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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
VERDI, 1 09070 BARATILI SAN PIETRO ITALIA Difeso dall'avv. APPEDDU ALBERTO (c.f. C.F._2 con studio in VIA BRUNELLESCHI 8 SELARGIUS
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_2 P.IVA_1
ZONA INDUSTRIALE BONU TRAU 08015 CP_1 Difeso dall'avv. UDA RICCARDO (c.f. ), con C.F._3 studio in VIALE P. NENNI, 10 08015 CP_1
– Controparte –
Ruolo: n. 359/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 14 maggio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
WALTER VACCA:
01. Accertare la violazione e il mancato avverarsi, per fatto del
— 1 — venditore, della condizione contrattuale risolutiva contenuta nel con- tratto di compravendita oggetto di causa, Dichiarando la risoluzione del contratto, con ogni conseguente effetto di legge, ed ordinando al vendi- tore l'integrale restituzione del prezzo, pari ad euro 15.000,00, in favore del compratore, oltre risarcimento del danno;
02. Accertare e Dichiarare la difformità tra il bene promesso e quello venduto con conseguente violazione dell'arti. 1497 c.c. e conse- guente responsabilità del venditore, e per l'effetto Disporre la risolu- zione del contratto con ogni conseguente effetto di legge, ordinando al venditore l'integrale restituzione del prezzo, pari ad euro 15.000,00, in favore del compratore, oltre risarcimento del danno.
03. In subordine, Accertata la sussistenza dei vizi contestati, de- nunciati e riconosciuti dallo stesso venditore, Dichiarare la responsabi- lità della Società di capitali convenuta ex artt. 1490 e ss c.c., Dispo- nendo la risoluzione del contratto, con ogni conseguente effetto di legge, ed ordinando al venditore l'integrale restituzione del prezzo, pari ad euro 15.000,00, in favore del compratore, oltre al risarcimento del danno;
04. In tutti i casi, Condannare la Società venditrice Convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in misura non inferiore ad euro
8.000,00, ovvero, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. 05. Con vittoria di spese, onorari, rimborso spese generali, ed ac- cessori, come per legge.
DEL PIANO MOTORS S.R.L.:
- Rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in di- ritto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Una premessa in ordine all'identità dell'attore. Negli atti di parte l'attore è indicato come «Ditta “Macelleria Vacca Walter”». Occorre
— 2 — ricordare, tuttavia, che la ditta è solo un segno distintivo dell'impresa, non un soggetto giuridico separato dall'imprenditore che la adopera per la propria attività. L'attore, quindi, deve essere considerato a tutti gli effetti Parte_1
Il 4 ottobre 2022 il sig. ha comprato dalla Pt_1 Parte_2 un camion-frigo a 15.000 €, prezzo versato il successivo 6 ottobre.
[...]
Il sig. lamenta che il veicolo si è bloccato pochi giorni dopo. Pt_1
Chiede quindi la pronuncia della risoluzione del contratto, la restitu- zione del prezzo, il rimborso delle spese sostenute in 4.500 € e il risar- cimento del danno esistenziale, da quantificare in almeno 3.500 €.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle do- Parte_2 mande per le ragioni di seguito illustrate.
2. La garanzia per i vizi della cosa venduta.
È pacifico tra le parti che il camion-frigo è stato acquistato per ragioni di impresa e quindi al contratto non si applica il codice del con- sumo.
Detto questo, la sostiene in primo luogo che la do- Parte_2 manda sia infondata in forza della clausola secondo la quale «L'auto- veicolo viene venduto nello stato di fatto in cui si trova e di diritto atte- stato e descritto dal venditore alla presenza e in contraddittorio con il
Cliente acquirente il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere
o da contestare» (doc. 2 p. 4 ). Parte_2
Sostiene che la clausola sia stata convenuta in questi termini per le qualità del veicolo, che è stato venduto con una percorrenza di quasi
420.000 km. Sostiene, inoltre, che per le stesse ragioni le parti abbiano convenuto oralmente di escludere la garanzia contrattuale sul motore, mettendosi anche specificamente in prova sul punto. A livello di inter- pretazione, sostiene che la sottoscrizione della clausola implichi un'ac- cettazione incondizionata dello stato di fatto del veicolo. Le difese di , sul punto, sono infondate. L'art. 1491 c.c. Parte_2 stabilisce che la garanzia non è dovuta se i vizi erano conosciuti o fa- cilmente riconoscibili, circostanze da essa neanche dedotte. Dalla clausola sopra richiamata nulla si può dedurre. Se il fermo del motore dipende da un vizio occulto, il fatto che il veicolo sia stato venduto nello stato di fatto in cui si trovava, senza indicazione di difetti,
è una circostanza del tutto neutrale.
— 3 — ELla clausola di esclusione della garanzia convenuta oralmente, inoltre, non è stata data alcuna prova. Anzi il comportamento della
[...]
, di sostituzione gratuita del manicotto rotto, smentisce questo as- Pt_2 sunto.
3. La decadenza.
La ha eccepito la decadenza prevista dall'art. 1495 c.c., Parte_2 sostenendo che l'unico fermo del motore rimasto dimostrato è quello del 22 ottobre 2022, subito risolto. Il successivo fermo, denunciato con lettera del 21 dicembre 2022, non ha un momento temporale individua- bile. In diritto, è senz'altro corretto sostenere che, gravando sul com- pratore l'onere di dimostrare di non essere incorso nella decadenza (Cass. n. 24348/2019), egli debba anche dimostrare quando si è mani- festato il vizio denunciato, tuttavia si deve rilevare che il vizio si è ma- nifestato il 22 ottobre 2022 ed è stato prontamente denunciato. Fermi successivi non erano soggetti all'obbligo di denuncia immediata, in quanto derivanti dallo stesso vizio mai risolto in origine. Esiste, inoltre, un altro motivo che conduce inevitabilmente al ri- getto dell'eccezione. L'art. 1495 comma 2 c.c. stabilisce che la denun- cia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio. Ebbene, tale riconoscimento ben può essere tratto anche da comporta- menti del venditore (Cass. civ. n. 4968/2004), che sono, in primo luogo, l'intervento compiuto nell'immediatezza del fermo, di sostituzione del manicotto rotto, e, in secondo luogo, l'omessa contestazione, per tutto il corso del processo, dell'esistenza dei vizi lamentati.
4. Considerazioni conclusive sulle domande del sig. Pt_1
In definitiva, sono senz'altro fondate le domande di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo pagato.
Per quanto riguarda le domande risarcitorie occorre esaminare se- paratamente le singole voci.
La voce di danno derivante dalla necessità di noleggiare un ca- mion sostitutivo è fondata, visto il rifiuto di interventi ulteriori manife-
— 4 — stato con lettera del 21 dicembre 2022. Nella specie, risultano spese so- stenute per il periodo febbraio/ottobre 2023, per un totale di 4.565 €. È priva di riscontro l'affermazione che i furgoni noleggiati non hanno le caratteristiche di un furgone refrigerato.
La voce di danno esistenziale invece non può essere neanche presa in considerazione, in quanto formulata in termini del tutto gene- rici.
5. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa ha avuto valore inferiore a 26.000 € ed è stata di complessità minima.
Non si ritiene di prendere in considerazione ipotesi di responsa- bilità aggravata per via degli ampi margini di trattativa dimostrati dalla
EL IA nel corso del processo, ancorché non abbiano consentito il raggiungimento di un accordo.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. pronuncia la risoluzione del contratto di vendita oggetto di causa
2. condanna a pagare a la Parte_2 Parte_1 somma di 15.000 €, oltre interessi dal dovuto al saldo
3. condanna a pagare a la Parte_2 Parte_1 somma di 4.565 €, oltre interessi e rivalutazione come da sezioni unite
1712/1995
4. condanna al rimborso delle spese pro- Parte_2 cessuali, che si liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
14 maggio 2025
Il giudice
— 5 — Nicolò Sesta
— 6 —