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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1623/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPINI Parte_1 C.F._1
ROMINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FILIPPINI ROMINA
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZONI
[...] P.IVA_1
STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BUZZONI STEFANIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Dopo avere promosso infruttuosamente il procedimento amministrativo, con ricorso depositato il 3.8.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, per Parte_1 ottenere l'indennizzo di legge per il danno biologico corrispondente al grado di menomazione accertato in corso di causa, in considerazione della natura professionale delle patologie da cui era affetto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e oltre alle spese processuali. A tal proposito affermava che: 1) dal 2017 svolgeva l'attività di trapanista, carpentiere e saldatore;
2) nello svolgimento di tali mansioni era costretto a sollevare continuamente i pezzi di metallo da lavorare, chinandosi per raccoglierli dal cassone che li conteneva e porli sul banco di lavoro;
3) i pezzi avevano un peso variabile, da pochi ettogrammi fino a venticinque chilogrammi;
4) posizionati sul banco di lavoro, li movimentava manualmente per completare pagina 1 di 5 la lavorazione, all'esito della quale li poneva nuovamente nel cassone, sempre manualmente, e poi li spostava da una zona all'altra mediante un carrello spinto manualmente;
5) svolgeva tali mansioni continuativamente, per otto ore al giorno e per cinque giorni alla settimana;
6) a causa del continuo sollevamento dei pesi aveva contratto una discopatia con protrusione discale L5 che aveva origine professionale e che aveva denunciato il 12.3.2021; 7) nonostante ciò l' CP_1 non aveva riconosciuto la patologia come di origine professionale, per inidoneità del rischio lavorativo a provocarla, e così aveva rigettato la sua istanza;
8) l'inabilità era invece correlata alla patologia di origine professionale ed era infondato il rigetto dell' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' , in persona del direttore regionale pro tempore CP_1 dell'Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che le mansioni svolte dal ricorrente non avevano quell'intensità e quella continuità tali da costituire la causa delle patologie denunciate. Istruita a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 18.1.2024, all'esito dell'assunzione delle quali è stata compiuta una CTU medico-legale, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che il cosiddetto sistema tabellare come delineato dal d.p.r. n. 1124/65 - che nella sua formulazione originaria limitava la tutela assicurativa contro le malattie professionali a quelle elencate nelle tabelle allegate al medesimo decreto - si fonda sulla presunzione della eziologia professionale di tali malattie dalle lavorazioni anch'esse indicate nelle medesime tabelle, una per l'industria e una per l'agricoltura. Perché però tale presunzione sia operante è altresì necessario che la malattia si manifesti nei tempi massimi specificati per ciascuna di esse nella terza parte della tabella. Con la sentenza n. 179/88 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 del citato decreto, nella parte in cui limitava la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella - purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro - e dell'art. 134 del medesimo decreto, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabiliva che le prestazioni previdenziali per le malattie professionali erano dovute sempre che le manifestazioni morbose si verificassero entro un certo termine (e analogamente, per il lavoro in agricoltura, degli artt. 211 e 254). In seguito a tale intervento il lavoratore è dunque ammesso a provare che la malattia, anche quando si sia verificata fuori dei termini predeterminati nella tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto, con l'obbligo per l di fornire le relative prestazioni previdenziali. CP_1
Ma come rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella successiva pronuncia n. 206/88 e poi dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il lavoratore che non possa avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, deve dimostrare, in applicazione del generale principio dell'onere della prova, oltre all'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e il nesso causale fra tale lavorazione e la malattia denunciata. Nel caso in cui la malattia sia inserita nella tabella, soltanto se esiste la prova della sua sicura eziologia diversa dal rischio professionale, si può negare il nesso di causalità e, così, superare la presunzione posta dalla legge. Il rigetto della domanda può trovare fondamento soltanto nell'accertamento che si tratta di malattia che neppure astrattamente può derivare dalla pagina 2 di 5 lavorazione tabellata o nell'accertamento che non v'è stata da parte dell'assicurato esposizione al rischio professionale o v'è stata un'esposizione del tutto irrilevante, altrimenti il nesso causale deve presumersi esistente. Nel caso in cui la malattia non sia invece inserita nella tabella la prova del nesso causale fra lavorazione e patologia deve essere data secondo le regole generali, senza che il lavoratore sia assistito da alcuna presunzione. Nel caso in esame dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste collega del ricorrente, anch'egli trapanista alle dipendenze della Testimone_1 stessa società dal 2010 al 2022 ha dichiarato: “ … io ho avuto diverse ricadute da infortunio e il ricorrente in quei periodi mi ha sostituito come trapanista. Quando vi ero anch'io lo adibivano a mansioni diverse quali, carpentiere, saldatore, tagliatore, e guidava altresì il muletto. Durante queste attività egli doveva sollevare pezzi di metallo dal bancale al banco di lavoro. I pezzi di metallo potevano pesare dai venti ai cinquanta chili a seconda delle diverse lavorazioni e durante la lavorazione dovevano essere girati e spostati … dove vi era il banco di lavoro del ricorrente il carro ponte non arrivava;
pertanto, la movimentazione di tutti i pezzi andava fatta manualmente da solo dal ricorrente. Al termine della lavorazione il ricorrente su indicazione del datore di lavoro doveva spostare con il muletto elettrico il cassone che conteneva gli scarti di lavorazione che era assai pesante, direi tra i trenta e i cinquanta chili circa, fino al cassone dei rifiuti, sollevare con il muletto il cassone fino all'ingresso del contenitore dei rifiuti, che era alto circa un metro e mezzo, e poi rovesciarne il contenuto nel contenitore stesso. Faceva detta operazione senza l'aiuto di alcuno, sollevando il cassone dalle pale al contenitore del muletto, sulle quali si posizionava, e poi ne rovesciava il contenuto con la forza delle sole braccia. Circa tre anni fa il datore di lavoro ha acquistato un cassone diverso dotato di ruote che mediante una catena si sgancia e si ribalta automaticamente. I pezzi lavorati andavano movimentati dal ricorrente sul banco di lavoro. Il ricorrente lavorava otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni di malattia o ferie”. Dall'esame della testimonianza è emerso che il ricorrente svolge dal 2017, in modo non occasionale, mansioni che prevedono un rilevante sforzo fisico, con ripetuta movimentazione manuale di carichi pesanti. Dall'esame della consulenza tecnica risulta inoltre che il ricorrente è affetto da
“pregressa protrusione erniaria discale posteriore L4-L5 associata a piccola fissurazione dell'anulus in sede mediana in discopatia del rachide”. Quanto al nesso di causalità fra mansioni svolte e patologia, il consulente tecnico – fra l'altro – afferma: “Alla luce di quanto emerso nel corso dell'indagine peritale, è emerso Alla luce di quanto emerso nel corso dell'indagine peritale, è emerso che il Sig. ha Pt_1 esercitato nell'arco della sua vita lavorativa, mansioni piuttosto pesanti, che prevedevano la movimentazione manuale di carichi e di pesi di rilevante entità ed in modo non occasionale. Ci si riferisce soprattutto al periodo lavorativo dal 2017 al 2021 … durante il quale il ricorrente aveva compiti che prevedevano la movimentazione di pezzi metallici di peso variabile fino a kg. 25, con mezzi meccanici ma anche manualmente … Considerando nel loro complesso le tipologie di lavorazioni svolte, le caratteristiche specifiche delle stesse per diversi anni, risulta plausibile che sul ricorrente abbiano gravato i fattori di rischio indicati dalla tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 09-04-2008, relativamente alla patologia ernia discale lombare L4-L5 denunciata e documentata ... In conclusione, al termine dell'indagine eseguita,
pagina 3 di 5 si ritiene di poter affermare che la patologia denunciata a carico della colonna lombo-sacrale sia di origine tecnopatica”. Quanto poi alla misura della patologia indennizzabile il consulente tecnico aggiunge:
“La valutazione medico-legale delle menomazioni conseguenti alla malattia professionale prevede l'uso della specifica tabella ex D.M. 12 Luglio 2000. La predetta tabella prevede alla voce n. 213 attribuzione di danno biologico fino al 12% per ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Tale voce tabellare può essere attribuita al caso di specie, con proporzionale riduzione considerando che all'esame clinico la funzionalità della cerniera lombo-sacrale è solo lievemente ridotta e non sono emersi disturbi trofico-sensitivi. Si ritiene che il trattamento mediante ozonoterapia sia stato efficace nel contenere in maniera significativa i reliquati anatomo-funzionali, pertanto che alla menomazione a carico del rachide lombo-sacrale attualmente rilevato sia imputabile danno biologico in misura del 2%. Tenuto conto che in capo al ricorrente erano già stati riconosciuti postumi di precedenti infortuni lavorativi nella misura del 6%, la menomazione complessiva, considerando l'esito della tecnopatia a carico della colonna lombo-sacrale, è quantificabile nella misura del 8%”. Il consulente tecnico ha quindi concluso che la patologia oggetto di controversia ha origine professionale e che ha determinato nel ricorrente un grado di menomazione pari al complessivo 8%, tenuto conto delle pregresse infermità indennizzate in seguito ai due infortuni subiti. Tale grado era sussistente già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa il 12.3.2021. Gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica della patologia e alla misura della sua gravità, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatte propri da questo giudice.
Per questi motivi
- accertata la sussistenza della patologia e del nesso causale con le mansioni svolte, oltre al grado di inabilità - deve essere accolta la domanda del ricorrente nei limiti indicati. L' deve quindi essere condannato a erogare a l'indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale di cui all'art. 13/2, lettera a), D.l.vo n. 38/00 commisurato a un grado di menomazione dell'8%, detratto quanto già eventualmente percepito, oltre agli interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.3.2021 e fino al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, ritualmente dichiaratosi antistatario;
sono definitivamente poste a carico dell' quelle della CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1623/23 R.G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_1 respinta, così provvede:
- condanna l' a erogare a l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13/2, lettera CP_1 Parte_1
a), D.l.vo n. 38/00, commisurato a un grado di menomazione dell'8%, detratto quanto già eventualmente corrisposto, oltre agli interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore di liquidate in CP_1 Parte_1 complessivi €. 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in atti;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 28.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1623/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPINI Parte_1 C.F._1
ROMINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FILIPPINI ROMINA
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZONI
[...] P.IVA_1
STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BUZZONI STEFANIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Dopo avere promosso infruttuosamente il procedimento amministrativo, con ricorso depositato il 3.8.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, per Parte_1 ottenere l'indennizzo di legge per il danno biologico corrispondente al grado di menomazione accertato in corso di causa, in considerazione della natura professionale delle patologie da cui era affetto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e oltre alle spese processuali. A tal proposito affermava che: 1) dal 2017 svolgeva l'attività di trapanista, carpentiere e saldatore;
2) nello svolgimento di tali mansioni era costretto a sollevare continuamente i pezzi di metallo da lavorare, chinandosi per raccoglierli dal cassone che li conteneva e porli sul banco di lavoro;
3) i pezzi avevano un peso variabile, da pochi ettogrammi fino a venticinque chilogrammi;
4) posizionati sul banco di lavoro, li movimentava manualmente per completare pagina 1 di 5 la lavorazione, all'esito della quale li poneva nuovamente nel cassone, sempre manualmente, e poi li spostava da una zona all'altra mediante un carrello spinto manualmente;
5) svolgeva tali mansioni continuativamente, per otto ore al giorno e per cinque giorni alla settimana;
6) a causa del continuo sollevamento dei pesi aveva contratto una discopatia con protrusione discale L5 che aveva origine professionale e che aveva denunciato il 12.3.2021; 7) nonostante ciò l' CP_1 non aveva riconosciuto la patologia come di origine professionale, per inidoneità del rischio lavorativo a provocarla, e così aveva rigettato la sua istanza;
8) l'inabilità era invece correlata alla patologia di origine professionale ed era infondato il rigetto dell' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' , in persona del direttore regionale pro tempore CP_1 dell'Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che le mansioni svolte dal ricorrente non avevano quell'intensità e quella continuità tali da costituire la causa delle patologie denunciate. Istruita a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 18.1.2024, all'esito dell'assunzione delle quali è stata compiuta una CTU medico-legale, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che il cosiddetto sistema tabellare come delineato dal d.p.r. n. 1124/65 - che nella sua formulazione originaria limitava la tutela assicurativa contro le malattie professionali a quelle elencate nelle tabelle allegate al medesimo decreto - si fonda sulla presunzione della eziologia professionale di tali malattie dalle lavorazioni anch'esse indicate nelle medesime tabelle, una per l'industria e una per l'agricoltura. Perché però tale presunzione sia operante è altresì necessario che la malattia si manifesti nei tempi massimi specificati per ciascuna di esse nella terza parte della tabella. Con la sentenza n. 179/88 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 del citato decreto, nella parte in cui limitava la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella - purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro - e dell'art. 134 del medesimo decreto, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabiliva che le prestazioni previdenziali per le malattie professionali erano dovute sempre che le manifestazioni morbose si verificassero entro un certo termine (e analogamente, per il lavoro in agricoltura, degli artt. 211 e 254). In seguito a tale intervento il lavoratore è dunque ammesso a provare che la malattia, anche quando si sia verificata fuori dei termini predeterminati nella tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto, con l'obbligo per l di fornire le relative prestazioni previdenziali. CP_1
Ma come rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella successiva pronuncia n. 206/88 e poi dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il lavoratore che non possa avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, deve dimostrare, in applicazione del generale principio dell'onere della prova, oltre all'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e il nesso causale fra tale lavorazione e la malattia denunciata. Nel caso in cui la malattia sia inserita nella tabella, soltanto se esiste la prova della sua sicura eziologia diversa dal rischio professionale, si può negare il nesso di causalità e, così, superare la presunzione posta dalla legge. Il rigetto della domanda può trovare fondamento soltanto nell'accertamento che si tratta di malattia che neppure astrattamente può derivare dalla pagina 2 di 5 lavorazione tabellata o nell'accertamento che non v'è stata da parte dell'assicurato esposizione al rischio professionale o v'è stata un'esposizione del tutto irrilevante, altrimenti il nesso causale deve presumersi esistente. Nel caso in cui la malattia non sia invece inserita nella tabella la prova del nesso causale fra lavorazione e patologia deve essere data secondo le regole generali, senza che il lavoratore sia assistito da alcuna presunzione. Nel caso in esame dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste collega del ricorrente, anch'egli trapanista alle dipendenze della Testimone_1 stessa società dal 2010 al 2022 ha dichiarato: “ … io ho avuto diverse ricadute da infortunio e il ricorrente in quei periodi mi ha sostituito come trapanista. Quando vi ero anch'io lo adibivano a mansioni diverse quali, carpentiere, saldatore, tagliatore, e guidava altresì il muletto. Durante queste attività egli doveva sollevare pezzi di metallo dal bancale al banco di lavoro. I pezzi di metallo potevano pesare dai venti ai cinquanta chili a seconda delle diverse lavorazioni e durante la lavorazione dovevano essere girati e spostati … dove vi era il banco di lavoro del ricorrente il carro ponte non arrivava;
pertanto, la movimentazione di tutti i pezzi andava fatta manualmente da solo dal ricorrente. Al termine della lavorazione il ricorrente su indicazione del datore di lavoro doveva spostare con il muletto elettrico il cassone che conteneva gli scarti di lavorazione che era assai pesante, direi tra i trenta e i cinquanta chili circa, fino al cassone dei rifiuti, sollevare con il muletto il cassone fino all'ingresso del contenitore dei rifiuti, che era alto circa un metro e mezzo, e poi rovesciarne il contenuto nel contenitore stesso. Faceva detta operazione senza l'aiuto di alcuno, sollevando il cassone dalle pale al contenitore del muletto, sulle quali si posizionava, e poi ne rovesciava il contenuto con la forza delle sole braccia. Circa tre anni fa il datore di lavoro ha acquistato un cassone diverso dotato di ruote che mediante una catena si sgancia e si ribalta automaticamente. I pezzi lavorati andavano movimentati dal ricorrente sul banco di lavoro. Il ricorrente lavorava otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni di malattia o ferie”. Dall'esame della testimonianza è emerso che il ricorrente svolge dal 2017, in modo non occasionale, mansioni che prevedono un rilevante sforzo fisico, con ripetuta movimentazione manuale di carichi pesanti. Dall'esame della consulenza tecnica risulta inoltre che il ricorrente è affetto da
“pregressa protrusione erniaria discale posteriore L4-L5 associata a piccola fissurazione dell'anulus in sede mediana in discopatia del rachide”. Quanto al nesso di causalità fra mansioni svolte e patologia, il consulente tecnico – fra l'altro – afferma: “Alla luce di quanto emerso nel corso dell'indagine peritale, è emerso Alla luce di quanto emerso nel corso dell'indagine peritale, è emerso che il Sig. ha Pt_1 esercitato nell'arco della sua vita lavorativa, mansioni piuttosto pesanti, che prevedevano la movimentazione manuale di carichi e di pesi di rilevante entità ed in modo non occasionale. Ci si riferisce soprattutto al periodo lavorativo dal 2017 al 2021 … durante il quale il ricorrente aveva compiti che prevedevano la movimentazione di pezzi metallici di peso variabile fino a kg. 25, con mezzi meccanici ma anche manualmente … Considerando nel loro complesso le tipologie di lavorazioni svolte, le caratteristiche specifiche delle stesse per diversi anni, risulta plausibile che sul ricorrente abbiano gravato i fattori di rischio indicati dalla tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 09-04-2008, relativamente alla patologia ernia discale lombare L4-L5 denunciata e documentata ... In conclusione, al termine dell'indagine eseguita,
pagina 3 di 5 si ritiene di poter affermare che la patologia denunciata a carico della colonna lombo-sacrale sia di origine tecnopatica”. Quanto poi alla misura della patologia indennizzabile il consulente tecnico aggiunge:
“La valutazione medico-legale delle menomazioni conseguenti alla malattia professionale prevede l'uso della specifica tabella ex D.M. 12 Luglio 2000. La predetta tabella prevede alla voce n. 213 attribuzione di danno biologico fino al 12% per ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Tale voce tabellare può essere attribuita al caso di specie, con proporzionale riduzione considerando che all'esame clinico la funzionalità della cerniera lombo-sacrale è solo lievemente ridotta e non sono emersi disturbi trofico-sensitivi. Si ritiene che il trattamento mediante ozonoterapia sia stato efficace nel contenere in maniera significativa i reliquati anatomo-funzionali, pertanto che alla menomazione a carico del rachide lombo-sacrale attualmente rilevato sia imputabile danno biologico in misura del 2%. Tenuto conto che in capo al ricorrente erano già stati riconosciuti postumi di precedenti infortuni lavorativi nella misura del 6%, la menomazione complessiva, considerando l'esito della tecnopatia a carico della colonna lombo-sacrale, è quantificabile nella misura del 8%”. Il consulente tecnico ha quindi concluso che la patologia oggetto di controversia ha origine professionale e che ha determinato nel ricorrente un grado di menomazione pari al complessivo 8%, tenuto conto delle pregresse infermità indennizzate in seguito ai due infortuni subiti. Tale grado era sussistente già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa il 12.3.2021. Gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica della patologia e alla misura della sua gravità, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatte propri da questo giudice.
Per questi motivi
- accertata la sussistenza della patologia e del nesso causale con le mansioni svolte, oltre al grado di inabilità - deve essere accolta la domanda del ricorrente nei limiti indicati. L' deve quindi essere condannato a erogare a l'indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale di cui all'art. 13/2, lettera a), D.l.vo n. 38/00 commisurato a un grado di menomazione dell'8%, detratto quanto già eventualmente percepito, oltre agli interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.3.2021 e fino al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, ritualmente dichiaratosi antistatario;
sono definitivamente poste a carico dell' quelle della CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1623/23 R.G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_1 respinta, così provvede:
- condanna l' a erogare a l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13/2, lettera CP_1 Parte_1
a), D.l.vo n. 38/00, commisurato a un grado di menomazione dell'8%, detratto quanto già eventualmente corrisposto, oltre agli interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore di liquidate in CP_1 Parte_1 complessivi €. 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in atti;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 28.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5