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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9224 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale Di Napoli Sezione lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al N. 28793/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. , (C.F. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Avallone (C.F. C.F._12
) in virtù di mandato in atti, con studio in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22 C.F._13 presso il quale elettivamente domiciliano, - pec – email Email_1
; Email_2
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Barone (C.F. ) ed elettivamente C.F._14 domiciliato presso in Napoli, Piazza Matteotti n. 2, Controparte_2 il quale dichiara, ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni riferite alla presente causa via fax al numero 081/4289657 o via PEC all'indirizzo Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano: di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società società vincitrice Controparte_3 dell'appalto indetto da per i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione Controparte_1 commerciale e di aver espletato la propria prestazione lavorativa, ciascuno secondo il proprio inquadramento e svolgendo mansioni di addetti alle pulizie, presso gli uffici postali gli uffici postali
Lotto 2 Napoli 1-3, lavorando continuativamente ed interrottamente, dal 1.7.2021 al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava. Lamentavano: di essere creditori del 50% della retribuzione del mese di gennaio, dell'intera retribuzione per il mese di febbraio oltre che, tenuto conto dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la società avvenuto in data 29.2.2024, delle Controparte_3 spettanze di fine rapporto, ivi compresi ratei di 13esima e 14esima mensilità, ROL, ferie non godute, ex festività etc;
di aver ricevuto nel mese di settembre 2024 le buste paga di febbraio 2024 e la cd. busta paga di chiusura, in cui venivano conteggiate le spettanze di fine rapporto.
Rilevavano che, ai sensi dell'art 29 del dlgs n.276 del 2003, era tenuta, in qualità Controparte_1 di committente, in solido, al pagamento di tali importi.
Tanto premesso adivano codesto Tribunale chiedendo la condanna di in qualità Controparte_1 di committente, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, al pagamento degli importi indicati per ciascun ricorrente, a titolo di saldo mensilità gennaio 2024, mensilità febbraio
2024 e spettanze di fine rapporto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e nella denegata ipotesi di riconoscimento delle pretese rivendicate nei confronti di , chiedeva disporre il CP_1 pagamento delle somme da corrispondersi, al netto delle ritenute erariali con esclusione di qualsivoglia emolumento e riconoscimento contrattuale diverso dai trattamenti di natura strettamente retributiva. Spese vinte.
All'udienza di discussione del 23.10.2025 ritenuta la causa sufficientemente istruita, il GL rinviava per discussione all'udienza del 13.11.2025, trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c ed alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta decideva la causa con la presente sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In limine litis, si osserva che l'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel testo applicabile alla controversia (ovvero dopo le modifiche del 2017) , non prevede un regime di sussidiarietà (che era stato introdotto dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1 conv. in L. n. 35 del 2012), né il litisconsorzio necessario con l'appaltatore e il beneficium excussionis (sempre introdotto dalla L.
n. 92 del 2012, art. 4, comma 31), configurando un'obbligazione solidale in senso stretto, per la prestazione da parte del committente di una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore: così assolvendo, con il suo adempimento, ad un'obbligazione propria, istituita ex lege
(Cass. 20 maggio 2016, n. 10543); ciò che esclude un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente) (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32504, in motivazione).
Ciò posto, in tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore in bonis (Cass. 3 dicembre 2009, n. 25403; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 28 settembre 2012, n. 16535); d'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005,
n. 14468). Va dunque ribadito il principio, secondo il quale l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro non comporta l'improcedibilità del giudizio del lavoratore nei confronti del committente, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (Cass. 20 maggio 2016, n. 10543, con richiami di precedenti in materia;
Cass. 16 marzo 2021, n. 7352).
Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro ( società appaltatrice) alla procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute.
.
Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto per il servizio di pulizie tra la e , così come è pacifico, oltre ad emergere Controparte_3 Controparte_1 anche dal riepilogo delle presenze presso il cantiere di , che i ricorrenti Controparte_4 siano stati assegnati a tale cantiere, per il periodo indicato in ricorso (1.07.2021 al 29.2.2024) e secondo gli inquadramenti e l'orario di lavoro risultante dalle buste paga in atti.
Tanto acclarato, i ricorrenti hanno, dunque, allegato l'inadempimento della datrice di lavoro
[...]
- lamentando che talune mensilità e precisamente, il 50% della retribuzione di gennaio 2024, CP_3 la retribuzione di febbraio 2024 e le spettanze di fine rapporto, quantificate in ricorso per ciascun ricorrente sulla scorta dell'ultima busta paga, non sono state erogate, ed hanno invocato l'applicazione nei confronti della committente dell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003. Controparte_1
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame a fronte del dedotto inadempimento della non è stata data CP_3 prova dell'esatto adempimento della prestazione da parte della società convenuta, sicchè devono ritenersi corrisposti ai ricorrenti le sole somme che gli stessi hanno dichiarato di aver ricevuto in costanza di rapporto, da detrarsi dalle somme indicate come dovute nelle buste paga versate agli atti.
Va poi osservato alla luce delle eccezioni sollevate dalla parte resistente che i ricorrenti nel presente giudizio non hanno rivendicato il TFR, il quale è stato già erogato dal Fondo di Tesoreria Inps e che, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore di accedere, per effetto dello stato di insolvenza della società datrice, al Fondo di garanzia non esonera la committente dalla sua obbligazione solidale, sempre salva la facoltà di agire in regresso verso l'obbligata principale. Il Fondo di garanzia offre al lavoratore una tutela di natura pubblicistica dal rischio di incapienza del patrimonio del debitore, tutela autonoma e diversa rispetto alla garanzia ulteriore apprestata dall'art. 29 citato e non è necessario che il lavoratore escuta con precedenza o preferenza il Fondo. Deve escludersi, infine, che il committente possa rivalersi sul Fondo di garanzia in relazione all'obbligazione adempiuta, trattandosi di tutela speciale apprestata in via esclusiva per i lavoratori e non potendosi applicare la surrogazione legale prevista dall'art. 1203 c.c.; il committente adempie un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti dei lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3, (cfr. di recente Cass. Ord. sez. VI-L 16/02/2018 n. 3884 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza,
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, n.17998)
In ordine al quantum debeatur utilizzando gli importi delle buste paga prodotte in atti relative al mese di gennaio 2024, febbraio 2024 e settembre 2024, quest'ultima comprensiva delle competenze di fine rapporto, non contestati da , devono riconoscersi ai lavoratori, per i titoli in CP_1 oggetto, i seguenti importi : in favore del sig. € 644,37 per la mensilità di gennaio Parte_1
2024; € 1.909,27 per la mensilità di febbraio 2024; € 2.527,49 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 5.081,13; in favore di € 556,09 per la mensilità di gennaio 2024; € Parte_2
1.049,61 per la mensilità di febbraio 2024; € 805,41 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 2.411,11; in favore di € 153,73 per la mensilità di gennaio 2024; € 253,68 Parte_3 per la mensilità di febbraio 2024; € 724,17 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi €
1.131,58; in favore di € 108,27 per la mensilità di gennaio 2024; € 215,35 per la Parte_4 mensilità di febbraio 2024; € 946,38 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 1.270,00; in favore di € 520,95 per la mensilità di gennaio 2024; € 919,34 per la mensilità di Parte_5 febbraio 2024; € 944,35 per spettanze di fine rapporto il tutto per complessivi € 2.822,42; in favore di € 1.080,90 per la mensilità di gennaio 2024; € 2.209,89 per la mensilità di Parte_6 febbraio 2024; € 3.041,66 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 6.332,45; in favore di € 266,11 per la mensilità di gennaio 2024; € 487,70 per la mensilità di febbraio Parte_7
2024; € 1.146,40 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 1.900,21; in favore di
[...]
€ 172,97 per la mensilità di gennaio 2024; € 282,92 per la mensilità di febbraio 2024; € Parte_8
928,59 per spettanze di fine rapporto il tutto per complessivi € 1.384,48; in favore di € Parte_9
581,35 per la mensilità di gennaio 2024; € 1.150,53 per la mensilità di febbraio 2024; € 2.706,28 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 4.438,16; in favore di € 468,78 Parte_10 per la mensilità di gennaio 2024; € 922,74 per la mensilità di febbraio 2024; € 3.385,59 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 4.777,05; in favore di € 314,56 per Parte_11 la mensilità di gennaio 2024; € 922,46 per la mensilità di febbraio 2024; € 1.134,96 per spettanze di fine rapporto il tutto per complessivi € 2.371,98; in favore di € 625,17 per la mensilità Parte_12 di gennaio 2024; € 505,48 per la mensilità di febbraio 2024; € 1.597,91 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 2.728,56, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, in continuità con l'orientamento costante della Suprema Corte, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive
(come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (v., fra le tante, Cass. n. 21010 del 2013; Cass. n. 18044 del
2015 e successive conformi). Va aggiunto che la responsabilità solidale del committente ha ad oggetto le somme retributive al lordo delle ritenute erariali, dal momento che l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 175/2014 ha aggiunto - all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 - il seguente: "il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 …". Tale obbligo deve ritenersi sussistente sia quando il committente paghi spontaneamente il lavoratore, sia quando, in sede giudiziale, via sia pronuncia di condanna del committente al pagamento in solido (analogamente a quanto previsto per tutte le condanne giudiziali ai danni del datore di lavoro, riguardando queste ultime crediti retributivi sempre al lordo delle ritenute).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli , sezione Lavoro- definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, delle seguenti somme al lordo delle ritenute di legge: in favore del sig. Parte_1
€ 5.081,13; in favore di € 2.411,11; in favore di € 1.131,58; in favore di Parte_2 Parte_3
€ 1.270,00; in favore di € 2.822,42; in favore di € Parte_4 Pt_5 Parte_6
6.332,45; in favore di € 1.900,21; in favore di € 1.384,48; in favore Parte_7 Parte_8 di € 4.438,16; in favore di € 4.777,05; in favore di Parte_9 Parte_10 Parte_11
€ 2.371,98; in favore di € 2.728,56; oltre interessi sulle singole componenti del credito Parte_12 via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
2) Condanna la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio che liquida in € 4.629,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario spese nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
3) Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in Napoli, 12/12/2025.
Il GL
(Dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale Di Napoli Sezione lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al N. 28793/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. , (C.F. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Avallone (C.F. C.F._12
) in virtù di mandato in atti, con studio in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22 C.F._13 presso il quale elettivamente domiciliano, - pec – email Email_1
; Email_2
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Barone (C.F. ) ed elettivamente C.F._14 domiciliato presso in Napoli, Piazza Matteotti n. 2, Controparte_2 il quale dichiara, ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni riferite alla presente causa via fax al numero 081/4289657 o via PEC all'indirizzo Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano: di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società società vincitrice Controparte_3 dell'appalto indetto da per i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione Controparte_1 commerciale e di aver espletato la propria prestazione lavorativa, ciascuno secondo il proprio inquadramento e svolgendo mansioni di addetti alle pulizie, presso gli uffici postali gli uffici postali
Lotto 2 Napoli 1-3, lavorando continuativamente ed interrottamente, dal 1.7.2021 al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava. Lamentavano: di essere creditori del 50% della retribuzione del mese di gennaio, dell'intera retribuzione per il mese di febbraio oltre che, tenuto conto dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la società avvenuto in data 29.2.2024, delle Controparte_3 spettanze di fine rapporto, ivi compresi ratei di 13esima e 14esima mensilità, ROL, ferie non godute, ex festività etc;
di aver ricevuto nel mese di settembre 2024 le buste paga di febbraio 2024 e la cd. busta paga di chiusura, in cui venivano conteggiate le spettanze di fine rapporto.
Rilevavano che, ai sensi dell'art 29 del dlgs n.276 del 2003, era tenuta, in qualità Controparte_1 di committente, in solido, al pagamento di tali importi.
Tanto premesso adivano codesto Tribunale chiedendo la condanna di in qualità Controparte_1 di committente, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, al pagamento degli importi indicati per ciascun ricorrente, a titolo di saldo mensilità gennaio 2024, mensilità febbraio
2024 e spettanze di fine rapporto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e nella denegata ipotesi di riconoscimento delle pretese rivendicate nei confronti di , chiedeva disporre il CP_1 pagamento delle somme da corrispondersi, al netto delle ritenute erariali con esclusione di qualsivoglia emolumento e riconoscimento contrattuale diverso dai trattamenti di natura strettamente retributiva. Spese vinte.
All'udienza di discussione del 23.10.2025 ritenuta la causa sufficientemente istruita, il GL rinviava per discussione all'udienza del 13.11.2025, trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c ed alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta decideva la causa con la presente sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In limine litis, si osserva che l'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel testo applicabile alla controversia (ovvero dopo le modifiche del 2017) , non prevede un regime di sussidiarietà (che era stato introdotto dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1 conv. in L. n. 35 del 2012), né il litisconsorzio necessario con l'appaltatore e il beneficium excussionis (sempre introdotto dalla L.
n. 92 del 2012, art. 4, comma 31), configurando un'obbligazione solidale in senso stretto, per la prestazione da parte del committente di una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore: così assolvendo, con il suo adempimento, ad un'obbligazione propria, istituita ex lege
(Cass. 20 maggio 2016, n. 10543); ciò che esclude un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente) (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32504, in motivazione).
Ciò posto, in tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore in bonis (Cass. 3 dicembre 2009, n. 25403; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 28 settembre 2012, n. 16535); d'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005,
n. 14468). Va dunque ribadito il principio, secondo il quale l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro non comporta l'improcedibilità del giudizio del lavoratore nei confronti del committente, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (Cass. 20 maggio 2016, n. 10543, con richiami di precedenti in materia;
Cass. 16 marzo 2021, n. 7352).
Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro ( società appaltatrice) alla procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute.
.
Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto per il servizio di pulizie tra la e , così come è pacifico, oltre ad emergere Controparte_3 Controparte_1 anche dal riepilogo delle presenze presso il cantiere di , che i ricorrenti Controparte_4 siano stati assegnati a tale cantiere, per il periodo indicato in ricorso (1.07.2021 al 29.2.2024) e secondo gli inquadramenti e l'orario di lavoro risultante dalle buste paga in atti.
Tanto acclarato, i ricorrenti hanno, dunque, allegato l'inadempimento della datrice di lavoro
[...]
- lamentando che talune mensilità e precisamente, il 50% della retribuzione di gennaio 2024, CP_3 la retribuzione di febbraio 2024 e le spettanze di fine rapporto, quantificate in ricorso per ciascun ricorrente sulla scorta dell'ultima busta paga, non sono state erogate, ed hanno invocato l'applicazione nei confronti della committente dell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003. Controparte_1
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame a fronte del dedotto inadempimento della non è stata data CP_3 prova dell'esatto adempimento della prestazione da parte della società convenuta, sicchè devono ritenersi corrisposti ai ricorrenti le sole somme che gli stessi hanno dichiarato di aver ricevuto in costanza di rapporto, da detrarsi dalle somme indicate come dovute nelle buste paga versate agli atti.
Va poi osservato alla luce delle eccezioni sollevate dalla parte resistente che i ricorrenti nel presente giudizio non hanno rivendicato il TFR, il quale è stato già erogato dal Fondo di Tesoreria Inps e che, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore di accedere, per effetto dello stato di insolvenza della società datrice, al Fondo di garanzia non esonera la committente dalla sua obbligazione solidale, sempre salva la facoltà di agire in regresso verso l'obbligata principale. Il Fondo di garanzia offre al lavoratore una tutela di natura pubblicistica dal rischio di incapienza del patrimonio del debitore, tutela autonoma e diversa rispetto alla garanzia ulteriore apprestata dall'art. 29 citato e non è necessario che il lavoratore escuta con precedenza o preferenza il Fondo. Deve escludersi, infine, che il committente possa rivalersi sul Fondo di garanzia in relazione all'obbligazione adempiuta, trattandosi di tutela speciale apprestata in via esclusiva per i lavoratori e non potendosi applicare la surrogazione legale prevista dall'art. 1203 c.c.; il committente adempie un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti dei lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3, (cfr. di recente Cass. Ord. sez. VI-L 16/02/2018 n. 3884 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza,
