nn. 404/2001, 2455/2005 e 11052/07, rigettava la domanda di scioglimento di comunione ereditaria di , proposta da e Controparte_7 Parte_12 dai suoi eredi ed aventi causa con citazione notificata in data 6, 7, 9 e 27 dicembre
1982, nonché da , , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 nella qualità, nonché da , nella qualità; rigettava la domanda di Parte_13
pagina 2 di 17 rendiconto azionata in primo grado da e dai suoi, eredi ed aventi Parte_12 causa, nonché da , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
nella qualità, nonché da , nella qualità; accoglieva la
[...] Parte_13 domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 CP_3 CP_5
e e per l'effetto, dichiarava aperta la successione ab
[...] Parte_11 intestato di deceduto in PO il 13.09.1951, disponendo con Persona_4 separata ordinanza, per la istruzione della stessa. La sentenza dichiarava, come conseguenza dell'accertamento della inesistenza del diritto a presidio del quale era stata concessa la misura cautelare (domanda di scioglimento della comunione materna), l'inefficacia ipso iure del sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3 c.p.c., con conseguente cessazione dell'incarico conferito al custode. La
Corte chiariva, infine, che «quanto alle statuizioni conseguenti, poiché, nella specie, si verte in tema di sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare, doveva ritenersi che competente a provvedere sulle istanze conseguenti alla custodia e alla sua cessazione fosse il Tribunale che aveva emesso il provvedimento cautelare, e non il giudice di appello (Cass. 29.05.2012 n. 8564 e Cass. n. 16.01.2006 n. 712)».
Successivamente, con provvedimento del 23.06.2017 dal Giudice del Tribunale di
PO, dr.ssa Ivana Sassi veniva approvato il rendiconto di gestione del 31.7.2016 presentato dal custode giudiziario. Veniva, altresì, liquidata in favore di questi la somma di € 60.200,00 e dichiarata cessata la custodia giudiziaria.
Occorrendo provvedere all'amministrazione dei beni caduti in successione, previa regolare convocazione, il 16/2/2018 si riuniva l'assemblea dei partecipanti alla comunione ereditaria di che, deliberando sui capi all'ordine del Persona_4 giorno: a) invitava il dr. , già custode del sequestro, «a fornire un Persona_5 rendiconto aggiornato dalla data dell'ultimo provvedimento emesso dal Tribunale di
PO sino all'attualità e ad indi-care le modalità concrete con cui saranno attuate, anche sotto le indicazioni del Tribunale, le consegne di fine custodia». L'assemblea deliberava altresì di «ripartire tra le quattro stirpi le somme attualmente giacenti sul conto (o libretto di deposito) della custodia, in quattro quote» e, onde dare continuità all'amministrazione dei beni già in atto dal 2004, nominava all'unanimità il dr.
amministratore della comunione, dandogli mandato di compiere Persona_5 gli atti di ordinaria amministrazione.
pagina 3 di 17 Tale deliberazione, veniva impugnata dagli in quanto introdotta con atto CP_2 notificato al solo amministratore della comunione, non è mai stata sospesa o annullata.
Nelle more, con ricorso ex art. 669 novies c.p.c., i coeredi di Persona_3 chiedevano revocarsi i provvedimenti resi il 23.06.2017, nonché darsi le “di- sposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente al sequestro di- chiarato inefficace”. Deducevano al riguardo che all'inefficacia del sequestro conseguiva l'inopponibilità nei loro confronti del rendiconto del 31/7/2016,
l'erroneità del provvedimento che poneva a carico di tutti i condividenti in solido delle spese di custodia.
Con ordinanza del 10/7/2018, il Giudice della custodia, dr.ssa Federica D'Auria, disponeva che « il ripristino della situazione precedente all'adozione del sequestro giudiziario di cui all'ordinanza del Tribunale di PO del 31.12.2003-8.1.2004, caducato per effetto della sentenza n. 3113/2016 della Corte d'Appello di PO e del provvedimento del Tribunale di PO del 23.6.2017, avvenga mediante consegna della totalità dei beni mobili, immobili, diritti di credito e documenti costituenti oggetto della custodia giudiziaria, nello stato di fatto e di diritto in cui versano all'attualità, in favore della totalità dei coeredi di e per Persona_4 essi in favore dell'amministratore della relativa comunione», dichiarando inammissibile il ricorso nella restante parte. Al riguardo, il primo giudice osservava che «per quel che concerne le doglianze espressamente mosse dai ricorrenti avverso il provvedimento del 23.6.2017, che dichiarava cessata la custodia giudiziaria a far data dal 10.8.2016 ed approvava il conto finale della gestione, con liquidazione del compenso al custode giudiziario a carico delle parti in solido, esse dovevano stimarsi del tutto inammissibili nel procedimento ex art. 669 novies comma 3 c.p.c., trattandosi di procedimento funzionale ad assicurare il solo ripristino della situazione anteatta rispetto alla caducazione di un provvedimento di sequestro, venuto meno per effetto di una sentenza che dichiara l'inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso. Ne conseguiva che l'ingresso a tutte le restanti questioni, che esulano da quelle strettamente ripristinatorie, fosse precluso in tale giudizio, dovendosi provvedere unicamente «all'adozione di sole determinazioni funzionali al ripristino della situazione precedente all'emissione dell'ordinanza di pagina 4 di 17 sequestro giudiziario del 31.12.2003-8.1.2004, rimasta priva di effetto in conseguenza della sentenza n. 3113/2016 della Corte d'Appello di PO, pubblicata il 10.8.2016». E, al riguardo, statuiva che «gli unici legittimi provvedimenti ripristinatori non potevano che statuire la restituzione di essi in favore degli aventi diritto, vale a dire gli eredi di Considerato che Persona_4
l'asse ereditario del predetto risulta ancora in comunione tra i suoi eredi, resta demandata alla superiore volontà degli organi della comunione, ed all'impianto normativo previsto per il suo funzionamento (artt. 1100 c.c e ss.), ogni determinazione in concreto circa la gestione ed amministrazione dei beni comuni, nonché dei contratti (locazioni) e dei rapporti (debiti/crediti dedotti in ricorso) ad essi facenti capo».
Intanto era stata convocata una nuova assemblea della comunione per il giorno 19 giugno 2018, col seguente ordine del giorno: «a) Atto di citazione notificato il
19/3/2018 all'amministratore protempore della comunione ereditaria da parte dell'avv. Avv. + 3, nomina di un legale e Controparte_8 Controparte_2 delibere conseguenziali;
b) Costituzione della comunione ereditaria e problematiche di gestione periodo febbraio-maggio 2018, delibere da adottarsi;
c) Comunicazione pervenuta all'amministratore protempore della comunione ereditaria relativa al pagamento di imposta di registro su sentenza, Controparte_8 delibera da adottarsi;
d) e/o rinnovo carica amministratore comunione CP_9 ereditaria delibere da adottarsi con riferimento alla durata Controparte_8 dell'incarico, dei poteri e del compenso spettante all'amministratore; e) Adempimenti fiscali e tributari di competenza dei coeredi e/o della comunione ereditaria, delibera da adottarsi;
f) Pagamento imposte di registro dei contratti di locazione, comunicazioni da parte dell'amministratore ed eventuale delibera da adottarsi. h)
Varie ed eventuali».
In vista di tale riunione, nella quale era previsto che sarebbe stato ammesso alla manifestazione di voto un solo rappresentante per ciascuna delle quattro stirpi, il 15
Giugno 2018 si riunì l'assemblea dei discendenti della stirpe di NS, Per_3 previa convocazione regolarmente notificata al prof. a mezzo Controparte_6
“raccomandata 1” n. 052564078049 spedita il 6/6/2018 e recapitata il 7/6/2018: in seno a tale riunione, assente il solo prof. con i presenti Controparte_6
pagina 5 di 17 (personalmente o per delega – Doc. 08)si deliberò (Doc. 09) che il Sig. Parte_8
avrebbe rappresentato la stirpe di NT NS (composta da e
[...] Pt_6
Pe
, Persona_6 Controparte_1 Parte_8 Parte_7 Pt_10
e da . Il verbale della riunione
[...] Parte_9 Controparte_6 del 15 giugno 2018 è stato notificato al Prof. a mezzo Controparte_6 raccomandata del 26-29/9/2018 n. 153346248500 e la relativa deliberazione non è mai stata impugnata. Alla riunione del 19/6/2018, constatata la mancanza di prova della ricezione della relativa convocazione fatta alla sig.ra , si Parte_13 deliberava il rinvio al 4 Luglio 2018 col medesimo o.d.g., mandando all'Amministratore della comunione di darne comunicazione agli assenti: agli
Atripaldi ed alla . Pt_13
Analogamente, nella riunione del 4/7/2018, risultando mancante la prova della convocazione per , l'assemblea fu aggiornata al 16 Luglio 2018 Controparte_4 mandando all'amministratore della comunione di darne comunicazione agli assenti
(la comunicazione fu data anche a . Il 16 Luglio 2018 Controparte_6
l'assemblea si riunì e deliberò sui capi all'ordine del giorno dopo regolare convocazione degli assenti alla riunione del 4 luglio 2018: in tale consesso, in sostituzione del sig. ed in rappresentanza della stirpe di NT Parte_8
NS, fu presente l'avv. Pasquale Acampora, come da delega (allegata in atti).
Tanto premesso, avverso tale deliberazione hanno proposto due distinte opposizioni
(con atto notificato il 17/9/2018) ed i coeredi (con Controparte_6 CP_2 atto notificato il 20.9.2018).
In particolare, deduceva:- un presunto difetto di convocazione Controparte_6 per aver disposto la partecipazione di un solo rappresentante per ogni stirpe, come per legge;
- che «le deleghe e i verbali esibiti dal sig. e dall'avv. Parte_3
Pasquale Acampora non sono stati allegati al verbale di assemblea, per cui si ignora il loro contenuto» ;- di «non avere conferito alcuna delega a chicchessia per partecipare in sua vece all'assemblea tenutasi il 16 luglio 2018»;- di essere in conflitto di interessi con gli altri aventi diritto da NT NS, atteso che egli si dissociò nel giudizio divisionale dalle difese dei suoi congiunti ritenendo di aderire alle difese degli Atripaldi, rinunciando peraltro al sequestro giudiziario: su tali presupposti, la delibera adottata dall'assemblea sarebbe invalida in quanto con essa pagina 6 di 17 gli altri comunisti si sarebbero accordati «tra loro con il fine precipuo di mettere in minoranza e danneggiare con delibere solo ad essi favorevoli i coeredi di
[...]
ed ; -che il dr. non poteva essere nominato Per_3 Controparte_6 Per_5 senza il consenso dei coeredi dacché essi erano stati vittoriosi nel giudizio CP_2 di falso testamentario che determinò la decadenza della custodia giudiziaria, sicché la nomina del predetto professionista avrebbe fatto «rivivere la custodia giudiziaria»;
- che le maggioranze siano state calcolate in assemblea “per stirpi” e non tenendo conto del valore delle quote rispettive di comunione;
- che le deliberazioni sarebbero state adottate su capi non all'ordine del giorno;
- che la convocazione del prof. in seno all'assemblea del 16/7/2018, per quanto Controparte_6 effettivamente data, sia stata effettuata “ad abundantiam”; - che il deliberato riparto tra le quattro stirpi delle somme accantonate dalla custodia sarebbe illegittimo in quanto sullo stesso dovrebbe provvedere la Corte d'Appello; -che in virtù della sentenza inter partes n. 11052/2007 resa dal Tribunale di PO, G.I Dr. Pignata, le somme incamerate dalla custodia dovevano es-sere ripartite all'esito del sorteggio;
che in esse sarebbe «compreso il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, oltre agli interessi legali e l'ulteriore danno» e che esse dovrebbero «servire per pagare i conguagli de-terminati dal CTU nella relazione peritale».
Su tali premesse, l'attore chiedeva annullarsi, previa sospensione, la delibera impugnata.
Nell'atto di opposizione notificato ad istanza degli (R.G. 26206/2018), i CP_2 coeredi si conformavano sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal CP_2
. CP_6
In conclusione, chiedevano in via preliminare sospendersi la deliberazione e, nel merito, dichiararsene la nullità e/o annullabilità.
Si costituivano in proprio e nella qualità di tutore di , Pt_6 Controparte_1 [...]
, e (della Parte_9 Parte_8 Parte_7 Parte_10 stirpe di NT NS) chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle opposizioni o, gradatamente, il loro rigetto nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In dettaglio, deducevano che:- il valore della controversa era errato in quanto le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti alla comunione ereditaria pagina 7 di 17 riguardano, inter alia, la distribuzione di una somma che al 30.11.2016 era di circa
386.000 euro (come da rendiconto depositato) sicché il valore della controversia andava individuato alla stregua di tale importo;
-i due giudizi (RG 25893/2018 e RG
26606/2018), dovevano essere riuniti;
- l'amministratore della comunione ereditaria di risultasse carente di legittimazione passiva ai sensi dell'art. Persona_4
1106 c.c. non essendovi un mandato conferito dalla maggioranza dei comunisti, o, in difetto, dall'autorità giudiziaria;
violazione del principio di sinteticità degli atti;
- in ordine al difetto di convocazione (convocazione di un solo rappresentante per ogni stirpe), la scelta era basata sulla necessità del voto assembleare calcolato per stirpi, essendo insensato il voto per capi nella situazione de quo;
- in ordine all'opposizione avverso la delibera dell'assemblea della comunione di l'attore Persona_4 avrebbe invece dovuto impugnare la delibera della stirpe NS del Per_3
15.6.2018;- in ordine alla mancata allegazione al verbale di assemblea del
16/7/2018 della delega al sig. era infondata poiché stando all'art. Parte_8
2375 c.c. risultava sufficiente la mera indicazione dei partecipanti e l'identificazione di quelli che abbiano votato a favore e
contro
;- le doglianze in ordine all'esistenza o meno della delega dei signori erano inammissibili poiché l'attore non ha Pt_3 titolo per dolersene;
- in ordine all'annullabilità della delibera in ragione del conflitto di interessi con gli altri aventi diritto da NS da parte dell'attore, i Per_3 convenuti sostenevano che le votazioni in tal senso avvennero all'assemblea del
15/6/2018, assemblea a cui non prendeva parte l'attore seppur regolarmente convocato;
- infondata era la deduzione per cui La non poteva essere Per_5 nominato senza il consenso degli in quanto stava all'assemblea della CP_2 comunione – quale organo sovrano - assumere le decisioni sull'amministrazione dei beni a norma dell'art. 1100 e ss c.c.;- essendo l'assemblea chiamata ad amministrare i beni oggetto che comunione e destinati ad essere divisi per stirpi utilizzerà tale criterio e non quello per capi come sosteneva l'attore;- infondata era la deduzione di competenza della Corte d'Appello per il riparto delle somme accantonate dalla custodia in quanto queste ultime si presumevano acquisite dalla massa e dunque già divisibili pro quota tra i coeredi;
- infondata è la domanda di sospensiva poiché le parti non deducevano il periculum ipotetico.
Riuniti i due procedimenti e rimessi gli atti, alla 4^ sezione del Tribunale, i giudizi pagina 8 di 17 riuniti venivano assegnati al giudice dr. Magistro.
Con ordinanza ex art. 702 bis -ter c.p.c., n. 1976/2020 pubblicata 7.2.2020 il
Tribunale di PO accoglieva le domande e – per l'effetto – annullava le deliberazioni impugnate contenute nel verbale di assemblea del 16.7.2018; dichiarava integralmente compensate le spese di lite.
In motivazione affermava il giudice di prime cure che:- fosse privo di legittimazione ad agire in giudizio, l'amministratore nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri;
- preliminarmente le eccezioni di decadenza di Parte_1
non potevano essere valutate, essendosi costituita il giorno dell'udienza,
[...] dunque, senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.pc.;- la tempestività dell'impugnazione di nella consegna dell'atto all'ufficiale Controparte_6 giudiziario;
- tutti avessero diritto a partecipare all'assemblea nella quale si assumevano decisioni inerenti al complessivo compendio, potendosi nominare un rappresentante, quale soggetto delegato nelle forme ordinarie alla partecipazione in assemblea ma non nelle forme indicate dall'art. 67 disp. att. c.c.;- la maggioranza dei partecipanti a norma dell'art. 1105 c.c. co. 2 si calcolasse secondo il valore delle loro quote;
- a norma degli artt. 1105 co. 3 e 1109 co.1 per la validità delle deliberazioni della maggioranza, non fosse sufficiente una mera informazione a tutti i partecipanti della stessa, ma fosse necessario quale impulso, al fine di consentire ad ogni comproprietario una cosciente partecipazione.
B. Giudizio d'appello
, , e , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
Pe
, , e Controparte_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...] hanno proposto appello avverso l'indicata sentenza di primo grado, Parte_10 chiede dichiararsi inammissibili le opposizioni ovvero rigettarsi le stesse nel merito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio.
Con il primo motivo di appello parte appellante (sul ritenuto “difetto di convocazione” per essere stati i comunisti, con la convocazione dell'assemblea, sollecitati ad indicare un solo partecipante di ciascuna stirpe per la manifestazione di voto) ha censurato la pagina 9 di 17 pronuncia di primo grado in ordine all'interpretazione dell'art 1105 co. 2 c.c. effettuata dal Giudice di prime cure.
In realtà ha sostenuto parte appellante che la disposizione su quota singola per voto/stirpe non lede alcun diritto del singolo, non perdendo quest'ultimo, alcun diritto di concorrere all'amministrazione comune.
Inoltre, ha affermato, che la doglianza oggetto della pronuncia del Tribunale non investe la convocazione, bensì, la deliberazione e la formazione del consenso assembleare, tanto è vero che gli opponenti stessi non hanno mai dedotto di non aver ricevuto il documento recante la convocazione;
tuttavia, seppure avessero partecipato all'assemblea i loro voti non avrebbero inciso sulla maggioranza formatasi.
Con il secondo motivo d'appello (omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere ), parte appellante ha dedotto la cessata materia del contendere, non rilevata dal Tribunale, essendo stata assunta una nuova delibera in data 22.7.2019, successiva alla delibera oggetto di causa, non sussistendo dunque gli estremi per l'annullamento della delibera impugnata.
Con il terzo motivo d'appello parte appellante ha riproposto tutte le eccezioni e le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado (riportate nuovamente nell'atto introduttivo di secondo grado) per l'ipotesi in cui gli appellati ed Controparte_6 dovessero riproporre nel presente grado. CP_2
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 si sono costituiti proponendo appello incidentale condizionato
[...] all'accoglimento dell'appello principale. Hanno dedotto tali parti appellate che:- le lungaggini del processo divisionale dipendono dalla condotta di parte appellante;
- il primo motivo di appello è inammissibile ed infondato, richiamando le motivazioni del
Giudice di primo grado in merito ed affermando che alla comunione fanno parte tutti i comproprietari inclusi quelli che fanno parte di una stirpe;
- il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti denunciano la cessazione della materia del contendere è infondato in quanto le delibere oggetto di tale giudizio sono state impugnate ed il relativo giudizio pende dinanzi al Tribunale di PO.
Con appello incidentale condizionato hanno chiesto:- di accertare e dichiarare l'esecuzione dei provvedimenti ripristinatori e restitutori, disposti a seguito della pagina 10 di 17 declaratoria di inefficacia della misura cautelare, deve svolgersi nelle forme ordinarie del processo esecutivo (libro III c.p.c.);- di accertare e dichiarare che i coeredi ed aventi diritto di (con esclusione del prof. , Parte_12 Controparte_6
ed , a seguito della declaratoria di inefficacia del sequestro Parte_14 Parte_15 giudiziario, non hanno proceduto alla esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori e restitutori, disposti dal Tribunale di PO con l'ordinanza esecutiva del 10.07.2018, nelle forme ordinarie del processo esecutivo, avendo essi solo costituita, nonostante l'opposizione degli appellati, una inammissibile ed illegittima comunione parziale e di comodo;
- di dichiarare illegittima, inammissibile, improponibile, nulla, irrilevante ed inefficace nel presente giudizio la comunione denominata Comunione ereditaria di e/o di , Persona_4 Controparte_7 costituita, senza il consenso degli appellati, dai coeredi di (con Parte_12 esclusione del Prof. Dott. , ed Controparte_6 Parte_14 Parte_15 soccombenti nel giudizio cautelare di sequestro, e conseguentemente caducare le illegittime delibere impugnate prese ed approvate il 16.07.2018, quelle precedenti e successive, nonché tutti gli atti posti in essere illegittimamente dalla predetta comunione “creata” a danno dei coeredi di . Persona_3
Parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:“1-Preliminarmente gli appellati costituendosi nel giudizio di appello eccepiscono, ai sensi del combinato disposto degli articoli 342-163 bis c.p.c., la nullità della citazione dell'atto di appello non essendo stato concesso agli appellati il termine di novanta giorni liberi tra il giorno della notificazione (9 marzo) e quello dell'udienza di comparizione (2 luglio) essendo il decorso dei termini rimasto sospeso per la pandemia da coronavirus nel periodo 9 marzo 2020-11.5.2020. Gli appellati si costituiscono nel presente giudizio solo per eccepire tale nullità e chiedono che la Corte di Appello di PO voglia fissare una nuova udienza con il rispetto del suddetto termine perentorio di legge al fini di potere consentire agli appellati di svolgere compiutamente tutte le loro difese.
