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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/08/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 82/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 82/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC), via Matteotti n. 64, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Commisso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(P.IVA/C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, Dott. a Persona_1 ciò autorizzato per procura speciale dell'1.10.2021 in Notar di Roma, Persona_2 repertorio n. 175858, raccolta n. 11458, elettivamente domiciliata in Messina, via
Mamertini is. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Versaci che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
resistente
E
(C.F. ), in proprio Controparte_2 P.IVA_2
e quale mandatario della Controparte_3 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 448/1998, elettivamente domiciliato in Locri alla via
Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito del dott. Persona_3
Notaio in Roma
resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000966241000, notificata in data 01.12.2021, con cui l'Agente della riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di euro 69.423,88, limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
39420130001794991000 di € 22.020,47 relativo a contributi , indicato come CP_4 notificato in data 21.11.2013.
A tal fine parte ricorrente eccepiva: - l'intervenuta prescrizione del presunto debito di € 22.020,47 per mancata notifica dell'impugnato avviso di addebito, precisando che, anche qualora fosse stato regolarmente notificato, la pretesa creditoria ad oggi è prescritta, non essendo intervenuta, tra la notifica del predetto atto e quella dalla intimazione di pagamento, ulteriore notifica di atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione quinquennale;
- l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art 7 comma 2° legge 212/2000.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) preliminarmente, sospendere l'efficacia degli atti impugnati con ogni ritenuta e conseguente statuizione stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno gravissimo ed irreparabile;
2) annullare l'avviso di addebito nonché, per quanto di ragione, la intimazione di pagamento impugnati in quanto illegittimi perché le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
3) nel merito annullare l'avviso di addebito e la intimazione di pagamento impugnati perché illegittimi, privi di motivazione alcuna nonché degli elementi essenziali, infondati in fatto e diritto. Con vittoria di spese
e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la CP_3 carenza di legittimazione passiva dell'ente per quanto riguarda le questioni inerenti il recupero coattivo del credito demandato al Concessionario per la riscossione, chiedendo l'estromissione dal giudizio ed in ogni caso il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 10.03.2022, si costituiva Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle
[...] contestazioni sulla formazione del ruolo e sulla mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di motivazione, concludendo anch'essa per l'estromissione dal giudizio e in subordine per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' , in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente impositore per i crediti contributivi di CP_3 cui all'avviso di addebito sotteso all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione. Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass.
n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS.
UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dallo stesso portati.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è Controparte_5 provata la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato dalla sola produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' CP_3
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore, deve rilevarsi che lo stesso nulla ha documentato circa l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito oggetto di contestazione da parte della ricorrente, limitandosi a richiamare l'intervenuta cartolarizzazione del credito senza fornire alcun riscontro documentale sul punto né sulla formazione del ruolo ai fini della riscossione coatta.
a sua volta, fornisce riscontro documentale in ordine alle notifiche Controparte_1 effettuate a parte ricorrente per le intimazioni di pagamento emesse nel 2019 e nel 2021 mentre non risulta prodotta in atti l'intimazione di pagamento 2018; la documentazione allegata in atti ed alla stessa riferita, non consente infatti di verificare il contenuto dell'atto in questione e quindi l'inserimento tra i tioli sottesi anche dell'avviso di addebito in contestazione.
Considerato quanto sin qui esposto, il primo atto di cui risulta provata la notifica alla ricorrente è quindi l'intimazione di pagamento 2019. Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito in contestazione, avente ad oggetto contributi IVS CP_3 riferiti all'anno 2007, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 risulta spirato.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento ed ogni ulteriore questione e/o eccezione ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi porre le stesse a carico delle parti resistenti in solido tra loro, con liquidazione ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
82/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420219000966241000, limitatamente all'avviso di addebito n.
