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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1959/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO RD,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO RD
1
N. 1959/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO RD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1959 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Gio- Parte_1 vanna L'Arco e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del di- fensore sito in Sparanise (CE) alla via Canonico De Felice;
ATTORE-INTERVENTORE
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Maurizia Venezia e presso di questi elettivamente domiciliato in Roma (RM) al Corso Trieste n. 61;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione i signori e Parte_2 Parte_3
, n.q. di genitori esercenti la responsabilità sul minore
[...] Pt_1
2
, nato a [...] il [...], convenivano in giudizio il Parte_1 al fine di sentir dichiarare la esclusiva responsabilità Controparte_1 dello stesso e sentirlo condannare al risarcimento del danno da lui patito a seguito del sinistro occorso in data 02.01.2018 in . CP_1
A fondamento della domanda gli istanti adducevano che:
1. In data
02.01.2018 l'allora minorenne si recava con i suoi amici, tale Pt_1 [...]
e in via Medaglie D'Oro, nei pressi del piazzale Per_1 Persona_2 antistante il palazzetto dello sport in intorno alle ore 14/14:30; 2. CP_1
All'interno di questo piazzale erano presenti dei resti di petardi inesplosi a seguito dei festeggiamenti di San Silvestro del 31.12.2017 e, tra questi petar- di ve ne era uno, ancora bagnato ed inesploso;
3. ed i suoi amici pre- Pt_1 levavano tale petardo e si dirigevano nei pressi dell'abitazione del minore Per
, in via Pozzo Nuovo, dove, dopo aver reperito un accendino dall'abitazione del medesimo, procedevano, in particolare , ad accen- Pt_1 dere la miccia del petardo che esplose tra le mani dello stesso provocando danni alla mano destra;
4. Il ragazzo veniva soccorso, dapprima dalla madre Per del minore , la quale provvedeva ad avvolgere la mano di in un Pt_1 asciugamano e ad accompagnarlo presso l'abitazione dei nonni, previo avvi-
[... so telefonico alla madre;
5. Interveniva il 118 che trasportava il minore Per_
presso il Nosocomio “Vecchio Pellegrini” di Napoli e, successivamen- te, vista l'età pediatrica, veniva trasferito presso l'Ospedale “Pausillipon” di
Napoli;
6. In data 03.01.2018 veniva sottoposto ad intervento chirurgico dell'art compromesso con diagnosi di “sfacelo totale mano dx con avulsione com- pleta 2 e 3 raggio e sfacelo del 1. 4 e 5 raggio con PDS (II cura)” cui seguivano ulte- riori controlli, riabilitazioni ed interventi chirurgici;
7. In data 18.07.2018 i postumi venivano dichiarati stabilizzati;
8. Sul luogo dell'incidente interve- nivano i C.C. di , i quali, redigevano verbale del sopralluogo ed ac- CP_1 quisivano registrazioni delle telecamere insistenti sul luogo del ritrovamento del petardo, nonché assumevano SIT dalle persone informate sui fatti;
9. La responsabilità dell'evento è da ascriversi al convenuto ex art 2051 CP_1
c.c. per non aver adottato le opportune misure di sorveglianza e di interven- to di rimozione dei petardi inesplosi;
10. Senza esito la richiesta di risarci- mento danni inoltrata al convenuto. CP_1
Ciò posto, gli istanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del lrpt Controparte_1
3
ex art. 2051 cc quale custode dell'area dove è avvenuto l'incidente, per l'omesso controllo e bonifica dell'area sottoposta alla sua custodia;
2) Condannare il in Controparte_1
[... persona del lrpt, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dal minore
, che si quantificano in euro 260.000 o altra somma maggiore o Persona_4 minore sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU che sin da ora si richiede, ol- tre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
3) Condannare il CP_1 al pagamento delle spese di lite, oltre iva e cpa;
[...]
Si costituiva in giudizio il convenuto adducendo: 1) Difetto di le- CP_1 gittimatio ad processum degli attori per conflitto di interessi tra le posizioni ricoperte, in quanto, gli stessi agiscono n.q. di genitori esercenti la responsa- bilità genitoriale sul minore ma allo stesso tempo sono responsabili nella produzione dell'evento per “culpa in vigilando”; 2) Insussistenza della re- sponsabilità del comune ex art 2051 c.c., in quanto, l'evento è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del danneggiato, come si evince dall'atto intro- duttivo e dalla relazione dei C.C. intervenuti;
3) La condotta autonoma del danneggiato interrompe il nesso causale ponendosi come caso fortuito ed escludendo la responsabilità del comune convenuto;
4) Sussiste un concorso dei genitori del minore nella causazione dell'evento per culpa in vigilando e culpa in educando, non avendo gli stessi impartito al ragazzo una educazio- ne adeguata;
5) In subordine, concorso di colpa ex artt 1227 c.c. e 2056 c.c. del danneggiato con l'ente convenuto;
Ciò posto il convenuto rassegnava le seguenti conclu- Controparte_1 sioni: IN VIA PRELIMINARE, 1) Dichiarare il difetto di legitimatio ad proces- sum dei sigg. e agenti quali Parte_2 Parte_3 rappresentanti del figlio minore stante il conflitto di interessi Parte_1 esistente tra le relative posizioni e, per l'effetto, dichiarare la nullità del giudizio ovvero di- sporre la nomina di un curatore speciale;
NEL MERITO, 2) Rigettare la domanda formulata dagli attori nei confronti dell' per difetto dei presupposti, per tut- CP_2 ti i motivi esposti nel presente atto, ponendosi la condotta imprudente e negligente dello stesso danneggiato quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento ed interando gli estremi del fortuito ex art. 2051 c.c.; 3) accertare e dichiarare il concorso colposo nella produzione dell'evento del danneggiato e dei suoi genitori per culpa in vigilando e per culpa in educando ex artt. 1227 e 2056 c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la misu- ra della responsabilità eventualmente attribuita all'ente convenuto e, per l'effetto, quella del risarcimento eventualmente posto a suo carico;
4) Condannare gli odierni attori, n.q.,
4
alla refusione in favore del in persona del l.r.p.t., delle spese e del Controparte_1 compenso del presente giudizio da liquidarsi ex D.M. 147/2022 oltre spese generali al
15% ed oneri accessori e fiscali come per legge;
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimatio ad pro- cesum, in quanto, il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla le- gittimità del contraddittorio ed alla validità della sua costituzione, comporta la nullità degli atti compiuti ed è rilevabile, come già accennato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 2000, n. 3612); tuttavia,
l'art. 75 cod. proc. civ. citato, laddove prevede che “le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rap- presentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro ca- pacità", va certamente letto in combinazione con l'art. 182, comma 2 c.p.c., siccome novellato dall'art. 46, comma 2, della legge di riforma del 2009, n.
69, applicabile ratione temporis al presente giudizio. Proprio in ragione di un'interpretazione combinata delle due norme, come meglio si dirà più avanti, il difetto di capacità processuale delle parti risulta sanabile, sia per in- tervento volontario della parte legittimata, sia per intervento del giudice.
Nel caso che ci occupa, la parte legittimata spiegava intervento volontario mediante comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14.03.2024.
Nel merito la domanda è infondata.
Deve rilevarsi come il , lamentando che il sinistro Parte_1 occorsogli sarebbe stato determinato dall'omissione dell'adozione delle op- portune misure di sorveglianza e di intervento in relazione all'area in cui so- no stati abbandonati i petardi inesplosi, i quali sono stati lasciati sul manto stradale a distanza di ben due giorni dalla notte del 31.12.2017, ha sostan- zialmente dedotto una responsabilità dell'ente comunale per omessa corretta pulizia e vigilanza del demanio pubblico.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte la disciplina di cui all'art. 2051 cc è applicabile anche agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito, che si presumono responsabili dei sinistri ricon- ducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttu- ra o alle pertinenze della strada stessa, salvo che diano la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile e segnalabile.
Ciò implica che il danneggiato che domanda il risarcimento del danno sof-
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ferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione e/o vigilanza delle strade e di sue pertinenze è tenuto a dare la prova esclusivamente del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa soltanto dal caso for- tuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, la cui prova è a carico del custode.
