Art. 21. Edifici non interamente distrutti
Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate, restando assolutamente vietato qualsiasi adattamento o sopraelevazione anche a carattere provvisorio.
Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate, restando assolutamente vietato qualsiasi adattamento o sopraelevazione anche a carattere provvisorio.