TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3455/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO e dell'avv. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI 25 27039 SANNAZZARO
DE' BURGONDI, presso il difensore avv. SALVADEO MARCO pagina 1 di 29 ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIASIN Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO e dell'avv. MASCANZONI CATERINA ) ; C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BIASIN PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 11 settembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza;
ancorché non ritrascritte, tali conclusioni sono parte integrante di questa sentenza. Poiché tale udienza, su richiesta delle parti,
non si è tenuta fisicamente ma è avvenuta la c.d. modalità cartolare, occorre fare riferimento agli atti conclusivi, rispettivamente del giorno 8 settembre e del 21 agosto 2025; cui pure si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte sopra indicata come attrice (il ) proponeva ricorso, con Parte_1
rito semplificato, al fine di ottenere la restituzione di addizionale provinciale sulla accisa.
pagina 2 di 29 Riteneva che, per normativa eurounitaria, tale somma non fosse dovuta e dunque andasse restituita, come pagamento di indebito effettuato dallo stesso
. Chiedeva dunque la restituzione di tali somme alla parte Parte_1
convenuta, sopra indicata in intestazione (nel seguito: . In relazione ai CP_1
motivi della domanda, invocava appunto la contrarietà della addizionale alla normativa eurounitaria;
argomenti cui si rinvia, trattandosi peraltro di argomenti ricorrenti nelle domande di questo tipo.
Si costituiva CP_1
Proponeva varie difese.
In primo luogo, sosteneva come non sarebbe possibile una applicazione orizzontale delle direttive. Con la conseguenza che non sarebbe possibile, per il , agire direttamente
contro
Piuttosto ed eventualmente, Parte_1 CP_1
trattandosi di una violazione della direttiva da parte dello Stato, sarebbe necessario procedere a richiedere le somme all'erario.
In secondo luogo, invocava rinvii pregiudiziali, costituzionali o europei, del
Tribunale di Udine e della Corte di Bologna. Con la necessità di attendere l'esito di tali rinvii.
Con successivi motivi, tutti coordinati fra loro, si sosteneva come la addizionale non sia una imposta autonoma, quanto una integrazione della accisa;
semplicemente, un semplice “inasprimento” della accisa (così a pagina pagina 3 di 29 9 della costituzione), mancando “alterità” fra la accisa e la addizionale.
Dunque, in relazione alla vendita di energia elettrica, vi sarebbe stata una unica accisa, aumentata dalla addizionale, non avente quest'ultima natura autonoma.
In tal modo, non si tratterebbe di imposta nuova e non potrebbe parlarsi di violazione della direttiva CE n. 118 del 2008, la direttiva invocata dal
. Parte_1
In quarto luogo, così come non sarebbero applicabili le direttive in via orizzontale, la difesa di sosteneva che in questo caso non sarebbe CP_1
possibile applicare in modo diretto la giurisprudenza della Corte del
Lussemburgo (pp. 12-14 della costituzione di . CP_1
Seguivano considerazioni sulla correttezza di con le conseguenze in CP_1
punto ad interessi – non dovuti – nonché a spese legali.
Tali in sintesi gli atti introduttivi.
Si teneva la udienza 12 luglio 2024.
Nel frattempo, la causa veniva riassegnata all'estensore di questa sentenza.
La causa transitava a decisione, come sopra indicata nelle CONCLUSIONI
DELLE PARTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(UNO)
pagina 4 di 29 <<An >>: la mancanza di corrispondenza
della addizionale ai requisiti europei
Nel merito, la domanda di ripetizione dell'indebito attorea/del ricorrente è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
La materia oggetto del presente giudizio è stata recentemente oggetto di un ampio contenzioso;
contenzioso che ha investito tanto i giudici di merito quanto la Corte di SS;
poi, vi sono state rimessioni alla Corte costituzionale (da ultimo, con ordinanza proveniente dal Tribunale di Udine;
30 dicembre 2021).
Infine ed in via decisiva, è stata la stessa Corte costituzionale, con una recente sentenza di accoglimento molto chiara, a determinare la illegittimità di questa imposta. Si fa ovviamente riferimento a Corte costituzionale numero 43 del 2025.
In sintesi, le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal legislatore con l'art. 6 c. 2 d.l.
511/1988; la ratio dell'intervento normativo era esplicitamente indicata dal testo nella “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, nonché nella finalità di “garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali.
pagina 5 di 29 Si tratta, dunque, di motivazioni generiche, sostanzialmente riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Successivamente, il legislatore è intervenuto in materia con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il d.l. n. 511 del
1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3). La disciplina della addizionale, pertanto, è la medesima prevista, in generale, per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. del TUA.
L'addizionale locale è rimasta in vigore sino al 01.01.2012, data a partire dalla quale l'imposizione è stata abrogata.
Tale la normativa nazionale.
Sul versante comunitario, la cit. direttiva 2008/118/CE (che ha riunito le precedenti direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) ha previsto l'armonizzazione della disciplina in materia di accise su diversi prodotti tra cui, per quanto di interesse, l'energia elettrica.
In particolare, la disciplina comunitaria da ultimo citata, all'art. 1 § 2
prevede che gli Stati membri possano prevedere ulteriori forme di imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa, purché tali diverse imposizioni rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: siano conformi alle pagina 6 di 29 normative comunitarie in tema di imposte indirette;
siano istituite per il perseguimento di finalità specifiche (la norma recepisce, sostanzialmente, il disposto della precedente Direttiva 92/12/CE, che aveva già previsto tali vincoli per le ulteriori imposte sui prodotti quali tabacchi e oli minerali).
La Direttiva 2008/118/CE – il cui termine per il recepimento era fissato al
01.01.2010 con decorrenza dal 01.04.2010 – è stata recepita con D.lgs.
48/2010; senza che, tuttavia, il legislatore si preoccupasse della compatibilità
dell'art. 6 c. 2 d.l. 511/1988 con l'art. 1 § 2 della citata fonte comunitaria.
Già ad un primo esame, infatti, si rileva che la normativa nazionale,
prevedendo un'imposizione addizionale sulla scorta di mere finalità
finanziarie, appariva non conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quantomeno sotto il profilo della finalità specifica dell'imposizione.
Ed invero, la CGUE, in diverse pronunce, ha effettivamente elaborato una copiosa giurisprudenza – in parte formatasi sull'art. 3 § 2 Direttiva
92/12/CE, poi riconfermata anche per l'art. 1 § 2 Direttiva 2008/118/CE, che ha recepito il disposto della norma precedentemente citata – che offre del requisito in esame un'interpretazione particolarmente stringente.
In particolare, da un lato la CGUE ha escluso che possa soddisfare il requisito della finalità specifica la mera funzionalizzazione dell'imposta ad esigenze di pagina 7 di 29 gettito fiscale, di crisi economica, di problemi di finanziamento dei saldi, o simili.
Dall'altro la Corte ha rilevato una carenza di funzione specifica anche rispetto a normative nazionali che prevedevano anche delle dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano
funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa.
La CGUE, dunque, pare richiedere che per specifica finalità debba intendersi non già una finalità predeterminata – quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi ad un determinato capitolo di spesa del bilancio dello
Stato – ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione-vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (si vedano: CJ-103/2017; CJ-82/2012; CJ-553/2015):
le esternalità negative del prodotto, di cui parla la analisi economica del diritto. Si può ipotizzare in via esemplificativa un capitolo di spesa dedicato allo sviluppo della mobilità sostenibile;
oppure ad incentivi per l'elettrico nei veicoli;
ovvero ad implementare fonti alternative di energia;
e così via.
Sulla scorta della predetta giurisprudenza comunitaria, la Corte di
SS, in plurime sentenze, ha riconosciuto la contrarietà della addizionale provinciale prevista dall'6 c. 2 d.l. 511/1988 al diritto comunitario pagina 8 di 29 e ne ha, pertanto, fatto disapplicazione (ex multis: C. Cass. 22343/2020; C.
Cass. 16142/2020; C. Cass. 10691/2020; C. Cass. 27101/2019).
Ciò secondo le regole della diretta applicazione del diritto comunitario, per la sua
primazia.
(DUE)
<>: il problema della diretta applicazione da parte del
giudice nazionale.
La questione della natura di direttiva
della norma europea
Ben è consapevole questo Tribunale della tradizionale opinione, per cui le direttive non danno luogo, in via generale, a diritti fra privati, secondo la massima della efficacia solo verticale delle direttive.
Tale è anche la posizione del Tribunale friulano, soprammenzionato.
Per quel Tribunale, non è possibile la applicazione della direttiva, a correzione della normativa italiana (non coerente con la normativa europea).
Tuttavia, ritenendosi quel giudice comunque vincolato alla (non) applicazione della direttiva, ha ritenuto risolvibile la antinomia, attraverso il richiamo alle norme costituzionali, che obbligano il legislatore nazionale a conformarsi alla normativa europea.
pagina 9 di 29 Riteneva questo Tribunale, con una giurisprudenza costante nel foro felsineo, che alla soluzione del rimborso si potesse invero pervenire, anche senza intervento
costituzionale.
Una forma di efficacia diretta delle direttive, infatti, è riconosciuta a livello comunitario sia pure in presenza di alcune condizioni: solo ove le stesse non richiedano un recepimento da parte dell'ordinamento interno perché già direttamente applicabili (auto-applicative o self executive) e nei rapporti di tipo verticale, cioè tra lo Stato (o una sua articolazione) ed il cittadino, peraltro in senso monodirezionale ed ascendente (cittadino vs. Stato) e non anche discendente (Stato vs. cittadino).
Viceversa, la stessa CGUE esclude, in via generale, che un soggetto privato possa invocare il disposto di una direttiva non trasposta in un rapporto di tipo orizzontale cittadino vs cittadino (da ultimo Grande Sezione CGUE 7 agosto 2018).
Il meccanismo della disapplicazione e dell'efficacia diretta, infatti, funge da
sanzione per lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo recepimento della direttiva, sicché la stessa può essere invocata nei confronti dello Stato ma non verso soggetti privati.
L'argomento speso dalla resistente, tuttavia, non è accoglibile nei termini in cui esso è posto.
pagina 10 di 29 Sul punto, la stessa SS rileva, da un lato, che la giurisprudenza della
CGUE è una autonoma fonte del diritto dell'Unione; dall'altro, che la
Direttiva 2008/118/CE è stata recepita integralmente nel nostro ordinamento con decreto legislativo 48/2010. Dunque, non tanto si ha una applicazione di una direttiva;
quanto: a) della norma comunitaria come modellata dalla
CGUE; b) della norma italiana, che la direttiva ha recepito e che è dunque ius positum nazionale (e dunque creante diritti anche fra i privati), da interpretare tuttavia alla luce della giurisprudenza europea.
In questo senso, è l'interpretazione della CGUE su cosa debba intendersi per
“specifica finalità” a evidenziare l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva recepita.
Non si realizzerebbe, pertanto, una applicazione “orizzontale” di una
Direttiva non trasposta, ma la corretta applicazione della normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno;
la fonte del diritto,
dunque, sarebbe individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE, che
interpreta una norma di recepimento (norma nazionale) della direttiva. La norma di recepimento va tuttavia letta insieme con la giurisprudenza comunitaria.
Ciò in ossequio al principio generale, per cui le decisioni della CGUE circa l'interpretazione del diritto comunitario costituiscono una autonoma fonte pagina 11 di 29 del diritto, con efficacia erga omnes; rafforzando il ruolo nomofilattico della
CGUE quale custode dell'esatta interpretazione ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Sicché “alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il
valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex
novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Così, C.
Cass. 13425/2019; v. anche Cass. n. 22577/2012).
Ciò premesso, deve ritenersi che il principio di diritto espresso dalla Corte di
Giustizia sia di per sé idoneo e sufficiente per imporre la disapplicazione dell'art. 6 c. 2 d.l. 551/1988 perché in contrasto con il diritto comunitario (che ha sì fonte remota in una direttiva ma, anche, fonte prossima nella norma di recepimento); dunque, più che di disapplicazione della norma interna in favore di direttiva quanto, piuttosto, di applicazione della norma interna che
ha recepito la norma comunitaria;
norma interna che, per essere appunto
recepimento della comunitaria, deve essere interpretata coerentemente a quanto
deciso dai giudici di Lussemburgo.
(TRE)
<>: la definitiva e chiara soluzione costituzionale
con C. cost. 45 del 2025
pagina 12 di 29 Va ribadito come il caso sia veramente singolare, non a caso dando luogo a decisioni anche in senso contrario a quella qui ricorrente presso il Tribunale di
Bologna, come illustrata nelle sezioni di motivazione (UNO) e (DUE).
L'indirizzo prevalente presso questo Tribunale era dunque non incontroverso.
Può però oggi dirsi pienamente confermato, in punto ad an, dalla sentenza della Consulta soprammenzionata (Corte costituzionale numero 43 del
2025). L'utile iniziativa del Tribunale di Udine – questione di costituzionalità
in via incidentale, conclusa appunto con Corte costituzionale numero 43 del
2025 – ha infatti condotto ad una completa ed oggi indiscutibile
soluzione alla questione, in passato annosa e, come detto,
controvertibile.
Invero, la Consulta ha affermato in sede di motivazione che non è possibile applicare le direttive in via orizzontale;
nemmeno la direttiva che qui rileva.
Per certi versi, dunque, la recente sentenza smentisce il percorso argomentativo che questo Tribunale ed altri giudici ordinari avevano percorso, in omaggio alla funzione nomofilattica della Corte suprema. Pur con questo scostamento – che è anche uno scostamento rispetto alla giurisprudenza della Corte suprema, cui questo Tribunale si era adeguato –
l'esito pratico è il medesimo, cioè la natura indebita del pagamento.
pagina 13 di 29 Alla corta: la addizionale non è dovuta;
a seguito di C. costit. 43 cit., semplicemente perché essa è incostituzionale, per le ragioni individuate da tale
sentenza.
(QUATTRO)
Segue l' <>. Il meccanismo restitutorio
Cenni alla questione della giurisdizione
Stabilita la illegittimità dell'imposizione, occorre chiedersi quale il corretto meccanismo restitutorio.
Sul punto, vi erano due indirizzi: il primo, poi definitivamente abbandonato nella giurisprudenza nazionale (ma apparentemente riemersa in: Corte di giustizia C-316/22 datata 11 aprile 2024, al punto 2 del dispositivo) con richiesta all'erario; nonché l'indirizzo che ritiene che la domanda di rimborso vada effettuata dal venditore, nel caso la convenuta.
Tale ultimo indirizzo è largamente prevalente ed è condivisibile.
In particolare, la Corte suprema nazionale ha ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, evidenziando come insistano almeno due distinti rapporti giuridici: da un lato, infatti, vi è il rapporto tributario tra l'Amministrazione
Finanziaria ed il contribuente, individuato, dalla normativa di settore nel
venditore-produttore-importatore dei prodotti energetici oggetto dell'accisa (art. 53 c. 1 e c. 3 TUA); dall'altro, invece, il rapporto di diritto privato insistente pagina 14 di 29 tra il venditore-importatore-fornitore dei prodotti energetici ed i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di “ribaltare/scaricare” il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56 c.
1 ultimo periodo TUA).
I rapporti, pur collegati, rimangono tra loro giuridicamente autonomi, in quanto il meccanismo della rivalsa previsto dall'art. 56 c. 1 ultimo periodo
TUA non pare realizzare una vera e propria sostituzione di imposta: la rivalsa, infatti, a differenza di quanto avviene con l'IVA, non è un obbligo per il venditore-produttore ma rappresenta un diritto, che questi può decidere se esercitare o meno.
La separazione tra i due rapporti appare supportata anche alla luce della disciplina prevista dal TUA all'art. 14 in materia di rimborso dell'accisa indebitamente riscossa.
La norma, infatti, prevede, in generale, che il rimborso sia consentito “quando
l'accisa è stata indebitamente pagata”.
Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza. Il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione.
pagina 15 di 29 Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma.
La norma prevede che, qualora l'obbligato sia stato “condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa
dell'accisa” al termine di un procedimento giurisdizionale, gli sia riconosciuta la possibilità di domandare il rimborso all'Erario.
Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
La norma precisa, altresì, che la domanda di rimborso può essere avanzata solo “dal predetto soggetto obbligato”. Sicché la legge pare considerare la condanna alla restituzione dell'indebito un prius logico e necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'amministrazione.
Deve poi notarsi che l'aver applicato la rivalsa per una imposta non dovuta è
espressamente qualificato dal testo normativo come la percezione di un indebito da parte del venditore-produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è
stata applicata la rivalsa può agire in ripetizione. Sulla base di queste pagina 16 di 29 premesse, pare debba ritenersi che già il presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore-produttore.
Si ritiene che C. costit. 43 cit. non abbia modificato i meccanismi procedurali di
cui si è detto.
Infatti, tale sentenza è tranchant – anche per il mezzo tecnico della dichiarazione di illegittimità; non, dunque, interpretativa di rigetto ma declaratoria di incostituzionalità – in punto ad <an>>. La somma non è dovuta.
Ritiene questo giudice che, sul <quomodo>>, non abbia invece apportato regole diverse;
né in via diretta, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, che nulla dice in dispositivo;
ma, neanche, in sede di motivazione. La Consulta è dunque tranchant sull' <an>> e silente sul
<quomodo>>.
Pertanto, tale sentenza non modifica il tradizionale meccanismo della
restituzione.
Il meccanismo è quello, appunto, suggerito dalla Corte suprema nazionale.
In relazione alla giurisprudenza europea, quanto segue.
Si nota che la stessa giurisprudenza comunitaria già citata, nell'interrogarsi circa le modalità di rimborso esperibili dal cliente-consumatore finale cui sia pagina 17 di 29 stata applicata una imposta contraria al disposto dell'art. 1 § 2 Direttiva
2008/118/CE, ha ribadito il generale principio di autonomia processuale degli
Stati membri.
In questo senso, la CGUE ha ritenuto che uno Stato membro possa opporre all'acquirente finale la sua carenza di legittimazione ad esperire una azione di rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco. Tuttavia, in questo caso, esigenze di giustizia sostanziale e di effettività
della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito verso il soggetto obbligato (si veda, in particolare CJ-94/2010: “uno Stato membro può,
in via di principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta
indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata
ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle
autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa,
sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione
dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”).
Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'amministrazione e contribuente formale è il venditore-produttore, l'onere economico dell'imposizione, mediante la rivalsa finisce per gravare sull'acquirente-consumatore finale. In questo contesto, ove l'azione di pagina 18 di 29 indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo, questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto. Al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subìto il pregiudizio economico dell'illegittima imposizione.
L'azione di ripetizione dell'indebito, dunque, è considerata dalla la CP_3
misura minima di protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza di
quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in
grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e
che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali
necessari” (CJ-94/2010 cit.).
Sulla scorta degli arresti della Corte di Giustizia, dunque, la SS ha affermato che “1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti
dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può
addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra
fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono
autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata
autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte
pagina 19 di 29 del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione
finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al
rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato
l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel
caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi
confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in
giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al
consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione
civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo
chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore
si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del
fornitore)” ( C. Cass. 28047/2019).
Non sembra un contrasto quanto affermato nel punto 2 del dispositivo di
Corte di giustizia C-316/22 datata 11 aprile 2024, sentenza menzionata dalla parte convenuta: “2. Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso
che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale
di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico
supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in
pagina 20 di 29 base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che
tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare
un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora
il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà
dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di
una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di
illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in
ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una
controversia tra privati.”.
Nei termini previsti da questo dispositivo e se si riguarda solo il dispositivo, la recente sentenza sembrerebbe in contrasto (consapevole o inconsapevole) con la propria precedente giurisprudenza;
giurisprudenza che, si ricorda, lascia al giudice nazionale i mezzi tecnici per pervenire alla restituzione;
mentre, apparentemente, questo punto 2 di dispositivo sembrerebbe indicare un vero e proprio vincolo europeo per lo Stato membro di consentire la ripetizione contro lo Stato.
In realtà, il dispositivo plus dixit quam voluit.
Può applicarsi anche alla giurisprudenza europea la regola aurea, per cui le sentenze vanno interpretate, tenendo conto in via unitaria di dispositivo e di
motivazione. Nel caso di specie, la sentenza, correttamente letta in tal modo,
pagina 21 di 29 non smentisce la precedente giurisprudenza di riserva nazionale del meccanismo restitutorio.
Infatti, ribadisce (punto 33 della motivazione) che spetta al legislatore nazionale specificare le modalità di restituzione della imposta indebita. Il
senso della sentenza è quello che viene chiarito dal successivo punto 34 della motivazione. Nel caso in cui sia impossibile ottenere la restituzione dal venditore – domanda che il legislatore nazionale ben può prevedere, appunto alla luce della autonomia della legislazione nazionale – non può essere impedito al privato, inciso dalla imposta illegittima, rivolgersi direttamente allo Stato.
Il tutto è confermato dalla invocazione del principio europeo di effettività; non vi sarebbe effettività del diritto europeo e del diritto alla restituzione se, in caso di impossibilità della restituzione da parte di altri, al privato inciso fosse impedita la domanda contro lo Stato. Non è però previsto in questa sentenza che debba convenirsi lo Stato in prima battuta. Non è dunque contrario al diritto europeo il meccanismo “bifasico”, ormai assestato e previsto dalla
Corte suprema nazionale (Corte di SS, nelle sentenze menzionate sopra).
In questo modo, viene risolta anche la questione della giurisdizione.
pagina 22 di 29 La motivazione della giurisdizione, in generale, precede le argomentazioni di merito.
In questo caso, viene qui affrontata, all'esito del meccanismo restitutorio.
Infatti, il meccanismo restitutorio individuato come corretto, chiaramente è
affare fra privati (soggettivamente), riguarda diritti soggettivi (come posizione soggettiva), ha come istituto di diritto l'indebito (istituto civilistico).
Il che conduce alla giurisdizione ordinaria.
(CINQUE)
L'esito del dialogo fra le Corti nella interpretazione
della addizionale per cui è causa
Da tale dialogo (per la verità, non sempre eufonico) fra le Corti, emerge allora, in sintesi:
a) Che la addizionale è illegittima: Corte di giustizia e Corte
costituzionale; nonché, in precedenza, Corte suprema, che ha
deciso in applicazione del diritto europeo;
b) Che va restituita: le tre Corti;
c) Che va restituita dal venditore (Corte suprema;
nulla sul punto
da Corte costituzionale;
la Corte di giustizia rimette al
legislatore nazionale il meccanismo;
con la recente C-316/22 non
pagina 23 di 29 smentisce tale rinvio al giudice nazionale, semplicemente
prevedendo che non possa essere reso impossibile al privato
rivolgersi allo Stato per il caso in cui non possa altrimenti avere
soddisfazione, in punto a restituzione).
(SEI)
Il <<quantum>>
In accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. proposta dall'attore, la convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma riscossa a titolo di rivalsa dell'accisa provinciale perché indebitamente percepita.
Vi è un punto che va chiarito in punto a quantificazione.
Non è contestato l'ammontare del totale accise versate, quali indicate in atto introduttivo, pari ad euro 29.106,80. Tale somma non è contestata e corrisponde alla somma dei parziali del medesimo atto introduttivo.
La parte convenuta ha invece eccepito una prescrizione parziale. Ha infatti rilevato come l'atto introduttivo attoreo (documento 2) era riferito alla sola somma di euro 27.956,34; così al punto 10 della comparsa.
La eccezione è fondata.
Peraltro, la stessa parte attrice ha rideterminato la propria domanda, in adesione a tale eccezione. Si riguardi in particolare la nota di udienza di parte convenuta del giorno 8 settembre 2025.
pagina 24 di 29 Vi è però un ulteriore profilo.
La parte convenuta ha eccepito (anche) che una delle addizionali fu versata prima della entrata in vigore della direttiva. Si tratta del rilievo di cui al punto 9.2 della comparsa.
A ben riguardare, tale somma (1.150,47) corrisponde quasi esattamente
(tranne che per un centesimo) alla differenza fra la somma complessiva del versato e la somma non prescritta (29.106,80-27.956,34=1.150,46).
Si tratta di un profilo che avrebbe meritato di essere chiarito in discussione orale, chiovendianamente sempre momento fondamentale del processo, non avvenuta (180 c.p.c.). Dal complesso degli atti, deve dirsi che si tratta della
stessa somma. Rispetto dunque all'ammontare complessivo (29.106,80) essa va detratta una sola volta. Deve infatti ritenersi che, quando fu fatta la messa in mora, la parte attrice abbia già sottratto tale somma, sia perché prescritta sia perché si trattava di versamento anteriore alla direttiva.
In sintesi, tale somma va sottratta una sola volta e non anche due volte.
Quanto agli interessi, a mente dell'art. 2033 c.c., questi decorreranno dalla data di proposizione della domanda. Non può, infatti, dubitarsi che il
venditore-produttore abbia ricevuto le somme a titolo di rivalsa in buona fede.
Pertanto, fino alla domanda non possono richiedersi interessi.
pagina 25 di 29 Come si è già evidenziato, infatti, la rivalsa è stata applicata nel pieno rispetto della normativa nazionale, la cui contrarietà al diritto comunitario è
emersa solo alla luce della contrastata evoluzione.
Alla corta: la condotta di è stata impeccabile e priva di qualsiasi profilo CP_1
di censurabilità (a maggior ragione, di mala fede). Il percettore di indebito in buona fede non è tenuto agli interessi.
Dal momento della domanda, come per legge (1284, quarto-penultimo comma, c.c.) spettano gli interessi “commerciali”, cioè gli interessi maggiorati.
(SETTE)
Le spese di lite
Seguono la soccombenza.
La parte soccombente, la convenuta, ha sostenuto come la situazione di buona fede di che ha semplicemente obbedito a regole pubblicistiche, le CP_1
valga la compensazione integrale.
In questi termini, la difesa di parte non è fondata. CP_1
Infatti, la condotta di è stata, senza dubbio alcuno, ispirata alla CP_1
massima correttezza, nel momento in cui ha percepito la addizionale. Ha
semplicemente applicato una norma di legge vigente;
la cui contrarietà alle pagina 26 di 29 norme eurounitarie è emersa progressivamente. La assoluta buona fede soggettiva – ignoranza di ledere l'altrui diritto – nonché la correttezza amministrativa e contrattuale comportano che la non debba pagare CP_1
interessi fino alla domanda;
di ciò si è già detto.
Dalla domanda, come pure si è detto sopra, decorrono invece gli interessi di cui all'articolo 1284, quarto-penultimo comma, c.c.
La attribuzione delle spese legali non è invece legata alla buona o mala fede del soggetto che ha ricevuto le somme indebite. Infatti, la buona o mala fede influenza la debenza degli interessi, in caso di indebito. Le spese legali sono legate al principio chiovendiano, per cui chi ha ragione non può subire perdite dal giudizio in quanto tale;
se non gli fossero ristorate le spese di lite, non avrebbe invero piena soddisfazione del proprio diritto. Il che rende il principio delle spese un principio che opera, se si vuole, in via oggettiva fondato sulla soccombenza e non sulla buona o mala fede.
Il sistema consente compensazione;
in particolare, si possono compensare le spese in caso di soccombenza reciproca – qui da escludere – o di contrasto giurisprudenziale.
In relazione a questo ultimo caso, si deve ritenere che la compensazione spetti, tuttavia solo per un mezzo. Non vi è infatti dubbio che la questione delle accise abbia dato luogo ad indirizzi non sempre omogenei, situazione pagina 27 di 29 dunque che deve imporre la compensazione. Va però aggiunto che, almeno da un certo punto in avanti, la SS (che ha compiti di uniformità
giurisprudenziale) ha assunto una posizione ben precisa. La parte attrice ha richiesto le accise prima del giudizio;
dunque, il giudizio stesso è stato un costo necessario per la parte attrice, che non può rimanere integralmente a suo carico.
Equa, in sintesi, compensazione delle spese per metà.
Nell'intero, lo scaglione del valore è ridotto, sia per la relativa semplicità della fase istruttoria;
sia per il dispendio di energie processuali, ridotto alla luce della notorietà della questione, nonché della mancata presenza in aula di udienza, con trattazione c.d. cartolari, richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
3455/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea.
2. CONDANNA parte convenuta C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
a pagare a parte attrice la somma di euro 27.956,34, sulla quale correranno gli interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c.,
pagina 28 di 29 correnti dalla notificazione dell'atto introduttivo alla stessa
[...]
ino al saldo effettivo. CP_1
3. DISPONE COMPENSAZIONE PER UN MEZZO.
4. CONDANNA la parte convenuta al pagamento di un mezzo delle spese di lite, che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di tutto quanto segue) in: euro 7.000,00 per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
euro 518,00 per anticipazioni. Infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile, secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 26 settembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3455/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO e dell'avv. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI 25 27039 SANNAZZARO
DE' BURGONDI, presso il difensore avv. SALVADEO MARCO pagina 1 di 29 ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIASIN Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO e dell'avv. MASCANZONI CATERINA ) ; C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BIASIN PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 11 settembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza;
ancorché non ritrascritte, tali conclusioni sono parte integrante di questa sentenza. Poiché tale udienza, su richiesta delle parti,
non si è tenuta fisicamente ma è avvenuta la c.d. modalità cartolare, occorre fare riferimento agli atti conclusivi, rispettivamente del giorno 8 settembre e del 21 agosto 2025; cui pure si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte sopra indicata come attrice (il ) proponeva ricorso, con Parte_1
rito semplificato, al fine di ottenere la restituzione di addizionale provinciale sulla accisa.
pagina 2 di 29 Riteneva che, per normativa eurounitaria, tale somma non fosse dovuta e dunque andasse restituita, come pagamento di indebito effettuato dallo stesso
. Chiedeva dunque la restituzione di tali somme alla parte Parte_1
convenuta, sopra indicata in intestazione (nel seguito: . In relazione ai CP_1
motivi della domanda, invocava appunto la contrarietà della addizionale alla normativa eurounitaria;
argomenti cui si rinvia, trattandosi peraltro di argomenti ricorrenti nelle domande di questo tipo.
Si costituiva CP_1
Proponeva varie difese.
In primo luogo, sosteneva come non sarebbe possibile una applicazione orizzontale delle direttive. Con la conseguenza che non sarebbe possibile, per il , agire direttamente
contro
Piuttosto ed eventualmente, Parte_1 CP_1
trattandosi di una violazione della direttiva da parte dello Stato, sarebbe necessario procedere a richiedere le somme all'erario.
In secondo luogo, invocava rinvii pregiudiziali, costituzionali o europei, del
Tribunale di Udine e della Corte di Bologna. Con la necessità di attendere l'esito di tali rinvii.
Con successivi motivi, tutti coordinati fra loro, si sosteneva come la addizionale non sia una imposta autonoma, quanto una integrazione della accisa;
semplicemente, un semplice “inasprimento” della accisa (così a pagina pagina 3 di 29 9 della costituzione), mancando “alterità” fra la accisa e la addizionale.
Dunque, in relazione alla vendita di energia elettrica, vi sarebbe stata una unica accisa, aumentata dalla addizionale, non avente quest'ultima natura autonoma.
In tal modo, non si tratterebbe di imposta nuova e non potrebbe parlarsi di violazione della direttiva CE n. 118 del 2008, la direttiva invocata dal
. Parte_1
In quarto luogo, così come non sarebbero applicabili le direttive in via orizzontale, la difesa di sosteneva che in questo caso non sarebbe CP_1
possibile applicare in modo diretto la giurisprudenza della Corte del
Lussemburgo (pp. 12-14 della costituzione di . CP_1
Seguivano considerazioni sulla correttezza di con le conseguenze in CP_1
punto ad interessi – non dovuti – nonché a spese legali.
Tali in sintesi gli atti introduttivi.
Si teneva la udienza 12 luglio 2024.
Nel frattempo, la causa veniva riassegnata all'estensore di questa sentenza.
La causa transitava a decisione, come sopra indicata nelle CONCLUSIONI
DELLE PARTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(UNO)
pagina 4 di 29 <<An >>: la mancanza di corrispondenza
della addizionale ai requisiti europei
Nel merito, la domanda di ripetizione dell'indebito attorea/del ricorrente è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
La materia oggetto del presente giudizio è stata recentemente oggetto di un ampio contenzioso;
contenzioso che ha investito tanto i giudici di merito quanto la Corte di SS;
poi, vi sono state rimessioni alla Corte costituzionale (da ultimo, con ordinanza proveniente dal Tribunale di Udine;
30 dicembre 2021).
Infine ed in via decisiva, è stata la stessa Corte costituzionale, con una recente sentenza di accoglimento molto chiara, a determinare la illegittimità di questa imposta. Si fa ovviamente riferimento a Corte costituzionale numero 43 del 2025.
In sintesi, le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal legislatore con l'art. 6 c. 2 d.l.
511/1988; la ratio dell'intervento normativo era esplicitamente indicata dal testo nella “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, nonché nella finalità di “garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali.
pagina 5 di 29 Si tratta, dunque, di motivazioni generiche, sostanzialmente riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Successivamente, il legislatore è intervenuto in materia con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il d.l. n. 511 del
1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3). La disciplina della addizionale, pertanto, è la medesima prevista, in generale, per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. del TUA.
L'addizionale locale è rimasta in vigore sino al 01.01.2012, data a partire dalla quale l'imposizione è stata abrogata.
Tale la normativa nazionale.
Sul versante comunitario, la cit. direttiva 2008/118/CE (che ha riunito le precedenti direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) ha previsto l'armonizzazione della disciplina in materia di accise su diversi prodotti tra cui, per quanto di interesse, l'energia elettrica.
In particolare, la disciplina comunitaria da ultimo citata, all'art. 1 § 2
prevede che gli Stati membri possano prevedere ulteriori forme di imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa, purché tali diverse imposizioni rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: siano conformi alle pagina 6 di 29 normative comunitarie in tema di imposte indirette;
siano istituite per il perseguimento di finalità specifiche (la norma recepisce, sostanzialmente, il disposto della precedente Direttiva 92/12/CE, che aveva già previsto tali vincoli per le ulteriori imposte sui prodotti quali tabacchi e oli minerali).
La Direttiva 2008/118/CE – il cui termine per il recepimento era fissato al
01.01.2010 con decorrenza dal 01.04.2010 – è stata recepita con D.lgs.
48/2010; senza che, tuttavia, il legislatore si preoccupasse della compatibilità
dell'art. 6 c. 2 d.l. 511/1988 con l'art. 1 § 2 della citata fonte comunitaria.
Già ad un primo esame, infatti, si rileva che la normativa nazionale,
prevedendo un'imposizione addizionale sulla scorta di mere finalità
finanziarie, appariva non conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quantomeno sotto il profilo della finalità specifica dell'imposizione.
Ed invero, la CGUE, in diverse pronunce, ha effettivamente elaborato una copiosa giurisprudenza – in parte formatasi sull'art. 3 § 2 Direttiva
92/12/CE, poi riconfermata anche per l'art. 1 § 2 Direttiva 2008/118/CE, che ha recepito il disposto della norma precedentemente citata – che offre del requisito in esame un'interpretazione particolarmente stringente.
In particolare, da un lato la CGUE ha escluso che possa soddisfare il requisito della finalità specifica la mera funzionalizzazione dell'imposta ad esigenze di pagina 7 di 29 gettito fiscale, di crisi economica, di problemi di finanziamento dei saldi, o simili.
Dall'altro la Corte ha rilevato una carenza di funzione specifica anche rispetto a normative nazionali che prevedevano anche delle dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano
funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa.
La CGUE, dunque, pare richiedere che per specifica finalità debba intendersi non già una finalità predeterminata – quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi ad un determinato capitolo di spesa del bilancio dello
Stato – ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione-vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (si vedano: CJ-103/2017; CJ-82/2012; CJ-553/2015):
le esternalità negative del prodotto, di cui parla la analisi economica del diritto. Si può ipotizzare in via esemplificativa un capitolo di spesa dedicato allo sviluppo della mobilità sostenibile;
oppure ad incentivi per l'elettrico nei veicoli;
ovvero ad implementare fonti alternative di energia;
e così via.
Sulla scorta della predetta giurisprudenza comunitaria, la Corte di
SS, in plurime sentenze, ha riconosciuto la contrarietà della addizionale provinciale prevista dall'6 c. 2 d.l. 511/1988 al diritto comunitario pagina 8 di 29 e ne ha, pertanto, fatto disapplicazione (ex multis: C. Cass. 22343/2020; C.
Cass. 16142/2020; C. Cass. 10691/2020; C. Cass. 27101/2019).
Ciò secondo le regole della diretta applicazione del diritto comunitario, per la sua
primazia.
(DUE)
<
giudice nazionale.
La questione della natura di direttiva
della norma europea
Ben è consapevole questo Tribunale della tradizionale opinione, per cui le direttive non danno luogo, in via generale, a diritti fra privati, secondo la massima della efficacia solo verticale delle direttive.
Tale è anche la posizione del Tribunale friulano, soprammenzionato.
Per quel Tribunale, non è possibile la applicazione della direttiva, a correzione della normativa italiana (non coerente con la normativa europea).
Tuttavia, ritenendosi quel giudice comunque vincolato alla (non) applicazione della direttiva, ha ritenuto risolvibile la antinomia, attraverso il richiamo alle norme costituzionali, che obbligano il legislatore nazionale a conformarsi alla normativa europea.
pagina 9 di 29 Riteneva questo Tribunale, con una giurisprudenza costante nel foro felsineo, che alla soluzione del rimborso si potesse invero pervenire, anche senza intervento
costituzionale.
Una forma di efficacia diretta delle direttive, infatti, è riconosciuta a livello comunitario sia pure in presenza di alcune condizioni: solo ove le stesse non richiedano un recepimento da parte dell'ordinamento interno perché già direttamente applicabili (auto-applicative o self executive) e nei rapporti di tipo verticale, cioè tra lo Stato (o una sua articolazione) ed il cittadino, peraltro in senso monodirezionale ed ascendente (cittadino vs. Stato) e non anche discendente (Stato vs. cittadino).
Viceversa, la stessa CGUE esclude, in via generale, che un soggetto privato possa invocare il disposto di una direttiva non trasposta in un rapporto di tipo orizzontale cittadino vs cittadino (da ultimo Grande Sezione CGUE 7 agosto 2018).
Il meccanismo della disapplicazione e dell'efficacia diretta, infatti, funge da
sanzione per lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo recepimento della direttiva, sicché la stessa può essere invocata nei confronti dello Stato ma non verso soggetti privati.
L'argomento speso dalla resistente, tuttavia, non è accoglibile nei termini in cui esso è posto.
pagina 10 di 29 Sul punto, la stessa SS rileva, da un lato, che la giurisprudenza della
CGUE è una autonoma fonte del diritto dell'Unione; dall'altro, che la
Direttiva 2008/118/CE è stata recepita integralmente nel nostro ordinamento con decreto legislativo 48/2010. Dunque, non tanto si ha una applicazione di una direttiva;
quanto: a) della norma comunitaria come modellata dalla
CGUE; b) della norma italiana, che la direttiva ha recepito e che è dunque ius positum nazionale (e dunque creante diritti anche fra i privati), da interpretare tuttavia alla luce della giurisprudenza europea.
In questo senso, è l'interpretazione della CGUE su cosa debba intendersi per
“specifica finalità” a evidenziare l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva recepita.
Non si realizzerebbe, pertanto, una applicazione “orizzontale” di una
Direttiva non trasposta, ma la corretta applicazione della normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno;
la fonte del diritto,
dunque, sarebbe individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE, che
interpreta una norma di recepimento (norma nazionale) della direttiva. La norma di recepimento va tuttavia letta insieme con la giurisprudenza comunitaria.
Ciò in ossequio al principio generale, per cui le decisioni della CGUE circa l'interpretazione del diritto comunitario costituiscono una autonoma fonte pagina 11 di 29 del diritto, con efficacia erga omnes; rafforzando il ruolo nomofilattico della
CGUE quale custode dell'esatta interpretazione ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Sicché “alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il
valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex
novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Così, C.
Cass. 13425/2019; v. anche Cass. n. 22577/2012).
Ciò premesso, deve ritenersi che il principio di diritto espresso dalla Corte di
Giustizia sia di per sé idoneo e sufficiente per imporre la disapplicazione dell'art. 6 c. 2 d.l. 551/1988 perché in contrasto con il diritto comunitario (che ha sì fonte remota in una direttiva ma, anche, fonte prossima nella norma di recepimento); dunque, più che di disapplicazione della norma interna in favore di direttiva quanto, piuttosto, di applicazione della norma interna che
ha recepito la norma comunitaria;
norma interna che, per essere appunto
recepimento della comunitaria, deve essere interpretata coerentemente a quanto
deciso dai giudici di Lussemburgo.
(TRE)
<
con C. cost. 45 del 2025
pagina 12 di 29 Va ribadito come il caso sia veramente singolare, non a caso dando luogo a decisioni anche in senso contrario a quella qui ricorrente presso il Tribunale di
Bologna, come illustrata nelle sezioni di motivazione (UNO) e (DUE).
L'indirizzo prevalente presso questo Tribunale era dunque non incontroverso.
Può però oggi dirsi pienamente confermato, in punto ad an, dalla sentenza della Consulta soprammenzionata (Corte costituzionale numero 43 del
2025). L'utile iniziativa del Tribunale di Udine – questione di costituzionalità
in via incidentale, conclusa appunto con Corte costituzionale numero 43 del
2025 – ha infatti condotto ad una completa ed oggi indiscutibile
soluzione alla questione, in passato annosa e, come detto,
controvertibile.
Invero, la Consulta ha affermato in sede di motivazione che non è possibile applicare le direttive in via orizzontale;
nemmeno la direttiva che qui rileva.
Per certi versi, dunque, la recente sentenza smentisce il percorso argomentativo che questo Tribunale ed altri giudici ordinari avevano percorso, in omaggio alla funzione nomofilattica della Corte suprema. Pur con questo scostamento – che è anche uno scostamento rispetto alla giurisprudenza della Corte suprema, cui questo Tribunale si era adeguato –
l'esito pratico è il medesimo, cioè la natura indebita del pagamento.
pagina 13 di 29 Alla corta: la addizionale non è dovuta;
a seguito di C. costit. 43 cit., semplicemente perché essa è incostituzionale, per le ragioni individuate da tale
sentenza.
(QUATTRO)
Segue l' <
Cenni alla questione della giurisdizione
Stabilita la illegittimità dell'imposizione, occorre chiedersi quale il corretto meccanismo restitutorio.
Sul punto, vi erano due indirizzi: il primo, poi definitivamente abbandonato nella giurisprudenza nazionale (ma apparentemente riemersa in: Corte di giustizia C-316/22 datata 11 aprile 2024, al punto 2 del dispositivo) con richiesta all'erario; nonché l'indirizzo che ritiene che la domanda di rimborso vada effettuata dal venditore, nel caso la convenuta.
Tale ultimo indirizzo è largamente prevalente ed è condivisibile.
In particolare, la Corte suprema nazionale ha ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, evidenziando come insistano almeno due distinti rapporti giuridici: da un lato, infatti, vi è il rapporto tributario tra l'Amministrazione
Finanziaria ed il contribuente, individuato, dalla normativa di settore nel
venditore-produttore-importatore dei prodotti energetici oggetto dell'accisa (art. 53 c. 1 e c. 3 TUA); dall'altro, invece, il rapporto di diritto privato insistente pagina 14 di 29 tra il venditore-importatore-fornitore dei prodotti energetici ed i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di “ribaltare/scaricare” il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56 c.
1 ultimo periodo TUA).
I rapporti, pur collegati, rimangono tra loro giuridicamente autonomi, in quanto il meccanismo della rivalsa previsto dall'art. 56 c. 1 ultimo periodo
TUA non pare realizzare una vera e propria sostituzione di imposta: la rivalsa, infatti, a differenza di quanto avviene con l'IVA, non è un obbligo per il venditore-produttore ma rappresenta un diritto, che questi può decidere se esercitare o meno.
La separazione tra i due rapporti appare supportata anche alla luce della disciplina prevista dal TUA all'art. 14 in materia di rimborso dell'accisa indebitamente riscossa.
La norma, infatti, prevede, in generale, che il rimborso sia consentito “quando
l'accisa è stata indebitamente pagata”.
Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza. Il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione.
pagina 15 di 29 Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma.
La norma prevede che, qualora l'obbligato sia stato “condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa
dell'accisa” al termine di un procedimento giurisdizionale, gli sia riconosciuta la possibilità di domandare il rimborso all'Erario.
Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
La norma precisa, altresì, che la domanda di rimborso può essere avanzata solo “dal predetto soggetto obbligato”. Sicché la legge pare considerare la condanna alla restituzione dell'indebito un prius logico e necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'amministrazione.
Deve poi notarsi che l'aver applicato la rivalsa per una imposta non dovuta è
espressamente qualificato dal testo normativo come la percezione di un indebito da parte del venditore-produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è
stata applicata la rivalsa può agire in ripetizione. Sulla base di queste pagina 16 di 29 premesse, pare debba ritenersi che già il presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore-produttore.
Si ritiene che C. costit. 43 cit. non abbia modificato i meccanismi procedurali di
cui si è detto.
Infatti, tale sentenza è tranchant – anche per il mezzo tecnico della dichiarazione di illegittimità; non, dunque, interpretativa di rigetto ma declaratoria di incostituzionalità – in punto ad <an>>. La somma non è dovuta.
Ritiene questo giudice che, sul <quomodo>>, non abbia invece apportato regole diverse;
né in via diretta, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, che nulla dice in dispositivo;
ma, neanche, in sede di motivazione. La Consulta è dunque tranchant sull' <an>> e silente sul
<quomodo>>.
Pertanto, tale sentenza non modifica il tradizionale meccanismo della
restituzione.
Il meccanismo è quello, appunto, suggerito dalla Corte suprema nazionale.
In relazione alla giurisprudenza europea, quanto segue.
Si nota che la stessa giurisprudenza comunitaria già citata, nell'interrogarsi circa le modalità di rimborso esperibili dal cliente-consumatore finale cui sia pagina 17 di 29 stata applicata una imposta contraria al disposto dell'art. 1 § 2 Direttiva
2008/118/CE, ha ribadito il generale principio di autonomia processuale degli
Stati membri.
In questo senso, la CGUE ha ritenuto che uno Stato membro possa opporre all'acquirente finale la sua carenza di legittimazione ad esperire una azione di rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco. Tuttavia, in questo caso, esigenze di giustizia sostanziale e di effettività
della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito verso il soggetto obbligato (si veda, in particolare CJ-94/2010: “uno Stato membro può,
in via di principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta
indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata
ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle
autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa,
sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione
dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”).
Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'amministrazione e contribuente formale è il venditore-produttore, l'onere economico dell'imposizione, mediante la rivalsa finisce per gravare sull'acquirente-consumatore finale. In questo contesto, ove l'azione di pagina 18 di 29 indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo, questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto. Al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subìto il pregiudizio economico dell'illegittima imposizione.
L'azione di ripetizione dell'indebito, dunque, è considerata dalla la CP_3
misura minima di protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza di
quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in
grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e
che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali
necessari” (CJ-94/2010 cit.).
Sulla scorta degli arresti della Corte di Giustizia, dunque, la SS ha affermato che “1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti
dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può
addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra
fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono
autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata
autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte
pagina 19 di 29 del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione
finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al
rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato
l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel
caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi
confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in
giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al
consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione
civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo
chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore
si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del
fornitore)” ( C. Cass. 28047/2019).
Non sembra un contrasto quanto affermato nel punto 2 del dispositivo di
Corte di giustizia C-316/22 datata 11 aprile 2024, sentenza menzionata dalla parte convenuta: “2. Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso
che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale
di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico
supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in
pagina 20 di 29 base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che
tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare
un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora
il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà
dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di
una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di
illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in
ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una
controversia tra privati.”.
Nei termini previsti da questo dispositivo e se si riguarda solo il dispositivo, la recente sentenza sembrerebbe in contrasto (consapevole o inconsapevole) con la propria precedente giurisprudenza;
giurisprudenza che, si ricorda, lascia al giudice nazionale i mezzi tecnici per pervenire alla restituzione;
mentre, apparentemente, questo punto 2 di dispositivo sembrerebbe indicare un vero e proprio vincolo europeo per lo Stato membro di consentire la ripetizione contro lo Stato.
In realtà, il dispositivo plus dixit quam voluit.
Può applicarsi anche alla giurisprudenza europea la regola aurea, per cui le sentenze vanno interpretate, tenendo conto in via unitaria di dispositivo e di
motivazione. Nel caso di specie, la sentenza, correttamente letta in tal modo,
pagina 21 di 29 non smentisce la precedente giurisprudenza di riserva nazionale del meccanismo restitutorio.
Infatti, ribadisce (punto 33 della motivazione) che spetta al legislatore nazionale specificare le modalità di restituzione della imposta indebita. Il
senso della sentenza è quello che viene chiarito dal successivo punto 34 della motivazione. Nel caso in cui sia impossibile ottenere la restituzione dal venditore – domanda che il legislatore nazionale ben può prevedere, appunto alla luce della autonomia della legislazione nazionale – non può essere impedito al privato, inciso dalla imposta illegittima, rivolgersi direttamente allo Stato.
Il tutto è confermato dalla invocazione del principio europeo di effettività; non vi sarebbe effettività del diritto europeo e del diritto alla restituzione se, in caso di impossibilità della restituzione da parte di altri, al privato inciso fosse impedita la domanda contro lo Stato. Non è però previsto in questa sentenza che debba convenirsi lo Stato in prima battuta. Non è dunque contrario al diritto europeo il meccanismo “bifasico”, ormai assestato e previsto dalla
Corte suprema nazionale (Corte di SS, nelle sentenze menzionate sopra).
In questo modo, viene risolta anche la questione della giurisdizione.
pagina 22 di 29 La motivazione della giurisdizione, in generale, precede le argomentazioni di merito.
In questo caso, viene qui affrontata, all'esito del meccanismo restitutorio.
Infatti, il meccanismo restitutorio individuato come corretto, chiaramente è
affare fra privati (soggettivamente), riguarda diritti soggettivi (come posizione soggettiva), ha come istituto di diritto l'indebito (istituto civilistico).
Il che conduce alla giurisdizione ordinaria.
(CINQUE)
L'esito del dialogo fra le Corti nella interpretazione
della addizionale per cui è causa
Da tale dialogo (per la verità, non sempre eufonico) fra le Corti, emerge allora, in sintesi:
a) Che la addizionale è illegittima: Corte di giustizia e Corte
costituzionale; nonché, in precedenza, Corte suprema, che ha
deciso in applicazione del diritto europeo;
b) Che va restituita: le tre Corti;
c) Che va restituita dal venditore (Corte suprema;
nulla sul punto
da Corte costituzionale;
la Corte di giustizia rimette al
legislatore nazionale il meccanismo;
con la recente C-316/22 non
pagina 23 di 29 smentisce tale rinvio al giudice nazionale, semplicemente
prevedendo che non possa essere reso impossibile al privato
rivolgersi allo Stato per il caso in cui non possa altrimenti avere
soddisfazione, in punto a restituzione).
(SEI)
Il <<quantum>>
In accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. proposta dall'attore, la convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma riscossa a titolo di rivalsa dell'accisa provinciale perché indebitamente percepita.
Vi è un punto che va chiarito in punto a quantificazione.
Non è contestato l'ammontare del totale accise versate, quali indicate in atto introduttivo, pari ad euro 29.106,80. Tale somma non è contestata e corrisponde alla somma dei parziali del medesimo atto introduttivo.
La parte convenuta ha invece eccepito una prescrizione parziale. Ha infatti rilevato come l'atto introduttivo attoreo (documento 2) era riferito alla sola somma di euro 27.956,34; così al punto 10 della comparsa.
La eccezione è fondata.
Peraltro, la stessa parte attrice ha rideterminato la propria domanda, in adesione a tale eccezione. Si riguardi in particolare la nota di udienza di parte convenuta del giorno 8 settembre 2025.
pagina 24 di 29 Vi è però un ulteriore profilo.
La parte convenuta ha eccepito (anche) che una delle addizionali fu versata prima della entrata in vigore della direttiva. Si tratta del rilievo di cui al punto 9.2 della comparsa.
A ben riguardare, tale somma (1.150,47) corrisponde quasi esattamente
(tranne che per un centesimo) alla differenza fra la somma complessiva del versato e la somma non prescritta (29.106,80-27.956,34=1.150,46).
Si tratta di un profilo che avrebbe meritato di essere chiarito in discussione orale, chiovendianamente sempre momento fondamentale del processo, non avvenuta (180 c.p.c.). Dal complesso degli atti, deve dirsi che si tratta della
stessa somma. Rispetto dunque all'ammontare complessivo (29.106,80) essa va detratta una sola volta. Deve infatti ritenersi che, quando fu fatta la messa in mora, la parte attrice abbia già sottratto tale somma, sia perché prescritta sia perché si trattava di versamento anteriore alla direttiva.
In sintesi, tale somma va sottratta una sola volta e non anche due volte.
Quanto agli interessi, a mente dell'art. 2033 c.c., questi decorreranno dalla data di proposizione della domanda. Non può, infatti, dubitarsi che il
venditore-produttore abbia ricevuto le somme a titolo di rivalsa in buona fede.
Pertanto, fino alla domanda non possono richiedersi interessi.
pagina 25 di 29 Come si è già evidenziato, infatti, la rivalsa è stata applicata nel pieno rispetto della normativa nazionale, la cui contrarietà al diritto comunitario è
emersa solo alla luce della contrastata evoluzione.
Alla corta: la condotta di è stata impeccabile e priva di qualsiasi profilo CP_1
di censurabilità (a maggior ragione, di mala fede). Il percettore di indebito in buona fede non è tenuto agli interessi.
Dal momento della domanda, come per legge (1284, quarto-penultimo comma, c.c.) spettano gli interessi “commerciali”, cioè gli interessi maggiorati.
(SETTE)
Le spese di lite
Seguono la soccombenza.
La parte soccombente, la convenuta, ha sostenuto come la situazione di buona fede di che ha semplicemente obbedito a regole pubblicistiche, le CP_1
valga la compensazione integrale.
In questi termini, la difesa di parte non è fondata. CP_1
Infatti, la condotta di è stata, senza dubbio alcuno, ispirata alla CP_1
massima correttezza, nel momento in cui ha percepito la addizionale. Ha
semplicemente applicato una norma di legge vigente;
la cui contrarietà alle pagina 26 di 29 norme eurounitarie è emersa progressivamente. La assoluta buona fede soggettiva – ignoranza di ledere l'altrui diritto – nonché la correttezza amministrativa e contrattuale comportano che la non debba pagare CP_1
interessi fino alla domanda;
di ciò si è già detto.
Dalla domanda, come pure si è detto sopra, decorrono invece gli interessi di cui all'articolo 1284, quarto-penultimo comma, c.c.
La attribuzione delle spese legali non è invece legata alla buona o mala fede del soggetto che ha ricevuto le somme indebite. Infatti, la buona o mala fede influenza la debenza degli interessi, in caso di indebito. Le spese legali sono legate al principio chiovendiano, per cui chi ha ragione non può subire perdite dal giudizio in quanto tale;
se non gli fossero ristorate le spese di lite, non avrebbe invero piena soddisfazione del proprio diritto. Il che rende il principio delle spese un principio che opera, se si vuole, in via oggettiva fondato sulla soccombenza e non sulla buona o mala fede.
Il sistema consente compensazione;
in particolare, si possono compensare le spese in caso di soccombenza reciproca – qui da escludere – o di contrasto giurisprudenziale.
In relazione a questo ultimo caso, si deve ritenere che la compensazione spetti, tuttavia solo per un mezzo. Non vi è infatti dubbio che la questione delle accise abbia dato luogo ad indirizzi non sempre omogenei, situazione pagina 27 di 29 dunque che deve imporre la compensazione. Va però aggiunto che, almeno da un certo punto in avanti, la SS (che ha compiti di uniformità
giurisprudenziale) ha assunto una posizione ben precisa. La parte attrice ha richiesto le accise prima del giudizio;
dunque, il giudizio stesso è stato un costo necessario per la parte attrice, che non può rimanere integralmente a suo carico.
Equa, in sintesi, compensazione delle spese per metà.
Nell'intero, lo scaglione del valore è ridotto, sia per la relativa semplicità della fase istruttoria;
sia per il dispendio di energie processuali, ridotto alla luce della notorietà della questione, nonché della mancata presenza in aula di udienza, con trattazione c.d. cartolari, richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
3455/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea.
2. CONDANNA parte convenuta C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
a pagare a parte attrice la somma di euro 27.956,34, sulla quale correranno gli interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c.,
pagina 28 di 29 correnti dalla notificazione dell'atto introduttivo alla stessa
[...]
ino al saldo effettivo. CP_1
3. DISPONE COMPENSAZIONE PER UN MEZZO.
4. CONDANNA la parte convenuta al pagamento di un mezzo delle spese di lite, che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di tutto quanto segue) in: euro 7.000,00 per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
euro 518,00 per anticipazioni. Infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile, secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 26 settembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 29 di 29