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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa AN D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 11727/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.07.2023, proposto con atto di appello notificato in data 10.01.2024, da:
(C.F. ), in proprio nonché quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Elena Duca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come C.F._2
da procura in calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, dall'Avv. Alessio Vinciguerra (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, in Via Vincenzo Tangorra n. 12, giusta procura in calce al presente atto.
Appellata All'udienza cartolare del 23.10.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
e ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_2
reiectis, sulla base di tutto quanto sopra esposto, accertata la responsabilità ex art. 2051
c.c. di in persona del legale rapp.te, quale gestore e custode Controparte_2
del tratto autostradale in Bologna ove è avvenuto il sinistro del 12/07/2021 alle ore 22,50
circa in danno degli attori, condannare (C.F. e P. IV Controparte_2
) con sede legale in Roma, Via A. Bergamini n.50, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Ing. della Parte_1
somma complessiva di € 5.406,20 (Euro cinquemilaquattrocentosei/20), oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al dì dell'integrale
soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici e/o non patrimoniali e/o
patrimoniali, di qualsiasi natura e genere, subiti dallo stesso a seguito del sinistro
stradale del 12/07/2021, come descritto in narrativa, nonché in favore della
[...]
(P. IV , in persona del legale rapp.te, quale proprietaria CP_1 P.IVA_1
dell'auto marca Toyota, modello RAV 4, targata FT260ZY, della somma complessiva di €
24.370,80 (Euro ventiquattromilatrecentosettanta/80), oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal giorno del sinistro al dì dell'integrale soddisfo, a titolo di risarcimento
di tutti i danni patrimoniali subiti in relazione al sinistro in questione e/o al pagamento
di quelle maggiori e/o minori somme che dovessero risultare dovute agli attori a seguito
dell'espletanda istruttoria e/o quantificate dal Giudice secondo Giustizia. In
considerazione della condotta, anche extraprocessuale, tenuta da Controparte_2
e del suo rifiuto all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita,
[...]
condannare quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, al risarcimento dei danni in favore degli attori, che si quantificano in € 5.000,00 (cinquemila/00)
ciascuno e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, comunque da liquidarsi
in sentenza anche d'ufficio ed equitativamente. Il tutto con vittoria di spese e compenso
professionale”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -che in data 12.07.2021 alle ore 22:50 circa,
mentre alla guida dell'autovettura marca Toyota, modello RAV 4, targata FT260ZY, di proprietà della percorreva l'Autostrada A14, con direzione sud, Controparte_1
con a bordo, quali passeggeri, la moglie e il figlio, Persona_1 Persona_2
, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 14-I (Km 14.100) in località
[...]
Bologna, scorgeva all'improvviso, al centro della corsia di sorpasso, un grosso pneumatico a pochi metri di distanza;
-che non riusciva ad arrestare il mezzo e ad evitare l'impatto con l'ostacolo e in seguito all'urto, l'auto si spostava verso la prima corsia di destra, dove si fermava;
-che il veicolo attivava automaticamente il proprio sistema di segnalazione di incidente “Ecall”, mettendolo in contatto con il Centro Toyota e con le
Forze dell'Ordine; -che, dopo circa mezz'ora, sopraggiungeva casualmente un mezzo di
, e provvedeva alla rimozione dello pneumatico con Controparte_2
cerchione che aveva provocato il sinistro;
-che intorno alle ore 00:30, giungeva una pattuglia della Polizia di Stato - sottosezione Polizia Stradale Bologna Sud, per svolgere gli opportuni accertamenti, e rilevava i danni occorsi all'auto, non più in condizioni di circolare, e per rimuovere la quale veniva chiesto l'intervento del carroattrezzi;
-che i danni riportati dall'auto in seguito al sinistro venivano quantificati dal Centro autorizzato
Toyota -Trillini di Jesi e dalla ma i preventivi redatti per Parte_2
la sua riparazione rendevano manifesta l'antieconomicità della stessa, motivo per cui veniva rottamata;
-che recatosi in data 13.07.2021 presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, gli venivano diagnosticati traumi al polso, alla mano sinistra e alla gamba sinistra con prognosi di tre giorni, prolungata poi di ulteriori 20 giorni e successivamente veniva accertata una percentuale di invalidità permanente residua a titolo di danno biologico del 2%; -che la diffida inviata ad Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro riceveva riscontro negativo, così come l'invito a partecipare a negoziazione assistita.
è costituita la società e ha contestato la ricostruzione CP_3 Controparte_2
dei fatti prospettata dall'attore, in quanto estremamente generica, così come la descrizione dei danni riportati dall'autovettura. Ha poi evidenziato la carenza di elementi probatori a supporto della domanda attorea, in particolare, in relazione al nesso causale tra l'evento e il danno;
invocando quale causa di esclusione della responsabilità, nel caso in cui venissero ravvisati gli estremi della responsabilità ex art. 2051 c.c., il verificarsi del caso fortuito, derivante dall'essere la presenza dello pneumatico sulla carreggiata non prevedibile, non conoscibile e quindi non eliminabile nell'immediato da parte della società convenuta. Da ultimo, ha contestato la quantificazione dei danni patrimoniali e non, prospettata dall'attore e ha chiesto il rigetto della domanda.
1.2.- La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di un teste citato da parte attrice, precisate le conclusioni all'udienza del 27.4.2023, è stata posta in decisione.
Il primo giudice, con la sentenza della cui impugnativa si discute, ha rigettato la domanda,
poiché, “se la segnalazione è pervenuta solo a seguito dell'incedente, come indicato dallo
stesso attore che ha indicato di aver avvisato il proprio servizio di assistenza che a sua
volta aveva informata la Polizia Stradale, si deve escludere che fosse possibile un
intervento per impedire l'incidente”. Ritenuta quindi l'impossibilità della società
convenuta di intervenire prima del sinistro occorso a poiché Parte_1
all'oscuro della presenza di uno pneumatico sulla carreggiata ed ipotizzata anche la condotta di guida non prudente dell'istante, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, ha concluso per la sussistenza del caso fortuito. §2-Siffatta decisione è stata qui impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) Errata ricostruzione dei fatti e dei luoghi –
narrazione in fatto. Errata/omessa valutazione delle prove di parte attrice e delle
dichiarazioni rese dalla teste sig.ra Errata valutazione della Persona_1
documentazione, da ritenersi inammissibile, redatta e proveniente dalla stessa parte
convenuta”. Il primo giudice, infatti, ha erroneamente aderito alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla società convenuta, non considerando invece le prove fornite da parte attrice a supporto della domanda e così pervenendo all'errata ricostruzione della dinamica del dedotto evento lesivo. E, anzi, ponendo a fondamento della decisione fatti e circostanze mai dedotte o contestate in giudizio.
Il tribunale ha anche erroneamente ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dalla società convenuta, odierna appellata, omettendo di valutare l'attendibilità e veridicità dei dati in essi riportati, di contro omettendo di pronunciarsi sulle numerose istanze istruttorie avanzate dall'attore.
“2) Errata valutazione circa la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c., circa
l'assenza di colpevolezza in capo al custode e circa la Controparte_2
relativa prova liberatoria, che, in realtà, non è stata data dalla convenuta”; il primo giudice ha, innanzitutto, erroneamente ritenuto che la responsabilità in capo al custode sia limitata ai casi in cui l'estensione delle strade sia tale da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza, senza considerare che non Controparte_2
ha dato prova del caso fortuito, ipotizzabile solo ove sia fornita idonea prova dell'esiguità
dello spazio temporale disponibile per intervenire oppure di essere tempestivamente intervenuta per rimuovere l'ostacolo.
Ancora è caduto in errore il tribunale nell'affermare che la ridetta società non ha avuto il tempo tecnico per intervenire e rimuovere l'ostacolo, basandosi sull'orario della telefonata (ore 22.55) che “segnalava la presenza delle pneumatico”, poiché, tale telefonata era, in realtà, quella partita automaticamente dall'auto condotta dall'attore-
appellante, a seguito dell'impatto con lo pneumatico;
pertanto, inidonea a fornire la prova di quando lo pneumatico fosse stato abbandonato sulla sede autostradale.
“3) Errata valutazione di sussistenza di responsabilità in capo all'attore Sig. Parte_1
per l'occorso sinistro. Omessa prova da parte del custode. Violazione dell'art.
[...]
115 c.p.c.”. Il primo giudice ha errato nel ritenere che l'attore “stava procedendo ad una
velocità non adeguata allo stato dei luoghi considerato l'orario notturno”, fondando tale convinzione su mere presunzioni nonché sulla labile difesa della società convenuta;
per di più fraintendendo e distorcendo le dichiarazioni rese dalla teste escussa,
[...]
Del resto, la Polizia stradale intervenuta suoi luoghi del sinistro non ha Per_1
contestato a alcuna infrazione, così come evincibile dal verbale della Parte_1
P.G. nell'occasione redatto, dotato di fede privilegiata. Talché le unilaterali e personalissime valutazioni poste dal primo giudice a fondamento della sentenza impugnata violano l'art. 115 c.p.c..
“4) Errata condanna degli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite ed omessa
condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c.”. Conseguenza diretta dell'errata valutazione del primo giudice innanzi descritta è l'erronea condanna alle spese di lite, nonché
l'omessa condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che avrebbe Controparte_2
dovuto essere disposta per la mancata collaborazione della convenuta, sin da subito richiesta per individuare l'eventuale terzo che avesse abbandonato/perso lo pneumatico,
attraverso l'esibizione delle registrazioni della videosorveglianza posta sul tratto stradale ove si è verificato il dedotto incidente.
“5) Omessa valutazione e/o mancata ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice,
erronea valutazione della prova per testi espletata ed inammissibile utilizzo ai fini del
decidere della documentazione redatta dalla stessa parte convenuta”. Il primo giudice non ha svolto l'opportuna attività istruttoria e non ha tenuto conto e non ha tenuto conto,
non solo di tutti i documenti e dei filmati contenuti nel DVD, depositati da parte attrice,
ma nemmeno delle ulteriori istanze di prova avanzate, limitandosi ad ammettere solo n°4
capitoli su un totale di n°48 della prova per testi articolata ed un unico testimone,
[...]
salvo poi equivocare anche le dichiarazioni da questi rese. Per_1
L'appellante ha quindi concluso affinché: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma integrale della
sentenza n.11727/2023 resa il 20/07/2023 dal Tribunale di Roma –XII Sezione Civile, in
persona del Giudice Dott. Roberto Parziale, nella causa civile n.70162/2021 R.G.,
pubblicata in data 25/07/2023 e mai notificata, accertare la responsabilità ex art. 2051
c.c. di in persona del legale rapp.te, quale gestore e custode Controparte_2
del tratto autostradale in Bologna ove è avvenuto il sinistro del 12/07/2021 alle ore 22,50
circa in danno della e dell'Ing. e condannare Controparte_1 Parte_1
(C.F. e P. IV )con sede legale in Roma, Via A. Controparte_2 P.IVA_2
Bergamini n.50, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
favore dell'Ing. della somma complessiva di € 5.406,20 (Euro Parte_1
cinquemilaquattrocentosei/20), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
giorno del sinistro al dì dell'integrale soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni
fisici e/o non patrimoniali e/o patrimoniali, di qualsiasi natura e genere, subiti dallo
stesso in conseguenza del sinistro del 12/07/2021, nonché in favore della
[...]
P. IV , in persona del legale rapp.te, quale proprietaria CP_1 P.IVA_1
dell'auto marca Toyota, modello RAV 4, targata FT260ZY, della somma complessiva di €
24.370,80 (Euro ventiquattromilatrecentosettanta/80), oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal giorno del sinistro al dì dell'integrale soddisfo, a titolo di risarcimento
di tutti i danni patrimoniali subiti in relazione al sinistro in questione e/o al pagamento
di quelle maggiori e/o minori somme che dovessero risultare dovute agli appellanti a seguito dell'espletanda istruttoria e/o quantificate dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita
secondo Giustizia. In considerazione della condotta, anche extraprocessuale, tenuta da
e del suo rifiuto all'invito a stipulare una convenzione di Controparte_2
negoziazione assistita, condannare quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per responsabilità
aggravata, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, che si quantificano in €
5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di
Giustizia, comunque da liquidarsi in sentenza anche d'ufficio ed equitativamente. In ogni
caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio e con
condanna di in persona del legale rapp.te, a restituire la Controparte_2
somma di Euro 3.037,84 (euro tremilatrentasette/84) pagata dagli appellanti il
01/08/2023, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dal
01/08/2023 al giorno dell'effettivo pagamento, oltre alle spese di registrazione della
sentenza di prime cure in corso di liquidazione/quantificazione”.
è costituita e, dopo aver eccepito in via preliminare CP_4 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., lo ha contestato nel merito, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione e conclusioni all'udienza del 23.10.2025, assegnando alle parti termine per deposito di note conclusionali sino alla medesima data.
All'esito della predetta udienza cartolare, ha riservato la causa in decisione.
§3-L'appello non è fondato e perciò non può trovare accoglimento.
L'appellante, come già accennato, con i primi due motivi di appello insiste nel rivendicare il proprio diritto al risarcimento del danno, sul presupposto che non Controparte_2
abbia dato adeguata prova della ricorrenza del caso fortuito, al fine di andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; e lamenta l'errata ed ultronea disamina da parte del tribunale delle prove allegate in atti nonché l'errata individuazione del fondamento giuridico della proposta domanda, mai ricondotta dall'istante al paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c., bensì a quello dell'art. 2051 c.c., con tutte le conseguenze quanto al riparto e adempimento dell'onere probatorio su ciascuno dei contendenti incombente.
Ora, senz'altro ricondotta la fattispecie in esame all'invocato disposto normativo dell'art. 2051 c.c., le conseguenze, quanto all'accoglimento della proposta domanda, non possono cambiare. Come correttamente osservato dal primo giudice, l'abbandono dello pneumatico di grosse dimensioni che ha provocato il dedotto incidente non costituisce caratteristica intrinseca della res affidata alla custodia dell'ente appellato, bensì dipende dal contegno degli altri utenti della medesima autostrada. Dunque, per affermare la responsabilità del custode è necessaria l'allegazione e prova della omessa diligente attività di controllo da parte dell'ente proprietario-gestore, da valutarsi avendo riguardo alle concrete caratteriste ed estensione della sede stradale stessa.
Ritiene il collegio che tale negligenza vada esclusa già sulla base di un unico e dirimente dato, per altro dalla medesima parte appellante particolarmente evidenziato: nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi descritte, dopo circa 24 minuti dal verificarsi del dedotto sinistro, è sopraggiunta una vettura dell'Anas, non perché allertata dall'appellante, bensì casualmente, nell'espletamento della normale attività di
controllo (cfr. pag. 9 dell'atto di appello: Dopo mezz'ora circa, sopraggiungeva
casualmente un mezzo di , che l'Ing. faceva Controparte_2 Parte_1
fermare, e, informato dell'accaduto il conducente, quest'ultimo provvedeva alla
rimozione dello pneumatico con cerchione (foto pneumatico caricato sul mezzo di
.03 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Controparte_5
Si ribadisce che tale mezzo veniva fermato dall'attore e si trovava lì per caso, come
dichiarato dal conducente stesso all'Ing. ed alla Sig.ra . Parte_1 Per_1 Tale circostanza di per sé induce a ritenere che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, in soli 30 minuti circa, è sopraggiunta autovettura addetta alla manutenzione della rete autostradale e, perciò, all'ente appellato non può essere imputato il comportamento negligente profusamente descritto in atti. Ciò indipendentemente dalla valenza probatoria dei “presunti “documenti” denominati Report evento, Report
giornaliero, Giornale di sala radio, Report msg, Report giornaliero turni, costituiti da
meri fogli/tabelle privi di data certa e sottoscrizione e modificabili in qualsiasi momento”
e dal rifiuto di fornire i filmati delle telecamere di sorveglianze posti sul tratto autostradale di che trattasi, essendo elemento fattuale univocamente emerso in giudizio e da nessuna delle parti in lite contestato il controllo motu proprio realizzatosi nel volgere di pochi minuti dal verificarsi del dedotto incidente.
In verità, l'appellante ha particolarmente segnalato che l'intervento dell'autovettura con a bordo personale dell'Anas è sopraggiunto causalmente e senza poter essere ricollegato alla sua segnalazione post incidente per lamentare che non gli era stato apprestato il dovuto soccorso;
ma così deducendo ha trascurato che, per altro verso, proprio l'indipendenza dell'intervento dalla sua chiamata è indice dell'espletamento in tempo congruo di quei controlli che egli ha lamentato come mancanti.
Rimane, inoltre, dato acclarato e, comunque, non contestato con l'allegazione di contrari oggettivi elementi di prova, che al momento in cui si è verificato il dedotto sinistro,
secondo lo stesso attore/appellante avvenuto alle ore 22.55, non vi era stata alcuna precedente segnalazione di materiali dispersi sul tratto di autostrada teatro dell'incidente.
Circostanza questa confermata anche dal verbale redatto dalla Polizia di Stato-
Sottosezione Polizia Stradale Bologna Sud (all. 4 atto di citazione I grado), nel quale si legge: “prima segnalazione pervenuta al locale COA da utente in transito alle ore 22:55”.
Pertanto, anche se il primo giudice, come contestato dall'appellante, avesse erroneamente ritenuto che la prima segnalazione era stata fatta qualche minuto prima, risulta comunque corretto quanto affermato in ordine al fatto che l'appellata non abbia avuto il tempo materiale per intervenire e rimuovere l'ostacolo prima e in modo da impedire il verificarsi del sinistro che ha coinvolto il veicolo di proprietà della Rispetto Controparte_1
a tale imprescindibile dato, del tutto irrilevante è la circostanza dell'esistenza di telecamere di sorveglianza, poiché, data l'estensione del bene in custodia, anche ove si ritenessero i citati dispositivi idonei alla rilevazione del materiale disperso foriero di danno, l'intervento nei circa 20 minuti successivi alla prima rilevazione appare più che adeguato. In continuità con quanto in proposito affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Se il danno è determinato non per una situazione connessa alla
struttura ed alla conformazione della strada ma da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di
qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente
custode, allora l'ente custode è liberato dalla responsabilità” (Cass. n.6826/2021; Cass.
n.7805/2017; Cass. n.6101/2013)
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla parte appellante, la documentazione prodotta dalla società tratta in lite, benché redatta da dipendenti della stessa, quale il
“Report evento ” del 12.07.2021 (all. n. 3 del fascicolo di primo grado) e il “Report eventi giornaliero” del 12.07.2021 (all. n. 4 del fascicolo di primo grado)”, ben può valere a dare riscontro della mancanza di altre preventive segnalazioni del predetto ingombro sulla strada e, quindi, della non permanenza sulla sede stradale stessa per un tempo tanto lungo da far venire meno il descritto carattere di eccezionalità e imprevedibilità.
Ciò per un duplice ordine di ragion: sia per le peculiarità del caso concreto – non si vede come avrebbe potuto dare evidenza probatoria al suo assunto, se non tramite CP_2
l'acquisizione delle informazioni del personale che alla vigilanza sulle strade in sua gestione è deputato – sia per la mancanza di oggettivi elementi di prova in senso contrario,
non forniti affatto da parte dell'istante che li contesta, così come sarebbe stato suo onere.
E, anzi, quanto emerge dalla documentazione innanzi indicata è, come anzidetto,
confermato dal verbale redatto dalla Polizia stradale, parimenti investita del dovere di sorveglianza sui luoghi teatro del dedotto evento, immediatamente intervenuta per soccorrere l'appellante e che, quindi, ove vi fossero state altre segnalazioni precedenti sicuramente ne avrebbe avuto notizia e, in adempimento dei doveri connessi alla pubblica funzione espletata, li avrebbe senz'altro segnalati.
E in contrario nemmeno valgono le profuse contestazioni della medesima parte appellante circa l'asserito illegittimo rifiuto di fornire le riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza poste sulla rete autostradale. Difatti, la gestione e il trattamento dei relativi dati personali sono soggetti a specifica normativa e finalità, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 sul “trattamento dei dati personali mediante telecamere
disposte lungo la rete autostradale”, che si estende per 2854,6 km e conta al suo interno circa 240 Caselli, 204 Aree di Servizio e 104 Aree di Parcheggio. Da tale compendio normativo si evince che gli impianti di telecamere disposte lungo le tratte autostradali sono settati per le riprese in lungo campo e quindi senza permettere il riconoscimento delle targhe e delle persone a bordo delle vetture, eccetto nel caso della gestione degli incidenti e dell'accertamento di comportamenti illeciti/irregolari rispetto cui è possibile utilizzare funzionalità ulteriori da parte del solo personale autorizzato e autenticato, e gli impianti di telecamere presso le stazioni sono settati per le riprese delle sole targhe nella fase di transito in pista, eccetto in caso di accertamento di comportamenti illeciti. Tale
sistema di telecamere è funzionale alla prevenzione e accertamento di eventuali comportamenti illeciti e/o irregolari, alla gestione della viabilità e delle relative informazioni, alla gestione dell'esercizio autostradale, e all'efficientamento dei servizi offerti da Pertanto, il privato che voglia avere accesso e Controparte_2 acquisire i relativi dati è tenuto a farne formale richiesta, nei termini di legge, al soggetto individuato come Responsabile dei relativi dati, secondo quanto indicato anche sul sito telematico di Controparte_2
Parte appellante mai ha allegato e provato di aver provveduto alla richiesta secondo la procedura di cui sopra e dando formale conto della sussistenza dei relativi presupposti per ottenere quanto richiesto, ché, anzi, indica come onere probatorio dell'appellata la relativa produzione;
tal che, in questa sede non può che constatarsi che la scelta difensiva di non adempiere a tale asserito onere non ha avuto le conseguenze giuridiche pretese da parte appellante, stante gli elementi probatori di senso contrario più innanzi evidenziati.
Come pure deve qui darsi conto dell'assoluta irrilevanza della disamina della documentazione fotografica allegata da parte appellante e lamentata come del tutto trascurata dal primo giudice, mai essendo stato specificato quale dirimente elemento di prova da essa possa desumersi, non essendo in contestazione né l'effettivo accadimento del dedotto incidente né le sue modalità di verificazione, bensì solo l'omessa vigilanza e controllo del tratto autostradale ove l'incidente stesso si è verificato. Omissione invece esclusa da quanto sopra osservato.
Tali considerazioni sono assorbenti rispetto ad ogni altro ulteriore rilievo, essendo irrilevante il lamentato insussistente concorso di colpa dell'istante per la sua condotta di guida e impongono il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza anche riguardo alle spese di lite del grado.
3.1-Le stesse seguendo la soccombenza, sono poste a carico della parte appellante previa liquidazione come da dispositivo, in misura dei minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31
gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 3.473,00
per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa AN D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa AN D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 11727/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.07.2023, proposto con atto di appello notificato in data 10.01.2024, da:
(C.F. ), in proprio nonché quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Elena Duca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come C.F._2
da procura in calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, dall'Avv. Alessio Vinciguerra (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, in Via Vincenzo Tangorra n. 12, giusta procura in calce al presente atto.
Appellata All'udienza cartolare del 23.10.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
e ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_2
reiectis, sulla base di tutto quanto sopra esposto, accertata la responsabilità ex art. 2051
c.c. di in persona del legale rapp.te, quale gestore e custode Controparte_2
del tratto autostradale in Bologna ove è avvenuto il sinistro del 12/07/2021 alle ore 22,50
circa in danno degli attori, condannare (C.F. e P. IV Controparte_2
) con sede legale in Roma, Via A. Bergamini n.50, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Ing. della Parte_1
somma complessiva di € 5.406,20 (Euro cinquemilaquattrocentosei/20), oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al dì dell'integrale
soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici e/o non patrimoniali e/o
patrimoniali, di qualsiasi natura e genere, subiti dallo stesso a seguito del sinistro
stradale del 12/07/2021, come descritto in narrativa, nonché in favore della
[...]
(P. IV , in persona del legale rapp.te, quale proprietaria CP_1 P.IVA_1
dell'auto marca Toyota, modello RAV 4, targata FT260ZY, della somma complessiva di €
24.370,80 (Euro ventiquattromilatrecentosettanta/80), oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal giorno del sinistro al dì dell'integrale soddisfo, a titolo di risarcimento
di tutti i danni patrimoniali subiti in relazione al sinistro in questione e/o al pagamento
di quelle maggiori e/o minori somme che dovessero risultare dovute agli attori a seguito
dell'espletanda istruttoria e/o quantificate dal Giudice secondo Giustizia. In
considerazione della condotta, anche extraprocessuale, tenuta da Controparte_2
e del suo rifiuto all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita,
[...]
condannare quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, al risarcimento dei danni in favore degli attori, che si quantificano in € 5.000,00 (cinquemila/00)
ciascuno e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, comunque da liquidarsi
in sentenza anche d'ufficio ed equitativamente. Il tutto con vittoria di spese e compenso
professionale”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -che in data 12.07.2021 alle ore 22:50 circa,
mentre alla guida dell'autovettura marca Toyota, modello RAV 4, targata FT260ZY, di proprietà della percorreva l'Autostrada A14, con direzione sud, Controparte_1
con a bordo, quali passeggeri, la moglie e il figlio, Persona_1 Persona_2
, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 14-I (Km 14.100) in località
[...]
Bologna, scorgeva all'improvviso, al centro della corsia di sorpasso, un grosso pneumatico a pochi metri di distanza;
-che non riusciva ad arrestare il mezzo e ad evitare l'impatto con l'ostacolo e in seguito all'urto, l'auto si spostava verso la prima corsia di destra, dove si fermava;
-che il veicolo attivava automaticamente il proprio sistema di segnalazione di incidente “Ecall”, mettendolo in contatto con il Centro Toyota e con le
Forze dell'Ordine; -che, dopo circa mezz'ora, sopraggiungeva casualmente un mezzo di
, e provvedeva alla rimozione dello pneumatico con Controparte_2
cerchione che aveva provocato il sinistro;
-che intorno alle ore 00:30, giungeva una pattuglia della Polizia di Stato - sottosezione Polizia Stradale Bologna Sud, per svolgere gli opportuni accertamenti, e rilevava i danni occorsi all'auto, non più in condizioni di circolare, e per rimuovere la quale veniva chiesto l'intervento del carroattrezzi;
-che i danni riportati dall'auto in seguito al sinistro venivano quantificati dal Centro autorizzato
Toyota -Trillini di Jesi e dalla ma i preventivi redatti per Parte_2
la sua riparazione rendevano manifesta l'antieconomicità della stessa, motivo per cui veniva rottamata;
-che recatosi in data 13.07.2021 presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, gli venivano diagnosticati traumi al polso, alla mano sinistra e alla gamba sinistra con prognosi di tre giorni, prolungata poi di ulteriori 20 giorni e successivamente veniva accertata una percentuale di invalidità permanente residua a titolo di danno biologico del 2%; -che la diffida inviata ad Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro riceveva riscontro negativo, così come l'invito a partecipare a negoziazione assistita.
è costituita la società e ha contestato la ricostruzione CP_3 Controparte_2
dei fatti prospettata dall'attore, in quanto estremamente generica, così come la descrizione dei danni riportati dall'autovettura. Ha poi evidenziato la carenza di elementi probatori a supporto della domanda attorea, in particolare, in relazione al nesso causale tra l'evento e il danno;
invocando quale causa di esclusione della responsabilità, nel caso in cui venissero ravvisati gli estremi della responsabilità ex art. 2051 c.c., il verificarsi del caso fortuito, derivante dall'essere la presenza dello pneumatico sulla carreggiata non prevedibile, non conoscibile e quindi non eliminabile nell'immediato da parte della società convenuta. Da ultimo, ha contestato la quantificazione dei danni patrimoniali e non, prospettata dall'attore e ha chiesto il rigetto della domanda.
1.2.- La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di un teste citato da parte attrice, precisate le conclusioni all'udienza del 27.4.2023, è stata posta in decisione.
Il primo giudice, con la sentenza della cui impugnativa si discute, ha rigettato la domanda,
poiché, “se la segnalazione è pervenuta solo a seguito dell'incedente, come indicato dallo
stesso attore che ha indicato di aver avvisato il proprio servizio di assistenza che a sua
volta aveva informata la Polizia Stradale, si deve escludere che fosse possibile un
intervento per impedire l'incidente”. Ritenuta quindi l'impossibilità della società
convenuta di intervenire prima del sinistro occorso a poiché Parte_1
all'oscuro della presenza di uno pneumatico sulla carreggiata ed ipotizzata anche la condotta di guida non prudente dell'istante, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, ha concluso per la sussistenza del caso fortuito. §2-Siffatta decisione è stata qui impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) Errata ricostruzione dei fatti e dei luoghi –
narrazione in fatto. Errata/omessa valutazione delle prove di parte attrice e delle
dichiarazioni rese dalla teste sig.ra Errata valutazione della Persona_1
documentazione, da ritenersi inammissibile, redatta e proveniente dalla stessa parte
convenuta”. Il primo giudice, infatti, ha erroneamente aderito alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla società convenuta, non considerando invece le prove fornite da parte attrice a supporto della domanda e così pervenendo all'errata ricostruzione della dinamica del dedotto evento lesivo. E, anzi, ponendo a fondamento della decisione fatti e circostanze mai dedotte o contestate in giudizio.
Il tribunale ha anche erroneamente ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dalla società convenuta, odierna appellata, omettendo di valutare l'attendibilità e veridicità dei dati in essi riportati, di contro omettendo di pronunciarsi sulle numerose istanze istruttorie avanzate dall'attore.
“2) Errata valutazione circa la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c., circa
l'assenza di colpevolezza in capo al custode e circa la Controparte_2
relativa prova liberatoria, che, in realtà, non è stata data dalla convenuta”; il primo giudice ha, innanzitutto, erroneamente ritenuto che la responsabilità in capo al custode sia limitata ai casi in cui l'estensione delle strade sia tale da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza, senza considerare che non Controparte_2
ha dato prova del caso fortuito, ipotizzabile solo ove sia fornita idonea prova dell'esiguità
dello spazio temporale disponibile per intervenire oppure di essere tempestivamente intervenuta per rimuovere l'ostacolo.
Ancora è caduto in errore il tribunale nell'affermare che la ridetta società non ha avuto il tempo tecnico per intervenire e rimuovere l'ostacolo, basandosi sull'orario della telefonata (ore 22.55) che “segnalava la presenza delle pneumatico”, poiché, tale telefonata era, in realtà, quella partita automaticamente dall'auto condotta dall'attore-
appellante, a seguito dell'impatto con lo pneumatico;
pertanto, inidonea a fornire la prova di quando lo pneumatico fosse stato abbandonato sulla sede autostradale.
“3) Errata valutazione di sussistenza di responsabilità in capo all'attore Sig. Parte_1
per l'occorso sinistro. Omessa prova da parte del custode. Violazione dell'art.
[...]
115 c.p.c.”. Il primo giudice ha errato nel ritenere che l'attore “stava procedendo ad una
velocità non adeguata allo stato dei luoghi considerato l'orario notturno”, fondando tale convinzione su mere presunzioni nonché sulla labile difesa della società convenuta;
per di più fraintendendo e distorcendo le dichiarazioni rese dalla teste escussa,
[...]
Del resto, la Polizia stradale intervenuta suoi luoghi del sinistro non ha Per_1
contestato a alcuna infrazione, così come evincibile dal verbale della Parte_1
P.G. nell'occasione redatto, dotato di fede privilegiata. Talché le unilaterali e personalissime valutazioni poste dal primo giudice a fondamento della sentenza impugnata violano l'art. 115 c.p.c..
“4) Errata condanna degli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite ed omessa
condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c.”. Conseguenza diretta dell'errata valutazione del primo giudice innanzi descritta è l'erronea condanna alle spese di lite, nonché
l'omessa condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che avrebbe Controparte_2
dovuto essere disposta per la mancata collaborazione della convenuta, sin da subito richiesta per individuare l'eventuale terzo che avesse abbandonato/perso lo pneumatico,
attraverso l'esibizione delle registrazioni della videosorveglianza posta sul tratto stradale ove si è verificato il dedotto incidente.
“5) Omessa valutazione e/o mancata ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice,
erronea valutazione della prova per testi espletata ed inammissibile utilizzo ai fini del
decidere della documentazione redatta dalla stessa parte convenuta”. Il primo giudice non ha svolto l'opportuna attività istruttoria e non ha tenuto conto e non ha tenuto conto,
non solo di tutti i documenti e dei filmati contenuti nel DVD, depositati da parte attrice,
ma nemmeno delle ulteriori istanze di prova avanzate, limitandosi ad ammettere solo n°4
capitoli su un totale di n°48 della prova per testi articolata ed un unico testimone,
[...]
salvo poi equivocare anche le dichiarazioni da questi rese. Per_1
L'appellante ha quindi concluso affinché: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma integrale della
sentenza n.11727/2023 resa il 20/07/2023 dal Tribunale di Roma –XII Sezione Civile, in
persona del Giudice Dott. Roberto Parziale, nella causa civile n.70162/2021 R.G.,
pubblicata in data 25/07/2023 e mai notificata, accertare la responsabilità ex art. 2051
c.c. di in persona del legale rapp.te, quale gestore e custode Controparte_2
del tratto autostradale in Bologna ove è avvenuto il sinistro del 12/07/2021 alle ore 22,50
circa in danno della e dell'Ing. e condannare Controparte_1 Parte_1
(C.F. e P. IV )con sede legale in Roma, Via A. Controparte_2 P.IVA_2
Bergamini n.50, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
favore dell'Ing. della somma complessiva di € 5.406,20 (Euro Parte_1
cinquemilaquattrocentosei/20), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
giorno del sinistro al dì dell'integrale soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni
fisici e/o non patrimoniali e/o patrimoniali, di qualsiasi natura e genere, subiti dallo
stesso in conseguenza del sinistro del 12/07/2021, nonché in favore della
[...]
P. IV , in persona del legale rapp.te, quale proprietaria CP_1 P.IVA_1
dell'auto marca Toyota, modello RAV 4, targata FT260ZY, della somma complessiva di €
24.370,80 (Euro ventiquattromilatrecentosettanta/80), oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal giorno del sinistro al dì dell'integrale soddisfo, a titolo di risarcimento
di tutti i danni patrimoniali subiti in relazione al sinistro in questione e/o al pagamento
di quelle maggiori e/o minori somme che dovessero risultare dovute agli appellanti a seguito dell'espletanda istruttoria e/o quantificate dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita
secondo Giustizia. In considerazione della condotta, anche extraprocessuale, tenuta da
e del suo rifiuto all'invito a stipulare una convenzione di Controparte_2
negoziazione assistita, condannare quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per responsabilità
aggravata, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, che si quantificano in €
5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di
Giustizia, comunque da liquidarsi in sentenza anche d'ufficio ed equitativamente. In ogni
caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio e con
condanna di in persona del legale rapp.te, a restituire la Controparte_2
somma di Euro 3.037,84 (euro tremilatrentasette/84) pagata dagli appellanti il
01/08/2023, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dal
01/08/2023 al giorno dell'effettivo pagamento, oltre alle spese di registrazione della
sentenza di prime cure in corso di liquidazione/quantificazione”.
è costituita e, dopo aver eccepito in via preliminare CP_4 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., lo ha contestato nel merito, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione e conclusioni all'udienza del 23.10.2025, assegnando alle parti termine per deposito di note conclusionali sino alla medesima data.
All'esito della predetta udienza cartolare, ha riservato la causa in decisione.
§3-L'appello non è fondato e perciò non può trovare accoglimento.
L'appellante, come già accennato, con i primi due motivi di appello insiste nel rivendicare il proprio diritto al risarcimento del danno, sul presupposto che non Controparte_2
abbia dato adeguata prova della ricorrenza del caso fortuito, al fine di andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; e lamenta l'errata ed ultronea disamina da parte del tribunale delle prove allegate in atti nonché l'errata individuazione del fondamento giuridico della proposta domanda, mai ricondotta dall'istante al paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c., bensì a quello dell'art. 2051 c.c., con tutte le conseguenze quanto al riparto e adempimento dell'onere probatorio su ciascuno dei contendenti incombente.
Ora, senz'altro ricondotta la fattispecie in esame all'invocato disposto normativo dell'art. 2051 c.c., le conseguenze, quanto all'accoglimento della proposta domanda, non possono cambiare. Come correttamente osservato dal primo giudice, l'abbandono dello pneumatico di grosse dimensioni che ha provocato il dedotto incidente non costituisce caratteristica intrinseca della res affidata alla custodia dell'ente appellato, bensì dipende dal contegno degli altri utenti della medesima autostrada. Dunque, per affermare la responsabilità del custode è necessaria l'allegazione e prova della omessa diligente attività di controllo da parte dell'ente proprietario-gestore, da valutarsi avendo riguardo alle concrete caratteriste ed estensione della sede stradale stessa.
Ritiene il collegio che tale negligenza vada esclusa già sulla base di un unico e dirimente dato, per altro dalla medesima parte appellante particolarmente evidenziato: nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi descritte, dopo circa 24 minuti dal verificarsi del dedotto sinistro, è sopraggiunta una vettura dell'Anas, non perché allertata dall'appellante, bensì casualmente, nell'espletamento della normale attività di
controllo (cfr. pag. 9 dell'atto di appello: Dopo mezz'ora circa, sopraggiungeva
casualmente un mezzo di , che l'Ing. faceva Controparte_2 Parte_1
fermare, e, informato dell'accaduto il conducente, quest'ultimo provvedeva alla
rimozione dello pneumatico con cerchione (foto pneumatico caricato sul mezzo di
.03 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Controparte_5
Si ribadisce che tale mezzo veniva fermato dall'attore e si trovava lì per caso, come
dichiarato dal conducente stesso all'Ing. ed alla Sig.ra . Parte_1 Per_1 Tale circostanza di per sé induce a ritenere che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, in soli 30 minuti circa, è sopraggiunta autovettura addetta alla manutenzione della rete autostradale e, perciò, all'ente appellato non può essere imputato il comportamento negligente profusamente descritto in atti. Ciò indipendentemente dalla valenza probatoria dei “presunti “documenti” denominati Report evento, Report
giornaliero, Giornale di sala radio, Report msg, Report giornaliero turni, costituiti da
meri fogli/tabelle privi di data certa e sottoscrizione e modificabili in qualsiasi momento”
e dal rifiuto di fornire i filmati delle telecamere di sorveglianze posti sul tratto autostradale di che trattasi, essendo elemento fattuale univocamente emerso in giudizio e da nessuna delle parti in lite contestato il controllo motu proprio realizzatosi nel volgere di pochi minuti dal verificarsi del dedotto incidente.
In verità, l'appellante ha particolarmente segnalato che l'intervento dell'autovettura con a bordo personale dell'Anas è sopraggiunto causalmente e senza poter essere ricollegato alla sua segnalazione post incidente per lamentare che non gli era stato apprestato il dovuto soccorso;
ma così deducendo ha trascurato che, per altro verso, proprio l'indipendenza dell'intervento dalla sua chiamata è indice dell'espletamento in tempo congruo di quei controlli che egli ha lamentato come mancanti.
Rimane, inoltre, dato acclarato e, comunque, non contestato con l'allegazione di contrari oggettivi elementi di prova, che al momento in cui si è verificato il dedotto sinistro,
secondo lo stesso attore/appellante avvenuto alle ore 22.55, non vi era stata alcuna precedente segnalazione di materiali dispersi sul tratto di autostrada teatro dell'incidente.
Circostanza questa confermata anche dal verbale redatto dalla Polizia di Stato-
Sottosezione Polizia Stradale Bologna Sud (all. 4 atto di citazione I grado), nel quale si legge: “prima segnalazione pervenuta al locale COA da utente in transito alle ore 22:55”.
Pertanto, anche se il primo giudice, come contestato dall'appellante, avesse erroneamente ritenuto che la prima segnalazione era stata fatta qualche minuto prima, risulta comunque corretto quanto affermato in ordine al fatto che l'appellata non abbia avuto il tempo materiale per intervenire e rimuovere l'ostacolo prima e in modo da impedire il verificarsi del sinistro che ha coinvolto il veicolo di proprietà della Rispetto Controparte_1
a tale imprescindibile dato, del tutto irrilevante è la circostanza dell'esistenza di telecamere di sorveglianza, poiché, data l'estensione del bene in custodia, anche ove si ritenessero i citati dispositivi idonei alla rilevazione del materiale disperso foriero di danno, l'intervento nei circa 20 minuti successivi alla prima rilevazione appare più che adeguato. In continuità con quanto in proposito affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Se il danno è determinato non per una situazione connessa alla
struttura ed alla conformazione della strada ma da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di
qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente
custode, allora l'ente custode è liberato dalla responsabilità” (Cass. n.6826/2021; Cass.
n.7805/2017; Cass. n.6101/2013)
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla parte appellante, la documentazione prodotta dalla società tratta in lite, benché redatta da dipendenti della stessa, quale il
“Report evento ” del 12.07.2021 (all. n. 3 del fascicolo di primo grado) e il “Report eventi giornaliero” del 12.07.2021 (all. n. 4 del fascicolo di primo grado)”, ben può valere a dare riscontro della mancanza di altre preventive segnalazioni del predetto ingombro sulla strada e, quindi, della non permanenza sulla sede stradale stessa per un tempo tanto lungo da far venire meno il descritto carattere di eccezionalità e imprevedibilità.
Ciò per un duplice ordine di ragion: sia per le peculiarità del caso concreto – non si vede come avrebbe potuto dare evidenza probatoria al suo assunto, se non tramite CP_2
l'acquisizione delle informazioni del personale che alla vigilanza sulle strade in sua gestione è deputato – sia per la mancanza di oggettivi elementi di prova in senso contrario,
non forniti affatto da parte dell'istante che li contesta, così come sarebbe stato suo onere.
E, anzi, quanto emerge dalla documentazione innanzi indicata è, come anzidetto,
confermato dal verbale redatto dalla Polizia stradale, parimenti investita del dovere di sorveglianza sui luoghi teatro del dedotto evento, immediatamente intervenuta per soccorrere l'appellante e che, quindi, ove vi fossero state altre segnalazioni precedenti sicuramente ne avrebbe avuto notizia e, in adempimento dei doveri connessi alla pubblica funzione espletata, li avrebbe senz'altro segnalati.
E in contrario nemmeno valgono le profuse contestazioni della medesima parte appellante circa l'asserito illegittimo rifiuto di fornire le riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza poste sulla rete autostradale. Difatti, la gestione e il trattamento dei relativi dati personali sono soggetti a specifica normativa e finalità, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 sul “trattamento dei dati personali mediante telecamere
disposte lungo la rete autostradale”, che si estende per 2854,6 km e conta al suo interno circa 240 Caselli, 204 Aree di Servizio e 104 Aree di Parcheggio. Da tale compendio normativo si evince che gli impianti di telecamere disposte lungo le tratte autostradali sono settati per le riprese in lungo campo e quindi senza permettere il riconoscimento delle targhe e delle persone a bordo delle vetture, eccetto nel caso della gestione degli incidenti e dell'accertamento di comportamenti illeciti/irregolari rispetto cui è possibile utilizzare funzionalità ulteriori da parte del solo personale autorizzato e autenticato, e gli impianti di telecamere presso le stazioni sono settati per le riprese delle sole targhe nella fase di transito in pista, eccetto in caso di accertamento di comportamenti illeciti. Tale
sistema di telecamere è funzionale alla prevenzione e accertamento di eventuali comportamenti illeciti e/o irregolari, alla gestione della viabilità e delle relative informazioni, alla gestione dell'esercizio autostradale, e all'efficientamento dei servizi offerti da Pertanto, il privato che voglia avere accesso e Controparte_2 acquisire i relativi dati è tenuto a farne formale richiesta, nei termini di legge, al soggetto individuato come Responsabile dei relativi dati, secondo quanto indicato anche sul sito telematico di Controparte_2
Parte appellante mai ha allegato e provato di aver provveduto alla richiesta secondo la procedura di cui sopra e dando formale conto della sussistenza dei relativi presupposti per ottenere quanto richiesto, ché, anzi, indica come onere probatorio dell'appellata la relativa produzione;
tal che, in questa sede non può che constatarsi che la scelta difensiva di non adempiere a tale asserito onere non ha avuto le conseguenze giuridiche pretese da parte appellante, stante gli elementi probatori di senso contrario più innanzi evidenziati.
Come pure deve qui darsi conto dell'assoluta irrilevanza della disamina della documentazione fotografica allegata da parte appellante e lamentata come del tutto trascurata dal primo giudice, mai essendo stato specificato quale dirimente elemento di prova da essa possa desumersi, non essendo in contestazione né l'effettivo accadimento del dedotto incidente né le sue modalità di verificazione, bensì solo l'omessa vigilanza e controllo del tratto autostradale ove l'incidente stesso si è verificato. Omissione invece esclusa da quanto sopra osservato.
Tali considerazioni sono assorbenti rispetto ad ogni altro ulteriore rilievo, essendo irrilevante il lamentato insussistente concorso di colpa dell'istante per la sua condotta di guida e impongono il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza anche riguardo alle spese di lite del grado.
3.1-Le stesse seguendo la soccombenza, sono poste a carico della parte appellante previa liquidazione come da dispositivo, in misura dei minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31
gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 3.473,00
per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa AN D'Avino