Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 23/01/2026, n. 922
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività dell'istanza di rimborso

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, confermando l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza di rimborso, relativa a ritenute dell'anno d'imposta 2013, è stata presentata in data 30.09.2022, mentre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi era il 30-09-2014. Pertanto, l'istanza è stata presentata oltre il termine decadenziale di due anni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 23/01/2026, n. 922
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 922
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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