Art. 2.
L'Istituto affari internazionali presentera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.
L'Istituto affari internazionali presentera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.