TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01321/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01177 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01321/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1321 del 2025, proposto da AM CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brunori, con domicilio digitale come da pec di registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
contro il Ministero dell'Interno, in persona dei ministro pro tempore,
e il Questore pro tempore di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 01321/2025 REG.RIC.
- delle note 16 ottobre 2025, prot. n. 0097940, e 3 novembre 2025 emesse dalla
Questura di Brescia, ufficio immigrazione, riferite alla “perdita del diritto al soggiorno” del ricorrente CI AM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Per motivare adeguatamente la decisione del ricorso in epigrafe, bisogna muovere dal precedente ricorso n. 112/2024, proposto innanzi a questo TAR sempre dal cittadino senegalese AM CI e definito con la sentenza n. 646, pubblicata il 7 luglio di quest'anno, di cui è necessario riportare ampi stralci.
2.1 Premette tale pronuncia che il CI, nato nel 1975, «fatto ingresso in Italia nel
2007, ottenne un primo permesso per lavoro subordinato, poi rinnovato per lavoro autonomo sino alla fine del 2011, e ancora prorogato per attesa occupazione sino all'aprile 2014, quando il 14 giugno di quell'anno inviò a mezzo servizio postale un'ulteriore richiesta di proroga, sempre per attesa occupazione»; fu quindi
«convocato per il rilievo fotodattiloscopico, ma non si presentò, sicché – così la relazione dell'Amministrazione – “questo Ufficio ha provveduto a trasmettere formale invito e comunicazione di avvio al procedimento amministrativo di rigetto ex art. 7-
10 bis della L. 241/90 tramite AR all'indirizzo dichiarato dall'istante ma, anche stavolta, lo stesso non vi ha dato adempimento né ha trasmesso memorie o documentazione a suo favore”; pertanto, seguita la Questura, considerata “la manifesta N. 01321/2025 REG.RIC.
carenza di interesse alla definizione dell'istanza da parte del richiedente, il 27/11/2014 la pratica è stata archiviata telematicamente”».
2.2. Solo dopo nove anni e undici mesi, il 27 ottobre 2023, il CI ricomparve all'attenzione della Questura di Brescia, attraverso il suo difensore dell'epoca, presentando, senza particolari spiegazioni, «un'istanza di accesso del seguente tenore:
“la presente per avere informazioni in merito alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal Sig. CISSE AM, residente a [...](Bs) … Significo che il procedimento de quo pende da parecchio tempo”». L'Amministrazione replicò con una nota del seguente 9 novembre, «comunicando che il procedimento amministrativo relativo al CI si era concluso “con l'archiviazione dell'istanza per mancata presentazione dell'istante alle convocazioni per il fotosegnalamento”»; seguì «una laconica pec, proveniente dall'indirizzo del difensore e recante la seguente richiesta:
“Prego di voler notificare il provvedimento di archiviazione”, cui la Questura diede evasione il seguente 13 dicembre, con pari brevità, opponendo che “vista la normativa concernente lo scarto d'archivio, si rappresenta che la pratica relativa al nominato in oggetto non è più agli atti di questo Ufficio, essendo andata al macero”».
2.3. Ne seguì il ricorso 112/2024, le cui sintetiche censure, già incluse nella sentenza
646/2025, possono essere agevolmente qui riproposte: «I) ILLEGITTIMITÀ DEL
PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE La Questura di Brescia, in violazione dell'art. 10-bis, l. 241/90, non ha comunicato all'odierno ricorrente la determinazione ad archiviare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il mancato preavviso di rigetto della domanda nel procedimento, sfociato nell'emanazione del provvedimento qui oggetto di impugnazione, ha una portata sostanziale, avendo impedito all'odierno esponente di fornire elementi significativi atti a scongiurare l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso, rifluendo, la suddetta omissione, sul contenuto dispositivo del provvedimento: nel caso che ci occupa, infatti, il provvedimento di archiviazione equivale sostanzialmente al provvedimento di N. 01321/2025 REG.RIC.
diniego, attenendo la domanda non già al rilascio, bensì al rinnovo. Pertanto, il provvedimento qui impugnato è illegittimo e meritevole di annullamento per violazione dell'art. 10-bis, l. 241/90. II) CIRCA L'ATTUALE SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Giova considerare che allo stato non si è in grado di conoscere il contenuto del provvedimento di archiviazione, non essendo lo stesso mai stato notificato. Basti osservare come il Sig. CISSE, ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.P.R. 394/99, sia comunque in possesso di tutti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi (all. 5). Tanto vale per ordinare alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno».
2.4.1. Ebbene, nel motivare la propria conclusione reiettiva, la sentenza 646 rileva anzitutto come non fosse stata ritualmente censurata «la determinazione dell'Amministrazione resistente di procedere allo scarto del fascicolo CI, e, dunque, con esso, l'eventuale prova dell'avvenuta comunicazione ex art. 10 bis inviata al ricorrente, presumibilmente nel 2014: sicché la carenza materiale di tale prova, per di più a oltre nove anni dalla sua formazione, è giustificata e già di per sé non permette di accogliere la censura».
2.4.2. La sentenza a ciò assomma «la presunzione di legalità dell'azione amministrativa, in forza della quale si può ritenere che la Questura di Brescia abbia effettivamente inviato, come doveroso, all'indirizzo dichiarato dall'interessato il preavviso di rigetto, ma questi non l'abbia ricevuta semplicemente perché, all'epoca, non dimorava costì: né l'interessato, come ben avrebbe potuto e dovuto, ha presentato, anche solo in giudizio, un certificato storico di residenza in Italia per l'intervallo corrente nel decennio 2012 - 2022 – o per una parte almeno dello stesso intervallo - e segnatamente fino al 14 maggio di quell'anno 2022, quando, afferma l'Amministrazione, è stato “controllato in ingresso alla frontiera aerea presso l'aeroporto di Orio al Serio”, dove ha esibito un passaporto rilasciato in Senegal il 25 N. 01321/2025 REG.RIC.
aprile di quell'anno ed è stato ammesso sul territorio dell'Unione, senza che risulti –
e ancora una volta senza che il ricorrente dimostri – una precedente uscita dal territorio dell'Italia e dell'Unione in una data determinata» ( in effetti, nel nuovo procedimento,
e nel nuovo ricorso 1321/2025 in esame, il CI ha riconosciuto che nella decade in questione, o almeno per una parte di essa, egli non si trovava in Italia).
2.4.3. Comunque, prosegue la sentenza 646, dopo la presentazione del ricorso,
l'Amministrazione aveva svolto una rinnovata attività istruttoria: da verifiche effettuate presso il portale telematico dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate era emerso che il ricorrente aveva «svolto attività lavorativa dipendente sino al 26 settembre 2012, per poi riprendere a lavorare, sempre come dipendente, solo dal 1 giugno 2022, con un ingiustificato vuoto decennale; inoltre, la ditta individuale di cui era titolare [era ] stata cancellata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate il 9 giugno 2014 per inattività nelle tre annualità precedenti, ai sensi dell'art. 35, comma XV quinques del d.P.R. 633/1972».
2.4.4. In ogni caso, seguita la sentenza 646 «anche a voler ritenere ancora incerto se l'avviso ex art. 10 bis fosse stato a suo tempo trasmesso all'interessato, è da osservare che tale avviso si sarebbe presentato privo di qualsiasi effettiva utilità nel caso di specie, sicché l'unica censura proposta difetterebbe comunque di effettivo interesse».
Infatti, «l'art. 22, XI comma del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il quale perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, riceve un permesso di soggiorno per attesa occupazione per un periodo non inferiore ad un anno “ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”; decorso tale intervallo, “trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)”, ovvero un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale». Ora,
«non è revocabile in dubbio, mancando qualsiasi principio di prova di segno diverso, N. 01321/2025 REG.RIC.
che nel 2014 – come negli anni precedenti e seguenti – il CI non disponeva di un qualsiasi reddito in Italia, sicché per l'Amministrazione il diniego di un ulteriore permesso di soggiorno per attesa occupazione costituiva costituito atto dovuto e vincolato, dopo il rinnovo addirittura triennale per attesa occupazione. Pertanto, se pure l'avviso ex art. 10 bis non fosse stato trasmesso, troverebbe qui applicazione la regola di cui all'art. 21 octies, II comma, l. 241/1990, per la quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento se è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, né v'è dubbio circa l'equivalenza degli effetti tra l'archiviazione disposta e il diniego di rinnovo che si sarebbe dovuto comunque disporre»: e, negato legittimamente il permesso nel 2014, «il ricorrente non ha attualmente alcun titolo al rilascio di un permesso per lavoro dipendente».
3.1. Invero, non è dubbio che la motivazione fondante la predetta sentenza di rigetto sia controvertibile – come per qualsiasi decisione, e segnatamente per quelle in materia di stranieri - e infatti il CI, con un nuovo difensore, l'ha appellata (R.G.
202508587), senza tuttavia chiederne la sospensione, e ha insieme avviato un nuovo procedimento, che costituisce l'oggetto di questa sentenza.
3.2.1. Lo scorso ottobre CI ha infatti depositato presso la Questura di Brescia un'istanza, in cui, esposte le proprie osservazioni critiche alla ricordata sentenza
646/2025, e rappresentata la disponibilità di un datore di lavoro ad assumerlo, si afferma come non sia stata ancora presa in considerazione la possibilità che l'interessato, “avuta contezza di un provvedimento di archiviazione, presenti una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno”, poiché l'archiviazione non equivarrebbe “ad una decisione nel merito”, limitandosi a prendere atto che l'istante
“ha mostrato carenza di interesse alla conclusione del procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento espresso”. N. 01321/2025 REG.RIC.
3.2.2. Ora, il principio di buon andamento, se consente all'Amministrazione di archiviare un procedimento, in assenza dell'interesse della parte privata alla sua definizione, tuttavia le imporrebbe “di riaprire il procedimento, laddove riceva un input in tal senso dalla parte privata e non sussistano ragioni ostative di ordine pubblico”: e CI AM, “una volta avuta contezza dell'archiviazione, ha certamente dimostrato il proprio interesse”, né sussisterebbe “alcun motivo d'ordine pubblico ostativo alla mera riapertura del procedimento in questione”.
3.2.3. La nota si concludeva con la richiesta di “consentire espressamente all'interessato di presentare nuova istanza, nell'ambito della quale potrà essere svolto ogni giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti per la prosecuzione del soggiorno in Italia”.
3.3.1. La Questura rispose sollecitamente: la nota del 16 ottobre 2025, prot. n. 0097940
(la data 23 febbraio 2024 è chiaramente un errore), evidenziava che lo straniero aveva
“manifestato carenza di interesse alla definizione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per quasi 10 anni”, e data anche “la mancanza di riscontri sullo svolgimento di attività lavorativa per un lasso di tempo molto lungo e di redditi derivanti da fonte lecita, nonché l'indeterminata assenza dal T.N. [territorio nazionale] lo stesso [CI] ha perso il diritto al soggiorno”: sicché l'Ufficio non riteneva “di rideterminarsi in merito alla posizione amministrativa” di quegli.
3.3.2. Il seguente 28 ottobre 2025, la difesa dello straniero presentò una richiesta di riesame, opponendo come il CI si fosse trattenuto in Senegal “per un grave e comprovato motivo, come previsto dall'art. 13, comma 4, d.p.r. 394/1999”.
Infatti, la madre di CI AM, era morta a Dakar “il 4 ottobre 2017, dopo aver a lungo sofferto per una grave patologia tumorale, che aveva imposto il rientro in patria del figlio, perché l'assistesse”: risulterebbero “dal referto medico datato 3 settembre
2017, tanto la diagnosi quanto il trattamento chemioterapico in essere, oltretutto, con finalità meramente palliative”. N. 01321/2025 REG.RIC.
Ebbene, proseguiva la memoria, «la necessità di assistere un proprio congiunto, affetto da una grave patologia tumorale, è già stata riconosciuta integrare "grave motivo", ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 13, comma 4, D.P.R. 394/1999 … e poiché risulta già documentato l'esercizio di attività lavorativa da parte di CI AM, anche in epoca recente, il sottoscritto difensore … rinnova la richiesta di riesame della posizione amministrativa del proprio assistito».
3.3.3. L'Amministrazione ha respinto la richiesta di riesame con un ultimo atto del 3 novembre 2025, il quale, com'è evidente dal suo contenuto, non può ritenersi meramente confermativo, come invece sostiene il ricorrente: «vista la documentazione prodotta, si rappresenta che questo Ufficio non ritiene di rideterminarsi in merito alla posizione amministrativa del suo assistito poiché le giustificazioni fornite, con certificati non debitamente tradotti e legalizzati pertanto non valevoli in Italia, non sono comunque idonee a coprire il lungo lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la manifestazione di interesse rappresentata solo il 27/10/2023».
4.1. Il nuovo ricorso avverso il duplice diniego è rubricato da un canto nella violazione di legge, con riferimento all'art. 5, comma 5, d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 13, comma 4, d.p.r. 394/1999, per rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno per asserita insussistenza dei requisiti, omessa valutazione della sussistenza di gravi e comprovati motivi tali da giustificare l'assenza dal territorio nazionale ed il mancato esercizio, in
Italia, di attività lavorativa; dall'altro nell'eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti di causa in punto di asserita “perdita del diritto al soggiorno” per motivi di lavoro da parte del ricorrente, nonostante il reperimento e la perdurante disponibilità di un impiego.
4.2. Si riprendono invero le tesi esposte nella memoria del precedente 28 ottobre:
l'allontanamento del ricorrente e la sua momentanea irreperibilità sul territorio nazionale sarebbero giustificati dalla necessità di rientrare in Patria per assistere la madre, deceduta nel 2017 a causa di una patologia oncologica, «le cui prime avvisaglie N. 01321/2025 REG.RIC.
furono riscontrate dai sanitari (che per la verità non seppero in prima battuta compiere una diagnosi corretta e completa) già nel periodo 2013-2014, che è quello in cui CI
AM si è allontanato dal territorio nazionale, appunto, per assistere propria madre, che viveva da sola in Africa e stava male».
Solo dopo la morte della donna, lo straniero «avendo all'epoca un permesso di soggiorno scaduto da tempo ed una ricevuta tutt'altro che recente, è riuscito a fare reingresso in Italia solo nel 2022, anche a causa delle pregresse e note restrizioni e limitazioni agli spostamenti, imposte dalla pandemia».
4.3.1. Ebbene, prosegue il ricorso, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione dell'art. 5, V comma, del d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 13, IV comma, del d.P.R. 394/1999, «attesa la sussistenza di gravi e comprovati motivi, ossia la malattia e la morte della madre di CI AM, tali da giustificare l'assenza del ricorrente dal Territorio nazionale e l'esercizio di attività lavorativa in Italia per un lasso temporale apprezzabile, avuto altresì riguardo alle restrizioni agli spostamenti imposte dalla disciplina volta a contenere l'ulteriore espandersi della pandemia da
Covid-19».
4.3.2. Insomma, «il reperimento nel 2022 ed il mantenimento, sino al recente licenziamento di cui si è detto, di un nuovo impiego ed il dover assistere la madre gravemente malata in Senegal ben valgono ad integrare i due elementi di “salvezza”, che la Questura di Brescia non ha inteso considerare, decretando, con il più recente provvedimento, la perdita del “diritto” al soggiorno da parte di CI AM».
5.1.1. L'Amministrazione si è costituita rilevando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, «poiché l'atto impugnato non ha valore provvedimentale e i vizi fatti valere dal ricorrente riguardano il provvedimento di archiviazione rispetto al quale codesto T.A.R. si è già pronunciato».
5.1.2. Invero, mentre si deve respingere l'affermazione che i due successivi dinieghi non avrebbero valore provvedimentale, poiché, invece, essi esprimono nel loro N. 01321/2025 REG.RIC.
insieme la volontà di denegare all'interessato un beneficio da quegli richiesto, è invece da accogliere l'ulteriore considerazione, per cui il CI tenta qui di proporre censure che avrebbe dovuto far valere con il primo ricorso avverso l'archiviazione.
5.1.3. Il ricorso espone una serie di giustificazioni per la riconosciuta perdurante assenza dall'Italia dell'interessato, ma si tratta di rilievi che avrebbero dovuti essere rivolti contro il provvedimento di archiviazione, in quanto destinati a giustificare anzitutto la circostanza che il CI non si era a suo tempo presentato per dare seguito alla richiesta di permesso di soggiorno: e poiché la sentenza già emessa – e appellata
– copre il dedotto e il deducibile non possono essere ora affrontate questioni che l'interessato aveva certamente avuto modo di far valere sin dal 2024.
5.2.1 Comunque, anche volendo superare tale eccezione, il ricorso è palesemente inammissibile e comunque infondato.
5.2.2. Il ripetuto art. 13, IV comma, del d.P.R. 394/99, prevede che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, “salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
5.2.3. Ebbene, il ricorso si limita ad affermare che:
«È lo stesso art. 5, comma 5, D.L.vo 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, a fare salva la possibilità che sopraggiungano nuovi elementi tali da consentire il rilascio. La previsione normativa deve poi essere integrata, nel proprio contenuto dispositivo, con quella regolamentare e, nel caso che qui ci occupa, con il dettato di cui all'art. 13, comma 4,
D.P.R. 394/1999, che, come è noto, fa salva altresì la possibilità che la “interruzione N. 01321/2025 REG.RIC.
[del soggiorno in Italia da parte del cittadino extracomunitario] sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
Ebbene, il reperimento nel 2022 ed il mantenimento, sino al recente licenziamento di cui si è detto, di un nuovo impiego ed il dover assistere la madre gravemente malata in Senegal ben valgono ad integrare i due elementi di “salvezza”, che la Questura di
Brescia non ha inteso considerare, decretando, con il più recente provvedimento, la perdita del “diritto” al soggiorno da parte di CI AM».
5.3.1. Orbene, procedendo dai “gravi e comprovati motivi”, l'Amministrazione ha opposto che questi sarebbero stati comprovati mediante “certificati non debitamente tradotti e legalizzati pertanto non valevoli in Italia”, e su questo punto il ricorrente nulla ha rilevato, sicché la censura, non toccando una delle ragioni del diniego, andrebbe senz'altro dichiarata inammissibile.
5.3.2. Comunque, anche a prescindere da ciò, si deve osservare come manchi anche un minimo principio di prova tale da dimostrare che la defunta non potesse essere assistita se non dal ricorrente, e dunque che questi potesse così giustificare la sua assenza dall'Italia.
5.3.3. Ma, soprattutto, dalla documentazione prodotta risulta chiaramente che la malattia, la quale condusse a morte la madre del CI le fu diagnosticata solo nel 2017
(non è ben chiaro cosa s'intenda per le “avvisaglie” degli anni precedenti, cui accenna il ricorrente , a fronte dell'univoco certificato di cui al doc. 17), ovvero lo stesso anno della morte, mentre lo straniero si era reso irreperibile circa tre anni prima, e tale restò per altri cinque anni, di cui solo gli ultimi due possono trovare un'opinabile - quanto diffusa - giustificazione nella pandemia da COVID-19 proclamata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020, mentre per il periodo precedente l'assenza è dipesa, per quanto noto, da una sua libera scelta (del resto, quando nel 2022 egli decise di rientrare in Italia, ci riuscì assai facilmente). N. 01321/2025 REG.RIC.
5.3.4. Così, per circa sei anni, e sicuramente per più di due anni dopo la morte della madre, il CI non ha alcuna giustificazione per la sua assenza dall'Italia, per cui il suo remoto permesso per attesa occupazione non può essere rinnovato o prorogato, e comunque in qualche modo valorizzato nel 2025, come ora egli chiede: sicché non si può che concordare con l'Amministrazione resistente che il Cissa ha perso, e sin dall'archiviazione della sua domanda, il 27 novembre 2014, il diritto al soggiorno, né certo lo ha riacquistato solo perché nel 2022, in posizione evidentemente irregolare, ha iniziato a svolgere un lavoro, ciò che, di per sé, non realizza alcun effetto sanante in difetto di un valido nulla osta e di un regolare visto d'ingresso.
6.1. Il ricorso va in conclusione respinto perché inammissibile e comunque infondato.
6.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario N. 01321/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01177 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01321/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1321 del 2025, proposto da AM CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brunori, con domicilio digitale come da pec di registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
contro il Ministero dell'Interno, in persona dei ministro pro tempore,
e il Questore pro tempore di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 01321/2025 REG.RIC.
- delle note 16 ottobre 2025, prot. n. 0097940, e 3 novembre 2025 emesse dalla
Questura di Brescia, ufficio immigrazione, riferite alla “perdita del diritto al soggiorno” del ricorrente CI AM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Per motivare adeguatamente la decisione del ricorso in epigrafe, bisogna muovere dal precedente ricorso n. 112/2024, proposto innanzi a questo TAR sempre dal cittadino senegalese AM CI e definito con la sentenza n. 646, pubblicata il 7 luglio di quest'anno, di cui è necessario riportare ampi stralci.
2.1 Premette tale pronuncia che il CI, nato nel 1975, «fatto ingresso in Italia nel
2007, ottenne un primo permesso per lavoro subordinato, poi rinnovato per lavoro autonomo sino alla fine del 2011, e ancora prorogato per attesa occupazione sino all'aprile 2014, quando il 14 giugno di quell'anno inviò a mezzo servizio postale un'ulteriore richiesta di proroga, sempre per attesa occupazione»; fu quindi
«convocato per il rilievo fotodattiloscopico, ma non si presentò, sicché – così la relazione dell'Amministrazione – “questo Ufficio ha provveduto a trasmettere formale invito e comunicazione di avvio al procedimento amministrativo di rigetto ex art. 7-
10 bis della L. 241/90 tramite AR all'indirizzo dichiarato dall'istante ma, anche stavolta, lo stesso non vi ha dato adempimento né ha trasmesso memorie o documentazione a suo favore”; pertanto, seguita la Questura, considerata “la manifesta N. 01321/2025 REG.RIC.
carenza di interesse alla definizione dell'istanza da parte del richiedente, il 27/11/2014 la pratica è stata archiviata telematicamente”».
2.2. Solo dopo nove anni e undici mesi, il 27 ottobre 2023, il CI ricomparve all'attenzione della Questura di Brescia, attraverso il suo difensore dell'epoca, presentando, senza particolari spiegazioni, «un'istanza di accesso del seguente tenore:
“la presente per avere informazioni in merito alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal Sig. CISSE AM, residente a [...](Bs) … Significo che il procedimento de quo pende da parecchio tempo”». L'Amministrazione replicò con una nota del seguente 9 novembre, «comunicando che il procedimento amministrativo relativo al CI si era concluso “con l'archiviazione dell'istanza per mancata presentazione dell'istante alle convocazioni per il fotosegnalamento”»; seguì «una laconica pec, proveniente dall'indirizzo del difensore e recante la seguente richiesta:
“Prego di voler notificare il provvedimento di archiviazione”, cui la Questura diede evasione il seguente 13 dicembre, con pari brevità, opponendo che “vista la normativa concernente lo scarto d'archivio, si rappresenta che la pratica relativa al nominato in oggetto non è più agli atti di questo Ufficio, essendo andata al macero”».
2.3. Ne seguì il ricorso 112/2024, le cui sintetiche censure, già incluse nella sentenza
646/2025, possono essere agevolmente qui riproposte: «I) ILLEGITTIMITÀ DEL
PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE La Questura di Brescia, in violazione dell'art. 10-bis, l. 241/90, non ha comunicato all'odierno ricorrente la determinazione ad archiviare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il mancato preavviso di rigetto della domanda nel procedimento, sfociato nell'emanazione del provvedimento qui oggetto di impugnazione, ha una portata sostanziale, avendo impedito all'odierno esponente di fornire elementi significativi atti a scongiurare l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso, rifluendo, la suddetta omissione, sul contenuto dispositivo del provvedimento: nel caso che ci occupa, infatti, il provvedimento di archiviazione equivale sostanzialmente al provvedimento di N. 01321/2025 REG.RIC.
diniego, attenendo la domanda non già al rilascio, bensì al rinnovo. Pertanto, il provvedimento qui impugnato è illegittimo e meritevole di annullamento per violazione dell'art. 10-bis, l. 241/90. II) CIRCA L'ATTUALE SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Giova considerare che allo stato non si è in grado di conoscere il contenuto del provvedimento di archiviazione, non essendo lo stesso mai stato notificato. Basti osservare come il Sig. CISSE, ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.P.R. 394/99, sia comunque in possesso di tutti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi (all. 5). Tanto vale per ordinare alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno».
2.4.1. Ebbene, nel motivare la propria conclusione reiettiva, la sentenza 646 rileva anzitutto come non fosse stata ritualmente censurata «la determinazione dell'Amministrazione resistente di procedere allo scarto del fascicolo CI, e, dunque, con esso, l'eventuale prova dell'avvenuta comunicazione ex art. 10 bis inviata al ricorrente, presumibilmente nel 2014: sicché la carenza materiale di tale prova, per di più a oltre nove anni dalla sua formazione, è giustificata e già di per sé non permette di accogliere la censura».
2.4.2. La sentenza a ciò assomma «la presunzione di legalità dell'azione amministrativa, in forza della quale si può ritenere che la Questura di Brescia abbia effettivamente inviato, come doveroso, all'indirizzo dichiarato dall'interessato il preavviso di rigetto, ma questi non l'abbia ricevuta semplicemente perché, all'epoca, non dimorava costì: né l'interessato, come ben avrebbe potuto e dovuto, ha presentato, anche solo in giudizio, un certificato storico di residenza in Italia per l'intervallo corrente nel decennio 2012 - 2022 – o per una parte almeno dello stesso intervallo - e segnatamente fino al 14 maggio di quell'anno 2022, quando, afferma l'Amministrazione, è stato “controllato in ingresso alla frontiera aerea presso l'aeroporto di Orio al Serio”, dove ha esibito un passaporto rilasciato in Senegal il 25 N. 01321/2025 REG.RIC.
aprile di quell'anno ed è stato ammesso sul territorio dell'Unione, senza che risulti –
e ancora una volta senza che il ricorrente dimostri – una precedente uscita dal territorio dell'Italia e dell'Unione in una data determinata» ( in effetti, nel nuovo procedimento,
e nel nuovo ricorso 1321/2025 in esame, il CI ha riconosciuto che nella decade in questione, o almeno per una parte di essa, egli non si trovava in Italia).
2.4.3. Comunque, prosegue la sentenza 646, dopo la presentazione del ricorso,
l'Amministrazione aveva svolto una rinnovata attività istruttoria: da verifiche effettuate presso il portale telematico dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate era emerso che il ricorrente aveva «svolto attività lavorativa dipendente sino al 26 settembre 2012, per poi riprendere a lavorare, sempre come dipendente, solo dal 1 giugno 2022, con un ingiustificato vuoto decennale; inoltre, la ditta individuale di cui era titolare [era ] stata cancellata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate il 9 giugno 2014 per inattività nelle tre annualità precedenti, ai sensi dell'art. 35, comma XV quinques del d.P.R. 633/1972».
2.4.4. In ogni caso, seguita la sentenza 646 «anche a voler ritenere ancora incerto se l'avviso ex art. 10 bis fosse stato a suo tempo trasmesso all'interessato, è da osservare che tale avviso si sarebbe presentato privo di qualsiasi effettiva utilità nel caso di specie, sicché l'unica censura proposta difetterebbe comunque di effettivo interesse».
Infatti, «l'art. 22, XI comma del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il quale perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, riceve un permesso di soggiorno per attesa occupazione per un periodo non inferiore ad un anno “ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”; decorso tale intervallo, “trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)”, ovvero un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale». Ora,
«non è revocabile in dubbio, mancando qualsiasi principio di prova di segno diverso, N. 01321/2025 REG.RIC.
che nel 2014 – come negli anni precedenti e seguenti – il CI non disponeva di un qualsiasi reddito in Italia, sicché per l'Amministrazione il diniego di un ulteriore permesso di soggiorno per attesa occupazione costituiva costituito atto dovuto e vincolato, dopo il rinnovo addirittura triennale per attesa occupazione. Pertanto, se pure l'avviso ex art. 10 bis non fosse stato trasmesso, troverebbe qui applicazione la regola di cui all'art. 21 octies, II comma, l. 241/1990, per la quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento se è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, né v'è dubbio circa l'equivalenza degli effetti tra l'archiviazione disposta e il diniego di rinnovo che si sarebbe dovuto comunque disporre»: e, negato legittimamente il permesso nel 2014, «il ricorrente non ha attualmente alcun titolo al rilascio di un permesso per lavoro dipendente».
3.1. Invero, non è dubbio che la motivazione fondante la predetta sentenza di rigetto sia controvertibile – come per qualsiasi decisione, e segnatamente per quelle in materia di stranieri - e infatti il CI, con un nuovo difensore, l'ha appellata (R.G.
202508587), senza tuttavia chiederne la sospensione, e ha insieme avviato un nuovo procedimento, che costituisce l'oggetto di questa sentenza.
3.2.1. Lo scorso ottobre CI ha infatti depositato presso la Questura di Brescia un'istanza, in cui, esposte le proprie osservazioni critiche alla ricordata sentenza
646/2025, e rappresentata la disponibilità di un datore di lavoro ad assumerlo, si afferma come non sia stata ancora presa in considerazione la possibilità che l'interessato, “avuta contezza di un provvedimento di archiviazione, presenti una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno”, poiché l'archiviazione non equivarrebbe “ad una decisione nel merito”, limitandosi a prendere atto che l'istante
“ha mostrato carenza di interesse alla conclusione del procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento espresso”. N. 01321/2025 REG.RIC.
3.2.2. Ora, il principio di buon andamento, se consente all'Amministrazione di archiviare un procedimento, in assenza dell'interesse della parte privata alla sua definizione, tuttavia le imporrebbe “di riaprire il procedimento, laddove riceva un input in tal senso dalla parte privata e non sussistano ragioni ostative di ordine pubblico”: e CI AM, “una volta avuta contezza dell'archiviazione, ha certamente dimostrato il proprio interesse”, né sussisterebbe “alcun motivo d'ordine pubblico ostativo alla mera riapertura del procedimento in questione”.
3.2.3. La nota si concludeva con la richiesta di “consentire espressamente all'interessato di presentare nuova istanza, nell'ambito della quale potrà essere svolto ogni giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti per la prosecuzione del soggiorno in Italia”.
3.3.1. La Questura rispose sollecitamente: la nota del 16 ottobre 2025, prot. n. 0097940
(la data 23 febbraio 2024 è chiaramente un errore), evidenziava che lo straniero aveva
“manifestato carenza di interesse alla definizione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per quasi 10 anni”, e data anche “la mancanza di riscontri sullo svolgimento di attività lavorativa per un lasso di tempo molto lungo e di redditi derivanti da fonte lecita, nonché l'indeterminata assenza dal T.N. [territorio nazionale] lo stesso [CI] ha perso il diritto al soggiorno”: sicché l'Ufficio non riteneva “di rideterminarsi in merito alla posizione amministrativa” di quegli.
3.3.2. Il seguente 28 ottobre 2025, la difesa dello straniero presentò una richiesta di riesame, opponendo come il CI si fosse trattenuto in Senegal “per un grave e comprovato motivo, come previsto dall'art. 13, comma 4, d.p.r. 394/1999”.
Infatti, la madre di CI AM, era morta a Dakar “il 4 ottobre 2017, dopo aver a lungo sofferto per una grave patologia tumorale, che aveva imposto il rientro in patria del figlio, perché l'assistesse”: risulterebbero “dal referto medico datato 3 settembre
2017, tanto la diagnosi quanto il trattamento chemioterapico in essere, oltretutto, con finalità meramente palliative”. N. 01321/2025 REG.RIC.
Ebbene, proseguiva la memoria, «la necessità di assistere un proprio congiunto, affetto da una grave patologia tumorale, è già stata riconosciuta integrare "grave motivo", ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 13, comma 4, D.P.R. 394/1999 … e poiché risulta già documentato l'esercizio di attività lavorativa da parte di CI AM, anche in epoca recente, il sottoscritto difensore … rinnova la richiesta di riesame della posizione amministrativa del proprio assistito».
3.3.3. L'Amministrazione ha respinto la richiesta di riesame con un ultimo atto del 3 novembre 2025, il quale, com'è evidente dal suo contenuto, non può ritenersi meramente confermativo, come invece sostiene il ricorrente: «vista la documentazione prodotta, si rappresenta che questo Ufficio non ritiene di rideterminarsi in merito alla posizione amministrativa del suo assistito poiché le giustificazioni fornite, con certificati non debitamente tradotti e legalizzati pertanto non valevoli in Italia, non sono comunque idonee a coprire il lungo lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la manifestazione di interesse rappresentata solo il 27/10/2023».
4.1. Il nuovo ricorso avverso il duplice diniego è rubricato da un canto nella violazione di legge, con riferimento all'art. 5, comma 5, d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 13, comma 4, d.p.r. 394/1999, per rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno per asserita insussistenza dei requisiti, omessa valutazione della sussistenza di gravi e comprovati motivi tali da giustificare l'assenza dal territorio nazionale ed il mancato esercizio, in
Italia, di attività lavorativa; dall'altro nell'eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti di causa in punto di asserita “perdita del diritto al soggiorno” per motivi di lavoro da parte del ricorrente, nonostante il reperimento e la perdurante disponibilità di un impiego.
4.2. Si riprendono invero le tesi esposte nella memoria del precedente 28 ottobre:
l'allontanamento del ricorrente e la sua momentanea irreperibilità sul territorio nazionale sarebbero giustificati dalla necessità di rientrare in Patria per assistere la madre, deceduta nel 2017 a causa di una patologia oncologica, «le cui prime avvisaglie N. 01321/2025 REG.RIC.
furono riscontrate dai sanitari (che per la verità non seppero in prima battuta compiere una diagnosi corretta e completa) già nel periodo 2013-2014, che è quello in cui CI
AM si è allontanato dal territorio nazionale, appunto, per assistere propria madre, che viveva da sola in Africa e stava male».
Solo dopo la morte della donna, lo straniero «avendo all'epoca un permesso di soggiorno scaduto da tempo ed una ricevuta tutt'altro che recente, è riuscito a fare reingresso in Italia solo nel 2022, anche a causa delle pregresse e note restrizioni e limitazioni agli spostamenti, imposte dalla pandemia».
4.3.1. Ebbene, prosegue il ricorso, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione dell'art. 5, V comma, del d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 13, IV comma, del d.P.R. 394/1999, «attesa la sussistenza di gravi e comprovati motivi, ossia la malattia e la morte della madre di CI AM, tali da giustificare l'assenza del ricorrente dal Territorio nazionale e l'esercizio di attività lavorativa in Italia per un lasso temporale apprezzabile, avuto altresì riguardo alle restrizioni agli spostamenti imposte dalla disciplina volta a contenere l'ulteriore espandersi della pandemia da
Covid-19».
4.3.2. Insomma, «il reperimento nel 2022 ed il mantenimento, sino al recente licenziamento di cui si è detto, di un nuovo impiego ed il dover assistere la madre gravemente malata in Senegal ben valgono ad integrare i due elementi di “salvezza”, che la Questura di Brescia non ha inteso considerare, decretando, con il più recente provvedimento, la perdita del “diritto” al soggiorno da parte di CI AM».
5.1.1. L'Amministrazione si è costituita rilevando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, «poiché l'atto impugnato non ha valore provvedimentale e i vizi fatti valere dal ricorrente riguardano il provvedimento di archiviazione rispetto al quale codesto T.A.R. si è già pronunciato».
5.1.2. Invero, mentre si deve respingere l'affermazione che i due successivi dinieghi non avrebbero valore provvedimentale, poiché, invece, essi esprimono nel loro N. 01321/2025 REG.RIC.
insieme la volontà di denegare all'interessato un beneficio da quegli richiesto, è invece da accogliere l'ulteriore considerazione, per cui il CI tenta qui di proporre censure che avrebbe dovuto far valere con il primo ricorso avverso l'archiviazione.
5.1.3. Il ricorso espone una serie di giustificazioni per la riconosciuta perdurante assenza dall'Italia dell'interessato, ma si tratta di rilievi che avrebbero dovuti essere rivolti contro il provvedimento di archiviazione, in quanto destinati a giustificare anzitutto la circostanza che il CI non si era a suo tempo presentato per dare seguito alla richiesta di permesso di soggiorno: e poiché la sentenza già emessa – e appellata
– copre il dedotto e il deducibile non possono essere ora affrontate questioni che l'interessato aveva certamente avuto modo di far valere sin dal 2024.
5.2.1 Comunque, anche volendo superare tale eccezione, il ricorso è palesemente inammissibile e comunque infondato.
5.2.2. Il ripetuto art. 13, IV comma, del d.P.R. 394/99, prevede che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, “salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
5.2.3. Ebbene, il ricorso si limita ad affermare che:
«È lo stesso art. 5, comma 5, D.L.vo 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, a fare salva la possibilità che sopraggiungano nuovi elementi tali da consentire il rilascio. La previsione normativa deve poi essere integrata, nel proprio contenuto dispositivo, con quella regolamentare e, nel caso che qui ci occupa, con il dettato di cui all'art. 13, comma 4,
D.P.R. 394/1999, che, come è noto, fa salva altresì la possibilità che la “interruzione N. 01321/2025 REG.RIC.
[del soggiorno in Italia da parte del cittadino extracomunitario] sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
Ebbene, il reperimento nel 2022 ed il mantenimento, sino al recente licenziamento di cui si è detto, di un nuovo impiego ed il dover assistere la madre gravemente malata in Senegal ben valgono ad integrare i due elementi di “salvezza”, che la Questura di
Brescia non ha inteso considerare, decretando, con il più recente provvedimento, la perdita del “diritto” al soggiorno da parte di CI AM».
5.3.1. Orbene, procedendo dai “gravi e comprovati motivi”, l'Amministrazione ha opposto che questi sarebbero stati comprovati mediante “certificati non debitamente tradotti e legalizzati pertanto non valevoli in Italia”, e su questo punto il ricorrente nulla ha rilevato, sicché la censura, non toccando una delle ragioni del diniego, andrebbe senz'altro dichiarata inammissibile.
5.3.2. Comunque, anche a prescindere da ciò, si deve osservare come manchi anche un minimo principio di prova tale da dimostrare che la defunta non potesse essere assistita se non dal ricorrente, e dunque che questi potesse così giustificare la sua assenza dall'Italia.
5.3.3. Ma, soprattutto, dalla documentazione prodotta risulta chiaramente che la malattia, la quale condusse a morte la madre del CI le fu diagnosticata solo nel 2017
(non è ben chiaro cosa s'intenda per le “avvisaglie” degli anni precedenti, cui accenna il ricorrente , a fronte dell'univoco certificato di cui al doc. 17), ovvero lo stesso anno della morte, mentre lo straniero si era reso irreperibile circa tre anni prima, e tale restò per altri cinque anni, di cui solo gli ultimi due possono trovare un'opinabile - quanto diffusa - giustificazione nella pandemia da COVID-19 proclamata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020, mentre per il periodo precedente l'assenza è dipesa, per quanto noto, da una sua libera scelta (del resto, quando nel 2022 egli decise di rientrare in Italia, ci riuscì assai facilmente). N. 01321/2025 REG.RIC.
5.3.4. Così, per circa sei anni, e sicuramente per più di due anni dopo la morte della madre, il CI non ha alcuna giustificazione per la sua assenza dall'Italia, per cui il suo remoto permesso per attesa occupazione non può essere rinnovato o prorogato, e comunque in qualche modo valorizzato nel 2025, come ora egli chiede: sicché non si può che concordare con l'Amministrazione resistente che il Cissa ha perso, e sin dall'archiviazione della sua domanda, il 27 novembre 2014, il diritto al soggiorno, né certo lo ha riacquistato solo perché nel 2022, in posizione evidentemente irregolare, ha iniziato a svolgere un lavoro, ciò che, di per sé, non realizza alcun effetto sanante in difetto di un valido nulla osta e di un regolare visto d'ingresso.
6.1. Il ricorso va in conclusione respinto perché inammissibile e comunque infondato.
6.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario N. 01321/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO