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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 23/01/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 922/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10054/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13300/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.05.2022, la società ricorrente - Ricorrente_1- ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio di Roma 4 all'istanza di rimborso del 30 settembre 2022 relativa a ritenute
IRES subite e non recuperate per euro 1.398,00 - anno d'imposta 2013.
Nel merito ha dedotto che il rifiuto dell'ufficio è immotivato e illegittimo. La ritenuta subita costituisce un mero acconto sul debito del contribuente, con conseguente conguaglio negativo o positivo (in tale secondo caso, credito a riporto o rimborso) rispetto alla effettiva obbligazione d'imposta risultante dalla dichiarazione tributaria;
si tratta di una forma anticipata di riscossione. Il controllo automatizzato effettuato dall'Agenzia delle Entrate, invece, non ha tenuto conto dell'errore materiale commesso dalla contribuente che, a proprio sfavore, non ha indicato in dichiarazione il suo credito per ritenute d'acconto subite. Ha concluso in conformità con richiesta di vittoria di spese.
2.L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- in via preliminare/ pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione del secondo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92, in quanto il ricorrente ha presentato istanza di rimborso il 30/09/2022, mentre la disposizione richiamata prevede la possibilità di impugnare l'inerzia dell'Ufficio entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, purché presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quanto il diritto alla restituzione non è prescritto. Nel caso di specie si tratta di richiesta di rimborso di ritenute d'acconto subite e certificate che non sono state dichiarate nel modello redditi SdC/2014
a fronte di redditi percepiti e dichiarati per l'anno d'imposta 2013;
- nel merito, la legittimità del silenzio rifiuto in relazione all'istanza di rimborso per intervenuta decadenza del relativo diritto.
3.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione formata dalla resistente Agenzia delle Entrate, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti.
Nel merito il ricorso è infondato.
2.La fattispecie trova disciplina nel 2^ comma dell'art. 21 del d.lgs. 546/92 secondo cui “Il ricorso avverso il rifiuto tacito ((...)) di cui all'articolo 19, comma 1, (( lettere g) e g-bis) )), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ((o di autotutela)) presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Poiché nella fattispecie si verte in tema di richiesta di rimborso di ritenute d'acconto subite e certificate che
Ciò posto in diritto, in fatto l'istanza di rimborso -riferita a ritenute relative all'anno di imposta 2013, che avrebbe dovuto dichiarare nel Modello Redditi SdC/2014 presentato in data 30-09-2014- è stata presentata in data 30.09.2022, quindi oltre il termine decadenziale di due anni dal pagamento.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese di lite sono liquidate in complessivi euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale III di Roma.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
EP Di BE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10054/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13300/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.05.2022, la società ricorrente - Ricorrente_1- ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio di Roma 4 all'istanza di rimborso del 30 settembre 2022 relativa a ritenute
IRES subite e non recuperate per euro 1.398,00 - anno d'imposta 2013.
Nel merito ha dedotto che il rifiuto dell'ufficio è immotivato e illegittimo. La ritenuta subita costituisce un mero acconto sul debito del contribuente, con conseguente conguaglio negativo o positivo (in tale secondo caso, credito a riporto o rimborso) rispetto alla effettiva obbligazione d'imposta risultante dalla dichiarazione tributaria;
si tratta di una forma anticipata di riscossione. Il controllo automatizzato effettuato dall'Agenzia delle Entrate, invece, non ha tenuto conto dell'errore materiale commesso dalla contribuente che, a proprio sfavore, non ha indicato in dichiarazione il suo credito per ritenute d'acconto subite. Ha concluso in conformità con richiesta di vittoria di spese.
2.L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- in via preliminare/ pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione del secondo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92, in quanto il ricorrente ha presentato istanza di rimborso il 30/09/2022, mentre la disposizione richiamata prevede la possibilità di impugnare l'inerzia dell'Ufficio entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, purché presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quanto il diritto alla restituzione non è prescritto. Nel caso di specie si tratta di richiesta di rimborso di ritenute d'acconto subite e certificate che non sono state dichiarate nel modello redditi SdC/2014
a fronte di redditi percepiti e dichiarati per l'anno d'imposta 2013;
- nel merito, la legittimità del silenzio rifiuto in relazione all'istanza di rimborso per intervenuta decadenza del relativo diritto.
3.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione formata dalla resistente Agenzia delle Entrate, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti.
Nel merito il ricorso è infondato.
2.La fattispecie trova disciplina nel 2^ comma dell'art. 21 del d.lgs. 546/92 secondo cui “Il ricorso avverso il rifiuto tacito ((...)) di cui all'articolo 19, comma 1, (( lettere g) e g-bis) )), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ((o di autotutela)) presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Poiché nella fattispecie si verte in tema di richiesta di rimborso di ritenute d'acconto subite e certificate che
Ciò posto in diritto, in fatto l'istanza di rimborso -riferita a ritenute relative all'anno di imposta 2013, che avrebbe dovuto dichiarare nel Modello Redditi SdC/2014 presentato in data 30-09-2014- è stata presentata in data 30.09.2022, quindi oltre il termine decadenziale di due anni dal pagamento.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese di lite sono liquidate in complessivi euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale III di Roma.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
EP Di BE