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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2028/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2028 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RIGHI GAIA FABRIZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Piazzetta Schiatti n. 2;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
STIGNANI ELENA e dall'Avv. BUSCAROLI PIERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Bologna, Via Ugo Bassi n. 11;
-Appellata-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Ravenna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 335/2023, pubblicata in data 15.5.2023, rigettava l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 859/2020, richiesto e Parte_1 ottenuto dalla ditta individuale per il pagamento della somma € Controparte_1 15.844,17, dovuta in forza della fattura n. 381/2015 emessa il 22.6.2015, quale corrispettivo per la vendita di macchinari per l'attività di gelateria. Il Tribunale reputava priva di riscontro probatorio la tesi dell'opponente, secondo cui le parti avrebbero concluso non un contratto di compravendita, ma di noleggio con eventuale riscatto finale;
infatti, la fattura prodotta dall'opposta recava la causale “vendita”, indicava chiaramente il prezzo di vendita, le modalità e le tempistiche del pagamento e veniva sottoscritta per accettazione dallo stesso in presenza del teste PT ES
, che aveva assistito alla decisione dell'opponente, recatosi presso i locali della
[...] per visionare i macchinari, di comprarli, nonché alla firma della fattura di CP_1 acquisto. Essendo altresì provati la consegna del bene e, nonostante i continui solleciti, il mancato pagamento del prezzo, il giudice confermava il decreto ingiuntivo, negando infine la sussistenza di una asserita violazione del dovere di buona fede da parte della venditrice, violazione tuttalpiù imputabile allo stesso che aveva creato un danno PT alla controparte, “ancora creditrice di ingente somma per merce venduta sei anni prima
e sempre utilizzata da controparte la quale mai prima della presente opposizione risulta avere sollevato contestazioni circa la bontà dei macchinari che sono sempre stati ritenuti idonei all'uso cui erano destinati”.
Il proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi, così PT formulati:
1) Omessa valutazione delle prove documentali prodotte da parte attrice – erronea ricostruzione dei fatti – violazione artt. 115 e 116 c.p.c. – rilevanza ai fini della decisione
2) Omessa valutazione delle prove prodotte da parte appellante – omessa pronuncia in relazione alla domanda formulata dall'attore in via subordinata – violazione artt. 112, 115, 116 c.p.c. – rilevanza ai fini della decisione si costituiva in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame e CP_2 chiedendone il rigetto.
***
L'appello è infondato e va rigettato, per le ragioni di cui appresso.
Con il primo motivo, il si duole della erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal PT primo giudice, che avrebbe fondato la decisione sulle sole prove dedotte dalla parte opposta, senza, tuttavia, considerare i docc. 3 e 4 di parte opponente, che avvalorerebbero la qualificazione del contratto concluso con la come noleggio con possibilità di CP_1 riscatto finale, anziché come compravendita.
In particolare, il doc. 3 contiene la dichiarazione testimoniale scritta di Testimone_2 padre dell'appellante, il quale, essendo anch'egli presente all'incontro tenutosi con la presso i locali di questa nel dicembre del 2014, chiariva che, in detta occasione, CP_1 le parti contraenti si erano accordate nel senso che il avrebbe utilizzato PT
l'attrezzatura da gelateria nella propria pizzeria, senza alcun obbligo di acquisto e senza stabilire alcun prezzo, ma con la possibilità di pagare acconti mensili in base al rendimento economico della società e con il contestuale impegno a rifornirsi esclusivamente dalla ditta per l'acquisto dei prodotti e materiali indispensabili CP_1 per la produzione e vendita di gelati. Anche gli scambi di corrispondenza contenuti nel doc. 4 confermerebbero la sussistenza di un contratto di noleggio: nel maggio 2020, il informava la di aver PT CP_1 ceduto la propria attività di pizzeria, chiedendole, quindi, di ritirare l'attrezzatura per la gelateria, che non interessava ai nuovi proprietari. Essa, rispondendo di non essere obbligata al ritiro e di non avere intenzione di spendere soldi a tal fine, dimostrava, con il proprio comportamento concludente, che gli accordi intercorsi prevedevano la restituzione dei beni, facoltà che sarebbe esclusa ove il contratto stipulato fosse una compravendita.
Il giudice non avrebbe considerato nemmeno il doc. 2 di parte opposta, contenente la riproduzione di alcune conversazioni su WhatsApp in cui la avvisata dalla CP_1 controparte, nel novembre 2017, della intervenuta cessione dell'attività di gelateria, appariva consapevole di dover ritirare i macchinari, comunicando solo l'intenzione di voler aspettare a farlo.
In definitiva, in virtù della corretta valutazione di tali documenti, il giudice avrebbe dovuto qualificare il contratto come noleggio con eventuale riscatto finale, negando, quindi, la debenza del prezzo ex adverso richiesto.
Tali argomenti non colgono nel segno, poiché non consentono di superare la qualificazione, correttamente operata dal Tribunale, del rapporto contrattuale intercorrente tra il e la in termini di compravendita. PT CP_1
Il giudice di primo grado, lungi dall'ignorare i documenti indicati dall'appellante, ha valorizzato altri elementi – in particolare, il contenuto della fattura emessa dalla ditta e sottoscritta dal e la testimonianza resa da – per CP_1 PT Testimone_1 negare l'esistenza, nel caso di specie, di un contratto di noleggio.
E in effetti, la valutazione di tali documenti nulla aggiunge al quadro emergente dall'istruttoria e descritto nella sentenza impugnata. Quanto alla dichiarazione scritta di padre dell'odierno appellante, va Testimone_2 osservato che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, …” (cfr. Cass. civ. n.
24976/2017).
Né il fatto che, nel caso di specie, il soggetto dichiarante sia deceduto prima dell'instaurarsi del processo può valere ad aggirare i limiti generalmente validi per i mezzi di prova, facendo guadagnare alla dichiarazione scritta del terzo estraneo al processo lo stesso valore probatorio di quella del testimone assunto in udienza.
Comunque, ha reso dichiarazioni piuttosto generiche circa la natura del Testimone_2 contratto, descritto come una “sorta di noleggio con eventuale riscatto finale”, con pagamento di non meglio precisati “acconti mensili” parametrati al rendimento economico dell'attività.
Tali dichiarazioni sono incompatibili, anzitutto, con la univoca portata della fattura n.
381/2015 del 22.6.2015, firmata dal che reca quale causale “c/vendita” (e non è PT più discutibile che la dicitura non significhi “conto vendita”, essendo la lettera “c” presente in tutte le fatture di acquisto) e quale prezzo la somma € 18.300,00, da pagarsi entro il 21.8.2015, per beni espressamente descritti come usati.
Esse contrastano anche con la ricostruzione dei fatti di sentito come teste nel ES corso del giudizio di primo grado, secondo cui il “espresse gradimento” per PT
l'attrezzatura da gelateria esibitagli e “disse che voleva acquistarla”. Egli era altresì presente alla sottoscrizione alla fattura.
Irrilevanti, inoltre, ai fini dell'attribuzione all'accordo della natura di noleggio, gli scambi di e-mail tra il e la (doc. 4 parte appellante). Quest'ultima, lungi PT CP_1 dall'ammettere di dover ritirare i macchinari, ha negato di dover procedere in tal senso (“io non sono né obbligata a venirlo a prendere…”), e, comunque, di non essere disposta a sostenere spese per il ritiro di merce regolarmente fatturata nel 2014 e non ancora saldata a distanza di sei anni. Anzi, tale contestazione relativa al mancato pagamento non è affatto indicativa di un “comportamento concludente” nel senso della conclusione di un contratto di noleggio con obbligo di ritiro in caso di mancato esercizio del riscatto finale, ma, al contrario, esprime la persistente volontà di ottenere il corrispettivo della merce venduta.
Lo stesso dicasi per i messaggi scambiati su WhatsApp (doc. 2 parte appellata): la si è limitata a rispondere negativamente all'invito della controparte di andare a CP_1 prendere indietro l'attrezzatura – stanti le palesi difficoltà economiche (“sono messo malissimo..”) – scrivendo di voler aspettare a ritirare i beni non perché avesse l'obbligo contrattuale o, comunque, l'intenzione di farlo successivamente, ma lasciando semplicemente aperta, nella contingenza e informalità della comunicazione tramite messaggistica istantanea, la possibilità di una futura decisione in tal senso. Accordo che, tuttavia, mai si è concretizzato, avendo continuato la a richiedere il saldo del CP_1 prezzo.
Dunque, non vi è alcuna prova della conclusione di un contratto di noleggio, invece che di una compravendita, così come non sussiste alcuna violazione del canone di buona fede e correttezza da parte della che altro non ha fatto che esercitare il proprio diritto CP_1 al pagamento del corrispettivo, dopo numerosi solleciti, a fronte di beni consegnati sei anni prima, utilizzati e mai contestati nella loro idoneità e conformità all'uso.
A tacer del fatto che l'eventuale violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto non giustifica una pronuncia di nullità del contratto, nemmeno parziale.
Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda PT di eccessiva onerosità sopravvenuta. Sostiene che la non avrebbe mai CP_1 validamente sollecitato il pagamento del corrispettivo, essendovi prova solo di generiche richieste di somme di danaro per crediti di cui non è noto il titolo;
che il valore della merce sarebbe molto inferiore a quello richiesto con la fattura monitoriamente azionata, come risulterebbe provato dai docc. 9-15 (ricerca su internet di beni usati simili a quelli di cui è causa) o da provarsi tramite apposita CTU, e che l'intento della creditrice di voler considerare il contratto una compravendita, emerso solo nel 2020, integrerebbe quell'evento straordinario e imprevedibile utile a ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 1467 c.c.
Anzitutto, anche a voler credere che in occasione dell'incontro del dicembre 2014 il prezzo concordato per la merce fosse più basso, il ha accettato, sottoscrivendolo, PT il prezzo finale riportato nella fattura, espressamente riferita a beni usati, la cui asserita vetustà o il cui stato di ammaloramento, peraltro, risultano del tutto genericamente allegati, oltre che non provati. Del resto, il ha sempre utilizzato detta attrezzatura PT senza mai dolersi delle sue condizioni.
In ogni caso, difettano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1467 c.c., non potendo la volontà di una delle parti di considerare il contratto come compravendita essere qualificata quale evento sopravvenuto straordinario e imprevedibile. Non solo perché detta volontà, lungi dall'essere stata palesata dalla solo nel 2020, era condivisa CP_1 da entrambi i contraenti sin dalla stipulazione;
sia perché, comunque, non si tratterebbe un fattore esterno che incide, alterandolo, sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, ma di un comportamento della parte in grado di condizionare unicamente l'interpretazione dell'accordo, senza mutarne la consistenza oggettiva.
Ne consegue, a conferma della sentenza impugnata, il diritto di parte appellata al pagamento del corrispettivo richiesto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, nonché delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Ravenna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita rigetta l'appello; condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 1.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2028 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RIGHI GAIA FABRIZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Piazzetta Schiatti n. 2;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
STIGNANI ELENA e dall'Avv. BUSCAROLI PIERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Bologna, Via Ugo Bassi n. 11;
-Appellata-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Ravenna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 335/2023, pubblicata in data 15.5.2023, rigettava l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 859/2020, richiesto e Parte_1 ottenuto dalla ditta individuale per il pagamento della somma € Controparte_1 15.844,17, dovuta in forza della fattura n. 381/2015 emessa il 22.6.2015, quale corrispettivo per la vendita di macchinari per l'attività di gelateria. Il Tribunale reputava priva di riscontro probatorio la tesi dell'opponente, secondo cui le parti avrebbero concluso non un contratto di compravendita, ma di noleggio con eventuale riscatto finale;
infatti, la fattura prodotta dall'opposta recava la causale “vendita”, indicava chiaramente il prezzo di vendita, le modalità e le tempistiche del pagamento e veniva sottoscritta per accettazione dallo stesso in presenza del teste PT ES
, che aveva assistito alla decisione dell'opponente, recatosi presso i locali della
[...] per visionare i macchinari, di comprarli, nonché alla firma della fattura di CP_1 acquisto. Essendo altresì provati la consegna del bene e, nonostante i continui solleciti, il mancato pagamento del prezzo, il giudice confermava il decreto ingiuntivo, negando infine la sussistenza di una asserita violazione del dovere di buona fede da parte della venditrice, violazione tuttalpiù imputabile allo stesso che aveva creato un danno PT alla controparte, “ancora creditrice di ingente somma per merce venduta sei anni prima
e sempre utilizzata da controparte la quale mai prima della presente opposizione risulta avere sollevato contestazioni circa la bontà dei macchinari che sono sempre stati ritenuti idonei all'uso cui erano destinati”.
Il proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi, così PT formulati:
1) Omessa valutazione delle prove documentali prodotte da parte attrice – erronea ricostruzione dei fatti – violazione artt. 115 e 116 c.p.c. – rilevanza ai fini della decisione
2) Omessa valutazione delle prove prodotte da parte appellante – omessa pronuncia in relazione alla domanda formulata dall'attore in via subordinata – violazione artt. 112, 115, 116 c.p.c. – rilevanza ai fini della decisione si costituiva in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame e CP_2 chiedendone il rigetto.
