CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/08/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1356 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lodi, estensore Giudice Dott. Elena Giuppi, promossa
DA
- (c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea
Fortunat e Avv. Matteo Motroni, presso lo studio dei quali è domiciliato in Milano, via Mascheroni n. 31
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
Marco Romanato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona,
Piazza Renato Simoni n. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 13/12/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 28/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 366/2024 il Tribunale di Lodi accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto dalla società nei confronti di , dichiarando “la nullità CP_1 del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dalle parti in data 3 dicembre 2018” con condanna del alla restituzione della somma netta CP_1 percepita a titolo di corrispettivo per il predetto atto (Euro 6400) oltre interessi, con compensazione delle spese di causa.
Il , contestualmente alla assunzione in data 03/12/2018 (livello 3S con CP_1 mansioni di caposquadra di magazzino), sottoscriveva un patto di non concorrenza del seguente tenore: “…dopo l'eventuale cessazione del suo rapporto di lavoro con la Società, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di cessazione dello stesso
… a non svolgere, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, né personalmente né per interposta persona od ente, attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro subordinato, autonomo, collaborazioni, consulenze, associazioni in partecipazione, agenzia, rapporti di amministrazione, ovvero in qualità di socio, ecc.) ed anche solo occasionale e gratuita, a favore di imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse, le quali abbiano in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della scrivente Società ovvero che operino in concorrenza con la scrivente Società e/o con altre società nel settore della logistica e trasporti nonché del Multiservizi”. Inoltre si impegnava a
“comunicare – prima di intraprendere una nuova attività e con comunicazione da inviarsi alla sede della Società per iscritto a mezzo raccomandata A/R – il nome del soggetto presso cui intende prestare la propria attività professionale durante il periodo sopra definito e fornirà, parimenti per iscritto, una dettagliata illustrazione delle attività ovvero delle mansioni oggetto dell'attività da intraprendere”.
In caso di violazione degli impegni assunti con il patto di non concorrenza era prevista a carico del , oltre alla restituzione di quanto percepito a titolo di CP_1 corrispettivo, maggiorato degli interessi legali dalla data della corresponsione al saldo, una penale pari a “ventiquattro volte l'ultima retribuzione globale di fatto mensile, salvo il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1382 c.c.” .
Quale corrispettivo per il patto ex art.2125 c.c., la cooperativa si era obbligata a riconoscere un importo lordo pari ad € 1.200,00, da corrispondere annualmente in dodici mensilità, dell'importo cadauno di € 100,00, in aggiunta alla retribuzione, 2
per tutta e non oltre la durata del contratto di lavoro subordinato, comprensivo di eventuali proroghe.
Il 19.03.2024, il aveva rassegnato le dimissioni, con effetto dal 30.03.2024 e CP_1 con pec dell'11.04.2024, aveva informato l' di essere stato Parte_1 assunto dalla “X Logistica srl”, quale impiegato di II livello.
Le due società operavano nel medesimo settore della logistica, con sedi operative contigue e condividevano, quali appaltatrici, il cliente (poi Controparte_2 dal 31.12.24 il relativo contratto di appalto era stato disdetto nei confronti della
). Parte_1
Il Tribunale - pur dando atto che “il nuovo lavoro del . , si pone in evidente CP_1 contrasto con le limitazioni pattuite, come fatte oggetto del patto di non concorrenza: il lavoratore, prima che trascorressero due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Unitaria, ha stipulato un contratto di lavoro che lo vede occupato in Veneto per una società che opera nel settore della logistica ed è anche legata da appalto con la committente - ha dichiarato nullo il patto, CP_2 valorizzando il quantum del corrispettivo pari al 4,39%, considerato “irrisorio”, ritenendo che il “compenso non sia adeguato e sproporzionato rispetto al sacrificio in concreto richiesto al e alla riduzione della sua capacità di guadagno, alla CP_1 età e con una ral annua di euro 27.333,18.”,
Ha proposto tempestivo appello la società Parte_1 censurando la sentenza per travisamento dei fatti in ordine a quanto globalmente percepito dal in base al patto, precisando che valutato l'importo complessivo CP_1 percepito (6400,00) esso è pari al 24% del RAL;
per violazione dell'art. 2125 c.c.
e 1346 c.c., poiché quanto convenuto inter partes rispetta tutti i requisiti ivi prescritti;
precisa quindi la legittimità della penale prevista pari ad Euro 51.441,86
(ventiquattro retribuzioni) e chiede la condanna del ad astenersi dallo CP_1 svolgimento dell'attività concorrenziale per tutta la durata del patto e la condanna al pagamento della penale come indicata.
si è costituito con memoria del 28/02/25, difendendo la sentenza ed CP_1 insistendo per il rigetto del gravame, precisando di avere già corrisposto quanto statuito in primo grado.
All'udienza del 11/03/25 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato. 3
I motivi, che stante l'intima connessione delle censure svolte possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Osserva in particolare il Collegio di condividere l'iter argomentativo di cui all'impugnata sentenza, in quanto fondato su una corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame e, in particolare, dell'artt. 2125 e
1346 c.c.-
In diritto è innanzitutto noto che, ai sensi dell'art. 2125 cc, il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Per costante giurisprudenza: nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché
l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (ex pluribus Cass., n. 7835 del
04/04/2006).
Ora, nel caso di specie il patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti prevedeva che, per la durata di 24 mesi dalla cessazione del rapporto, si CP_1 impegnasse su tutto il territorio del Veneto a non svolgere (personalmente o per interposta persona) qualsiasi attività lavorativa non solo verso le imprese concorrenti della datrice di lavoro, ma anche tutte quelle che hanno in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della società e tutte quelle che operano nel settore Lella logistica e Trasporti nonché del Multiservizi;
inoltre il divieto di impiego è esteso anche ”alle imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse”.
Anche a non ritenere motivo di nullità del patto la indeterminatezza dell'oggetto, stante la omessa precisazione delle imprese presso le quali si obbligava a non 4
prestare attività lavorativa, è evidente, come affermato dal Giudice di primo grado, che la compressione del diritto di guadagno del e dunque il sacrificio imposto CP_1
è notevole: il patto è tale da precludergli per la durata di due anni l'impiego in
Veneto (luogo di residenza sin dal 1994) con qualsiasi tipo di rapporto nel settore della logistica, trasporti e multiservizi e delle società che gravitano intorno ad esse.
A fronte di tali restrizioni il corrispettivo pattuito, pari ad euro 100,00 mensili lordi, non risulta adeguato e proporzionato.
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. è nullo nei casi in cui "simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore" (Cassazione civile, Sez. Lav., 01.03.2021, n. 5540).
Ebbene, nel caso esaminato, un corrispettivo pari al 4,39% della RAL annua percepita di Euro 27.333,18 è da considerarsi irrisorio e del tutto sproporzionato rispetto all'impegno di non concorrenza assunto dal , con gli obblighi CP_1 come sopra precisati.
La doglianza della società circa il calcolo del corrispettivo, che secondo la tesi appellante andrebbe parametrato all'intero importo percepito nel corso del rapporto di lavoro, è infondata, in quanto la congruità del corrispettivo va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata va integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lodi.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri di legge. 5
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
6
N.R.G. 1356 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lodi, estensore Giudice Dott. Elena Giuppi, promossa
DA
- (c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea
Fortunat e Avv. Matteo Motroni, presso lo studio dei quali è domiciliato in Milano, via Mascheroni n. 31
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
Marco Romanato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona,
Piazza Renato Simoni n. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 13/12/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 28/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 366/2024 il Tribunale di Lodi accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto dalla società nei confronti di , dichiarando “la nullità CP_1 del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dalle parti in data 3 dicembre 2018” con condanna del alla restituzione della somma netta CP_1 percepita a titolo di corrispettivo per il predetto atto (Euro 6400) oltre interessi, con compensazione delle spese di causa.
Il , contestualmente alla assunzione in data 03/12/2018 (livello 3S con CP_1 mansioni di caposquadra di magazzino), sottoscriveva un patto di non concorrenza del seguente tenore: “…dopo l'eventuale cessazione del suo rapporto di lavoro con la Società, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di cessazione dello stesso
… a non svolgere, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, né personalmente né per interposta persona od ente, attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro subordinato, autonomo, collaborazioni, consulenze, associazioni in partecipazione, agenzia, rapporti di amministrazione, ovvero in qualità di socio, ecc.) ed anche solo occasionale e gratuita, a favore di imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse, le quali abbiano in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della scrivente Società ovvero che operino in concorrenza con la scrivente Società e/o con altre società nel settore della logistica e trasporti nonché del Multiservizi”. Inoltre si impegnava a
“comunicare – prima di intraprendere una nuova attività e con comunicazione da inviarsi alla sede della Società per iscritto a mezzo raccomandata A/R – il nome del soggetto presso cui intende prestare la propria attività professionale durante il periodo sopra definito e fornirà, parimenti per iscritto, una dettagliata illustrazione delle attività ovvero delle mansioni oggetto dell'attività da intraprendere”.
In caso di violazione degli impegni assunti con il patto di non concorrenza era prevista a carico del , oltre alla restituzione di quanto percepito a titolo di CP_1 corrispettivo, maggiorato degli interessi legali dalla data della corresponsione al saldo, una penale pari a “ventiquattro volte l'ultima retribuzione globale di fatto mensile, salvo il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1382 c.c.” .
Quale corrispettivo per il patto ex art.2125 c.c., la cooperativa si era obbligata a riconoscere un importo lordo pari ad € 1.200,00, da corrispondere annualmente in dodici mensilità, dell'importo cadauno di € 100,00, in aggiunta alla retribuzione, 2
per tutta e non oltre la durata del contratto di lavoro subordinato, comprensivo di eventuali proroghe.
Il 19.03.2024, il aveva rassegnato le dimissioni, con effetto dal 30.03.2024 e CP_1 con pec dell'11.04.2024, aveva informato l' di essere stato Parte_1 assunto dalla “X Logistica srl”, quale impiegato di II livello.
Le due società operavano nel medesimo settore della logistica, con sedi operative contigue e condividevano, quali appaltatrici, il cliente (poi Controparte_2 dal 31.12.24 il relativo contratto di appalto era stato disdetto nei confronti della
). Parte_1
Il Tribunale - pur dando atto che “il nuovo lavoro del . , si pone in evidente CP_1 contrasto con le limitazioni pattuite, come fatte oggetto del patto di non concorrenza: il lavoratore, prima che trascorressero due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Unitaria, ha stipulato un contratto di lavoro che lo vede occupato in Veneto per una società che opera nel settore della logistica ed è anche legata da appalto con la committente - ha dichiarato nullo il patto, CP_2 valorizzando il quantum del corrispettivo pari al 4,39%, considerato “irrisorio”, ritenendo che il “compenso non sia adeguato e sproporzionato rispetto al sacrificio in concreto richiesto al e alla riduzione della sua capacità di guadagno, alla CP_1 età e con una ral annua di euro 27.333,18.”,
Ha proposto tempestivo appello la società Parte_1 censurando la sentenza per travisamento dei fatti in ordine a quanto globalmente percepito dal in base al patto, precisando che valutato l'importo complessivo CP_1 percepito (6400,00) esso è pari al 24% del RAL;
per violazione dell'art. 2125 c.c.
e 1346 c.c., poiché quanto convenuto inter partes rispetta tutti i requisiti ivi prescritti;
precisa quindi la legittimità della penale prevista pari ad Euro 51.441,86
(ventiquattro retribuzioni) e chiede la condanna del ad astenersi dallo CP_1 svolgimento dell'attività concorrenziale per tutta la durata del patto e la condanna al pagamento della penale come indicata.
si è costituito con memoria del 28/02/25, difendendo la sentenza ed CP_1 insistendo per il rigetto del gravame, precisando di avere già corrisposto quanto statuito in primo grado.
All'udienza del 11/03/25 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato. 3
I motivi, che stante l'intima connessione delle censure svolte possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Osserva in particolare il Collegio di condividere l'iter argomentativo di cui all'impugnata sentenza, in quanto fondato su una corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame e, in particolare, dell'artt. 2125 e
1346 c.c.-
In diritto è innanzitutto noto che, ai sensi dell'art. 2125 cc, il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Per costante giurisprudenza: nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché
l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (ex pluribus Cass., n. 7835 del
04/04/2006).
Ora, nel caso di specie il patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti prevedeva che, per la durata di 24 mesi dalla cessazione del rapporto, si CP_1 impegnasse su tutto il territorio del Veneto a non svolgere (personalmente o per interposta persona) qualsiasi attività lavorativa non solo verso le imprese concorrenti della datrice di lavoro, ma anche tutte quelle che hanno in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della società e tutte quelle che operano nel settore Lella logistica e Trasporti nonché del Multiservizi;
inoltre il divieto di impiego è esteso anche ”alle imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse”.
Anche a non ritenere motivo di nullità del patto la indeterminatezza dell'oggetto, stante la omessa precisazione delle imprese presso le quali si obbligava a non 4
prestare attività lavorativa, è evidente, come affermato dal Giudice di primo grado, che la compressione del diritto di guadagno del e dunque il sacrificio imposto CP_1
è notevole: il patto è tale da precludergli per la durata di due anni l'impiego in
Veneto (luogo di residenza sin dal 1994) con qualsiasi tipo di rapporto nel settore della logistica, trasporti e multiservizi e delle società che gravitano intorno ad esse.
A fronte di tali restrizioni il corrispettivo pattuito, pari ad euro 100,00 mensili lordi, non risulta adeguato e proporzionato.
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. è nullo nei casi in cui "simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore" (Cassazione civile, Sez. Lav., 01.03.2021, n. 5540).
Ebbene, nel caso esaminato, un corrispettivo pari al 4,39% della RAL annua percepita di Euro 27.333,18 è da considerarsi irrisorio e del tutto sproporzionato rispetto all'impegno di non concorrenza assunto dal , con gli obblighi CP_1 come sopra precisati.
La doglianza della società circa il calcolo del corrispettivo, che secondo la tesi appellante andrebbe parametrato all'intero importo percepito nel corso del rapporto di lavoro, è infondata, in quanto la congruità del corrispettivo va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata va integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lodi.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri di legge. 5
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
6