2.In via subordinata, salvo gravame, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e Pt_3 Pt_6
, siccome per i motivi dedotti inammissibile e manifestamente infondato in Pt_10 fatto ed in diritto.
3.Condannare gli appellanti al pagamento in favore degli appellati delle spese, diritti e compensi dell'intero giudizio, con attribuzione ex art. 93 cp.c. all'avv. anticipatario.
4. Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Controparte_2
pagina 11 di 17 Appello accogliesse il gravame interposto dagli appellanti i comparenti appellati, riproponendo espressamente in appello tutte le domande, eccezioni, difese e conclusioni svolte in primo grado, propongono appello incidentale condizionato e chiedono che l'adita Corte di Appello, salvo ricorso per Cassazione, voglia accogliere il proposto appello incidentale condizionato e dichiarare che per principio affermato, in forza di legge, dalla Corte di Cassazione l'esecuzione dei provvedimenti ripristinatori
e/o restitutori, disposti a seguito della declaratoria di inefficacia della misure cautelare, deve svolgersi nelle forme ordinarie del processo esecutivo(libro III c.p.c.); 5.
Accertare e dichiarare che i coeredi ed aventi diritto di (con Parte_12 esclusione del prof. ), ed , a seguito Controparte_6 Parte_14 Parte_15 della declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario pronunziata dalla Corte di
Appello di PO con la sentenza n. 3113/2016, non hanno proceduto alla esecuzione dei provvedimenti ripristinatori e/o restitutori, disposti dal Tribunale di PO con
l'impugnata ordinanza esecutiva del 10.07.2018(non definitiva), nelle forme ordinarie del processo esecutivo, avendo solo costituito tra di essi, nonostante la decisa opposizione degli appellati, una illegittima, inammissibile, improponibile, nulla, senza alcuna efficacia e valenza giuridica nella presente causa, comunione denominandola
Comunione ereditaria di (inesistente) con il Persona_7 fine precipuo ed illegittimo di incassare e disporre liberamente delle somme depositate
e vincolate su ordine del giudice presso il Banco di PO(oggi ) e di CP_10 danneggiare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dovuti agli appellati in virtù della sentenza n. 3113/2016 e delle altre sentenze emesse nel giudizio di merito e cautelare;
6. Per effetto e conseguenza della mancata esecuzione nelle forme ordinarie del processo esecutivo dei provvedimenti ripristinatori e/o restitutori disposti dal
Tribunale di PO con l'impugnata ordinanza esecutiva del 10.07.2018 voglia l'adita
Corte dichiarare illegittima, inammissibile, improponibile, nulla, senza alcuna efficacia
e valenza giuridica nella presente causa, la comunione denominata Comunione ereditaria di (inesistente) e conseguentemente Persona_7 caducare le illegittime delibere impugnate prese il 16.07.2018 e tutti gli atti posti in essere illegittimamente dalla predetta comunione “creata” a danno degli appellati;
7.
