CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 1404/2025 C.C.
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott. AB NZ Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. ED TA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 09.05.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Piero Caldirola 6, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Caridi, presso il cui studio, sito in Milano, via Cosimo del Fante 16, ha eletto domicilio;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Milano, via Ansaldo Giovanni n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Antonia Scarsi e dall'avv. Sara Giuggioli, presso il cui studio, sito in Milano, via Agostino Bertani 2, ha eletto domicilio;
PARTE APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Luisa Russo
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11027/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data
11.12.2024, depositata in data 16.12.2024 e comunicata in data 20.12.2024 nell'ambito del procedimento di divorzio RG n. 4356/2023
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, e specificamente n. 11027/2024 pubblicata il 20.12.2024 dal Tribunale di Milano (cfr. doc. 1) all'esito del giudizio RG n. 4356/2023 nella parte in cui “pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora ex art. 5 comma 6 della legge n. Controparte_1
898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata” nonché della parte in cui
“COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e CONDANNA a rifondere Parte_1 la residua misura di 1/3 delle spese di lite che liquida in favore della signora CP_1
nella misura di € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario
[...] spese generali, IV e cpa come per legge e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a favore di
a titolo di assegno divorzile a far data dalla data in cui ha cominciato a Controparte_1 percepirlo”.
PARTE APPELLATA
“1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza di primo grado anche in punto spese processuali;
3) Condannare l'appellante al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art.96 cpc;
4) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
PROCURATORE GENERALE:
“Rilevato che l'impugnazione ha ad oggetto unicamente l'importo dell'assegno divorzile e la compensazione delle spese di lite;
deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e contraevano matrimonio concordatario in VI (SS) il Parte_1 Controparte_1
11.06.2005 e dalla loro unione nasceva nato a [...] l'[...]. Per_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza n. 6475/2022 del Tribunale di Milano emessa in data 29.06.2022, la quale prevedeva: pagina 2 di 18 - l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Milano, via Ansaldo n. 12;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro
500, oltre al 100% delle spese mediche ed all'80% delle restanti spese extra;
- l'obbligo per di versare alla moglie un contributo al mantenimento di euro Parte_1
300,00 mensili;
la ripartizione al 50% tra i genitori dell'importo dell'assegno unico.
Con ricorso depositato l'01.02.2023, adiva il Tribunale di Milano per conseguire lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , e chiedeva: Controparte_1
- l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 madre, assegnataria della casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la previsione di un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 300,00 mensili fino al conseguimento di un calendario di tempi paritetici di con ciascun genitore, a Per_1 partire dal quale il contributo sarebbe dovuto diventare di euro 200,00 mensili (oltre la suddivisione al 50% delle spese extra assegno ad eccezione delle spese sanitarie da porsi integralmente a carico del padre in quanto coperte dall'assicurazione);
- l'accertamento della non spettanza di un assegno divorzile a favore della sig.ra . CP_1
In data 08.05.2023, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quella relativa alle modalità di affido e collocamento del minore. La resistente, poi, chiedeva:
- la regolamentazione delle visite padre-figlio;
- la previsione di un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 700,00 mensili, oltre al 100% delle spese mediche e all'80% delle altre spese straordinarie a carico del padre;
- la previsione di un assegno divorzile a favore della moglie di euro 375,00 mensili.
Con ordinanza provvisoria depositata il 23.05.2023, il Tribunale confermava le statuizioni della sentenza di separazione in punto modalità di affido e collocamento del minore, frequentazione padre-figlio e contributo economico paterno al mantenimento della prole;
rideterminava poi la somma dovuta da per il mantenimento nella moglie in euro 200,00 mensili (anziché euro Pt_1
300,00 stabiliti in sede di separazione), alla luce del miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
pagina 3 di 18 Con provvedimento depositato il 16.11.2023, veniva pronunciata declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
In data 10.09.2024 e 12.09.2024, le parti precisavano per iscritto le rispettive conclusioni: la resistente modificava la domanda relativa all'assegno divorzile, richiesto ora nell'importo di euro
300,00 mensili;
il ricorrente modificava la domanda relativa al contributo paterno al mantenimento del minore, richiesto ora nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese mediche e al
50% delle altre spese extra assegno a carico del padre.
Con sentenza definitiva emessa l'11.12.2924 e depositata il 16.12.2024, oggetto del presente appello, il
Tribunale di Milano così disponeva:
“1) CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (nato in [...] [...]), mantenendo il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, anche ai fini anagrafici, in Milano, via Ansaldo n.12;
2) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario ordinario Per_1 attualmente seguito con i tempi e le modalità attuate, previo accordi diretti e rimettendo al figlio la possibilità di apportare modifiche, nel rispetto sempre della sua volontà e compatibilmente alle sue esigenze e ai suoi bisogni anche scolastici e di partecipazione alle varie attività, garantendo periodi di vacanza come già previsti in sede di separazione, in particolare per metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate invece il figlio potrà stare con il papà per tre settimane (di cui due anche consecutive), sempre nel rispetto della volontà di e dei suoi impegni anche extrascolastici e delle sue esigenze;
Per_1
3) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE della casa ex coniugale sita in Milano, Via Ansaldo n.12, con tutti gli arredi alla madre;
spese condominiali ordinarie e utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50 %), così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836) dando atto che il mutuo continuerà ad essere sostenuto dai entrambi i mutuatari secondo il contratto di mutuo sottoscritto;
4) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (rivalutabile annualmente secondo indici Istat, prima rivalutazione luglio 2023) con il 100% delle spese mediche (in caso di polizza sanitaria facendosi pagina 4 di 18 carico anche dell'eventuale franchigia o della parte eventualmente non coperta dalla polizza) e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema: (…)5)
DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno come per legge;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
ex art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive Controparte_1 modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di €
300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata;
7) COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e CONDANNA a Parte_1 rifondere la residua misura di 1/3 delle spese di lite che liquida in favore della signora CP_1
nella misura di € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso
[...] forfettario spese generali, IV e cpa come per legge;
8) PROVVEDE separatamente in ordine alla revoca all'ammissione della signora CP_1
al beneficio del gratuito patrocinio”.
[...]
Il Tribunale confermava l'affido condiviso del minore ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto della concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, e ritenendo tale modalità di affido quella maggiormente tutelante per Per_1
Quanto al contributo paterno al mantenimento in favore della prole, il Tribunale riteneva di confermare l'importo di euro 500,00 mensili stabilito già in sede di ordinanza provvisoria del
23.05.2023 e in sede di separazione, nonché la partecipazione del padre per il 100% alle spese mediche – in quanto coperte da polizza sanitaria - e per l'80% alle altre spese straordinarie, reputando complessivamente non invariata la situazione economica delle parti.
A tal proposito, con riguardo alla posizione del ricorrente, il Giudicante rilevava che:
- svolge la professione di dipendente bancario, con qualifica di Quadro Parte_1
Direttivo, presso UBS Europe SE Succursale, avendo percepito, nell'anno 2022, un reddito netto mensile di circa € 3.883,28, mentre nell'anno 2023, un reddito netto mensile di circa €
3.953,79; sostiene mensilmente il pagamento della somma di € 375,00 a titolo di 50 % del rateo mensile del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale assegnata a CP_1
, nonché il pagamento del 50 % della rata di mutuo ipotecario pari a € 1.000,00
[...] pagina 5 di 18 gravante sulla casa di Milano, via Caldirola n.
6. dove attualmente vive con la compagna, signora (immobile però di esclusiva proprietà della medesima, per cui il Persona_2 signore ha riferito di sostenere oneri condominiali per la somma mensile di € 175,00); ha dichiarato di aver accolto unitamente alla compagna nella loro casa, da agosto 2024, una bambina, di anni 11, in affido biennale prorogabile;
possiede un conto corrente presso Per_3
WE (Banco BPM) con saldo finale al 31 marzo 2024 di € 2.268,68 e un conto corrente presso Credem, cointestato con la sua nuova compagna, con saldo finale al 24 giugno 2024 di
€ 2.255,29;
- quanto alla resistente, il Tribunale rilevava che in costanza di Controparte_1 matrimonio, non ha mai lavorato, dedicandosi alla casa e alla famiglia;
a seguito della separazione, si è attivata per cercare un lavoro, lavorando come operatrice di call center con la società “Meglio Quaesto voice srl”, attività che è durata fino al mese di aprile 2024 – quando la signora è stata licenziata a seguito di un deterioramento finanziario subito dalla società– e dalla quale risulta aver guadagnando un reddito complessivo annuale lordo di €
8.619,00 (di cui € 6463 redditi da lavoro per 289 gg e € 1800 assegno coniuge) nel 2022 e di €
15.297 (reddito da lavoro per 365 giorni) + € 2900 assegno del coniuge nel 2023, avendo invece percepito per i mesi di febbraio-marzo-aprile 2024 uno stipendio mensile netto di €
962,00; dal luglio 2024 svolge un lavoro di collaborazione a tempo determinato con la società
“ impiegata nella vendita di beni e servizi e di recupero crediti, Controparte_3 attività da cui risulta aver percepito la somma netta di € 441,00 tra l'1.07.2024 e il
15.07.2024, € 180,00 tra il 19.07.2024 e il 31.07.2024, € 665,00 nel mese di agosto 2024 ed €
922,00 per il mese di settembre 2024; è titolare di un conto corrente presso WE (Banco
BPM) con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 6.063,70 ed al 25 maggio 2024 negativo ed insufficiente per l'esecuzione delle operazioni economiche dovute;
è comproprietaria al 50 % con il della ex casa coniugale, per cui sostiene mensilmente euro 375 a titolo di rata Pt_1 mensile di mutuo, nonché, sempre al 50% ma con la sorella, dell'immobile di VI (SS) ereditato dai genitori, oltre ad aver ereditato anche alcuni terreni agricoli di scarso valore siti in Sardegna;
percepisce l'assegno unico universale nella misura del 50 % (pari a 94,60 €) insieme al ricorrente.
Il Tribunale, poi, accogliendo la domanda della resistente, riconosceva alla stessa la spettanza dell'assegno divorzile, rilevando che la disparità reddituale sussistente tra i coniugi fosse da ricondurre alla scelta condivisa dagli stessi -o, quanto meno, all'accettazione tacita da parte del pagina 6 di 18 – a che si occupasse prevalentemente del ménage familiare, Pt_1 Controparte_1 rinunciando a svolgere qualsiasi attività lavorativa e consentendo così al coniuge di stabilizzare e accrescere la propria.
Tenuto conto della capacità lavorativa generica di – che, peraltro, dopo la Controparte_1 separazione si era attivata per la ricerca di un'idonea occupazione – e della sua attuale ridotta entrata stipendiale, il Tribunale riteneva congruo quantificare l'assegno divorzile nella misura di euro 300 mensili, rilevando peraltro come tale importo fosse detraibile dall'onerato e fosse invece oggetto di tassazione per il beneficiario.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il Giudice di prime cure poneva le spese di lite per 1/3 a carico del ricorrente, compensando la residua parte, considerata la prevalente soccombenza del in punto economico con riferimento alla domanda di assegno divorzile e la Pt_1 parziale soccombenza reciproca sulle altre domande.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello in data 09.05.2025 , chiedendo Parte_1 la riforma della pronuncia impugnata in punto riconoscimento dell'assegno divorzile a favore di
. Controparte_1
L'appellante, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato:
- che non ha dato prova dei presupposti a fondamento della propria Controparte_1 istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile;
- che la signora, contrariamente a quanto riferito dal Tribunale, ha lavorato nei primi anni di matrimonio, decidendo poi di fare una pausa dal mondo del lavoro una volta nato il figlio periodo particolarmente complicato per la in quanto coincidente con la Per_1 CP_1 morte dei genitori;
- che se inizialmente aveva accettato tale decisione della moglie, pensando Parte_1 fosse temporanea e collegata al suo stato di sofferenza, poi aveva sempre chiesto alla moglie di riprendere a svolgere un'attività lavorativa, offrendosi di pagarle corsi professionali e proponendole diversi percorsi lavorativi, iniziative che la signora aveva sempre categoricamente rifiutato, costringendo , che all'epoca percepiva un modesto Pt_1 reddito, a reperire una seconda attività lavorativa (da novembre 2017 a giugno 2018, autista con l'App Heetch) per far fronte alle molteplici spese sostenute dalla moglie;
- che nemmeno sussistevano particolari esigenze di cura del figlio, posto che il minore era stato inserito al nido e che i nonni paterni avrebbero potuto provvedere al relativo accudimento una volta che sarebbe rientrato a casa dal nido;
Per_1 pagina 7 di 18 - che la decisione di di non riprendere l'attività lavorativa e di non Controparte_1 contribuire al sostentamento economico della famiglia non era stata quindi frutto né di una scelta condivisa né di un'accettazione tacita da parte di , essendo anzi stata proprio Pt_1 tale circostanza ad aver causato la crisi coniugale intervenuta tra le parti e ad aver indotto a lasciare la casa familiare, una volta conseguite le condizioni economiche per Pt_1 poterlo fare;
- che il contributo personale dato da al ménage familiare risulta già essere Controparte_1 stato compensato dall'assegnazione alla stessa dell'ex casa familiare, posto che gli importi per l'acquisto di tale abitazione, in comproprietà tra le parti, sono stati sostenuti per la quasi totalità dal , avendo la provveduto a versare la propria parte del Pt_1 CP_1 mutuo solo dal mese di agosto 2022.
Alla luce di tali elementi, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza in punto di assegno divorzile e la conseguente riforma della statuizione sulle spese di lite.
Con decreto presidenziale depositato il 13.05.2025 è stata fissata udienza al 09.10.2025, poi anticipata al 07.10.2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
In data 02.09.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha esposto quanto segue: al contrario di , che si è sempre solo Controparte_1 occupata della cura della famiglia senza mai concedersi spese voluttuarie, , anche Parte_1 in corso di matrimonio, avrebbe sempre mantenuto un tenore di vita molto agiato, concedendosi viaggi, ristoranti, abbonamenti in palestra e altri svaghi e avendo scelto anche di intraprendere un secondo lavoro da novembre 2017 a giugno 2018 quale autista con l'App Heetch proprio per poter spendere di più in lussi e svaghi;
i redditi elevati di hanno condotto i coniugi, di Parte_1 comune accordo, a scegliere che si sarebbe occupata del ménage familiare; Controparte_1 tuttora l'appellante mantiene un tenore di vita elevato, continuando a concedersi importanti viaggi e numerosi weekend fuori porta, e avendo altresì provveduto ad acquistare una prestigiosa casa con la sua nuova compagna;
dalle dichiarazioni dei redditi depositate, emerge che ha Parte_1 avuto un reddito di euro 72.014,00 nel 2022 e di euro 73.359,00 nel 2023, redditi a cui ora devono aggiungersi anche quelli della nuova compagna;
la fine della relazione coniugale, lungi dall'essere collegata, come sostenuto dall'appellante, al presunto rifiuto di di ricercare Controparte_1 un'occupazione lavorativa, è da ricondursi alle numerose assenze di oltre alle Parte_1 frequentazioni dello stesso con altre donne;
ha documentalmente provato di Controparte_1 pagina 8 di 18 essersi immediatamente attivata, dopo la separazione, per il reperimento di un'occupazione lavorativa;
non corrisponde al vero quanto riferito da controparte circa la circostanza che i nonni paterni avrebbero potuto occuparsi della cura di posto che questi hanno sempre risieduto Per_1 in Puglia e si sono trasferiti a Milano solo negli ultimi anni.
L'appellata ha chiesto poi la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, evidenziando che , durante tutto il giudizio di separazione e quello di divorzio, non Parte_1 ha mai mostrato disponibilità alla conclusione di accordi, non ha pagato le spese di lite del giudizio di divorzio di primo grado – avendo costretto l'appellata a notificargli apposito atto di precetto -, e ha, in ogni caso, agito al solo fine di punire per poter condurre una vita più Controparte_1 agiata.
In data 17.09.2025, l'appellante ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione avversaria, insistendo nelle conclusioni già formulate. Ha ribadito che l' appellata non ha adempiuto all'onere di provare i presupposti a fondamento della propria istanza di assegno divorzile, non avendo ella dimostrato di aver rinunciato ad opportunità lavorative o ad una particolare carriera per dedicarsi alla cura della famiglia;
ha negato di aver sperperato le proprie risorse economiche in corso di matrimonio, replicando che era, semmai, a sostenere ingenti spese, con una media di circa Controparte_1
1.500,00 euro mensili ( a sostegno di ciò, l'appellante ha depositato per la prima volta estratti conto riferiti al conto cointestato ); ha precisato che la nuova casa con cui abita Controparte_4 con la compagna non è un'abitazione prestigiosa, come sostenuto dall'appellata, essendo essa appena poco più grande di quella abitata esclusivamente dalla;
ha negato che la causa CP_1 della fine della relazione coniugale con fosse da ricondurre alle assenze e alle Controparte_1 frequentazioni con altre donne da parte di , evidenziando come ciò sia stato escluso Parte_1 anche dal Tribunale in sede di separazione;
ha riferito che la scelta di di non Controparte_1 lavorare e rimanere sempre a casa, oltre a non essere mai stata condivisa da , ha Parte_1 causato diverse difficoltà al figlio per via dell'attaccamento della madre al minore che gli Per_1 ha impedito di fare diverse esperienze fuori casa;
ha esposto di essere attualmente in difficoltà a causa del pignoramento subito il 26 luglio 2025 per il mancato rimborso a delle Controparte_1 spese legali liquidate nella sentenza oggi impugnata (essendo state vincolate a pignoramento somme ben eccedenti quanto dovuto), precisando di aver dichiarato di essere disponibile a pagare, pur chiedendo di attendere l'esito del giudizio di impugnazione;
ha negato che i propri genitori
(nonni paterni di abbiano sempre abitato in Puglia, come riferito dall'appellata, riferendo Per_1 pagina 9 di 18 che essi hanno abitato per molto tempo a Quarto Oggiaro e che si recavano in Puglia solo nel periodo estivo.
In data 03.10.2025, il P.G., nella persona della dott.ssa Luisa Russo, ha dichiarato per iscritto di non avere interesse a concludere, stante l'oggetto del procedimento, vertente esclusivamente sull'assegno divorzile.
In pari data, l'appellata ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, con le quali ha preliminarmente eccepito l'irritualità della memoria di replica depositata da controparte, in quanto non autorizzata e accompagnata dal deposito di documenti del tutto inconferenti.
In secondo luogo, l'appellata, insistendo sulla domanda di condanna di controparte ex art 96 cpc, ha lamentato il comportamento ingiusto di , il quale ha sospeso il pagamento della Parte_1 rata del mutuo e, nonostante la piena esecutività della sentenza di primo grado, ha omesso di versare l'assegno divorzile e non ha rimborsato alla sig.ra le spese del giudizio di primo CP_1 grado.
All'odierna udienza, tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., come da decreto presidenziale del
13.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va evidenziato che l'appello ha ad oggetto esclusivamente l'an dell'assegno divorzile e non già il quantum: con unico motivo d'appello, infatti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 per difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile e per travisamento dei fatti.
È nota l'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile nonché il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dallo stesso Tribunale nella sentenza appellata, secondo cui l'assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287). Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il pagina 10 di 18 particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale , ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze.
Nella valutazione della corresponsione dell'assegno divorzile e della sua quantificazione, secondo la
Corte di Cassazione, entrano in gioco tutti gli elementi di valutazione inerenti l'impossibilità di procurarsi autonomamente risorse economiche, che devono bilanciare fattori quali l'attribuzione della casa familiare, la durata del matrimonio, l'apporto dato dall'ex coniuge al successo professionale e alla costituzione del patrimonio del coniuge che ha lavorato nel corso degli anni di convivenza.
Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio.
In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. Sez.I, n.10614).
Ciò premesso, osserva questa Corte in primo luogo che le emergenze istruttorie danno conto della sussistenza di uno squilibrio delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti al momento della cessazione del vincolo matrimoniale.
Si riassumono i dati emersi.
di anni 50, è dipendente/quadro presso Banca UBS, percepisce un reddito per 13 Parte_1 mensilità. Lavora presso Banca UBS dal 2005.
Per il suo lavoro, ha una polizza sanitaria aziendale che utilizza per il figlio (per questo le Per_1 spese mediche del figlio sono a carico del padre per il 100%).
Dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate, emerge quanto segue.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
pagina 11 di 18 d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2024 € 70.731 € 22.860 € 1.127 € 566 € 46.178 € 3.848,17
730-2023 € 70.870 € 22.194 € 1.129 € 567 € 46.980 € 3.915,00
730-2022 € 73.068 € 23.253 € 1.167 € 585 € 48.063 € 4.005,25
Ha un conto corrente in WE dove viene accreditata la sua retribuzione, un conto corrente in
Credem cointestato con la sua nuova compagna, con il quale vengono pagate le rate del mutuo contratto per l'acquisto della nuova casa, e un conto corrente cointestato con parte appellata
(di cui ha prodotto estratto conto con note ex art 127 ter c.p.c.). Controparte_1
Il signore non ha prodotto gli estratti conto integrali relativi al conto personale WE: ne ha prodotti solo alcuni, dove mancano, peraltro, alcune mensilità.
Dagli estratti conto prodotti si evince che, per quanto attiene alla retribuzione, ha Parte_1 percepito euro 2965,00 nel gennaio 2023, euro 3090,00 nell'aprile 2023, nel maggio 2023, nel luglio
2023, nel settembre 2023 e nell'ottobre 2023 (manca estratto conto di agosto e di parte di giugno).
L'appellante ha poi prodotto due buste paga, l'una per il mese di dicembre, ove si evince che il netto in busta è di euro 3380,00, e l'una per il mese di gennaio 2024, ove si evince che il netto in busta è di euro 3144.
All'udienza del 23.05.2023, il signore aveva riferito: “Io guadagno al mese € 2911, per 13 mensilità.
C'è poi il bonus variabile che mi pagano a febbraio che cambia ogni anno, quest'anno € 13.000 lordi,
l'altro anno è stato 15.000 lordi”.
Percepisce poi circa 94,00 euro mensili a titolo di 50 % dell'assegno unico.
E' proprietario al 50 % con dell'abitazione familiare. Controparte_1
Il mutuo per l'acquisto di tale abitazione (la cui rata mensile ammonta a circa 750,00 euro) è stata pagata interamente da circa sino alla sentenza emessa nel giudizio di separazione nel Pt_1 giugno 2022; poi, a partire dall'estate 2022, anche la sig.ra ha iniziato a pagare la propria CP_1 quota parte del mutuo.
Ad oggi, l'appellante quindi paga la metà della rata mutuo per l'acquisto della casa familiare, ammontante a circa 375,00 euro al mese.
Paga poi la propria quota parte di mutuo (ammontante a circa 1000,00 euro mensili) contratto con la sua nuova compagna per l'acquisto di un'altra abitazione a Milano, abitazione intestata esclusivamente alla nuova compagna.
pagina 12 di 18 Sostiene poi mensilmente il pagamento di euro 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio (insieme al 100% delle spese mediche – coperte da polizza sanitaria – e all'80% delle altre spese straordinarie).
In data 12.06.2024, e la compagna hanno avuto in affido una bambina per il periodo di due Pt_1 anni.
, di anni 50, ha lavorato fino al novembre 2007, dopodiché non ha più lavorato Controparte_1 sino al marzo 2022, ed in particolare:
- dal 18.03.2022 al 31.05.2022 ha svolto attività lavorativa a tempo determinato per Controparte_5
(call center) percependo uno stipendio complessivo di euro 1.240,35, ossia circa euro 510,00 al mese;
- dall'01.06.2022 al 24.09.2022 ha svolto attività lavorativa a tempo Controparte_1 determinato per Convertica percependo uno stipendio complessivo di euro 532,00 ossia circa euro
138,00 al mese (la sentenza di separazione del 29.06.2022 aveva riconosciuto l'impegno della signora ad aver trovato un'occupazione lavorativa e la esortava a trovare un'occupazione più redditizia);
- dal 22.07.2022 al 31.12.2022 ha svolto attività lavorativa per percependo uno CP_6 stipendio complessivo di euro 4.691,00, ossia circa euro 868,00 euro mensili. Tale attività, che aveva iniziale scadenza il 30.09.2022, è stata poi prorogata fino al 31.12.2024, ma nella primavera del 2024 la società è fallita, sicché è stata licenziata. Controparte_1
All'udienza del 23.05.2023, la signora, parlando della suddetta attività, ha riferito: “in media prendo sugli € 800 che poi arrivo a € 1000 con le provvigioni”.
In riferimento a tale attività presso la società “ ”, dalle buste paga prodotte nonché CP_6 dagli estratti conto depositati si evince che ella ha percepito nello specifico le seguenti retribuzioni:
217,00 euro a luglio 2022; 239,00 euro ad agosto 2022; 687,00 euro a settembre 2022; 663,00 euro a ottobre 2022; 1055,00 euro a novembre 2022 (la signora ha riferito che dal mese di novembre 2022 le buste paga risultano più alte in quanto sono presenti le c. d. “provvigioni a vendita”); 2120,00 euro a dicembre 2022; 1175,00 euro a gennaio 2023; 1027,00 euro a febbraio 2023; 1353,00 euro a marzo 2023; 1194,00 ad aprile 2023; 1322,00 a maggio 2023; 1164,00 a giugno 2023; 1335,00 a luglio
2023; 1074,00 ad agosto 2023; 1352,00 a settembre 2023; 1204,00 a ottobre 2023; 1367,00 a novembre 2023; 1782,00 euro a dicembre 2023; 1017,00 euro a gennaio 2024; 953,00 a febbraio
2024; 962,00 euro a marzo 2024; 962,00 euro ad aprile 2024. Ha percepito il suo ultimo emolumento
(euro 441,00) da questa società per i primi giorni del mese di luglio 2024, dopodiché la società ha cessato ogni attività lavorativa;
pagina 13 di 18 - in data 19.07.2024 ha cominciato la collaborazione a tempo determinato con Controparte_1 un' altra società di call center con scadenza prorogata al 30.11.2024. In relazione a tale ultima attività sono state prodotte delle buste paga che mostrano le seguenti retribuzioni: euro 180,00 dal
19 al 31 luglio 2024; euro 665,00 ad agosto 2024; euro 922,00 a settembre 2024.
Nel presente giudizio la signora non ha riferito nulla in ordine alla sua attuale posizione CP_1 lavorativa, in particolare non ha chiarito se il contratto (che aveva scadenza il 30.11.2024), le è stato effettivamente rinnovato.
Dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate, emerge quanto segue.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2025 € 11.817,00 € 665,00 € 145,00 € 0,00 € 11.007,00 € 917,25
730-2024 € 18.206,00 € 1.309,00 € 235,00 € 0,00 € 16.662,00 € 1.388,50
PF-2023 € 8.272,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.272,00 € 689,33
Va precisato che il reddito imponibile indicato nel PF 2023 (relativo all'anno d'imposta 2022) è composto da circa euro 6463,00 derivanti da reddito da lavoro per 289 giorni e da euro 1.800,00 a titolo di assegno da parte del coniuge;
il reddito imponibile indicato nel 730-2024 (relativo all'anno d'imposta 2023) è composto da circa euro 15.297,00 derivanti da reddito da lavoro e da euro
2.900,00 a titolo di assegno da parte del coniuge;
il reddito imponibile indicato nel 730-2025
(relativo all'anno d'imposta 2024) è composto da circa euro 6100,00 ed euro 3208,00 derivanti da reddito da lavoro per 363 giorni e da euro 2.500 a titolo di assegno da parte del coniuge.
ha un conto corrente in WE dove viene accreditata la sua retribuzione e Controparte_1 un conto cointestato con . Pt_1
Percepisce assegni famigliari al 50% per un importo di euro 94,60.
Paga mensilmente la sua quota parte della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (euro 375,00, che la signora ha iniziato a pagare nell'estate del 2022, prima l'intera quota del mutuo veniva sostenuta da ). Pt_1
pagina 14 di 18 Sostiene le spese relative alla abitazione familiare in cui abita con il figlio (tra il gennaio e marzo
2024, ad esempio, risultano, dall'estratto conto, pagamenti per spese condominiali di 360-425 mensili).
E' proprietaria al 50 % insieme a dell'abitazione familiare, e al 50 % insieme alla sorella Pt_1
(beneficiaria di amministrazione di sostegno) di un immobile a VI (SS) ereditato dai genitori, nonché di alcuni terreni agricoli in Sardegna di scarso valore.
Evidenzia in secondo luogo la Corte che l'appellata ha dato prova di essersi attivata al momento della separazione con urgenza e dedizione alla ricerca di un'occupazione lavorativa (ha prodotto documentazione inerente a candidature per occupazioni professionali e ha dato atto dei vari tentativi di trovare un'attività lavorativa stabile), ma - tenuto conto dell'età, della mancanza di titoli professionali specializzanti, di pregresse esperienze lavorative qualificanti, della mancanza della conoscenza di lingue straniere - lo squilibrio economico-reddituale è risultato incolmabile.
Ciò premesso, osserva in terzo luogo la Corte che invero, nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che il rilevante squilibrio tra le posizioni degli ex coniugi deve ritenersi causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali dell'appellata in funzione dell'assunzione di un ruolo consumato prevalentemente all'interno della famiglia nello svolgimento di compiti domestici di accudimento e cura del nucleo familiare a tutto vantaggio della crescita professionale ed economica dell'ex-marito e della formazione del patrimonio comune.
Tiene conto questa Corte del fatto che la prova del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e dunque del nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza spetta alla richiedente l'assegno; tuttavia avendo l'odierna parte appellata specificamente allegato che per scelta condivisa con il marito lei aveva rinunciato dopo la nascita del figlio non solo a svolgere attività lavorativa ma sinanche a ricercare occasioni Per_1 professionali e reddituali per lo meno fino all'ingresso del figlio alla scuola materna, è evidente che l'onere probatorio non può che essere parzialmente temperato mediante il ricorso a presunzioni e ad elementi di tipo deduttivo (essendo impossibile ed eccessivamente gravosa per il coniuge debole una prova documentale o testimoniale di un fatto negativo): cfr sul punto Cass. n. 4389/2022, Cass.
33381/2022, Cass. n. 13420/2023.
E' in primo luogo contrario alla logica comune e al dato di realtà che nell'attuale mercato del lavoro si possano ricevere offerte lavorative senza avere intrapreso fattivamente una ricerca in tal senso
(l'appellata allega che per scelta condivisa ha rinunciato a svolgere attività lavorative per dedicarsi pagina 15 di 18 alla cura del figlio e alla gestione della casa e di fatto non ha svolto attività lavorativa dal 2007 al
2022).
Ciò posto va considerato che le parti hanno contratto matrimonio nel 2005 (all'età di 31 anni circa), il figlio è nato nel 2008, la separazione è stata pronunciata nel 2022, Per_1 Controparte_1 ha lavorato fino al novembre 2007 e dopodiché non ha più lavorato sino al marzo 2022
Il matrimonio è quindi durato circa 20 anni.
L'appellata è comproprietaria della casa coniugale della quale in costanza di matrimonio non ha mai pagato la rata di mutuo, contratto stipulato in origine nel settembre 2012 e di seguito surrogato presso altro istituto di credito il 21.09.2026 (doc. 25 fascicolo parte in primo Pt_1 grado), avendovi sempre fatto fronte il marito: ritiene la Corte che anche tale circostanza (acquisto di un trilocale in comproprietà nel 2012, decisione da parte dell'ex marito di pagare interamente la rata del mutuo) debba essere valutata alla stregua di un indice presuntivo di una scelta condivisa e di un progetto di vita comune.
Alla luce della durata del matrimonio, dunque, anche quest'ultimo fattore è indice di una scelta condivisa di suddivisione dei ruoli.
Da ultimo, considerato che è pacifico che prima della nascita del figlio avesse Controparte_1 una stabile e remunerativa attività lavorativa, anche il fatto che ella dopo la separazione non sia riuscita a reperire un'adeguata attività lavorativa sufficientemente e stabilmente remunerativa, seppur dotata di una capacità lavorativa perlomeno generica, tenuto conto dell'età, dell'assenza di pregresse esperienze lavorative e di competenze specifiche e nonostante ella si sia attivata con urgenza e dedizione alla ricerca di un'occupazione lavorativa, è indicativo del fatto che c'era stato dopo la nascita del figlio un reale sacrificio della sua capacità professionale ed economica.
L'appellante allega peraltro in maniera generica che la causa della crisi coniugale sarebbe collegata alla decisione assunta unilateralmente dalla ex moglie di rinunciare ad ogni opportunità di lavoro e di guadagno, circostanza che lo avrebbe indotto a chiedere, in sede di separazione, l'addebito della separazione alla moglie. Rileva la Corte come condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda del , osservando che alla luce della scansione cronologica degli eventi la crisi del Pt_1 rapporto coniugale non poteva essere stata causata dal mancato reperimento da parte di CP_1
di una nuova occupazione lavorativa, giacchè, secondo la stessa prospettazione e volontà
[...] del , la signora avrebbe dovuto riprendere il lavoro dopo 3 anni dalla nascita del Pt_1 CP_1 figlio (all'inizio della scuola materna), quindi nel 2011, mentre la separazione è stata chiesta solo nel
2020 e il ha lasciato la casa coniugale solo nel settembre 2019. A giustificazione di ciò, Pt_1 pagina 16 di 18 , nel proprio atto di appello, ha rappresentato di non aver potuto lasciare prima Pt_1
l'abitazione familiare per mancanza di risorse economiche che gli consentissero una simile decisione.
Anche questa allegazione è smentita delle evidenze istruttorie. Deve infatti rilevarsi come , Pt_1 uscito dalla casa coniugale nel settembre 2019, sia andato ad abitare in “una casa” dei suoi genitori
(gli stessi genitori che, come riferito dall'appellante, sembra abbiano sostenuto il figlio diverse volte dal punto di vista economico, elargendogli il 50 % della somma necessaria per comprare la casa familiare, e avendo contribuito nell'acquisto dell'automobile e degli arredi della casa): appare quindi inverosimile e contraddittorio che non abbia potuto allontanarsi prima dalla casa Pt_1 coniugale per ragioni economiche.
Del pari è pienamente provata la crescita professionale del proprio nel corso degli anni Pt_1 della convivenza matrimoniale e di quelli successivi: a fronte di una situazione di difficoltà economica lamentata dall'appellante all'inizio della convivenza matrimoniale è fatto pacifico che egli abbia proseguito la sua carriera professionale consolidando la sua posizione lavorativa, conseguendo la qualifica di quadro all'interno di una Banca e raggiungendo quindi una stabilità ed una posizione economica consolidata. E' questo un ulteriore indice presuntivo di una decisione comune che l'ex moglie non si dedicasse ad attività lavorativa in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, permettendo contestualmente al di dedicarsi al proprio lavoro. Pt_1
Alla luce del fatto che la convivenza sia durata per circa 15 anni appare logicamente plausibile che le scelte di conduzione familiare e la decisione della di non riprendere l'attività lavorativa CP_1
e di non ricercare una nuova occupazione a far data dalla nascita del figlio siano state condivise ed accettate da . Pt_1
Il nucleo familiare non ha potuto contare sull'aiuto di un collaboratore domestico e anche la possibilità di un supporto da parte dei genitori dell'ex marito non è stata provata, avendo la contestato che essi non vivevano a Milano ma in Puglia e che solo dopo la separazione, si CP_1 sono trasferiti a Milano, in appartamento di loro proprietà, per aiutare il figlio ormai separato.
D'altra parte l'appellante non ha assolto all'onere della prova contraria su di lui incombente: in disparte il fatto che in questo grado di giudizio l'appellante non ha formulato o reiterato istanze istruttorie, egli non ha provato in primo grado quanto contestato, ossia di aver invitato la moglie a reperire un'attività lavorativa a partire dal compimento del terzo anno di età del figlio: non è stata fornita prova documentale e le prove orali sono state condivisibilmente ritenute inammissibili in quanto in quanto vertenti su capitoli in parte formulati del tutto genericamente, in parte pagina 17 di 18 inconferenti, in parte dal contenuto valutativo e attinenti a circostanze documentate o da documentare.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile dovendosi riconoscere una componente compensativo-perequativa dell'assegno medesimo.
La quantificazione operata dal Tribunale come detto non è oggetto del motivo d'appello, ma appare ad ogni modo coerente con la motivazione che ha riconosciuto i presupposti per l'assegno.
Ne consegue che l'appello va respinto.
4. Per il principio di soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri vigenti dei giudizi avanti alla Corte di Appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 11027/2024, emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano in data 11.12.2024 nel procedimento di divorzio n. 4356/2023 R.G., assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 07 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ED TA AB NZ
pagina 18 di 18
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott. AB NZ Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. ED TA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 09.05.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Piero Caldirola 6, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Caridi, presso il cui studio, sito in Milano, via Cosimo del Fante 16, ha eletto domicilio;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Milano, via Ansaldo Giovanni n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Antonia Scarsi e dall'avv. Sara Giuggioli, presso il cui studio, sito in Milano, via Agostino Bertani 2, ha eletto domicilio;
PARTE APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Luisa Russo
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11027/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data
11.12.2024, depositata in data 16.12.2024 e comunicata in data 20.12.2024 nell'ambito del procedimento di divorzio RG n. 4356/2023
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, e specificamente n. 11027/2024 pubblicata il 20.12.2024 dal Tribunale di Milano (cfr. doc. 1) all'esito del giudizio RG n. 4356/2023 nella parte in cui “pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora ex art. 5 comma 6 della legge n. Controparte_1
898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata” nonché della parte in cui
“COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e CONDANNA a rifondere Parte_1 la residua misura di 1/3 delle spese di lite che liquida in favore della signora CP_1
nella misura di € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario
[...] spese generali, IV e cpa come per legge e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a favore di
a titolo di assegno divorzile a far data dalla data in cui ha cominciato a Controparte_1 percepirlo”.
PARTE APPELLATA
“1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza di primo grado anche in punto spese processuali;
3) Condannare l'appellante al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art.96 cpc;
4) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
PROCURATORE GENERALE:
“Rilevato che l'impugnazione ha ad oggetto unicamente l'importo dell'assegno divorzile e la compensazione delle spese di lite;
deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e contraevano matrimonio concordatario in VI (SS) il Parte_1 Controparte_1
11.06.2005 e dalla loro unione nasceva nato a [...] l'[...]. Per_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza n. 6475/2022 del Tribunale di Milano emessa in data 29.06.2022, la quale prevedeva: pagina 2 di 18 - l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Milano, via Ansaldo n. 12;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro
500, oltre al 100% delle spese mediche ed all'80% delle restanti spese extra;
- l'obbligo per di versare alla moglie un contributo al mantenimento di euro Parte_1
300,00 mensili;
la ripartizione al 50% tra i genitori dell'importo dell'assegno unico.
Con ricorso depositato l'01.02.2023, adiva il Tribunale di Milano per conseguire lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , e chiedeva: Controparte_1
- l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 madre, assegnataria della casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la previsione di un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 300,00 mensili fino al conseguimento di un calendario di tempi paritetici di con ciascun genitore, a Per_1 partire dal quale il contributo sarebbe dovuto diventare di euro 200,00 mensili (oltre la suddivisione al 50% delle spese extra assegno ad eccezione delle spese sanitarie da porsi integralmente a carico del padre in quanto coperte dall'assicurazione);
- l'accertamento della non spettanza di un assegno divorzile a favore della sig.ra . CP_1
In data 08.05.2023, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quella relativa alle modalità di affido e collocamento del minore. La resistente, poi, chiedeva:
- la regolamentazione delle visite padre-figlio;
- la previsione di un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 700,00 mensili, oltre al 100% delle spese mediche e all'80% delle altre spese straordinarie a carico del padre;
- la previsione di un assegno divorzile a favore della moglie di euro 375,00 mensili.
Con ordinanza provvisoria depositata il 23.05.2023, il Tribunale confermava le statuizioni della sentenza di separazione in punto modalità di affido e collocamento del minore, frequentazione padre-figlio e contributo economico paterno al mantenimento della prole;
rideterminava poi la somma dovuta da per il mantenimento nella moglie in euro 200,00 mensili (anziché euro Pt_1
300,00 stabiliti in sede di separazione), alla luce del miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
pagina 3 di 18 Con provvedimento depositato il 16.11.2023, veniva pronunciata declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
In data 10.09.2024 e 12.09.2024, le parti precisavano per iscritto le rispettive conclusioni: la resistente modificava la domanda relativa all'assegno divorzile, richiesto ora nell'importo di euro
300,00 mensili;
il ricorrente modificava la domanda relativa al contributo paterno al mantenimento del minore, richiesto ora nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese mediche e al
50% delle altre spese extra assegno a carico del padre.
Con sentenza definitiva emessa l'11.12.2924 e depositata il 16.12.2024, oggetto del presente appello, il
Tribunale di Milano così disponeva:
“1) CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (nato in [...] [...]), mantenendo il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, anche ai fini anagrafici, in Milano, via Ansaldo n.12;
2) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario ordinario Per_1 attualmente seguito con i tempi e le modalità attuate, previo accordi diretti e rimettendo al figlio la possibilità di apportare modifiche, nel rispetto sempre della sua volontà e compatibilmente alle sue esigenze e ai suoi bisogni anche scolastici e di partecipazione alle varie attività, garantendo periodi di vacanza come già previsti in sede di separazione, in particolare per metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate invece il figlio potrà stare con il papà per tre settimane (di cui due anche consecutive), sempre nel rispetto della volontà di e dei suoi impegni anche extrascolastici e delle sue esigenze;
Per_1
3) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE della casa ex coniugale sita in Milano, Via Ansaldo n.12, con tutti gli arredi alla madre;
spese condominiali ordinarie e utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50 %), così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836) dando atto che il mutuo continuerà ad essere sostenuto dai entrambi i mutuatari secondo il contratto di mutuo sottoscritto;
4) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (rivalutabile annualmente secondo indici Istat, prima rivalutazione luglio 2023) con il 100% delle spese mediche (in caso di polizza sanitaria facendosi pagina 4 di 18 carico anche dell'eventuale franchigia o della parte eventualmente non coperta dalla polizza) e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema: (…)5)
DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno come per legge;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
ex art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive Controparte_1 modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di €
300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata;
7) COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e CONDANNA a Parte_1 rifondere la residua misura di 1/3 delle spese di lite che liquida in favore della signora CP_1
nella misura di € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso
[...] forfettario spese generali, IV e cpa come per legge;
8) PROVVEDE separatamente in ordine alla revoca all'ammissione della signora CP_1
al beneficio del gratuito patrocinio”.
[...]
Il Tribunale confermava l'affido condiviso del minore ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto della concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, e ritenendo tale modalità di affido quella maggiormente tutelante per Per_1
Quanto al contributo paterno al mantenimento in favore della prole, il Tribunale riteneva di confermare l'importo di euro 500,00 mensili stabilito già in sede di ordinanza provvisoria del
23.05.2023 e in sede di separazione, nonché la partecipazione del padre per il 100% alle spese mediche – in quanto coperte da polizza sanitaria - e per l'80% alle altre spese straordinarie, reputando complessivamente non invariata la situazione economica delle parti.
A tal proposito, con riguardo alla posizione del ricorrente, il Giudicante rilevava che:
- svolge la professione di dipendente bancario, con qualifica di Quadro Parte_1
Direttivo, presso UBS Europe SE Succursale, avendo percepito, nell'anno 2022, un reddito netto mensile di circa € 3.883,28, mentre nell'anno 2023, un reddito netto mensile di circa €
3.953,79; sostiene mensilmente il pagamento della somma di € 375,00 a titolo di 50 % del rateo mensile del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale assegnata a CP_1
, nonché il pagamento del 50 % della rata di mutuo ipotecario pari a € 1.000,00
[...] pagina 5 di 18 gravante sulla casa di Milano, via Caldirola n.
6. dove attualmente vive con la compagna, signora (immobile però di esclusiva proprietà della medesima, per cui il Persona_2 signore ha riferito di sostenere oneri condominiali per la somma mensile di € 175,00); ha dichiarato di aver accolto unitamente alla compagna nella loro casa, da agosto 2024, una bambina, di anni 11, in affido biennale prorogabile;
possiede un conto corrente presso Per_3
WE (Banco BPM) con saldo finale al 31 marzo 2024 di € 2.268,68 e un conto corrente presso Credem, cointestato con la sua nuova compagna, con saldo finale al 24 giugno 2024 di
€ 2.255,29;
- quanto alla resistente, il Tribunale rilevava che in costanza di Controparte_1 matrimonio, non ha mai lavorato, dedicandosi alla casa e alla famiglia;
a seguito della separazione, si è attivata per cercare un lavoro, lavorando come operatrice di call center con la società “Meglio Quaesto voice srl”, attività che è durata fino al mese di aprile 2024 – quando la signora è stata licenziata a seguito di un deterioramento finanziario subito dalla società– e dalla quale risulta aver guadagnando un reddito complessivo annuale lordo di €
8.619,00 (di cui € 6463 redditi da lavoro per 289 gg e € 1800 assegno coniuge) nel 2022 e di €
15.297 (reddito da lavoro per 365 giorni) + € 2900 assegno del coniuge nel 2023, avendo invece percepito per i mesi di febbraio-marzo-aprile 2024 uno stipendio mensile netto di €
962,00; dal luglio 2024 svolge un lavoro di collaborazione a tempo determinato con la società
“ impiegata nella vendita di beni e servizi e di recupero crediti, Controparte_3 attività da cui risulta aver percepito la somma netta di € 441,00 tra l'1.07.2024 e il
15.07.2024, € 180,00 tra il 19.07.2024 e il 31.07.2024, € 665,00 nel mese di agosto 2024 ed €
922,00 per il mese di settembre 2024; è titolare di un conto corrente presso WE (Banco
BPM) con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 6.063,70 ed al 25 maggio 2024 negativo ed insufficiente per l'esecuzione delle operazioni economiche dovute;
è comproprietaria al 50 % con il della ex casa coniugale, per cui sostiene mensilmente euro 375 a titolo di rata Pt_1 mensile di mutuo, nonché, sempre al 50% ma con la sorella, dell'immobile di VI (SS) ereditato dai genitori, oltre ad aver ereditato anche alcuni terreni agricoli di scarso valore siti in Sardegna;
percepisce l'assegno unico universale nella misura del 50 % (pari a 94,60 €) insieme al ricorrente.
Il Tribunale, poi, accogliendo la domanda della resistente, riconosceva alla stessa la spettanza dell'assegno divorzile, rilevando che la disparità reddituale sussistente tra i coniugi fosse da ricondurre alla scelta condivisa dagli stessi -o, quanto meno, all'accettazione tacita da parte del pagina 6 di 18 – a che si occupasse prevalentemente del ménage familiare, Pt_1 Controparte_1 rinunciando a svolgere qualsiasi attività lavorativa e consentendo così al coniuge di stabilizzare e accrescere la propria.
Tenuto conto della capacità lavorativa generica di – che, peraltro, dopo la Controparte_1 separazione si era attivata per la ricerca di un'idonea occupazione – e della sua attuale ridotta entrata stipendiale, il Tribunale riteneva congruo quantificare l'assegno divorzile nella misura di euro 300 mensili, rilevando peraltro come tale importo fosse detraibile dall'onerato e fosse invece oggetto di tassazione per il beneficiario.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il Giudice di prime cure poneva le spese di lite per 1/3 a carico del ricorrente, compensando la residua parte, considerata la prevalente soccombenza del in punto economico con riferimento alla domanda di assegno divorzile e la Pt_1 parziale soccombenza reciproca sulle altre domande.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello in data 09.05.2025 , chiedendo Parte_1 la riforma della pronuncia impugnata in punto riconoscimento dell'assegno divorzile a favore di
. Controparte_1
L'appellante, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato:
- che non ha dato prova dei presupposti a fondamento della propria Controparte_1 istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile;
- che la signora, contrariamente a quanto riferito dal Tribunale, ha lavorato nei primi anni di matrimonio, decidendo poi di fare una pausa dal mondo del lavoro una volta nato il figlio periodo particolarmente complicato per la in quanto coincidente con la Per_1 CP_1 morte dei genitori;
- che se inizialmente aveva accettato tale decisione della moglie, pensando Parte_1 fosse temporanea e collegata al suo stato di sofferenza, poi aveva sempre chiesto alla moglie di riprendere a svolgere un'attività lavorativa, offrendosi di pagarle corsi professionali e proponendole diversi percorsi lavorativi, iniziative che la signora aveva sempre categoricamente rifiutato, costringendo , che all'epoca percepiva un modesto Pt_1 reddito, a reperire una seconda attività lavorativa (da novembre 2017 a giugno 2018, autista con l'App Heetch) per far fronte alle molteplici spese sostenute dalla moglie;
- che nemmeno sussistevano particolari esigenze di cura del figlio, posto che il minore era stato inserito al nido e che i nonni paterni avrebbero potuto provvedere al relativo accudimento una volta che sarebbe rientrato a casa dal nido;
Per_1 pagina 7 di 18 - che la decisione di di non riprendere l'attività lavorativa e di non Controparte_1 contribuire al sostentamento economico della famiglia non era stata quindi frutto né di una scelta condivisa né di un'accettazione tacita da parte di , essendo anzi stata proprio Pt_1 tale circostanza ad aver causato la crisi coniugale intervenuta tra le parti e ad aver indotto a lasciare la casa familiare, una volta conseguite le condizioni economiche per Pt_1 poterlo fare;
- che il contributo personale dato da al ménage familiare risulta già essere Controparte_1 stato compensato dall'assegnazione alla stessa dell'ex casa familiare, posto che gli importi per l'acquisto di tale abitazione, in comproprietà tra le parti, sono stati sostenuti per la quasi totalità dal , avendo la provveduto a versare la propria parte del Pt_1 CP_1 mutuo solo dal mese di agosto 2022.
Alla luce di tali elementi, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza in punto di assegno divorzile e la conseguente riforma della statuizione sulle spese di lite.
Con decreto presidenziale depositato il 13.05.2025 è stata fissata udienza al 09.10.2025, poi anticipata al 07.10.2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
In data 02.09.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha esposto quanto segue: al contrario di , che si è sempre solo Controparte_1 occupata della cura della famiglia senza mai concedersi spese voluttuarie, , anche Parte_1 in corso di matrimonio, avrebbe sempre mantenuto un tenore di vita molto agiato, concedendosi viaggi, ristoranti, abbonamenti in palestra e altri svaghi e avendo scelto anche di intraprendere un secondo lavoro da novembre 2017 a giugno 2018 quale autista con l'App Heetch proprio per poter spendere di più in lussi e svaghi;
i redditi elevati di hanno condotto i coniugi, di Parte_1 comune accordo, a scegliere che si sarebbe occupata del ménage familiare; Controparte_1 tuttora l'appellante mantiene un tenore di vita elevato, continuando a concedersi importanti viaggi e numerosi weekend fuori porta, e avendo altresì provveduto ad acquistare una prestigiosa casa con la sua nuova compagna;
dalle dichiarazioni dei redditi depositate, emerge che ha Parte_1 avuto un reddito di euro 72.014,00 nel 2022 e di euro 73.359,00 nel 2023, redditi a cui ora devono aggiungersi anche quelli della nuova compagna;
la fine della relazione coniugale, lungi dall'essere collegata, come sostenuto dall'appellante, al presunto rifiuto di di ricercare Controparte_1 un'occupazione lavorativa, è da ricondursi alle numerose assenze di oltre alle Parte_1 frequentazioni dello stesso con altre donne;
ha documentalmente provato di Controparte_1 pagina 8 di 18 essersi immediatamente attivata, dopo la separazione, per il reperimento di un'occupazione lavorativa;
non corrisponde al vero quanto riferito da controparte circa la circostanza che i nonni paterni avrebbero potuto occuparsi della cura di posto che questi hanno sempre risieduto Per_1 in Puglia e si sono trasferiti a Milano solo negli ultimi anni.
L'appellata ha chiesto poi la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, evidenziando che , durante tutto il giudizio di separazione e quello di divorzio, non Parte_1 ha mai mostrato disponibilità alla conclusione di accordi, non ha pagato le spese di lite del giudizio di divorzio di primo grado – avendo costretto l'appellata a notificargli apposito atto di precetto -, e ha, in ogni caso, agito al solo fine di punire per poter condurre una vita più Controparte_1 agiata.
In data 17.09.2025, l'appellante ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione avversaria, insistendo nelle conclusioni già formulate. Ha ribadito che l' appellata non ha adempiuto all'onere di provare i presupposti a fondamento della propria istanza di assegno divorzile, non avendo ella dimostrato di aver rinunciato ad opportunità lavorative o ad una particolare carriera per dedicarsi alla cura della famiglia;
ha negato di aver sperperato le proprie risorse economiche in corso di matrimonio, replicando che era, semmai, a sostenere ingenti spese, con una media di circa Controparte_1
1.500,00 euro mensili ( a sostegno di ciò, l'appellante ha depositato per la prima volta estratti conto riferiti al conto cointestato ); ha precisato che la nuova casa con cui abita Controparte_4 con la compagna non è un'abitazione prestigiosa, come sostenuto dall'appellata, essendo essa appena poco più grande di quella abitata esclusivamente dalla;
ha negato che la causa CP_1 della fine della relazione coniugale con fosse da ricondurre alle assenze e alle Controparte_1 frequentazioni con altre donne da parte di , evidenziando come ciò sia stato escluso Parte_1 anche dal Tribunale in sede di separazione;
ha riferito che la scelta di di non Controparte_1 lavorare e rimanere sempre a casa, oltre a non essere mai stata condivisa da , ha Parte_1 causato diverse difficoltà al figlio per via dell'attaccamento della madre al minore che gli Per_1 ha impedito di fare diverse esperienze fuori casa;
ha esposto di essere attualmente in difficoltà a causa del pignoramento subito il 26 luglio 2025 per il mancato rimborso a delle Controparte_1 spese legali liquidate nella sentenza oggi impugnata (essendo state vincolate a pignoramento somme ben eccedenti quanto dovuto), precisando di aver dichiarato di essere disponibile a pagare, pur chiedendo di attendere l'esito del giudizio di impugnazione;
ha negato che i propri genitori
(nonni paterni di abbiano sempre abitato in Puglia, come riferito dall'appellata, riferendo Per_1 pagina 9 di 18 che essi hanno abitato per molto tempo a Quarto Oggiaro e che si recavano in Puglia solo nel periodo estivo.
In data 03.10.2025, il P.G., nella persona della dott.ssa Luisa Russo, ha dichiarato per iscritto di non avere interesse a concludere, stante l'oggetto del procedimento, vertente esclusivamente sull'assegno divorzile.
In pari data, l'appellata ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, con le quali ha preliminarmente eccepito l'irritualità della memoria di replica depositata da controparte, in quanto non autorizzata e accompagnata dal deposito di documenti del tutto inconferenti.
In secondo luogo, l'appellata, insistendo sulla domanda di condanna di controparte ex art 96 cpc, ha lamentato il comportamento ingiusto di , il quale ha sospeso il pagamento della Parte_1 rata del mutuo e, nonostante la piena esecutività della sentenza di primo grado, ha omesso di versare l'assegno divorzile e non ha rimborsato alla sig.ra le spese del giudizio di primo CP_1 grado.
All'odierna udienza, tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., come da decreto presidenziale del
13.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va evidenziato che l'appello ha ad oggetto esclusivamente l'an dell'assegno divorzile e non già il quantum: con unico motivo d'appello, infatti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 per difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile e per travisamento dei fatti.
È nota l'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile nonché il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dallo stesso Tribunale nella sentenza appellata, secondo cui l'assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287). Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il pagina 10 di 18 particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale , ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze.
Nella valutazione della corresponsione dell'assegno divorzile e della sua quantificazione, secondo la
Corte di Cassazione, entrano in gioco tutti gli elementi di valutazione inerenti l'impossibilità di procurarsi autonomamente risorse economiche, che devono bilanciare fattori quali l'attribuzione della casa familiare, la durata del matrimonio, l'apporto dato dall'ex coniuge al successo professionale e alla costituzione del patrimonio del coniuge che ha lavorato nel corso degli anni di convivenza.
Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio.
In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. Sez.I, n.10614).
Ciò premesso, osserva questa Corte in primo luogo che le emergenze istruttorie danno conto della sussistenza di uno squilibrio delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti al momento della cessazione del vincolo matrimoniale.
Si riassumono i dati emersi.
di anni 50, è dipendente/quadro presso Banca UBS, percepisce un reddito per 13 Parte_1 mensilità. Lavora presso Banca UBS dal 2005.
Per il suo lavoro, ha una polizza sanitaria aziendale che utilizza per il figlio (per questo le Per_1 spese mediche del figlio sono a carico del padre per il 100%).
Dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate, emerge quanto segue.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
pagina 11 di 18 d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2024 € 70.731 € 22.860 € 1.127 € 566 € 46.178 € 3.848,17
730-2023 € 70.870 € 22.194 € 1.129 € 567 € 46.980 € 3.915,00
730-2022 € 73.068 € 23.253 € 1.167 € 585 € 48.063 € 4.005,25
Ha un conto corrente in WE dove viene accreditata la sua retribuzione, un conto corrente in
Credem cointestato con la sua nuova compagna, con il quale vengono pagate le rate del mutuo contratto per l'acquisto della nuova casa, e un conto corrente cointestato con parte appellata
(di cui ha prodotto estratto conto con note ex art 127 ter c.p.c.). Controparte_1
Il signore non ha prodotto gli estratti conto integrali relativi al conto personale WE: ne ha prodotti solo alcuni, dove mancano, peraltro, alcune mensilità.
Dagli estratti conto prodotti si evince che, per quanto attiene alla retribuzione, ha Parte_1 percepito euro 2965,00 nel gennaio 2023, euro 3090,00 nell'aprile 2023, nel maggio 2023, nel luglio
2023, nel settembre 2023 e nell'ottobre 2023 (manca estratto conto di agosto e di parte di giugno).
L'appellante ha poi prodotto due buste paga, l'una per il mese di dicembre, ove si evince che il netto in busta è di euro 3380,00, e l'una per il mese di gennaio 2024, ove si evince che il netto in busta è di euro 3144.
All'udienza del 23.05.2023, il signore aveva riferito: “Io guadagno al mese € 2911, per 13 mensilità.
C'è poi il bonus variabile che mi pagano a febbraio che cambia ogni anno, quest'anno € 13.000 lordi,
l'altro anno è stato 15.000 lordi”.
Percepisce poi circa 94,00 euro mensili a titolo di 50 % dell'assegno unico.
E' proprietario al 50 % con dell'abitazione familiare. Controparte_1
Il mutuo per l'acquisto di tale abitazione (la cui rata mensile ammonta a circa 750,00 euro) è stata pagata interamente da circa sino alla sentenza emessa nel giudizio di separazione nel Pt_1 giugno 2022; poi, a partire dall'estate 2022, anche la sig.ra ha iniziato a pagare la propria CP_1 quota parte del mutuo.
Ad oggi, l'appellante quindi paga la metà della rata mutuo per l'acquisto della casa familiare, ammontante a circa 375,00 euro al mese.
Paga poi la propria quota parte di mutuo (ammontante a circa 1000,00 euro mensili) contratto con la sua nuova compagna per l'acquisto di un'altra abitazione a Milano, abitazione intestata esclusivamente alla nuova compagna.
pagina 12 di 18 Sostiene poi mensilmente il pagamento di euro 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio (insieme al 100% delle spese mediche – coperte da polizza sanitaria – e all'80% delle altre spese straordinarie).
In data 12.06.2024, e la compagna hanno avuto in affido una bambina per il periodo di due Pt_1 anni.
, di anni 50, ha lavorato fino al novembre 2007, dopodiché non ha più lavorato Controparte_1 sino al marzo 2022, ed in particolare:
- dal 18.03.2022 al 31.05.2022 ha svolto attività lavorativa a tempo determinato per Controparte_5
(call center) percependo uno stipendio complessivo di euro 1.240,35, ossia circa euro 510,00 al mese;
- dall'01.06.2022 al 24.09.2022 ha svolto attività lavorativa a tempo Controparte_1 determinato per Convertica percependo uno stipendio complessivo di euro 532,00 ossia circa euro
138,00 al mese (la sentenza di separazione del 29.06.2022 aveva riconosciuto l'impegno della signora ad aver trovato un'occupazione lavorativa e la esortava a trovare un'occupazione più redditizia);
- dal 22.07.2022 al 31.12.2022 ha svolto attività lavorativa per percependo uno CP_6 stipendio complessivo di euro 4.691,00, ossia circa euro 868,00 euro mensili. Tale attività, che aveva iniziale scadenza il 30.09.2022, è stata poi prorogata fino al 31.12.2024, ma nella primavera del 2024 la società è fallita, sicché è stata licenziata. Controparte_1
All'udienza del 23.05.2023, la signora, parlando della suddetta attività, ha riferito: “in media prendo sugli € 800 che poi arrivo a € 1000 con le provvigioni”.
In riferimento a tale attività presso la società “ ”, dalle buste paga prodotte nonché CP_6 dagli estratti conto depositati si evince che ella ha percepito nello specifico le seguenti retribuzioni:
217,00 euro a luglio 2022; 239,00 euro ad agosto 2022; 687,00 euro a settembre 2022; 663,00 euro a ottobre 2022; 1055,00 euro a novembre 2022 (la signora ha riferito che dal mese di novembre 2022 le buste paga risultano più alte in quanto sono presenti le c. d. “provvigioni a vendita”); 2120,00 euro a dicembre 2022; 1175,00 euro a gennaio 2023; 1027,00 euro a febbraio 2023; 1353,00 euro a marzo 2023; 1194,00 ad aprile 2023; 1322,00 a maggio 2023; 1164,00 a giugno 2023; 1335,00 a luglio
2023; 1074,00 ad agosto 2023; 1352,00 a settembre 2023; 1204,00 a ottobre 2023; 1367,00 a novembre 2023; 1782,00 euro a dicembre 2023; 1017,00 euro a gennaio 2024; 953,00 a febbraio
2024; 962,00 euro a marzo 2024; 962,00 euro ad aprile 2024. Ha percepito il suo ultimo emolumento
(euro 441,00) da questa società per i primi giorni del mese di luglio 2024, dopodiché la società ha cessato ogni attività lavorativa;
pagina 13 di 18 - in data 19.07.2024 ha cominciato la collaborazione a tempo determinato con Controparte_1 un' altra società di call center con scadenza prorogata al 30.11.2024. In relazione a tale ultima attività sono state prodotte delle buste paga che mostrano le seguenti retribuzioni: euro 180,00 dal
19 al 31 luglio 2024; euro 665,00 ad agosto 2024; euro 922,00 a settembre 2024.
Nel presente giudizio la signora non ha riferito nulla in ordine alla sua attuale posizione CP_1 lavorativa, in particolare non ha chiarito se il contratto (che aveva scadenza il 30.11.2024), le è stato effettivamente rinnovato.
Dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate, emerge quanto segue.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2025 € 11.817,00 € 665,00 € 145,00 € 0,00 € 11.007,00 € 917,25
730-2024 € 18.206,00 € 1.309,00 € 235,00 € 0,00 € 16.662,00 € 1.388,50
PF-2023 € 8.272,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.272,00 € 689,33
Va precisato che il reddito imponibile indicato nel PF 2023 (relativo all'anno d'imposta 2022) è composto da circa euro 6463,00 derivanti da reddito da lavoro per 289 giorni e da euro 1.800,00 a titolo di assegno da parte del coniuge;
il reddito imponibile indicato nel 730-2024 (relativo all'anno d'imposta 2023) è composto da circa euro 15.297,00 derivanti da reddito da lavoro e da euro
2.900,00 a titolo di assegno da parte del coniuge;
il reddito imponibile indicato nel 730-2025
(relativo all'anno d'imposta 2024) è composto da circa euro 6100,00 ed euro 3208,00 derivanti da reddito da lavoro per 363 giorni e da euro 2.500 a titolo di assegno da parte del coniuge.
ha un conto corrente in WE dove viene accreditata la sua retribuzione e Controparte_1 un conto cointestato con . Pt_1
Percepisce assegni famigliari al 50% per un importo di euro 94,60.
Paga mensilmente la sua quota parte della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (euro 375,00, che la signora ha iniziato a pagare nell'estate del 2022, prima l'intera quota del mutuo veniva sostenuta da ). Pt_1
pagina 14 di 18 Sostiene le spese relative alla abitazione familiare in cui abita con il figlio (tra il gennaio e marzo
2024, ad esempio, risultano, dall'estratto conto, pagamenti per spese condominiali di 360-425 mensili).
E' proprietaria al 50 % insieme a dell'abitazione familiare, e al 50 % insieme alla sorella Pt_1
(beneficiaria di amministrazione di sostegno) di un immobile a VI (SS) ereditato dai genitori, nonché di alcuni terreni agricoli in Sardegna di scarso valore.
Evidenzia in secondo luogo la Corte che l'appellata ha dato prova di essersi attivata al momento della separazione con urgenza e dedizione alla ricerca di un'occupazione lavorativa (ha prodotto documentazione inerente a candidature per occupazioni professionali e ha dato atto dei vari tentativi di trovare un'attività lavorativa stabile), ma - tenuto conto dell'età, della mancanza di titoli professionali specializzanti, di pregresse esperienze lavorative qualificanti, della mancanza della conoscenza di lingue straniere - lo squilibrio economico-reddituale è risultato incolmabile.
Ciò premesso, osserva in terzo luogo la Corte che invero, nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che il rilevante squilibrio tra le posizioni degli ex coniugi deve ritenersi causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali dell'appellata in funzione dell'assunzione di un ruolo consumato prevalentemente all'interno della famiglia nello svolgimento di compiti domestici di accudimento e cura del nucleo familiare a tutto vantaggio della crescita professionale ed economica dell'ex-marito e della formazione del patrimonio comune.
Tiene conto questa Corte del fatto che la prova del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e dunque del nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza spetta alla richiedente l'assegno; tuttavia avendo l'odierna parte appellata specificamente allegato che per scelta condivisa con il marito lei aveva rinunciato dopo la nascita del figlio non solo a svolgere attività lavorativa ma sinanche a ricercare occasioni Per_1 professionali e reddituali per lo meno fino all'ingresso del figlio alla scuola materna, è evidente che l'onere probatorio non può che essere parzialmente temperato mediante il ricorso a presunzioni e ad elementi di tipo deduttivo (essendo impossibile ed eccessivamente gravosa per il coniuge debole una prova documentale o testimoniale di un fatto negativo): cfr sul punto Cass. n. 4389/2022, Cass.
33381/2022, Cass. n. 13420/2023.
E' in primo luogo contrario alla logica comune e al dato di realtà che nell'attuale mercato del lavoro si possano ricevere offerte lavorative senza avere intrapreso fattivamente una ricerca in tal senso
(l'appellata allega che per scelta condivisa ha rinunciato a svolgere attività lavorative per dedicarsi pagina 15 di 18 alla cura del figlio e alla gestione della casa e di fatto non ha svolto attività lavorativa dal 2007 al
2022).
Ciò posto va considerato che le parti hanno contratto matrimonio nel 2005 (all'età di 31 anni circa), il figlio è nato nel 2008, la separazione è stata pronunciata nel 2022, Per_1 Controparte_1 ha lavorato fino al novembre 2007 e dopodiché non ha più lavorato sino al marzo 2022
Il matrimonio è quindi durato circa 20 anni.
L'appellata è comproprietaria della casa coniugale della quale in costanza di matrimonio non ha mai pagato la rata di mutuo, contratto stipulato in origine nel settembre 2012 e di seguito surrogato presso altro istituto di credito il 21.09.2026 (doc. 25 fascicolo parte in primo Pt_1 grado), avendovi sempre fatto fronte il marito: ritiene la Corte che anche tale circostanza (acquisto di un trilocale in comproprietà nel 2012, decisione da parte dell'ex marito di pagare interamente la rata del mutuo) debba essere valutata alla stregua di un indice presuntivo di una scelta condivisa e di un progetto di vita comune.
Alla luce della durata del matrimonio, dunque, anche quest'ultimo fattore è indice di una scelta condivisa di suddivisione dei ruoli.
Da ultimo, considerato che è pacifico che prima della nascita del figlio avesse Controparte_1 una stabile e remunerativa attività lavorativa, anche il fatto che ella dopo la separazione non sia riuscita a reperire un'adeguata attività lavorativa sufficientemente e stabilmente remunerativa, seppur dotata di una capacità lavorativa perlomeno generica, tenuto conto dell'età, dell'assenza di pregresse esperienze lavorative e di competenze specifiche e nonostante ella si sia attivata con urgenza e dedizione alla ricerca di un'occupazione lavorativa, è indicativo del fatto che c'era stato dopo la nascita del figlio un reale sacrificio della sua capacità professionale ed economica.
L'appellante allega peraltro in maniera generica che la causa della crisi coniugale sarebbe collegata alla decisione assunta unilateralmente dalla ex moglie di rinunciare ad ogni opportunità di lavoro e di guadagno, circostanza che lo avrebbe indotto a chiedere, in sede di separazione, l'addebito della separazione alla moglie. Rileva la Corte come condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda del , osservando che alla luce della scansione cronologica degli eventi la crisi del Pt_1 rapporto coniugale non poteva essere stata causata dal mancato reperimento da parte di CP_1
di una nuova occupazione lavorativa, giacchè, secondo la stessa prospettazione e volontà
[...] del , la signora avrebbe dovuto riprendere il lavoro dopo 3 anni dalla nascita del Pt_1 CP_1 figlio (all'inizio della scuola materna), quindi nel 2011, mentre la separazione è stata chiesta solo nel
2020 e il ha lasciato la casa coniugale solo nel settembre 2019. A giustificazione di ciò, Pt_1 pagina 16 di 18 , nel proprio atto di appello, ha rappresentato di non aver potuto lasciare prima Pt_1
l'abitazione familiare per mancanza di risorse economiche che gli consentissero una simile decisione.
Anche questa allegazione è smentita delle evidenze istruttorie. Deve infatti rilevarsi come , Pt_1 uscito dalla casa coniugale nel settembre 2019, sia andato ad abitare in “una casa” dei suoi genitori
(gli stessi genitori che, come riferito dall'appellante, sembra abbiano sostenuto il figlio diverse volte dal punto di vista economico, elargendogli il 50 % della somma necessaria per comprare la casa familiare, e avendo contribuito nell'acquisto dell'automobile e degli arredi della casa): appare quindi inverosimile e contraddittorio che non abbia potuto allontanarsi prima dalla casa Pt_1 coniugale per ragioni economiche.
Del pari è pienamente provata la crescita professionale del proprio nel corso degli anni Pt_1 della convivenza matrimoniale e di quelli successivi: a fronte di una situazione di difficoltà economica lamentata dall'appellante all'inizio della convivenza matrimoniale è fatto pacifico che egli abbia proseguito la sua carriera professionale consolidando la sua posizione lavorativa, conseguendo la qualifica di quadro all'interno di una Banca e raggiungendo quindi una stabilità ed una posizione economica consolidata. E' questo un ulteriore indice presuntivo di una decisione comune che l'ex moglie non si dedicasse ad attività lavorativa in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, permettendo contestualmente al di dedicarsi al proprio lavoro. Pt_1
Alla luce del fatto che la convivenza sia durata per circa 15 anni appare logicamente plausibile che le scelte di conduzione familiare e la decisione della di non riprendere l'attività lavorativa CP_1
e di non ricercare una nuova occupazione a far data dalla nascita del figlio siano state condivise ed accettate da . Pt_1
Il nucleo familiare non ha potuto contare sull'aiuto di un collaboratore domestico e anche la possibilità di un supporto da parte dei genitori dell'ex marito non è stata provata, avendo la contestato che essi non vivevano a Milano ma in Puglia e che solo dopo la separazione, si CP_1 sono trasferiti a Milano, in appartamento di loro proprietà, per aiutare il figlio ormai separato.
D'altra parte l'appellante non ha assolto all'onere della prova contraria su di lui incombente: in disparte il fatto che in questo grado di giudizio l'appellante non ha formulato o reiterato istanze istruttorie, egli non ha provato in primo grado quanto contestato, ossia di aver invitato la moglie a reperire un'attività lavorativa a partire dal compimento del terzo anno di età del figlio: non è stata fornita prova documentale e le prove orali sono state condivisibilmente ritenute inammissibili in quanto in quanto vertenti su capitoli in parte formulati del tutto genericamente, in parte pagina 17 di 18 inconferenti, in parte dal contenuto valutativo e attinenti a circostanze documentate o da documentare.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile dovendosi riconoscere una componente compensativo-perequativa dell'assegno medesimo.
La quantificazione operata dal Tribunale come detto non è oggetto del motivo d'appello, ma appare ad ogni modo coerente con la motivazione che ha riconosciuto i presupposti per l'assegno.
Ne consegue che l'appello va respinto.
4. Per il principio di soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri vigenti dei giudizi avanti alla Corte di Appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 11027/2024, emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano in data 11.12.2024 nel procedimento di divorzio n. 4356/2023 R.G., assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 07 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ED TA AB NZ
pagina 18 di 18