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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 17/01/2025 nel procedimento n. 3879
/2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata/o e difesa/o dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRINGALI ELEONORA ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in RE
Calabria, Viale Amendola n. 33 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in RE Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO CP_1
ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 5343/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
in data 22.09.2023 ha presentato domanda alle competenti Parte_1
Commissioni Mediche, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della totale invalidità civile ai sensi della' art. 12 legge 30.03.71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni e domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92.
La domanda non veniva accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto il signor “ con riduzione permanente della capacità Parte_1 Pt_2
lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88, con percentuale del 75%”
e“Portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.02.1992, n. 104”.
Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di RE Calabria giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto il signor invalido con riduzione Pt_1
permanente della capacità lavorativa nella misura dell'84% e portatore di handicap (art. 3
comma 1 L. 104/92) con decorrenza 22.09.2023.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva,
pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire della pensione di invalidità nonché soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 co. 3 L.104/1992.
Il giudice ha ritenuto sulla base delle contestazioni superfluo procedere ad un nuovo accertamento medico legale.
La parte ricorrente ha contestato le valutazioni del CTU affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione inoltre lamenta che il CTU non ha valutato il certificato cardiologico del 15.05.2023 .
Il CTU ha valutato tutta la documentazione medica allegata al fascicolo di parte tant'è che
“la valutazione medico-legale percentuale dell'invalidita' secondo le vigenti leggi e' la seguente:
1) OBESITÀ CON COMPLICANZE ARTROSICHE (cod. 7105 31-40
%): 40 %;
2) (cod. 2206 31-40 %): 40 %; Controparte_2
3) (cod. 9322 p.a. 11 %): 11%; Controparte_3
4) (cod. 6441 21-30 %): 30 %; CP_4
5) (cod. 6003 21-30 p.a. %): 30 % Controparte_5
Totale percentuale d'invalidita': 84 % secondo la formula di Balthazard”
Ha valutato pertanto anche il certificato cardiologico riconoscendo al ricorrente tra le patologie sofferte anche la “Tachicardia” .
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u.
hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza,
di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
La ctu ,immune da vizi logici deve essere condivisa e il ricorso deve essere respinto.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di
CP_ giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. , liquidate CP_1
come da separato decreto.
Così deciso in RE Calabria, 17/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano