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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2648/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2648/2024
Oggi 26 marzo 2025, alle ore 11:09, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. Raffaele Specchi il quale discute la causa Parte_1
rilevando che, sulla base dell'espletata istruttoria, è emersa la sussistenza del contratto di comodato dedotto in lite;
rileva la mancanza di qualsiasi prova in ordine agli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal resistente;
chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda principale, ivi inclusa quella di pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 900,00 al mese, nonché il rigetto della domanda avversaria;
chiede fissarsi una somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile; con vittoria di spese e compensi, oltre spese di mediazione e spese per il rilascio della certificazione notarile ventennale;
- per l'avv. Saverio Burgaretta, oggi sostituito dall'avv. Viviana Parte_2
Girmenia, e l'avv. Elide Campisi, oggi sostituita dall'avv. Diego Fancello, i quali discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:50, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 2648/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2648/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Raffaele Specchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Saverio Burgaretta e Elide Campisi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.03.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
tesa ad accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato Parte_2
inter partes avente ad oggetto il villino e il limitrofo terreno di mq 3.877, siti ad Avola, contrada Sanghitello, censiti nel Catasto del medesimo Comune al Foglio 40, Particella
96 (il villino), e al Foglio 40, Particella 244 (il terreno).
1.1. - A supporto della domanda, il ricorrente ha dedotto: a) di essere proprietario dei suddetti immobili giusta successione apertasi in morte del padre Persona_1
; b) che quest'ultimo, prima di morire, aveva concesso in comodato i beni di cui
[...]
sopra a e , quest'ultimo deceduto il 14.05.2024; c) Parte_2 Persona_2
che, fallite le trattative tra le parti per la vendita del compendio immobiliare oggetto di lite, il ricorrente aveva tentato di rientrarne nella disponibilità con lettera A/R del
02.05.2024, rimasta inesitata;
d) che parimenti infruttuosa è rimasta la procedura di mediazione obbligatoria esperita in data 02.07.2024, attesa la mancata partecipazione della parte invitata.
1.2. - Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto dichiararsi risolto il contratto di comodato sussistente inter partes, con condanna del resistente all'immediato rilascio dei beni detenuti sine titulo, previa fissazione ex art. 614-bis
c.p.c. di una sanzione per ogni violazione successiva dell'ordine giudiziale, nonché al pagamento di una indennità non inferiore alla somma mensile di € 900,00; con vittoria di spese e compensi di lite, ivi inclusi quelli relativi alla fase di mediazione obbligatoria.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo Parte_2
rigettarsi la domanda avversaria, all'uopo domandando, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto, in proprio favore, della proprietà degli immobili dedotti in lite per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c.
3. - Assegnato termine per la notifica della memoria difensiva contenente la domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c., con memoria telematicamente depositata in data
17.01.2025, ha chiesto il rigetto di tale domanda, in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto, all'uopo producendo in giudizio relazione notarile ultraventennale risalente al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio.
Pag. 3 di 9 4. - La causa, istruita a mezzo prove documentali e orali, è stata posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
5. - La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
5.1. - Al riguardo, va premesso come, in passato, il tema della qualificazione giuridica della domanda di rilascio di un immobile abbia visto contrapporsi un primo orientamento (espresso da Cass. n. 4507/1981; n. 14135/2005; n. 705/2013) - che ravvisava il possibile fondamento delle azioni personali nell'invalidità o nell'esaurimento (per risoluzione, rescissione recesso, decorso del termine finale, etc.) del rapporto obbligatorio che aveva fondato la detenzione del convenuto -, ad una difforme corrente interpretativa (espressa da Cass. n. 2210/1984; n. 26003/2010; n.
17941/2013), secondo cui nel novero dei presupposti dell'azione restitutoria dovesse ricomprendersi anche l'insussistenza - iniziale e assoluta - di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della res in capo al convenuto.
Nel risolvere tale contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che, ove l'attore chieda di dichiarare abusiva la detenzione di un bene che assume essere suo proprio, senza al contempo ricollegare la propria pretesa restitutoria al venir meno di un titolo giustificativo di carattere negoziale (locazione, comodato, deposito, ecc.), non si verta in ipotesi di azione di restituzione, bensì di vera e propria rivendicazione.
Ciò in quanto la tesi opposta renderebbe, in buona sostanza, vana la stessa previsione codicistica dell'azione di rivendica, il cui campo di applicazione risulterebbe, così, concretamente annullato.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, “l'azione personale di restituzione non può surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione” (cfr. Sez.
Un. n. 7305/2014).
Pag. 4 di 9 5.2. - Diversamente dall'azione di rivendicazione, l'azione restitutoria presuppone che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, il quale può nascere, eventualmente, anche da un rapporto contrattuale ab origine invalido.
Ne consegue che colui il quale agisce al fine di ottenere la restituzione di un bene, deve semplicemente provare l'obbligo di restituzione gravante sulla parte convenuta, non essendo necessario dimostrare la sussistenza, sullo stesso bene, di un diritto di proprietà in termini analoghi a quanto avviene in materia di azione di rivendicazione.
5.3. - Vertendosi in materia di accertamento avente natura personale, la relativa azione va proposta, come ha fatto il ricorrente, nelle forme del rito locatizio (cfr. Cass. n.
2603/1999).
5.4. - Con riguardo al caso in esame, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche che precedono, l'azione spiegata dal ricorrente va, dunque, qualificata alla stregua di azione restitutoria, avente natura personale, e non di azione petitoria, avente natura reale.
Il ricorrente ha, infatti, fondato la domanda di restituzione dell'immobile su una detenzione sine titulo della controparte, da qualificarsi tale poiché nascente da un contratto di comodato precario, stipulato oralmente tra le parti, ed a seguito della infruttuosa richiesta di restituzione dell'immobile fatta al resistente ex art. 1810 c.c.
5.5. - In via istruttoria, i fatti allegati dal ricorrente possono dirsi comprovati alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, i quali hanno confermato: a) che il padre del ricorrente, , ha concesso in comodato ai Persona_1
signori e una porzione del terreno e dell'immobile di sua Parte_2 Per_2
proprietà, comodato che, nell'estate del 2015, è stato esteso all'intera proprietà (cfr. verbale ud. 24.02.2025, teste;
b) che, nel mese di settembre del 2023, Tes_1
l'odierno ricorrente, assistito dall'Avv. Raffaele Specchi, si è incontrato con i signori presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piccione e che, in detta occasione, le parti Pt_2
hanno concordato sull'acquisto dell'immobile oggetto di lite in capo a , Persona_2
subordinatamente alla concessione, in favore di di un mutuo, Parte_2
operazione infine non concretizzatasi a seguito della morte di , figlio di Persona_2
(cfr. verbale ud. 24.02.2025, teste Avv. ). Parte_2 Pt_1
I dichiaranti sono apparsi pienamente a conoscenza dei fatti di causa, per averli appresi direttamente, e non hanno mostrato preferenze o manifestato motivi di astio o livore
Pag. 5 di 9 verso l'una o l'altra parte, sicché gli stessi possono ritenersi pienamente credibili e le loro dichiarazioni perfettamente attendibili.
I fatti possono, dunque, ricostruirsi negli esatti termini in cui sono stati narrati dai testi nel corso della relativa escussione.
5.6. - A fronte della comprovata esistenza di un contratto di comodato precario tra le parti, nonché della documentata richiesta di restituzione indirizzata a Parte_2
(cfr. doc. 10, fasc. ricorrente), da ultimo reiterata con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, sorge, dunque, il diritto del ricorrente a vedersi restituire gli immobili di sua proprietà ex art. 1810 c.c., non avendo il resistente alcun diritto - valido e/o poziore - a ritenerlo.
5.7. - A tale ultimo riguardo, va indubbiamente respinta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente non avendo il predetto fornito alcuna prova Parte_2
degli elementi costitutivi dell'asserito acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale.
5.7.1. - Sul punto, basti ricordare che, con ordinanza resa a verbale di udienza del
03.02.2025, tutte le prove orali articolate nella memoria difensiva del resistente non sono state ammesse in quanto aventi ad oggetto fatti pienamente compatibili con una mera “detenzione qualificata”, già, peraltro, ampiamente dimostrata dall'esperita istruttoria orale, che ha confermato non solo la sussistenza di un rapporto di comodato inter partes, ma anche l'esplicito riconoscimento, da parte del resistente, dell'altrui dominio sulla res.
Tale riconoscimento, in particolare, deve ritenersi insito nell'avere il contrattato Pt_2
con il in ordine all'eventuale acquisto, in favore di Parte_1 [...]
degli immobili oggetto di lite;
contegno, questo, del tutto inconciliabile con Pt_2
l'asserito acquisto a titolo originario degli immobili in discorso.
5.7.2. - A ciò aggiungasi che, all'odierna udienza di discussione, i procuratori di parte resistente non hanno insistito, tantomeno specificamente, nelle istanze istruttorie non ammesse con la citata ordinanza del 03.02.2025, con la conseguenza che le stesse devono reputarsi definitivamente abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n. 10767/2022; Cass. n.
15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; C. App.
Pag. 6 di 9 Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App. Catania, Sez. II, n. 499/2023).
5.8. - Da quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda spiegata nei confronti di che va, dunque, condannato all'immediato rilascio, in favore di Parte_2
degli immobili dedotti in lite. Pt_1 Parte_1
5.9. - Merita, altresì, accoglimento la richiesta del ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della superiore condanna al rilascio;
somma che, tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e del presumibile valore locativo degli immobili dedotti in lite, si determina in € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento.
6. - Nonostante sia stata accertata la detenzione sine titulo dell'immobile in oggetto da parte del resistente, deve, tuttavia, rigettarsi la domanda di condanna del predetto al pagamento, in favore del ricorrente, di una “indennità” per occupazione sine titulo.
6.1. - Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite della S.C., con sentenza n.
33645/2022, ponendosi in linea intermedia tra la teoria normativa del danno, emersa prevalentemente nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e la teoria causale del danno, sostenuta dalla Terza Sezione Civile, hanno chiarito che, nel caso di occupazione di immobile, accanto alla tutela volta alla reintegra nella disponibilità del bene da altri occupato, debba riconoscersi anche la tutela risarcitoria, concernente non già il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire».
6.1.1. - Le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini del risarcimento del danno emergente, è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro
Pag. 7 di 9 corrispettivo, che è andata perduta a causa dell'occupazione senza titolo del bene da parte del terzo, in quanto il mero non uso, il quale è pure un attributo del contenuto del diritto di proprietà, è insuscettibile di risarcimento.
6.1.2. - Ai fini del risarcimento del lucro cessante, occorre, invece, l'allegazione degli specifici pregiudizi subiti da proprietario, fra i quali vanno annoverate le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato e le mancate locazioni a un canone superiore rispetto a quello di mercato.
6.2. - Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati, alcun danno appare ravvisabile sulla scorta delle apodittiche conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui difetta una sia pur minima descrizione, da parte del ricorrente, delle perdute possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, sugli immobili oggetto di lite.
7. - Le spese processuali - liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento individuato in quello sino a € 260.000,00, sulla base del valore complessivo della controversia risultante dalla sommatoria del valore della domanda principale e di quella riconvenzionale (cfr. Cass. n. 30840/2018: “Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva”), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite -, vanno poste a carico del resistente per le fasi di mediazione, di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
7.1. - Deve, altresì, riconoscersi al ricorrente il rimborso delle seguenti spese vive: €
237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per bolli;
€ 14,99 per spese di notifica;
€ 205,32 per spese di avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
7.2. - Va, invece, escluso il rimborso delle spese affrontate dal ricorrente per il rilascio della relazione notarile ultraventennale, trattandosi di spesa del tutto superflua ai fini dell'odierna decisione e, dunque, da reputarsi irripetibile nonostante l'esito vittorioso del giudizio, a norma dell'art. 92, co. 1, c.p.c.
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2648/2024 r.g., così dispone:
1) Accerta e dichiara l'inefficacia del contratto di comodato inter partes avente per oggetto il villino e il limitrofo terreno di mq 3.877 siti ad Avola, contrada
Sanghitello, censiti nel Catasto del medesimo Comune al Foglio 40, Particella
96 (il villino), e al Foglio 40, Particella 244 (il terreno).
2) Condanna all'immediata restituzione, in favore di Parte_2 [...]
dei suddetti immobili, senza dilazione. Parte_1
3) Visto l'art. 614-bis c.p.c., fissa in € 30,00 la sanzione per ogni giorno di ritardo, successivo a quello decorrente dalla data di notificazione della presente sentenza, nella esecuzione dell'adempimento sopra indicato.
4) Rigetta ogni altra domanda, anche riconvenzionale.
5) Condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 484,31 a titolo di
[...]
spese vive, € 300,00 (al lordo di c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%) a titolo di compenso per la fase di mediazione, ed € 14.103,00 a titolo di compensi per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2648/2024
Oggi 26 marzo 2025, alle ore 11:09, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. Raffaele Specchi il quale discute la causa Parte_1
rilevando che, sulla base dell'espletata istruttoria, è emersa la sussistenza del contratto di comodato dedotto in lite;
rileva la mancanza di qualsiasi prova in ordine agli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal resistente;
chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda principale, ivi inclusa quella di pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 900,00 al mese, nonché il rigetto della domanda avversaria;
chiede fissarsi una somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile; con vittoria di spese e compensi, oltre spese di mediazione e spese per il rilascio della certificazione notarile ventennale;
- per l'avv. Saverio Burgaretta, oggi sostituito dall'avv. Viviana Parte_2
Girmenia, e l'avv. Elide Campisi, oggi sostituita dall'avv. Diego Fancello, i quali discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:50, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 2648/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2648/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Raffaele Specchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Saverio Burgaretta e Elide Campisi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.03.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
tesa ad accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato Parte_2
inter partes avente ad oggetto il villino e il limitrofo terreno di mq 3.877, siti ad Avola, contrada Sanghitello, censiti nel Catasto del medesimo Comune al Foglio 40, Particella
96 (il villino), e al Foglio 40, Particella 244 (il terreno).
1.1. - A supporto della domanda, il ricorrente ha dedotto: a) di essere proprietario dei suddetti immobili giusta successione apertasi in morte del padre Persona_1
; b) che quest'ultimo, prima di morire, aveva concesso in comodato i beni di cui
[...]
sopra a e , quest'ultimo deceduto il 14.05.2024; c) Parte_2 Persona_2
che, fallite le trattative tra le parti per la vendita del compendio immobiliare oggetto di lite, il ricorrente aveva tentato di rientrarne nella disponibilità con lettera A/R del
02.05.2024, rimasta inesitata;
d) che parimenti infruttuosa è rimasta la procedura di mediazione obbligatoria esperita in data 02.07.2024, attesa la mancata partecipazione della parte invitata.
1.2. - Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto dichiararsi risolto il contratto di comodato sussistente inter partes, con condanna del resistente all'immediato rilascio dei beni detenuti sine titulo, previa fissazione ex art. 614-bis
c.p.c. di una sanzione per ogni violazione successiva dell'ordine giudiziale, nonché al pagamento di una indennità non inferiore alla somma mensile di € 900,00; con vittoria di spese e compensi di lite, ivi inclusi quelli relativi alla fase di mediazione obbligatoria.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo Parte_2
rigettarsi la domanda avversaria, all'uopo domandando, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto, in proprio favore, della proprietà degli immobili dedotti in lite per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c.
3. - Assegnato termine per la notifica della memoria difensiva contenente la domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c., con memoria telematicamente depositata in data
17.01.2025, ha chiesto il rigetto di tale domanda, in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto, all'uopo producendo in giudizio relazione notarile ultraventennale risalente al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio.
Pag. 3 di 9 4. - La causa, istruita a mezzo prove documentali e orali, è stata posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
5. - La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
5.1. - Al riguardo, va premesso come, in passato, il tema della qualificazione giuridica della domanda di rilascio di un immobile abbia visto contrapporsi un primo orientamento (espresso da Cass. n. 4507/1981; n. 14135/2005; n. 705/2013) - che ravvisava il possibile fondamento delle azioni personali nell'invalidità o nell'esaurimento (per risoluzione, rescissione recesso, decorso del termine finale, etc.) del rapporto obbligatorio che aveva fondato la detenzione del convenuto -, ad una difforme corrente interpretativa (espressa da Cass. n. 2210/1984; n. 26003/2010; n.
17941/2013), secondo cui nel novero dei presupposti dell'azione restitutoria dovesse ricomprendersi anche l'insussistenza - iniziale e assoluta - di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della res in capo al convenuto.
Nel risolvere tale contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che, ove l'attore chieda di dichiarare abusiva la detenzione di un bene che assume essere suo proprio, senza al contempo ricollegare la propria pretesa restitutoria al venir meno di un titolo giustificativo di carattere negoziale (locazione, comodato, deposito, ecc.), non si verta in ipotesi di azione di restituzione, bensì di vera e propria rivendicazione.
Ciò in quanto la tesi opposta renderebbe, in buona sostanza, vana la stessa previsione codicistica dell'azione di rivendica, il cui campo di applicazione risulterebbe, così, concretamente annullato.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, “l'azione personale di restituzione non può surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione” (cfr. Sez.
Un. n. 7305/2014).
Pag. 4 di 9 5.2. - Diversamente dall'azione di rivendicazione, l'azione restitutoria presuppone che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, il quale può nascere, eventualmente, anche da un rapporto contrattuale ab origine invalido.
Ne consegue che colui il quale agisce al fine di ottenere la restituzione di un bene, deve semplicemente provare l'obbligo di restituzione gravante sulla parte convenuta, non essendo necessario dimostrare la sussistenza, sullo stesso bene, di un diritto di proprietà in termini analoghi a quanto avviene in materia di azione di rivendicazione.
5.3. - Vertendosi in materia di accertamento avente natura personale, la relativa azione va proposta, come ha fatto il ricorrente, nelle forme del rito locatizio (cfr. Cass. n.
2603/1999).
5.4. - Con riguardo al caso in esame, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche che precedono, l'azione spiegata dal ricorrente va, dunque, qualificata alla stregua di azione restitutoria, avente natura personale, e non di azione petitoria, avente natura reale.
Il ricorrente ha, infatti, fondato la domanda di restituzione dell'immobile su una detenzione sine titulo della controparte, da qualificarsi tale poiché nascente da un contratto di comodato precario, stipulato oralmente tra le parti, ed a seguito della infruttuosa richiesta di restituzione dell'immobile fatta al resistente ex art. 1810 c.c.
5.5. - In via istruttoria, i fatti allegati dal ricorrente possono dirsi comprovati alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, i quali hanno confermato: a) che il padre del ricorrente, , ha concesso in comodato ai Persona_1
signori e una porzione del terreno e dell'immobile di sua Parte_2 Per_2
proprietà, comodato che, nell'estate del 2015, è stato esteso all'intera proprietà (cfr. verbale ud. 24.02.2025, teste;
b) che, nel mese di settembre del 2023, Tes_1
l'odierno ricorrente, assistito dall'Avv. Raffaele Specchi, si è incontrato con i signori presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piccione e che, in detta occasione, le parti Pt_2
hanno concordato sull'acquisto dell'immobile oggetto di lite in capo a , Persona_2
subordinatamente alla concessione, in favore di di un mutuo, Parte_2
operazione infine non concretizzatasi a seguito della morte di , figlio di Persona_2
(cfr. verbale ud. 24.02.2025, teste Avv. ). Parte_2 Pt_1
I dichiaranti sono apparsi pienamente a conoscenza dei fatti di causa, per averli appresi direttamente, e non hanno mostrato preferenze o manifestato motivi di astio o livore
Pag. 5 di 9 verso l'una o l'altra parte, sicché gli stessi possono ritenersi pienamente credibili e le loro dichiarazioni perfettamente attendibili.
I fatti possono, dunque, ricostruirsi negli esatti termini in cui sono stati narrati dai testi nel corso della relativa escussione.
5.6. - A fronte della comprovata esistenza di un contratto di comodato precario tra le parti, nonché della documentata richiesta di restituzione indirizzata a Parte_2
(cfr. doc. 10, fasc. ricorrente), da ultimo reiterata con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, sorge, dunque, il diritto del ricorrente a vedersi restituire gli immobili di sua proprietà ex art. 1810 c.c., non avendo il resistente alcun diritto - valido e/o poziore - a ritenerlo.
5.7. - A tale ultimo riguardo, va indubbiamente respinta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente non avendo il predetto fornito alcuna prova Parte_2
degli elementi costitutivi dell'asserito acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale.
5.7.1. - Sul punto, basti ricordare che, con ordinanza resa a verbale di udienza del
03.02.2025, tutte le prove orali articolate nella memoria difensiva del resistente non sono state ammesse in quanto aventi ad oggetto fatti pienamente compatibili con una mera “detenzione qualificata”, già, peraltro, ampiamente dimostrata dall'esperita istruttoria orale, che ha confermato non solo la sussistenza di un rapporto di comodato inter partes, ma anche l'esplicito riconoscimento, da parte del resistente, dell'altrui dominio sulla res.
Tale riconoscimento, in particolare, deve ritenersi insito nell'avere il contrattato Pt_2
con il in ordine all'eventuale acquisto, in favore di Parte_1 [...]
degli immobili oggetto di lite;
contegno, questo, del tutto inconciliabile con Pt_2
l'asserito acquisto a titolo originario degli immobili in discorso.
5.7.2. - A ciò aggiungasi che, all'odierna udienza di discussione, i procuratori di parte resistente non hanno insistito, tantomeno specificamente, nelle istanze istruttorie non ammesse con la citata ordinanza del 03.02.2025, con la conseguenza che le stesse devono reputarsi definitivamente abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n. 10767/2022; Cass. n.
15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; C. App.
Pag. 6 di 9 Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App. Catania, Sez. II, n. 499/2023).
5.8. - Da quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda spiegata nei confronti di che va, dunque, condannato all'immediato rilascio, in favore di Parte_2
degli immobili dedotti in lite. Pt_1 Parte_1
5.9. - Merita, altresì, accoglimento la richiesta del ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della superiore condanna al rilascio;
somma che, tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e del presumibile valore locativo degli immobili dedotti in lite, si determina in € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento.
6. - Nonostante sia stata accertata la detenzione sine titulo dell'immobile in oggetto da parte del resistente, deve, tuttavia, rigettarsi la domanda di condanna del predetto al pagamento, in favore del ricorrente, di una “indennità” per occupazione sine titulo.
6.1. - Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite della S.C., con sentenza n.
33645/2022, ponendosi in linea intermedia tra la teoria normativa del danno, emersa prevalentemente nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e la teoria causale del danno, sostenuta dalla Terza Sezione Civile, hanno chiarito che, nel caso di occupazione di immobile, accanto alla tutela volta alla reintegra nella disponibilità del bene da altri occupato, debba riconoscersi anche la tutela risarcitoria, concernente non già il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire».
6.1.1. - Le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini del risarcimento del danno emergente, è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro
Pag. 7 di 9 corrispettivo, che è andata perduta a causa dell'occupazione senza titolo del bene da parte del terzo, in quanto il mero non uso, il quale è pure un attributo del contenuto del diritto di proprietà, è insuscettibile di risarcimento.
6.1.2. - Ai fini del risarcimento del lucro cessante, occorre, invece, l'allegazione degli specifici pregiudizi subiti da proprietario, fra i quali vanno annoverate le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato e le mancate locazioni a un canone superiore rispetto a quello di mercato.
6.2. - Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati, alcun danno appare ravvisabile sulla scorta delle apodittiche conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui difetta una sia pur minima descrizione, da parte del ricorrente, delle perdute possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, sugli immobili oggetto di lite.
7. - Le spese processuali - liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento individuato in quello sino a € 260.000,00, sulla base del valore complessivo della controversia risultante dalla sommatoria del valore della domanda principale e di quella riconvenzionale (cfr. Cass. n. 30840/2018: “Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva”), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite -, vanno poste a carico del resistente per le fasi di mediazione, di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
7.1. - Deve, altresì, riconoscersi al ricorrente il rimborso delle seguenti spese vive: €
237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per bolli;
€ 14,99 per spese di notifica;
€ 205,32 per spese di avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
7.2. - Va, invece, escluso il rimborso delle spese affrontate dal ricorrente per il rilascio della relazione notarile ultraventennale, trattandosi di spesa del tutto superflua ai fini dell'odierna decisione e, dunque, da reputarsi irripetibile nonostante l'esito vittorioso del giudizio, a norma dell'art. 92, co. 1, c.p.c.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2648/2024 r.g., così dispone:
1) Accerta e dichiara l'inefficacia del contratto di comodato inter partes avente per oggetto il villino e il limitrofo terreno di mq 3.877 siti ad Avola, contrada
Sanghitello, censiti nel Catasto del medesimo Comune al Foglio 40, Particella
96 (il villino), e al Foglio 40, Particella 244 (il terreno).
2) Condanna all'immediata restituzione, in favore di Parte_2 [...]
dei suddetti immobili, senza dilazione. Parte_1
3) Visto l'art. 614-bis c.p.c., fissa in € 30,00 la sanzione per ogni giorno di ritardo, successivo a quello decorrente dalla data di notificazione della presente sentenza, nella esecuzione dell'adempimento sopra indicato.
4) Rigetta ogni altra domanda, anche riconvenzionale.
5) Condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 484,31 a titolo di
[...]
spese vive, € 300,00 (al lordo di c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%) a titolo di compenso per la fase di mediazione, ed € 14.103,00 a titolo di compensi per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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