Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Ordinanza cautelare 16 luglio 2024
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/05/2026, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04439/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tivoli (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diana Scarpitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
del progetto di vita individuale per la persona disabile predisposto, con nota prot. n.-OMISSIS- del 7 marzo 2024, dal Comune di Tivoli d'intesa con l'ASL RM 5, nei confronti del minore -OMISSIS-, e reso noto in data 22.2.2024 per l'eventuale accettazione, nonché di ogni atto ad esso presupposto,
connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto e, ove occorrer possa, del verbale della Unità Valutativa Multidimensionale dell'ASL RM 5 del 22 dicembre 2023,
e per il risarcimento
dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli e dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. SE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato nei termini di rito, parte ricorrente impugnava il progetto di vita individuale predisposto dal Comune di Tivoli d’intesa con l’ASL Roma 5, concluso il 22 febbraio 2024 e trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del successivo 7 marzo.
In via di fatto, essa esponeva di essere la madre di un giovane disabile affetto da disturbo dello spettro autistico, con invalidità civile al 100 percento e diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento.
Il giovane, a partire dal mese di febbraio 2019, frequentava un progetto psico-educativo di gruppo per 12 ore settimanali presso un’associazione privata, con oneri (pari ad euro 900 circa mensili) interamente a carico della propria famiglia (composta dalla ricorrente e da altra figlia anch’essa affetta da invalidità), oltre ad usufruire del servizio comunale di assistenza domiciliare per 15 ore, di fatto ridotte a 12 e mezzo per mancanza di adeguati operatori.
Inoltre, essa dichiarava di ricevere un contributo di cura per disabilità gravissima pari ad euro 450 e di avere diritto, a carico dell’INPS, al servizio di assistenza domiciliare “ Home Care Premium ” per 18 ore mensili, di cui però il figlio non ha mai potuto beneficiare a causa della mancanza di operatori.
A partire dal 2020, con note rimaste inevase, la ricorrente avanzava al Comune di Tivoli richiesta di predisposizione di un progetto di vita individuale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 e, solamente il 22 dicembre 2023, si riuniva per la prima volta l’Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) della competente ASL Roma 5 per il compimento delle attività strumentali alla stesura del progetto.
In quella sede, a fronte degli interventi che pure i componenti dell’UVM reputavano necessari predisporre – tra cui “ interventi di natura clinico riabilitativa a favore di -OMISSIS- in regime semiresidenziale (…); assistenza domiciliare indiretta per poter eventualmente usufruire, nell'ambito di un PAI, della figura di un operatore accompagnatore per le uscite esterne rinunciando in tal caso al beneficio del contributo di cura per disabilità gravissima [stante l’incompatibilità tra le due tipologie di sostegni economici] , (…) visita neurologica (…) al fine di monitorare la situazione clinica (…) e valutare la possibilità di introdurre una terapia farmacologica ” – la ricorrente sottoponeva all’esame anche una proposta di progetto individuale redatta dall’associazione ai progetti organizzati dalla quale il giovane aveva già partecipato.
Tuttavia, con l’atto in questa sede impugnato, le autorità competenti predisponevano – invitando la ricorrente ad accettarlo – un progetto di vita reputato da quest’ultima del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di vita del minore, il quale prevedeva solo “ eventuali interventi di natura clinico riabilitativa ed in regime semiresidenziale ed eventuale assistenza domiciliare in diretta, (…) eventuali visite medico specialistiche a carico dell'ASL ed in compartecipazione tra ASL e Comune per interventi di clinica riabilitativa, eventuale assistenza domiciliare indiretta a carico del Comune ”.
Il progetto proposto non veniva accettato e, contro di esso, proponeva gravame la ricorrente affidato ai seguenti mezzi di censura.
Con il primo, veniva lamentata la “ Violazione e falsa applicazione dell’art.14 della Legge Quadro n.328/2000 e degli artt. 2, 7 e ss. della Legge n.241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,32,34 e 38 Cost., degli artt. 4,5 e 19 della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18. violazione del decreto ministeriale 26 novembre 2016. Violazione delibera regione lazio 75/2018 ”, nonché l’eccesso di potere per “ travisamento. Difetto di istruttoria. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza e contraddittorietà. Disparità di trattamento. Sintomi di sviamento di potere. Nullità e/ o illegittimità del progetto di vita per mancanza dei suoi elementi essenziali ”.
In sintesi, a parere della ricorrente, il progetto sarebbe stato predisposto:
- senza la previa effettuazione del profilo di funzionamento del figlio e senza alcuna preventiva valutazione del medesimo da parte dell’ equipe multidisciplinare;
- senza tener conto delle valutazioni cliniche del minore e, di conseguenza, senza alcuna personalizzazione del piano di intervento sanitario e riabilitativo;
- senza l’acquisizione preventiva del progetto educativo individuale del minore (PEI);
- senza prevedere misure certe e concrete di intervento, limitandosi ad indicare “eventuali” interventi di assistenza e/o visite mediche non meglio specificate;
- senza determinare un budget specifico per l’attuazione del progetto, limitandosi a dichiarare un’“eventuale” compartecipazione tra il Comune di Tivoli e l’ASL RM 5, senza nulla determinare specificamente in merito alla ripartizione dei costi posti a carico delle rispettive amministrazioni;
- senza tenere conto del progetto redatto dall’associazione che già segue il minore.
Da quanto sopra, la ricorrente traeva conferma, a suo giudizio, dell’incompletezza, inidoneità ed inadeguatezza della risposta fornita dalle istituzioni al bisogno di assistenza manifestato dal proprio figliolo.
Ad abundantiam , essa si doleva anche della tardività del riscontro offerto dalle amministrazioni competenti le quali, a fronte di istanze avanzate a partire dall’anno 2020, solamente nel mese di dicembre 2023 avevano attivato l’ equipe di valutazione multidimensionale, peraltro senza rispettare tutte le prescrizioni richieste dalla normativa in materia in termini di puntualità, concretezza delle misure ed adeguatezza degli interventi da predisporre in base alle esigenze personalizzate dell’istante, predisponendo un progetto che non consente in alcun modo al minore di soddisfare le proprie necessità di integrazione sociale ed acquisizione delle sfere di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane di vita.
Con un successivo mezzo di censura, la ricorrente avanzava domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto della mancata, tempestiva, adozione di un progetto di vita individuale efficace e personalizzato rispetto alle esigenze cliniche e cognitivo comportamentali del minore, lamentando che l’assenza di riscontro da parte delle amministrazioni competenti l’avrebbe costretta a rivolgersi ad un’associazione privata sostenendo da sé, integralmente, le relative spese.
Dal punto di vista patrimoniale, la ricorrente chiedeva dunque il ristoro della somma di euro 21.600,00, pari alla quota mensile di partecipazione di euro 900 pagata per le attività svolte privatamente per 24 mensilità, quale conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva posta in essere dalle amministrazioni resistenti.
Sotto il profilo dei pregiudizi non patrimoniali, la ricorrente lamentava che l’inerzia serbata dalle amministrazioni nella predisposizione del progetto di vita richiesto aveva compromesso, aggravandole, le condizioni di vita del figlio, chiedendo quindi il ristoro dei relativi pregiudizi.
Si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
Si costituivano in giudizio tanto il Comune di Tivoli che l’ASL Roma 5, entrambe eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione – sostenendo che il contenuto del progetto di vita predisposto il 22 febbraio 2024 e rifiutato dalla ricorrente fosse meramente riproduttivo delle conclusioni cui era giunta l’UVM nella seduta del 22 dicembre 2023 – e, nel merito, l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
In vista della discussione dell’incidente cautelare, l’ASL Roma 5 e la ricorrente depositavano memorie nei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., quest’ultima replicando alle eccezioni avverse.
Con ordinanza n. 2078 del 23 maggio 2024, questa Sezione accoglieva la domanda di misure cautelari collegiali ordinando il riesame della richiesta di predisposizione del progetto individuale presentato dalla ricorrente “ avendo cura di prendere in considerazione e valutare, (…), anche il progetto individuale redatto il 21.2.2024 a cura del soggetto presso il quale il figlio della ricorrente, bisognevole di assistenza, ha in corso di svolgimento un percorso socio-assistenziale ”, ed a tal fine assegnando il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e fissando, per il prosieguo dell’esame cautelare, la camera di consiglio del 15 luglio 2024.
Tanto il Comune di Tivoli che l’ASL Roma 5 depositavano in giudizio i verbali degli “ incontri interprofessionali ” avvenuti al fine di provvedere al riesame della fattispecie i cui esiti, tuttavia, non venivano ritenuti satisfattivi da parte della ricorrente la quale, ancora con memoria dell’11 luglio 2024, insisteva per l’accoglimento integrale della domanda cautelare già mossa.
Con ordinanza n. 3184 del 16 luglio 2024, rimasta inoppugnata, la Sezione, ritenuto che le amministrazioni resistenti avessero “ ottemperato all’ordine di riesame prescritto da questo Collegio, fornendo la propria disponibilità ad erogare un intervento psico-educativo individuale da svolgere, in regime domiciliare, presso una struttura accreditata con il sistema sanitario nazionale, anche avvalendosi dell’esperienza del professionista attualmente impiegato (che risulta essere iscritto nell’elenco regionale dei professionisti con competenza ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico), intervento purtuttavia ancora rifiutato dalla ricorrente ”, riteneva non sussistenti oltre i presupposti per l’adozione di misure cautelari e respingeva la relativa domanda, compensando le spese di fase.
In vista della discussione nel merito del ricorso, l’ASL Roma 5 depositava copia della deliberazione del Direttore Generale -OMISSIS- del 12 marzo 2025 di “ attivazione progetto riabilitativo individuale (…) a carico del Distretto Sanitario di Tivoli per l’anno 2025 ” con cui l’Azienda sanitaria, “ visto l’esito dell’incontro interprofessionale svolto in data 25/09/2024 (…) ” autorizzava l’assunzione dell’impegno di spesa per un intervento psico-educativo di supervisione in favore del figlio della ricorrente iniziato nel mese di novembre 2024 ed articolato in 8 ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale, 4 ore mensili di supervisione e coordinamento ed 1 ora/mese di parental training , il tutto erogato da operatori appartenenti al “ -OMISSIS- ”, oltre a copia della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025 recante “ rimborso per progetto soggiorno estivo mare 2025 ” in favore, tra l’altro, del figlio della ricorrente – autorizzato dal Direttore del Distretto Sanitario di Tivoli il 2 luglio 2025 – per un importo complessivo (relativo a 2 utenti) pari ad euro 5.655,00.
Tale allegazione documentale veniva accompagnata da sintetica memoria con cui l’ASL dichiarava essere stato attivato il progetto di vita a decorrere dal 15 novembre 2024 ed instando per una declaratoria in conformità all’art. 35, comma 4, c.p.a..
Parte ricorrente ed il Comune di Tivoli producevano in giudizio ulteriore documentazione.
Con memoria ex art. 73 c.p.a., la ricorrente si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dall’ASL e ribadiva le doglianze tutte, senza rinuncia alcuna, mentre il Comune di Tivoli e l’ASL Roma 5 si opponevano nuovamente alle conclusioni avversarie.
Infine, replicavano nei termini parte ricorrente e l’amministrazione comunale.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, su sollecitazione del Collegio – che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ravvisava una possibile causa di improcedibilità della domanda caducatoria in relazione alla mancata impugnazione del verbale di incontro interprofessionale del 21 giugno 2024 –, parte ricorrente dichiarava persistere l’interesse alla domanda risarcitoria ed alla domanda di condanna all’erogazione dell'assistenza domiciliare da parte del Comune individuata nel provvedimento emesso a seguito dell'ordinanza cautelare che ha disposto il riesame.
Dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione in tal senso formulata dalla ricorrente, va disposto lo stralcio della documentazione depositata dall’ASL Roma 5 in data 12 febbraio 2026, in quanto tardiva rispetto al termine di 40 giorni per il deposito di documenti in vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso previsto dall’art. 73 c.p.a.
Sempre in via preliminare, va ribadita, in conformità all’avviso reso in udienza dal Collegio, l’improcedibilità della domanda caducatoria formulata con il ricorso introduttivo.
Con essa, infatti, la ricorrente chiedeva l’annullamento del progetto di vita predisposto il 22 febbraio 2024 e trasmesso il 7 marzo 2024, ma l’assetto di interessi ivi cristallizzato è stato superato dalle due ordinanze cautelari (la seconda delle quali non è stata impugnata) e dalle successive attività poste in essere dalle amministrazioni in ossequio all’ordine di riesame cautelare (verbali delle riunioni interdisciplinari del 31 maggio e del 21 giugno 2024), che hanno condotto alle determine dell’ASL del 12 marzo e del 9 settembre 2025 ed alle successive attività svolte dal Comune.
