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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 338/2025 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LAUDICINA Parte_1 C.F._1
Luigi
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ZERBO Vincenza e dall'avv. GIANGRANDE Nadia
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 19.9.2025 e 17.9.2025, le parti hanno concluso chiedendo che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.3.2025 premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 il 21.10.2016 in Palermo, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Controparte_1
Comune al n. 233, parte II, serie A, volume 2645, anno 2016, ha esposto che:
- dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 4.8.2014); Per_1
- l'immobile adibito a casa coniugale sito in Palermo, cortile Biondo n. 8 è di proprietà dei genitori del resistente;
- i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa del comportamento aggressivo e umiliante tenuto dal nei confronti della ricorrente;
CP_1
- nel mese di luglio 2024 i coniugi hanno dato inizio a un periodo di separazione di fatto, pur continuando a coabitare nello stesso immobile;
- il 4.1.2025, a seguito di un litigio tra i coniugi, la ha deciso di trasferire stabilmente nel Pt_1
Comune di Marsala, portando con sé la figlia minore.
Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha domandato:
“DICHIARARE, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico del resistente autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Controparte_1
AFFIDARE la figlia minore, con il regime dell'affidamento condiviso, a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre nell'attuale domicilio ovvero in quello, diverso, ove la stessa dovesse trasferirsi;
DISPORRE che il diritto di visita del genitore non collocatario potrà essere concordato e organizzato liberamente e senza alcuna formalità dagli stessi genitori ma che, in caso di disaccordo, esso sarà regolamentato come segue: 1) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le minori: a) due giorni infrasettimanali, precisamente il martedì e il giovedì, dalle ore
16:30 alle ore 21:30; b) i weekend, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 16:00 fino alla domenica alle ore 21.30; c)
10 gg consecutivi nel mese di luglio e altri 10 gg consecutivi nel mese di agosto (la decorrenza esatta di tali 10 giorni sarà indicata dal alla entro la metà del mese di giugno); d) 3 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie CP_1 Pt_1
e 2 giorni consecutivi durante quelle pasquali;
2) la minore trascorrerà tutte le festività religiose e civili, alternativamente, con la madre e con il padre (così, esemplificativamente, la notte di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; la notte di Capodanno con un genitore e il giorno con l'altro; la domenica delle Palme con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro); 3) quando il padre terrà con sé la minore nelle notti di Natale e/o di Capodanno e/o di altre festività, la minore pernotterà con il padre che la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 11:00 del giorno successivo;
4) la minore, ove non risulti possibile la compresenza di entrambi i genitori, trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i giorni (o parte di essi) dei propri compleanni;
PORRE a carico di a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, un assegno mensile di € Controparte_1
500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, mediante bonifico bancario da eseguire in favore della Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della minore e che, comunque, dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate;
pag. 2/5 PREVEDERE che l'assegno unico e ogni eventuale bonus afferente alla posizione della minore saranno percepiti da entrambi i genitori nella misura della metà per ciascuno, così come previsto dal d.lgs. n. 230/2021, dalla circolare
INPS n. 23/2022 e dal messaggio INPS n. 1714/2022.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge n. 898/1970, DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Marsala.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata il 28.4.2025, costituitosi in giudizio il contestando in CP_1 fatto e in diritto tutto quanto dedotto dalla ricorrente, ha esposto di non avere mai assunto atteggiamenti violenti nei confronti della ricorrente e che il legame coniugale è venuto meno a partire dal mese di settembre 2024 in conseguenza di un improvviso cambiamento della , la quale Pt_1 instaurava una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra per tutti i motivi Parte_1 esposti in parte narrativa;
2) Autorizzare il a vivere separato dalla moglie, con obbligo di reciproco rispetto, dalla Parte_2 data del presente ricorso;
3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre;
Per_1
4) Disporre che il diritto di visita del genitore non collocatario potrà essere concordato e organizzato liberamente e senza alcuna formalità dagli stessi genitori ma che, in caso di disaccordo, esso sarà regolamentato come segue: 1) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la minore: a) nei weekend, e precisamente nei giorni di venerdì o sabato o domenica dalle ore 16:30 alle ore 21:30 a causa degli impegni lavorativi dello stesso e della distanza PalermoMarsala;
b) i weekend, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 21:30; c) 10 gg consecutivi nel mese di luglio e altri 10 gg consecutivi nel mese di agosto (la decorrenza esatta di tali 10 giorni sarà indicata dal
[...] alla entro la metà del mese di giugno); d) 3 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e 2 giorni CP_1 Pt_1 consecutivi durante quelle pasquali;
2) la minore trascorrerà tutte le festività religiose e civili, alternativamente, con la madre e con il padre, a titolo esemplificativo 24, 25 e 26 dicembre con il sig. 31 e 1 gennaio con la CP_1 madre, alternandosi negli anni successivi. Ciò sempre a causa della distanza che separa padre-figlia; 3) la minore, ove non risulti possibile la compresenza di entrambi i genitori, trascorrerà alternativamente con ciascuno i giorni dei propri compleanni;
5) Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo pe il mantenimento CP_1 della figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro i primi Per_1 dieci giorni di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie ed eccezionali per la figlia (es. mediche, sportive, scolastiche…) nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri individuati nel Protocollo adottato da Codesto
Tribunale; pag. 3/5 6) Disporre a carico del sig. la corresponsione del 50% dell'assegno unico in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
e prevedere che ogni eventuale bonus afferente alla posizione della minore sarà percepito da entrambi i genitori nella
[...] misura della metà per ciascuno, così come previsto dal d.lgs. n.230/2021, dalla circolare INPS n.23/2022 e dal messaggio INPS n.1714/2022;
7) Condannare la ricorrente alla refusione delle spese e degli onorari di lite”.
Con ordinanza ex art. 473 -bis. 22 c.p.c. del 25.6.2025, il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione Per_1 della madre, sita nel territorio del Comune di Marsala, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, il potrà incontrare e tenere con sé la figlia, con le CP_1 seguenti modalità: due volte alla settimana (martedì e giovedì) dalla fine dell'orario scolastico alle ore 20:00; con riferimento ai fine settimana, il padre potrà tenere con sé la minore per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle fine dell'orario scolastico del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno. Le vacanze natalizie verranno concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, un genitore terrà la figlia dal
24 al 30 o dal 31 al 6 gennaio, con alternanza negli anni a venire. Allo stesso modo, il genitore che terrà la figlia il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerlo con sé il Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché la minore possa trascorrere con entrambi i genitori quindici giorni (anche non continuativi), da concordare ogni anno, in luglio o in agosto;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la figlia con l'altro Per_1 genitore almeno una volta al giorno per telefono;
obbligo a carico di di versare in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 la somma di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , oltre il 50% delle spese straordinarie;
Per_1
percezione dell'assegno unico universale e/o qualsiasi altra prestazione assistenziale nella misura del 50% ciascuno”.
Con note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 19.9.2025 e 17.9.2025, le parti hanno dichiarato di voler trasformare la separazione da giudiziale in consensuale conformemente alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato con ordinanza del 25.6.2025; sicché con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. – resa all'esito del decorso del termine fissato, in sostituzione dell'udienza su istanza congiunta delle parti, per il deposito di note di trattazione scritta – il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato, accettate dalle parti, possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti e della figlia minore (nata il [...]). Per_1
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali. pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 25.6.2025 riportate in parte motiva;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello
Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5