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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 10.03.2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2867/2023 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Salvatore Cozzolino ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Caserta al Corso Trieste n. 158 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliati in S. Benedetto (Ce) alla via Arena, RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 12/05/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile e lo status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Chiedeva, pertanto, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare la sussistenza dei requisiti medico - legali per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale rivendicata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali la causa, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito delle indagini peritali, ha riscontrato che la ricorrente è affetto da “ Obesità medio grave con complicanze artrosiche (BMI 33,50). Sindrome depressiva endogena media gravità con fibromialgia associata. Ipertensione arteriosa. Tiroidite cronica autoimmune. Malattia da reflusso gastroesofageo
(MRGE) in ernia iatale” e che tali patologie determinano la sussistenza in capo alla ricorrente di “una condizione di invalida al 67% e portatrice di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 ella legge104/92 ” (cfr. relazione peritale in atti).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di AR ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa del 67% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente(cfr. relazione peritale in atti).
La parte ricorrente contesta che il ctu avrebbe valutato erroneamente la patologia depressiva.
In ordine alla asserita difformità tra quanto riportato dal consulente in perizia e la realtà fattuale, preme al Tribunale, ancora, osservare che il Consulente tecnico d'ufficio, nella verbalizzazione di quanto accaduto e registrato nel corso dell'accesso peritale, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte fanno fede sino a querela di falso (cfr.
Cass. n. 5973/15).
Orbene, poiché nel caso in parola la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CTU (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale.
Inoltre il ctu, sul punto ha chiarito che “Una depressione "endogena grave" si accompagna, oltre che ad una deflessione del tono dell'umore, anche a disturbi cognitivi, delle capacità motorie, dell'attenzione, dell'interesse per tutto ciò che circonda il soggetto, un fortissimo isolamento sociale, oltre che a disturbi neurovegetativi. Tutto ciò non è presente nel soggetto in esame.
E' solo presente una deflessione del tono dell'umore ed un verosimile disturbo del sonno notturno” (cfr. risposta alle contestazioni alla bozza relazione peritale in atti).
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa. E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che le patologie accertate non sono tali da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e dello status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
-
rapp.ta e difesa dall'avvocato Salvatore Cozzolino ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Caserta al Corso Trieste n. 158 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliati in S. Benedetto (Ce) alla via Arena, RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 12/05/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile e lo status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Chiedeva, pertanto, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare la sussistenza dei requisiti medico - legali per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale rivendicata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali la causa, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito delle indagini peritali, ha riscontrato che la ricorrente è affetto da “ Obesità medio grave con complicanze artrosiche (BMI 33,50). Sindrome depressiva endogena media gravità con fibromialgia associata. Ipertensione arteriosa. Tiroidite cronica autoimmune. Malattia da reflusso gastroesofageo
(MRGE) in ernia iatale” e che tali patologie determinano la sussistenza in capo alla ricorrente di “una condizione di invalida al 67% e portatrice di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 ella legge104/92 ” (cfr. relazione peritale in atti).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di AR ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa del 67% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente(cfr. relazione peritale in atti).
La parte ricorrente contesta che il ctu avrebbe valutato erroneamente la patologia depressiva.
In ordine alla asserita difformità tra quanto riportato dal consulente in perizia e la realtà fattuale, preme al Tribunale, ancora, osservare che il Consulente tecnico d'ufficio, nella verbalizzazione di quanto accaduto e registrato nel corso dell'accesso peritale, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte fanno fede sino a querela di falso (cfr.
Cass. n. 5973/15).
Orbene, poiché nel caso in parola la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CTU (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale.
Inoltre il ctu, sul punto ha chiarito che “Una depressione "endogena grave" si accompagna, oltre che ad una deflessione del tono dell'umore, anche a disturbi cognitivi, delle capacità motorie, dell'attenzione, dell'interesse per tutto ciò che circonda il soggetto, un fortissimo isolamento sociale, oltre che a disturbi neurovegetativi. Tutto ciò non è presente nel soggetto in esame.
E' solo presente una deflessione del tono dell'umore ed un verosimile disturbo del sonno notturno” (cfr. risposta alle contestazioni alla bozza relazione peritale in atti).
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa. E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che le patologie accertate non sono tali da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e dello status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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