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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10726/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo nello studio dei quali in
Bologna, via Altabella n. 15, elegge domicilio e
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Petrella nello studio del quale in Bologna, via Piazza de' Calderini, 5, elegge domicilio con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
26/11/2024.
PM :”visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 16/09/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia il 25/12/2002 a Bologna (BO), attualmente Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (studentessa universitaria); preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/10/1967, e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Bologna il 31/01/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bologna al n. 14 parte II serie A anno 1999;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno stabilito che la ex casa coniugale, sita in Bologna, Strada
Maggiore n. 46, resti nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra trasferirà altrove Pt_2 Pt_1
la propria residenza;
3) obbliga il sig. a versare entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel Pt_2
mantenimento della figlia la somma di euro 1500,00, soggetta ad annuale rivalutazione Per_1
Istat, direttamente sul conto corrente intestato alla figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie, così come da Protocollo in materia del Tribunale di Bologna. Prende atto che il sig. si Pt_2 impegna a versare tale somma fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
4) stabilisce che la sig.ra si farà carico delle sole spese relative ai mezzi di trasposto Pt_1
ordinari (treni, tram, taxi), delle spese sportive e delle utenze telefoniche della figlia Per_1
5) prende atto che il sig. si impegna inoltre a corrispondere la somma mensile di euro Pt_2
1.500,00, quale contributo per i costi di abitazione della figlia a Milano dove studia, Per_1 importo che, laddove e fintanto occupi l'appartamento sito in Milano di proprietà della Per_1
moglie, il sig. verserà direttamente alla sig.ra Egli si farà altresì carico dei costi Pt_2 Pt_1
relativi alle utenze e alle spese condominiali di tale immobile. Qualora dovesse, sempre Per_1
per ragioni di studio, cambiare alloggio, il sig. comunque sosterrà il canone di locazione Pt_2 di tale nuova abitazione, nei limiti di € 1.500,00, versandoli direttamente a (nulla quindi Per_1
più corrispondendo alla moglie, non occupando la figlia più il relativo appartamento), e, in via esclusiva, le utenze e spese condominiali;
6) compensa le spese di lite tra le parti pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.12.2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10726/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo nello studio dei quali in
Bologna, via Altabella n. 15, elegge domicilio e
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Petrella nello studio del quale in Bologna, via Piazza de' Calderini, 5, elegge domicilio con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
26/11/2024.
PM :”visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 16/09/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia il 25/12/2002 a Bologna (BO), attualmente Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (studentessa universitaria); preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/10/1967, e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Bologna il 31/01/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bologna al n. 14 parte II serie A anno 1999;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno stabilito che la ex casa coniugale, sita in Bologna, Strada
Maggiore n. 46, resti nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra trasferirà altrove Pt_2 Pt_1
la propria residenza;
3) obbliga il sig. a versare entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel Pt_2
mantenimento della figlia la somma di euro 1500,00, soggetta ad annuale rivalutazione Per_1
Istat, direttamente sul conto corrente intestato alla figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie, così come da Protocollo in materia del Tribunale di Bologna. Prende atto che il sig. si Pt_2 impegna a versare tale somma fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
4) stabilisce che la sig.ra si farà carico delle sole spese relative ai mezzi di trasposto Pt_1
ordinari (treni, tram, taxi), delle spese sportive e delle utenze telefoniche della figlia Per_1
5) prende atto che il sig. si impegna inoltre a corrispondere la somma mensile di euro Pt_2
1.500,00, quale contributo per i costi di abitazione della figlia a Milano dove studia, Per_1 importo che, laddove e fintanto occupi l'appartamento sito in Milano di proprietà della Per_1
moglie, il sig. verserà direttamente alla sig.ra Egli si farà altresì carico dei costi Pt_2 Pt_1
relativi alle utenze e alle spese condominiali di tale immobile. Qualora dovesse, sempre Per_1
per ragioni di studio, cambiare alloggio, il sig. comunque sosterrà il canone di locazione Pt_2 di tale nuova abitazione, nei limiti di € 1.500,00, versandoli direttamente a (nulla quindi Per_1
più corrispondendo alla moglie, non occupando la figlia più il relativo appartamento), e, in via esclusiva, le utenze e spese condominiali;
6) compensa le spese di lite tra le parti pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.12.2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Stefano Giusberti
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