Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2026, proposto da
JI Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato in data 22 ottobre 2025;
nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 05 febbraio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha rilasciato all’Azienda Agricola in titolarità di AS NZ il nulla osta al lavoro stagionale relativo al lavoratore straniero Singh JI, odierno ricorrente.
L’Ambasciata italiana a New Delhi ha rilasciato, quindi, il visto per lavoro subordinato con validità di 270 giorni in data 03 giugno 2024 e lo straniero ha fatto ingresso sul territorio nazionale in data 06 giugno 2024.
In data 14 novembre 2024 il datore di lavoro ha comunicato l’assunzione dal 15 novembre 2024 al 14 marzo 2025, senza, d’altronde, richiedere l’appuntamento in Prefettura per la sottoscrizione del contratto e consentire l’inoltro del modello 209 in favore dello straniero.
Lo straniero, avendo reperito altra opportunità lavorativa, in data 12 giugno 2025 ha chiesto la convocazione al fine del rilascio di un permesso per attesa occupazione o il subentro del nuovo datore di lavoro presso cui lo straniero era occupato a quella data.
La Prefettura di Modena, con provvedimento datato 22 ottobre 2025, ha respinto la richiesta di rilascio di un permesso per attesa occupazione, valorizzando il fatto che:
- l’ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è contemplata all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, che non è applicabile al caso di specie in quanto il nulla osta è stato emesso per l’ingresso in Italia al fine di svolgere il lavoro stagionale disciplinato dall’art. 24, d.lgs. n. 286 del 1998, che al comma 1 esclude l’applicabilità dell’art. 22, comma 11;
- ferma restando l’inapplicabilità dell’art. 22, comma 11, ai casi in cui sia stata effettuata un’istanza per l’ottenimento del nulla osta per lavoro stagionale, l’assenza ab origine dei presupposti in capo al datore di lavoro è in ogni caso incompatibile con l’ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007 non è applicabile al caso di specie, in quanto è assente il presupposto originario sotteso al rilascio del nulla osta al lavoro stagionale;
- le ipotesi di subentro nella posizione del datore di lavoro sono state espressamente indicate nella circolare n. 2570 del 07 luglio 2006 adottata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e riguardano la cessazione dell’attività d’impresa o il decesso del datore di lavoro proponente, che non trovano applicazione al caso di specie.
Avverso il provvedimento che precede il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 13 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi in sintesi: 1. il ricorrente avrebbe maturato un affidamento incolpevole in ordine al positivo esito del procedimento, dovendo applicarsi quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno 11 maggio 2021, n. 3625 e dalla circolare congiunta n. 2399 del 24 luglio 2020; l’Amministrazione avrebbe dovuto rispettare i canoni di collaborazione e buona fede ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in merito alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la decisione in forma semplificata.
Come accennato, va anzitutto sottolineato che, nel caso di specie, viene in rilievo un permesso di lavoro c.d. stagionale.
Pertanto, la disposizione di riferimento, vigente ratione temporis , è l’art. 24, comma 1, TUI, ai sensi del quale « il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2 ».
La disposizione, quindi, esclude espressamente l’applicabilità del comma 11 dell’art. 22, ai sensi del quale « la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore ».
La disposizione che precede, che disciplina il c.d. permesso per attesa occupazione, contiene anch’essa il riferimento al lavoro stagionale, in termini derogatori.
Quindi, la pretesa del ricorrente di ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione, nel caso di specie, non può essere soddisfatta.
Non sono in questo senso invocabili le circolari ministeriali citate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in ragione dell’espressa previsione contenuta nelle norme primarie richiamate, oltre al fatto che le suddette circolari fanno riferimento a fattispecie differenti da quella oggetto del presente giudizio.
La concessione del permesso per attesa occupazione, dunque, è esclusa dalle norme in materia di lavoro subordinato stagionale, che è legato ai cicli dell’agricoltura e che è intrinsecamente precario; ciò comporta che nell’ipotesi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra lavoratore stagionale e il datore di lavoro, dopo l’entrata dello straniero in Italia, il visto d’ingresso e il nulla-osta al lavoro stagionale, “ sono privi di efficacia e sono quindi suscettibili di revoca ” (TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113; Id., 27 gennaio 2025 n. 112 e 16 gennaio 2025 nn. 45 e 47). In definitiva, il mancato perfezionamento dell’ iter prescritto dalla legge per l’assunzione del lavoratore extracomunitario stagionale comporta la “ perdita della stagionalità ”, con la conseguenza che non vi è spazio per poter ammettere alcun rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione (TAR Emilia-Romagna, sez. I, 7 marzo 2025 n. 227; TAR Puglia, sez. III, 2 maggio 2024 n. 544).
Ciò in quanto il visto al lavoratore straniero e anche il nulla-osta al datore di lavoro sono rilasciati per l’assunzione di un cittadino extracomunitario presso un dato datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all’esecuzione dello specifico contratto di lavoro dedotto ed all’effettivo espletamento dell’attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro, specie con riguardo al caso della stagionalità (TAR Sicilia, sez. stacc. Catania, sez. IV, 19 febbraio 2025 n. 662; sez. IV, 17 febbraio 2025 n. 627; sez. IV, 14 febbraio 2025 n. 584; TAR Puglia, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113 e altre, cit.).
Non è nemmeno valorizzabile in sé l’asserito “subentro” di un datore di lavoro a quello originario richiedente.
Se è vero che l’art. 24, comma 8, TUI consente al lavoratore straniero, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, di svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, è altresì vero, per un verso, che tale possibilità è ammessa solo a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL; per altro verso, anche in tal caso la disposizione normativa presuppone che il nulla osta sia stato legittimamente rilasciato e non revocato.
Sotto il primo profilo, nel caso di specie non risulta che l’intermediazione del rapporto di lavoro sia avvenuta mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL.
Sotto il secondo profilo, va rilevato come nel provvedimento in questa sede impugnato si richiami espressamente quanto indicato nella precedente nota recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dello straniero, ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, - rispetto alla cui comunicazione il ricorrente non ha sollevato specifiche doglianze - nella quale si dà specificamente conto del fatto che “ il provvedimento del 03/04/2025 revoca il nulla osta precedentemente rilasciato ”.
A tal proposito, l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, ha ribadito di aver disposto la revoca del nulla osta al lavoro stagionale producendo in giudizio, in data 22 gennaio 2026, il relativo provvedimento, così motivato: « inidoneità e/o carenza documentale in ordine a - copia del visto di ingresso del lavoratore; - iscrizione alla camera di commercio; - autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale; - idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; - l'atto di asseverazione; - durc; - proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza; RILEVATO che a seguito della citata comunicazione non sono stati forniti utili e idonei documenti, in quanto non è stata fornita alcuna documentazione integrativa e/o memorie a sostegno dell’istanza presentata. PRESO ATTO di quanto sopra esposto, appurata la carenza dei presupposti di legge, secondo quanto stabilito all’art. 22 del d.l.gs. n. 286/1998, questo Ufficio procede pertanto alla revoca del nulla osta emesso e, per l’effetto, al rigetto dell’istanza presentata ».
Anche in ordine a tale provvedimento – non oggetto del presente giudizio - parte ricorrente tanto nelle note di udienza depositate in data 23 gennaio 2026, quanto in sede di udienza, non ha dedotto di averlo tempestivamente impugnato, né ha eccepito la mancata comunicazione dello stesso.
Pertanto, inconferenti risultano i riferimenti operati da parte ricorrente alle circolari dedotte in ricorso e più sopra citate.
L’applicazione puntuale, da parte del Collegio, delle disposizioni normative che precedono, nel loro inequivoco significato letterale, si accorda pienamente, inoltre, con i criteri interpretativi finalistico, logico e sistematico, poiché, in tutta evidenza, le predette regole giuridiche sono volte a garantire la tenuta del sistema sul piano del corretto rispetto delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato, tanto più con riferimento ad una fattispecie, come quella relativa ai nulla osta e permessi di lavoro stagionale che, da un lato, è caratterizzata da una particolare disciplina di favore (si veda in particolare il comma 9, dell’art. 24 TUI), dall’altro lato, consente la conversione in permesso per lavoro subordinato, ai sensi del comma 10 dell’art. 24 TUI (come modificato dal d.l. n. 145 del 2024), a prescindere dal “limite delle quote”.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AS | AO RP |
IL SEGRETARIO