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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istrutTO, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 12870 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte_1 AtTO Contro
(già ), in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 e dife Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione, notificato il 01.06.2021, Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 erede di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Persona_1 Controparte_3 ritto al n. RG n. 7618/2021).
[...] TO (giudizio separato con ordinanza resa in data 14.10.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 010/01053029 e del conto deposito titoli n. 00010/0000021103580 la cui documentazione non era stata consegnata all'atto della sottoscrizione. Evidenziava che, sui conti, la banca convenuta aveva addebitato n.
2.097 azioni BPB pari ad un controvalore di € 19.085,16, nel dettaglio:
- in data 18.12.2001 n. 97 azioni BPB pari ad un controvalore di € 776,00;
- in data 23.05.2007 n. 2000 azioni BPB pari ad un controvalore di € 18.309,16. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumaTO e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati, anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 11.03.2021 (all. n. 13b fasc. atTO), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta (all. n. 13a fasc. atTO). Contestava la violazione, da parte della banca convenuta, delle prescrizioni di cui all'art. 23 TUF, evidenziando che il contratto del 2002 non era mai stato adeguato alla normativa Mifid. Eccepiva, altresì, la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, sosteneva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'atTO, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. Riferiva che per l'odierno atTO non risultava acquisito il profilo di rischio, atteso che l'unico questionario prodotto dalla banca è datato 2016, pertanto inconferente rispetto alle operazioni contestate. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_4 CP_4 9019104/2009. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità del contratto quadro, con conseguente ripetizione del capitale investito pari ad € 19.085,16 per titoli azionari, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiaTO in sede di vendita dei titoli, con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in € 19.085,16 per titoli azionari, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In memoria 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice eccepiva la mancata esecuzione degli ordini di vendita impartiti da sottolineando che la aveva, di contro, evaso Parte_1 CP_1 ordini di vendita imp . Con comparsa del 17.09.2021 si costituiva in giudizio la , Controparte_3 chiedendo l'integrale rigetto della domanda atTOa. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutti gli investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di setTO, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di setTO, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni BPB, era divenuto titolare di n. 16.200 azioni BPB e che tutte le Parte_1 operazioni state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dall'atTO, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti: Asseriva che aveva reso alla Banca dichiarazioni del tutto affidanti in Parte_1 merito alla propria conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio e che, a fronte del regolare invio degli e/c non era mai pervenuta all'odierna convenuta alcuna contestazione e precisava, inoltre, che aveva percepito Parte_1 la somma di €.3.050,91 a titolo di dividendi. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 01.06.2011. Quanto alle operazioni effettuate, evidenziava che erano state tutte effettuate precedentemente all'entrata in vigore della Direttiva Mifid con conseguente inapplicabilità della comunicazione n. 9019104/2009 agli investimenti anteriori al marzo 2009. CP_4 Riferiva che sin ondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 14.10.2021, resa nel procedimento principale RG n. 7618/2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 12861/2021 e qui Parte_1 esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226). “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_4 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_1 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_1 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (01.06.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 21.01.2021 (all. n. 3 fasc. atTO). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operaTO particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investiTO, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investiTO ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investiTO, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiaTO, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_1 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investiTO, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investiTO avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investiTO, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investiTO avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al crediTO, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investiTO deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiaTO (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investiTO, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investiTO, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investiTO speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_4 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, limitatamente alle operazioni contestate, il regolamento pro- tempore vigente è il n. 11522 del 01/07/1998, trattandosi di operazioni contestate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007 che, unitamente al reg. congiunto – Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, che hanno dato CP_4 attuazione alla direttiva MIFID e operazioni eseguite dal 1° novembre 2007 in poi. La normativa primaria e secondaria persegue l'obiettivo di tutelare l'investiTO prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiaTO e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. L'adempimento di tale obbligo è funzionale alla valutazione dell'adeguatezza, i cui parametri tecnici di riferimento sono delineati negli artt. 28 e 29 del reg. 11522/98, nonché, in modo più approfondito ed esaustivo, negli artt. 39 e 40, e per l'appropriatezza, tratteggiati negli art. 41 e 42, del nuovo reg. 16190/07. Ciò posto, il ctu ha accertato che le operazioni contestate hanno trovato collocazione sul conto deposito titoli n. 21103580 cointestato a e con Parte_1 Controparte_5 separazione della rubrica n. 26505842 (g t erno atTO. A seguito dell'analisi documentale, ha verificato che, per quanto qui di interesse, la somma complessivamente investita da è pari ad € 19.085,16 Parte_1
All'uopo è opportuno specificare che le operazioni precedenti al 18.12.2001 e le assegnazioni a titolo gratuito non costituiscono oggetto di contestazione, né in proposito può valere quanto richiesto tardivamente da parte attrice in comparsa conclusionale. Il perito nominato ha evidenziato il difetto di documentazione relativa all'operazione del 18.12.2001, mentre ha verificato la esistenza del contratto quadro del 06.03.2002, riferibile all'operazione effettuata in data 23.05.2007 e nel quale il cliente ha dichiarato di non voler fornire informazioni in merito alla propria situazione finanziaria. Il contratto contiene le
“Norme per i depositi di titoli a custodia e amministrazione”, con specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie da parte dei clienti, nonché la parte disciplinante il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti finanziari. Va altresì evidenziato che, con l'introduzione della MIFID ed il Reg. n. 16190/2007 a CP_4 decorrere dall'1/11/2007, il contratto in questione avrebbe dovut aggiornato alla prima occasione utile e comunque non oltre il 30 giugno 2008, così come specificato dall'art. 113 del suindicato regolamento, attese in ogni caso le successive assegnazioni gratuite. Tanto nella specie non è avvenuto. Occorre evidenziare che la scelta del cliente di non rilasciare informazioni relative alla propria situazione finanziaria non esime la banca dal dovere di assolvimento degli obblighi informativi posti a suo carico, che devono essere assolti in concreto e non in maniera meramente formale. Il difetto di informazioni non consente alla banca di avere reale contezza della capacità finanziaria del cliente, né della sua propensione al rischio, con conseguente necessità di astensione dalle operazioni. Peraltro, la mera consegna di voluminosa documentazione informativa, come avvenuto nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente all'adempimento degli obblighi di informazioni posti a carico dell'intermediario, atteso il necessario bilanciamento della differente forza contrattuale e la tutela dei differenti interessi in gioco. Non è stata, correttamente, effettuata alcuna verifica in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, in quanto le operazioni contestate sono state CP_4 tutte effettuate in data nte all'entrata in vigore della citata comunicazione. Il ctu ha, altresì, verificato il difetto di profilatura del cliente per entrambe le operazioni contestate. L'impossibilità di rilevare il profilo di rischio del cliente determina, inevitabilmente, l'inadeguatezza degli investimenti effettuati, alla luce della elevata rischiosità dei titoli azionari oggetto di giudizio. Com'è noto, infatti, si tratta di titoli illiquidi, il cui rischio insito è quello dell'azzeramento totale del capitale. L'acquisto di questa tipologia di strumenti deve avvenire, a tutela del cliente soprattutto non professionista come attraverso specifica profilatura e valutazione di Parte_1 adeguatezza dell'acqu entire al cliente di effettuare scelte di investimento consapevoli. In difetto di tale adempimento, investimenti di questo tipo non possono che risultare inadeguati per un cliente del quale non si conosce nemmeno la propensione al rischio, a nulla rilevando l'introduzione della disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini solo con il regolamento n. 16190/2007, essendo i parametri tecnici di CP_4 riferimento relativi alla valutazione d atezza già delineati negli artt. 28 e 29 del reg. 11522/98, cui le operazioni contestate soggiacciono. Pur essendo il rifiuto di fornire informazioni, come avvenuto nel caso in esame, espressamente ammesso dall'art. 28 c. 1 lett. a) reg. 11522/98, le informazioni all'epoca disponibili alla Banca devono considerarsi insufficienti per delineare correttamente il profilo di rischio degli investitori ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza. Ne discende che il profilo dell'atTO avrebbe dovuto attestarsi, prudenzialmente, in ogni caso ad un basso livello. Invero, considerato il rifiuto dichiarato dall'investiTO a fornire le informazioni sul proprio profilo, in vigenza del reg. 11522/98, e l'omessa acquisizione dei questionari di profilatura, in assenza di informazioni, l'intermediario è tenuto a giudicare il proprio cliente sul livello minimo di esperienza finanziaria e di rischio e su criteri di massima cautela, per cui entrambi Parte_1 doveva qualificarsi quale soggetto privo di esperienza e competenza fina
[...] otazioni economico-patrimoniali e con obiettivi di investimento conservativi ed a
“basso” rischio. Va evidenziato, inoltre, che come riferito dal ctu i moduli di rilevazione della situazione finanziaria inseriti nel contratto del 06.03.2002 non risultano compilati ex art. 6, comma d), legge 2 gennaio 1991, n.
1. Dall'analisi della documentazione in atti, il perito nominato ha accertato che Parte_1 ha percepito la somma di € 2.448,61, pertanto la somma complessivamente investita
[...] ri ad € 16.636,55, al netto dei dividendi percepiti
Alla luce delle considerazioni svolte, attesa la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento danni formulata dall'atTO. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investiTO, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investiTO ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investiTO dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_1 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Da ultimo non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice per mancato rispetto dell'ordine cronologico di vendita, attesa sia la tardività della domanda formulata solo nella prima memoria istruttoria trattandosi di domanda nuova e non solo di precisazione di della domanda, principale o subordinata, formulata con l'atto di citazione, sia perché infondata mancando la prova del nesso di causalità tra la citata inadempienza ed il danno asseritamente patito dall'atTO. Parte attrice, infatti, non ha dimostrato né che qualora l'ordine cronologico fosse stato rispettato i titoli sarebbero stati venduti, né che dalla mancata evasione di quell'ordine sia effettivamente occorso il danno per come prospettato e quantificato, tenuto altresì conto del fatto che le azioni per cui è causa avevano, verosimilmente, scarsa probabilità di essere utilmente collocate sul mercato. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, già al netto dei dividendi, pari ad € 16.636,55 in favore di
Parte_1 i intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investiTO, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_1 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investiTO qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investiTO che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il crediTO, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del crediTO provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351). In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con Parte_1 citazione notificata il 01.06.2021, nei confronti di ora Controparte_6
così provvede: Controparte_1
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della somma complessiva di € 16.636,55, oltre al danno da Parte_1 svalutazio inato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 21103580 rubrica n. 26505842 (già 26505289), intestata esclusivamente a in favore della Banca;
Parte_1
2. CONDANNA la ersona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di pese processuali che liquida in € 2.540,00 oltre i.v.a., c.p.a. Parte_7 e rimbor li al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuraTO dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 24.07.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
(già ), in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 e dife Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione, notificato il 01.06.2021, Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 erede di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Persona_1 Controparte_3 ritto al n. RG n. 7618/2021).
[...] TO (giudizio separato con ordinanza resa in data 14.10.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 010/01053029 e del conto deposito titoli n. 00010/0000021103580 la cui documentazione non era stata consegnata all'atto della sottoscrizione. Evidenziava che, sui conti, la banca convenuta aveva addebitato n.
2.097 azioni BPB pari ad un controvalore di € 19.085,16, nel dettaglio:
- in data 18.12.2001 n. 97 azioni BPB pari ad un controvalore di € 776,00;
- in data 23.05.2007 n. 2000 azioni BPB pari ad un controvalore di € 18.309,16. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumaTO e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati, anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 11.03.2021 (all. n. 13b fasc. atTO), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta (all. n. 13a fasc. atTO). Contestava la violazione, da parte della banca convenuta, delle prescrizioni di cui all'art. 23 TUF, evidenziando che il contratto del 2002 non era mai stato adeguato alla normativa Mifid. Eccepiva, altresì, la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, sosteneva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'atTO, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. Riferiva che per l'odierno atTO non risultava acquisito il profilo di rischio, atteso che l'unico questionario prodotto dalla banca è datato 2016, pertanto inconferente rispetto alle operazioni contestate. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_4 CP_4 9019104/2009. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità del contratto quadro, con conseguente ripetizione del capitale investito pari ad € 19.085,16 per titoli azionari, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiaTO in sede di vendita dei titoli, con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in € 19.085,16 per titoli azionari, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In memoria 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice eccepiva la mancata esecuzione degli ordini di vendita impartiti da sottolineando che la aveva, di contro, evaso Parte_1 CP_1 ordini di vendita imp . Con comparsa del 17.09.2021 si costituiva in giudizio la , Controparte_3 chiedendo l'integrale rigetto della domanda atTOa. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutti gli investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di setTO, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di setTO, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni BPB, era divenuto titolare di n. 16.200 azioni BPB e che tutte le Parte_1 operazioni state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dall'atTO, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti: Asseriva che aveva reso alla Banca dichiarazioni del tutto affidanti in Parte_1 merito alla propria conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio e che, a fronte del regolare invio degli e/c non era mai pervenuta all'odierna convenuta alcuna contestazione e precisava, inoltre, che aveva percepito Parte_1 la somma di €.3.050,91 a titolo di dividendi. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 01.06.2011. Quanto alle operazioni effettuate, evidenziava che erano state tutte effettuate precedentemente all'entrata in vigore della Direttiva Mifid con conseguente inapplicabilità della comunicazione n. 9019104/2009 agli investimenti anteriori al marzo 2009. CP_4 Riferiva che sin ondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 14.10.2021, resa nel procedimento principale RG n. 7618/2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 12861/2021 e qui Parte_1 esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226). “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_4 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_1 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_1 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (01.06.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 21.01.2021 (all. n. 3 fasc. atTO). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operaTO particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investiTO, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investiTO ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investiTO, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiaTO, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_1 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investiTO, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investiTO avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investiTO, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investiTO avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al crediTO, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investiTO deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiaTO (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investiTO, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investiTO, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investiTO speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_4 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, limitatamente alle operazioni contestate, il regolamento pro- tempore vigente è il n. 11522 del 01/07/1998, trattandosi di operazioni contestate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007 che, unitamente al reg. congiunto – Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, che hanno dato CP_4 attuazione alla direttiva MIFID e operazioni eseguite dal 1° novembre 2007 in poi. La normativa primaria e secondaria persegue l'obiettivo di tutelare l'investiTO prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiaTO e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. L'adempimento di tale obbligo è funzionale alla valutazione dell'adeguatezza, i cui parametri tecnici di riferimento sono delineati negli artt. 28 e 29 del reg. 11522/98, nonché, in modo più approfondito ed esaustivo, negli artt. 39 e 40, e per l'appropriatezza, tratteggiati negli art. 41 e 42, del nuovo reg. 16190/07. Ciò posto, il ctu ha accertato che le operazioni contestate hanno trovato collocazione sul conto deposito titoli n. 21103580 cointestato a e con Parte_1 Controparte_5 separazione della rubrica n. 26505842 (g t erno atTO. A seguito dell'analisi documentale, ha verificato che, per quanto qui di interesse, la somma complessivamente investita da è pari ad € 19.085,16 Parte_1
All'uopo è opportuno specificare che le operazioni precedenti al 18.12.2001 e le assegnazioni a titolo gratuito non costituiscono oggetto di contestazione, né in proposito può valere quanto richiesto tardivamente da parte attrice in comparsa conclusionale. Il perito nominato ha evidenziato il difetto di documentazione relativa all'operazione del 18.12.2001, mentre ha verificato la esistenza del contratto quadro del 06.03.2002, riferibile all'operazione effettuata in data 23.05.2007 e nel quale il cliente ha dichiarato di non voler fornire informazioni in merito alla propria situazione finanziaria. Il contratto contiene le
“Norme per i depositi di titoli a custodia e amministrazione”, con specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie da parte dei clienti, nonché la parte disciplinante il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti finanziari. Va altresì evidenziato che, con l'introduzione della MIFID ed il Reg. n. 16190/2007 a CP_4 decorrere dall'1/11/2007, il contratto in questione avrebbe dovut aggiornato alla prima occasione utile e comunque non oltre il 30 giugno 2008, così come specificato dall'art. 113 del suindicato regolamento, attese in ogni caso le successive assegnazioni gratuite. Tanto nella specie non è avvenuto. Occorre evidenziare che la scelta del cliente di non rilasciare informazioni relative alla propria situazione finanziaria non esime la banca dal dovere di assolvimento degli obblighi informativi posti a suo carico, che devono essere assolti in concreto e non in maniera meramente formale. Il difetto di informazioni non consente alla banca di avere reale contezza della capacità finanziaria del cliente, né della sua propensione al rischio, con conseguente necessità di astensione dalle operazioni. Peraltro, la mera consegna di voluminosa documentazione informativa, come avvenuto nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente all'adempimento degli obblighi di informazioni posti a carico dell'intermediario, atteso il necessario bilanciamento della differente forza contrattuale e la tutela dei differenti interessi in gioco. Non è stata, correttamente, effettuata alcuna verifica in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, in quanto le operazioni contestate sono state CP_4 tutte effettuate in data nte all'entrata in vigore della citata comunicazione. Il ctu ha, altresì, verificato il difetto di profilatura del cliente per entrambe le operazioni contestate. L'impossibilità di rilevare il profilo di rischio del cliente determina, inevitabilmente, l'inadeguatezza degli investimenti effettuati, alla luce della elevata rischiosità dei titoli azionari oggetto di giudizio. Com'è noto, infatti, si tratta di titoli illiquidi, il cui rischio insito è quello dell'azzeramento totale del capitale. L'acquisto di questa tipologia di strumenti deve avvenire, a tutela del cliente soprattutto non professionista come attraverso specifica profilatura e valutazione di Parte_1 adeguatezza dell'acqu entire al cliente di effettuare scelte di investimento consapevoli. In difetto di tale adempimento, investimenti di questo tipo non possono che risultare inadeguati per un cliente del quale non si conosce nemmeno la propensione al rischio, a nulla rilevando l'introduzione della disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini solo con il regolamento n. 16190/2007, essendo i parametri tecnici di CP_4 riferimento relativi alla valutazione d atezza già delineati negli artt. 28 e 29 del reg. 11522/98, cui le operazioni contestate soggiacciono. Pur essendo il rifiuto di fornire informazioni, come avvenuto nel caso in esame, espressamente ammesso dall'art. 28 c. 1 lett. a) reg. 11522/98, le informazioni all'epoca disponibili alla Banca devono considerarsi insufficienti per delineare correttamente il profilo di rischio degli investitori ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza. Ne discende che il profilo dell'atTO avrebbe dovuto attestarsi, prudenzialmente, in ogni caso ad un basso livello. Invero, considerato il rifiuto dichiarato dall'investiTO a fornire le informazioni sul proprio profilo, in vigenza del reg. 11522/98, e l'omessa acquisizione dei questionari di profilatura, in assenza di informazioni, l'intermediario è tenuto a giudicare il proprio cliente sul livello minimo di esperienza finanziaria e di rischio e su criteri di massima cautela, per cui entrambi Parte_1 doveva qualificarsi quale soggetto privo di esperienza e competenza fina
[...] otazioni economico-patrimoniali e con obiettivi di investimento conservativi ed a
“basso” rischio. Va evidenziato, inoltre, che come riferito dal ctu i moduli di rilevazione della situazione finanziaria inseriti nel contratto del 06.03.2002 non risultano compilati ex art. 6, comma d), legge 2 gennaio 1991, n.
1. Dall'analisi della documentazione in atti, il perito nominato ha accertato che Parte_1 ha percepito la somma di € 2.448,61, pertanto la somma complessivamente investita
[...] ri ad € 16.636,55, al netto dei dividendi percepiti
Alla luce delle considerazioni svolte, attesa la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento danni formulata dall'atTO. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investiTO, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investiTO ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investiTO dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_1 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Da ultimo non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice per mancato rispetto dell'ordine cronologico di vendita, attesa sia la tardività della domanda formulata solo nella prima memoria istruttoria trattandosi di domanda nuova e non solo di precisazione di della domanda, principale o subordinata, formulata con l'atto di citazione, sia perché infondata mancando la prova del nesso di causalità tra la citata inadempienza ed il danno asseritamente patito dall'atTO. Parte attrice, infatti, non ha dimostrato né che qualora l'ordine cronologico fosse stato rispettato i titoli sarebbero stati venduti, né che dalla mancata evasione di quell'ordine sia effettivamente occorso il danno per come prospettato e quantificato, tenuto altresì conto del fatto che le azioni per cui è causa avevano, verosimilmente, scarsa probabilità di essere utilmente collocate sul mercato. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, già al netto dei dividendi, pari ad € 16.636,55 in favore di
Parte_1 i intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investiTO, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_1 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investiTO qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investiTO che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il crediTO, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del crediTO provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351). In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con Parte_1 citazione notificata il 01.06.2021, nei confronti di ora Controparte_6
così provvede: Controparte_1
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della somma complessiva di € 16.636,55, oltre al danno da Parte_1 svalutazio inato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 21103580 rubrica n. 26505842 (già 26505289), intestata esclusivamente a in favore della Banca;
Parte_1
2. CONDANNA la ersona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di pese processuali che liquida in € 2.540,00 oltre i.v.a., c.p.a. Parte_7 e rimbor li al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuraTO dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 24.07.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello