Art. 3.
L'indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , e successive modificazioni, e' dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
L'indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , e successive modificazioni, e' dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.