Salvo ed impregiudicato tutto quanto sopra eccepito, dedotto e richiesto, salvo gravame, accertare e dichiarare per i motivi dedotti che tutte le delibere prese ed
pagina 12 di 17 approvate il 16.07.2018 sono invalide ed illegittime in quanto prese con maggioranza precostituita dall'assemblea dei comunisti della Comunione ereditaria di Per_4
e/o di in violazione delle norme in tema di conflitto
[...] Controparte_7
d'interessi(art. 2373 cod. civ.) posta in essere dagli aventi diritto da Parte_12
(con esclusione del Prof. ), ed ,
[...] Controparte_6 Parte_14 Parte_15 che hanno regolato ad libitum la situazione determinatasi a seguito della sentenza n.
3113/2016 della Corte di Appello di PO accordandosi tra loro per danneggiare, a proprio vantaggio, con delibere illegittime i coeredi di ed il prof. Persona_3 [...]
, cioè le uniche persone che hanno vinto contro di loro il giudizio di CP_6 sequestro giudiziario da essi incautamente richiesto e che sono parte integrante e dominante della Comunione ereditaria di avendo pari diritto di Persona_4 concorrere all'amministrazione della cosa comune in conformità con quanto deciso dalla citata sentenza della Corte di Appello di PO;
8. Salvo ed impregiudicato tutto quanto sopra eccepito, dedotto e richiesto, salvo gravame, voglia l'adita Corte accertare e dichiarare per i motivi dedotti che tutte le delibere prese il 16.07.2018 dall'assemblea dei comunisti della “Comunione ereditaria di e/o di Persona_4
” sono nulle e/o annullabili per eccesso di potere, avendo i Controparte_7 comunisti esercitato illegittimamente il loro potere discrezionale per di più su argomenti non all'ordine del giorno e di competenza della Corte di Appello di PO, contrarie alla legge e gravemente pregiudizievoli alla comunione ereditaria di Per_4
costituita da tutte le quattro sorelle , che devono concorrere, a norma di
[...] Per_3 legge, alla amministrazione della cosa comune in conformità a quanto deciso dalla sentenza n. 3113/2016 della Corte di Appello di PO;
9. Con vittoria di spese, diritti
e compensi dell'intero giudizio, oltre accessori con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avv. anticipatario. Controparte_2
Con ordinanza n. 5463/2024 pubblicata il 19/12/2024 il processo è stato dichiarato interrotto attesa la morte di . Controparte_4 Parte_6 [...]
, , , , CP_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10 hanno riassunto con ricorso ex art. 303 c.p.c. il presente giudizio.
[...]
Con ordinanza del 2.11.2021 è stata dichiarata la contumacia delle parti appellate e;
e la causa è stata rinviata per la precisazione Parte_11 Parte_13 delle conclusioni all'udienza del 7.3.2023 poi differita d'ufficio al 1.4.2025.
pagina 13 di 17 Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 1.4.2025, quindi, con ordinanza datata al 10.4.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
11.4.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
A. Esame dei motivi di appello
Ciò posto premessa l'ammissibilità dell'appello, e passando all'esame, nel merito, va detto che il proposto appello è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Il primo motivo di appello inerente il ritenuto “difetto di convocazione” per essere stati i comunisti, con la convocazione dell'assemblea, sollecitati ad indicare un solo partecipante di ciascuna stirpe per la manifestazione di voto e la censura in ordine all'interpretazione dell'art 1105 co. 2 c.c. effettuata dal Giudice di prime cure, non ledendo secondo parte appellante la disposizione su quota singola per voto/stirpe alcun diritto del singolo, non perdendo quest'ultimo, alcun diritto di concorrere all'amministrazione comune, è infondato in fatto e in diritto.
Appare infatti corretta la sentenza impugnata che ha richiamato l'art.1105 c.c.e non ha condiviso l'impostazione assunta da gran parte dei convenuti in ordine alla possibilità di partecipazione, all'assemblea, dei rappresentanti di ogni singola stirpe, al di fuori di una univoca stipulazione ad hoc, nonché di altrettanto univoca manifestazione di volontà promanante da ognuno dei soggetti allegati come rappresentati, reputando non possibile una celebrazione dell'assemblea della comunione c.d. generale (come nella specie accaduto) con la partecipazione di un rappresentante per quanti sono le stirpi.
