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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19169/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Favro Lorenzo, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Morrone Salvatore, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 02/08/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le Per_1 seguenti modalità:
- il sig. e la sig.ra eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Pt_2 minore per le questioni relative alla straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare Per_1 insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale oltre che delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minorenne mantenga la residenza e collocazione principale presso l'abitazione della madre in Nichelino (TO), Via Toti n. 6/A;
DISPONE, per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non collocatario, quanto segue:
-il padre potrà tenere con sé il minore a week end alternati dal sabato mattino alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, compatibilmente con l'impegno lavorativo del padre;
- il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale (concordato e variabile da una settimana all'altra in ragione degli impegni lavorativi del sig. ), nel quale lo preleverà Parte_1 il mattino dall'abitazione materna per accompagnarlo a scuola e lo terrà con sé dall'uscita da scuola sino alla sera intorno alle ore 22,00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore per metà vacanze natalizie, alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Qualora per esigenze lavorative il sig.
non potesse tenere con sé il figlio minore nei predetti periodi, le festività natalizie saranno Parte_1 trascorse dal padre con il minore seguendo il calendario di visita consueta. In tal caso il padre potrà tenere con sé il minore almeno una ulteriore giornata tra il 24, il 25, il 26 o il 27 dicembre che verrà concordata con la madre entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, in base alle esigenze lavorative del padre;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore ad anni alterni nel giorno di Pasqua o di Pasquetta.
Qualora il padre per esigenze lavorative non potesse tenere con sé il minore nelle predette giornate, potrà tenere con sé il minore almeno una giornata nella settimana successiva a quella pasquale, da concordare con la madre ciascun anno con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Le vacanze scolastiche coincidenti con le festività pasquali saranno trascorse dal padre con il minore seguendo il calendario di visita consueto.
- i ponti corrispondenti alle vacanze scolastiche saranno trascorsi con il minore seguendo il calendario di visita consueto;
- all'occasione delle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
DISPONE che il sig. provveda alla corresponsione in favore della sig.ra dell'importo Parte_1 Pt_2 mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre rivalutazione Per_1
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
DÀ ATTO che le parti concordano che relativamente all'assegno unico e universale INPS, ciascun genitore provvederà a richiedere la quota a sé spettante;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Parte_1 relative al servizio di mensa scolastica del figlio;
Per_1
DISPONE che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese scolastiche e ludico- Parte_1 sportive, come da protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino;
DISPONE, relativamente alle spese mediche non coperte da S.S.N. di cui il minore avrà necessità, che le stesse vengano sopportate dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti concordano che il contributo INPS a titolo di indennità di frequenza a favore di venga percepito interamente dalla madre e che venga utilizzato per l'inserimento scolastico Per_1
e sociale del minore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19169/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Favro Lorenzo, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Morrone Salvatore, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 02/08/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le Per_1 seguenti modalità:
- il sig. e la sig.ra eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Pt_2 minore per le questioni relative alla straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare Per_1 insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale oltre che delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minorenne mantenga la residenza e collocazione principale presso l'abitazione della madre in Nichelino (TO), Via Toti n. 6/A;
DISPONE, per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non collocatario, quanto segue:
-il padre potrà tenere con sé il minore a week end alternati dal sabato mattino alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, compatibilmente con l'impegno lavorativo del padre;
- il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale (concordato e variabile da una settimana all'altra in ragione degli impegni lavorativi del sig. ), nel quale lo preleverà Parte_1 il mattino dall'abitazione materna per accompagnarlo a scuola e lo terrà con sé dall'uscita da scuola sino alla sera intorno alle ore 22,00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore per metà vacanze natalizie, alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Qualora per esigenze lavorative il sig.
non potesse tenere con sé il figlio minore nei predetti periodi, le festività natalizie saranno Parte_1 trascorse dal padre con il minore seguendo il calendario di visita consueta. In tal caso il padre potrà tenere con sé il minore almeno una ulteriore giornata tra il 24, il 25, il 26 o il 27 dicembre che verrà concordata con la madre entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, in base alle esigenze lavorative del padre;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore ad anni alterni nel giorno di Pasqua o di Pasquetta.
Qualora il padre per esigenze lavorative non potesse tenere con sé il minore nelle predette giornate, potrà tenere con sé il minore almeno una giornata nella settimana successiva a quella pasquale, da concordare con la madre ciascun anno con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Le vacanze scolastiche coincidenti con le festività pasquali saranno trascorse dal padre con il minore seguendo il calendario di visita consueto.
- i ponti corrispondenti alle vacanze scolastiche saranno trascorsi con il minore seguendo il calendario di visita consueto;
- all'occasione delle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
DISPONE che il sig. provveda alla corresponsione in favore della sig.ra dell'importo Parte_1 Pt_2 mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre rivalutazione Per_1
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
DÀ ATTO che le parti concordano che relativamente all'assegno unico e universale INPS, ciascun genitore provvederà a richiedere la quota a sé spettante;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Parte_1 relative al servizio di mensa scolastica del figlio;
Per_1
DISPONE che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese scolastiche e ludico- Parte_1 sportive, come da protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino;
DISPONE, relativamente alle spese mediche non coperte da S.S.N. di cui il minore avrà necessità, che le stesse vengano sopportate dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti concordano che il contributo INPS a titolo di indennità di frequenza a favore di venga percepito interamente dalla madre e che venga utilizzato per l'inserimento scolastico Per_1
e sociale del minore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.