Decreto cautelare 28 dicembre 2020
Sentenza 15 gennaio 2021
Decreto cautelare 15 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 8 marzo 2021
Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Ordinanza cautelare 7 maggio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2021
Inammissibile
Sentenza 9 novembre 2021
Sentenza 20 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Decreto cautelare 21 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza 13 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 23 maggio 2022
Parere interlocutorio 27 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 7 luglio 2022
Sentenza 3 gennaio 2023
Commentari • 27
- 1. Intervento e partecipazione nel giudizio che si svolge innanzi all’Adunanza plenaria del Consiglio di StatoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 2 luglio 2024
- 2. Il buco nero della legalitàA Cura Di Roberto Lombardi · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 14 agosto 2024
- 3. TAR Liguria, sezione I, sentenza 19 febbraio 2025, n. 183https://www.eius.it/articoli/
- 4. La settimana de ilQG: gli editori americani contro OpenAI e il nuovo decreto sugli autoveloxAccesso limitatoLuca Dentis · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2024
- 5. TAR Liguria, sezione I, sentenza 19 febbraio 2025, n. 183https://www.eius.it/articoli/
FATTO Con ricorso notificato il 19 febbraio 2024 e depositato il 19 marzo 2024 Bagni Silvano s.n.c., Sacha Cubeddu (in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale) e Matakello s.r.l. hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Zoagli n. 125 del 27 dicembre 2023, con cui è stata confermata la scadenza delle concessioni demaniali marittime in data 31 dicembre 2023 ed è stato disposto di dare corso alle procedure di evidenza pubblica per le nuove assegnazioni, nonché la nota prot. n. 16938 del 30 dicembre 2023, recante le indicazioni per l'emissione di titoli temporanei per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024. I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi: I) …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2023, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00015/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BA di RD AB e MA EF s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Stefano Zunarelli e Andrea Giardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 30.12.2020, avente ad oggetto “Atto di indirizzo sulla disciplina delle c.d.m. per attività turistico-balneari in ambito comunale”;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.1.2021, avente ad oggetto “Modifica deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 30/12/2020 ad oggetto Atto di indirizzo sulla disciplina delle c.d.m. in ambito comunale”;
- della nota in data 29.1.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2022;
- degli atti presupposti, conseguenti o connessi, ivi incluse la comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 prot. n. 1510 del 15.1.2021 e la nota del 5.2.2021;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 24.12.2021, avente ad oggetto “Modifica deliberazione G.C. n. 149 del 22/10/2021 ad oggetto Atto di indirizzo sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime in ambito comunale”;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.10.2021, avente ad oggetto “Modifica deliberazione G.C. n. 58 del 16/4/2021 ad oggetto Atto di indirizzo sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime in ambito comunale”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’operatore economico deducente, titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico - ricreativo, fa valere la pretesa all’applicazione dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145 del 2018, che ha prorogato la durata delle c.d.m. al 31 dicembre 2033.
Il Comune resistente ha eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenienza normativa.
Il rilievo processuale è fondato.
In pendenza di giudizio, l’art. 3 della legge n. 118 del 2022 ha abrogato le disposizioni invocate dalla ricorrente ed ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge (confermando, così, la soluzione elaborata dalle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021).
Pertanto, la questione inerente la sussistenza o meno dell’obbligo di disapplicare le norme nazionali di proroga, per incompatibilità con il diritto europeo, non è più rilevante, in ragione dell’introduzione della nuova regolamentazione interna.
L’odierna impugnativa, infatti, riguarda atti adottati in vigenza della precedente normativa, i quali devono ritenersi integralmente superati, essendo l’Amministrazione civica tenuta a conformarsi al nuovo dettato legislativo.
In particolare, la legge n. 118/2022 deve qualificarsi come legge-provvedimento, in quanto non disciplina in via generale e astratta lo statuto delle concessioni demaniali marittime, ma provvede direttamente ed immediatamente per tutte le concessioni con finalità turistico-ricreative in essere al momento della sua entrata in vigore: in altri termini, dispone in concreto su casi e rapporti, ancorché numerosi, specifici e determinati (o, comunque, agevolmente determinabili). Onde la legge in esame, pur rappresentando il precipitato di un procedimento legislativo ordinario, partecipa della natura di atto amministrativo e, quindi, regola concretamente il caso in oggetto, superando così i precedenti provvedimenti dell’Amministrazione.
Sul punto si rammenta che, come sancito dalla giurisprudenza, “ la sopravvenienza di una legge-provvedimento, ossia di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi in quanto dispone in concreto su casi e rapporti specifici, determina ex se l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo ” (così Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349).
Al soggetto leso resta la tutela sul piano della giustizia costituzionale, la cui natura incidentale postula l’impugnazione espressa innanzi al giudice amministrativo degli atti di esecuzione della legge-provvedimento: nella specie, però, non risultano ancora intervenuti atti esecutivi della legge-provvedimento, né, comunque, la legge in parola è stata contestata nel presente giudizio.
Deve, dunque, dichiararsi l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, correlata al verificarsi di una situazione di diritto del tutto nuova e sostitutiva di quella esistente al momento della proposizione del gravame, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2020, n. 2325).
Per completezza, si soggiunge che non spiega alcuna influenza, ai fini dell’interesse al ricorso, l’attuale pendenza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale sollevata, ai sensi dell’art. 267 TFUE, da T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 11 maggio 2022, n. 743, in merito all’interpretazione della direttiva 123/2006/CE (c.d. Bolkestein). Infatti, la futura decisione della CGUE sui quesiti posti dal giudice a quo , qualunque essa sia, non è suscettibile di incidere sulla sopravvenuta legislazione italiana, che, come si è detto, ha stabilito al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo.
Infine, per quanto riguarda l’interesse risarcitorio ventilato dalla ricorrente, si osserva che i paventati danni patrimoniali per mancata proroga del titolo concessorio al 2033, anche ove sussistenti, non sarebbero in ogni caso risarcibili, perché deriverebbero non già dagli atti contestati, bensì dalla legge n. 118/2022.
In considerazione della definizione in rito della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO