Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/04/2022, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2022
N. 00495/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2022, proposto da
ZO IN e VI BO, rappresentati e difesi dall'avvocato Rudy Cortese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marostica, via Montello n. 7 Int. 3;
contro
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
la Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio
nei confronti
il Comune di Pove del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio di Pianificazione Territoriale, avente ad oggetto “autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 182 commi 3-bis 3-ter art 146 D. Lgs n. 42/2004. Trasmissione parere Soprintendenza”, a firma del Dirigente, Ing. Filippo Squarcina, comunicato ai ricorrenti tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia SUAP il 17/02/2022 (doc.01), con il quale la Provincia di Vicenza, richiamando il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di VR, RO e VI del 01.02.2022 prot. 2610, ha rigettato l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica e restituito la pratica 2021/0773 prot.49412 del 18/11/2021 al Comune di Pove del Grappa, con invito, per il Comune, di adottare le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 167 D. Lgs 42/2004 (rimessione in pristino);
nonché di ogni atto presupposto e/o comunque connesso ed, in particolare, del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di VR, RO e VI in data 01/02/2022, prot. n. 2610, a firma del soprintendente Vincenzo Tinè, comunicato ai ricorrenti tramite lo Sportello SUAP, in data 07/02/22 (doc.02), riferito all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla ditta IN ZO e BO VI, avente come oggetto “Pove del Grappa (VI) Via Monte Oro 5, foglio 13, mappale 1927 sub 2-3, Codice Pratica [...]-27102021, Pratica N.2021/0773 prot.49412 del 18/11/2021, Ditta AD ZO, Lavori: Sanatoria edilizia per la realizzazione di una piscina scoperta. Dlgs.42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.167, comma 4 e 5 e art 181 c.1 bis, c.1 ter accertamento di compatibilità paesaggistica. Restituzione pratica”, con il quale è stata disposta la restituzione della pratica al Comune di Pove del Grappa in quanto non risulta applicabile l’art.167, comma 4 e 5, e art.181 c 1bis, c.1 ter, ed invitato lo stesso Comune a procedere secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 167 c.1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Alberto Pasi;
Considerato che a sostegno della domanda di misure cautelari si prospetta il pregiudizio irreparabile che discenderebbe dalla esecuzione di futuri provvedimenti sanzionatori, in ipotesi suscettibili di specifica impugnazione ed autonoma richiesta cautelare;
Ritenuto pertanto che, allo stato, difetta il requisito di un attuale “periculum in mora”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Respinge la domanda cautelare.
Compensa in via equitativa le spese di questa fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO