TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7708
TAR
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 cod. nav., eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto di incameramento delle opere inamovibili ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi al venire in rilievo dei presupposti fattuali. La demanialità del bene comporta l'automatica applicazione dell'art. 823, comma 2, c.c. e la possibilità di agire in via di autotutela in mancanza di titolo legittimante.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 49 e 54 codice della navigazione. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, incertezza dei presupposti. Difetto di competenza dell’ufficio demanio marittimo del municipio X

    La Corte ha confermato la ricomprensione delle aree in argomento tra i beni demaniali, sulla base del verbale di delimitazione del demanio marittimo e della documentazione prodotta. Ha ritenuto che le opere inamovibili restano acquisite allo Stato alla scadenza della concessione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. n. 241/90, eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell'istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento

    La Corte ha affermato che la previsione di rinnovo automatico si applicava alle sole concessioni con finalità turistico ricreative e non a quelle residenziali o abitative. Ha escluso il rinnovo tacito del contratto e la formazione del silenzio assenso per i provvedimenti concessori. Ha ritenuto che la concessione è scaduta nel 2001 e mai rinnovata formalmente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell'art. 10 l. 16.03.2001 n. 88

    La Corte ha chiarito che l'art. 10 della L. 88/2001, come interpretato dall'art. 13 della L. 172/2003, si riferisce alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Ha escluso la formazione del silenzio assenso per i provvedimenti concessori.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 9 duodevicies 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017 e dell'art. 1, comma 684, legge n. 145/2018

    La Corte ha ribadito che le proroghe automatiche si applicano alle concessioni in essere al 31 dicembre 2013, e non alla concessione in esame scaduta precedentemente. Ha escluso l'applicabilità di tali norme alla concessione ad uso residenziale.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 32 cod. nav. nonché 822 e 823 c.c. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto

    Il Collegio rileva che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ha funzione di mero accertamento dei confini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7708
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7708
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo