CA
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 296/2023 promossa da:
e , con il patrocinio, dell'Avv. PANTI DUCCIO, per Parte_1 Parte_2 procura in atti;
APPELLANTI
nei confronti di
(e per essa la mandataria con il patrocinio dell'Avv. Bianchini _1 Controparte_2
Marco, per procura in atti;
APPELLATA nonché
[(quale cessionaria del credito di e per essa la mandataria CP_3 _1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, Controparte_4 per procura in atti;
pagina 1 di 19 INTERVENUTA avverso la sentenza n. 9/2023, resa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 9.1.2023.
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Parte_1 Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE A) Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire e/o la titolarità del diritto di credito azionato da per tutti i motivi in narrativa, dichiarare nullo ed inefficace _1 il decreto ingiuntivo n. 593/2021, (fascicolo n. 1421/2021 R.G.) emesso in data 26.05.2021 dal
Tribunale di Siena e pubblicato in data 31.05.2021, ad istanza di - quale cessionario dei _1 credito pro soluto da rappresentata da nonché dell'intervenuta Controparte_5 CP_6
(a sua volta cessionaria del credito di e per l'effetto revocare il suddetto;
CP_3 _1
B) Accertare e dichiarare che né (cedente) nè la (cessionaria), né Controparte_7 _1
l'intervenuta (a sua volta cessionaria di hanno proposto alcuna istanza ex CP_3 _1 art. 1957 c.c., entro il termine previsto di sei mesi, e conseguentemente dichiarare che i fideiussori
NON sono più obbligato nei confronti del creditore. Parte_1 Pt_2
C) accertare e dichiarare d'UFFICIO la carenza di legittimazione attiva di e della Controparte_2 sua mandataria (cessionaria di ed anche dell'intervenuta (a sua _1 CP_5 CP_3 volta cessionaria del credito di per nullità ed inefficacia della cessione in blocco di crediti _1 operata da e di quella da a Controparte_8 _1 CP_3
D) accertare e dichiarare d'UFFICIO la mancanza di legittimazione attiva di e della Controparte_2 sua mandataria (cessionaria di ed anche dell'intervenuta (a sua _1 CP_5 CP_3 volta cessionaria del credito di alla riscossione dei crediti, stante l'assenza dell'iscrizione _1 delle stesse all'albo ex. art. 106 TUB.
NEL MERITO
pagina 2 di 19 E) Dichiarata la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti e , Parte_1 Pt_2 relativamente alle clausole nn. 2) 6) 8) in quanto clausole riproducenti lo schema ABI in violazione dell'art.2 L.287/1990, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed operata la loro sostituzione con le norme di legge, dichiarare la ex art 1957 cc è decaduta dalla garanzia e che quindi nulla è dovuto _1 dagli appellanti e per l'effetto revocare l'opposto D.I. n. 593/2021, (fascicolo n. 1421/2021 R.G.) emesso in data 26.05.2021 dal Tribunale di Siena e pubblicato in data 31.05.2021, ad istanza di
- quale cessionario dei credito pro soluto da _1 Controparte_5
F) In ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto riformare totalmente la sentenza n. 9/2023 resa inter partes il 29 dicembre 2022 dal Tribunale di Siena nel procedimento RGN.2116/2021, pubblicata in data 9 gennaio 2023 [e conseguentemente revocare anche il decreto ingiuntivo n.
593/2021 del 26.5.2021 pubblicato il 31.5.2021 (procedimento 1421/20121 RG Trib Siena)]
G) con Vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.”
Parte Appellata: _1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato dai signori e avverso la sentenza n. 9/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siena in data 29/12/2022 e pubblicata in data 09/01/2023, nella causa civile R.G.
2116/2021 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
Parte Intervenuta: CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato dai signori e avverso la sentenza n. 9/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siena in data 29/12/2022 e pubblicata in data 09/01/2023, nella causa civile R.G.
2116/2021 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 9/2023 pubblicata il 9 gennaio 2023, il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando ha così deciso:
” - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 593/2021, emesso dal Tribunale di Siena il 26 maggio 2021, depositato in cancelleria il 31 maggio 2021;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese processuali che liquida in € 14.103,00 compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da e Parte_1 [...]
(quali garanti fideiussori di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 RT
593/2021, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Siena aveva loro ingiunto unitamente a il pagamento della somma di € 215.343,05 (ciascuno Parte_4 limitatamente alla quota di € 72.000,00), oltre interessi di mora e spese della procedura, in favore
( quale cessionaria di , rappresentata da _1 Controparte_9 CP_6
[...]
1.2. Gli opponenti a fondamento dell'opposizione hanno dedotto: a) un vizio insanabile del decreto ingiuntivo opposto sia per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., sia per la mancata escussione del debitore, necessaria ex art. 1944 cod. civ.; b) l' incertezza dell'esatto ammontare del credito;
c) l'erroneità delle risultanze della certificazione depositata dalla opposta a fondamento della richiesta di ingiunzione;
d) la nullità della fideiussione perché conforme allo schema elaborato dell'ABI, dichiarato nullo dalla Banca D'Italia; e) la decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.; f) la compensazione integrale tra il saldo negativo di conto corrente e il diritto alla ripetizione degli indebiti bancari prescritti.
2. Si costituiva la convenuta e contestando ogni debenza degli opponenti, insisteva _1 per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, senza attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza delle memorie conclusionali e repliche, è stata decisa nei termini di cui innanzi.
4. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si pagina 4 di 19 riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
“La prima questione da porsi è se effettivamente la società (cessionaria del credito) sia _1 titolare del credito per cui essa agisce. Sul punto, si osserva che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – che richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgono come notifica al debitore ceduto. Il problema è che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale spesso riportano solo criteri generali con cui identificare i crediti ceduti ed appare davvero difficile capire se quello per cui si agisce in via esecutiva vi sia compreso. Nella specie, tuttavia, ciò non è accaduto, posto che il rinvio al sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 16.1.2020 Parte Seconda), contenente i relativi codici identificativi nonché l'elenco dei crediti ceduti, è possibile individuare con certezza i crediti oggetto di cessione, onde si ritiene sussistente idonea documentazione a riprova della titolarità del rapporto giuridico controverso. In secondo luogo, deve rilevarsi come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993. Nella specie, gli opponenti hanno sollecito la scrivente a rimettere alla Corte Costituzionale la suddetta questione di illegittimità costituzionale sul presupposto che “l'estratto-saldo c/c non rientra tra le “prove scritte” indicate espressamente nell'art. 634 c.p.c. in forza delle quali può essere chiesta l'emissione dell'ingiunzione” ed in quanto “tale norma […] diversifica la posizione tra i cittadini e le società creditrici (che per poter chiedere l'emissione dell'ingiunzione devono fornire prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. mediante "gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purchè bollate e vidimate nelle forme di legge", cioè da un Pubblico Ufficiale [Notaio o Segretario Comunale]) rispetto agli Istituti di Credito che possono certificare il solo saldo dell'estratto conto (senza allegare neppure tutte le scritture e tutti gli estratti conto) da un dipendente della stessa
, che ovviamente si trova in palese conflitto di interessi e non è un Pubblico Ufficiale”. CP_5
Ebbene, rispetto all'efficacia probatoria degli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 385/1993 si ribadisce l'univoco indirizzo dettato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018). Pertanto, occorre ribadire, anzitutto, la radicale diversità delle esigenze probatorie della fase monitoria rispetto a quelle del giudizio a cognizione piena e, dunque, la disciplina in esame non pagina 5 di 19 costituisce un pregiudizio per i soggetti diversi dagli istituti bancari, posto che nel giudizio a cognizione piena sarà la banca a dover dimostrare la fondatezza delle proprie pretese creditorie;
inoltre, deve darsi rilievo alla ratio di tale norma che è quella di garantire la salvaguardia delle esigenze di stabilità del sistema bancario. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nelle fideiussioni, si osserva anzitutto che l'eccezione è stata tardivamente sollevata solo con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. depositata il 14.3.2022, e non nell'atto introduttivo, né nella prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, sede deputata per espressa previsione dell'art. 648 c.p.c. alla decisione in ordine alla richiesta ex art. 648 c.p.c. In ogni caso, si noti che la contestazione effettuata da parte opponente, genericamente riferita alle fideiussioni, non vale a ritenere adempiuto l'onere di specifica allegazione imposto ai fini della rituale effettuazione del disconoscimento della scrittura privata, atteso che, in via generale, se è da un lato
“vero è che il disconoscimento non richiede forme solenni”, d'altro canto, come osservato dal S.C., “esso deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. La contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo” (Cass. n. 12448/12). Sempre in via preliminare, si conferma quanto argomentato nell'ordinanza in data 12 gennaio 2022 in ordine all'eccezione di nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso sulla base dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB e, dunque, in mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e per la carenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era 'fondato su prova scritta' al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno. Nel caso di specie, invero, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., in quanto è proprio l'art. 50 T.U.B. che prevede che 'le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.'. La genericità del testo normativo e la ratio della disposizione, evidentemente volta a garantire un regime di favore per gli istituti di credito, inducono a ritenere che la norma medesima sia applicabile sia alle operazioni in conto corrente che alle operazioni di finanziamento, quali il pagina 6 di 19 leasing. A tale documento, si aggiungono invero il contratto e gli estratti conto. Si ribadisce, inoltre, che il certificato di cui all'art. 50 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Con altro motivo di opposizione, gli opponenti deducono, nel merito, la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L.287/1990, c.d. Legge Antitrust. A tal proposito, anzitutto occorre evidenziare che detta questione si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990. Nel merito il Tribunale osserva come la tematica assai dibattuta sia stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30/12/2021, n. 41994, che ha stabilito che
“sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994). Il Tribunale aderisce dunque a tale orientamento in quanto, anzitutto, in via generale, il riconoscimento del rilievo costituzionale delle disposizioni pro concorrenziali non implica sul piano giuridico, sic et simpliciter e in via automatica, la nullità dell' intero contratto “a valle” potendo essere circoscritta detta nullità soltanto a talune clausole negoziali, effettivamente contrastanti con i principi normativi citati;
sotto il medesimo profilo, inoltre, sul piano interpretativo, l'art. 2 della l. 287/1990, pur facendo riferimento alla possibilità che si concretizzi una lesione della concorrenza mediante attività contrattuale, non stabilisce in alcun modo il travolgimento dell'intero contratto. In secondo luogo detto orientamento risulta maggiormente coerente, sul piano sistematico, con la disciplina in materia di nullità negoziale del codice ex art. 1418 e ss. c.c. nonché con il principio generale di conservazione degli atti e degli effetti giuridici;
a quest'ultimo proposito, in particolare, l'art. 1419 c.c. in caso di nullità di singole clausole stabilisce la nullità dell'intero contratto soltanto in ipotesi particolari ovvero “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte di contenuto” (primo comma) ovvero se le citate clausole non siano sostituite di diritto da norme imperative. Tanto premesso sul piano giuridico-sostanziale, a livello processuale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onus probandi circa l'effettiva sussistenza di accordo o intesa anti concorrenziale a cui avrebbe aderito l'istituto di credito e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali oggetto di censura da parte degli istituti di credito. A quest'ultimo proposito, in primo luogo, come rilevato dalla stessa Cassazione, “Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea,
pagina 7 di 19 essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. Nè il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa” (cfr., ad es., Cass. 11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.11.2018, n. 30818). La necessità della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate è stata altresì riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di merito e ribadita in successiva sentenza della stessa Cassazione secondo cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto dell'intesa stessa (Cass., 22.5.2019, n. 13846); tale orientamento risulta peraltro conforme alla tradizionale impostazione giurisprudenziale consolidata in altri settori economici secondo cui l'utilizzabilità degli accertamenti dell'autorità antitrust da parte dei consumatori è ammissibile soltanto “una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore posta anche a loro tutela “(in tal senso Cass. 20.6.2011, n. 13486, Cass. 9.12.2002, n. 17475); in altri termini, l'accertamento di fatto dell'intesa o condotta anticoncorrenziale è presupposto logico giuridico del pregiudizio concretamente subito dal consumatore e da questi deve essere provato. E' evidente che, al fine di circoscrivere puntualmente l'oggetto della domanda, grava sulla parte l'onere di indicare specificamente le clausole contrattuali che si assumono nulle poiché aderenti a quelle dello schema ABI: una volta individuate queste clausole, poi, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità, risulta fondamentale la produzione in giudizio sia dei contratti di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto sia del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. La necessità di accludere lo schema contrattuale ABI, unitamente ai citati provvedimenti, oltre che la specificità delle allegazioni sono state riconosciute dalla giurisprudenza di merito prevalente e preferibile quali condizioni necessaria per il citato accertamento in punto di fatto relativo all'accertamento di intesa anticoncorrenziale (Trib. Pescara 15.07.2019, n.1156Trib. Spoleto, 21.06.2019 n.444Trib. Roma 11.09.2019, n.17243Trib. Roma 03.05.2019, n.9354Trib. Velletri 14.05.2019, n.921, sia pure implicitamente Trib. Milano 08.08.2019, n. 7814). Nella fattispecie in esame non risultano adeguatamente dimostrati né il carattere uniforme della clausola censurata, né la conformità dello schema stesso all'ABI. Ed invero, l'eccezione, anzitutto, non risulta puntualmente formulata mediante specifica deduzione dei singoli articoli della fideiussione di cui viene predicata l'uniformità al modello ABI e quindi la violazione dei principi pro concorrenziali;
in secondo luogo non è stato prodotto né alcun provvedimento della Banca d'Italia da cui poter desumere la fondatezza delle censure rilevate allo schema ABI, né sono stati depositati gli schemi A.B.I. adottati nel tempo. Fondamentale, invece, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità, risulta la produzione in giudizio
- oltre che dei contratti di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto pagina 8 di 19 - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere annoverato tra le fonti del diritto. Tale produzione deve essere rituale, ovvero deve rispettare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito per il processo ordinario, non potendo giustificarsi una produzione tardiva se non in forza dell'accoglimento di un'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Nel caso di specie, la parte opponente non ha prodotto detti provvedimenti. Né può utilmente sostenersi che la rilevabilità d'ufficio della suddetta eccezione comporti che il Tribunale provveda autonomamente all'acquisizione della detta documentazione;
è pur sempre necessario, infatti, affinché una qualche nullità sia rilevabile, che la stessa emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242/2014). In definitiva, in ragione di quanto esposto, gli opponenti non hanno dimostrato il carattere uniforme della clausola oggetto di contestazione, né la conformità della stessa allo schema ABI, onde non può essere riconosciuta la nullità parziale della fideiussione prestata da Parte_1 Parte_2
.
[...]
e quanto sopra, si appalesa evidentemente infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 cod. civ. in forza della clausola derogatoria espressamente contenuta nel contratto di fideiussione, regolarmente sottoscritto dalla parte opponente (vd. La condizione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione allegato da parte opposta, che testualmente prevede “i diritti derivanti all'azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”). Infine, è infondata l'eccezione di compensazione del
contro
-credito del cliente correntista per gli indebiti pagamenti bancari effettuati e il saldo negativo del conto corrente aperto dallo stesso presso la banca. Invero, posta la facoltà del fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (art. 1946 cod. civ), tra cui quella afferente alla compensazione del debito del creditore verso il debitore principale (art. 1247 cod. civ.), il credito di parte opposta è stato accertato con sentenza del Tribunale di Siena, n. 306/2017 (v. allegato 2-8 della comparsa di costituzione), confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1622 del 2020 (vd. Allegato 2-9 della comparsa di costituzione) e passata in giudicato, e a tutela dello stesso è stata esercitata anche l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cod. civ., accolta da questo Tribunale con sentenza n. 363/2020 (v. allegato n.
2-10 della comparsa di costituzione); dall'altro lato, non si ha certezza della esistenza del contro credito in capo al cliente correntista derivante dai pagamenti di indebiti bancari: tale esistenza, fondata su pagamenti né provati né tanto meno allegati, resta indimostrata e meramente asserita. D'altra parte, la recente giurisprudenza di legittimità ha osservato che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa nel medesimo giudizio o in altro già pendente la sussistenza del contro credito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, che postula ai sensi dell'art. 1243 comma 2 cod. civ. l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatto valere;
mentre pagina 9 di 19 non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In altri termini, assume rilievo dirimente ai fini della questione il fatto che la compensazione – legale o giudiziale – rimanga preclusa tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia controverso in un diverso e separato giudizio non ancora definito: è solo al momento della definitività dell'accertamento che potrà ritenersi integrati il requisito della certezza del contro credito (si veda, tra le altre, Cass. N. 11196/2019; Cass., n. 4313/2019; Cass. N. 29814/2020). Si osserva, infine, che, nella specie, la fideiussione non è stata prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come contemplato dall'art. 1944 comma 2 c.c., onde la relativa eccezione appare infondata. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione appare infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Riguardo alla domanda di risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta, essa deve essere rigettata dal momento che con la presente azione l'opponente non ha omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere infondata la pretesa azionata e, dunque, la lite non può considerarsi temeraria. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.[…].
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e (di Parte_1 Parte_2 seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione _1 di cui chiedevano la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzati:
4.1 Titolarità del credito - Carenza di legittimazione ad agire – Carenza di prova – Motivazione apparente – Nullità della sentenza;
4.2 Nullità delle clausole riproducenti lo schema ABI. Errata interpretazione dell'art.2 L.287/1990 alla luce del provvedimento Banca Italia 55/2005 – Errata applicazione del principio di allegazione
– Follow on action - Fatto notorio;
4.3 Errata pronuncia sulla violazione dell'art.1957 c.c..
Per tale ragione è stata, pertanto, formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il giudizio di gravame la società per mezzo della mandataria _1 [...] di seguito anche APPELLATA), nel costituirsi in giudizio ha contestato le _10 _1 censure mosse da e alla sentenza impugnata di cui ha chiesto, per contro, la Parte_1 Pt_2 conferma, eccependo preliminarmente l'intervenuto giudicato sulle eccezioni relative al conto pagina 10 di 19 corrente n.1308.34, già decise in via definitiva con sentenza emessa da questa Corte di Appello n.
1622/2020, che ha respinto tutte le eccezioni e deduzioni di nullità, relative al medesimo conto corrente proposte da unitamente alla società garantita . Parte_1 Pt_2 RT
5.1 E' interveniva nel giudizio (a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
, quale successore a titolo particolare di e richiamando tutta Controparte_4 _1 la documentazione, le domande, e le eccezioni svolte dalla società Cedente, chiesto il rigetto del gravame oltre l'estromissione di al giudizio. _1
5.2 Con ordinanza del 18.4.2023 questa Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, ritenendo non apparire la stessa “supportata da adeguato e necessario presupposto del fumus, in ragione di quelli che appaiono essere gli effetti nel presente giudizio del giudicato costituito dalla sentenza n. 1622 del 2/9/2020 di questa Corte”;
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.4.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. Rilevasi, prima di scrutinare i motivi d'appello, che la sentenza è stata impugnata parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza, sul capo della sentenza che ha rigettato nel merito l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 593/2021, emesso dal
Tribunale di Siena il 26 maggio 2021. Ragion per cui ritiene la Corte l'intervenuto giudicato rende certo il credito vantato, attualmente da , riportato nel decreto ingiuntivo opposto, e quindi CP_3 tale giudicato fa venire meno l'interesse (ex art. 100) di di ad una pronuncia di _1 CP_3 inammissibilità dell'appello per il divieto del ne bis in idem”. Rilevasi infatti che le conclusioni di cui al punto F) con cui gli Appellanti chiedono “riformare totalmente la sentenza n. 9/2023 resa inter partes il 29 dicembre 2022 dal Tribunale di Siena nel procedimento RGN.2116/2021, pubblicata in data 9 gennaio 2023 [e conseguentemente revocare anche il decreto ingiuntivo n. 593/2021 del
26.5.2021 pubblicato il 31.5.2021 (procedimento 1421/20121 RG Trib Siena,] sono inammissibili,
pagina 11 di 19 per mancanza di uno specifico capo di impugnazione ex art. 342 c.p.c., sull'accertato credito riportato nel decreto ingiuntivo.
Si rileva infatti che hanno eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto si _1 CP_3 fonderebbe sulle stesse questioni di nullità sollevate in via preventiva in ordine al conto corrente n. 1308.34 (in particolare riguardanti usura, interessi ultralegali e CMS), già giudicate in via definitiva, “come si evince dalle due sentenze (Tribunale e Corte di Appello – allegati nn.
3-28 e 3- 2-
9) relative alla causa “passiva” promossa tra gli altri anche dalla società e dai signori RT
, le contestazioni sul predetto conto corrente sono già state oggetto di giudizio Parte_1 Pt_2 di primo e secondo grado” (pag. 4 cost. . _1
E' chiaro che il giudicato di cui innanzi, coprendo non solo il dedotto, ma anche il deducibile, estendendosi alle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia, ha anche l'effetto di fare venire meno l'interesse di a tale pronuncia. _1 CP_3
Passando all'esame dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
8. Con il primo motivo di gravame viene mossa censura circa la “Titolarità del credito - Carenza di legittimazione ad agire – Carenza di prova – Motivazione apparente – Nullità della sentenza”, di per il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto (e tuttavia, in seguito _1 all'intervento, ex art.111 c.p.c. in questo grado, della società , quale cessionaria del credito CP_3 di . Gli Appellanti con le note di trattazione scritta, hanno eccepito “questi ulteriori due _1 motivi RILEVABILI D'UFFICIO…”: A) Difetto di legittimazione attiva di d anche di _1 CP_3
; B) Mancanza di legittimazione alla riscossione dei crediti in capo alla cessionaria, stante
[...]
l'assenza dell'iscrizione di quest'ultim[a]all'albo ex. art. 106 TUB, e sostenuto che “ove anche la
Società appellata e la sua mandataria di (cessionaria di Controparte_2 _1 CP_5 ed anche l'intervenuta (a sua volta cessionaria di potessero dimostrare (ma CP_3 _1 lo contestiamo) l'avvenuta cessione del credito, resta il fatto che non hanno provato il fatto di essere iscritto all'albo ex art.106 TUB”; per tali motivi inoltre e hanno chiesto alla Parte_1 Pt_2
Corte l'invio degli atti alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo di attività bancaria dovuta a tale mancata iscrizione.
Gli Appellanti sostanzialmente con il motivo d'appello hanno censurato la decisione laddove questa ha statuito che “Nella specie, tuttavia, ciò non è accaduto, posto che il rinvio al sito internet pagina 12 di 19 http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del
16.1.2020 Parte Seconda), contenente i relativi codici identificativi nonché l'elenco dei crediti ceduti,
è possibile individuare con certezza i crediti oggetto di cessione, onde si ritiene sussistente idonea documentazione a riprova della titolarità del rapporto giuridico controverso”. Lamentano, quindi, che non vi sarebbe un dato o elemento oggettivo che potrebbe giustificare l' errata motivazione da parte del Tribunale giacché per stabilire “con certezza che il debito della fosse RT stato inserito nel “blocco dei crediti ceduti” tale credito avrebbe dovuto essere esplicitamente indicato in G.U. con il: Numero di codice identificativo del Debitore Ceduto NDG;
Numero del rapporto identificativo del Credito del Debitore Ceduto - CONTO Numero del rapporto identificativo del Credito del Debitore - Ceduto SOTTOCONTO elementi questi atti ad identificare il credito ceduto, che però non si ravvisano nella Comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 della legge 130/1999 della pubblicata _1 in G.U. in data 16/01/2020. Pertanto non era possibile stabilire se tra gli NDG elencati nelle oltre
1300 pagg. di comunicazione vi fosse incluso o meno anche il credito vantato nei confronti della di cui gli appellanti erano garanti…”. Quindi, a dire degli Appellanti, il Giudice di RT primo grado avrebbe emesso una sentenza nulla, essendo la motivazione sul punto solo apparente, poiché non avrebbe spiegato come dalla consultazione del sito internet riportante la comunicazione del 16/01/2020 fosse riuscito ad individuare, nello specifico, l'NDG del _1 ceduto e del credito oggetto di cessione.
La soc. nonché l'intervenuta , hanno eccepito la tardività di tale motivo _1 CP_3
d'impugnazione, in quanto la titolarità del credito in capo ad on è stata dedotta nell'atto _1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che il credito sia nella titolarità e disponibilità di
è assolutamente pacifico come dimostra il fatto che e non hanno _1 Parte_1 Pt_2 promosso opposizione all'esecuzione presso terzi, di cui vi è stata l'assegnazione e di cui ne è stato dato atto proprio nell'istanza ex art. 351 c.p.c. (pagina 3, punto 3); né in sede di mediazione è stata eccepita tale carenza di titolarità; ragion per cui è pacifico che il credito sia stato sia nella titolarità sia nella disponibilità di come già statuito dal Tribunale. _1
A riprova della titolarità del rapporto giuridico controverso, il rinvio al sito internet
[http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ riportato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (n. 7 del 16.1.2020 Parte Seconda), contenente i relativi codici identificativi nonché
pagina 13 di 19 l'elenco dei crediti ceduti], ha permesso di individuare con certezza i crediti oggetto di cessione, come ritenuto dal Tribunale.
8.1 Rileva la Corte che il motivo è infondato sotto tutti i profili.
La precedente titolarità dal lato attivo del rapporto in capo ad per essa la mandataria _1
(già , quale cessionaria del credito già di non ha formato Controparte_2 CP_6 _11 oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado;
si era dichiarata cessionaria di detto _1 credito in virtù di contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco da Controparte_8 in data 23.12.2019, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica Italiana del 16.01.2020, parte II n. 7 ed è stato il Tribunale, utilizzando il suo potere officioso, che ha accertato la sussistenza in capo ad quale cessionaria del credito, se la _1 stessa fosse titolare del credito per cui agiva.
Costituendosi in giudizio (e per essa si è Controparte_3 Controparte_4 dichiarata a sua volta cessionaria per acquisto pro-soluto e in blocco, con efficacia economica dal
1° gennaio 2024, dei crediti di titolarità di derivanti da finanziamenti erogati in diverse _1 forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019. Unitamente ai crediti sono stati trasferiti a Controparte_3 senza necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'Art. 58, 3° comma del TUB, tutti gli altri diritti della Cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà̀ o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati, producendo l'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 67, in data
8.06.2024; da tale avviso risulta che si è resa cessionaria, tra l'altro, proprio degli stessi crediti già acquisiti da tra i quali quello per cui è causa (come indicati nella Gazzette Ufficiale, Parte _1
Seconda n. 7 del 16.01.2020).
Quindi, nella fattispecie l'avviso prodotto, dall'Intervenuta consente di identificare con certezza il credito (attraverso il richiamo alla precedente cessione effettuata prima dell'inizio del giudizio di primo grado, a fondamento della non contestata titolarità dal lato attivo del rapporto di _1 che è di per sé sufficiente ai fini della prova della attuale titolarità dal lato attivo del rapporto -
pagina 14 di 19 vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277: “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità -).
Il richiamo al sito internet pubblicato sulla G.U. http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ permetteva a ciascun debitore ceduto su semplice richiesta di conoscere l'intervenuta cessione, dal momento che sul sito innanzi richiamato “ sono stati resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
Quanto sostenuto da e sull'impossibilità di “ stabilire se tra gli NDG elencati Parte_1 Pt_2 nelle oltre 1300 pagg. di comunicazione vi fosse incluso o meno anche il credito vantato nei confronti della di cui gli appellanti erano garanti” (ragion per cui il Tribunale avrebbe RT motivato solo apparentemente la sua decisione) è privo di pregio, potendo i debitori ceduti chiedere notizie alla società a tanto preposta, dell'inserimento del loro Controparte_12 debito tra quelli ceduti. Il fatto che l'elenco dei crediti ceduti fosse composto da 1300 pagine non sarebbe stato certo di ostacolo a tale richiesta;
né, tra l'altro gli Appellanti hanno provato di avere avuto richiesta di pagamento del loro debito dalla società cedente.
Infondato è anche l'ulteriore motivo con cui gli APPELLANTI censurano la mancanza di iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB delle mandatarie di e dell'intervenuta , quali soggetti _1 CP_3 incaricati alla riscossione dei crediti ceduti.
La procura conferita ad quale mandataria di quella rilasciata a Controparte_2 _1 [...]
a , per il recupero dei crediti sono entrambe valide ed Controparte_4 CP_3 efficaci laddove si consideri che la mancata iscrizione all'albo ex 106 TUB come richiesto dall'art. 2, comma 6, legge 130/1990 non comporta certamente un vizio di nullità che incide sulla legittimazione, ove risulta essere intervenuta a monte una valida cessione ex art. 58 TUB.
Il motivo va quindi respinto.
pagina 15 di 19 Per quant'innanzi la Corte ritiene che vada respinta anche la richiesta di invio degli atti alla
Procura della Repubblica oltre che per assoluta mancanza di indizi di reato.
L'intervenuta ha chiesto l'estromissione della società cedente ma in mancanza CP_3 _1 di concorde richiesta la stessa va respinta.
8.2 Con il secondo motivo di gravame viene mossa censura circa la validità ed efficacia giuridica della garanzia personale prestata da e “Nullità delle clausole riproducenti lo Parte_1 Pt_2 schema ABI. Errata interpretazione dell'art.2 L.287/1990 alla luce del provvedimento Banca Italia
55/2005 – Errata applicazione del principio di allegazione – Follow on action - Fatto notorio”.
La Corte prima di procedere all'esame del motivo non può non rilevare che la sentenza n. 1622 del
2/9/2020 di questa Corte ha già statuito in modo definitivo “Sulla nullità delle fideiussioni rilasciate su moduli bancari: Cass Civ, Sez. I, 12 dicembre 2017, ord. n. 29810” i cui effetti non possono non riverberarsi in questo giudizio, ove e hanno agito in qualità di Parte_1 Pt_2 garanti della società , invocando la nullità delle fideiussioni in quanto le clausole RT contenute in detto contratto riprodurrebbero quelle contenute nello schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni, richiamando l'ordinanza n.
29810 del dicembre 2017.
Si evidenzia che gli Appellanti rispondono quali sottoscrittori del contratto di fideiussione omnibus
(garanzia n. 879262/12) unitamente ad (non parte in questo giudizio) per Parte_4 avere rilasciato in favore della in data 1.4.2004 una garanzia per la società CP_5 RT
per un importo complessivo di € 156.000.00 per il 33,33,%, (per € 52.000,00) ciascuno,
[...] garanzia aumentata sino alla concorrenza di € 216.000,00 in data 23.11.2004 (per € 72.000,00) ciascuno.
Nel giudizio de quo gli Appellanti hanno concluso affinché la Corte,”… E) Dichiarata la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti e , relativamente alle clausole nn. 2) 6) Parte_1 Pt_2
8) in quanto clausole riproducenti lo schema ABI in violazione dell'art.2 L.287/1990, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed operata la loro sostituzione con le norme di legge dichiarare …” ; nel giudizio
Rg. 2643/2017, (come detto concluso con la richiamata n. 1622/2020, passata in giudicato), gli
Appellanti, al pari, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, per gli identici motivi: la
Corte in motivazione (cfr. pag.11 sent.) ha affermato:“ Parte appellante, in sede di comparsa pagina 16 di 19 conclusionale, eccepiva la nullità delle fideiussioni-rilevabile anche d'ufficio - rilasciate dagli odierni appellanti e a garanzie delle obbligazioni assunte dalle società Parte_2 Parte_1
D.m.g. Srl, e D.M.G. S.r.l., Controparte_13 Parte_1 RT nei confronti della ichiamando l'ordinanza n. 29810 del dicembre 2017 con la quale CP_5 la Corte di Cassazione ha affermato la nullità delle fideiussioni bancarie attive rilasciate su moduli conformi alle condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, per violazione dell'art. 2 legge 287 del 1990, sostenendo che detta nullità travolgerebbe interamente il regolamento contrattuale e che laddove la Corte riconoscesse, invece, la nullità parziale, “ ciò comporterebbe l'eliminazione delle sole clausole viziate da una causa d'invalidità, facendo salve le restanti clausole del contratto. Il testo contrattuale depurato delle clausole invalide dovrà successivamente essere integrato in sede giudiziale, mediante inserzione automatica, ma gli attori fin da adesso contestano tale inserzione automatica” (cfr. pag.9 della comparsa conclusionale).
Quindi, la sentenza n. 1622/2020 che ha ritenuto implicitamente fondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni perché in contrasto con il modello ABI, tuttavia non l'ha accolta così motivando:
”… Nel caso di specie parte appellante non ha dedotto circostanze che consentano a questa Corte di apprezzare la decisività delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto né tantomeno ha dedotto che l'istituto di credito si sia avvalso delle stesse. Da ciò consegue la radicale infondatezza dell'eccezione” (cfr.pag.12 sent.).
Appare evidente dal confronto dei due giudizi che va dichiarata inammissibile e respinta la richiesta declaratoria di nullità delle fideiussioni con riferimento all'art. 2 della L.287/1990, c.d.
Legge Antitrust, avanzata nel giudizio per cui è causa per violazione del principio del ne bis in idem, avendo come detto la pronuncia n.1622/2020 di questa Corte d'Appello già deciso, tra l'altro, anche sulle eccezioni relative alla nullità delle fideiussioni per violazione delle norme antitrust ed ha pertanto efficacia di giudicato anche in questo giudizio.
Parte Appellante, senza nulla controbattere su tale ratio decidendi, ha infatti riproposto l'identica questione già in via definitiva, sia pure delibando preliminari eccezioni pur sempre di merito, esaminata da questa Corte con la citata precedente sentenza. Ne consegue che detta questione non può essere riproposta, seppur invocando ulteriori e comunque ultronei profili di merito, in questo successivo giudizio.
pagina 17 di 19 8.3 Con il terzo motivo di gravame si censura la violazione dell'art. 1957 c.c..
Il rigetto del motivo che precede fa ritenere ultroneo l'esame della presunta violazione dell'art. 1957 cod. civ. Il Tribunale, avendo respinto la nullità delle clausole della fideiussione e in particolare quindi anche della clausola (art. 6) derogatoria espressamente contenuta nel contratto di fideiussione dell'art. 1957 c.c., ha ritenuto pertanto che la stessa sia stata legittimamente sottoscritta dai fideiussori.
In conclusione, in ragione della sia pur implicitamente accertata validità della clausola n. 6 della fideiussione de qua, avente ad oggetto la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., per formazione del giudicato interno, deve intendersi quindi che è sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
Nel caso in esame il momento inziale di decorrenza, come già detto, coincide con la data di decadenza del beneficio del termine come comunicato dalla Banca nella missiva del 20.1.2017 sia al debitore che ai fideiussori il cui contenuto è valido ai fini di interrompere i termini decadenziali ex art. 1957 c.c. e in ogni caso la società debitrice principale è stata messa in RT
Contr mora da con racc.ta del 10.2.2017 (doc. 6 allegata a ricorso per ingiunzione), come non contestato.
Va aggiunto che l'onere, nei termini sopra configurato, è stato della banca assolto con l'invio della richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo tra l'altro previsto alcun termine perentorio entro cui la stessa avrebbe dovuto agire, dopo l'istanza con cui è stata comunicata la chiusura del conto corrente, sono stati revocati gli affidi, è stata avanzata la richiesta di immediato pagamento ed è infine avvenuto il passaggio a contenzioso.
9. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, in favore di quale mandataria di Parte_2 Controparte_2 _1
e di quale mandataria di nella misura liquidata Controparte_4 CP_3 in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione delle aliquote minime, in ragione della sovrapponibilità delle difese dell'intervenuta, esclusa la fase istruttoria non presente in questo grado.
pagina 18 di 19 10. Sussistono a carico di e presupposti per il raddoppio Parte_1 Parte_2 del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n.
228 del 24/12/12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con l'intervento di avverso la sentenza n. 9/2023 resa _1 Controparte_3 dal Tribunale di Siena e pubblicata il 9.1.2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna, e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del grado di appello in favore di ( e per essa alla mandataria ) che si _1 CP_2 liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi di avvocato oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge e, in favore di ( e per essa alla mandataria CP_3 CP_4
che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi di avvocato oltre
[...]
15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
- Dà atto che sussistono a carico di e i presupposti per il Parte_1 Parte_2 raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12;
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente dott. Giuseppina Mastrodomenico dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 296/2023 promossa da:
e , con il patrocinio, dell'Avv. PANTI DUCCIO, per Parte_1 Parte_2 procura in atti;
APPELLANTI
nei confronti di
(e per essa la mandataria con il patrocinio dell'Avv. Bianchini _1 Controparte_2
Marco, per procura in atti;
APPELLATA nonché
[(quale cessionaria del credito di e per essa la mandataria CP_3 _1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, Controparte_4 per procura in atti;
pagina 1 di 19 INTERVENUTA avverso la sentenza n. 9/2023, resa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 9.1.2023.
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Parte_1 Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE A) Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire e/o la titolarità del diritto di credito azionato da per tutti i motivi in narrativa, dichiarare nullo ed inefficace _1 il decreto ingiuntivo n. 593/2021, (fascicolo n. 1421/2021 R.G.) emesso in data 26.05.2021 dal
Tribunale di Siena e pubblicato in data 31.05.2021, ad istanza di - quale cessionario dei _1 credito pro soluto da rappresentata da nonché dell'intervenuta Controparte_5 CP_6
(a sua volta cessionaria del credito di e per l'effetto revocare il suddetto;
CP_3 _1
B) Accertare e dichiarare che né (cedente) nè la (cessionaria), né Controparte_7 _1
l'intervenuta (a sua volta cessionaria di hanno proposto alcuna istanza ex CP_3 _1 art. 1957 c.c., entro il termine previsto di sei mesi, e conseguentemente dichiarare che i fideiussori
NON sono più obbligato nei confronti del creditore. Parte_1 Pt_2
C) accertare e dichiarare d'UFFICIO la carenza di legittimazione attiva di e della Controparte_2 sua mandataria (cessionaria di ed anche dell'intervenuta (a sua _1 CP_5 CP_3 volta cessionaria del credito di per nullità ed inefficacia della cessione in blocco di crediti _1 operata da e di quella da a Controparte_8 _1 CP_3
D) accertare e dichiarare d'UFFICIO la mancanza di legittimazione attiva di e della Controparte_2 sua mandataria (cessionaria di ed anche dell'intervenuta (a sua _1 CP_5 CP_3 volta cessionaria del credito di alla riscossione dei crediti, stante l'assenza dell'iscrizione _1 delle stesse all'albo ex. art. 106 TUB.
NEL MERITO
pagina 2 di 19 E) Dichiarata la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti e , Parte_1 Pt_2 relativamente alle clausole nn. 2) 6) 8) in quanto clausole riproducenti lo schema ABI in violazione dell'art.2 L.287/1990, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed operata la loro sostituzione con le norme di legge, dichiarare la ex art 1957 cc è decaduta dalla garanzia e che quindi nulla è dovuto _1 dagli appellanti e per l'effetto revocare l'opposto D.I. n. 593/2021, (fascicolo n. 1421/2021 R.G.) emesso in data 26.05.2021 dal Tribunale di Siena e pubblicato in data 31.05.2021, ad istanza di
- quale cessionario dei credito pro soluto da _1 Controparte_5
F) In ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto riformare totalmente la sentenza n. 9/2023 resa inter partes il 29 dicembre 2022 dal Tribunale di Siena nel procedimento RGN.2116/2021, pubblicata in data 9 gennaio 2023 [e conseguentemente revocare anche il decreto ingiuntivo n.
593/2021 del 26.5.2021 pubblicato il 31.5.2021 (procedimento 1421/20121 RG Trib Siena)]
G) con Vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.”
Parte Appellata: _1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato dai signori e avverso la sentenza n. 9/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siena in data 29/12/2022 e pubblicata in data 09/01/2023, nella causa civile R.G.
2116/2021 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
Parte Intervenuta: CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato dai signori e avverso la sentenza n. 9/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siena in data 29/12/2022 e pubblicata in data 09/01/2023, nella causa civile R.G.
2116/2021 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 9/2023 pubblicata il 9 gennaio 2023, il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando ha così deciso:
” - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 593/2021, emesso dal Tribunale di Siena il 26 maggio 2021, depositato in cancelleria il 31 maggio 2021;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese processuali che liquida in € 14.103,00 compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da e Parte_1 [...]
(quali garanti fideiussori di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 RT
593/2021, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Siena aveva loro ingiunto unitamente a il pagamento della somma di € 215.343,05 (ciascuno Parte_4 limitatamente alla quota di € 72.000,00), oltre interessi di mora e spese della procedura, in favore
( quale cessionaria di , rappresentata da _1 Controparte_9 CP_6
[...]
1.2. Gli opponenti a fondamento dell'opposizione hanno dedotto: a) un vizio insanabile del decreto ingiuntivo opposto sia per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., sia per la mancata escussione del debitore, necessaria ex art. 1944 cod. civ.; b) l' incertezza dell'esatto ammontare del credito;
c) l'erroneità delle risultanze della certificazione depositata dalla opposta a fondamento della richiesta di ingiunzione;
d) la nullità della fideiussione perché conforme allo schema elaborato dell'ABI, dichiarato nullo dalla Banca D'Italia; e) la decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.; f) la compensazione integrale tra il saldo negativo di conto corrente e il diritto alla ripetizione degli indebiti bancari prescritti.
2. Si costituiva la convenuta e contestando ogni debenza degli opponenti, insisteva _1 per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, senza attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza delle memorie conclusionali e repliche, è stata decisa nei termini di cui innanzi.
4. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si pagina 4 di 19 riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
“La prima questione da porsi è se effettivamente la società (cessionaria del credito) sia _1 titolare del credito per cui essa agisce. Sul punto, si osserva che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – che richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgono come notifica al debitore ceduto. Il problema è che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale spesso riportano solo criteri generali con cui identificare i crediti ceduti ed appare davvero difficile capire se quello per cui si agisce in via esecutiva vi sia compreso. Nella specie, tuttavia, ciò non è accaduto, posto che il rinvio al sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 16.1.2020 Parte Seconda), contenente i relativi codici identificativi nonché l'elenco dei crediti ceduti, è possibile individuare con certezza i crediti oggetto di cessione, onde si ritiene sussistente idonea documentazione a riprova della titolarità del rapporto giuridico controverso. In secondo luogo, deve rilevarsi come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993. Nella specie, gli opponenti hanno sollecito la scrivente a rimettere alla Corte Costituzionale la suddetta questione di illegittimità costituzionale sul presupposto che “l'estratto-saldo c/c non rientra tra le “prove scritte” indicate espressamente nell'art. 634 c.p.c. in forza delle quali può essere chiesta l'emissione dell'ingiunzione” ed in quanto “tale norma […] diversifica la posizione tra i cittadini e le società creditrici (che per poter chiedere l'emissione dell'ingiunzione devono fornire prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. mediante "gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purchè bollate e vidimate nelle forme di legge", cioè da un Pubblico Ufficiale [Notaio o Segretario Comunale]) rispetto agli Istituti di Credito che possono certificare il solo saldo dell'estratto conto (senza allegare neppure tutte le scritture e tutti gli estratti conto) da un dipendente della stessa
, che ovviamente si trova in palese conflitto di interessi e non è un Pubblico Ufficiale”. CP_5
Ebbene, rispetto all'efficacia probatoria degli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 385/1993 si ribadisce l'univoco indirizzo dettato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018). Pertanto, occorre ribadire, anzitutto, la radicale diversità delle esigenze probatorie della fase monitoria rispetto a quelle del giudizio a cognizione piena e, dunque, la disciplina in esame non pagina 5 di 19 costituisce un pregiudizio per i soggetti diversi dagli istituti bancari, posto che nel giudizio a cognizione piena sarà la banca a dover dimostrare la fondatezza delle proprie pretese creditorie;
inoltre, deve darsi rilievo alla ratio di tale norma che è quella di garantire la salvaguardia delle esigenze di stabilità del sistema bancario. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nelle fideiussioni, si osserva anzitutto che l'eccezione è stata tardivamente sollevata solo con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. depositata il 14.3.2022, e non nell'atto introduttivo, né nella prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, sede deputata per espressa previsione dell'art. 648 c.p.c. alla decisione in ordine alla richiesta ex art. 648 c.p.c. In ogni caso, si noti che la contestazione effettuata da parte opponente, genericamente riferita alle fideiussioni, non vale a ritenere adempiuto l'onere di specifica allegazione imposto ai fini della rituale effettuazione del disconoscimento della scrittura privata, atteso che, in via generale, se è da un lato
“vero è che il disconoscimento non richiede forme solenni”, d'altro canto, come osservato dal S.C., “esso deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. La contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo” (Cass. n. 12448/12). Sempre in via preliminare, si conferma quanto argomentato nell'ordinanza in data 12 gennaio 2022 in ordine all'eccezione di nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso sulla base dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB e, dunque, in mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e per la carenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era 'fondato su prova scritta' al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno. Nel caso di specie, invero, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., in quanto è proprio l'art. 50 T.U.B. che prevede che 'le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.'. La genericità del testo normativo e la ratio della disposizione, evidentemente volta a garantire un regime di favore per gli istituti di credito, inducono a ritenere che la norma medesima sia applicabile sia alle operazioni in conto corrente che alle operazioni di finanziamento, quali il pagina 6 di 19 leasing. A tale documento, si aggiungono invero il contratto e gli estratti conto. Si ribadisce, inoltre, che il certificato di cui all'art. 50 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Con altro motivo di opposizione, gli opponenti deducono, nel merito, la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L.287/1990, c.d. Legge Antitrust. A tal proposito, anzitutto occorre evidenziare che detta questione si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990. Nel merito il Tribunale osserva come la tematica assai dibattuta sia stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30/12/2021, n. 41994, che ha stabilito che
“sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994). Il Tribunale aderisce dunque a tale orientamento in quanto, anzitutto, in via generale, il riconoscimento del rilievo costituzionale delle disposizioni pro concorrenziali non implica sul piano giuridico, sic et simpliciter e in via automatica, la nullità dell' intero contratto “a valle” potendo essere circoscritta detta nullità soltanto a talune clausole negoziali, effettivamente contrastanti con i principi normativi citati;
sotto il medesimo profilo, inoltre, sul piano interpretativo, l'art. 2 della l. 287/1990, pur facendo riferimento alla possibilità che si concretizzi una lesione della concorrenza mediante attività contrattuale, non stabilisce in alcun modo il travolgimento dell'intero contratto. In secondo luogo detto orientamento risulta maggiormente coerente, sul piano sistematico, con la disciplina in materia di nullità negoziale del codice ex art. 1418 e ss. c.c. nonché con il principio generale di conservazione degli atti e degli effetti giuridici;
a quest'ultimo proposito, in particolare, l'art. 1419 c.c. in caso di nullità di singole clausole stabilisce la nullità dell'intero contratto soltanto in ipotesi particolari ovvero “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte di contenuto” (primo comma) ovvero se le citate clausole non siano sostituite di diritto da norme imperative. Tanto premesso sul piano giuridico-sostanziale, a livello processuale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onus probandi circa l'effettiva sussistenza di accordo o intesa anti concorrenziale a cui avrebbe aderito l'istituto di credito e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali oggetto di censura da parte degli istituti di credito. A quest'ultimo proposito, in primo luogo, come rilevato dalla stessa Cassazione, “Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea,
pagina 7 di 19 essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. Nè il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa” (cfr., ad es., Cass. 11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.11.2018, n. 30818). La necessità della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate è stata altresì riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di merito e ribadita in successiva sentenza della stessa Cassazione secondo cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto dell'intesa stessa (Cass., 22.5.2019, n. 13846); tale orientamento risulta peraltro conforme alla tradizionale impostazione giurisprudenziale consolidata in altri settori economici secondo cui l'utilizzabilità degli accertamenti dell'autorità antitrust da parte dei consumatori è ammissibile soltanto “una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore posta anche a loro tutela “(in tal senso Cass. 20.6.2011, n. 13486, Cass. 9.12.2002, n. 17475); in altri termini, l'accertamento di fatto dell'intesa o condotta anticoncorrenziale è presupposto logico giuridico del pregiudizio concretamente subito dal consumatore e da questi deve essere provato. E' evidente che, al fine di circoscrivere puntualmente l'oggetto della domanda, grava sulla parte l'onere di indicare specificamente le clausole contrattuali che si assumono nulle poiché aderenti a quelle dello schema ABI: una volta individuate queste clausole, poi, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità, risulta fondamentale la produzione in giudizio sia dei contratti di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto sia del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. La necessità di accludere lo schema contrattuale ABI, unitamente ai citati provvedimenti, oltre che la specificità delle allegazioni sono state riconosciute dalla giurisprudenza di merito prevalente e preferibile quali condizioni necessaria per il citato accertamento in punto di fatto relativo all'accertamento di intesa anticoncorrenziale (Trib. Pescara 15.07.2019, n.1156Trib. Spoleto, 21.06.2019 n.444Trib. Roma 11.09.2019, n.17243Trib. Roma 03.05.2019, n.9354Trib. Velletri 14.05.2019, n.921, sia pure implicitamente Trib. Milano 08.08.2019, n. 7814). Nella fattispecie in esame non risultano adeguatamente dimostrati né il carattere uniforme della clausola censurata, né la conformità dello schema stesso all'ABI. Ed invero, l'eccezione, anzitutto, non risulta puntualmente formulata mediante specifica deduzione dei singoli articoli della fideiussione di cui viene predicata l'uniformità al modello ABI e quindi la violazione dei principi pro concorrenziali;
in secondo luogo non è stato prodotto né alcun provvedimento della Banca d'Italia da cui poter desumere la fondatezza delle censure rilevate allo schema ABI, né sono stati depositati gli schemi A.B.I. adottati nel tempo. Fondamentale, invece, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità, risulta la produzione in giudizio
- oltre che dei contratti di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto pagina 8 di 19 - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere annoverato tra le fonti del diritto. Tale produzione deve essere rituale, ovvero deve rispettare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito per il processo ordinario, non potendo giustificarsi una produzione tardiva se non in forza dell'accoglimento di un'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Nel caso di specie, la parte opponente non ha prodotto detti provvedimenti. Né può utilmente sostenersi che la rilevabilità d'ufficio della suddetta eccezione comporti che il Tribunale provveda autonomamente all'acquisizione della detta documentazione;
è pur sempre necessario, infatti, affinché una qualche nullità sia rilevabile, che la stessa emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242/2014). In definitiva, in ragione di quanto esposto, gli opponenti non hanno dimostrato il carattere uniforme della clausola oggetto di contestazione, né la conformità della stessa allo schema ABI, onde non può essere riconosciuta la nullità parziale della fideiussione prestata da Parte_1 Parte_2
.
[...]
e quanto sopra, si appalesa evidentemente infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 cod. civ. in forza della clausola derogatoria espressamente contenuta nel contratto di fideiussione, regolarmente sottoscritto dalla parte opponente (vd. La condizione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione allegato da parte opposta, che testualmente prevede “i diritti derivanti all'azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”). Infine, è infondata l'eccezione di compensazione del
contro
-credito del cliente correntista per gli indebiti pagamenti bancari effettuati e il saldo negativo del conto corrente aperto dallo stesso presso la banca. Invero, posta la facoltà del fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (art. 1946 cod. civ), tra cui quella afferente alla compensazione del debito del creditore verso il debitore principale (art. 1247 cod. civ.), il credito di parte opposta è stato accertato con sentenza del Tribunale di Siena, n. 306/2017 (v. allegato 2-8 della comparsa di costituzione), confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1622 del 2020 (vd. Allegato 2-9 della comparsa di costituzione) e passata in giudicato, e a tutela dello stesso è stata esercitata anche l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cod. civ., accolta da questo Tribunale con sentenza n. 363/2020 (v. allegato n.
2-10 della comparsa di costituzione); dall'altro lato, non si ha certezza della esistenza del contro credito in capo al cliente correntista derivante dai pagamenti di indebiti bancari: tale esistenza, fondata su pagamenti né provati né tanto meno allegati, resta indimostrata e meramente asserita. D'altra parte, la recente giurisprudenza di legittimità ha osservato che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa nel medesimo giudizio o in altro già pendente la sussistenza del contro credito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, che postula ai sensi dell'art. 1243 comma 2 cod. civ. l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatto valere;
mentre pagina 9 di 19 non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In altri termini, assume rilievo dirimente ai fini della questione il fatto che la compensazione – legale o giudiziale – rimanga preclusa tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia controverso in un diverso e separato giudizio non ancora definito: è solo al momento della definitività dell'accertamento che potrà ritenersi integrati il requisito della certezza del contro credito (si veda, tra le altre, Cass. N. 11196/2019; Cass., n. 4313/2019; Cass. N. 29814/2020). Si osserva, infine, che, nella specie, la fideiussione non è stata prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come contemplato dall'art. 1944 comma 2 c.c., onde la relativa eccezione appare infondata. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione appare infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Riguardo alla domanda di risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta, essa deve essere rigettata dal momento che con la presente azione l'opponente non ha omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere infondata la pretesa azionata e, dunque, la lite non può considerarsi temeraria. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.[…].
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e (di Parte_1 Parte_2 seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione _1 di cui chiedevano la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzati:
4.1 Titolarità del credito - Carenza di legittimazione ad agire – Carenza di prova – Motivazione apparente – Nullità della sentenza;
4.2 Nullità delle clausole riproducenti lo schema ABI. Errata interpretazione dell'art.2 L.287/1990 alla luce del provvedimento Banca Italia 55/2005 – Errata applicazione del principio di allegazione
– Follow on action - Fatto notorio;
4.3 Errata pronuncia sulla violazione dell'art.1957 c.c..
Per tale ragione è stata, pertanto, formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il giudizio di gravame la società per mezzo della mandataria _1 [...] di seguito anche APPELLATA), nel costituirsi in giudizio ha contestato le _10 _1 censure mosse da e alla sentenza impugnata di cui ha chiesto, per contro, la Parte_1 Pt_2 conferma, eccependo preliminarmente l'intervenuto giudicato sulle eccezioni relative al conto pagina 10 di 19 corrente n.1308.34, già decise in via definitiva con sentenza emessa da questa Corte di Appello n.
1622/2020, che ha respinto tutte le eccezioni e deduzioni di nullità, relative al medesimo conto corrente proposte da unitamente alla società garantita . Parte_1 Pt_2 RT
5.1 E' interveniva nel giudizio (a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
, quale successore a titolo particolare di e richiamando tutta Controparte_4 _1 la documentazione, le domande, e le eccezioni svolte dalla società Cedente, chiesto il rigetto del gravame oltre l'estromissione di al giudizio. _1
5.2 Con ordinanza del 18.4.2023 questa Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, ritenendo non apparire la stessa “supportata da adeguato e necessario presupposto del fumus, in ragione di quelli che appaiono essere gli effetti nel presente giudizio del giudicato costituito dalla sentenza n. 1622 del 2/9/2020 di questa Corte”;
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.4.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. Rilevasi, prima di scrutinare i motivi d'appello, che la sentenza è stata impugnata parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza, sul capo della sentenza che ha rigettato nel merito l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 593/2021, emesso dal
Tribunale di Siena il 26 maggio 2021. Ragion per cui ritiene la Corte l'intervenuto giudicato rende certo il credito vantato, attualmente da , riportato nel decreto ingiuntivo opposto, e quindi CP_3 tale giudicato fa venire meno l'interesse (ex art. 100) di di ad una pronuncia di _1 CP_3 inammissibilità dell'appello per il divieto del ne bis in idem”. Rilevasi infatti che le conclusioni di cui al punto F) con cui gli Appellanti chiedono “riformare totalmente la sentenza n. 9/2023 resa inter partes il 29 dicembre 2022 dal Tribunale di Siena nel procedimento RGN.2116/2021, pubblicata in data 9 gennaio 2023 [e conseguentemente revocare anche il decreto ingiuntivo n. 593/2021 del
26.5.2021 pubblicato il 31.5.2021 (procedimento 1421/20121 RG Trib Siena,] sono inammissibili,
pagina 11 di 19 per mancanza di uno specifico capo di impugnazione ex art. 342 c.p.c., sull'accertato credito riportato nel decreto ingiuntivo.
Si rileva infatti che hanno eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto si _1 CP_3 fonderebbe sulle stesse questioni di nullità sollevate in via preventiva in ordine al conto corrente n. 1308.34 (in particolare riguardanti usura, interessi ultralegali e CMS), già giudicate in via definitiva, “come si evince dalle due sentenze (Tribunale e Corte di Appello – allegati nn.
3-28 e 3- 2-
9) relative alla causa “passiva” promossa tra gli altri anche dalla società e dai signori RT
, le contestazioni sul predetto conto corrente sono già state oggetto di giudizio Parte_1 Pt_2 di primo e secondo grado” (pag. 4 cost. . _1
E' chiaro che il giudicato di cui innanzi, coprendo non solo il dedotto, ma anche il deducibile, estendendosi alle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia, ha anche l'effetto di fare venire meno l'interesse di a tale pronuncia. _1 CP_3
Passando all'esame dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
8. Con il primo motivo di gravame viene mossa censura circa la “Titolarità del credito - Carenza di legittimazione ad agire – Carenza di prova – Motivazione apparente – Nullità della sentenza”, di per il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto (e tuttavia, in seguito _1 all'intervento, ex art.111 c.p.c. in questo grado, della società , quale cessionaria del credito CP_3 di . Gli Appellanti con le note di trattazione scritta, hanno eccepito “questi ulteriori due _1 motivi RILEVABILI D'UFFICIO…”: A) Difetto di legittimazione attiva di d anche di _1 CP_3
; B) Mancanza di legittimazione alla riscossione dei crediti in capo alla cessionaria, stante
[...]
l'assenza dell'iscrizione di quest'ultim[a]all'albo ex. art. 106 TUB, e sostenuto che “ove anche la
Società appellata e la sua mandataria di (cessionaria di Controparte_2 _1 CP_5 ed anche l'intervenuta (a sua volta cessionaria di potessero dimostrare (ma CP_3 _1 lo contestiamo) l'avvenuta cessione del credito, resta il fatto che non hanno provato il fatto di essere iscritto all'albo ex art.106 TUB”; per tali motivi inoltre e hanno chiesto alla Parte_1 Pt_2
Corte l'invio degli atti alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo di attività bancaria dovuta a tale mancata iscrizione.
Gli Appellanti sostanzialmente con il motivo d'appello hanno censurato la decisione laddove questa ha statuito che “Nella specie, tuttavia, ciò non è accaduto, posto che il rinvio al sito internet pagina 12 di 19 http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del
16.1.2020 Parte Seconda), contenente i relativi codici identificativi nonché l'elenco dei crediti ceduti,
è possibile individuare con certezza i crediti oggetto di cessione, onde si ritiene sussistente idonea documentazione a riprova della titolarità del rapporto giuridico controverso”. Lamentano, quindi, che non vi sarebbe un dato o elemento oggettivo che potrebbe giustificare l' errata motivazione da parte del Tribunale giacché per stabilire “con certezza che il debito della fosse RT stato inserito nel “blocco dei crediti ceduti” tale credito avrebbe dovuto essere esplicitamente indicato in G.U. con il: Numero di codice identificativo del Debitore Ceduto NDG;
Numero del rapporto identificativo del Credito del Debitore Ceduto - CONTO Numero del rapporto identificativo del Credito del Debitore - Ceduto SOTTOCONTO elementi questi atti ad identificare il credito ceduto, che però non si ravvisano nella Comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 della legge 130/1999 della pubblicata _1 in G.U. in data 16/01/2020. Pertanto non era possibile stabilire se tra gli NDG elencati nelle oltre
1300 pagg. di comunicazione vi fosse incluso o meno anche il credito vantato nei confronti della di cui gli appellanti erano garanti…”. Quindi, a dire degli Appellanti, il Giudice di RT primo grado avrebbe emesso una sentenza nulla, essendo la motivazione sul punto solo apparente, poiché non avrebbe spiegato come dalla consultazione del sito internet riportante la comunicazione del 16/01/2020 fosse riuscito ad individuare, nello specifico, l'NDG del _1 ceduto e del credito oggetto di cessione.
La soc. nonché l'intervenuta , hanno eccepito la tardività di tale motivo _1 CP_3
d'impugnazione, in quanto la titolarità del credito in capo ad on è stata dedotta nell'atto _1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che il credito sia nella titolarità e disponibilità di
è assolutamente pacifico come dimostra il fatto che e non hanno _1 Parte_1 Pt_2 promosso opposizione all'esecuzione presso terzi, di cui vi è stata l'assegnazione e di cui ne è stato dato atto proprio nell'istanza ex art. 351 c.p.c. (pagina 3, punto 3); né in sede di mediazione è stata eccepita tale carenza di titolarità; ragion per cui è pacifico che il credito sia stato sia nella titolarità sia nella disponibilità di come già statuito dal Tribunale. _1
A riprova della titolarità del rapporto giuridico controverso, il rinvio al sito internet
[http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ riportato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (n. 7 del 16.1.2020 Parte Seconda), contenente i relativi codici identificativi nonché
pagina 13 di 19 l'elenco dei crediti ceduti], ha permesso di individuare con certezza i crediti oggetto di cessione, come ritenuto dal Tribunale.
8.1 Rileva la Corte che il motivo è infondato sotto tutti i profili.
La precedente titolarità dal lato attivo del rapporto in capo ad per essa la mandataria _1
(già , quale cessionaria del credito già di non ha formato Controparte_2 CP_6 _11 oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado;
si era dichiarata cessionaria di detto _1 credito in virtù di contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco da Controparte_8 in data 23.12.2019, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica Italiana del 16.01.2020, parte II n. 7 ed è stato il Tribunale, utilizzando il suo potere officioso, che ha accertato la sussistenza in capo ad quale cessionaria del credito, se la _1 stessa fosse titolare del credito per cui agiva.
Costituendosi in giudizio (e per essa si è Controparte_3 Controparte_4 dichiarata a sua volta cessionaria per acquisto pro-soluto e in blocco, con efficacia economica dal
1° gennaio 2024, dei crediti di titolarità di derivanti da finanziamenti erogati in diverse _1 forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019. Unitamente ai crediti sono stati trasferiti a Controparte_3 senza necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'Art. 58, 3° comma del TUB, tutti gli altri diritti della Cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà̀ o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati, producendo l'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 67, in data
8.06.2024; da tale avviso risulta che si è resa cessionaria, tra l'altro, proprio degli stessi crediti già acquisiti da tra i quali quello per cui è causa (come indicati nella Gazzette Ufficiale, Parte _1
Seconda n. 7 del 16.01.2020).
Quindi, nella fattispecie l'avviso prodotto, dall'Intervenuta consente di identificare con certezza il credito (attraverso il richiamo alla precedente cessione effettuata prima dell'inizio del giudizio di primo grado, a fondamento della non contestata titolarità dal lato attivo del rapporto di _1 che è di per sé sufficiente ai fini della prova della attuale titolarità dal lato attivo del rapporto -
pagina 14 di 19 vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277: “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità -).
Il richiamo al sito internet pubblicato sulla G.U. http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ permetteva a ciascun debitore ceduto su semplice richiesta di conoscere l'intervenuta cessione, dal momento che sul sito innanzi richiamato “ sono stati resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
Quanto sostenuto da e sull'impossibilità di “ stabilire se tra gli NDG elencati Parte_1 Pt_2 nelle oltre 1300 pagg. di comunicazione vi fosse incluso o meno anche il credito vantato nei confronti della di cui gli appellanti erano garanti” (ragion per cui il Tribunale avrebbe RT motivato solo apparentemente la sua decisione) è privo di pregio, potendo i debitori ceduti chiedere notizie alla società a tanto preposta, dell'inserimento del loro Controparte_12 debito tra quelli ceduti. Il fatto che l'elenco dei crediti ceduti fosse composto da 1300 pagine non sarebbe stato certo di ostacolo a tale richiesta;
né, tra l'altro gli Appellanti hanno provato di avere avuto richiesta di pagamento del loro debito dalla società cedente.
Infondato è anche l'ulteriore motivo con cui gli APPELLANTI censurano la mancanza di iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB delle mandatarie di e dell'intervenuta , quali soggetti _1 CP_3 incaricati alla riscossione dei crediti ceduti.
La procura conferita ad quale mandataria di quella rilasciata a Controparte_2 _1 [...]
a , per il recupero dei crediti sono entrambe valide ed Controparte_4 CP_3 efficaci laddove si consideri che la mancata iscrizione all'albo ex 106 TUB come richiesto dall'art. 2, comma 6, legge 130/1990 non comporta certamente un vizio di nullità che incide sulla legittimazione, ove risulta essere intervenuta a monte una valida cessione ex art. 58 TUB.
Il motivo va quindi respinto.
pagina 15 di 19 Per quant'innanzi la Corte ritiene che vada respinta anche la richiesta di invio degli atti alla
Procura della Repubblica oltre che per assoluta mancanza di indizi di reato.
L'intervenuta ha chiesto l'estromissione della società cedente ma in mancanza CP_3 _1 di concorde richiesta la stessa va respinta.
8.2 Con il secondo motivo di gravame viene mossa censura circa la validità ed efficacia giuridica della garanzia personale prestata da e “Nullità delle clausole riproducenti lo Parte_1 Pt_2 schema ABI. Errata interpretazione dell'art.2 L.287/1990 alla luce del provvedimento Banca Italia
55/2005 – Errata applicazione del principio di allegazione – Follow on action - Fatto notorio”.
La Corte prima di procedere all'esame del motivo non può non rilevare che la sentenza n. 1622 del
2/9/2020 di questa Corte ha già statuito in modo definitivo “Sulla nullità delle fideiussioni rilasciate su moduli bancari: Cass Civ, Sez. I, 12 dicembre 2017, ord. n. 29810” i cui effetti non possono non riverberarsi in questo giudizio, ove e hanno agito in qualità di Parte_1 Pt_2 garanti della società , invocando la nullità delle fideiussioni in quanto le clausole RT contenute in detto contratto riprodurrebbero quelle contenute nello schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni, richiamando l'ordinanza n.
29810 del dicembre 2017.
Si evidenzia che gli Appellanti rispondono quali sottoscrittori del contratto di fideiussione omnibus
(garanzia n. 879262/12) unitamente ad (non parte in questo giudizio) per Parte_4 avere rilasciato in favore della in data 1.4.2004 una garanzia per la società CP_5 RT
per un importo complessivo di € 156.000.00 per il 33,33,%, (per € 52.000,00) ciascuno,
[...] garanzia aumentata sino alla concorrenza di € 216.000,00 in data 23.11.2004 (per € 72.000,00) ciascuno.
Nel giudizio de quo gli Appellanti hanno concluso affinché la Corte,”… E) Dichiarata la nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti e , relativamente alle clausole nn. 2) 6) Parte_1 Pt_2
8) in quanto clausole riproducenti lo schema ABI in violazione dell'art.2 L.287/1990, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed operata la loro sostituzione con le norme di legge dichiarare …” ; nel giudizio
Rg. 2643/2017, (come detto concluso con la richiamata n. 1622/2020, passata in giudicato), gli
Appellanti, al pari, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, per gli identici motivi: la
Corte in motivazione (cfr. pag.11 sent.) ha affermato:“ Parte appellante, in sede di comparsa pagina 16 di 19 conclusionale, eccepiva la nullità delle fideiussioni-rilevabile anche d'ufficio - rilasciate dagli odierni appellanti e a garanzie delle obbligazioni assunte dalle società Parte_2 Parte_1
D.m.g. Srl, e D.M.G. S.r.l., Controparte_13 Parte_1 RT nei confronti della ichiamando l'ordinanza n. 29810 del dicembre 2017 con la quale CP_5 la Corte di Cassazione ha affermato la nullità delle fideiussioni bancarie attive rilasciate su moduli conformi alle condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, per violazione dell'art. 2 legge 287 del 1990, sostenendo che detta nullità travolgerebbe interamente il regolamento contrattuale e che laddove la Corte riconoscesse, invece, la nullità parziale, “ ciò comporterebbe l'eliminazione delle sole clausole viziate da una causa d'invalidità, facendo salve le restanti clausole del contratto. Il testo contrattuale depurato delle clausole invalide dovrà successivamente essere integrato in sede giudiziale, mediante inserzione automatica, ma gli attori fin da adesso contestano tale inserzione automatica” (cfr. pag.9 della comparsa conclusionale).
Quindi, la sentenza n. 1622/2020 che ha ritenuto implicitamente fondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni perché in contrasto con il modello ABI, tuttavia non l'ha accolta così motivando:
”… Nel caso di specie parte appellante non ha dedotto circostanze che consentano a questa Corte di apprezzare la decisività delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto né tantomeno ha dedotto che l'istituto di credito si sia avvalso delle stesse. Da ciò consegue la radicale infondatezza dell'eccezione” (cfr.pag.12 sent.).
Appare evidente dal confronto dei due giudizi che va dichiarata inammissibile e respinta la richiesta declaratoria di nullità delle fideiussioni con riferimento all'art. 2 della L.287/1990, c.d.
Legge Antitrust, avanzata nel giudizio per cui è causa per violazione del principio del ne bis in idem, avendo come detto la pronuncia n.1622/2020 di questa Corte d'Appello già deciso, tra l'altro, anche sulle eccezioni relative alla nullità delle fideiussioni per violazione delle norme antitrust ed ha pertanto efficacia di giudicato anche in questo giudizio.
Parte Appellante, senza nulla controbattere su tale ratio decidendi, ha infatti riproposto l'identica questione già in via definitiva, sia pure delibando preliminari eccezioni pur sempre di merito, esaminata da questa Corte con la citata precedente sentenza. Ne consegue che detta questione non può essere riproposta, seppur invocando ulteriori e comunque ultronei profili di merito, in questo successivo giudizio.
pagina 17 di 19 8.3 Con il terzo motivo di gravame si censura la violazione dell'art. 1957 c.c..
Il rigetto del motivo che precede fa ritenere ultroneo l'esame della presunta violazione dell'art. 1957 cod. civ. Il Tribunale, avendo respinto la nullità delle clausole della fideiussione e in particolare quindi anche della clausola (art. 6) derogatoria espressamente contenuta nel contratto di fideiussione dell'art. 1957 c.c., ha ritenuto pertanto che la stessa sia stata legittimamente sottoscritta dai fideiussori.
In conclusione, in ragione della sia pur implicitamente accertata validità della clausola n. 6 della fideiussione de qua, avente ad oggetto la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., per formazione del giudicato interno, deve intendersi quindi che è sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
Nel caso in esame il momento inziale di decorrenza, come già detto, coincide con la data di decadenza del beneficio del termine come comunicato dalla Banca nella missiva del 20.1.2017 sia al debitore che ai fideiussori il cui contenuto è valido ai fini di interrompere i termini decadenziali ex art. 1957 c.c. e in ogni caso la società debitrice principale è stata messa in RT
Contr mora da con racc.ta del 10.2.2017 (doc. 6 allegata a ricorso per ingiunzione), come non contestato.
Va aggiunto che l'onere, nei termini sopra configurato, è stato della banca assolto con l'invio della richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo tra l'altro previsto alcun termine perentorio entro cui la stessa avrebbe dovuto agire, dopo l'istanza con cui è stata comunicata la chiusura del conto corrente, sono stati revocati gli affidi, è stata avanzata la richiesta di immediato pagamento ed è infine avvenuto il passaggio a contenzioso.
9. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, in favore di quale mandataria di Parte_2 Controparte_2 _1
e di quale mandataria di nella misura liquidata Controparte_4 CP_3 in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione delle aliquote minime, in ragione della sovrapponibilità delle difese dell'intervenuta, esclusa la fase istruttoria non presente in questo grado.
pagina 18 di 19 10. Sussistono a carico di e presupposti per il raddoppio Parte_1 Parte_2 del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n.
228 del 24/12/12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con l'intervento di avverso la sentenza n. 9/2023 resa _1 Controparte_3 dal Tribunale di Siena e pubblicata il 9.1.2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna, e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del grado di appello in favore di ( e per essa alla mandataria ) che si _1 CP_2 liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi di avvocato oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge e, in favore di ( e per essa alla mandataria CP_3 CP_4
che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi di avvocato oltre
[...]
15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
- Dà atto che sussistono a carico di e i presupposti per il Parte_1 Parte_2 raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12;
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente dott. Giuseppina Mastrodomenico dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 19 di 19