39420130001794991000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna l' in persona del L.R.P.T. e , CP_3 Controparte_1 in persona del L.R.P.T, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.887,90, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 07.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 82/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 82/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC), via Matteotti n. 64, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Commisso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(P.IVA/C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, Dott. a Persona_1 ciò autorizzato per procura speciale dell'1.10.2021 in Notar di Roma, Persona_2 repertorio n. 175858, raccolta n. 11458, elettivamente domiciliata in Messina, via
Mamertini is. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Versaci che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
resistente
E
(C.F. ), in proprio Controparte_2 P.IVA_2
e quale mandatario della Controparte_3 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 448/1998, elettivamente domiciliato in Locri alla via
Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito del dott. Persona_3
Notaio in Roma
resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000966241000, notificata in data 01.12.2021, con cui l'Agente della riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di euro 69.423,88, limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
39420130001794991000 di € 22.020,47 relativo a contributi , indicato come CP_4 notificato in data 21.11.2013.
A tal fine parte ricorrente eccepiva: - l'intervenuta prescrizione del presunto debito di € 22.020,47 per mancata notifica dell'impugnato avviso di addebito, precisando che, anche qualora fosse stato regolarmente notificato, la pretesa creditoria ad oggi è prescritta, non essendo intervenuta, tra la notifica del predetto atto e quella dalla intimazione di pagamento, ulteriore notifica di atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione quinquennale;
- l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art 7 comma 2° legge 212/2000.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) preliminarmente, sospendere l'efficacia degli atti impugnati con ogni ritenuta e conseguente statuizione stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno gravissimo ed irreparabile;
2) annullare l'avviso di addebito nonché, per quanto di ragione, la intimazione di pagamento impugnati in quanto illegittimi perché le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
3) nel merito annullare l'avviso di addebito e la intimazione di pagamento impugnati perché illegittimi, privi di motivazione alcuna nonché degli elementi essenziali, infondati in fatto e diritto. Con vittoria di spese
e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la CP_3 carenza di legittimazione passiva dell'ente per quanto riguarda le questioni inerenti il recupero coattivo del credito demandato al Concessionario per la riscossione, chiedendo l'estromissione dal giudizio ed in ogni caso il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 10.03.2022, si costituiva Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle
[...] contestazioni sulla formazione del ruolo e sulla mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di motivazione, concludendo anch'essa per l'estromissione dal giudizio e in subordine per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' , in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente impositore per i crediti contributivi di CP_3 cui all'avviso di addebito sotteso all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione. Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass.
n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS.
UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dallo stesso portati.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è Controparte_5 provata la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato dalla sola produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' CP_3
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore, deve rilevarsi che lo stesso nulla ha documentato circa l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito oggetto di contestazione da parte della ricorrente, limitandosi a richiamare l'intervenuta cartolarizzazione del credito senza fornire alcun riscontro documentale sul punto né sulla formazione del ruolo ai fini della riscossione coatta.
a sua volta, fornisce riscontro documentale in ordine alle notifiche Controparte_1 effettuate a parte ricorrente per le intimazioni di pagamento emesse nel 2019 e nel 2021 mentre non risulta prodotta in atti l'intimazione di pagamento 2018; la documentazione allegata in atti ed alla stessa riferita, non consente infatti di verificare il contenuto dell'atto in questione e quindi l'inserimento tra i tioli sottesi anche dell'avviso di addebito in contestazione.
Considerato quanto sin qui esposto, il primo atto di cui risulta provata la notifica alla ricorrente è quindi l'intimazione di pagamento 2019. Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito in contestazione, avente ad oggetto contributi IVS CP_3 riferiti all'anno 2007, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 risulta spirato.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento ed ogni ulteriore questione e/o eccezione ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi porre le stesse a carico delle parti resistenti in solido tra loro, con liquidazione ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
82/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420219000966241000, limitatamente all'avviso di addebito n.
39420130001794991000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna l' in persona del L.R.P.T. e , CP_3 Controparte_1 in persona del L.R.P.T, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.887,90, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 07.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli