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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 241/2024, assunta in decisione all'udienza del 21.11.2024, promossa da:
(P.I. ) in persona del suo procuratore speciale, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Facello (C.F. CodiceFiscale_1
– pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
medesimo in Torino, Via S. Antonio da Padova n. 12, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. residente in [...], rappresentato CP_2 CodiceFiscale_2
e difeso dall'Avv. Stefano Manzoli (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Email_2
in Torino, Via Enrico Cialdini n. 36, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 4449/2023 del Tribunale di
Torino - Sez. IV, R.G. 5161/2021, G.U. dott.ssa Daniela GUERRA, emessa e pubblicata il 09.11.2023, nel giudizio promosso dal sig. contro la mai notificata CP_2 Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, previo ogni accertamento e dichiarazione di rito, Nel Merito:
• In totale riforma dell'appellata sentenza,
• Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dal sig.
[...]
ei confronti della per i sovraesposti motivi di appello, CP_2 Controparte_1
da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, mandandone, conseguentemente, la parte qui difesa integralmente assolta.
• Con richiesta di condanna del sig. alla restituzione delle somme a lui pagate con CP_2
animo di rivalsa in forza della sentenza di primo grado pari ad € 8.270,78.
In ogni caso:
• Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
• Con spese di CTU e CTP relative al primo grado di giudizio a carico della controparte;
per parte appellata, : CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis
NEL MERITO: dichiarare inammissibili i motivi di appello di cui ai nn. 3, 4 e 5 e, comunque, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, Controparte_1
quarta sezione civile, n. 4449/2023, depositata il 10.11.2023 in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e oneri di patrocinio del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2019, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale CP_2
di Torino, al fine di sentire dichiarare tenuta e condannare la ridetta Controparte_1
Compagnia al pagamento dell'importo di €. 15.120,00=, già decurtato dello scoperto del 10%, a titolo di indennizzo assicurativo, per il danneggiamento, ad opera di ignoti, della vettura di sua proprietà Pt_1
GTR tg. FP935KJ, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2018.
Riferiva il di aver parcheggiato l'autovettura verso le ore 21:00 del 15.10.2018 in via Marzabotto CP_2
in Grugliasco (TO) e di aver riscontrato il mattino seguente, sull'auto, diverse rigature nelle fiancate, nel cofano, nel baule, nei paraurti e nel tetto, nonché il distacco del paraurti anteriore e dello spoiler posteriore.
A sostegno della domanda di indennizzo, il allegava la denuncia effettuata in data 17.10.2018 CP_2 presso la Stazione Carabinieri di Grugliasco, polizza assicurativa con le condizioni generali e la documentazione dei costi di riparazione, rappresentata da un preventivo datato 11.10.2019 della Ditta
Car Cenni di . CP_2
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva in capo al avendo, quest'ultimo, ceduto il credito alla carrozzeria, “ CP_2 [...]
”, di cui egli stesso risultava titolare;
nel merito, contestava la veridicità e la prova del Controparte_3
danneggiamento e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 27.05.2021, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando la causa per l'ammissione delle istanze istruttorie al 02.11.2021.
A tale udienza il Giudice ammetteva CTU, disponendo, a carico della , Parte_2 CP_2
ordine di esibizione.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale e all'acquisizione della documentazione, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, che prevedeva la rinuncia alla domanda da parte dell'attrice, il pagamento in favore della parte convenuta del 50% delle spese legali e la compensazione delle spese di
CTU.
La causa veniva rinviata per consentire alle parti di pronunciarsi in ordine a tale proposta. dichiarava di accettare la proposta formulata dal Giudice, mentre non Controparte_1 CP_2
vi aderiva.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
15.06.2023.
Con sentenza n. 4449/2023, pubblicata il 10.11.2023, il Tribunale di Torino decideva la controversia, condannando al pagamento della somma di € 5.491,30.=, in favore di Controparte_1 CP_2
oltre al 50% delle spese legali, ponendo sempre a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna,
[...]
le spese di C.T.U.
La decisione veniva motivata in rito, ritenendo il Tribunale infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché la Ditta individuale non aveva una soggettività diversa dal suo titolare.
In ordine alla prova dell'evento, il Tribunale, pur affermando che la denuncia non aveva ex se un valore intrinseco, riteneva che costituisse comunque elemento indiziario, da valutarsi unitamente all'insieme delle risultanze probatorie, che, nel caso di specie, erano rappresentate dalle foto del veicolo ante riparazione e dalla valutazione di compatibilità dei danni con l'evento denunciato, riscontrata attraverso la CTU esperita. Rilevanti si palesavano sul punto le conclusioni del CTU, ritenute dal Tribunale condivisibili, perché logiche, non contraddittorie e sostenute da dati oggettivi.
Per quanto riguardava il quantum del danno risarcibile, il Giudice, ritenendo non sufficienti le allegazioni del danneggiato, procedeva alla relativa liquidazione sulla base delle conclusioni del perito d'ufficio, che aveva determinato i costi di riparazione causalmente riconducibili all'atto vandalico in €. 5.585,00= e, al netto della franchigia, in €. 5.026,50=.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2024, proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza, chiedendone la totale riforma.
Con primo motivo di appello la impugnava il capo della sentenza in cui il Tribunale Parte_3
aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del CP_2
Ad avviso di il Giudice di prime cure aveva errato, posto che, essendo intervenuta Controparte_1
la cessione del credito anteriormente all'instaurazione del giudizio, il on avrebbe dovuto proporre CP_2
la domanda in proprio, ma nella sua qualità di Titolare della Carrozzeria Car Cenni di NI EX, cessionaria dell'asserito credito.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui il
Giudice non aveva dato rilievo alla contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del fatto storico e alla mancata replica del su tali questioni, talché le deduzioni successive, svolte dal CP_2
nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e nei successivi scritti difensivi, alla luce del disposto di cui CP_2
all'art. 115 c.p.c. dovevano essere considerate tardive.
Il terzo motivo di appello riguardava il capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale aveva valutato essere stato assolto l'onere probatorio incombente sul in relazione alla prova CP_2
dell'accadimento storico dell'atto vandalico, secondo le modalità indicate in citazione, a fronte dell'irrilevanza delle prove testimoniali offerte, nonché dell'insufficienza della denuncia e della CTU, sia per la prova dell'accadimento dell'atto vandalico, sia per la prova delle condizioni del veicolo ante sinistro.
Argomentava la Compagnia che avendo contestato sotto ogni profilo la domanda attorea, era il a CP_2
dover provare tutti i presupposti della domanda, comprese le condizioni della vettura anteriormente all'evento mentre, all'esito dell'attività istruttoria, nulla al riguardo era stato accertato.
Per l'appellante, insufficiente a documentare il fatto storico era, in particolare, la denuncia alla Pubblica
Autorità, essendo atto della parte, mentre irrilevante appariva l'espletata CTU, in ragione della contestazione operata dalla Compagnia fin dalla costituzione in giudizio della documentazione fotografica utilizzata dal CTU Con quarto motivo d'appello la Compagnia impugnante contestava sussistente la prova delle condizioni della vettura al momento dell'asserito sinistro e della disponibilità della stessa in capo all'appellato sempre al momento dell'atto vandalico, attese le vicende anomale che avevano riguardato il veicolo prima dell'acquisto in proprietà del CP_2
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure non avesse giustificato in alcun modo la differenza tra la proposta conciliativa formulata e la decisone poi adottata.
Con il sesto e settimo motivo di appello, contestava la decisione del Giudice Controparte_1
di prime cure in ordine al riconoscimento in favore della controparte delle spese di mediazione e alla liquidazione delle spese di lite.
Contestava in specie la liquidazione integrale delle spese relative alla fase di mediazione, che quanto meno, per coerenza con quanto successivamente disposto per i compensi giudiziali, avrebbero dovuto essere riconosciute nella misura del 50%.
Per quanto riguardava le spese del primo grado, l'appellante criticava la sentenza nella parte in cui aveva operato la riduzione del 50% delle spese di lite, senza valorizzare la soccombenza in cui era incorsa la parte attrice, la cui domanda di indennizzo era stata riconosciuta fondata nei limiti di €. 5.026,50=, a fronte di una domanda originaria di €. 16.848,44=.
