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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 10/11/2025 nel procedimento n. 2861 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti LENTO FRANCO e Arfuso Crocefissa Daniela ed elettivamente domiciliata/o presso il loro studio in Reggio Calabria, via Madonna delle Nevi 2 ; Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ND LE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 4787/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. in data 17/03/2023 presentava domanda di assegno Parte_1
ordinario di invalidità che veniva rigettata con nota del 05/04/2023 per insufficienza CP_1 dei requisiti sanitari;
avverso il diniego inoltrava in data 19/04/2023 ricorso amministrativo che veniva respinto con comunicazione del 31/05/2023;
Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della domanda.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire dell'assegno mensile di assistenza, affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti,
per beneficiare di quanto richiesto.
CP_ L' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza nel ricorso di una contestazione specifica e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso essendo carenti i requisiti per la concessione del beneficio richiesto.
Il giudice ha ritenuto sulla base delle contestazioni superfluo procedere ad un nuovo accertamento medico legale.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una specifica contestazione: infatti, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali si ritiene erronea la valutazione del consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del suddetto procedimento.
Nel merito, tuttavia, le contestazioni, pur specifiche, non consentono di disattendere la valutazione del consulente tecnico e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute. Il Giudicante ha ritenuto la superfluità della consulenza tecnica richiesta dall'opponente in relazione al tenore delle doglianze mosse alla perizia resa nel procedimento per ATPO.
Infatti, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito,
ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-
giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Né contrasta con tale conclusione la facoltà
per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo .
Sulla base di tali considerazioni il CTU ha affermato che i l quadro patologico descritto condiziona una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3.
La ctu ,immune da vizi logici deve essere condivisa e il ricorso deve essere respinto.
Vista la dichiarazione reddituale in atti resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
c.p.c. vanno compensate le spese di entrambe i gradi di giudizio, ponendo definitivamente
CP_ a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato atto.
P.Q.M.
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa fra le parti le spese di giudizio, stante la dichiarazione resa agli atti;
• Pone a carico dell' le spese di c.t.u della fase di ATPO liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/11/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano