Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
124/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 rappresentati dall'avv. Michele Soleri come da mandato allegato telematicamente al ricorso di appello.
APPELLANTI
CONTRO
e difesi CP_1 Controparte_2 dall'avv. Luca Tranchina, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATI
E CONTRO
E_
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello, in riforma della Sentenza n. 566/2024 del 30.09-01.10.2024 rep. n. 827/2024 del
01.10.2024, sent. n. cronol. 5935 del 01.10.2024, emessa dal Tribunale di Massa nei procedimenti
1
- confermare che la condanna di CP_3
nata a [...], Bolivia, il 01.01.1979,
[...]
c.f. , residente in [...]
(MS), via Covetta 3 bis, a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Marina Di
Carrara vicolo San Giuseppe 1 NCEU F. 103 part.
223 sub. 4 in favore degli attori era già stata disposta con la sentenza n. 115/2024 e che, la data indicata per l'esecuzione del rilascio del detto immobile, è quella del 15.02.2024, come indicato nella predetta sentenza;
- per le causali indicate in premessa, condannare, in via solidale tra loro, i sigg.ri nata a [...] il Controparte_2
29.03.1940, c.f. , CodiceFiscale_2 [...]
nato a [...] il 02.12. 1943, CP_1
c.f. , entrambi residenti in [...]
Parma (PR), Strada Sant'Anna in Martorano 28 lett.
1 e nata a [...], E_
Bolivia, il 01.01.1979, c.f. , CodiceFiscale_1 residente in [...] bis, al risarcimento dei danni, in favore degli appellanti, per l'occupazione sine titulo dell'immobile di cui in premessa, dalla data del 15 novembre 2022, a quella del 13 febbraio 2025 (o da quella e/o a quella diversa ritenuta dalla Corte d'Appello), maggiorati degli interessi legali e moratori dal dì della rispettiva debenza al saldo effettivo, con decurtazione delle somme, rispetto alle quali dovesse essere eventualmente ritenuta maturata l a decadenza di cui all'art. 1957 comma 1° c.c.; - condannare altresì, in via solidale tra loro,
e a restituire, Controparte_2 CP_1
2 agli appellanti, le somme loro corrisposte in esecuzione della impugnata sentenza, pari ad €
8.422,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo. Il tutto, con vittoria delle spese e dei compensi professionali inerenti i due gradi di giudizio nei rigu ardi di e Controparte_2 [...]
e, di , in caso di sua CP_1 E_ opposizione, del solo secondo grado di giudizio. B)
In ipotesi: - confermare che la condanna di
[...]
nata a [...], Bolivia, il CP_3
01.01.1979, c.f. , residente CodiceFiscale_1 in Carrara (MS), via Covetta 3 bis, a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Marina Di
Carrara vicolo San Giuseppe 1 NCEU F. 103 part.
223 sub. 4 in favore degli attori era già stata disposta con la sentenza n. 115/2024 e ch e, la data indicata per l'esecuzione del rilascio del detto immobile, è quella del 15.02.2024, come indicato nella predetta sentenza;
- per le causali indicate in premessa, condannare, in via solidale tra loro, i sigg.ri nata a [...] (F rancia) il Controparte_2
29.03.1940, c.f. e CodiceFiscale_2 [...]
nato a [...] il [...], CP_1
c.f. , entrambi residenti in [...]
Parma (PR), Strada Sant'Anna in Martorano 28 lett.
1, al risarcimento dei danni, in favore degli appellanti, per l'occupazione sine titulo dell'immobile di cui in premessa, dalla data del 15 novembre 2022, a quella del 13 febbraio 2025 (o da quella e/o a quella diversa ritenuta dalla Corte
d'Appello), maggiorati degli interessi legali e moratori dal dì della rispettiva debenza al saldo effettivo, con decurtazione delle somme, rispetto
3 alle quali dovesse essere eventualmente ritenuta maturata la decadenza di cui all'art. 1957 comma
1° c.c.; - condannare altresì, in via solidale tra loro,
e a restituire, Controparte_2 CP_1 agli appellati, le somme loro corrisposte in esecuzione della impugnata sentenza, pari ad €
8.422,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo. Il tutto, con vittoria delle spese e dei compensi professionali inerenti i due gradi di giudizio nei riguardi di e Controparte_2 [...]
e, di , in caso di sua CP_1 E_ opposizione, del solo secondo grado di giudizio. C)
In ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto, anche solo parziale, della presente impugnazione, disporre la compensazione totale o parziale delle spese e dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condannare, in via solidale tra loro, i coniugi
e i alla Controparte_2 CP_4 restituzione, in favore degli appellanti, delle somme corrisposte ai primi in esecuzione della sentenza impugnata, nella misura che l'Ecc.ma
Corte riterrà dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Illma Corte di
Appello, respinta ogni contraria istanza, nel merito, respingere l'appello proposto dai sig.ri Parte_4
, e , perché infondato in fatto e
[...] Pt_2 Pt_3 in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite, oltre che del primo grado anche del presente grado di giudizio (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014,
4 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
Parole chiave: fideiussione – locazione – canoni
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
, e hanno proposto Pt_1 Pt_2 Parte_3 ricorso ex art. 447 bis c.p.c. presso il Tribunale di
Massa, notificato a E_ [...]
e con cui hanno CP_1 Controparte_2 sostenuto:
• di aver stipulato, il 2 ottobre 2019, un contratto di locazione con avente ad E_ oggetto l'immobile, di proprietà dei ricorrenti, sito in Carrara vicolo San Giuseppe 1, piano primo, censita al N.C.E.U. di Carrara (MS), al Foglio 103, mappale n. 225. sub. 4;
• che il contratto prevedeva il pagamento di un canone annuale di 8.400,00 euro;
• che, inoltre, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, il contratto in esame era stato sottoscritto anche da e CP_1
Controparte_2
• che la conduttrice aveva receduto dal contratto con a.r. 30.04.2022, senza, però, rilasciare l'immobile e senza neppure pagare i canoni dovuti successivamente alla scadenza del contratto di locazione;
• che i locatori avevano dovuto chiedere ed ottenere
2 decreti ingiuntivi per i canoni insoluti poi pagati dai garanti;
• che nulla era stato pagato a titolo di indennità di occupazione a far data da settembre 2023;
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto di condannare
5 a rilasciare l'immobile locato E_
e e e CP_1 Controparte_2 [...]
in solido fra loro, al risarcimento CP_3 dei danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile, dal mese di settembre 2023 sino alla data di suo effettivo rilascio .
La causa è stata iscritta al RG n. 1959/23.
I sig.ri e si sono costituiti in CP_1 CP_2 giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte, mentre è E_ rimasta contumace.
Dopo un'istruzione documentale, la causa è stata decisa con la sentenza non definitiva n. 115 del
2024, pubbl. l'8 febbraio del 2024, con la quale il
Tribunale ha così statuito: “Dichiara risolto alla data del 30.10.2022 il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 5.9.2019 e condanna
a rilasciare immediatamente E_
l'immobile sito in M. di Carrara (MS), vicolo San
Giuseppe 1, piano primo, censita al N.C.E.U. di
Carrara (MS), al Foglio 103, mappale n. 225. sub.
4 in favore degli attori, fissa per l'esecuzione il
15.2.2024 Spese al definitivo, dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio”.
Con provvedimento del 29 aprile 2024 , il
Tribunale ha riunito al giudizio n. 1959/23 quello sub 2076/23, iscritto presso il Tribunale di
Massa.
In tale giudizio, i sig.ri e hanno CP_1 CP_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Massa ed ottenuto dai locatori nei confronti dei resistenti ,
6 avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei canoni per il periodo da ottobre 2022 all'agosto
2023, per complessivi 7.000,00 euro oltre spese del monitorio.
Con sentenza definitiva n. 566/24 del 1 ottobre
2024, il Tribunale ha, poi, così deciso: “Dichiara risolto per intervenuto recesso del conduttore il contratto di locazione 5.9.2019 stipulato dalle parti
e condanna a versare agli E_ attori l'indennità di occupazione in misura pari al canone di locazione precedentemente convenuto, a far data dall'ottobre 2023 e sino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo .
Condanna a rilasciare E_ immediatamente l'immobile sito in Marina di
Carrara Vicolo San Giuseppe 1 NCEU F. 103 part.
225 sub. 4 in favore degli attori e fissa per
l'esecuzione la data del 14.10.2024. Respinge le domande avanzate dagli attori nei confronti di
e , accoglie Controparte_2 CP_1
l'opposizione da costoro promossa e – per l'effetto
– revoca il decreto ingiuntivo n. 516/2023 emesso da questo Tribunale nei confronti di
[...]
e . Condanna CP_2 CP_1 [...] alla refusione delle spese di lite in CP_3 favore degli attori che liquida in euro 145.50 per esborsi ed euro 5.664,00 per competenze ex dm
147/2022, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Condanna Parte_5 Pt_2
e alla refusione delle Parte_3 Parte_3 spese di lite in favore degli attori
[...]
e , che liquida in € 290.00 CP_2 CP_1 per esborsi ed euro 6.800,00 per competenze ex dm
7 147/2022, oltre spese generali 15% e accessori di legge”.
Per quanto qui interessa, in merito alle domande proposte nei confronti dei garanti, il Tribunale ha dato atto del fatto che, per effetto del recesso della conduttrice, il contratto si era sciolto a far data da 30 ottobre 2022. Da questo momento, i locatori avevano diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile. Di conseguenza, dal 30 ottobre, cominciava a decorrere il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per poter escutere la garanzia nei confronti dei coniugi tramite la CP_1 proposizione di domanda giudiziale o equipollente, diretta ad ottenere la restituzione dell'immobile. A fronte dell'inerzia dei locatori, che avevano instaurato il giudizio ben oltre tale termine, era derivata l'estinzione dell'obbligo di garanzia in capo ai resistenti, con conseguente rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
Inoltre, ad abundantiam, il Tribunale ha aggiunto che la fideiussione rilasciata dai resistenti era nulla, ex art. 1938 c.c., dal momento che non prevedeva un importo massimo garantito, essendo quelle oggetto delle domande dei sig.ri Parte_3 obbligazioni future.
Infine, l'azione promossa nei confronti dei garanti era illegittima anche sotto il profilo dell'art. 1956
c.c. Infatti, i locatori avrebbero dovuto avvisare i garanti del permanere dell'obbligazione da parte del conduttore oltre la scadenza del contratto . I locatori erano consapevoli della morosità della conduttrice, come poteva evincersi dal fatto che questi avevano già proposto due azioni monitorie
8 in corso di rapporto. Dall'applicazione dell'art. 1956 c.c. alla presente fattispecie, derivava la liberazione dei garanti.
2 il giudizio di appello
I sig.ri hanno proposto appello avverso Parte_3 la sentenza definitiva n. 566/24 ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande proposte nei confronti dei garanti e venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto.
I sig.ri e si sono costituiti in CP_2 CP_1 giudizio ed hanno chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La sig.ra è rimasta contumace. CP_3
In data 20 maggio 2025, si è tenuta l'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. All'esito, è stata pronunciata la presente sentenza.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1591 e 1957 comma 1° c.c.”. Secondo gli appellanti, il Tribunale aveva sbagliato nell'interpretazione dell'art. 1957 c.c., dal momento che la giurisprudenza afferma che , ove il debito è ripartito in scadenze periodiche, come nel caso dei canoni di locazione, il termine di 6 mesi entro cui escutere in via giudiziale la garanzia a pena di decadenza, comincia a decorrere dalla scadenza delle singole prestazioni e non dell'intero rapporto. Tale principio trova applicazione anche quando il conduttore, nonostante la risoluzione della locaz ione, sia in mora nella riconsegna dell'immobile, per identità
9 di ratio. Di conseguenza, la sentenza aveva errato nel far decorrere tale termine dalla risoluzione del contratto e non dalla scadenza dei canoni dovuti ex art. 1591 c.c., in quanto non c'era alcuna ragione per distinguere tra i canoni di locazione e quelli per c.d., “di occupazione” ex art. 1591 c.c.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c.”. Secondo la giurisprudenza, obbligazioni future sono quelle di cui, al momento della prestazione in garanzia, non esistono gli elementi costitutivi e che non originano dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante. Le obbligazioni inadempiute per le quali gli appellanti invocavano la garanzia dei resistenti costituivano la mera conseguenza dell'inadempimento, da parte del debitore, di obbligazioni contrattuali -legali i cui elementi costitutivi erano già presenti al momento della stipula del contratto, per cui esse non potevano dirsi future.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione o falsa applicazione degli artt. 1938
c.c., 1956 comma 1° c.c. e 2697 c.c. e 115 comma
1° c.p.c.”. Il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'obbligazione di garanzia si fosse estinta ex art. 1956 c.c., in quanto tale norma riguarda le obbligazioni future e, comunque, non c'era una pregressa morosità, dal momento che la fattispecie per cui è causa aveva ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme dovute per la mancata riconsegna del bene , nonostante la già
10 avvenuta risoluzione della locazione . Inoltre, i responsabili della morosità erano i garanti stessi.
Non c'era poi prova del fatto che fosse stato concesso un ulteriore finanziamento e che i locatori fossero a conoscenza dello stato di insolvenza della conduttrice . Non c'era, poi, stata alcun peggioramento delle condizioni economiche della garantita che non aveva mai pagato alcun canone.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato, che il Tribunale aveva errato, laddove aveva nuovamente condannato a E_ rilasciare immediatamente l'immobile sito in
Marina Di Carrara vicolo San Giuseppe 1 NCEU F.
103 part. 223 sub. 4 in favore degli attori e fissato per l'esecuzione la data del 14/10/2024, essendosi già pronunciato sul punto con la sentenza n. 115/2024, ove l'esecuzione per il rilascio - intrapresa su detto titolo esecutivo - era stata disposta per la data del 15.02.2024
4 L'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.
In estrema sintesi, questi i fatti di causa rilevanti.
I sig.ri , con contratto del 5 settembre Parte_3
2019, concessero in godimento l'immobile di loro proprietà, sito in Carrara, vicolo S. Giuseppe, alla sig.ra per la durata di 5 anni. Fu previsto CP_3 un canone annuale di 8.400,00 euro, da corrispondersi in rate mensili di 700,00 euro, entro il 15 di ogni mese (art. 2). Il contratto fu sottoscritto anche da e Controparte_2 [...]
“a garanzia del puntuale adempimento di CP_1 tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, di cui alla presente locazione, ribadendo, anche per i garanti,
11 che il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore o dei garanti medesimi, quale ne sia il titolo”.
Il 30 aprile del 2022, la conduttrice inviò una raccomandata, contenente la propria dichiarazione di recesso, efficace dal 30 ottobre
2022. Ciononostante, la stessa continuò ad occupare, anche dopo tale data l'immobile.
Bisogna, quindi, valutare se la fideiussione prestata dai sig.ri opera anche rispetto ai CP_1 canoni dovuti da novembre 2022 e, cioè, a quanto dovuto dopo che il contratto di locazione si è sciolto.
Non è dubbio che la fideiussione prestata dai coniugi opera anche a garanzia delle CP_1 obbligazioni sorte dal contratto di locazione successivamente alla data di scioglimento del contratto in questione e riconducibili alla previsione dell'art. 1591 c.c. Infatti, la responsabilità del conduttore per tardivo rilascio dell'immobile locato trova fondamento nel contratto, i cui effetti sono cessati, ed ha, quindi, natura contrattuale (Cass. 32954/23). Inoltre, non è dubbio che la fideiussione investiva tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, comprese quelle di tipo risarcitorio.
L'art. 1957 c.c. prevede un onere a carico del creditore, il cui inadempimento comporta la perdita del diritto di garanzia: il creditore deve proporre e coltivare le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla
12 scadenza dell'obbligazione principale.
I 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. cominciano a decorrere dalla data in cui il creditore è posto in condizione di pretendere dal debitore la prestazione garantita e, quindi, dalla data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile (sul punto, Cass. 15902/14). Più specificamente, il dies a quo comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere , conformemente a quanto previsto per gli istituti della prescrizione e della decadenza .
La giurisprudenza ha affermato che “nel caso in cui il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni” (tra le varie,
Cass. 27993/19; Cass. 19160/18; Cass.
15902/14 e Cass. 11759/02).
Quest'ultima sentenza risulta particolarmente significativa, dal momento che si è occupata di un caso in cui venivano in rilievo proprio i canoni dovuti ex art. 1591 c.c.
Del resto, è solo con il persistere dell'occupazione e non prima, quando l'obbligazione di restituire l'immobile diviene attuale che il diritto ai canoni ex art. 1591 c.c. che tale diritto diviene attuale e può essere esercitato e non certo prima.
Ne discende che il motivo di appello proposto è fondato. L'istanza di mediazione, una volta comunicata alla parte, impedisce la decadenza
13 prevista dall'art. 1957 c.c. Non è contestato che tale comunicazione sia intervenuta a giugno 2023.
Ne discende che, retroagendo di 6 mesi da tale data, gli appellati garantiscono i canoni dovuti a far data da dicembre 2022 fino a febbraio 2025.
5 obbligazioni future
Anche il secondo ed il terzo motivo di appello sono fondati.
Le denunciate violazioni degli artt. 1938 e 1956
c.c. passano attraverso la qualificazione delle obbligazioni garantite in termini di obbligazioni future.
Tale qualificazione è erronea.
Sul punto, si veda Cass. 5423/22 “In tema di contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione
(successivamente rimasta inadempiuta) già esistente al momento della stipula del contratto”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, obbligazion e futura è quella che “assume come oggetto una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della
14 prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante”.
Nella specie, invece, l'obbligazione di pagare i canoni ex art. 1591 c.c. non può dirsi futura, dal momento che essa deriva dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione dell'immobile, che,
a sua volta trae origine dalla consegna dell'immobile al conduttore, già presente al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia. L'obbligazione di pagare i canoni ex art. 1591 c.c. costituisce conseguenza dell'inadempimento di obbligazioni del debitore insorte con il contratto garantito ed esistenti all'atto dell'assunzione della garanzia, ovverosia l'obbligo di restituire il bene alla scadenza del rapporto e l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata.
La fattispecie costitutiva del risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. non può ritenersi interamente verificata in futuro rispetto all'assunzione della garanzia: invero, nel momento in cui viene prestata la garanzia dell'adempimento della prestazione del debitore, costui è ex lege obbligato, in forza del vincolo contrattuale che lo vincola a tenere la prestazione, anche a risarcire il danno derivante dall'inadempimento di essa e, dunque, l'obbligazione risarcitoria, sebbene ricollegata al verificarsi dell'inadempimento e dei danni da esso conseguenti, è un'obbligazione che non si connota come obbligazione la cui fattispecie
15 costitutiva sia composta interamente da eventi futuri.
In termini analoghi, per un caso analogo al presente si veda anche Corte App. Genova 315/25 nonché Corte App. Venezia 2002/22.
6 il termine per il rilascio dell'immobile
Va accolto l'ultimo motivo.
Con la sentenza 115/24, il Tribunale ha condannato “ a rilasciare E_ immediatamente l'immobile sito in M. di Carrara
(MS), vicolo San Giuseppe 1, piano primo, censita al N.C.E.U. di Carrara (MS), al Foglio 103, mappale
n. 225. sub. 4 in favore degli attori” ed ha “fissa(to) per l'esecuzione il 15.2.2024 ”. Tale termine è stato, però, modificato con la sentenza definitiva n. 566/24, che ha fissato “per l'esecuzione la data del 14.10.2024”.
La sentenza non è un provvedimento modificabile , ragione per cui la statuizione contenuta nella sentenza 566 deve essere revocata.
7 Le spese di lite
Le spese di lite vengono liquidate, per l'appello, in misura pari ai medi per la fase introduttiva e di studio ed ai minimi per le altre fasi, valore determinato sulla base degli importi in contestazione.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto da
, e , ed in parziale Pt_1 Pt_2 Parte_3 riforma della sentenza del Tribunale di Massa n.
566/24;
Condanna e in CP_1 Controparte_2 solido con a pagare a E_
16 10.500,00 euro oltre interessi legali a , Pt_1
e ; Pt_2 Parte_3 conferma come termine per il rilascio dell'immobile sito in M. di Carrara (MS), vicolo San
Giuseppe 1, piano primo, censita al N.C.E.U. di
Carrara (MS), al Foglio 103, mappale n. 225. sub.
4 in favore degli appellanti il 15 febbraio 2024;
Condanna e in CP_1 Controparte_2 solido con a rifondere a E_
, e le spese di lite Pt_1 Pt_2 Parte_3 del giudizio di primo grado, che liquida in 145.50 euro per esborsi e 5.664,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna e a CP_1 Controparte_2 rifondere a , e le Pt_1 Pt_2 Parte_3 spese di lite del giudizio di appello , che liquida in
3.933,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge. condanna e a CP_1 Controparte_2 restituire a , e Pt_1 Pt_2 Parte_3
8.422,80 euro, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo.
Genova 27 maggio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
17