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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Avellino, Seconda sezione civile, il 10/10/2018 n.
1628/2018, iscritto al n. 1959/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
.f. ), con sede in Atripalda, alla Via Nicola Adamo Parte_1 P.IVA_1
n. 69, costituitasi in persona dell'Arch. , dichiaratosi legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Roberta Blando (c.f.
; C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ) costituitosi in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di nuovo difensore depositata l'1/9/2023, nonché di delibera di giunta n. 51 del 9/9/2021, dall'Avv. Teodoro Marena
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(già Prima sezione civile bis)
(c.f. ); C.F._2
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione inviato per la notifica, con le modalità di cui all'art. 1 l.
53/1994, il 22/3/2017, la evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_2
deducendo che:
[...]
- aveva stipulato, in data 22/3/2001, una convenzione con il per la gestione CP_2
di un villaggio turistico, ubicato alle contrade Santo Stefano – Poppano – Pescore e
Cantarelle, composto da 208 alloggi realizzato grazie agli interventi per il sisma del 1980, inizialmente con funzione assistenziale, verso il corrispettivo annuo di Lire 201.000.000, per ventinove anni a decorrere dal 1° maggio 2001;
- tale convenzione era tuttavia nulla per impossibilità dell'oggetto, dal momento che il complesso non possedeva le caratteristiche previste dalla l.r. 13/1993 per i villaggi turistici;
- il villaggio era altresì privo delle necessarie autorizzazioni, come accertato dai
Carabinieri del NAS nel verbale n. 28 del 2/9/2014;
- il Comune con comunicazione dell'11/8/2014 aveva addirittura avviato un procedimento per la chiusura del villaggio turistico per assenza di autorizzazione;
- la mancanza delle caratteristiche necessarie perché la struttura potesse essere qualificata come villaggio turistico emergeva anche da una missiva dell'ASL indirizzata al Comune del 3/2/2016;
- la parziale esecuzione del contratto non poteva determinare la convalida della convenzione;
- il contratto – qualora non fosse stata condivisa la tesi della nullità - era quanto meno annullabile ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c. per errore e la relativa azione era ancora proponibile ai sensi dell'art. 1442 c.c., giacché solo nel 2014 la società era venuta a conoscenza della causa di annullabilità;
- in considerazione della nullità o a seguito dell'annullamento del contratto dovevano essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 c.c., le attribuzioni patrimoniali compiute dalla società.
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(già Prima sezione civile bis)
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità della Convenzione intervenuta inter partes in data 22 marzo 2001, rep n. 785 prot. N.
1933, ovvero dichiarare l'annullabilità della stessa per errore essenziale e determinante caduto sulla natura e sull'oggetto del contratto ovvero sull'identità della prestazione.
Tutto ciò con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alle prestazioni eseguite in costanza di contratto invalido ed inefficace ex lege, e come tali prive di causa, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione delle somme corrisposte CP_2 dalla società attrice. Vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si costituiva il che eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza del Tribunale di Avellino, in considerazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 della convenzione che rimetteva ad un collegio arbitrale la decisione della controversia;
deduceva, comunque, nel merito, l'infondatezza delle domande.
Con sentenza n. 1628/2018 il Tribunale dichiarava “improponibile la domanda e rimette[va] la controversia al giudizio degli arbitri”.
Osservava in particolare che:
- era irrilevante la qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale, dal momento che le SS.UU., con sentenza n. 527/2000, avevano “stabilito che anche nell'arbitrato rituale la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri della controversia non dà luogo ad una questione di competenza ma ad una questione di merito inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria”;
- dall'art 10 della convenzione si desumeva la volontà di deferire agli arbitri ogni controversia che potesse sorgere dalla stessa;
- non era necessaria la specifica approvazione della clausola ai sensi dell'art. 1341
c.c..
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 10/4/2019, ha proposto appello la deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la Parte_1
domanda di nullità rientrasse tra quelle oggetto della clausola compromissoria. Il Giudice di primo grado, tuttavia, non aveva tenuto presente che “il vizio di nullità della convenzione, dedotto dalla attiene alla genetica del vincolo contrattuale. Parte_1
La domanda proposta al giudice di primo grado, in altri termini, non ha riguardato né
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(già Prima sezione civile bis)
l'interpretazione né l'esecuzione del contratto attenendo appunto alla genesi dell'atto sottoscritto dalle parti.
La nullità infatti è la più grave patologia contrattuale, consistendo in una sanzione applicata al verificarsi di vizi "genetici" del contratto considerati di portata generale, in grado di far venir meno tutti gli effetti prodotti che cadono ab origine, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.
Nel caso di specie, come si evince dalla lettera della clausola, le parti hanno voluto deferire ad arbitri solo un ambito circoscritto e specifico di controversie, ovvero quelle attinenti all'interpretazione e l'esecuzione della convenzione.
Il dedotto vizio di nullità invece si colloca al di fuori dell'oggetto di tale clausola compromissoria”.
Esclusa dunque, sulla base delle riportate argomentazioni, la competenza degli arbitri, ha riproposto alla Corte d'Appello le domande formulate innanzi al Tribunale ed ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni contenute nell'originario atto di citazione.
Si è costituito, con comparsa depositata l'8/7/2019, il Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi;
ha dedotto
[...] altresì l'infondatezza nel merito delle pretese della società ed ha evidenziato che si era già svolto un giudizio arbitrale (al quale la aveva ritenuto di non partecipare) Parte_1 all'esito del quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto. Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale (che ha richiamato giurisprudenza ormai superata), non è irrilevante stabilire se l'arbitrato sia rituale o irrituale, giacché nel primo caso dovrebbe farsi luogo ad una pronuncia di incompetenza (cfr. Cass. SS.UU. 24153/2013; Cass. 34569/2021), impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza (come ormai espressamente n. 1959/2019 r.g.a.c.c. Pag. 4 di 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riconosciuto anche dall'art. 819 ter c.p.c.), nel secondo caso di improponibilità.
Va comunque rilevato che il rimedio applicabile va individuato in base al principio dell'apparenza e non in base a quello sostanzialistico (ex multis, Cass. 38587/2021), sicché essendo stata dichiarata l'improponibilità, la sentenza del Tribunale è certamente appellabile.
2. Ciò posto, l'appello nel merito è infondato. La clausola arbitrale contenuta nell'art. 10 della convenzione rubricato “Soluzione delle controversie, clausola compromissoria” prevede infatti che “qualora sorgessero questioni relative all'interpretazione e alla esecuzione della presente convenzione le stesse saranno devolute ad un collegio arbitrale (…)”. Orbene, deve ritenersi, in base all'art. 1362 c.c., che i contraenti intendessero con tale espressione rimettere agli arbitri la decisione di ogni controversia che fosse legata alla convenzione, sia ove dipendesse dalla sua esecuzione, sia ove concernesse profili patologici derivanti da vizi genetici. A tale conclusione deve pervenirsi in base alla formulazione della rubrica, che fa riferimento alle controversie senza alcuna limitazione, ed al fatto che l'interpretazione e l'esecuzione del contratto presuppongono anche la sua validità che non può non essere presa in considerazione nel caso in cui si controverta sui primi due aspetti.
Inoltre, non è raro, nel caso in cui una parte chieda l'adempimento o la risoluzione, che l'altra eccepisca la nullità ovvero altri vizi del contratto;
ove si seguisse la tesi dell'appellante, la controversia dovrebbe essere frammentata, in base a quanto previsto dall'art. 819 ter c.p.c. che non prevede modifiche della competenza per effetto della connessione;
sicché profili così strettamente legati ed interdipendenti finirebbero per essere trattati in processi diversi innanzi agli arbitri ed al Giudice ordinario. Deve ritenersi invece che tali questioni, in considerazione della formulazione generica della clausola ed in assenza di una espressa previsione in senso contrario, vadano affrontate in un unico processo, giacché, diversamente, non si conseguirebbe quello che solitamente è lo scopo della clausola compromissoria, la riduzione dei tempi per la soluzione delle controversie.
La clausola va quindi letta nel senso che tutte le controversie legate al contratto devono essere decise dagli arbitri. La soluzione opposta sarebbe del tutto irrazionale e non aderente alla volontà delle parti che può trarsi dalla pattuizione.
In tal senso, del resto, si è espressa anche la S.C. che nell'esaminare, nell'ambito di un regolamento di competenza (nel quale è anche giudice del fatto), una questione n. 1959/2019 r.g.a.c.c. Pag. 5 di 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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relativa ad una clausola arbitrale formulata in maniera sostanzialmente identica a quella in esame ha osservato (con pronuncia che si condivide pienamente) che “nelle clausole in cui i compromettenti indicano le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio l'"interpretazione" e l'"esecuzione" del contratto la portata della convenzione arbitrale va ricostruita sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza "limitarsi al senso letterale delle parole" (art. 1362
c.c.); quando la convenzione arbitrale contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze tali espressioni non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale. Nel caso di specie, gli istituti giuridici richiamati sono, infatti, di tale ampiezza e caratterizzati da interconnessioni con altre categorie potenzialmente oggetto di lite, da rendere irragionevole una limitazione dell'ambito della clausola fondata su valutazioni solo letterali;
pertanto, la controversia in tema di "interpretazione" del contratto è necessariamente collegata ad una lite sull'adempimento oppure sulla validità o sull'efficacia del contratto medesimo: senza tale seconda prospettazione, la questione risulta fine a se stessa e l'azione rimane priva di interesse giuridico ad agire;
una lite in tema di "esecuzione" è connessa ad una domanda di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento danni;
un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe, invece, la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. Nell'ipotesi ricorrente nel caso di specie in cui si fa riferimento alle liti in tema di "interpretazione ed esecuzione del contratto", qualora una delle parti volesse agire per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e l'altra eccepisse la nullità del contratto stesso, un'interpretazione letterale della clausola compromissoria imporrebbe irragionevolmente alle parti di ricorrere all'arbitrato solo per interpretare il contratto e verificarne la rituale esecuzione essendo solo tali domande oggetto di clausola arbitrale.
In definitiva, in assenza di specifica esclusione, deve ritenersi che le parti abbiano inteso devolvere ad arbitri tutte le questioni derivanti, in modo diretto o indiretto, dal contratto
o dal rapporto;
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pertanto, alla clausola compromissoria, nella parte in cui si riferisce alle controversie scaturenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto, le parti hanno attribuito il significato di deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie che trovano la causa petendi in quell'accordo. Conseguentemente, la domanda di nullità rientra nell'ambito della clausola perché, comunque, tende a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale. D'altra parte la questione della nullità costituisce presupposto implicito di una controversia che abbia ad oggetto l'esecuzione del contratto. Questo potrà essere invalido a seguito di domanda od eccezione della parte, positivamente valutata dal giudice, ovvero a seguito di rilievo ufficioso ai sensi dell'art. 1418 c.c.”
(Cass. 26553/2018, in motivazione).
Deve pertanto concludersi che anche la presente controversia deve essere decisa dagli arbitri.
Né potrebbe ritenersi che l'operatività della clausola arbitrale vada esclusa in considerazione della lamentata nullità del contratto, in quanto, come stabilito dall'art. 808 comma 3° c.p.c., la validità della clausola compromissoria va valutata in modo autonomo dal contratto al quale si riferisce (cfr. Cass. 4842/2000; Cass. 25024/2013).
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del delle spese del presente grado di giudizio Controparte_2
da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminabile – in € 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva,
€ 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1628/2018 emessa dal Tribunale di Avellino il 10/10/2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore del sul Parte_1 Controparte_2
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, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.100 per CP_2 compenso ed € 675 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 11 marzo 2025.
La Presidente Il Consigliere estensore
Dr.ssa Caterina Molfino
Dr. Giovanni Galasso
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