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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1509/2024 r.g.lav.
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TI, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 (), rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (C.F.
DI LU, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e rappresentata e difesa (C.F. P.IVA 1 Controparte 1
dall'Avv. DELL'OMARINO ANDREA e dall'Avv. CANTONE OSVALDO, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione trattenuta sullo stipendio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la [...] Parte 1 per ivi ottenere la restituzione dell'importo di € 900,00 Controparte 1
trattenuto dall'azienda sulle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024.
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della società convenuta dal lontano 2005 con inquadramento nel Livello 3 del CCNL di settore, qualifica di impiegato e mansione di responsabile della filiale, lamentava la illegittimità della trattenuta di € 900,00 operata da parte datoriale sulla sua retribuzione a titolo di insoluto per ammanco di cassa. Rappresentava il Pt 1 che al momento della conta presso l'Istituto di vigilanza, era stato rilevato un ammanco appunto di € 900,00 sulla safe bag n. 13095218 da lui personalmente imbustata e firmata in data
21.11.2023 in quanto, in quella giornata, responsabile di filiale di turno e, pertanto, anche di cassaforte;
ammanco che era stato a lui addebitato. Deduceva di aver richiesto di poter visionare le immagini delle telecamere diritto che gli era stato negato – essendo del tutto certo circa la
-
correttezza dell'ammontare inserito nella busta che risultava essere pari all'incasso del giorno (€
5.860).
Controparte_1Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale contestava integralmente gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Sosteneva, infatti, parte resistente la piena legittimità della trattenuta essendo il Pt 1 responsabile dell'ammanco avendo lui stesso inserito il denaro nella safebag, la quale, al momento della conta del denaro avvenuta presso l'Istituto di vigilanza, risultava essere perfettamente sigillata ed integra recando al suo esterno la corretta indicazione dell'importo che avrebbe dovuto contenere;
importo, però, non corrispondente con quello effettivamente contenuto. Ad ogni buon conto, il Pt 1 comunque sarebbe stato responsabile dell'ammanco in virtù della funzione rivestita e della percezione dell'indennità di cassa prevista dall'art. 218
CCNL la quale ha la precipua finalità di tenere indenne il dipendente in caso di ammanchi dei quali esso è, comunque, responsabile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo delle produzioni documentali e dell'istruttoria orale, all'udienza del 13.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che il Pt 1 in quanto commesso
,
specializzato, era, tra le altre, tenuto a conteggiare quotidianamente gli incassi delle singole casse e provvedere al rilevamento di cassa giornaliero e alla trascrizione nei registri corrispettivi, al controllo giornaliero della cassaforte, al versamento quotidiano dell'incasso presso le banche secondo la circolare procedura relative al maneggio contanti (vedi doc. 5 parte resistente).
Proprio in ragione delle mansioni svolte, il Pt 1 ha sempre percepito l'indennità di cassa costituente elemento della retribuzione. Detto emolumento è previsto dall'art. 218 CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi il quale così recita "Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto".
Con particolare riguardo al caso che occupa, poi, la Guida Gestione contanti per i responsabili di filiale prevede, tra i suoi principi fondamentali, che il responsabile di filiale di turno "è responsabile della gestione dei safebag effettuati, della presenza della doppia firma e della verifica che siano stati inseriti all'interno del tesoretto"; "in caso di insoluto safebag la responsabilità è da individuare tra i Responsabili della cassaforte in turno che hanno presieduto la fase di preparazione e inserimento del safebag nel tesoretto e la fase di prelievo, scarico e consegna alla società di trasporto valori".
La circolare "Procedure Linee guida Insoluti e Ammanchi" definisce "l'ammanco safebag" come: a) la differenza tra l'importo che la banca ha conteggiato all'interno del safebag e il valore dello stesso dichiarato dalla filiale;
l'ammanco si rileva al momento della conta in sala conta;
b) nella totale mancanza di un safebag registrato nel documento "Riepilogo versamenti” l'ammanco si rileva al momento della consegna dei safebag alla società porta valori;
c) nella totale mancanza di un safebag registrato nel documento "Riepilogo versamenti" riscontrata presso la sala conta.
La stessa circolare prevede, altresì, che “l'ammanco potrà essere trattenuto dalla busta paga del responsabile della cassaforte nel momento in cui è stato creato il safebag salvo violazioni di procedure che hanno determinato l'ammanco da parte di altri soggetti. In quest'ultimo caso,
l'importo oggetto di ammanco potrà essere trattenuto dalla busta paga del responsabile della violazione;
omissis....c) dalla busta paga del responsabile cassaforte nel momento di consegna dei safebag alla società portavalori, previa visione delle immagini della sala conta per escludere manomissioni del sacco contenente i safebag e quindi la responsabilità di altri soggetti".
È circostanza pacifica ed incontestata che in data 21.11.2023 il Pt 1 rivestisse il ruolo di responsabile della filiale e, dunque, di responsabile della cassaforte e che, in quanto tale, procedeva alla creazione della safebag n. 13095218 in cui confluivano tutti gli incassi del punto vendita. All'esito del conteggio - effettuato in via automatica – lo stesso Pt 1 provvedeva ad indicare sulla safebag l'importo complessivo in essa confluito pari ad € 5.860 apponendo, poi, sulla stessa busta la propria sottoscrizione unitamente a quella della dipendente Controparte_2
L'art. 6 della Circolare sulle Procedure di gestione contanti dispone, infatti, che "Il Responsabile di filiale detentore della responsabilità della cassaforte deve versare personalmente nel tesoretto della cassaforte all'interno di una busta auto sigillante chiusa (safebag) il denaro versato dagli operatori di cassa, senza delegare altre persone e avendo ben cura che il collega che assiste all'operazione sia ad una distanza ravvicinata tale da poter nitidamente vedere l'inserimento della busta all'interno del bunker dalla cassaforte. Non vengono versate monete. Le distinte di versamento, le buste autosigillanti e il riepilogo versamenti devono essere redatti con le firme del
Responsabile di Filiale detentore della responsabilità della cassaforte e di un altro collaboratore CP La doppia firma, infatti, certifica che l'operazione sia stata effettivamente svolta”. Lo stesso documento, poi, all'art. 9 prevede per la cassaforte automatica, che “in caso di insoluto safebag di denaro non confluito nella cassaforte automatica derivante dall'ammanco di denaro (e non dall'eventuale falsità verificata dalla società di trasporto in fase di conta) la responsabilità è da individuare tra i Responsabili della Cassaforte in turno che hanno presieduto la fase di preparazione e inserimento del safebag nel tesoretto e la fase di prelievo, scarico e consegna alla società di trasporto valori".
Ricostruita così la disciplina applicabile al caso di specie, il Tribunale osserva quanto segue.
Dalle risultanze processuali è emerso che la safebag creata dal Pt 1 in data 21.11.2023 è stata prelevata dall'Istituto di Vigilanza privata il successivo 25.11.2025 e che, in sede di conta effettuata il successivo 27.11.2023, presso lo stesso istituto (Sicuritalia) è emerso un ammanco di
€ 900 rispetto all'importo indicato di € 5860 contenendo, invece, la busta il minor importo di €
4960 (vedi doc. 11 parte resistente). Al momento dell'apertura della busta per la conta, essa risultava integra e priva di manomissioni nonché regolarmente sigillata (vedi doc. 12 parte resistente).
I testi escussi hanno riferito che, se vi fosse stato un errore nella creazione della safebag ovvero se in essa fosse stato inserito un importo inferiore a quello frutto dell'incasso del giorno, detto errore sarebbe stato rilevato immediatamente (vedi dichiarazione teste Tes 1 Nel caso di specie, l'ammanco veniva riscontrato, invece, soltanto, in sala conta (caso a) delle Linee guida
Insoluti e ammanchi).
,Testimone 2 dirigente CP 1 fino all'anno 2024, il Si riporta la testimonianza resa da quale ha dichiarato “ADR: avevo ricevuto segnalazione che presso il punto vendita di Pescara vi era stato un ammanco e quindi ho attivato le verifiche preventive per accertare la responsabilità del collaboratore;
intanto abbiamo verificato che tale ammanco non fosse traslato su un saldo positivo precedente o successivo;
è stata verificata la cassaforte così come la movimentazione del singolo versamento;
risultò che l'addebito era imputabile esclusivamente a quel numero di safebag;
ho fatto quindi verificare le firme di chi certificava di aver chiuso la busta autosigillante e risultò che la firma era del Parte 1 che in quel giorno era il responsabile del punto vendita;
ADR: abbiamo poi fatto richiesta di verifica delle telecamere alla Sicuritalia di Pescara per verificare cosa fosse accaduto in sala conta;
lì tutto è risultato regolare ed è emerso che nella conta del contenuto di quella safebag vi era inserito un importo minore di quanto risultante dalla distinta;
mancava l'importo di 900 euro e per tale ragione abbiamo poi dovuto procedere all'addebito; la lunghezza della procedura che può durare anche parecchi giorni non dava comunque contezza del fatto che quei soldi fossero stati sottratti dal Pt 1 ma comunque l'ammanco è stato necessariamente a lui imputato in quanto quel giorno 21 novembre 2023 lui era responsabile di filiale con responsabilità di cassa;
non vi è stata possibilità di visionare i filmati delle telecamere della cassaforte in quanto erano già stati cancellati".
Indipendentemente dalla correttezza della procedura seguita dal Pt 1 per creare la safebag, la responsabilità dell'ammanco non poteva che essere a lui imputata in quanto responsabile di filiale e, dunque, di cassaforte il giorno in cui la safebag in questione veniva creata.
Contrariamente a quanto asserito dallo stesso ricorrente, poi, la corresponsione continua e regolare dell'indennità di cassa evincibile dalle buste paga prodotte - è indice della piena e completa responsabilità della cassa. Pur volendosi ritenere che il Pt 1 - in quanto commesso specializzato - non fosse addetto alle operazioni di cassa in via ordinaria, comunque il fatto che egli percepisse detta indennità lo rende in via automatica responsabile di eventuali ammanchi verificatisi in turni in cui egli, appunto, svolgeva le funzioni di responsabile di cassa.
Il Tribunale, inoltre, non condivide l'assunto professato dal ricorrente laddove questi afferma che prima di procedere all'addebito, la società avrebbe dovuto formalmente contestargli il fatto. È chiaro, infatti, che, una volta che il dipendente responsabile di cassa è stato reso edotto dell'esistenza di un ammanco, il datore di lavoro possa effettuare le trattenute sulla retribuzione rispondendo, comunque, il dipendente, in virtù del ruolo rivestito, dell'ammanco stesso.
Priva di pregio appare, altresì, la doglianza sollevata dal Pt 1 inerente il silenzio dell'azienda circa la sua domanda di poter visionare le telecamere avendo i testi escussi riferito che le immagini della cassaforte dell'ufficio CP 1 si sovrascrivono dopo 24 ore - laddove la conta della busta avveniva ben sei giorni dopo la sua creazione e il suo inserimento nel tesoretto e che per Protocollo interno le immagini di Sicuritalia non sono a tutti visionabili né la società rilascia a terzi i filmati;
in più in sala conta può andare soltanto un procuratore della società in quanto vengono contati centinaia di migliaia di euro giornalmente. È chiaro, quindi, che il
Pt 1 non fosse legittimato a visionare le immagini della sala conta ove, comunque, veniva redatto un verbale dal quale emerge l'anomalia riscontrata.
Con riguardo all'indennità di cassa e alla sua precipua funzione, si è pronunciata numerose volte la Suprema Corte, la quale ha chiarito che l'indennità di cassa e maneggio denaro "rientra nelle
"indennità estrinseche, id est quelle indennità riconosciute non in funzione delle qualità essenziali delle mansioni svolte e, quindi, della professionalità del lavoratore, bensì in quanto correlate alle particolari modalità della prestazione lavorativa (Cass. n. 8704/1997, Cass. n.
5659/1999, Cass. n. 6763/2002, Cass. n. 16106/2003)" e, in particolare, essendo tale indennità
"erogata dal datore di lavoro per compensare, non tanto l'attività svolta, quanto il rischio alla stessa connesso (e, cioè, il rischio contabile gravante sul dipendente chiamato al maneggio di denaro per conto dell'azienda)" (Cass. civ., 08/08/2007, n. 17435).
È chiaro, quindi, che l'indennità di cassa viene corrisposta al dipendente che ha responsabilità della contabilità degli incassi con la peculiare finalità di compensare il rischio correlato allo svolgimento di tale attività ovvero quello di dover rispondere di eventuali ammanchi di cassa.
Alla luce delle sovraesposte argomentazioni, la trattenuta effettuata sulle retribuzioni del Pt 1 per il complessivo importo di € 900,00 deve ritenersi legittima dovendo questi, per ruolo e funzione rivestiti, in particolare, in data 21.11.2023, rispondere dell'ammanco.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del Pt 1 alla rifusione delle spese di lite in favore della CP 1 a socio unico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1509/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna Parte 1 alla rifusione in favore di Controparte_1 a socio unico
delle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TI
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TI, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 (), rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (C.F.
DI LU, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e rappresentata e difesa (C.F. P.IVA 1 Controparte 1
dall'Avv. DELL'OMARINO ANDREA e dall'Avv. CANTONE OSVALDO, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione trattenuta sullo stipendio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la [...] Parte 1 per ivi ottenere la restituzione dell'importo di € 900,00 Controparte 1
trattenuto dall'azienda sulle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024.
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della società convenuta dal lontano 2005 con inquadramento nel Livello 3 del CCNL di settore, qualifica di impiegato e mansione di responsabile della filiale, lamentava la illegittimità della trattenuta di € 900,00 operata da parte datoriale sulla sua retribuzione a titolo di insoluto per ammanco di cassa. Rappresentava il Pt 1 che al momento della conta presso l'Istituto di vigilanza, era stato rilevato un ammanco appunto di € 900,00 sulla safe bag n. 13095218 da lui personalmente imbustata e firmata in data
21.11.2023 in quanto, in quella giornata, responsabile di filiale di turno e, pertanto, anche di cassaforte;
ammanco che era stato a lui addebitato. Deduceva di aver richiesto di poter visionare le immagini delle telecamere diritto che gli era stato negato – essendo del tutto certo circa la
-
correttezza dell'ammontare inserito nella busta che risultava essere pari all'incasso del giorno (€
5.860).
Controparte_1Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale contestava integralmente gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Sosteneva, infatti, parte resistente la piena legittimità della trattenuta essendo il Pt 1 responsabile dell'ammanco avendo lui stesso inserito il denaro nella safebag, la quale, al momento della conta del denaro avvenuta presso l'Istituto di vigilanza, risultava essere perfettamente sigillata ed integra recando al suo esterno la corretta indicazione dell'importo che avrebbe dovuto contenere;
importo, però, non corrispondente con quello effettivamente contenuto. Ad ogni buon conto, il Pt 1 comunque sarebbe stato responsabile dell'ammanco in virtù della funzione rivestita e della percezione dell'indennità di cassa prevista dall'art. 218
CCNL la quale ha la precipua finalità di tenere indenne il dipendente in caso di ammanchi dei quali esso è, comunque, responsabile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo delle produzioni documentali e dell'istruttoria orale, all'udienza del 13.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che il Pt 1 in quanto commesso
,
specializzato, era, tra le altre, tenuto a conteggiare quotidianamente gli incassi delle singole casse e provvedere al rilevamento di cassa giornaliero e alla trascrizione nei registri corrispettivi, al controllo giornaliero della cassaforte, al versamento quotidiano dell'incasso presso le banche secondo la circolare procedura relative al maneggio contanti (vedi doc. 5 parte resistente).
Proprio in ragione delle mansioni svolte, il Pt 1 ha sempre percepito l'indennità di cassa costituente elemento della retribuzione. Detto emolumento è previsto dall'art. 218 CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi il quale così recita "Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto".
Con particolare riguardo al caso che occupa, poi, la Guida Gestione contanti per i responsabili di filiale prevede, tra i suoi principi fondamentali, che il responsabile di filiale di turno "è responsabile della gestione dei safebag effettuati, della presenza della doppia firma e della verifica che siano stati inseriti all'interno del tesoretto"; "in caso di insoluto safebag la responsabilità è da individuare tra i Responsabili della cassaforte in turno che hanno presieduto la fase di preparazione e inserimento del safebag nel tesoretto e la fase di prelievo, scarico e consegna alla società di trasporto valori".
La circolare "Procedure Linee guida Insoluti e Ammanchi" definisce "l'ammanco safebag" come: a) la differenza tra l'importo che la banca ha conteggiato all'interno del safebag e il valore dello stesso dichiarato dalla filiale;
l'ammanco si rileva al momento della conta in sala conta;
b) nella totale mancanza di un safebag registrato nel documento "Riepilogo versamenti” l'ammanco si rileva al momento della consegna dei safebag alla società porta valori;
c) nella totale mancanza di un safebag registrato nel documento "Riepilogo versamenti" riscontrata presso la sala conta.
La stessa circolare prevede, altresì, che “l'ammanco potrà essere trattenuto dalla busta paga del responsabile della cassaforte nel momento in cui è stato creato il safebag salvo violazioni di procedure che hanno determinato l'ammanco da parte di altri soggetti. In quest'ultimo caso,
l'importo oggetto di ammanco potrà essere trattenuto dalla busta paga del responsabile della violazione;
omissis....c) dalla busta paga del responsabile cassaforte nel momento di consegna dei safebag alla società portavalori, previa visione delle immagini della sala conta per escludere manomissioni del sacco contenente i safebag e quindi la responsabilità di altri soggetti".
È circostanza pacifica ed incontestata che in data 21.11.2023 il Pt 1 rivestisse il ruolo di responsabile della filiale e, dunque, di responsabile della cassaforte e che, in quanto tale, procedeva alla creazione della safebag n. 13095218 in cui confluivano tutti gli incassi del punto vendita. All'esito del conteggio - effettuato in via automatica – lo stesso Pt 1 provvedeva ad indicare sulla safebag l'importo complessivo in essa confluito pari ad € 5.860 apponendo, poi, sulla stessa busta la propria sottoscrizione unitamente a quella della dipendente Controparte_2
L'art. 6 della Circolare sulle Procedure di gestione contanti dispone, infatti, che "Il Responsabile di filiale detentore della responsabilità della cassaforte deve versare personalmente nel tesoretto della cassaforte all'interno di una busta auto sigillante chiusa (safebag) il denaro versato dagli operatori di cassa, senza delegare altre persone e avendo ben cura che il collega che assiste all'operazione sia ad una distanza ravvicinata tale da poter nitidamente vedere l'inserimento della busta all'interno del bunker dalla cassaforte. Non vengono versate monete. Le distinte di versamento, le buste autosigillanti e il riepilogo versamenti devono essere redatti con le firme del
Responsabile di Filiale detentore della responsabilità della cassaforte e di un altro collaboratore CP La doppia firma, infatti, certifica che l'operazione sia stata effettivamente svolta”. Lo stesso documento, poi, all'art. 9 prevede per la cassaforte automatica, che “in caso di insoluto safebag di denaro non confluito nella cassaforte automatica derivante dall'ammanco di denaro (e non dall'eventuale falsità verificata dalla società di trasporto in fase di conta) la responsabilità è da individuare tra i Responsabili della Cassaforte in turno che hanno presieduto la fase di preparazione e inserimento del safebag nel tesoretto e la fase di prelievo, scarico e consegna alla società di trasporto valori".
Ricostruita così la disciplina applicabile al caso di specie, il Tribunale osserva quanto segue.
Dalle risultanze processuali è emerso che la safebag creata dal Pt 1 in data 21.11.2023 è stata prelevata dall'Istituto di Vigilanza privata il successivo 25.11.2025 e che, in sede di conta effettuata il successivo 27.11.2023, presso lo stesso istituto (Sicuritalia) è emerso un ammanco di
€ 900 rispetto all'importo indicato di € 5860 contenendo, invece, la busta il minor importo di €
4960 (vedi doc. 11 parte resistente). Al momento dell'apertura della busta per la conta, essa risultava integra e priva di manomissioni nonché regolarmente sigillata (vedi doc. 12 parte resistente).
I testi escussi hanno riferito che, se vi fosse stato un errore nella creazione della safebag ovvero se in essa fosse stato inserito un importo inferiore a quello frutto dell'incasso del giorno, detto errore sarebbe stato rilevato immediatamente (vedi dichiarazione teste Tes 1 Nel caso di specie, l'ammanco veniva riscontrato, invece, soltanto, in sala conta (caso a) delle Linee guida
Insoluti e ammanchi).
,Testimone 2 dirigente CP 1 fino all'anno 2024, il Si riporta la testimonianza resa da quale ha dichiarato “ADR: avevo ricevuto segnalazione che presso il punto vendita di Pescara vi era stato un ammanco e quindi ho attivato le verifiche preventive per accertare la responsabilità del collaboratore;
intanto abbiamo verificato che tale ammanco non fosse traslato su un saldo positivo precedente o successivo;
è stata verificata la cassaforte così come la movimentazione del singolo versamento;
risultò che l'addebito era imputabile esclusivamente a quel numero di safebag;
ho fatto quindi verificare le firme di chi certificava di aver chiuso la busta autosigillante e risultò che la firma era del Parte 1 che in quel giorno era il responsabile del punto vendita;
ADR: abbiamo poi fatto richiesta di verifica delle telecamere alla Sicuritalia di Pescara per verificare cosa fosse accaduto in sala conta;
lì tutto è risultato regolare ed è emerso che nella conta del contenuto di quella safebag vi era inserito un importo minore di quanto risultante dalla distinta;
mancava l'importo di 900 euro e per tale ragione abbiamo poi dovuto procedere all'addebito; la lunghezza della procedura che può durare anche parecchi giorni non dava comunque contezza del fatto che quei soldi fossero stati sottratti dal Pt 1 ma comunque l'ammanco è stato necessariamente a lui imputato in quanto quel giorno 21 novembre 2023 lui era responsabile di filiale con responsabilità di cassa;
non vi è stata possibilità di visionare i filmati delle telecamere della cassaforte in quanto erano già stati cancellati".
Indipendentemente dalla correttezza della procedura seguita dal Pt 1 per creare la safebag, la responsabilità dell'ammanco non poteva che essere a lui imputata in quanto responsabile di filiale e, dunque, di cassaforte il giorno in cui la safebag in questione veniva creata.
Contrariamente a quanto asserito dallo stesso ricorrente, poi, la corresponsione continua e regolare dell'indennità di cassa evincibile dalle buste paga prodotte - è indice della piena e completa responsabilità della cassa. Pur volendosi ritenere che il Pt 1 - in quanto commesso specializzato - non fosse addetto alle operazioni di cassa in via ordinaria, comunque il fatto che egli percepisse detta indennità lo rende in via automatica responsabile di eventuali ammanchi verificatisi in turni in cui egli, appunto, svolgeva le funzioni di responsabile di cassa.
Il Tribunale, inoltre, non condivide l'assunto professato dal ricorrente laddove questi afferma che prima di procedere all'addebito, la società avrebbe dovuto formalmente contestargli il fatto. È chiaro, infatti, che, una volta che il dipendente responsabile di cassa è stato reso edotto dell'esistenza di un ammanco, il datore di lavoro possa effettuare le trattenute sulla retribuzione rispondendo, comunque, il dipendente, in virtù del ruolo rivestito, dell'ammanco stesso.
Priva di pregio appare, altresì, la doglianza sollevata dal Pt 1 inerente il silenzio dell'azienda circa la sua domanda di poter visionare le telecamere avendo i testi escussi riferito che le immagini della cassaforte dell'ufficio CP 1 si sovrascrivono dopo 24 ore - laddove la conta della busta avveniva ben sei giorni dopo la sua creazione e il suo inserimento nel tesoretto e che per Protocollo interno le immagini di Sicuritalia non sono a tutti visionabili né la società rilascia a terzi i filmati;
in più in sala conta può andare soltanto un procuratore della società in quanto vengono contati centinaia di migliaia di euro giornalmente. È chiaro, quindi, che il
Pt 1 non fosse legittimato a visionare le immagini della sala conta ove, comunque, veniva redatto un verbale dal quale emerge l'anomalia riscontrata.
Con riguardo all'indennità di cassa e alla sua precipua funzione, si è pronunciata numerose volte la Suprema Corte, la quale ha chiarito che l'indennità di cassa e maneggio denaro "rientra nelle
"indennità estrinseche, id est quelle indennità riconosciute non in funzione delle qualità essenziali delle mansioni svolte e, quindi, della professionalità del lavoratore, bensì in quanto correlate alle particolari modalità della prestazione lavorativa (Cass. n. 8704/1997, Cass. n.
5659/1999, Cass. n. 6763/2002, Cass. n. 16106/2003)" e, in particolare, essendo tale indennità
"erogata dal datore di lavoro per compensare, non tanto l'attività svolta, quanto il rischio alla stessa connesso (e, cioè, il rischio contabile gravante sul dipendente chiamato al maneggio di denaro per conto dell'azienda)" (Cass. civ., 08/08/2007, n. 17435).
È chiaro, quindi, che l'indennità di cassa viene corrisposta al dipendente che ha responsabilità della contabilità degli incassi con la peculiare finalità di compensare il rischio correlato allo svolgimento di tale attività ovvero quello di dover rispondere di eventuali ammanchi di cassa.
Alla luce delle sovraesposte argomentazioni, la trattenuta effettuata sulle retribuzioni del Pt 1 per il complessivo importo di € 900,00 deve ritenersi legittima dovendo questi, per ruolo e funzione rivestiti, in particolare, in data 21.11.2023, rispondere dell'ammanco.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del Pt 1 alla rifusione delle spese di lite in favore della CP 1 a socio unico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1509/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna Parte 1 alla rifusione in favore di Controparte_1 a socio unico
delle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TI