Articolo 3 della Legge 27 novembre 1956, n. 1407
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 gennaio 1957
Art. 3.
L'indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , e successive modificazioni, e' dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957