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, n.17998)
In ordine al quantum debeatur utilizzando gli importi delle buste paga prodotte in atti relative al mese di gennaio 2024, febbraio 2024 e settembre 2024, quest'ultima comprensiva delle competenze di fine rapporto, non contestati da , devono riconoscersi ai lavoratori, per i titoli in CP_1 oggetto, i seguenti importi : in favore del sig. € 644,37 per la mensilità di gennaio Parte_1
2024; € 1.909,27 per la mensilità di febbraio 2024; € 2.527,49 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 5.081,13; in favore di € 556,09 per la mensilità di gennaio 2024; € Parte_2
1.049,61 per la mensilità di febbraio 2024; € 805,41 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 2.411,11; in favore di € 153,73 per la mensilità di gennaio 2024; € 253,68 Parte_3 per la mensilità di febbraio 2024; € 724,17 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi €
1.131,58; in favore di € 108,27 per la mensilità di gennaio 2024; € 215,35 per la Parte_4 mensilità di febbraio 2024; € 946,38 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 1.270,00; in favore di € 520,95 per la mensilità di gennaio 2024; € 919,34 per la mensilità di Parte_5 febbraio 2024; € 944,35 per spettanze di fine rapporto il tutto per complessivi € 2.822,42; in favore di € 1.080,90 per la mensilità di gennaio 2024; € 2.209,89 per la mensilità di Parte_6 febbraio 2024; € 3.041,66 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 6.332,45; in favore di € 266,11 per la mensilità di gennaio 2024; € 487,70 per la mensilità di febbraio Parte_7
2024; € 1.146,40 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 1.900,21; in favore di
[...]
€ 172,97 per la mensilità di gennaio 2024; € 282,92 per la mensilità di febbraio 2024; € Parte_8
928,59 per spettanze di fine rapporto il tutto per complessivi € 1.384,48; in favore di € Parte_9
581,35 per la mensilità di gennaio 2024; € 1.150,53 per la mensilità di febbraio 2024; € 2.706,28 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 4.438,16; in favore di € 468,78 Parte_10 per la mensilità di gennaio 2024; € 922,74 per la mensilità di febbraio 2024; € 3.385,59 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 4.777,05; in favore di € 314,56 per Parte_11 la mensilità di gennaio 2024; € 922,46 per la mensilità di febbraio 2024; € 1.134,96 per spettanze di fine rapporto il tutto per complessivi € 2.371,98; in favore di € 625,17 per la mensilità Parte_12 di gennaio 2024; € 505,48 per la mensilità di febbraio 2024; € 1.597,91 per spettanze di fine rapporto, il tutto per complessivi € 2.728,56, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, in continuità con l'orientamento costante della Suprema Corte, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive
(come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (v., fra le tante, Cass. n. 21010 del 2013; Cass. n. 18044 del
2015 e successive conformi). Va aggiunto che la responsabilità solidale del committente ha ad oggetto le somme retributive al lordo delle ritenute erariali, dal momento che l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 175/2014 ha aggiunto - all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 - il seguente: "il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 …". Tale obbligo deve ritenersi sussistente sia quando il committente paghi spontaneamente il lavoratore, sia quando, in sede giudiziale, via sia pronuncia di condanna del committente al pagamento in solido (analogamente a quanto previsto per tutte le condanne giudiziali ai danni del datore di lavoro, riguardando queste ultime crediti retributivi sempre al lordo delle ritenute).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli , sezione Lavoro- definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, delle seguenti somme al lordo delle ritenute di legge: in favore del sig. Parte_1
€ 5.081,13; in favore di € 2.411,11; in favore di € 1.131,58; in favore di Parte_2 Parte_3
€ 1.270,00; in favore di € 2.822,42; in favore di € Parte_4 Pt_5 Parte_6
6.332,45; in favore di € 1.900,21; in favore di € 1.384,48; in favore Parte_7 Parte_8 di € 4.438,16; in favore di € 4.777,05; in favore di Parte_9 Parte_10 Parte_11
€ 2.371,98; in favore di € 2.728,56; oltre interessi sulle singole componenti del credito Parte_12 via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
2) Condanna la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio che liquida in € 4.629,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario spese nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
3) Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in Napoli, 12/12/2025.
Il GL
(Dott.ssa Daniela Ammendola)