Considerazioni analoghe venivano svolte anche per il costo della CTU, sempre oggetto di ripartizione al
50% tra ciascuna parte.
Si costituiva nel giudizio in appello, con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2024, , CP_2
il quale prendeva posizione sull'impugnazione avversaria, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla
Compagnia assicuratrice.
All'udienza del 20.06.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, questa Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva il rinvio della causa al 21.11.2024, indicando i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito di tali incombenti, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, nonché gli atti delle parti, rivalutato il materiale probatorio acquisito al processo, osserva quanto segue.
Il primo motivo di gravame, riguardante la legittimazione attiva del deve ritenersi infondato. CP_2
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la Ditta individuale non ha soggettività diversa ed autonoma dal suo Titolare. Lo stesso atto di cessione appare inidoneo a comportare alcun effettivo trasferimento del credito, coincidendo il Cedente con la persona del Cessionario.
Ad ogni buon conto, la questione risulta irrilevante, essendo stata la domanda giudiziale di indennizzo formulata dal nella qualità di danneggiato e di parte del rapporto assicurativo. CP_2
Infondato si appalesa anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale laddove il Giudice non ha attribuito valore di riconoscimento tacito ex art. 115 c.p.c. alla mancata contestazione, da parte dell'attore delle prospettazioni della Compagnia, contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
Se è vero che in astratto l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, ma anche all'attore, è altresì vero che non possono considerarsi incontestate le circostanze e gli elementi che già nell'atto di citazione erano divergenti rispetto alla prospettazione del convenuto, con la conseguenza che, nella fattispecie, non si può ritenere che il abbia prestato acquiescenza alle deduzioni avversarie. CP_2
Le censure dell'appellante non possono, quindi, trovare accoglimento.
Il terzo e il quarto motivo si prestano ad una trattazione unitaria, riguardando la prova del fatto storico e degli altri profili di fatto rilevanti ai fini dell'indennizzo, quali le condizioni della vettura al momento dell'atto vandalico e la disponibilità della stessa in capo al CP_2
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato, attribuendo rilievo e valore probatorio alla denuncia del e alle risultanze della CTU, quest'ultima temporalmente successiva all'evento e in quanto tale, a CP_2
detta dell'appellante, irrilevante ai fini della prova del fatto costituente il presupposto del diritto all'indennizzo.
La Corte, valutate le argomentazioni dell'appellante in ordine alla rilevanza della denuncia e della CTU, osserva che le censure della Compagnia non inficiano la ratio decidendi della sentenza.
Il Tribunale, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non ha attribuito un valore probatorio autonomo alla denuncia all'Autorità spiegata dal atto che ha qualificato come indizio CP_2
e che ha considerato ai fini probatori congiuntamente ad altri elementi, quali l'analisi condotta dal CTU sulla compatibilità tra i danneggiamenti risultanti sul veicolo e l'atto vandalico oggetto della tutela assicurativa.
Per quanto riguarda la CTU e la sua rilevanza ai fini probatori, si osserva che il quesito posto al CTU aveva il seguente contenuto: “Accerti (il CTU) la compatibilità dei danni lamentati con l'atto vandalico allegato;
accerti la congruità dei costi di riparazione causalmente riconducibili all'atto vandalico;
verifichi il valore del veicolo ante sinistro”.
Nella relazione peritale il CTU ha indicato con precisione gli elementi documentali sui quali è stata fondata l'indagine, tra i quali consta esservi al n. 5, una perizia pre riparazione con relative foto, redatta dal perito
, incaricato dalla Compagnia, a seguito di accertamento sul veicolo attoreo svolto in data Persona_1
17.10.2018 e al n. 6, una seconda perizia, sempre corredata da foto, sempre redatta dal nominato
[...]
, a seguito della verifica eseguita in data 13.02.2019, dopo le riparazioni. Per_1
Dall'esame dei verbali delle operazioni peritali, in particolare di quello avente data 17.02.2022, risulta che l'acquisizione della suddetta documentazione, soprattutto di quella fotografica, è avvenuta con il consenso del CTP di parte convenuta, con la conseguenza che tale materiale deve Controparte_1
ritenersi certamente utilizzabile ai fini della decisione.
La circostanza che la perizia di cui sub 5 sia stata effettuata due giorni dopo l'asserito evento, costituisce elemento rilevante, pur sempre in modo indiziario, a provare gli elementi di fatto controversi e contestati dalla Compagnia, dimostrando che il danneggiato aveva posto nell'immediatezza del fatto CP_2
denunciato il veicolo a disposizione degli accertamenti della Compagnia.
Le conclusioni della CTU sulla compatibilità dei danni con l'atto vandalico sono state formulate in modo obiettivo e con esame analitico:
“Tutti i danni presentati dal veicolo attoreo risultano attinenti all'atto vandalico per cui è causa, fatta eccezione del distacco di porzione del paraurti anteriore nonché delle deformazioni ed abrasioni presenti sul tale particolare”.
Su tali conclusioni, inoltre, in sede peritale, risulta aver concordato anche il CTP di parte convenuta, talché le censure dell'appellante in sede di gravame si appalesano generiche e, come tali, inammissibili.
Per quanto riguarda il quinto motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato la diversità tra la proposta conciliativa e il decisum, la Corte osserva che l'art. 185 bis del c.p.c. ha introdotto uno strumento di conciliazione, non definito dalla normativa nel contenuto, che pacificamente non ha valore decisorio.
La normativa vigente non richiede in particolare, a differenza della sentenza, che la proposta sia motivata.
Si tratta, dunque, di uno strumento flessibile, caratterizzato da libertà di forme, che non vincola il Giudice in caso di diniego, nella successiva decisione;
prova di quanto sopra è data dal dato normativo, questo sì esplicito, secondo il quale la proposta conciliativa non costituisce motivo di ricusazione o astensione del
Giudice, non vincolando in alcun modo quest'ultimo in sede decisionale.
In ordine alle censure sulla liquidazione delle spese.
L'appellante ha contestato la liquidazione dell'importo di €. 464,80=, relativo alla fase di mediazione, spesa documentata dal con l'allegato n. 12. CP_2
Afferma l'appellante che le spese stragiudiziali non sarebbero dovute, in assenza di composizione stragiudiziale e che nella fattispecie si controverteva in un'ipotesi di indennizzo contrattuale e non in una fattispecie di risarcimento derivante da sinistro stradale.
Inoltre, afferma sempre l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe contraddetto se stesso, avendo poi disposto la compensazione delle spese nella misura del 50% per la successiva fase giudiziale, in ragione della minor somma riconosciuta al in relazione al quantum debeatur. CP_2
Il motivo di gravame deve ritenersi infondato.
Anche se non chiaramente esposto nella sentenza di primo grado, gli oneri di mediazione sono stati liquidati per intero, poiché tale procedimento era condizione di procedibilità della domanda (sul punto si richiama Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 13145/2021) e, quindi, si tratta di oneri che la parte ha dovuto sopportare, di necessità, per poter adire la fase giudiziale.
Esaminata la nota liquidata, si osserva che essa comprendeva unicamente le spese di avvio della mediazione ed era comunque inferiore ai parametri medi.
Per quanto riguarda, in ultimo, la liquidazione delle spese in sede giudiziale, la determinazione delle stesse resa dal Tribunale sulla base del decisum, appare conforme ai minimi tariffari e, dunque, al parametro di valore più basso.
Ne consegue che l'appello spiegato da deve essere respinto nella sua Controparte_1
interezza.
In ragione dell'esito del presente giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari minimi del DM 55/2014 e succ. mod. atteso che il valore del giudizio è di poco superiore ai parametri inferiori dello scaglione, nonché in ragione della sostanziale ripetitività delle argomentazioni e dell'assenza di profili di particolare rilievo.
In tale modo sussiste coerenza anche con la liquidazione del primo grado, atteso che i parametri minimi sono la metà di quelli medi.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 567,00 fase introduttiva del giudizio 461,00 fase decisionale 956,00 totale compenso dovuto 1.984,00 da distrarsi a favore del difensore della parte appellata, dichiaratosi in atti antistatario.
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta Controparte_1
disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4449/2023, Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 09.11.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellato le Controparte_1 CP_2
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del difensore in atti, dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( . Controparte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 241/2024, assunta in decisione all'udienza del 21.11.2024, promossa da:
(P.I. ) in persona del suo procuratore speciale, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Facello (C.F. CodiceFiscale_1
– pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
medesimo in Torino, Via S. Antonio da Padova n. 12, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. residente in [...], rappresentato CP_2 CodiceFiscale_2
e difeso dall'Avv. Stefano Manzoli (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Email_2
in Torino, Via Enrico Cialdini n. 36, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 4449/2023 del Tribunale di
Torino - Sez. IV, R.G. 5161/2021, G.U. dott.ssa Daniela GUERRA, emessa e pubblicata il 09.11.2023, nel giudizio promosso dal sig. contro la mai notificata CP_2 Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, previo ogni accertamento e dichiarazione di rito, Nel Merito:
• In totale riforma dell'appellata sentenza,
• Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dal sig.
[...]
ei confronti della per i sovraesposti motivi di appello, CP_2 Controparte_1
da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, mandandone, conseguentemente, la parte qui difesa integralmente assolta.
• Con richiesta di condanna del sig. alla restituzione delle somme a lui pagate con CP_2
animo di rivalsa in forza della sentenza di primo grado pari ad € 8.270,78.
In ogni caso:
• Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
• Con spese di CTU e CTP relative al primo grado di giudizio a carico della controparte;
per parte appellata, : CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis
NEL MERITO: dichiarare inammissibili i motivi di appello di cui ai nn. 3, 4 e 5 e, comunque, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, Controparte_1
quarta sezione civile, n. 4449/2023, depositata il 10.11.2023 in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e oneri di patrocinio del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2019, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale CP_2
di Torino, al fine di sentire dichiarare tenuta e condannare la ridetta Controparte_1
Compagnia al pagamento dell'importo di €. 15.120,00=, già decurtato dello scoperto del 10%, a titolo di indennizzo assicurativo, per il danneggiamento, ad opera di ignoti, della vettura di sua proprietà Pt_1
GTR tg. FP935KJ, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2018.
Riferiva il di aver parcheggiato l'autovettura verso le ore 21:00 del 15.10.2018 in via Marzabotto CP_2
in Grugliasco (TO) e di aver riscontrato il mattino seguente, sull'auto, diverse rigature nelle fiancate, nel cofano, nel baule, nei paraurti e nel tetto, nonché il distacco del paraurti anteriore e dello spoiler posteriore.
A sostegno della domanda di indennizzo, il allegava la denuncia effettuata in data 17.10.2018 CP_2 presso la Stazione Carabinieri di Grugliasco, polizza assicurativa con le condizioni generali e la documentazione dei costi di riparazione, rappresentata da un preventivo datato 11.10.2019 della Ditta
Car Cenni di . CP_2
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva in capo al avendo, quest'ultimo, ceduto il credito alla carrozzeria, “ CP_2 [...]
”, di cui egli stesso risultava titolare;
nel merito, contestava la veridicità e la prova del Controparte_3
danneggiamento e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 27.05.2021, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando la causa per l'ammissione delle istanze istruttorie al 02.11.2021.
A tale udienza il Giudice ammetteva CTU, disponendo, a carico della , Parte_2 CP_2
ordine di esibizione.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale e all'acquisizione della documentazione, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, che prevedeva la rinuncia alla domanda da parte dell'attrice, il pagamento in favore della parte convenuta del 50% delle spese legali e la compensazione delle spese di
CTU.
La causa veniva rinviata per consentire alle parti di pronunciarsi in ordine a tale proposta. dichiarava di accettare la proposta formulata dal Giudice, mentre non Controparte_1 CP_2
vi aderiva.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
15.06.2023.
Con sentenza n. 4449/2023, pubblicata il 10.11.2023, il Tribunale di Torino decideva la controversia, condannando al pagamento della somma di € 5.491,30.=, in favore di Controparte_1 CP_2
oltre al 50% delle spese legali, ponendo sempre a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna,
[...]
le spese di C.T.U.
La decisione veniva motivata in rito, ritenendo il Tribunale infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché la Ditta individuale non aveva una soggettività diversa dal suo titolare.
In ordine alla prova dell'evento, il Tribunale, pur affermando che la denuncia non aveva ex se un valore intrinseco, riteneva che costituisse comunque elemento indiziario, da valutarsi unitamente all'insieme delle risultanze probatorie, che, nel caso di specie, erano rappresentate dalle foto del veicolo ante riparazione e dalla valutazione di compatibilità dei danni con l'evento denunciato, riscontrata attraverso la CTU esperita. Rilevanti si palesavano sul punto le conclusioni del CTU, ritenute dal Tribunale condivisibili, perché logiche, non contraddittorie e sostenute da dati oggettivi.
Per quanto riguardava il quantum del danno risarcibile, il Giudice, ritenendo non sufficienti le allegazioni del danneggiato, procedeva alla relativa liquidazione sulla base delle conclusioni del perito d'ufficio, che aveva determinato i costi di riparazione causalmente riconducibili all'atto vandalico in €. 5.585,00= e, al netto della franchigia, in €. 5.026,50=.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2024, proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza, chiedendone la totale riforma.
Con primo motivo di appello la impugnava il capo della sentenza in cui il Tribunale Parte_3
aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del CP_2
Ad avviso di il Giudice di prime cure aveva errato, posto che, essendo intervenuta Controparte_1
la cessione del credito anteriormente all'instaurazione del giudizio, il on avrebbe dovuto proporre CP_2
la domanda in proprio, ma nella sua qualità di Titolare della Carrozzeria Car Cenni di NI EX, cessionaria dell'asserito credito.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui il
Giudice non aveva dato rilievo alla contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del fatto storico e alla mancata replica del su tali questioni, talché le deduzioni successive, svolte dal CP_2
nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e nei successivi scritti difensivi, alla luce del disposto di cui CP_2
all'art. 115 c.p.c. dovevano essere considerate tardive.
Il terzo motivo di appello riguardava il capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale aveva valutato essere stato assolto l'onere probatorio incombente sul in relazione alla prova CP_2
dell'accadimento storico dell'atto vandalico, secondo le modalità indicate in citazione, a fronte dell'irrilevanza delle prove testimoniali offerte, nonché dell'insufficienza della denuncia e della CTU, sia per la prova dell'accadimento dell'atto vandalico, sia per la prova delle condizioni del veicolo ante sinistro.
Argomentava la Compagnia che avendo contestato sotto ogni profilo la domanda attorea, era il a CP_2
dover provare tutti i presupposti della domanda, comprese le condizioni della vettura anteriormente all'evento mentre, all'esito dell'attività istruttoria, nulla al riguardo era stato accertato.
Per l'appellante, insufficiente a documentare il fatto storico era, in particolare, la denuncia alla Pubblica
Autorità, essendo atto della parte, mentre irrilevante appariva l'espletata CTU, in ragione della contestazione operata dalla Compagnia fin dalla costituzione in giudizio della documentazione fotografica utilizzata dal CTU Con quarto motivo d'appello la Compagnia impugnante contestava sussistente la prova delle condizioni della vettura al momento dell'asserito sinistro e della disponibilità della stessa in capo all'appellato sempre al momento dell'atto vandalico, attese le vicende anomale che avevano riguardato il veicolo prima dell'acquisto in proprietà del CP_2
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure non avesse giustificato in alcun modo la differenza tra la proposta conciliativa formulata e la decisone poi adottata.
Con il sesto e settimo motivo di appello, contestava la decisione del Giudice Controparte_1
di prime cure in ordine al riconoscimento in favore della controparte delle spese di mediazione e alla liquidazione delle spese di lite.
Contestava in specie la liquidazione integrale delle spese relative alla fase di mediazione, che quanto meno, per coerenza con quanto successivamente disposto per i compensi giudiziali, avrebbero dovuto essere riconosciute nella misura del 50%.
Per quanto riguardava le spese del primo grado, l'appellante criticava la sentenza nella parte in cui aveva operato la riduzione del 50% delle spese di lite, senza valorizzare la soccombenza in cui era incorsa la parte attrice, la cui domanda di indennizzo era stata riconosciuta fondata nei limiti di €. 5.026,50=, a fronte di una domanda originaria di €. 16.848,44=.
Considerazioni analoghe venivano svolte anche per il costo della CTU, sempre oggetto di ripartizione al
50% tra ciascuna parte.
Si costituiva nel giudizio in appello, con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2024, , CP_2
il quale prendeva posizione sull'impugnazione avversaria, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla
Compagnia assicuratrice.
All'udienza del 20.06.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, questa Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva il rinvio della causa al 21.11.2024, indicando i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito di tali incombenti, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, nonché gli atti delle parti, rivalutato il materiale probatorio acquisito al processo, osserva quanto segue.
Il primo motivo di gravame, riguardante la legittimazione attiva del deve ritenersi infondato. CP_2
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la Ditta individuale non ha soggettività diversa ed autonoma dal suo Titolare. Lo stesso atto di cessione appare inidoneo a comportare alcun effettivo trasferimento del credito, coincidendo il Cedente con la persona del Cessionario.
Ad ogni buon conto, la questione risulta irrilevante, essendo stata la domanda giudiziale di indennizzo formulata dal nella qualità di danneggiato e di parte del rapporto assicurativo. CP_2
Infondato si appalesa anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale laddove il Giudice non ha attribuito valore di riconoscimento tacito ex art. 115 c.p.c. alla mancata contestazione, da parte dell'attore delle prospettazioni della Compagnia, contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
Se è vero che in astratto l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, ma anche all'attore, è altresì vero che non possono considerarsi incontestate le circostanze e gli elementi che già nell'atto di citazione erano divergenti rispetto alla prospettazione del convenuto, con la conseguenza che, nella fattispecie, non si può ritenere che il abbia prestato acquiescenza alle deduzioni avversarie. CP_2
Le censure dell'appellante non possono, quindi, trovare accoglimento.
Il terzo e il quarto motivo si prestano ad una trattazione unitaria, riguardando la prova del fatto storico e degli altri profili di fatto rilevanti ai fini dell'indennizzo, quali le condizioni della vettura al momento dell'atto vandalico e la disponibilità della stessa in capo al CP_2
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato, attribuendo rilievo e valore probatorio alla denuncia del e alle risultanze della CTU, quest'ultima temporalmente successiva all'evento e in quanto tale, a CP_2
detta dell'appellante, irrilevante ai fini della prova del fatto costituente il presupposto del diritto all'indennizzo.
La Corte, valutate le argomentazioni dell'appellante in ordine alla rilevanza della denuncia e della CTU, osserva che le censure della Compagnia non inficiano la ratio decidendi della sentenza.
Il Tribunale, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non ha attribuito un valore probatorio autonomo alla denuncia all'Autorità spiegata dal atto che ha qualificato come indizio CP_2
e che ha considerato ai fini probatori congiuntamente ad altri elementi, quali l'analisi condotta dal CTU sulla compatibilità tra i danneggiamenti risultanti sul veicolo e l'atto vandalico oggetto della tutela assicurativa.
Per quanto riguarda la CTU e la sua rilevanza ai fini probatori, si osserva che il quesito posto al CTU aveva il seguente contenuto: “Accerti (il CTU) la compatibilità dei danni lamentati con l'atto vandalico allegato;
accerti la congruità dei costi di riparazione causalmente riconducibili all'atto vandalico;
verifichi il valore del veicolo ante sinistro”.
Nella relazione peritale il CTU ha indicato con precisione gli elementi documentali sui quali è stata fondata l'indagine, tra i quali consta esservi al n. 5, una perizia pre riparazione con relative foto, redatta dal perito
, incaricato dalla Compagnia, a seguito di accertamento sul veicolo attoreo svolto in data Persona_1
17.10.2018 e al n. 6, una seconda perizia, sempre corredata da foto, sempre redatta dal nominato
[...]
, a seguito della verifica eseguita in data 13.02.2019, dopo le riparazioni. Per_1
Dall'esame dei verbali delle operazioni peritali, in particolare di quello avente data 17.02.2022, risulta che l'acquisizione della suddetta documentazione, soprattutto di quella fotografica, è avvenuta con il consenso del CTP di parte convenuta, con la conseguenza che tale materiale deve Controparte_1
ritenersi certamente utilizzabile ai fini della decisione.
La circostanza che la perizia di cui sub 5 sia stata effettuata due giorni dopo l'asserito evento, costituisce elemento rilevante, pur sempre in modo indiziario, a provare gli elementi di fatto controversi e contestati dalla Compagnia, dimostrando che il danneggiato aveva posto nell'immediatezza del fatto CP_2
denunciato il veicolo a disposizione degli accertamenti della Compagnia.
Le conclusioni della CTU sulla compatibilità dei danni con l'atto vandalico sono state formulate in modo obiettivo e con esame analitico:
“Tutti i danni presentati dal veicolo attoreo risultano attinenti all'atto vandalico per cui è causa, fatta eccezione del distacco di porzione del paraurti anteriore nonché delle deformazioni ed abrasioni presenti sul tale particolare”.
Su tali conclusioni, inoltre, in sede peritale, risulta aver concordato anche il CTP di parte convenuta, talché le censure dell'appellante in sede di gravame si appalesano generiche e, come tali, inammissibili.
Per quanto riguarda il quinto motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato la diversità tra la proposta conciliativa e il decisum, la Corte osserva che l'art. 185 bis del c.p.c. ha introdotto uno strumento di conciliazione, non definito dalla normativa nel contenuto, che pacificamente non ha valore decisorio.
La normativa vigente non richiede in particolare, a differenza della sentenza, che la proposta sia motivata.
Si tratta, dunque, di uno strumento flessibile, caratterizzato da libertà di forme, che non vincola il Giudice in caso di diniego, nella successiva decisione;
prova di quanto sopra è data dal dato normativo, questo sì esplicito, secondo il quale la proposta conciliativa non costituisce motivo di ricusazione o astensione del
Giudice, non vincolando in alcun modo quest'ultimo in sede decisionale.
In ordine alle censure sulla liquidazione delle spese.
L'appellante ha contestato la liquidazione dell'importo di €. 464,80=, relativo alla fase di mediazione, spesa documentata dal con l'allegato n. 12. CP_2
Afferma l'appellante che le spese stragiudiziali non sarebbero dovute, in assenza di composizione stragiudiziale e che nella fattispecie si controverteva in un'ipotesi di indennizzo contrattuale e non in una fattispecie di risarcimento derivante da sinistro stradale.
Inoltre, afferma sempre l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe contraddetto se stesso, avendo poi disposto la compensazione delle spese nella misura del 50% per la successiva fase giudiziale, in ragione della minor somma riconosciuta al in relazione al quantum debeatur. CP_2
Il motivo di gravame deve ritenersi infondato.
Anche se non chiaramente esposto nella sentenza di primo grado, gli oneri di mediazione sono stati liquidati per intero, poiché tale procedimento era condizione di procedibilità della domanda (sul punto si richiama Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 13145/2021) e, quindi, si tratta di oneri che la parte ha dovuto sopportare, di necessità, per poter adire la fase giudiziale.
Esaminata la nota liquidata, si osserva che essa comprendeva unicamente le spese di avvio della mediazione ed era comunque inferiore ai parametri medi.
Per quanto riguarda, in ultimo, la liquidazione delle spese in sede giudiziale, la determinazione delle stesse resa dal Tribunale sulla base del decisum, appare conforme ai minimi tariffari e, dunque, al parametro di valore più basso.
Ne consegue che l'appello spiegato da deve essere respinto nella sua Controparte_1
interezza.
In ragione dell'esito del presente giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari minimi del DM 55/2014 e succ. mod. atteso che il valore del giudizio è di poco superiore ai parametri inferiori dello scaglione, nonché in ragione della sostanziale ripetitività delle argomentazioni e dell'assenza di profili di particolare rilievo.
In tale modo sussiste coerenza anche con la liquidazione del primo grado, atteso che i parametri minimi sono la metà di quelli medi.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 567,00 fase introduttiva del giudizio 461,00 fase decisionale 956,00 totale compenso dovuto 1.984,00 da distrarsi a favore del difensore della parte appellata, dichiaratosi in atti antistatario.
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta Controparte_1
disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4449/2023, Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 09.11.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellato le Controparte_1 CP_2
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del difensore in atti, dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( . Controparte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO