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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6874 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Maria Aversano Consigliere rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4717/202, vertente
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
( ) CP_1 P.IVA_2
Parte_2
Difesa dagli Avvocati Avv. Aloisio Roberto Giovanni;
; Controparte_2 CP_3
; CP_4
E
( Controparte_5 P.IVA_3
( ) Controparte_6 P.IVA_3
Difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato
E
( ) Controparte_7 P.IVA_4
Difesa dagli Avvocati D'Ercole Stefano, Di Brina Leonardo, Garutti Massimo
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8507/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. , Parte_3 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il CP_1
Tribunale di Roma aveva respinto le seguenti domande:” Voglia l'adito Tribunale, a) accertata l'inadempienza dello Stato italiano e del a Controparte_6 corrispondere il corrispettivo previsto dall'art. 2 l. 1996 n. 588 agli Azionisti privati e accertata altresì che tale inadempienza si è concretizzata con la legge illecita n. 119/2016 e con gli atti
(anche amministrativi) ad essa conseguenti;
b) condannare, per l'effetto, lo Stato italiano, il , la Controparte_6
il Dott. e il Dott. Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, anche in solido tra di loro al pagamento di euro 52.767.408,40 quale diritto al
[...] corrispettivo, oltre rivalutazione monetaria, nonché a risarcire agli attori i danni patiti pari ad
€ 500.000.000,00 (Cinquecentomilioni), ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio ovvero, in subordine, riconosciuta di giustizia se del caso anche in via equitativa;
c) in subordine, salvo gravame in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del corrispettivo spettante agli attori sulla base dell'art. 2 della legge n. 497/2016 e per l'effetto condannare lo Stato italiano, il Controparte_6
S.g.a., il Dott. e il
[...] Controparte_8 Controparte_9
Dott. , a pagare agli attori la somma che sarà determinata se del caso a Controparte_10 mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) dichiarare in tutti i casi che il Dott. , rivestendo la qualità Dirigente Controparte_10
Contr Generale del a capo della Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali e
Presidente della versa in stato di conflitto di interessi e le due cariche cumulate CP_8 sono incompatibili tra loro;
e) ai fini della conclusione sub d), trasmettere gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti sede di Roma, per i provvedimenti di competenza. “
Si è costituito in giudizio svolgendo “ intervento adesivo e autonomo” Controparte_12 aderendo all'appello principale
Si sono costituiti in giudizio la ed il Controparte_5 [...]
instando per il rigetto dell'appello. Controparte_6 si è parimenti costituita in giudizio instando per il Controparte_7 rigetto degli appelli.
2 Precisate le conclusioni all'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“ Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti gli attori
[...]
, anche in proprio, hanno convenuto Parte_4 Controparte_1 in giudizio i soggetti e le amministrazioni in intestazione formulando le conclusioni di cui in epigrafe. In fatto, lamentavano l'esito della complessa gestione del risanamento, ristrutturazione del e malgrado il D.L. 26.07.1996 n. 394 o del D.L. 24 CP_13 settembre 1996 n. 497 vedesse il diritto al corrispettivo nei confronti del il CP_13
Cont Contr 3.8.2016 il CdA della – di cui socio è il – aveva deliberato un investimento per 450 milioni di euro nel fondo Atlante 2, destinato ad operazioni di smaltimento delle sofferenze bancarie, con la priorità di sostenere il salvataggio del Che tale condotta e scelta CP_14 aveva arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie degli azionisti privati andandone a ledere la garanzia patrimoniale, concretizzandosi in una espropriazione senza indennizzo. Quanto lamentato era stato possibile tramite la promulgazione del D.L. 59/2016 convertito con modificazioni nella Legge 30.06.2016 n. 1191 che aveva disposto quanto nell'articolato Cont rappresentato. In buona sostanza la legge aveva modificato l'oggetto sociale della permettendole di compiere acquisizioni finanziarie sul mercato dei crediti e rendendo possibile Cont la distrazione di quanto recuperato da a danno degli azionisti del La CP_13
Contr legge poteva definirsi “ illegale in quanto autorizza lo stato ed il ad un atto illecito consistente nell'inadempimento dell'obbligazione di corrispondere agli azionisti privati il tantundem dell'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 della Legge
588/1996. Si chiedeva in ogni caso di sollevare alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'articolo 7 del D.L. 59/2016. Si formulavano le conclusioni rappresentate. Cont Si costituiva in giudizio la che contestava la ricostruzione arbitraria operata dalla parte attrice. Evidenziava in primo luogo il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
Eccepiva anche difetto di legittimazione passiva, posto che se la premessa era quella di esser azionisti del e che ai sensi del citato art. 2 del Decreto-Legge 26 luglio 1996, CP_13
n. 394 (rectius 24 settembre 1996, n. 497) e che la conseguenza era la titolarità, nei confronti Contr del “di un diritto al corrispettivo che, malgrado non ancora quantificato nel suo esatto Cont ammontare, ad oggi, risulterebbe esigibile se la non avesse compiuto, in frode ai creditori, un atto di disposizione patrimoniale tale da minare la garanzia patrimoniale costituita negli
3 anni dalla Bad Bank”, risultava evidente non esser in alcun modo individuato, in citazione, un Cont rapporto obbligatorio che vincolasse la nei confronti degli attori. Che in ogni caso mancava ogni presupposto dell'azione in considerazione che la somma dei valori di cui al D.L.
24-9- 1996 n. 497), aveva risultato negativo. Era altresì difettosa la ricostruzione del presunto danno che da tale manovra legislativa sarebbe conseguita in capo agli attori. Ne conseguiva la richiesta declaratoria di inammissibilità per difetto dei presupposti processuali ovvero la Contr nullità dell'atto introduttivo. Si costituivano il la ed Controparte_5 il dr. con l'avvocatura generale dello Stato, che aderivano alle contestazioni Controparte_10 di difetto di legittimazione attiva, passiva, e della nullità della citazione proposta, cui aggiungeva, in subordine eccezione di prescrizione del diritto vantato, Ed infatti, anche ipotizzato il superamento delle eccezioni sollevate, doveva riconoscersi l'evidenza essersi in ogni caso maturata la prescrizione dei diritti vantati, essendo ampiamente decorso il termine decennale per il diritto al rimborso ovvero il termine quinquennale per far valere una qualsivoglia forma di responsabilità risarcitoria. Quanto al dr. doveva esser CP_10 stigmatizzata la sua evocazione in giudizio per effetto di una evidente difetto di legittimazione passiva. Si costituiva anche il Dr che, ex multis, evidenziava il difetto totale di una CP_9 qualsiasi allegazione difensiva che lo potesse evocare, per sé o per una sua condotta, in nesso causale con il possibile danno lamentato o con il diritto al corrispettivo invocato. Interveniva anche in giudizio l'ingegner che formulava una domanda di intervento Controparte_12 adesivo autonomo in relazione alla propria posizione, rivendicando il diritto al corrispettivo, ovvero il danno in consecuzione alle evenienze rappresentate e meglio individuate nell'atto della SO.GES.CO. Formulava conclusioni conseguenti. Si costituiva anche la difesa dell'On che rilevava essergli stato notificato l'atto introduttivo, che era stato costretto a CP_15 costituirsi in giudizio ma rivendicava una totale estraneità della parte sostanziale alle questioni oggetto di giudizio. Chiedeva quindi la propria estromissione dal giudizio. Incardinata in tal modo la causa, con ordinanza del 10.07.2019, rimetteva al definitivo la questione dell'estromissione dell'On. e rilevato il difetto dell'atto di citazione e Controparte_16 dell'atto di intervento sotto il profilo della editio actionis, ne dichiarava la nullità e concedeva termine di giorni sessanta per integrare la domanda, rinviato alla successiva udienza del
Gennaio 2021. All'esito, sull'eccezione sollevata dalle parti di mancata integrazione nei termini degli atti introduttivo e di intervento, rinviava per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come in atti.”
4 §3. , Parte_3 Pt_2 Parte_2 hanno proposto appello, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
In via istruttoria: concedere i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dagli attori nel giudizio di primo grado e negati dal Tribunale di Roma, nonché procedere all'acquisizione dei documenti prodotti dagli Attori all'udienza di precisazione delle conclusioni e di cui il Tribunale di Roma ha disposto lo stralcio.
Nel merito:
a) accertata l'inadempienza dello Stato italiano e del Controparte_6
a corrispondere il corrispettivo previsto dall'art. 2 l. 1996 n. 588 agli Azionisti privati e accertata altresì che tale inadempienza si è concretizzata con la legge illecita n. 119/2016 e con gli atti (anche amministrativi) ad essa conseguenti;
b) condannare, per l'effetto, lo Stato italiano, il , la Controparte_6
(già Controparte_7 CP_8 Controparte_8
, anche in solido tra di loro, al pagamento di euro 52.767.408,40 quale diritto al
[...] corrispettivo, oltre rivalutazione monetaria, nonché a risarcire agli attori i danni patiti pari ad
€ 500.000.000,00 (Cinquecentomilioni), ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio ovvero, in subordine, riconosciuta di giustizia se del caso anche in via equitativa;
c) in subordine, salvo gravame in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del corrispettivo spettante agli attori sulla base dell'art. 2 CP_ della legge n. 497/2016 e per l'effetto condannare lo Stato italiano, il Ministero conomia e delle Finanze, (già Controparte_7 [...]
a pagare agli attori la somma che sarà determinata se del caso a Controparte_17 mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Il tutto secondo Diritto e Giustizia. Con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, oltre spese generali, Iva e Contributo Cassa Forense
§4. Quanto ai molteplici motivi di appello, si osserva quanto segue.
4.a. Va preliminarmente esaminato, per la sua natura procedurale, il VI motivo di appello concernente la mancata concessione dei termini di cui all'art.183 6° co. c.p.c..
La doglianza è fondata in principio nei termini che seguono.
5 I brevi termini di cui all'art 183 6° co. c.p.c. sono finalizzati alla compiuta definizione del thema decidendum costituendo lo strumento accordato alle parti per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (n.1.), per le repliche e per l'indicazione dei mezzi di prova (n.2) per le indicazioni di prova contraria ( n.3).
Pertanto, salve le ipotesi in cui sia assolutamente superflua la concessione dei suddetti termini, la mancata concessione dei suddetti termini, se richiesti, è, in principio, idonea a comportare una lesione del diritto di difesa, per i suoi riflessi anche sulla facoltà di integrazione delle allegazioni ( n.1.) e delle prova (n.2), ma ne deve essere dimostrata in appello tale idoneità in concreto, in ossequio al principio, valido anche per il caso di specie, secondo cui La parte che impugni, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità, la sentenza non definitiva di divorzio per la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. –(…)- deve dimostrare che, da tale mancata concessione, sia conseguita in concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d'interesse. (v. Cassaz. Sez. 1, Sentenza n.6343 del 21/03/2011- in massima – enfasi aggiunta).
Inoltre, va anche evidenziato che, in ogni caso, In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. ( v. Cassaz. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32577del 23/11/2023 )
Nel caso in esame, con riferimento alla posizione degli appellanti principali, posto che il
Tribunale, con la sentenza, non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per nullità della citazione anche a seguito della disposta integrazione della editio actionis, la violazione processuale lamentata potrebbe astrattamente configurarsi;
tuttavia, non sussistono i presupposti per la concessione di alcun termine per l'integrazione di domande e documenti, essendo le parti appellanti onerate di tale adempimento di integrazione già in sede di proposizione dell'atto di appello, anche al fine di consentire alla Corte di valutare l'effettiva lesività della dedotta violazione processuale.
Con la conseguenza che, se le produzioni documentali indebitamente precluse, possono essere ammissibili ove prodotte in appello, le eventuali integrazioni allegative- la cui omissione
6 avrebbe comportato la lesione del diritto di difesa - devono essere contenute nell'atto di appello stesso.
Differentemente, con riferimento alla posizione del , il Tribunale ha dichiarato la CP_12 nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 , 4° comma c.p.c per l' ipotesi in cui sia omesso o assolutamente incerto il requisito stabilito nel n.3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso articolo e, nella specie, tale difetto assoluto certamente permaneva.
Ciò premesso, con riguardo alla posizione del , il cui intervento da qualificarsi CP_12 autonomo nella parte in cui viene comunque formulata la richiesta di condanna delle controparti, è inammissibile ex art 342 c.p.c per omessa impugnazione del capo della sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità del suo atto di intervento, anche per come integrato.
4.b. Per il resto l'appello, con riguardo ai restanti motivi, è manifestamente infondato per tre autonomi ordini di ragioni ciascuno dei quali idoneo a determinare la reiezione del gravame.
4.b.1. Quanto al difetto di legittimazione attiva degli appellanti statuita nella sentenza impugnata, in tema di legittimazione attiva degli ex soci di soci di società cancellata dal registro delle imprese si richiamano le più recenti pronunzie della Corte di Cassazione.
Con l' ordinanza 21071 /2023 la Corte di Cassazione ha affermato: “ A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).”
Con la sentenza 24246/2023 la Suprema Corte aveva già affermato: “ L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un
7 fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.”
«L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito».
Con la recente sentenza 19750 /2025 la Corte di Cassazione ha invece precisato: “ L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
In punto di fatto, ad avviso di questa Corte, per radicare una rinunzia tacita, si presuppone che al momento della cancellazione della società, un contenzioso tra la società e il terzo, giudiziale o stragiudiziale, già sussistesse: deve presupporsi pertanto un onere di allegazione da parte
8 dell'ex socio che il credito fosse stato vantato prima della cancellazione della società: solo allora, logicamente, il debitore potrebbe essere onerato della prova che vi sia stata rinunzia.
Diversamente opinando si perverrebbe ad attribuire legittimazione ad agire a qualunque ex socio rispetto a crediti che la società non ha mai prospettato alla controparte, riversando semmai sul terzo gli effetti di qualunque azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori per non aver coltivato i rapporti creditori.
Al che va aggiunto che la dimostrazione della sussistenza di un titolo legittimante, al di là della rinuncia, grava comunque sulla parte attrice come forma di allegazione e la prova della legittimità del titolo azionato in causa resta a carico della parte.
Ciò quanto alla legittimazione attiva in astratto, che già per tale rilievo, è da escludere.
4.b.2. Nel caso in esame tale legittimazione non risulta neppure compiutamente allegata.
In concreto si osserva che gli attori sul piano allegativo, come era loro onere , non hanno fornito alcun circostanziato elemento per individuare il quantum dei loro diritti derivanti dalla loro quota di partecipazioni sociali, né nell'atto introduttivo – in cui solo nelle battute conclusive si rinviene generica allegazione sulla titolarità di azioni ( peraltro solo per e Pt_3 CP_1
[...
e neppure nell'atto di appello, ritenendo probabilmente di utilizzare i documenti per sopperire ad un onere allegativo non assolto.
Ed invero, sotto tale profilo le genericità rilevate dal Tribunale in relazione all'intero atto di citazione, per quel che attiene alla titolarità del diritto ed all'asserito danno, nonostante l'integrazione operata dalle part a seguito dell'integrazione dell'atto di citazione disposta dal primo giudice, sono del tutto condivisibili.
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate. Il fondamento di detto onere (e della successiva decadenza dall'allegazione ove non assolto, con conseguente inammissibilità della domanda per violazione del divieto di nova) viene correttamente individuato in alcuni principi cardini del processo di cognizione, ovverosia: nel principio del contraddittorio (avente rilevanza costituzionale), nel principio
9 dell'impulso di parte (art. 99 cod. proc. civ.) e nel principio dispositivo, inteso sia in senso materiale (art. 112 cod. proc. civ.) che in senso formale (art. 115 cod. proc. civ.). La rilevanza dell'assolvimento di detto onere è stata di recente accentuata dal legislatore, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, la barriera preclusiva assertiva è stata anticipata rispetto alla udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (e precisamente a livello della prima memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ.)”(Cass. Civ., sent. n. 1903/2025) ; ed ancora “la successiva prova documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass. Civ., sent. n. 24607/2017).
Con l'ordinanza 3356/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito: “L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass., sez. 3,
21/3/2013, n. 7115). Anche recentemente si è ribadito che, in tema di domanda giudiziale,
l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati i quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro alligatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 6-3, 5/2/2019, n. 3363).
4.b.3. Quanto al merito, l'appello è comunque manifestamente infondato.
10 La responsabilità degli appellati, con delle argomentazioni decisamente poco circostanziate anche dopo l'integrazione dell'atto introduttivo, è stata sostanzialmente radicata nella adozione dei menzionati interventi legislativi, per effetto dei quali le ragioni o aspettative creditorie degli appellanti sarebbero state frustrate, rinvenendosi la fonte della di una imprecisata responsabilità statuale, vuoi contrattuale che da fatto illecito ( art. 2043 cc), proprio in tali interventi legislativi
Tale assunto è infondato.
In punto di diritto, si osserva che rilievo decisivo ed assorbente ha il fatto che nella fattispecie in esame la responsabilità della P.A. e della si fonderebbe sulla asserita illegittimità di CP_7 provvedimenti legislativi , invece legittimi, neppure dichiarati incostituzionali, per i quali, data la loro natura di fonte legislativa non sussisterebbe una responsabilità dei soggetti evocati in giudizio, che vi hanno, in sostanza, dato mera attuazione.
Peraltro, è dato rilevare che finanche in tema di responsabilità per norme dichiarate incostituzionali la Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza 4351/2025, ha affermato il principio secondo cui:
Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma poi espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni patiti da un soggetto, creditore di una azienda sanitaria, in conseguenza dei reiterati rinvii e poi dell'estinzione dei procedimenti esecutivi promossi contro la debitrice, imposti da norme di legge - segnatamente,
l'art. 2 della l. n. 191 del 2009 e successive proroghe - dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013).”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato: “ Questa Corte intende dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ferma nell'escludere una responsabilità da illecito per cattivo esercizio della funzione legislativa, condividendosi i precedenti illustrati nella sentenza impugnata: Cass. n. 34465 del 2019, in cui si afferma che la funzione legislativa espressa dal potere politico è sottratta al sindacato giurisdizionale con esclusione di un danno risarcibile da promulgazione della legge;
Cass. n. 23730 del 2016, che distingue tra responsabilità indennitaria dello Stato inadempiente rispetto all'ordinamento comunitario, rispetto a quella non configurabile nel caso di attività legislativa all'interno dell'ordinamento
11 nazionale. Come correttamente evidenziato dal giudice di appello il procedimento in esame attiene ad una fattispecie differente rispetto alle ipotesi di responsabilità dello Stato per inadempimento degli obblighi comunitari (qualificata “di natura indennitaria per attività non antigiuridica” in ragione della distinzione tra ordinamento giuridico interno ed ordinamento unionale, ai fini della qualificazione dell'evento lesivo). Solo nel caso di ritardata o mancata attuazione di obblighi comunitari è possibile, invero, rinvenire il presupposto normativo alla responsabilità dello Stato-legislatore, con correlato diritto del singolo attivabile direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria.
Il diverso approccio alle tematiche della responsabilità da legge incostituzionale e legge contraria ai principi eurounitari trova la propria ratio nella sentenza e nelle Per_1 successive, fra cui Corte giust. Ue, 7 agosto 2018, causa C-122/17, Smith;
Corte giust. Ue, 16 maggio 2019, causa C-509/17, Plessers. Infatti, l'ipotesi di normativa interna contraria a quella comunitaria si giustifica con la necessità di contrastare condotte violative del diritto eurounitario poste in essere dagli Stati membri, prescindendo dalle articolazioni interne allo
Stato-apparato (potere legislativo, amministrativo e giudiziario). Tali esigenze non riguardano il caso in esame. In particolare, occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite
n. 9147 del 17 aprile 2009, che ha definito una forma di “responsabilità” derivante da
“un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria”, soggetta al regime dell'articolo 1218 cod. civ. Pur nella complessità del ragionamento che assiste questa decisione delle Sezioni Unite il nucleo centrale della argomentazione si fonda sulla considerazione che non sarebbe possibile qualificare in termini di antigiuridicità l'attività legislativa e che, conseguentemente,
l'obbligazione dello Stato ha, in questi casi, natura essenzialmente indennitaria. La questione esaminata riguardava il diverso ambito dell'omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi). In tal caso, sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario, ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Con specifico riferimento alla responsabilità da illecito per cattivo esercizio della funzione legislativa, questa Corte ha affermato il condivisibile principio
“dell'insindacabilità dell'attività esplicativa di funzioni legislative, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge”. La questione riguardava la normativa regionale, per violazione della potestà legislativa statale, ritenendo non ipotizzabile alcun danno risarcibile,
12 a differenza di quanto previsto per la responsabilità dello Stato italiano nell'ipotesi di violazione del diritto dell'Unione europea, non essendo ravvisabile, nella specie, quella distinzione tra ordinamenti - con prevalenza di uno sull'altro - che costituisce il fondamento di tale ipotesi di responsabilità (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23730 del 22/11/2016, Rv. 642991 -
01). Negli stessi termini, tre anni più tardi, questa Corte ha ribadito che “nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, dell'organo governativo che ha presentato il relativo disegno di legge, e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34465 del 24/12/2019 (Rv. 656403 - 01).
Riguardo al tema specifico (oggetto del presente giudizio) della configurabilità di una responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 c.c. da parte del legislatore per l'emanazione di norme ritenute incostituzionali Cass. 13 dicembre 2021, n. 39534 ha precisato che “a fronte della libertà della funzione politica legislativa (artt. 68, comma 1, 122, comma 4, Cost.), non è ravvisabile un'ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, né si può arrivare a fondare il diritto al risarcimento, dovendo escludersi, nell'ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all'esercizio del potere legislativo, il quale è libero nei fini e sottratto, perciò, a qualsiasi sindacato giurisdizionale, né può qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., una determinata conformazione dello stato-ordinamento”. Pertanto, nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per illecito costituzionale, rilevante sul piano risarcitorio, in ragione dell'emanazione della norma espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli, protette dall'ordinamento.
Sebbene nel sistema delineato dalla Costituzione la discrezionalità del legislatore non sia assoluta, bensì limitata dal controllo accentrato di costituzionalità, tuttavia è proprio quel sistema che esclude che le norme costituzionali sulle scelte del legislatore possano attribuire direttamente al singolo diritti la cui violazione sia fonte di responsabilità da far valere dinanzi all'autorità giudiziaria. Il principio secondo cui la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale è oggetto della decisione delle Sezioni unite di questa Corte (Ordinanza n. 15058 del 29/05/2023, Rv. 668093) secondo
13 cui sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore. In motivazione si legge che l'esercizio della funzione legislativa esula dall'ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto. Negli stessi termini anche la giurisprudenza amministrativa. Consiglio di Stato sez. IV, 04/05/2023, n.4523 richiama i principi coerenti con l'indirizzo tradizionale anche di legittimità (Cons. Stato, Sez. V, n. 4642/2021; Cass civ., n. 39534/2021), secondo cui
“la funzione legislativa, essenzialmente “politica”, è per definizione — salvi i limiti costituzionali — “libera nei fini”: ne segue la naturale insussistenza di una possibile qualificazione del danno come “ingiusto”, perché — diversamente che di fronte all'azione amministrativa — davanti all'attività legislativa non vi sono situazioni soggettive dei singoli protette dall'ordinamento”.
D'altronde, si osserva che molteplici sono gli ulteriori profili di asserita responsabilità degli appellati tuttavia rimasti privi di una circostanziata allegazione sui nessi di causalità diretti con il danno da mancata corresponsione delle somme previste nella L. n. 588/1996 asseritamente sofferto;
non essendo precisato – come si dirà meglio in seguito- l'obbligo di garanzia verso gli Cont azionisti gravante direttamente su ( oggi , né dettagliatamente spiegati i seguiti – CP_7 anche operativi – attesi per la corresponsione delle somme ex art. 2 dl 497/1996 ( conv. In L.
n. 588/96) e l'esercizio del rimborso del credito – in luogo della vendita delle azioni detenute o dall'esercizio delle opzioni sulle azioni di nuova emissione- nei confronti dei soggetti obbligati nei venti anni intercorsi tra la previsione normativa della prospettiva di rimborso ( comunque subordinata a tutte le condizioni ivi statuite) della legge del 1996 e la legge contestata (n. 59) del 2016 che – nella prospettazione degli appellanti- avrebbe vanificato la prima previsione.
Invero la stessa previsione normativa invocata dagli appellanti a sostegno del proprio credito, di cui all'art.2 l. n. 588/1996, prevede la corresponsione delle somme agli azionisti ( che non abbiano venduto o esercitato l'opzione) solo al ricorrere di determinate condizioni e previa fissazione di un prezzo secondo i parametri ivi indicati, senza prevedere obbligazione diretta di Cont
verso gli azionisti.
14 4.b.
5. Per quanto attiene alla posizione di si rileva il difetto di legittimazione passiva CP_7 in quanto essa ha operato secundum ius , in particolare in osservanza della legge 59 del 3 maggio
2016, sicché, non essendo nelle previsioni normative invocate dagli appellanti un'obbligazione specifica e diretta di verso gli azionisti, è da escludere radicalmente una CP_8 CP_7 responsabilità aquiliana di quest'ultima, ciò a prescindere dal fatto che non risulta allegato uno specifico profilo di responsabilità di quest'ultima.
4.b.6. Ogni altra questione è assorbita.
Non sono ravvisabili i presupposti per sollevare questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative in questione, né per sollevare questione né per la rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il difetto di rilevanza stante l'assenza di legittimazione attiva degli appellanti.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversia in relazione al petitum degli appellanti (tenuto conto della pluralità delle parti) o interventori. In particolare, per il il petitum è di € 3.000.000 CP_12 mentre per gli altri soggetti è superiore a € 500.000.000.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna gli appellanti e Parte_5
in solido alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati -Presidenza
[...] [...]
e , che liquida in € 200.000,00 Controparte_5 Controparte_6 per compensi e in favore di che liquida in € Controparte_7
170.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, limitando la responsabilità solidale di ad € 20.000.00 oltre accessori. Controparte_18
Dà atto della sussistenza dei presupposti cui all'art 13 comma 1 quater T.U. 115/2002.
Roma, 5.11.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Maria Aversano Consigliere rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4717/202, vertente
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
( ) CP_1 P.IVA_2
Parte_2
Difesa dagli Avvocati Avv. Aloisio Roberto Giovanni;
; Controparte_2 CP_3
; CP_4
E
( Controparte_5 P.IVA_3
( ) Controparte_6 P.IVA_3
Difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato
E
( ) Controparte_7 P.IVA_4
Difesa dagli Avvocati D'Ercole Stefano, Di Brina Leonardo, Garutti Massimo
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8507/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. , Parte_3 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il CP_1
Tribunale di Roma aveva respinto le seguenti domande:” Voglia l'adito Tribunale, a) accertata l'inadempienza dello Stato italiano e del a Controparte_6 corrispondere il corrispettivo previsto dall'art. 2 l. 1996 n. 588 agli Azionisti privati e accertata altresì che tale inadempienza si è concretizzata con la legge illecita n. 119/2016 e con gli atti
(anche amministrativi) ad essa conseguenti;
b) condannare, per l'effetto, lo Stato italiano, il , la Controparte_6
il Dott. e il Dott. Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, anche in solido tra di loro al pagamento di euro 52.767.408,40 quale diritto al
[...] corrispettivo, oltre rivalutazione monetaria, nonché a risarcire agli attori i danni patiti pari ad
€ 500.000.000,00 (Cinquecentomilioni), ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio ovvero, in subordine, riconosciuta di giustizia se del caso anche in via equitativa;
c) in subordine, salvo gravame in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del corrispettivo spettante agli attori sulla base dell'art. 2 della legge n. 497/2016 e per l'effetto condannare lo Stato italiano, il Controparte_6
S.g.a., il Dott. e il
[...] Controparte_8 Controparte_9
Dott. , a pagare agli attori la somma che sarà determinata se del caso a Controparte_10 mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) dichiarare in tutti i casi che il Dott. , rivestendo la qualità Dirigente Controparte_10
Contr Generale del a capo della Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali e
Presidente della versa in stato di conflitto di interessi e le due cariche cumulate CP_8 sono incompatibili tra loro;
e) ai fini della conclusione sub d), trasmettere gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti sede di Roma, per i provvedimenti di competenza. “
Si è costituito in giudizio svolgendo “ intervento adesivo e autonomo” Controparte_12 aderendo all'appello principale
Si sono costituiti in giudizio la ed il Controparte_5 [...]
instando per il rigetto dell'appello. Controparte_6 si è parimenti costituita in giudizio instando per il Controparte_7 rigetto degli appelli.
2 Precisate le conclusioni all'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“ Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti gli attori
[...]
, anche in proprio, hanno convenuto Parte_4 Controparte_1 in giudizio i soggetti e le amministrazioni in intestazione formulando le conclusioni di cui in epigrafe. In fatto, lamentavano l'esito della complessa gestione del risanamento, ristrutturazione del e malgrado il D.L. 26.07.1996 n. 394 o del D.L. 24 CP_13 settembre 1996 n. 497 vedesse il diritto al corrispettivo nei confronti del il CP_13
Cont Contr 3.8.2016 il CdA della – di cui socio è il – aveva deliberato un investimento per 450 milioni di euro nel fondo Atlante 2, destinato ad operazioni di smaltimento delle sofferenze bancarie, con la priorità di sostenere il salvataggio del Che tale condotta e scelta CP_14 aveva arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie degli azionisti privati andandone a ledere la garanzia patrimoniale, concretizzandosi in una espropriazione senza indennizzo. Quanto lamentato era stato possibile tramite la promulgazione del D.L. 59/2016 convertito con modificazioni nella Legge 30.06.2016 n. 1191 che aveva disposto quanto nell'articolato Cont rappresentato. In buona sostanza la legge aveva modificato l'oggetto sociale della permettendole di compiere acquisizioni finanziarie sul mercato dei crediti e rendendo possibile Cont la distrazione di quanto recuperato da a danno degli azionisti del La CP_13
Contr legge poteva definirsi “ illegale in quanto autorizza lo stato ed il ad un atto illecito consistente nell'inadempimento dell'obbligazione di corrispondere agli azionisti privati il tantundem dell'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 della Legge
588/1996. Si chiedeva in ogni caso di sollevare alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'articolo 7 del D.L. 59/2016. Si formulavano le conclusioni rappresentate. Cont Si costituiva in giudizio la che contestava la ricostruzione arbitraria operata dalla parte attrice. Evidenziava in primo luogo il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
Eccepiva anche difetto di legittimazione passiva, posto che se la premessa era quella di esser azionisti del e che ai sensi del citato art. 2 del Decreto-Legge 26 luglio 1996, CP_13
n. 394 (rectius 24 settembre 1996, n. 497) e che la conseguenza era la titolarità, nei confronti Contr del “di un diritto al corrispettivo che, malgrado non ancora quantificato nel suo esatto Cont ammontare, ad oggi, risulterebbe esigibile se la non avesse compiuto, in frode ai creditori, un atto di disposizione patrimoniale tale da minare la garanzia patrimoniale costituita negli
3 anni dalla Bad Bank”, risultava evidente non esser in alcun modo individuato, in citazione, un Cont rapporto obbligatorio che vincolasse la nei confronti degli attori. Che in ogni caso mancava ogni presupposto dell'azione in considerazione che la somma dei valori di cui al D.L.
24-9- 1996 n. 497), aveva risultato negativo. Era altresì difettosa la ricostruzione del presunto danno che da tale manovra legislativa sarebbe conseguita in capo agli attori. Ne conseguiva la richiesta declaratoria di inammissibilità per difetto dei presupposti processuali ovvero la Contr nullità dell'atto introduttivo. Si costituivano il la ed Controparte_5 il dr. con l'avvocatura generale dello Stato, che aderivano alle contestazioni Controparte_10 di difetto di legittimazione attiva, passiva, e della nullità della citazione proposta, cui aggiungeva, in subordine eccezione di prescrizione del diritto vantato, Ed infatti, anche ipotizzato il superamento delle eccezioni sollevate, doveva riconoscersi l'evidenza essersi in ogni caso maturata la prescrizione dei diritti vantati, essendo ampiamente decorso il termine decennale per il diritto al rimborso ovvero il termine quinquennale per far valere una qualsivoglia forma di responsabilità risarcitoria. Quanto al dr. doveva esser CP_10 stigmatizzata la sua evocazione in giudizio per effetto di una evidente difetto di legittimazione passiva. Si costituiva anche il Dr che, ex multis, evidenziava il difetto totale di una CP_9 qualsiasi allegazione difensiva che lo potesse evocare, per sé o per una sua condotta, in nesso causale con il possibile danno lamentato o con il diritto al corrispettivo invocato. Interveniva anche in giudizio l'ingegner che formulava una domanda di intervento Controparte_12 adesivo autonomo in relazione alla propria posizione, rivendicando il diritto al corrispettivo, ovvero il danno in consecuzione alle evenienze rappresentate e meglio individuate nell'atto della SO.GES.CO. Formulava conclusioni conseguenti. Si costituiva anche la difesa dell'On che rilevava essergli stato notificato l'atto introduttivo, che era stato costretto a CP_15 costituirsi in giudizio ma rivendicava una totale estraneità della parte sostanziale alle questioni oggetto di giudizio. Chiedeva quindi la propria estromissione dal giudizio. Incardinata in tal modo la causa, con ordinanza del 10.07.2019, rimetteva al definitivo la questione dell'estromissione dell'On. e rilevato il difetto dell'atto di citazione e Controparte_16 dell'atto di intervento sotto il profilo della editio actionis, ne dichiarava la nullità e concedeva termine di giorni sessanta per integrare la domanda, rinviato alla successiva udienza del
Gennaio 2021. All'esito, sull'eccezione sollevata dalle parti di mancata integrazione nei termini degli atti introduttivo e di intervento, rinviava per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come in atti.”
4 §3. , Parte_3 Pt_2 Parte_2 hanno proposto appello, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
In via istruttoria: concedere i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dagli attori nel giudizio di primo grado e negati dal Tribunale di Roma, nonché procedere all'acquisizione dei documenti prodotti dagli Attori all'udienza di precisazione delle conclusioni e di cui il Tribunale di Roma ha disposto lo stralcio.
Nel merito:
a) accertata l'inadempienza dello Stato italiano e del Controparte_6
a corrispondere il corrispettivo previsto dall'art. 2 l. 1996 n. 588 agli Azionisti privati e accertata altresì che tale inadempienza si è concretizzata con la legge illecita n. 119/2016 e con gli atti (anche amministrativi) ad essa conseguenti;
b) condannare, per l'effetto, lo Stato italiano, il , la Controparte_6
(già Controparte_7 CP_8 Controparte_8
, anche in solido tra di loro, al pagamento di euro 52.767.408,40 quale diritto al
[...] corrispettivo, oltre rivalutazione monetaria, nonché a risarcire agli attori i danni patiti pari ad
€ 500.000.000,00 (Cinquecentomilioni), ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio ovvero, in subordine, riconosciuta di giustizia se del caso anche in via equitativa;
c) in subordine, salvo gravame in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del corrispettivo spettante agli attori sulla base dell'art. 2 CP_ della legge n. 497/2016 e per l'effetto condannare lo Stato italiano, il Ministero conomia e delle Finanze, (già Controparte_7 [...]
a pagare agli attori la somma che sarà determinata se del caso a Controparte_17 mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Il tutto secondo Diritto e Giustizia. Con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, oltre spese generali, Iva e Contributo Cassa Forense
§4. Quanto ai molteplici motivi di appello, si osserva quanto segue.
4.a. Va preliminarmente esaminato, per la sua natura procedurale, il VI motivo di appello concernente la mancata concessione dei termini di cui all'art.183 6° co. c.p.c..
La doglianza è fondata in principio nei termini che seguono.
5 I brevi termini di cui all'art 183 6° co. c.p.c. sono finalizzati alla compiuta definizione del thema decidendum costituendo lo strumento accordato alle parti per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (n.1.), per le repliche e per l'indicazione dei mezzi di prova (n.2) per le indicazioni di prova contraria ( n.3).
Pertanto, salve le ipotesi in cui sia assolutamente superflua la concessione dei suddetti termini, la mancata concessione dei suddetti termini, se richiesti, è, in principio, idonea a comportare una lesione del diritto di difesa, per i suoi riflessi anche sulla facoltà di integrazione delle allegazioni ( n.1.) e delle prova (n.2), ma ne deve essere dimostrata in appello tale idoneità in concreto, in ossequio al principio, valido anche per il caso di specie, secondo cui La parte che impugni, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità, la sentenza non definitiva di divorzio per la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. –(…)- deve dimostrare che, da tale mancata concessione, sia conseguita in concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d'interesse. (v. Cassaz. Sez. 1, Sentenza n.6343 del 21/03/2011- in massima – enfasi aggiunta).
Inoltre, va anche evidenziato che, in ogni caso, In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. ( v. Cassaz. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32577del 23/11/2023 )
Nel caso in esame, con riferimento alla posizione degli appellanti principali, posto che il
Tribunale, con la sentenza, non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per nullità della citazione anche a seguito della disposta integrazione della editio actionis, la violazione processuale lamentata potrebbe astrattamente configurarsi;
tuttavia, non sussistono i presupposti per la concessione di alcun termine per l'integrazione di domande e documenti, essendo le parti appellanti onerate di tale adempimento di integrazione già in sede di proposizione dell'atto di appello, anche al fine di consentire alla Corte di valutare l'effettiva lesività della dedotta violazione processuale.
Con la conseguenza che, se le produzioni documentali indebitamente precluse, possono essere ammissibili ove prodotte in appello, le eventuali integrazioni allegative- la cui omissione
6 avrebbe comportato la lesione del diritto di difesa - devono essere contenute nell'atto di appello stesso.
Differentemente, con riferimento alla posizione del , il Tribunale ha dichiarato la CP_12 nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 , 4° comma c.p.c per l' ipotesi in cui sia omesso o assolutamente incerto il requisito stabilito nel n.3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso articolo e, nella specie, tale difetto assoluto certamente permaneva.
Ciò premesso, con riguardo alla posizione del , il cui intervento da qualificarsi CP_12 autonomo nella parte in cui viene comunque formulata la richiesta di condanna delle controparti, è inammissibile ex art 342 c.p.c per omessa impugnazione del capo della sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità del suo atto di intervento, anche per come integrato.
4.b. Per il resto l'appello, con riguardo ai restanti motivi, è manifestamente infondato per tre autonomi ordini di ragioni ciascuno dei quali idoneo a determinare la reiezione del gravame.
4.b.1. Quanto al difetto di legittimazione attiva degli appellanti statuita nella sentenza impugnata, in tema di legittimazione attiva degli ex soci di soci di società cancellata dal registro delle imprese si richiamano le più recenti pronunzie della Corte di Cassazione.
Con l' ordinanza 21071 /2023 la Corte di Cassazione ha affermato: “ A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).”
Con la sentenza 24246/2023 la Suprema Corte aveva già affermato: “ L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un
7 fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.”
«L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito».
Con la recente sentenza 19750 /2025 la Corte di Cassazione ha invece precisato: “ L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
In punto di fatto, ad avviso di questa Corte, per radicare una rinunzia tacita, si presuppone che al momento della cancellazione della società, un contenzioso tra la società e il terzo, giudiziale o stragiudiziale, già sussistesse: deve presupporsi pertanto un onere di allegazione da parte
8 dell'ex socio che il credito fosse stato vantato prima della cancellazione della società: solo allora, logicamente, il debitore potrebbe essere onerato della prova che vi sia stata rinunzia.
Diversamente opinando si perverrebbe ad attribuire legittimazione ad agire a qualunque ex socio rispetto a crediti che la società non ha mai prospettato alla controparte, riversando semmai sul terzo gli effetti di qualunque azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori per non aver coltivato i rapporti creditori.
Al che va aggiunto che la dimostrazione della sussistenza di un titolo legittimante, al di là della rinuncia, grava comunque sulla parte attrice come forma di allegazione e la prova della legittimità del titolo azionato in causa resta a carico della parte.
Ciò quanto alla legittimazione attiva in astratto, che già per tale rilievo, è da escludere.
4.b.2. Nel caso in esame tale legittimazione non risulta neppure compiutamente allegata.
In concreto si osserva che gli attori sul piano allegativo, come era loro onere , non hanno fornito alcun circostanziato elemento per individuare il quantum dei loro diritti derivanti dalla loro quota di partecipazioni sociali, né nell'atto introduttivo – in cui solo nelle battute conclusive si rinviene generica allegazione sulla titolarità di azioni ( peraltro solo per e Pt_3 CP_1
[...
e neppure nell'atto di appello, ritenendo probabilmente di utilizzare i documenti per sopperire ad un onere allegativo non assolto.
Ed invero, sotto tale profilo le genericità rilevate dal Tribunale in relazione all'intero atto di citazione, per quel che attiene alla titolarità del diritto ed all'asserito danno, nonostante l'integrazione operata dalle part a seguito dell'integrazione dell'atto di citazione disposta dal primo giudice, sono del tutto condivisibili.
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate. Il fondamento di detto onere (e della successiva decadenza dall'allegazione ove non assolto, con conseguente inammissibilità della domanda per violazione del divieto di nova) viene correttamente individuato in alcuni principi cardini del processo di cognizione, ovverosia: nel principio del contraddittorio (avente rilevanza costituzionale), nel principio
9 dell'impulso di parte (art. 99 cod. proc. civ.) e nel principio dispositivo, inteso sia in senso materiale (art. 112 cod. proc. civ.) che in senso formale (art. 115 cod. proc. civ.). La rilevanza dell'assolvimento di detto onere è stata di recente accentuata dal legislatore, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, la barriera preclusiva assertiva è stata anticipata rispetto alla udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (e precisamente a livello della prima memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ.)”(Cass. Civ., sent. n. 1903/2025) ; ed ancora “la successiva prova documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass. Civ., sent. n. 24607/2017).
Con l'ordinanza 3356/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito: “L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass., sez. 3,
21/3/2013, n. 7115). Anche recentemente si è ribadito che, in tema di domanda giudiziale,
l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati i quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro alligatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 6-3, 5/2/2019, n. 3363).
4.b.3. Quanto al merito, l'appello è comunque manifestamente infondato.
10 La responsabilità degli appellati, con delle argomentazioni decisamente poco circostanziate anche dopo l'integrazione dell'atto introduttivo, è stata sostanzialmente radicata nella adozione dei menzionati interventi legislativi, per effetto dei quali le ragioni o aspettative creditorie degli appellanti sarebbero state frustrate, rinvenendosi la fonte della di una imprecisata responsabilità statuale, vuoi contrattuale che da fatto illecito ( art. 2043 cc), proprio in tali interventi legislativi
Tale assunto è infondato.
In punto di diritto, si osserva che rilievo decisivo ed assorbente ha il fatto che nella fattispecie in esame la responsabilità della P.A. e della si fonderebbe sulla asserita illegittimità di CP_7 provvedimenti legislativi , invece legittimi, neppure dichiarati incostituzionali, per i quali, data la loro natura di fonte legislativa non sussisterebbe una responsabilità dei soggetti evocati in giudizio, che vi hanno, in sostanza, dato mera attuazione.
Peraltro, è dato rilevare che finanche in tema di responsabilità per norme dichiarate incostituzionali la Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza 4351/2025, ha affermato il principio secondo cui:
Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma poi espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni patiti da un soggetto, creditore di una azienda sanitaria, in conseguenza dei reiterati rinvii e poi dell'estinzione dei procedimenti esecutivi promossi contro la debitrice, imposti da norme di legge - segnatamente,
l'art. 2 della l. n. 191 del 2009 e successive proroghe - dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013).”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato: “ Questa Corte intende dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ferma nell'escludere una responsabilità da illecito per cattivo esercizio della funzione legislativa, condividendosi i precedenti illustrati nella sentenza impugnata: Cass. n. 34465 del 2019, in cui si afferma che la funzione legislativa espressa dal potere politico è sottratta al sindacato giurisdizionale con esclusione di un danno risarcibile da promulgazione della legge;
Cass. n. 23730 del 2016, che distingue tra responsabilità indennitaria dello Stato inadempiente rispetto all'ordinamento comunitario, rispetto a quella non configurabile nel caso di attività legislativa all'interno dell'ordinamento
11 nazionale. Come correttamente evidenziato dal giudice di appello il procedimento in esame attiene ad una fattispecie differente rispetto alle ipotesi di responsabilità dello Stato per inadempimento degli obblighi comunitari (qualificata “di natura indennitaria per attività non antigiuridica” in ragione della distinzione tra ordinamento giuridico interno ed ordinamento unionale, ai fini della qualificazione dell'evento lesivo). Solo nel caso di ritardata o mancata attuazione di obblighi comunitari è possibile, invero, rinvenire il presupposto normativo alla responsabilità dello Stato-legislatore, con correlato diritto del singolo attivabile direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria.
Il diverso approccio alle tematiche della responsabilità da legge incostituzionale e legge contraria ai principi eurounitari trova la propria ratio nella sentenza e nelle Per_1 successive, fra cui Corte giust. Ue, 7 agosto 2018, causa C-122/17, Smith;
Corte giust. Ue, 16 maggio 2019, causa C-509/17, Plessers. Infatti, l'ipotesi di normativa interna contraria a quella comunitaria si giustifica con la necessità di contrastare condotte violative del diritto eurounitario poste in essere dagli Stati membri, prescindendo dalle articolazioni interne allo
Stato-apparato (potere legislativo, amministrativo e giudiziario). Tali esigenze non riguardano il caso in esame. In particolare, occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite
n. 9147 del 17 aprile 2009, che ha definito una forma di “responsabilità” derivante da
“un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria”, soggetta al regime dell'articolo 1218 cod. civ. Pur nella complessità del ragionamento che assiste questa decisione delle Sezioni Unite il nucleo centrale della argomentazione si fonda sulla considerazione che non sarebbe possibile qualificare in termini di antigiuridicità l'attività legislativa e che, conseguentemente,
l'obbligazione dello Stato ha, in questi casi, natura essenzialmente indennitaria. La questione esaminata riguardava il diverso ambito dell'omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi). In tal caso, sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario, ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Con specifico riferimento alla responsabilità da illecito per cattivo esercizio della funzione legislativa, questa Corte ha affermato il condivisibile principio
“dell'insindacabilità dell'attività esplicativa di funzioni legislative, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge”. La questione riguardava la normativa regionale, per violazione della potestà legislativa statale, ritenendo non ipotizzabile alcun danno risarcibile,
12 a differenza di quanto previsto per la responsabilità dello Stato italiano nell'ipotesi di violazione del diritto dell'Unione europea, non essendo ravvisabile, nella specie, quella distinzione tra ordinamenti - con prevalenza di uno sull'altro - che costituisce il fondamento di tale ipotesi di responsabilità (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23730 del 22/11/2016, Rv. 642991 -
01). Negli stessi termini, tre anni più tardi, questa Corte ha ribadito che “nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, dell'organo governativo che ha presentato il relativo disegno di legge, e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34465 del 24/12/2019 (Rv. 656403 - 01).
Riguardo al tema specifico (oggetto del presente giudizio) della configurabilità di una responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 c.c. da parte del legislatore per l'emanazione di norme ritenute incostituzionali Cass. 13 dicembre 2021, n. 39534 ha precisato che “a fronte della libertà della funzione politica legislativa (artt. 68, comma 1, 122, comma 4, Cost.), non è ravvisabile un'ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, né si può arrivare a fondare il diritto al risarcimento, dovendo escludersi, nell'ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all'esercizio del potere legislativo, il quale è libero nei fini e sottratto, perciò, a qualsiasi sindacato giurisdizionale, né può qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., una determinata conformazione dello stato-ordinamento”. Pertanto, nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per illecito costituzionale, rilevante sul piano risarcitorio, in ragione dell'emanazione della norma espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli, protette dall'ordinamento.
Sebbene nel sistema delineato dalla Costituzione la discrezionalità del legislatore non sia assoluta, bensì limitata dal controllo accentrato di costituzionalità, tuttavia è proprio quel sistema che esclude che le norme costituzionali sulle scelte del legislatore possano attribuire direttamente al singolo diritti la cui violazione sia fonte di responsabilità da far valere dinanzi all'autorità giudiziaria. Il principio secondo cui la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale è oggetto della decisione delle Sezioni unite di questa Corte (Ordinanza n. 15058 del 29/05/2023, Rv. 668093) secondo
13 cui sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore. In motivazione si legge che l'esercizio della funzione legislativa esula dall'ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto. Negli stessi termini anche la giurisprudenza amministrativa. Consiglio di Stato sez. IV, 04/05/2023, n.4523 richiama i principi coerenti con l'indirizzo tradizionale anche di legittimità (Cons. Stato, Sez. V, n. 4642/2021; Cass civ., n. 39534/2021), secondo cui
“la funzione legislativa, essenzialmente “politica”, è per definizione — salvi i limiti costituzionali — “libera nei fini”: ne segue la naturale insussistenza di una possibile qualificazione del danno come “ingiusto”, perché — diversamente che di fronte all'azione amministrativa — davanti all'attività legislativa non vi sono situazioni soggettive dei singoli protette dall'ordinamento”.
D'altronde, si osserva che molteplici sono gli ulteriori profili di asserita responsabilità degli appellati tuttavia rimasti privi di una circostanziata allegazione sui nessi di causalità diretti con il danno da mancata corresponsione delle somme previste nella L. n. 588/1996 asseritamente sofferto;
non essendo precisato – come si dirà meglio in seguito- l'obbligo di garanzia verso gli Cont azionisti gravante direttamente su ( oggi , né dettagliatamente spiegati i seguiti – CP_7 anche operativi – attesi per la corresponsione delle somme ex art. 2 dl 497/1996 ( conv. In L.
n. 588/96) e l'esercizio del rimborso del credito – in luogo della vendita delle azioni detenute o dall'esercizio delle opzioni sulle azioni di nuova emissione- nei confronti dei soggetti obbligati nei venti anni intercorsi tra la previsione normativa della prospettiva di rimborso ( comunque subordinata a tutte le condizioni ivi statuite) della legge del 1996 e la legge contestata (n. 59) del 2016 che – nella prospettazione degli appellanti- avrebbe vanificato la prima previsione.
Invero la stessa previsione normativa invocata dagli appellanti a sostegno del proprio credito, di cui all'art.2 l. n. 588/1996, prevede la corresponsione delle somme agli azionisti ( che non abbiano venduto o esercitato l'opzione) solo al ricorrere di determinate condizioni e previa fissazione di un prezzo secondo i parametri ivi indicati, senza prevedere obbligazione diretta di Cont
verso gli azionisti.
14 4.b.
5. Per quanto attiene alla posizione di si rileva il difetto di legittimazione passiva CP_7 in quanto essa ha operato secundum ius , in particolare in osservanza della legge 59 del 3 maggio
2016, sicché, non essendo nelle previsioni normative invocate dagli appellanti un'obbligazione specifica e diretta di verso gli azionisti, è da escludere radicalmente una CP_8 CP_7 responsabilità aquiliana di quest'ultima, ciò a prescindere dal fatto che non risulta allegato uno specifico profilo di responsabilità di quest'ultima.
4.b.6. Ogni altra questione è assorbita.
Non sono ravvisabili i presupposti per sollevare questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative in questione, né per sollevare questione né per la rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il difetto di rilevanza stante l'assenza di legittimazione attiva degli appellanti.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversia in relazione al petitum degli appellanti (tenuto conto della pluralità delle parti) o interventori. In particolare, per il il petitum è di € 3.000.000 CP_12 mentre per gli altri soggetti è superiore a € 500.000.000.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna gli appellanti e Parte_5
in solido alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati -Presidenza
[...] [...]
e , che liquida in € 200.000,00 Controparte_5 Controparte_6 per compensi e in favore di che liquida in € Controparte_7
170.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, limitando la responsabilità solidale di ad € 20.000.00 oltre accessori. Controparte_18
Dà atto della sussistenza dei presupposti cui all'art 13 comma 1 quater T.U. 115/2002.
Roma, 5.11.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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