***
L'appello è infondato e va rigettato, per le ragioni di cui appresso.
Con il primo motivo, il si duole della erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal PT primo giudice, che avrebbe fondato la decisione sulle sole prove dedotte dalla parte opposta, senza, tuttavia, considerare i docc. 3 e 4 di parte opponente, che avvalorerebbero la qualificazione del contratto concluso con la come noleggio con possibilità di CP_1 riscatto finale, anziché come compravendita.
In particolare, il doc. 3 contiene la dichiarazione testimoniale scritta di Testimone_2 padre dell'appellante, il quale, essendo anch'egli presente all'incontro tenutosi con la presso i locali di questa nel dicembre del 2014, chiariva che, in detta occasione, CP_1 le parti contraenti si erano accordate nel senso che il avrebbe utilizzato PT
l'attrezzatura da gelateria nella propria pizzeria, senza alcun obbligo di acquisto e senza stabilire alcun prezzo, ma con la possibilità di pagare acconti mensili in base al rendimento economico della società e con il contestuale impegno a rifornirsi esclusivamente dalla ditta per l'acquisto dei prodotti e materiali indispensabili CP_1 per la produzione e vendita di gelati. Anche gli scambi di corrispondenza contenuti nel doc. 4 confermerebbero la sussistenza di un contratto di noleggio: nel maggio 2020, il informava la di aver PT CP_1 ceduto la propria attività di pizzeria, chiedendole, quindi, di ritirare l'attrezzatura per la gelateria, che non interessava ai nuovi proprietari. Essa, rispondendo di non essere obbligata al ritiro e di non avere intenzione di spendere soldi a tal fine, dimostrava, con il proprio comportamento concludente, che gli accordi intercorsi prevedevano la restituzione dei beni, facoltà che sarebbe esclusa ove il contratto stipulato fosse una compravendita.
Il giudice non avrebbe considerato nemmeno il doc. 2 di parte opposta, contenente la riproduzione di alcune conversazioni su WhatsApp in cui la avvisata dalla CP_1 controparte, nel novembre 2017, della intervenuta cessione dell'attività di gelateria, appariva consapevole di dover ritirare i macchinari, comunicando solo l'intenzione di voler aspettare a farlo.
In definitiva, in virtù della corretta valutazione di tali documenti, il giudice avrebbe dovuto qualificare il contratto come noleggio con eventuale riscatto finale, negando, quindi, la debenza del prezzo ex adverso richiesto.
Tali argomenti non colgono nel segno, poiché non consentono di superare la qualificazione, correttamente operata dal Tribunale, del rapporto contrattuale intercorrente tra il e la in termini di compravendita. PT CP_1
Il giudice di primo grado, lungi dall'ignorare i documenti indicati dall'appellante, ha valorizzato altri elementi – in particolare, il contenuto della fattura emessa dalla ditta e sottoscritta dal e la testimonianza resa da – per CP_1 PT Testimone_1 negare l'esistenza, nel caso di specie, di un contratto di noleggio.
E in effetti, la valutazione di tali documenti nulla aggiunge al quadro emergente dall'istruttoria e descritto nella sentenza impugnata. Quanto alla dichiarazione scritta di padre dell'odierno appellante, va Testimone_2 osservato che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, …” (cfr. Cass. civ. n.
24976/2017).
Né il fatto che, nel caso di specie, il soggetto dichiarante sia deceduto prima dell'instaurarsi del processo può valere ad aggirare i limiti generalmente validi per i mezzi di prova, facendo guadagnare alla dichiarazione scritta del terzo estraneo al processo lo stesso valore probatorio di quella del testimone assunto in udienza.
Comunque, ha reso dichiarazioni piuttosto generiche circa la natura del Testimone_2 contratto, descritto come una “sorta di noleggio con eventuale riscatto finale”, con pagamento di non meglio precisati “acconti mensili” parametrati al rendimento economico dell'attività.
Tali dichiarazioni sono incompatibili, anzitutto, con la univoca portata della fattura n.
381/2015 del 22.6.2015, firmata dal che reca quale causale “c/vendita” (e non è PT più discutibile che la dicitura non significhi “conto vendita”, essendo la lettera “c” presente in tutte le fatture di acquisto) e quale prezzo la somma € 18.300,00, da pagarsi entro il 21.8.2015, per beni espressamente descritti come usati.
Esse contrastano anche con la ricostruzione dei fatti di sentito come teste nel ES corso del giudizio di primo grado, secondo cui il “espresse gradimento” per PT
l'attrezzatura da gelateria esibitagli e “disse che voleva acquistarla”. Egli era altresì presente alla sottoscrizione alla fattura.
Irrilevanti, inoltre, ai fini dell'attribuzione all'accordo della natura di noleggio, gli scambi di e-mail tra il e la (doc. 4 parte appellante). Quest'ultima, lungi PT CP_1 dall'ammettere di dover ritirare i macchinari, ha negato di dover procedere in tal senso (“io non sono né obbligata a venirlo a prendere…”), e, comunque, di non essere disposta a sostenere spese per il ritiro di merce regolarmente fatturata nel 2014 e non ancora saldata a distanza di sei anni. Anzi, tale contestazione relativa al mancato pagamento non è affatto indicativa di un “comportamento concludente” nel senso della conclusione di un contratto di noleggio con obbligo di ritiro in caso di mancato esercizio del riscatto finale, ma, al contrario, esprime la persistente volontà di ottenere il corrispettivo della merce venduta.
Lo stesso dicasi per i messaggi scambiati su WhatsApp (doc. 2 parte appellata): la si è limitata a rispondere negativamente all'invito della controparte di andare a CP_1 prendere indietro l'attrezzatura – stanti le palesi difficoltà economiche (“sono messo malissimo..”) – scrivendo di voler aspettare a ritirare i beni non perché avesse l'obbligo contrattuale o, comunque, l'intenzione di farlo successivamente, ma lasciando semplicemente aperta, nella contingenza e informalità della comunicazione tramite messaggistica istantanea, la possibilità di una futura decisione in tal senso. Accordo che, tuttavia, mai si è concretizzato, avendo continuato la a richiedere il saldo del CP_1 prezzo.
Dunque, non vi è alcuna prova della conclusione di un contratto di noleggio, invece che di una compravendita, così come non sussiste alcuna violazione del canone di buona fede e correttezza da parte della che altro non ha fatto che esercitare il proprio diritto CP_1 al pagamento del corrispettivo, dopo numerosi solleciti, a fronte di beni consegnati sei anni prima, utilizzati e mai contestati nella loro idoneità e conformità all'uso.
A tacer del fatto che l'eventuale violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto non giustifica una pronuncia di nullità del contratto, nemmeno parziale.
Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda PT di eccessiva onerosità sopravvenuta. Sostiene che la non avrebbe mai CP_1 validamente sollecitato il pagamento del corrispettivo, essendovi prova solo di generiche richieste di somme di danaro per crediti di cui non è noto il titolo;
che il valore della merce sarebbe molto inferiore a quello richiesto con la fattura monitoriamente azionata, come risulterebbe provato dai docc. 9-15 (ricerca su internet di beni usati simili a quelli di cui è causa) o da provarsi tramite apposita CTU, e che l'intento della creditrice di voler considerare il contratto una compravendita, emerso solo nel 2020, integrerebbe quell'evento straordinario e imprevedibile utile a ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 1467 c.c.
Anzitutto, anche a voler credere che in occasione dell'incontro del dicembre 2014 il prezzo concordato per la merce fosse più basso, il ha accettato, sottoscrivendolo, PT il prezzo finale riportato nella fattura, espressamente riferita a beni usati, la cui asserita vetustà o il cui stato di ammaloramento, peraltro, risultano del tutto genericamente allegati, oltre che non provati. Del resto, il ha sempre utilizzato detta attrezzatura PT senza mai dolersi delle sue condizioni.
In ogni caso, difettano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1467 c.c., non potendo la volontà di una delle parti di considerare il contratto come compravendita essere qualificata quale evento sopravvenuto straordinario e imprevedibile. Non solo perché detta volontà, lungi dall'essere stata palesata dalla solo nel 2020, era condivisa CP_1 da entrambi i contraenti sin dalla stipulazione;
sia perché, comunque, non si tratterebbe un fattore esterno che incide, alterandolo, sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, ma di un comportamento della parte in grado di condizionare unicamente l'interpretazione dell'accordo, senza mutarne la consistenza oggettiva.
Ne consegue, a conferma della sentenza impugnata, il diritto di parte appellata al pagamento del corrispettivo richiesto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, nonché delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Ravenna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita rigetta l'appello; condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 1.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori