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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13684 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41222 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/10/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MISSIAGGIA MARIA LUISA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 17/06/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAIELLA VALENTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
16/06/2002 contraeva matrimonio civile con Controparte_1
esponeva che con sentenza non definitiva n. 12598/2024 il Tribunale di
Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 22/09/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16/06/2002,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41222/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
16/06/2002 tra (ROMA (RM), 23/10/1971) e Parte_1
(ROMA (RM), 17/06/1971), trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 440, Parte I,
Serie 02, Anno 2002;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41222 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/10/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MISSIAGGIA MARIA LUISA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 17/06/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAIELLA VALENTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
16/06/2002 contraeva matrimonio civile con Controparte_1
esponeva che con sentenza non definitiva n. 12598/2024 il Tribunale di
Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 22/09/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16/06/2002,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41222/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
16/06/2002 tra (ROMA (RM), 23/10/1971) e Parte_1
(ROMA (RM), 17/06/1971), trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 440, Parte I,
Serie 02, Anno 2002;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi