Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27701/ 2024 R.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 30/07/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 26/02/1969 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]A. LOCATELLI NR. 5 20124 MILANO IT con l'Avv. SPERZAGA ROBERTA e PINNA PAOLA elettivamente domiciliato VIA PRIVATA
MARIA TERESA 11 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 18/11/1967 a MILANO
Cod. Fisc. C.F.2
Parte convenuta contumace nata il [...] Controparte 2
GI nato il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.9.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 05/09/2001 (anno 2001 atto n.
1441 R. 01 parte I serie). Dal matrimonio sono nati ER 1 (nato il [...]) e Controparte_2 (nata il [...]).
Parte 2Con ricorso ex art 473bis. 49 iscritto a ruolo in data 30/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito della responsabilità al convenuto, l'affidamento super esclusivo della figlia minore, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la determinazione in € 1.600,00 mensili dell'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a versarle a titolo di contributo al mantenimento dei figli ( di cui € 1000,00 in favore di CP
[...] ed € 600,00 in favore di ER 1 ) oltre al pagamento del 75% delle spese extra assegno ai medesimi riferibili, la determinazione in € 1500,00 dell'assegno mensile per il proprio mantenimento.
Ha altresì contestualmente chiesto che, passata in giudicato la sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio confermando i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli e riconoscendo in suo favore un assegno divorzile di € 1500,00 mensili.
Parte convenuta, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 25.3.2025
La parte ricorrente è stata sentita all'udienza del 20.12.2024 rendendo le dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 25.3.2025, presente la sola parte attrice che è stata sentita il
Giudice Delegato si è riservato di provvedere in ordine all'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti. La parte attrice ha insisto nella richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il
Giudice delegato GD si è riservato di riferire al Collegio.
Con provvedimento del 25.3.2025 sono stati adottati provvedimenti provvisori.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
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Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa oltre che il contegno processuale delle parti dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 27701 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e [...] che hanno celebrato matrimoni con rito civile in MILANO il Controparte_1
05/09/2001 (anno 2001 atto n. 1441 R. 01 parte I, serie );
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai