Ordinanza cautelare 6 settembre 2017
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01283/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Belluccio, con domicilio eletto presso lo studio NA ES in Lecce, via F. Antonio Piccinni n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- del decreto n. Prot. -OMISSIS- del Prefetto di Taranto, con il quale si dispone la revoca dell'accoglienza del richiedente asilo ricorrente dal Centro di Accoglienza Stranieri;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto n. Prot. -OMISSIS- del Prefetto di Taranto, datato 5.5.2017, con il quale è stata disposta la revoca della misura di accoglienza del richiedente asilo ricorrente dal Centro di accoglienza straordinaria di Taranto.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione di legge; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90; 3) illegittimità costituzionale e/o comunitaria dell’art. 23 d. lgs. n. 142/15, ove interpretata nel senso di consentire la revoca della misura di accoglienza anche nella fattispecie in esame; 4) violazione del principio di proporzionalità.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 6.9.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 21.7.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo, secondo e sesto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, potendo la disposta revoca essere disposta unicamente nei confronti di migranti accolti presso il sistema SPRAR, e non anche in quelli (come appunto il ricorrente) ospitati presso i centri di accoglienza straordinari (CAS).
Le censure sono infondate.
2.1. La giurisprudenza ha ritenuto applicabile la revoca prevista dall’art. 23 d. lgs. n. 142/15 a tutte le strutture di accoglienza (si veda, in proposito, TAR Molise n. 472/21 e sentenze ivi richiamate), atteso che: “ la formulazione dell’articolo 23 infatti è il frutto di un difettoso coordinamento tra le disposizioni del D. Lgs. n. 142/15 (tra l’altro il testo dell’articolo è stato di recente modificato e il riferimento all’articolo 14 è stato sostituito - dall'art. 12, comma 2, lett. n), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 - dal riferimento alle strutture degli articoli 9 e 11). In sostanza il legislatore nella vecchia formulazione… con il riferimento all’articolo 14 “minus dixit quam voluit” nel senso che la disciplina della revoca prevista dalla lettera e) non può che logicamente applicarsi a tutte le strutture di accoglienza (anche quindi a quelle di “prima” accoglienza) apparendo evidente come violazioni gravi e ripetute delle regole delle strutture di accoglienza ovvero comportamenti violenti degli ospiti siano incompatibili con la loro permanenza nelle strutture stesse. Insomma la previsione in questione costituisce una sorta di valvola di sicurezza del sistema cioè una previsione finalizzata a garantire l’ordinata gestione delle strutture e – sia detto per inciso – questa esigenza probabilmente si pone nelle strutture di prima accoglienza degli articoli 9 e 11 in maniera persino più pressante rispetto alle strutture del sistema SPRAR ” (così T.A.R. Campania – Napoli, sent. n. 3431/2019).
Di recente, si è condivisibilmente affermato che: “ Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. e) d.lg. 18 agosto 2015, n. 142, prima della modifica apportata dall' art. 12, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, la possibilità dei Prefetti di revocare la misura di accoglienza dello straniero per violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture si estende sia gli ospiti dei centri facenti parte del così detto sistema ordinario di accoglienza sia i centri di accoglienza straordinaria ” (C.d.S, III, 19.7.2019, n. 5091).
2.2. Alla luce di tale condiviso orientamento giurisprudenziale, la revoca della misura di accoglienza può essere disposta anche nei confronti di migranti ospiti dei CAS, come appunto nel caso in esame.
Ead avviso del Collegio, tale interpretazione non si pone in contrasto né con la Costituzione, né con le Carte sovranazionali (cfr. la giurisprudenza citata da parte ricorrente), le quali fanno sempre salvo il potere di revoca degli Stati membri, nei casi in cui il soggiorno dei migranti si traduca in atti di aggressione nei confronti di altri ospiti, ovvero del personale delle strutture di accoglienza. Situazione, quest’ultima, verificatasi nel caso di specie (v. infra , punto n. 3).
Pertanto, nel bilanciamento tra le esigenze di protezione dello straniero e quelle della sicurezza degli altri ospiti e/o operatori, la scelta legislativa di consentire la revoca in caso di episodi non in linea con i normali standards del vivere civile non può in alcun modo ritenersi irragionevole, né contrastante con la pertinente normativa eurounitaria.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque rigettati.
3. Con il terzo e quarto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione dell’Amministrazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto dell’assenza di disvalore sociale insito nella condotta concretamente tenuta dal ricorrente.
Le censure sono infondate.
3.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ il provvedimento di revoca della misura dell'accoglienza temporanea negli alloggi per i richiedenti/titolari di protezione internazionale può essere adottato anche quando non vi sia una violazione ripetuta delle regole fissate dal centro di accoglienza, essendo sufficiente - come recita l' art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 - anche una sola condotta, qualificata come violazione grave delle medesime regole ” (TRGA Trento, I, 5.11.2018, n. 243).
3.2. Tanto premesso, si legge nell’atto impugnato che il ricorrente, nella giornata del 28.4.2017 “ … si è reso protagonista di comportamenti non consoni alle regole di civile convivenza; in particolare, si è rivolto in modo minaccioso nei confronti dell’operatrice spaventandola al punto da richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine ”.
3.3. Orbene, alla luce di tali emergenze documentali, può anzitutto ritenersi soddisfatto il prescritto onere istruttorio e motivazionale, avendo l’Amministrazione adottato l’atto impugnato previa verifica della condotta concretamente tenuta dal ricorrente, di cui si è dato debito conto in sede motivazionale.
3.4. In secondo luogo, la natura della condotta tenuta dal ricorrente (minacce nei confronti di un’operatrice della struttura, tali da indurre quest’ultima a richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine) consente senz’altro di ritenere il provvedimento rispettoso del principio di proporzionalità, non comprendendosi quale altra misura, meno afflittiva di quella concretamente disposta, l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare, al fine di ripristinare le ordinarie condizioni di sicurezza all’interno della struttura di accoglienza in esame.
3.5. Alla luce di tali considerazioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
4. Da ultimo, va rigettato il quinto motivo di gravame, con il quale si lamenta la violazione degli istituti di partecipazione procedimentale (art. 7 ss. l. n. 241/90). Sul punto, rileva il Collegio che l’urgenza del provvedere – determinata dalla condotta aggressiva del ricorrente – rende legittima la pretermissione degli istituti partecipativi (cfr. art. 7, 1° comma, prima parte, l. n. 241/90), sicché anche sotto tale profilo l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure.
5. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
7. Va infine confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso in data 22.1.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Conferma il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso in data 22.1.2018.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.