Ritiene, invero, questo Collegio che in materia di comunione ereditaria, la convocazione all'assemblea che limiti non solo il voto, ma anche la partecipazione alla discussione, ad un solo rappresentante per stirpe, viola l'art. 1105 c.c., che prescrive la preventiva informazione di tutti i partecipanti dell'oggetto della deliberazione e conseguentemente la loro effettiva partecipazione all'assemblea.
In caso di comunione ereditaria, allorchè all'interno della stessa sussistano distinte comunioni in quanto il godimento dei beni proviene da titoli diversi, occorre pagina 14 di 17 procedere a tante divisioni quante sono le masse (ord Cass n. 25756/2018) e, ai sensi dell'art. 726 cc , la divisione avviene per stirpi con la logica conseguenza che ogni stirpe, all'interno della comunione originaria, ha diritto ad un solo voto poiché ogni stirpe si intende come un unico condividente;
il diritto di voto per stirpe non può però in alcun modo escludere il diverso diritto di partecipazione all'assemblea e alla discussione di tutti i soggetti facenti parte delle singole stirpi di tal che, la convocazione che limita non solo il voto, ma anche la partecipazione alla discussione, ad un solo rappresentate per stirpe, viola gravemente l'art. 1105 c.c. che prescrive la preventivamente informazione, di tutti i partecipanti, dell'oggetto della deliberazione e conseguentemente la loro partecipazione effettiva all'assemblea; né è possibile fare applicazione analogica, dell'art. 67, comma 2, disp. att. cod. civ., secondo cui in caso di comproprietà del bene a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, designato dai comproprietari interessati atteso che tale norma è dettata in modo specifico per il condominio, da cui differisce la comunione ordinaria ed ereditaria ( art 1116 cc) e in quanto norma speciale ( art
1139 cc), non consente un'interpretazione analogica (cfr. Tribunale di PO, sentenza n. 10192/2021 del 17-12-2021).
Deve, dunque, essere rigettato il primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo d'appello inerente l'omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento sia perché trattasi di domanda non proposta in primo grado ex art 345 c.p.c. sia considerata la non completa sovrapponibilità tra loro delle delibere in oggetto.
Deve, dunque, essere rigettato anche il secondo motivo di appello, rimanendo assorbito l'esame del terzo motivo.
Per le motivazioni sopra espresse, deve essere rigettato l'appello proposto.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata, rimanendo assorbita la decisione sull'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello proposto da parte appellante.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto dagli appellanti comporta la condanna degli stessi in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di parte appellata costituita ( Controparte_2 CP_3 CP_2
pagina 15 di 17 , in virtù del principio della CP_4 Controparte_5 Controparte_6 soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. nulla disponendosi in ordine alle spese di lite per le altre parti appellate attesa la loro contumacia.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 a 26.000.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di PO, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da ( ), Parte_1 C.F._1
( e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( , quest'ultimo anche quale procuratore generale della sig.ra C.F._3
( ) e , (C.F Parte_4 C.F._4 Parte_5
; ( quale erede della C.F._6 Parte_6 C.F._7 compianta sig.ra nata a [...] [...], Persona_1
(cod. fisc. ), deceduta a PO il 28/3/2014, nonché quale C.F._8 tutore dell'interdetta DEL GIUDICE Anna, ( ), C.F._9 Parte_7
(c.f. ), quale coerede di nata a
[...] C.F._10 Persona_2
pagina 16 di 17 Palermo il 13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_8
, quale coerede di nata a [...] il C.F._12 Persona_2
13/5/1940 (cod. fisc. , (c.f. C.F._11 Parte_9
), quale coerede di (cod. fisc. C.F._13 Persona_2
, (c.f. ), quale C.F._11 Parte_10 C.F._14 coerede di nata a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2
, avverso l' ordinanza ex art. 702 bis -ter c.p.c., n. 1976/2020 C.F._11 del Tribunale di PO pubblicata 7.2.2020 ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di parte appellata costituita ( Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Contr
GIUDICE Giovanni), delle spese del giudizio secondo Controparte_5 grado, che liquida complessivamente in € 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PO, 17.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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