Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1949, n. 842
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1949
Art. 1.
Per l'esecuzione di urgenti lavori di risanamento e di restauro dei Monumenti-Ossari di Oslavia e del Montello e' autorizzata la spesa di L. 45.000.000.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1949