In ordine a tali atti ed attività la parte non ha interposto gravame alcuno, non contestando l’insufficienza delle misure concretamente erogate dalle amministrazioni resistenti.
D’altronde, nella memoria conclusionale con cui ella si è opposta alla cessazione della materia del contendere invocata da parte dell’ASL, nessuna doglianza è stata mossa in ordine all’inidoneità delle prestazioni erogate in favore dell’ente, insistendo nell’impugnazione al fine di vedere decisa la domanda risarcitoria.
Né al fine di radicare la persistenza dell’interesse alla definizione della domanda caducatoria può valere la dichiarazione, da ultimo resa a verbale nel corso dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, in ordine ad un preteso inadempimento del Comune di Tivoli relativo all’erogazione delle ore di assistenza domiciliare che la stessa amministrazione locale aveva assunto l’impegno di rendere in favore del figlio della ricorrente con gli atti compiuti a valle dell’ordinanza cautelare n. 2078/2024, giacché tale domanda, di natura condannatoria e, quindi, ben differente dalla domanda caducatoria originariamente proposta, non può in essa ritenersi implicitamente contenuta sia per ragioni di ordine logico (trattandosi di domande afferenti a presupposti diversi, quella caducatoria concernendo l’invalidità del provvedimento amministrativo, mentre quella condannatoria riguardando l’asserito inadempimento della controparte ad un obbligo che non costituisce, però, effetto dell’accoglimento della domanda di annullamento, come nel caso, ad esempio, della condanna alla restituzione di indebito oggettivo a seguito dell’annullamento del contratto), che per ragioni di ordine cronologico (il preteso inadempimento essendo successivo al provvedimento impugnato con l’azione ex art. 29 c.p.a. sia per quanto attiene alla fonte dell’obbligo asseritamente inottemperato che per quel che concerne l’individuazione del momento in cui sarebbe stata tenuta la condotta omissiva dell’obbligo di adempiere).
In definitiva, quindi, la domanda di annullamento del progetto di vita proposto dalle amministrazioni resistenti con nota del 7 marzo 2023 va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.
Rimane da scrutinare la domanda risarcitoria, in ordine alla quale permane intatto l’interesse della ricorrente ad una decisione di merito.
Ella assume a fatto illecito fonte dell’obbligo ex art. 2043 c.c. di ristorare i pregiudizi patiti, patrimoniali e non, l’inerzia serbata dall’amministrazione in ordine ai bisogni assistenziali manifestati dal figlio (il quale sarebbe stato oggetto di un “abbandono terapeutico” da parte dell’ASL e dell’autorità comunale).
Tale conclusione è fondata solamente in parte.
La ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha premesso che il proprio figlio disabile:
- è stato riconosciuto invalido civile al 100 percento e gode della relativa indennità di accompagnamento;
- è stato seguito da un endocrinologo;
- riceve un contributo per disabilità gravissima pari ad euro 450.00;
- godeva del servizio comunale di assistenza domiciliare per 12 ore e mezzo settimanali.
Non è corretto affermare, allora, che il proprio figliolo, per quanto versante in una situazione di gravissimo (ed innegabile) disagio psico-fisico e necessitante di cure ed attenzioni appropriate, sia stato vittima di un “abbandono terapeutico”, posto che, se è documentalmente provato che, sin dal 2012, le competenti strutture ospedaliere specialistiche avevano prescritto un “ intervento cognitivo-comportamentale per il massimo delle ore consentite ”, non risulta tuttavia che una richiesta di attivazione in tal senso sia mai stata indirizzata alle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche avendo, del tutto legittimamente, la ricorrente preferito rivolgersi ad organismi privati non accreditati e sostenendo autonomamente le relative spese.
Solamente a partire dal mese di settembre 2020 la ricorrente ha incominciato a rivolgere al Comune di Tivoli istanze dirette ad ottenere la predisposizione di un progetto di vita personalizzato per le esigenze del figlio incontrando, però, il contegno a lungo inerte serbato dall’amministrazione comunale.
A questo punto, se è vero che, a fronte del disinteresse serbato al riguardo dal Comune, parte ricorrente non ha reagito con gli strumenti all’uopo previsti dall’ordinamento, è pur vero che, come ripetutamente chiarito in giurisprudenza (Cons. St., Ad. Plen. n. 3/2011), tale circostanza non elide il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta dannosa e l’evento di danno ma, piuttosto, incide sulla selezione delle conseguenze dannose ammesse al ristoro per equivalente, ai sensi del principio di autoresponsabilità cui deve improntarsi la condotta del danneggiato e che trova rilievo nel principio sancito dall’art. 1227, comma secondo, c.c..
In altre parole, se è pur vero che sul danneggiato incombe l’onere di agire diligentemente per evitare l’aggravarsi del danno, è anche ragionevole che l’ampiezza di tale onere vada comunque commisurato alle condizioni personali e sociali in cui il danneggiato versa.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che le circostanze di vita in cui versa la ricorrente (unico genitore di due figli affetti da condizioni di disabilità), rendano ragionevolmente esigibile uno sforzo di diligenza soddisfatto anche attraverso l’inoltro di ripetute diffide rivolte all’amministrazione locale affinché prendesse in carico le esigenze del proprio figlio, senza che la mancata proposizione del rimedio avverso l’inerzia antigiuridica dell’amministrazione previsto dagli artt. 31, commi 1, 2 e 3 e 117 c.p.a. possa incidere nel senso di escludere del tutto il diritto della ricorrente al ristoro per equivalente, potendo tale circostanza, tutt’al più, fungere, come detto, da criterio di selezione e modulazione dei pregiudizi ristorabili.
Ciò posto, quale danno patrimoniale subito, la ricorrente invoca il risarcimento di euro 21.600,00, pari all’importo delle rette pagate per le terapie cognitivo-comportamentali fruite dal proprio figlio presso una struttura privata non accreditata.
Ritiene il Collegio che tale importo, stante il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale sopra indicato (considerato ciò quale circostanza che, ove avveratasi, avrebbe potuto ridurre l’aggravarsi delle conseguenze dannose patite), vada ridotto equitativamente alla misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00), somma così liquidata all’attualità tenendo conto di interessi e rivalutazione già computati, al cui pagamento in favore della ricorrente, quale risarcimento del danno patrimoniale da essa patito, sarà tenuto il Comune di Tivoli.
Per quanto concerne, invece, il pregiudizio non patrimoniale di cui viene pure invocato il ristoro per equivalente, esso non può essere accordato, giacché, in relazione allo stesso, parte ricorrente non ha fornito in giudizio prova alcuna sia con riferimento al danno-evento che con riguardo alle conseguenze dannose dell’illecito limitandosi, quanto a queste ultime, a ritenerle in re ipsa nella condotta mantenuta dal Comune di Tivoli.
Tale assoluta carenza probatoria – in violazione delle regole ordinarie di riparto dell’onere probatorio in materia risarcitoria secondo cui “ spetta al danneggiato fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, inclusa la presenza di un nesso causale tra la condotta amministrativa e l'evento dannoso, nonché dell'effettività del danno subito. In assenza di tale prova, la domanda risarcitoria deve essere respinta ” (Cons. St., sez. II, n. 5031/2025), le quali esprimono in pieno il principio dispositivo che, in subjecta materia , non trova temperamento nel metodo acquisitivo caratteristico dell'azione generale di annullamento (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4339/2025) – impedisce che la domanda risarcitoria, per quanto attiene ad eventuali pregiudizi di carattere non patrimoniale, possa trovare accoglimento.
In conclusione, quindi, per quanto attiene alla domanda caducatoria, essa è divenuta improcedibile mentre, per quanto concerne la domanda risarcitoria, essa può trovare accoglimento limitatamente ai danni patrimoniali dei quali viene invocato il ristoro e nei termini sopra indicati, mentre nessun risarcimento spetta per i pregiudizi di tipo non patrimoniale.
Infine, quanto alle spese, il Tribunale ritiene che la parziale reciproca soccombenza giustifichi la compensazione, nella misura di metà delle stesse, nei confronti del Comune di Tivoli e che la parte non compensata, liquidata come da dispositivo, debba essere posta a carico dell’ente locale.
Infine, sussistono giusti motivi per compensare le spese con riferimento all’ASL Roma 5.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a., la domanda caducatoria proposta con il presente ricorso;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni e, per l’effetto, condanna il Comune di Tivoli al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 12,000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- compensa per metà le spese nei confronti del Comune di Tivoli e condanna l’ente locale a pagare, in favore della ricorrente, il residuo, pari ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese tra la ricorrente e l’ASL Roma 5.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AV, Presidente
SE ER, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SE ER | Michelangelo AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.