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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RA TO, LA
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 857/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 810/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 03/06/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 25823 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza in modalità UAD ed in presenza del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 857/2025), promosso dall'A.E. - Dir. Prov. I^ di Torino contro la sentenza della C.G.T. di 1°grado di Torino, Sez. 1^, n.
810 del 5/5/2025, in materia di diniego di rimborso IRPEF per l'anno d'imposta 2022.
La vertenza è del tutto simile, ma a parti invertite, a quella di cui al RGA n. 769/2024.
Per ragioni di economia processuale, si rinvia alla sentenza riguardante la pratica rubricata con RGA n.
769/2024, tra le medesime Parti.
La sola differenza tra le vertenze concerne le annualità fiscali alla base di esse : per la RGA n. 769/2024, gli anni d'imposta erano il 2020 e 2021, mentre l'attuale vertenza, rubricata RGA n. 857/2025, è relativa all'anno 2022.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti in causa;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio e dispone la compensazione delle spese processuali.
La sentenza di I^ grado ivi impugnata non convince affatto codesta Corte, in primo luogo, per aver equivocato sui fatti alla base della fruibilità dell'agevolazione IRPEF sui c.d. impatriati.
L'ing. Resistente_1 non poteva beneficiare della legge n. 147/2015, in particolare perché nei 24 mesi antecedenti all'inizio dell'attività lavorativa non aveva continuativamente studiato all'estero.
Per il resto si rinvia alla sentenza emessa in data odierna sulla RGA n. 769/2024.
In deroga al principio di soccombenza, in ragione delle plurime pronunce, spesso divergenti, giurisprudenziali sul tema dei c.d. impatriati, le spese di lite del presente grado vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RA TO, LA
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 857/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 810/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 03/06/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 25823 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza in modalità UAD ed in presenza del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 857/2025), promosso dall'A.E. - Dir. Prov. I^ di Torino contro la sentenza della C.G.T. di 1°grado di Torino, Sez. 1^, n.
810 del 5/5/2025, in materia di diniego di rimborso IRPEF per l'anno d'imposta 2022.
La vertenza è del tutto simile, ma a parti invertite, a quella di cui al RGA n. 769/2024.
Per ragioni di economia processuale, si rinvia alla sentenza riguardante la pratica rubricata con RGA n.
769/2024, tra le medesime Parti.
La sola differenza tra le vertenze concerne le annualità fiscali alla base di esse : per la RGA n. 769/2024, gli anni d'imposta erano il 2020 e 2021, mentre l'attuale vertenza, rubricata RGA n. 857/2025, è relativa all'anno 2022.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti in causa;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio e dispone la compensazione delle spese processuali.
La sentenza di I^ grado ivi impugnata non convince affatto codesta Corte, in primo luogo, per aver equivocato sui fatti alla base della fruibilità dell'agevolazione IRPEF sui c.d. impatriati.
L'ing. Resistente_1 non poteva beneficiare della legge n. 147/2015, in particolare perché nei 24 mesi antecedenti all'inizio dell'attività lavorativa non aveva continuativamente studiato all'estero.
Per il resto si rinvia alla sentenza emessa in data odierna sulla RGA n. 769/2024.
In deroga al principio di soccombenza, in ragione delle plurime pronunce, spesso divergenti, giurisprudenziali sul tema dei c.d. impatriati, le spese di lite del presente grado vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali