TRIB
Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/01/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia FIORELLO Presidente rel
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2470/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LAZZARI NICOLETTA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in CERVASCA il 25/07/2015 , optando per il
1 regime di separazione/comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civi- le di quel Comune al n. 6 , parte II, Serie A, dell'anno 2015 ; che dal matrimonio sono nati i figli (25.1.17) e (10.12.18) Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 23/09/1984 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/04/1979 a SOAVE (VR), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/01/2024
Il Presidente est
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia FIORELLO Presidente rel
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2470/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LAZZARI NICOLETTA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in CERVASCA il 25/07/2015 , optando per il
1 regime di separazione/comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civi- le di quel Comune al n. 6 , parte II, Serie A, dell'anno 2015 ; che dal matrimonio sono nati i figli (25.1.17) e (10.12.18) Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 23/09/1984 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/04/1979 a SOAVE (VR), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/01/2024
Il Presidente est
Dott.ssa Natalia Fiorello
2