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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8461 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 19.12.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(CF e P.I. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusto mandato allegato all'atto di citazione dall'avv. Giuseppe
Sollazzo (C.F. ) presso lo studio del quale CodiceFiscale_1
elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 15.
OPPONENTE
sentenza proc. n. / r.g. pag. 1 E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
con sede legale alla VIA FRANCESCO DE MURA, 1 - 80026
CASORIA (NA) C.F. / P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Rossella Caramiello (CF: ), giusta C.F._2
procura resa in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA), alla via G. Amiranda,
30.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
40.870 a titolo di corrispettivo per trasporti effettuati nel 2023.
L'opponente ha dedotto che:
alcuna prova vi è del credito vantato;
nel 2023 si è servita esclusivamente del vettore SITI LOG srl;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
ha provato documentalmente la sussistenza del proprio credito mediante il deposito di fatture, DDT, scritture contabili e corrispondenza epistolare;
sentenza proc. n. / r.g. pag. 2 parte dell'incarico è stato conferito a mezzo del vettore SITI LOG;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione è fondata.
L'opposto non ha fornito alcuna prova del credito vantato, limitandosi a produrre le fatture emesse le quali, pur se debitamente registrate nei libri contabili, in assenza di ogni altro elemento non possono costituire prova sufficiente di tale credito.
A riprova dell'incarico ricevuto, infatti, l'opposta produce solo dei generici messaggi di posta elettronica o di messaggeria telefonica che, verosimilmente, fanno riferimento a precedenti prestazioni commesse dall'opposta e già saldate come da documentazione bancaria prodotta.
Mancano, poi, i DDT che costituiscono l'unica prova dell'adempimento della prestazione.
L'opponente ha addirittura prodotto DDT attestanti l'esecuzione di parte dei trasporti fatturati mediante altra ditta.
In definitiva non vi è prova né dell'incarico ricevuto né della sua esecuzione.
Il d.i. opposto, pertanto, va revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 3 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 2324/24 emesso in data 6.5.24 proposta da Parte_1
nei confronti di .con atto di citazione
[...] Controparte_1
notificato il 7.6.24, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.261 per onorario ed euro 27 per spese oltre s.g.,
IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 29.9.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. / r.g. pag. 4