Quest'ultimo è liberato dalla sua responsabilità solo se prova che l'evento dannoso è stato provocato da una repentina alterazione dello stato della co- sa. La figura di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova la sua ratio applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della nor- ma: la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisi- co sulla cosa capace di arrecare il danno. Infatti, solo tale condizione di og- gettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare, secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l'immediata imputazione del danno al custo- de (secondo taluni a titolo di responsabilità oggettiva, secondo altri di re- sponsabilità per colpa presunta).
Rilevante nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. è però anche il comporta- mento del danneggiato, e cioè l'eventuale apporto causale recato dal mede- simo al danno evento. Infatti, come evidenziato dalla S.C., l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravve- nuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come causa o concausa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Un espresso fondamento positivo di tale principio è dato dall'art. 1227 I comma c.c.; tale disposizione prevede la riduzione del risarcimento in pre- senza della colpa del danneggiato. Si ritiene che tale norma sia espressione del cd. principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai potenziali danneg- giati dovere di attenzione e diligenza. Si ravvisa, così, nella norma una pre- scrizione di comportamento, volta a garantire la prevenzione dei danni, at- traverso l'imposizione, ai possibili danneggiati, di dovere di attenzione e di- ligenza.
Con tale norma, "il legislatore ha inteso regolare l'ipotesi in cui il fatto del
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danneggiato creditore interviene a spezzare il legame, a monte, tra compor- tamento del soggetto agente ed evento, escludendo così la totale imputabili- tà del fatto all'agente e dunque limitando la responsabilità di quest'ultimo.
Ricostruito il regime di responsabilità in termini di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., sul danneggiato incombe l'onere di provare l'esistenza del rapporto di custodia (eventualmente anche in base a presunzioni semplici) e la derivazione causale del danno evento dalla cosa (Cass., 9 ottobre 2008, n.
24881; Cass., 25 luglio 2008, n. 20427). Invece, sul convenuto custode grava l'onere di dare la prova liberatoria costituita da un fattore esterno che spezzi il nesso causale presentando i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, quali ad esempio cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con imme- diatezza.
Orbene, nel caso di specie, dalla attenta lettura dell'incarto processuale, nonché dall'istruttoria svolta, è emersa con sufficiente chiarezza la dinamica dell'evento di cui si discorre.
In particolare, dalla relazione dei C.C. di Marcianise, intervenuti sul luogo del sinistro, è emerso che, in data 02.01.2018, nel primo pomeriggio, l'attore intervenuto, tale insieme ad altri due suoi amici, Parte_1 tali e tutti minorenni all'epoca dei fatti, si por- Persona_1 Persona_5 tavano nel piazzale antistante il palazzetto dello sport, in , dove CP_1 volontariamente prelevavano dal manto stradale un petardo di colore nero, di forma cilindrica di circa 10 cm (cfr dichiarazione testimoniale di
[...] del 03.07.2025) e si dirigevano nei pressi dell'abitazione del teste Tes_1
in via Pozzo Nuovo. Per_1
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dai C.C. successivamente al sinistro Per è emerso che lo stesso istante chiedeva all'amico di procurarsi un ac- Per cendino al fine di far esplodere il petardo raccolto e, pertanto, l chiede- va alla madre di fornirgli un accendino che la stessa consegnava al minore.
Accesa la miccia del petardo da parte del , lo stes- Parte_1 so veniva lanciato a terra al fine di farlo esplodere;
poiché tale esplosione non si verificava, il petardo veniva raccolto dall'attore intervenuto e, in quel momento si verificava l'esplosione che comportava lo sfacelo totale della mano dx del ragazzo.
E' evidente, quindi, che nessuna responsabilità può essere attribuita al co-
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mune convenuto per l'evento di cui è causa, posto che, in primo luogo, all'epoca dei fatti il ragazzo era minore (13 anni) ed avrebbe dovuto essere accompagnato/sorvegliato da un adulto;
in secondo luogo, il gesto di racco- gliere petardi dal manto stradale è di estrema imprudenza.
In tali condizioni, l'evento di danno non è stato causato dalla negligente condotta del comune ma dalla assoluta imprudenza dell'attore.
La condotta del danneggiato, come nel caso di specie, integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento di danno. Infatti, secondo l'art. 2051 c.c., il custode va esente da responsabilità, allorché provi la sussistenza del caso fortuito. La prova liberatoria, quindi, in questa forma di responsabilità, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma postula l'allegazione di un elemento esterno al rap- porto tra il custode (il e la res custodita (strada), che incida auto- CP_1 nomamente sul nesso eziologico. Tale elemento deve essere idoneo ad in- terrompere il nesso causale e può coincidere con il fatto naturale, il fatto del terzo e, come nella fattispecie in esame, il fatto dello stesso danneggiato. Il caso fortuito può essere costituito dal fatto colposo dello stesso danneggia- to. A tal fine, tuttavia, non è sufficiente qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma è onere del custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa (presenza di petardi, nel nostro caso) e l'evento dannoso (esplosione del petardo), così da individuare la cau- sa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno (Cass. 2479/2018).
Orbene, tale prova liberatoria è stata fornita dal convenuto, il qua- CP_1 le, ha delineato nella condotta imprudente e negligente del danneggiato la causa esclusiva dell'evento di danno.
Secondo copiosa giurisprudenza “la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a cono- scenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada amma- CP_1 lorata, non risponde per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente per- cepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo. (sentenza 2019, n.
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17443).
L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia di- versamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più inciden- te deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme,
Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Nel caso di specie, l'attore poteva pienamente prevedere, nonostante la mi- nore età al momento del fatto, la situazione di pericolo a cui si esponeva prelevando un petardo, accendendone la miccia, lanciarlo a terra e ripren- derlo con la miccia accesa. Tale comportamento integra perfettamente il
“caso fortuito” di cui all'art 2051 c.c. idoneo ad interrompere il nesso causa- le tra la condotta e l'evento di danno.
Pertanto, alla luce dei già indicati rilievi e considerazioni, nessuna responsa- bilità ex art. 2051 c.c. può ascriversi al e, per l'effetto, Controparte_1 la domanda proposta da , non può trovare acco- Parte_1 glimento.
9
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda presentata da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese proces- Parte_1 suali in favore del che liquida in € 7.052,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Santa RI Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. GO RD
10
n. 1959/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO RD,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO RD
1
N. 1959/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO RD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1959 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Gio- Parte_1 vanna L'Arco e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del di- fensore sito in Sparanise (CE) alla via Canonico De Felice;
ATTORE-INTERVENTORE
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Maurizia Venezia e presso di questi elettivamente domiciliato in Roma (RM) al Corso Trieste n. 61;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione i signori e Parte_2 Parte_3
, n.q. di genitori esercenti la responsabilità sul minore
[...] Pt_1
2
, nato a [...] il [...], convenivano in giudizio il Parte_1 al fine di sentir dichiarare la esclusiva responsabilità Controparte_1 dello stesso e sentirlo condannare al risarcimento del danno da lui patito a seguito del sinistro occorso in data 02.01.2018 in . CP_1
A fondamento della domanda gli istanti adducevano che:
1. In data
02.01.2018 l'allora minorenne si recava con i suoi amici, tale Pt_1 [...]
e in via Medaglie D'Oro, nei pressi del piazzale Per_1 Persona_2 antistante il palazzetto dello sport in intorno alle ore 14/14:30; 2. CP_1
All'interno di questo piazzale erano presenti dei resti di petardi inesplosi a seguito dei festeggiamenti di San Silvestro del 31.12.2017 e, tra questi petar- di ve ne era uno, ancora bagnato ed inesploso;
3. ed i suoi amici pre- Pt_1 levavano tale petardo e si dirigevano nei pressi dell'abitazione del minore Per
, in via Pozzo Nuovo, dove, dopo aver reperito un accendino dall'abitazione del medesimo, procedevano, in particolare , ad accen- Pt_1 dere la miccia del petardo che esplose tra le mani dello stesso provocando danni alla mano destra;
4. Il ragazzo veniva soccorso, dapprima dalla madre Per del minore , la quale provvedeva ad avvolgere la mano di in un Pt_1 asciugamano e ad accompagnarlo presso l'abitazione dei nonni, previo avvi-
[... so telefonico alla madre;
5. Interveniva il 118 che trasportava il minore Per_
presso il Nosocomio “Vecchio Pellegrini” di Napoli e, successivamen- te, vista l'età pediatrica, veniva trasferito presso l'Ospedale “Pausillipon” di
Napoli;
6. In data 03.01.2018 veniva sottoposto ad intervento chirurgico dell'art compromesso con diagnosi di “sfacelo totale mano dx con avulsione com- pleta 2 e 3 raggio e sfacelo del 1. 4 e 5 raggio con PDS (II cura)” cui seguivano ulte- riori controlli, riabilitazioni ed interventi chirurgici;
7. In data 18.07.2018 i postumi venivano dichiarati stabilizzati;
8. Sul luogo dell'incidente interve- nivano i C.C. di , i quali, redigevano verbale del sopralluogo ed ac- CP_1 quisivano registrazioni delle telecamere insistenti sul luogo del ritrovamento del petardo, nonché assumevano SIT dalle persone informate sui fatti;
9. La responsabilità dell'evento è da ascriversi al convenuto ex art 2051 CP_1
c.c. per non aver adottato le opportune misure di sorveglianza e di interven- to di rimozione dei petardi inesplosi;
10. Senza esito la richiesta di risarci- mento danni inoltrata al convenuto. CP_1
Ciò posto, gli istanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del lrpt Controparte_1
3
ex art. 2051 cc quale custode dell'area dove è avvenuto l'incidente, per l'omesso controllo e bonifica dell'area sottoposta alla sua custodia;
2) Condannare il in Controparte_1
[... persona del lrpt, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dal minore
, che si quantificano in euro 260.000 o altra somma maggiore o Persona_4 minore sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU che sin da ora si richiede, ol- tre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
3) Condannare il CP_1 al pagamento delle spese di lite, oltre iva e cpa;
[...]
Si costituiva in giudizio il convenuto adducendo: 1) Difetto di le- CP_1 gittimatio ad processum degli attori per conflitto di interessi tra le posizioni ricoperte, in quanto, gli stessi agiscono n.q. di genitori esercenti la responsa- bilità genitoriale sul minore ma allo stesso tempo sono responsabili nella produzione dell'evento per “culpa in vigilando”; 2) Insussistenza della re- sponsabilità del comune ex art 2051 c.c., in quanto, l'evento è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del danneggiato, come si evince dall'atto intro- duttivo e dalla relazione dei C.C. intervenuti;
3) La condotta autonoma del danneggiato interrompe il nesso causale ponendosi come caso fortuito ed escludendo la responsabilità del comune convenuto;
4) Sussiste un concorso dei genitori del minore nella causazione dell'evento per culpa in vigilando e culpa in educando, non avendo gli stessi impartito al ragazzo una educazio- ne adeguata;
5) In subordine, concorso di colpa ex artt 1227 c.c. e 2056 c.c. del danneggiato con l'ente convenuto;
Ciò posto il convenuto rassegnava le seguenti conclu- Controparte_1 sioni: IN VIA PRELIMINARE, 1) Dichiarare il difetto di legitimatio ad proces- sum dei sigg. e agenti quali Parte_2 Parte_3 rappresentanti del figlio minore stante il conflitto di interessi Parte_1 esistente tra le relative posizioni e, per l'effetto, dichiarare la nullità del giudizio ovvero di- sporre la nomina di un curatore speciale;
NEL MERITO, 2) Rigettare la domanda formulata dagli attori nei confronti dell' per difetto dei presupposti, per tut- CP_2 ti i motivi esposti nel presente atto, ponendosi la condotta imprudente e negligente dello stesso danneggiato quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento ed interando gli estremi del fortuito ex art. 2051 c.c.; 3) accertare e dichiarare il concorso colposo nella produzione dell'evento del danneggiato e dei suoi genitori per culpa in vigilando e per culpa in educando ex artt. 1227 e 2056 c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la misu- ra della responsabilità eventualmente attribuita all'ente convenuto e, per l'effetto, quella del risarcimento eventualmente posto a suo carico;
4) Condannare gli odierni attori, n.q.,
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alla refusione in favore del in persona del l.r.p.t., delle spese e del Controparte_1 compenso del presente giudizio da liquidarsi ex D.M. 147/2022 oltre spese generali al
15% ed oneri accessori e fiscali come per legge;
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimatio ad pro- cesum, in quanto, il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla le- gittimità del contraddittorio ed alla validità della sua costituzione, comporta la nullità degli atti compiuti ed è rilevabile, come già accennato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 2000, n. 3612); tuttavia,
l'art. 75 cod. proc. civ. citato, laddove prevede che “le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rap- presentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro ca- pacità", va certamente letto in combinazione con l'art. 182, comma 2 c.p.c., siccome novellato dall'art. 46, comma 2, della legge di riforma del 2009, n.
69, applicabile ratione temporis al presente giudizio. Proprio in ragione di un'interpretazione combinata delle due norme, come meglio si dirà più avanti, il difetto di capacità processuale delle parti risulta sanabile, sia per in- tervento volontario della parte legittimata, sia per intervento del giudice.
Nel caso che ci occupa, la parte legittimata spiegava intervento volontario mediante comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14.03.2024.
Nel merito la domanda è infondata.
Deve rilevarsi come il , lamentando che il sinistro Parte_1 occorsogli sarebbe stato determinato dall'omissione dell'adozione delle op- portune misure di sorveglianza e di intervento in relazione all'area in cui so- no stati abbandonati i petardi inesplosi, i quali sono stati lasciati sul manto stradale a distanza di ben due giorni dalla notte del 31.12.2017, ha sostan- zialmente dedotto una responsabilità dell'ente comunale per omessa corretta pulizia e vigilanza del demanio pubblico.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte la disciplina di cui all'art. 2051 cc è applicabile anche agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito, che si presumono responsabili dei sinistri ricon- ducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttu- ra o alle pertinenze della strada stessa, salvo che diano la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile e segnalabile.
Ciò implica che il danneggiato che domanda il risarcimento del danno sof-
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ferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione e/o vigilanza delle strade e di sue pertinenze è tenuto a dare la prova esclusivamente del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa soltanto dal caso for- tuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, la cui prova è a carico del custode.
Quest'ultimo è liberato dalla sua responsabilità solo se prova che l'evento dannoso è stato provocato da una repentina alterazione dello stato della co- sa. La figura di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova la sua ratio applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della nor- ma: la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisi- co sulla cosa capace di arrecare il danno. Infatti, solo tale condizione di og- gettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare, secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l'immediata imputazione del danno al custo- de (secondo taluni a titolo di responsabilità oggettiva, secondo altri di re- sponsabilità per colpa presunta).
Rilevante nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. è però anche il comporta- mento del danneggiato, e cioè l'eventuale apporto causale recato dal mede- simo al danno evento. Infatti, come evidenziato dalla S.C., l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravve- nuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come causa o concausa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Un espresso fondamento positivo di tale principio è dato dall'art. 1227 I comma c.c.; tale disposizione prevede la riduzione del risarcimento in pre- senza della colpa del danneggiato. Si ritiene che tale norma sia espressione del cd. principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai potenziali danneg- giati dovere di attenzione e diligenza. Si ravvisa, così, nella norma una pre- scrizione di comportamento, volta a garantire la prevenzione dei danni, at- traverso l'imposizione, ai possibili danneggiati, di dovere di attenzione e di- ligenza.
Con tale norma, "il legislatore ha inteso regolare l'ipotesi in cui il fatto del
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danneggiato creditore interviene a spezzare il legame, a monte, tra compor- tamento del soggetto agente ed evento, escludendo così la totale imputabili- tà del fatto all'agente e dunque limitando la responsabilità di quest'ultimo.
Ricostruito il regime di responsabilità in termini di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., sul danneggiato incombe l'onere di provare l'esistenza del rapporto di custodia (eventualmente anche in base a presunzioni semplici) e la derivazione causale del danno evento dalla cosa (Cass., 9 ottobre 2008, n.
24881; Cass., 25 luglio 2008, n. 20427). Invece, sul convenuto custode grava l'onere di dare la prova liberatoria costituita da un fattore esterno che spezzi il nesso causale presentando i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, quali ad esempio cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con imme- diatezza.
Orbene, nel caso di specie, dalla attenta lettura dell'incarto processuale, nonché dall'istruttoria svolta, è emersa con sufficiente chiarezza la dinamica dell'evento di cui si discorre.
In particolare, dalla relazione dei C.C. di Marcianise, intervenuti sul luogo del sinistro, è emerso che, in data 02.01.2018, nel primo pomeriggio, l'attore intervenuto, tale insieme ad altri due suoi amici, Parte_1 tali e tutti minorenni all'epoca dei fatti, si por- Persona_1 Persona_5 tavano nel piazzale antistante il palazzetto dello sport, in , dove CP_1 volontariamente prelevavano dal manto stradale un petardo di colore nero, di forma cilindrica di circa 10 cm (cfr dichiarazione testimoniale di
[...] del 03.07.2025) e si dirigevano nei pressi dell'abitazione del teste Tes_1
in via Pozzo Nuovo. Per_1
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dai C.C. successivamente al sinistro Per è emerso che lo stesso istante chiedeva all'amico di procurarsi un ac- Per cendino al fine di far esplodere il petardo raccolto e, pertanto, l chiede- va alla madre di fornirgli un accendino che la stessa consegnava al minore.
Accesa la miccia del petardo da parte del , lo stes- Parte_1 so veniva lanciato a terra al fine di farlo esplodere;
poiché tale esplosione non si verificava, il petardo veniva raccolto dall'attore intervenuto e, in quel momento si verificava l'esplosione che comportava lo sfacelo totale della mano dx del ragazzo.
E' evidente, quindi, che nessuna responsabilità può essere attribuita al co-
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mune convenuto per l'evento di cui è causa, posto che, in primo luogo, all'epoca dei fatti il ragazzo era minore (13 anni) ed avrebbe dovuto essere accompagnato/sorvegliato da un adulto;
in secondo luogo, il gesto di racco- gliere petardi dal manto stradale è di estrema imprudenza.
In tali condizioni, l'evento di danno non è stato causato dalla negligente condotta del comune ma dalla assoluta imprudenza dell'attore.
La condotta del danneggiato, come nel caso di specie, integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento di danno. Infatti, secondo l'art. 2051 c.c., il custode va esente da responsabilità, allorché provi la sussistenza del caso fortuito. La prova liberatoria, quindi, in questa forma di responsabilità, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma postula l'allegazione di un elemento esterno al rap- porto tra il custode (il e la res custodita (strada), che incida auto- CP_1 nomamente sul nesso eziologico. Tale elemento deve essere idoneo ad in- terrompere il nesso causale e può coincidere con il fatto naturale, il fatto del terzo e, come nella fattispecie in esame, il fatto dello stesso danneggiato. Il caso fortuito può essere costituito dal fatto colposo dello stesso danneggia- to. A tal fine, tuttavia, non è sufficiente qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma è onere del custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa (presenza di petardi, nel nostro caso) e l'evento dannoso (esplosione del petardo), così da individuare la cau- sa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno (Cass. 2479/2018).
Orbene, tale prova liberatoria è stata fornita dal convenuto, il qua- CP_1 le, ha delineato nella condotta imprudente e negligente del danneggiato la causa esclusiva dell'evento di danno.
Secondo copiosa giurisprudenza “la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a cono- scenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada amma- CP_1 lorata, non risponde per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente per- cepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo. (sentenza 2019, n.
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17443).
L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia di- versamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più inciden- te deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme,
Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Nel caso di specie, l'attore poteva pienamente prevedere, nonostante la mi- nore età al momento del fatto, la situazione di pericolo a cui si esponeva prelevando un petardo, accendendone la miccia, lanciarlo a terra e ripren- derlo con la miccia accesa. Tale comportamento integra perfettamente il
“caso fortuito” di cui all'art 2051 c.c. idoneo ad interrompere il nesso causa- le tra la condotta e l'evento di danno.
Pertanto, alla luce dei già indicati rilievi e considerazioni, nessuna responsa- bilità ex art. 2051 c.c. può ascriversi al e, per l'effetto, Controparte_1 la domanda proposta da , non può trovare acco- Parte_1 glimento.
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Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda presentata da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese proces- Parte_1 suali in favore del che liquida in € 7.052,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Santa RI Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. GO RD
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