Articolo 3 della Legge 22 maggio 1939, n. 811
Articolo 2
Versione
4 luglio 1939
Art. 3.

Gli organici del personale dei comuni di Villanova Baltea e di Aimavilla saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto. Il personale in servizio nel comune di Villanova Baltea sara' inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Entrata in vigore il 4 luglio 1939