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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 461/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 461/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per credito derivante da contratto di fidejussione bancaria, vertente tra:
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Cessaniti (VV), alla via Cola di Rienzo n. 33, codice fiscale , C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Caridà, del Foro di Vibo
Valentia, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Vibo Valentia, alla via
Nilde Iotti “Complesso Pugliese Pal. A/8” (con telefax: 0963.993223 e indirizzo di posta elettronica: ; Email_1
Appellante
e
1 ora denominata come da atto a rogito notaio Controparte_1 CP_2 del 20.12.2021 rep. 18387/12230 depositato presso la C.C.I.A.A. Persona_1 di Roma il 10.2.2022), con sede in Roma Lungotevere Flaminio n.18, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. in persona del suo procuratore P.IVA_1 speciale, avv. , munito dei poteri di rappresentanza e di firma in forza di CP_3 procura rilasciata il 1°.7.2021 (atto registrato a Milano il 2.7.2021 n. 57666 serie 1T) dal dott. nella sua qualità di amministratore delegato e legale Persona_2 rappresentante, autenticata nella firma del dott. coadiutore del dott. Persona_3
notaio in Milano, in data 1°.7.2021, rep. n. 192702 e racc. n. Persona_4
22491, in proprio e nella qualità di procuratore di in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Lungotevere Flamino n.18, codice fiscale , in virtù di procura conferita con atto autenticato da Allen P.IVA_2
Labor, Notary Public di Londra (Regno Unito) in data 23.10.2006, munito di apostille in pari data al n. H177806, depositata presso il notaio avv. Mario Enzo Romano di Roma con atto del 10.11.2006 rep. n. 373828 e n.16489 racc., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla presente comparsa, dall'avv. Alessandra Villecco del Foro di
Cosenza, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Beato Umile n. 14, presso lo studio professionale, sito in Cosenza alla via Beato Umile n. 14 (telefax: 0984-33081; indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante) chiede: “Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto: In via preliminare: - Dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 è, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente annullamento delle somme ivi portate. - In subordine, stante la eccepita nullità, dichiarare la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. In via definitiva e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 29/2019 pubblicata in data
11/01/2018 dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, accogliere tutte le
2 conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “2) - Stante il formale disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione del 17/06/1994 e della sottoscrizione apposta in calce alla richiesta del 28/10/1996 formulata alla Banca Commerciale Italiana di elevazione della predetta fideiussione, accertare e dichiarare la inesistenza nei confronti della odierna opponente del contratto dedotto in giudizio, con conseguente inesistenza del credito asseritamente vantato dalla ingiungente nei suoi confronti. In via definitiva e nel merito: 1) riconoscere e dichiarare l'insussistenza dell'ammontare del credito come dedotto dalla società per le causali di cui in premessa. 2) In Controparte_1 subordine, ricalcolati i rapporti di dare e avere delle parti per l'intero rapporto in funzione di espletanda C.T.U. secondo i criteri di diritto cui alla superiore narrativa, determinare il relativo saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: 1) rinnovare la consulenza tecnica di ufficio grafologica al fine di accertare la effettiva paternità delle sottoscrizioni apposte ai contratti per cui è causa. 2) Ammettere, senza inversione dell'onere della prova, C.T.U. in materia contabile che, in base alla producenda documentazione, ricalcoli le poste di dare ed avere tra le parti ed il saldo finale fino alla data di chiusura del conto, escludendo dal computo la capitalizzazione infrannuale e annuale degli interessi e delle commissioni tutte (C.M.S., calcolo della valuta, spese), verificandone l'effetto anatocistico e
l'eventuale superamento del tasso di usura con le conseguenze ex art. 1815, 2° comma
c.c.”;
il procuratore della appellata chiede: “l'adita Corte d'Appello di Controparte_1
Catanzaro voglia dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della in proprio, in quanto non cessionaria del credito, per come Controparte_1 affermato da parte appellante ma mera procuratrice della - Controparte_4 rigettare nel merito l'appello poiché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”.
3 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia
Con atto di citazione notificato il 14.5.2012, ha convenuto in Parte_1 giudizio, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2012 cron. 1675/2012 (procedimento n.
137/2012 r.g.a.c.), emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Vibo Valentia il 19.3.2012
e notificatole il 3.4.2012, con cui le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €. 45.054,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché spese del procedimento, ottenuto dalla suddetta società - in qualità di procuratrice di
[...]
(a sua volta cessionaria a titolo particolare di rapporti giuridici già in capo CP_4
a Intesa Gestione Crediti s.p.a., nuova denominazione sociale di Intesa Bci Gestione
Crediti s.p.a., acquirente pro soluto da Banca Commerciale Italiana s.p.a. di rapporti giuridici in blocco e relativi a crediti in sofferenza) - sul presupposto che la , Parte_1 in qualità di soggetto fideiussore, aveva garantito, nei limiti di lire 120.000.000 (euro
61.975,00), l'esposizione debitoria della società “ Controparte_5
, costituita “da saldo debitore di euro 110.492,12 in capitale e interessi alla data del
[...]
31.8.2011, quale saldo debitore relativo al conto corrente segnato col n.
6070001.01.015 e oggi identificato col n. B – 49268 – 00/35 – 50304 – 1, a suo tempo posto in essere presso la Banca Commerciale Italiana s.p.a., dipendenza di Vibo
Valentia, con garanzia fideiussoria di , CP_5 Parte_2
, , con interessi di mora regolati all'8%, oltre Parte_1 Parte_3 successivi interessi maturati e maturandi dall'1.9.2011 al soddisfo” (la domanda di emissione di decreto ingiuntivo reiterava una analoga domanda presentato nel maggio del 2005, peraltro, indicando il nome di battesimo della , erroneamente, come Parte_1
”, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo emesso). Pt_4
Con l'opposizione, in particolare, la : a) ha eccepito la carenza di Parte_1 legittimazione attiva di per difetto di prova della procura rilasciata Controparte_1 da b) ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., sia la Controparte_4 sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione del 17.6.1994 che quella apposta in calce alla richiesta di estensione della fideiussione del 28.10.1996; c) ha eccepito, pertanto, l'inesistenza della sottoscrizione e l'inesistenza del contratto,
4 effettuando il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., delle copie dei contratti in atti;
d) ha sostenuto l'infondatezza nel merito della pretesa di per Controparte_1 insussistenza del credito e per illegittimità degli interessi calcolati in misura superiore la tasso di legge, non indicati specificamente per iscritto e illegittimamente capitalizzati;
nonché per l'inammissibile contabilizzazione della commissione di massimo scoperto durante l'intero rapporto dedotto;
e) ha sostenuto, inoltre, l'inesistenza di prova dell'ammontare del credito. Ha chiesto, quindi, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (al fine di calcolare il saldo finale alla data di chiusura del conto, escludendo dal computo la capitalizzazione degli interessi e delle commissioni: commissione di massimo scoperto, calcolo delle valute e spese) ed ha concluso, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e, nel Controparte_1 merito, di dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla convenuta opposta e, in subordine, di determinare, all'esito di nuovi calcoli delle poste di dare ed avere tra le parti, il saldo dovuto.
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata in cancelleria il 2.10.2012, si è costituita nel giudizio di primo grado la quale, qualificandosi, come Controparte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo, procuratrice di (divenuta Controparte_4 titolare del credito per cui è causa a seguito di una serie di vicenda societarie e di cessioni), in primo luogo, ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla;
ha rilevato l'errata indicazione, da parte dell'opponente, della Parte_1 data di conclusione del contratto di fideiussione disconosciuto, con conseguente formale riconoscimento di quello datato 17.6.1994; ha sostenuto l'infondatezza del disconoscimento della richiesta di estensione della fideiussione di quella delle copie dei contratti, anche alla luce della produzione degli originali, chiedendo, peraltro, la verificazione di entrambi i documenti;
ha affermato, poi, l'infondatezza delle eccezioni e delle difese di merito della attrice-opponente, evidenziando che: a) la richiesta di decreto ingiuntivo non concerneva interessi capitalizzati in periodi trimestrali, ma annuali, debitamente calcolati, al pari della commissione di massimo scoperto;
b) la pretesa creditoria si fondava su un estratto autentico notarile, riportante le risultanze dei libri contabili della società. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita, oltre che con la documentazione prodotta dalle parti, con una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta a verificare la genuinità delle sottoscrizioni della sul contratto di fideiussione del 17.6.1994 e sulla richiesta Parte_1
5 di estensione della garanzia del 28.10.1996, essendo stata, in relazione ad entrambi i documenti, disconosciuta dalla opponente.
All'esito, il giudice ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile formulata dall'opponente, ritenendola meramente esplorativa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.9.2018, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 26/2019, del 9.1.2019, pubblicata in data 11.1.2019, il Tribunale di
Vibo Valentia ha così deciso: a) ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato a rifondere, in favore di Parte_1
le spese del giudizio;
c) ha posto, definitivamente, a carico della Controparte_1
le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
In sintesi, il Tribunale: I) ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta, avesse dimostrato la sua legittimazione attiva;
II) ha ritenuto, quanto Controparte_1 alle questioni di merito, da un lato, che, accertata con la perizia d'ufficio di natura grafologica la genuinità della sottoscrizione della sugli atti negoziali oggetto Parte_1 di causa, l'opponente non avesse fornito la prova, come era suo onere, per contrastare la pretesa creditoria della società opposta;
dall'altro, che la invocata consulenza tecnica d'ufficio contabile fosse di natura meramente esplorativa;
III) ha regolato le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 25.2.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con cui, in sintesi: I) ha eccepito la nullità del contratto di Parte_1 fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), in quanto riportava le clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., considerate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza;
II) ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al mero rinvio alle conclusioni cui era giunto il perito grafologo, senza prendere in considerazione
6 compiute critiche alla consulenza tecnica d'ufficio da parte del consulente di parte;
III) ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata, anche nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, ritenendola meramente esplorativa, sebbene ne sussistessero i presupposti, dato che la Parte_1 aveva eccepito l'illegittimità della pretesa di pagamento in ordine a: a) interessi oltre la misura legale, in assenza di determinazione degli stessi per iscritto;
b) capitalizzazione degli interessi medesimi;
c) contabilizzazione di commissione di massimo scoperto.
Pertanto, ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio grafologica e l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, concludendo come sopra riportato.
Assegnata la trattazione del procedimento alla terza sezione civile di queta Corte di
Appello e, inizialmente, non costituitasi in giudizio la Corte, con Controparte_1 ordinanza del 25.6.2019, depositata in cancelleria l'8.7.2019, ha riservato unitamente al merito ogni valutazione in ordine alle richieste dell'appellante di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio grafologica e di emissione di una perizia contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 4.10.2022, si è costituita nel giudizio di appello la società (nuova denominazione di CP_2 CP_1
, eccependo: a) il difetto di legittimazione passiva di quale
[...] Controparte_1 appellata convenuta, anche, “in proprio”, perché si era sempre qualificata come procuratrice della effettiva titolare del credito;
b) la carenza di Controparte_4 legittimazione passiva di ed anche di in Controparte_1 Controparte_6 merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito Intesa Gestione Crediti s.p.a.; c) l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione e di decadenza dal termine di cui all'art. 1957
c.c., sollevata dall'appellante, dovendosi qualificare il contratto intercorso tra la banca e la , non già come fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia, in Parte_1 forza del quale l'opponente si era obbligata a pagare immediatamente quanto dovuto per capitale interessi, spese ed ogni altro accessorio, essendo tale qualificazione giuridica desumibile: 1) dalla clausola cosiddetta “di riviviscenza” della garanzia in caso di restituzione di somme incassate dalla banca per annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti dalla stessa ricevuti;
2) dall'obbligo del garante di tenersi al corrente sulle condizioni patrimoniali del debitore (clausola considerata derogatoria della disposizione di cui all'art. 1956, c.c.); 3) dalla deroga alla disciplina sui termini, di cui all'art. 1957
7 c.c., per l'escussione del garante;
4) dall'estensione della garanzia ai crediti di restituzione delle somme erogate, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide;
5) dal divieto di esercizio del diritto di regresso o surroga da parte del garante, sino a quando non fosse integralmente estinta ogni ragione di credito della banca;
d) la genericità ed infondatezza della doglianza dell'appellante circa l'inesistenza e la quantificazione del credito, fondato, al contrario, sul contratto di conto corrente, sugli estratti conto e sugli “scalari” del conto, oltre che sulla apposita certificazione sia notarile, atti mai contestati.
Si è opposta alle richieste di consulenza tecnica d'ufficio grafologica e contabile e, quindi, ha concluso come sopra trascritto.
Con note di trattazione scritta presentate il 20.1.2023, in sostituzione, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, della trattazione dell'udienza del
24.1.2023, l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della
“cessionaria del credito” per difetto di legittimazione attiva dell'asserito creditore, in mancanza del contratto di cessione facente riferimento, in maniera specifica, al credito ceduto.
Aggiornata l'udienza di precisazione delle conclusioni ed assegnato il procedimento alla seconda sezione civile della Corte d'appello, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e
127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Hanno depositato la comparsa conclusionale entrambe le parti, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi. L'appellante ha presentato, anche, note di replica,
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di appello, oltre che, in generale, delle istanze e difese delle parti, appare opportuno
8 chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, l'esame: a) della eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di appello di (già , CP_2 Controparte_1 sollevata dalla con le note di trattazione scritta del 24.1.2023 e di quella di Parte_1 difetto di legittimazione passiva, in proprio, sollevata da (già CP_2
; b) della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio di natura sia Controparte_1 grafologica che contabile, formulata dall'appellante; c) dei motivi di appello, concernenti: I) la validità della perizia grafologica espletata nel giudizio di primo grado e l'esistenza e ed efficacia del contratto di garanzia e della sua successiva estensione nei confronti della che ne ha disconosciuto la firma (secondo motivo di appello); Parte_1
II) della eccezione di nullità delle clausole negoziali sulla rinuncia ai diritti ex art. 1957
c.c. (primo motivo di appello); III) della ulteriore eccezione di nullità delle clausole riguardanti determinazione di interessi, criteri di calcolo degli stessi e commissione di massimo scoperto ed altre voci di spesa (terzo motivo di appello); c) la regolamentazione delle spese di giudizio.
2. L'eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di appello di Controparte_1 sollevata dalla;
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in proprio, Parte_1 sollevata da (già . Le istanze di consulenza tecnica CP_2 Controparte_1
d'ufficio grafologica e di natura contabile di parte appellante.
Come già detto, con le note di trattazione scritta presentate il 20.1.2023, in sostituzione, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, della trattazione dell'udienza del 24.1.2023, l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della “cessionaria del credito” per difetto di legittimazione attiva dell'asserito creditore, rilevando la mancanza di un contratto di cessione facente riferimento, in maniera specifica, al credito ceduto.
L'eccezione è inammissibile.
In primo luogo, (ora ) si è sempre qualificata quale Controparte_1 CP_2 procuratrice dell'ultima cessionaria del credito ( , documentando Controparte_4 il rapporto di mandato, e non già cessionaria di tale credito.
Ove, poi, l'eccezione debba intendersi riferita al difetto di legittimazione della cessionaria effettiva del credito ( , essa è inammissibile, in quanto Controparte_4
9 la sentenza del Tribunale, sul punto, è rimasta incensurata e la contestazione effettuata nel corso del giudizio di appello è, evidentemente, tardiva.
Allo stesso modo deve dirsi dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in proprio, sollevata da (già , posto che, dalla lettura CP_2 Controparte_1 dell'atto di appello, appare abbastanza chiaro che la suddetta società sia stata citata in giudizio quale procuratrice di (cfr., in particolare, l'esordio di Controparte_4 pag. 2, in cui si precisa che aveva chiesto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo, quale “procuratore di ). Controparte_4
Non deve essere accolta la richiesta della di rinnovo della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio grafologica effettuata nel giudizio di primo grado, risultando sufficiente, ai fini della decisione, l'accertamento compiuto dalla consulente d'ufficio nominata nel giudizio di primo grado, la quale ha, compiutamente, illustrato il suo parere tecnico e replicato, con argomenti puntali e coerenti, alle osservazioni del consulente tecnico di fiducia dell'odierna appellante, dedicando a tali repliche una trattazione corposa, dettagliata e documentata (v. pagg. 54-65 della sua relazione, da intendersi richiamata;
su cui v., anche, infra, la trattazione del merito).
Con riguardo, invece, alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, essa deve essere accolta, dovendosi calcolare l'effettiva somma dovuta dalla , alla luce delle considerazioni e valutazioni sulle questioni di merito, Parte_1 concernenti le clausole contrattuali relative ad interessi, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e altre spese (su cui v. infra).
3. Le questioni di merito. Le valutazioni della Corte
3.1. Il disconoscimento della firma del contratto e della estensione della garanzia da parte della Parte_1
Con il secondo motivo di appello - rubricato “Nullità della sentenza per carenza assoluta/o insufficienza della motivazione come requisito di validità del provvedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 111, comma 6°, Cost. – violazione dell'art. 132, n. 4,
c.p.c.” e che appare opportuno esaminare con priorità, stante la sua pregiudizialità logico giuridica rispetto agli altri - la ha eccepito la nullità della sentenza per Parte_1 difetto di motivazione, in ordine al mero rinvio alle conclusioni cui era giunto il perito
10 grafologo nel ritenere la genuinità delle firma dell'odierna appellante sul contratto di fideiussione e sulla successiva richiesta di estensione della sua efficacia, senza che il
Tribunale avesse preso in considerazione le compiute critiche alla consulenza tecnica d'ufficio da parte del consulente di parte.
Il motivo, evidentemente finalizzato ad accertare, con una nuova perizia, la falsità della sottoscrizione della apposta sugli atti negoziali suddetti (invero, non ha Parte_1 rilievo autonomo, nel giudizio di appello, il vizio di motivazione della sentenza), non è fondato, salve le precisazioni seguenti.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la consulente tecnica grafologa nominata dal Tribunale, come già illustrato (v. il paragrafo n. 2), ha svolto un accertamento completo e puntuale sulle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione e sulla richiesta di estensione dello stesso, oggetto di causa, replicando in maniera sufficientemente precisa e documentata alle osservazioni della consulente di fiducia della . Parte_1
In particolare, la dottoressa , oltre ad illustrare la metodologia applicata Testimone_1 ed i mezzi tecnici utilizzati, ha, con argomentazioni precise e coerenti, da intendersi richiamate: a) innanzitutto, avvertito che i documenti contestati risalgono al 1994
(rectius, rispettivamente, al 1994 ed al 1996), mentre quelli utilizzati per le comparazioni sono del 2015, cosicché è necessario tenere conto del normale evolversi della scrittura con il trascorrere del tempo, fermo restando che alcune caratteristiche
(c.d. gesti individualizzanti o segni coattivi) rimangono invariate (v. “La prima considerazione tecnica”, pag. 11 della relazione); b) ha rilevato l'assenza di solchi e di abrasioni di qualsiasi natura nelle scritture esaminate;
c) ha evidenziato come la pressione, che misura la forza con cui lo scrivente preme la penna sul foglio e che costituisce una caratteristica impossibile da imitare, risulti più marcata nei tratti discendenti che in quelli ascendenti;
d) ha rilevato altre caratteristiche delle firme in questione, giungendo, sulla base di un'analisi scrupolosa, precisa e documentata, alla conclusione che tanto le scritture in contestazione quanto quelle di comparazione provengono dalla medesima persona (v. pag. 43 della relazione peritale); e) ha illustrato come tale conclusione sia confermata anche dalla c.d. analisi comparativa degli elementi di identità di mano, evidenziando, in particolare, che sia le firme autografe che quelle contestate presentano: 1) calibro grande e rotondo e forme letterali “a convolvoli”, con indici massimi di “Aperte”; 2) larghezza letterale, una media larghezza
11 interletterale (ad eccezione dei gruppi “Ba” e “ba”), nonché strettezza tra parole;
3) raccordi tondi;
4) inclinazione delle lettere, rispetto al rigo orizzontale, rovesciata nelle lettere “B” e “b”, pendente nelle lettere “l” e fortemente pendente nelle lettere finali “o” di ed “a” di 5) nelle lettere “M”, anche se morfologicamente Parte_1 Parte_1 diverse, un piccolissimo riccio all'inizio del tracciato;
6) la già rilevata più marcata pressione dei tratti discendenti.
Nel rispondere alle osservazioni della consulente tecnica di parte, la consulente tecnica d'ufficio, oltre a rilevare la genericità, l'imprecisione e l'inattendibilità di alcune considerazione e valutazioni dell'esperta di fiducia della , ha evidenziato Parte_1
l'inaffidabilità del c.d. metodo grafometrico utilizzato dalla consulente di parte, ormai sorpassato, fondato su dati statistici e su apprezzamenti di carattere per lo più soggettivo, del tutto recessivi, nel caso in esame, rispetto agli elementi di carattere obiettivo, evidenziati nella consulenza tecnica d'ufficio ed ulteriormente precisati nella parte dedicata alle repliche alle osservazioni della consulente di parte.
Ha sottolineato che, contrariamente al convincimento della suddetta consulente, non aveva rilevato meri tratti convergenti o somiglianze, ma vere e proprie identità sostanziali e tratti di identità di mano, tali da non lasciare dubbi circa la provenienza delle firme in contestazione.
La consulente tecnica d'ufficio ha, quindi, concluso, rilevando che l'esperta di parte non aveva tenuto conto dello scarto ventennale tra le firme autografe e quelle contestate, mentre nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio erano stati evidenziati quei segni individualizzanti che caratterizzano qualsiasi scrittura.
Nell'atto di appello, la ha riprodotto le contrarie valutazioni del proprio Parte_1 esperto di fiducia, con argomentazioni che, tuttavia, da un lato, non valgono ad inficiare i rilievi decisivi della consulente tecnica d'ufficio, dall'altro, sembrano trascurare il dato obiettivo che alcune differenze nelle scritture di comparazione sono del tutto normali a distanza di circa venti anni dall'apposizione delle firme contestate.
Ne consegue che la sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto accertata la genuinità delle firme in questione e, quindi, l'efficacia del contratto di fideiussione e della sua successiva estensione nei confronti dell'odierna appellante, deve essere confermata.
12 3.2. L'eccezione di nullità delle clausole negoziali sulla rinuncia ai diritti ex art. 1957
c.c.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità della fideiussione posta base dell'ingiunzione per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust”, Parte_1
ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2
[...] della legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), in quanto riportava le clausole c.d. di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini ai sensi dell'art. 1957 c.c., considerate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza.
Ha rilevato in particolare che la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. aveva, di fatto, impedito ai fideiussori di eccepire la decadenza prevista dalla citata disposizione e che, segnatamente, nel caso di specie, non risultava che il creditore avesse presentato tempestivamente le istanze il recupero del credito nei confronti della CP_7 CP_5
debitrice principale.
[...]
Il motivo, fondato su una eccezione di nullità sollevata per la prima volta nel giudizio di appello, è inammissibile.
In effetti, prescindendo dal merito della questione sollevata e dalla stessa genericità dell'eccezione con riferimento alle c.d. clausole di sopravvivenza e di riviviscenza, oltre che dalla questione se l'ipotizzata nullità delle clausole comporti anche quella dell'intero contratto, deve osservarsi che la mancata presentazione nel giudizio di primo grado di una eccezione volta a far valere la decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal potere di richiedere il pagamento al fideiussore, trattandosi di eccezione in senso proprio e non di mera difesa, ormai preclusa in appello ex art. 345 c.p.c., rende l'eccezione di nullità, sollevata in appello, priva di interesse sostanziale.
Infatti, come affermato in giurisprudenza in casi simili, la nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, è rilevabile, anche, d'ufficio, ma a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventuale avvenuta preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass, sez. I, n. 1851/2025; sez. III, n. 8023/2004 che
13 evidenziano la necessità che l'eccezione venga sollevata, tempestivamente, nel giudizio di primo grado, perché possa avere rilievo l'eccezione di nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., su cui tale eccezione si fonda).
Ogni altra questione, sul punto, rimane assorbita.
3.3. L'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi debitori, dei criteri di calcolo degli interessi e di contabilizzazione di commissione di massimo scoperto e spese. La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata, anche nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, ritenendola meramente esplorativa, sebbene ne sussistessero i presupposti, dato che la aveva contestato il credito Parte_1 vantato dalla società opposta ed eccepito, in particolare, l'illegittimità della pretesa di pagamento in ordine a: a) interessi, anche di mora, oltre la misura legale, in assenza di determinazione degli stessi per iscritto e di clausola di mero rinvio a condizioni praticate nella piazza, come tale, nulla per mancanza di criteri estrinseci di determinazione del tasso di interesse, con conseguente applicabilità degli interessi legali;
b) capitalizzazione degli interessi medesimi, in violazione del divieto sull'anatocismo, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; c) contabilizzazione di commissione di massimo scoperto, per difetto di apposita pattuizione per iscritto e per gli stessi motivi di illegittimità concernenti gli interessi. Ha chiesto, quindi, di ammettere una consulenza tecnica d'ufficio contabile, al fine di calcolare il saldo finale alla data di chiusura del conto, escludendo dal computo la capitalizzazione degli interessi e delle commissioni (commissione di massimo scoperto, calcolo delle valute e spese), nonché
l'eventuale superamento del tasso di usura, con le conseguenze ex art. 1815, comma 2°,
c.c.
Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato il 22.1.1990 tra la Banca
Commerciale Italiana e la società (debitrice principale) prevede, quanto Controparte_5 alle condizioni economiche che qui rilevano, oltre che il tasso di interesse creditore del
3% ed il rinvio agli avvisi esposti nei locali della banca per le condizioni dei servizi resi in conto corrente (v. la prima pagina, numerata come “2”), le seguenti clausole, all'art. 14 7, che conviene riportare nella parte essenziale, evidenziando in “grassetto” le parti di maggiore interesse (salvo doversi segnalare la pessima qualità del documento e la conseguente difficoltà di individuarne il contenuto):
“I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, di registrazione e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra concordata da (?) regolamento.
I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre
e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del (parola incomprensibile) e fermo restando che
a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge.
Gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.
Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come
i precedenti comma secondo e terzo.
Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili e, comunque, negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto…..”.
Premesso questo, deve rilevarsi la nullità sia delle clausole di determinazione degli interessi, di determinazione della commissione di massimo scoperto (tramite il rinvio alle condizioni praticate sulla piazza) e delle spese sia della clausola di capitalizzazione degli interessi.
Con riguardo alle clausole di determinazione del tasso degli interessi e della commissione di massimo scoperto tramite il mero rinvio alle non meglio indicate condizioni praticate sulla piazza, la mancanza di elementi estrinseci ed obiettivi, utili
15 per determinare in maniera chiara ed obiettiva gli importi dovuti, comporta la nullità delle clausole in questione.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, con particolare riferimento proprio a simili clausole di rinvio alle condizioni praticate dalle banche su piazza, ha avuto modo di chiarire che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3°, c.c., soltanto quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, cosicché una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento per relationem sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello (cfr., per tutte, Cass., sez. II, n. 26173/2018, che richiama la costante giurisprudenza precedente). Nel caso in esame tali vincolanti discipline non sono state né indicate né nel contratto né sono state, altrimenti, indicate dall'odierna appellata.
Analoga considerazione vale per la determinazione di commissione di massimo scoperto (sulla nullità della relativa clausola in caso di indeterminatezza del criterio di calcolo, v., ad esempio, Cass., sez. I, n. 19825/2022) e di spese per servizi di altra natura, in assenza di criteri o di rinvio, nella sostanza, alla mera volontà della banca.
Ne consegue che, come rilevato dall'appellante, devono escludersi dal computo del
“dare avere” gli interessi superiori al tasso legale, nonché la commissione di massimo scoperto e le spese per i servizi bancari.
Rimane assorbita la questione - sollevata, peraltro, soltanto con l'atto di appello - della ipotetica natura usuraria degli interessi pattuiti, del resto, formulata in maniera assai generica e in evidente contraddizione con l'eccezione di nullità della clausola sugli interessi per mancanza di elementi idonei a determinarli in maniera precisa.
E' nulla, anche, la clausola di capitalizzazione degli interessi, avendo chiarito, da tempo, la giurisprudenza che essa, non corrispondendo ad usi cogenti e normativi, ma, semmai, negoziali, non vale a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. (v., per tutte,
Cass., sezioni unite, n. 21095/2004). La nullità della clausola comporta l'esclusione dal calcolo di ogni capitalizzazione, anche di carattere annuale, sia perché la clausola del contratto su tale tipo di capitalizzazione concerne i soli interessi creditori sia perché anche una clausola di capitalizzazione annuale sarebbe da considerarsi nulla per le
16 medesime ragioni, ossia per violazione dell'art. 1283 c.c. (v., in tal senso, in relazione ad un caso del tutto analogo a quello in esame, Cass, sezioni unite, n. 24418/2010).
Né varrebbe invocare l'applicazione della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3°, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi, come quello in esame, prima dell'entrata in vigore della delibera suddetta sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2° dell'art. 7 della delibera, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (v. Cass, sez. I, n. 9140/2020; n. 29429/2020).
Pertanto, al fine di calcolare quanto dovuto dalla società e, quindi, da Controparte_5
, quale garante, occorre ricalcolare, sulla base della Parte_1 documentazione prodotta, le poste attive e passive di conto corrente, applicando, esclusivamente, quanto agli interessi creditori, il tasso contrattuale del 3% e, quanto a quelli debitori, il tasso legale, con esclusione di ogni capitalizzazione e di commissione di massimo scoperto e altre spese per servizi bancari, tenendo conto, peraltro, della mancanza di contestazioni circa gli importi di tali poste (attive e passive) riportate negli estratti conto e nella documentazione bancaria prodotta (sugli oneri di contestazione degli estratti conto gravanti sul debitore o sul garante, v., ad esempio, Cass., sez. I, n.
15177/2024; 18352/2023; 15601/2022).
Trattandosi di operazione tecnico contabile alquanto complessa, è necessario avvalersi di un esperto.
Rimane assorbita la questione, sollevata dalla società appellata con la comparsa di costituzione e risposta in appello, della qualificazione giuridica del contratto sottoscritto dalla come fideiussione ovvero come contratto autonomo di garanzia, poiché Parte_1 tale qualificazione giuridica non ha conseguenze pratiche sulla determinazione di quanto dovuto, a titolo di garanzia personale.
Le spese del giudizio verranno regolate con la sentenza definitiva.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 26/2019 del Tribunale di Vibo Valentia del 9.1.2019, pubblicata in data
11.1.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara valido ed efficace nei confronti di il contratto di Parte_1 fideiussione del 15.6.1994 e l'atto di estensione della garanzia del 28.10.1996;
- dichiara non dovuti da , in relazione al contratto di fideiussione Parte_1 del 15.6.1994 ed alla estensione della garanzia con atto del 28.10.1996, interessi debitori in misura superiore al tasso legale né somme a titolo di commissione di massimo scoperto e di altre spese per servizi bancari;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, al fine di determinare l'ammontare del debito oggetto di causa;
- rimette alla sentenza definitiva la determinazione delle spese di lite.
Così deciso da remoto, il 21.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 461/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 461/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per credito derivante da contratto di fidejussione bancaria, vertente tra:
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Cessaniti (VV), alla via Cola di Rienzo n. 33, codice fiscale , C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Caridà, del Foro di Vibo
Valentia, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Vibo Valentia, alla via
Nilde Iotti “Complesso Pugliese Pal. A/8” (con telefax: 0963.993223 e indirizzo di posta elettronica: ; Email_1
Appellante
e
1 ora denominata come da atto a rogito notaio Controparte_1 CP_2 del 20.12.2021 rep. 18387/12230 depositato presso la C.C.I.A.A. Persona_1 di Roma il 10.2.2022), con sede in Roma Lungotevere Flaminio n.18, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. in persona del suo procuratore P.IVA_1 speciale, avv. , munito dei poteri di rappresentanza e di firma in forza di CP_3 procura rilasciata il 1°.7.2021 (atto registrato a Milano il 2.7.2021 n. 57666 serie 1T) dal dott. nella sua qualità di amministratore delegato e legale Persona_2 rappresentante, autenticata nella firma del dott. coadiutore del dott. Persona_3
notaio in Milano, in data 1°.7.2021, rep. n. 192702 e racc. n. Persona_4
22491, in proprio e nella qualità di procuratore di in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Lungotevere Flamino n.18, codice fiscale , in virtù di procura conferita con atto autenticato da Allen P.IVA_2
Labor, Notary Public di Londra (Regno Unito) in data 23.10.2006, munito di apostille in pari data al n. H177806, depositata presso il notaio avv. Mario Enzo Romano di Roma con atto del 10.11.2006 rep. n. 373828 e n.16489 racc., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla presente comparsa, dall'avv. Alessandra Villecco del Foro di
Cosenza, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Beato Umile n. 14, presso lo studio professionale, sito in Cosenza alla via Beato Umile n. 14 (telefax: 0984-33081; indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante) chiede: “Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto: In via preliminare: - Dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 è, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente annullamento delle somme ivi portate. - In subordine, stante la eccepita nullità, dichiarare la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. In via definitiva e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 29/2019 pubblicata in data
11/01/2018 dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, accogliere tutte le
2 conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “2) - Stante il formale disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione del 17/06/1994 e della sottoscrizione apposta in calce alla richiesta del 28/10/1996 formulata alla Banca Commerciale Italiana di elevazione della predetta fideiussione, accertare e dichiarare la inesistenza nei confronti della odierna opponente del contratto dedotto in giudizio, con conseguente inesistenza del credito asseritamente vantato dalla ingiungente nei suoi confronti. In via definitiva e nel merito: 1) riconoscere e dichiarare l'insussistenza dell'ammontare del credito come dedotto dalla società per le causali di cui in premessa. 2) In Controparte_1 subordine, ricalcolati i rapporti di dare e avere delle parti per l'intero rapporto in funzione di espletanda C.T.U. secondo i criteri di diritto cui alla superiore narrativa, determinare il relativo saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: 1) rinnovare la consulenza tecnica di ufficio grafologica al fine di accertare la effettiva paternità delle sottoscrizioni apposte ai contratti per cui è causa. 2) Ammettere, senza inversione dell'onere della prova, C.T.U. in materia contabile che, in base alla producenda documentazione, ricalcoli le poste di dare ed avere tra le parti ed il saldo finale fino alla data di chiusura del conto, escludendo dal computo la capitalizzazione infrannuale e annuale degli interessi e delle commissioni tutte (C.M.S., calcolo della valuta, spese), verificandone l'effetto anatocistico e
l'eventuale superamento del tasso di usura con le conseguenze ex art. 1815, 2° comma
c.c.”;
il procuratore della appellata chiede: “l'adita Corte d'Appello di Controparte_1
Catanzaro voglia dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della in proprio, in quanto non cessionaria del credito, per come Controparte_1 affermato da parte appellante ma mera procuratrice della - Controparte_4 rigettare nel merito l'appello poiché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”.
3 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia
Con atto di citazione notificato il 14.5.2012, ha convenuto in Parte_1 giudizio, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2012 cron. 1675/2012 (procedimento n.
137/2012 r.g.a.c.), emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Vibo Valentia il 19.3.2012
e notificatole il 3.4.2012, con cui le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €. 45.054,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché spese del procedimento, ottenuto dalla suddetta società - in qualità di procuratrice di
[...]
(a sua volta cessionaria a titolo particolare di rapporti giuridici già in capo CP_4
a Intesa Gestione Crediti s.p.a., nuova denominazione sociale di Intesa Bci Gestione
Crediti s.p.a., acquirente pro soluto da Banca Commerciale Italiana s.p.a. di rapporti giuridici in blocco e relativi a crediti in sofferenza) - sul presupposto che la , Parte_1 in qualità di soggetto fideiussore, aveva garantito, nei limiti di lire 120.000.000 (euro
61.975,00), l'esposizione debitoria della società “ Controparte_5
, costituita “da saldo debitore di euro 110.492,12 in capitale e interessi alla data del
[...]
31.8.2011, quale saldo debitore relativo al conto corrente segnato col n.
6070001.01.015 e oggi identificato col n. B – 49268 – 00/35 – 50304 – 1, a suo tempo posto in essere presso la Banca Commerciale Italiana s.p.a., dipendenza di Vibo
Valentia, con garanzia fideiussoria di , CP_5 Parte_2
, , con interessi di mora regolati all'8%, oltre Parte_1 Parte_3 successivi interessi maturati e maturandi dall'1.9.2011 al soddisfo” (la domanda di emissione di decreto ingiuntivo reiterava una analoga domanda presentato nel maggio del 2005, peraltro, indicando il nome di battesimo della , erroneamente, come Parte_1
”, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo emesso). Pt_4
Con l'opposizione, in particolare, la : a) ha eccepito la carenza di Parte_1 legittimazione attiva di per difetto di prova della procura rilasciata Controparte_1 da b) ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., sia la Controparte_4 sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione del 17.6.1994 che quella apposta in calce alla richiesta di estensione della fideiussione del 28.10.1996; c) ha eccepito, pertanto, l'inesistenza della sottoscrizione e l'inesistenza del contratto,
4 effettuando il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., delle copie dei contratti in atti;
d) ha sostenuto l'infondatezza nel merito della pretesa di per Controparte_1 insussistenza del credito e per illegittimità degli interessi calcolati in misura superiore la tasso di legge, non indicati specificamente per iscritto e illegittimamente capitalizzati;
nonché per l'inammissibile contabilizzazione della commissione di massimo scoperto durante l'intero rapporto dedotto;
e) ha sostenuto, inoltre, l'inesistenza di prova dell'ammontare del credito. Ha chiesto, quindi, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (al fine di calcolare il saldo finale alla data di chiusura del conto, escludendo dal computo la capitalizzazione degli interessi e delle commissioni: commissione di massimo scoperto, calcolo delle valute e spese) ed ha concluso, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e, nel Controparte_1 merito, di dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla convenuta opposta e, in subordine, di determinare, all'esito di nuovi calcoli delle poste di dare ed avere tra le parti, il saldo dovuto.
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata in cancelleria il 2.10.2012, si è costituita nel giudizio di primo grado la quale, qualificandosi, come Controparte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo, procuratrice di (divenuta Controparte_4 titolare del credito per cui è causa a seguito di una serie di vicenda societarie e di cessioni), in primo luogo, ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla;
ha rilevato l'errata indicazione, da parte dell'opponente, della Parte_1 data di conclusione del contratto di fideiussione disconosciuto, con conseguente formale riconoscimento di quello datato 17.6.1994; ha sostenuto l'infondatezza del disconoscimento della richiesta di estensione della fideiussione di quella delle copie dei contratti, anche alla luce della produzione degli originali, chiedendo, peraltro, la verificazione di entrambi i documenti;
ha affermato, poi, l'infondatezza delle eccezioni e delle difese di merito della attrice-opponente, evidenziando che: a) la richiesta di decreto ingiuntivo non concerneva interessi capitalizzati in periodi trimestrali, ma annuali, debitamente calcolati, al pari della commissione di massimo scoperto;
b) la pretesa creditoria si fondava su un estratto autentico notarile, riportante le risultanze dei libri contabili della società. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita, oltre che con la documentazione prodotta dalle parti, con una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta a verificare la genuinità delle sottoscrizioni della sul contratto di fideiussione del 17.6.1994 e sulla richiesta Parte_1
5 di estensione della garanzia del 28.10.1996, essendo stata, in relazione ad entrambi i documenti, disconosciuta dalla opponente.
All'esito, il giudice ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile formulata dall'opponente, ritenendola meramente esplorativa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.9.2018, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 26/2019, del 9.1.2019, pubblicata in data 11.1.2019, il Tribunale di
Vibo Valentia ha così deciso: a) ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato a rifondere, in favore di Parte_1
le spese del giudizio;
c) ha posto, definitivamente, a carico della Controparte_1
le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
In sintesi, il Tribunale: I) ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta, avesse dimostrato la sua legittimazione attiva;
II) ha ritenuto, quanto Controparte_1 alle questioni di merito, da un lato, che, accertata con la perizia d'ufficio di natura grafologica la genuinità della sottoscrizione della sugli atti negoziali oggetto Parte_1 di causa, l'opponente non avesse fornito la prova, come era suo onere, per contrastare la pretesa creditoria della società opposta;
dall'altro, che la invocata consulenza tecnica d'ufficio contabile fosse di natura meramente esplorativa;
III) ha regolato le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 25.2.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con cui, in sintesi: I) ha eccepito la nullità del contratto di Parte_1 fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), in quanto riportava le clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., considerate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza;
II) ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al mero rinvio alle conclusioni cui era giunto il perito grafologo, senza prendere in considerazione
6 compiute critiche alla consulenza tecnica d'ufficio da parte del consulente di parte;
III) ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata, anche nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, ritenendola meramente esplorativa, sebbene ne sussistessero i presupposti, dato che la Parte_1 aveva eccepito l'illegittimità della pretesa di pagamento in ordine a: a) interessi oltre la misura legale, in assenza di determinazione degli stessi per iscritto;
b) capitalizzazione degli interessi medesimi;
c) contabilizzazione di commissione di massimo scoperto.
Pertanto, ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio grafologica e l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, concludendo come sopra riportato.
Assegnata la trattazione del procedimento alla terza sezione civile di queta Corte di
Appello e, inizialmente, non costituitasi in giudizio la Corte, con Controparte_1 ordinanza del 25.6.2019, depositata in cancelleria l'8.7.2019, ha riservato unitamente al merito ogni valutazione in ordine alle richieste dell'appellante di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio grafologica e di emissione di una perizia contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 4.10.2022, si è costituita nel giudizio di appello la società (nuova denominazione di CP_2 CP_1
, eccependo: a) il difetto di legittimazione passiva di quale
[...] Controparte_1 appellata convenuta, anche, “in proprio”, perché si era sempre qualificata come procuratrice della effettiva titolare del credito;
b) la carenza di Controparte_4 legittimazione passiva di ed anche di in Controparte_1 Controparte_6 merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito Intesa Gestione Crediti s.p.a.; c) l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione e di decadenza dal termine di cui all'art. 1957
c.c., sollevata dall'appellante, dovendosi qualificare il contratto intercorso tra la banca e la , non già come fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia, in Parte_1 forza del quale l'opponente si era obbligata a pagare immediatamente quanto dovuto per capitale interessi, spese ed ogni altro accessorio, essendo tale qualificazione giuridica desumibile: 1) dalla clausola cosiddetta “di riviviscenza” della garanzia in caso di restituzione di somme incassate dalla banca per annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti dalla stessa ricevuti;
2) dall'obbligo del garante di tenersi al corrente sulle condizioni patrimoniali del debitore (clausola considerata derogatoria della disposizione di cui all'art. 1956, c.c.); 3) dalla deroga alla disciplina sui termini, di cui all'art. 1957
7 c.c., per l'escussione del garante;
4) dall'estensione della garanzia ai crediti di restituzione delle somme erogate, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide;
5) dal divieto di esercizio del diritto di regresso o surroga da parte del garante, sino a quando non fosse integralmente estinta ogni ragione di credito della banca;
d) la genericità ed infondatezza della doglianza dell'appellante circa l'inesistenza e la quantificazione del credito, fondato, al contrario, sul contratto di conto corrente, sugli estratti conto e sugli “scalari” del conto, oltre che sulla apposita certificazione sia notarile, atti mai contestati.
Si è opposta alle richieste di consulenza tecnica d'ufficio grafologica e contabile e, quindi, ha concluso come sopra trascritto.
Con note di trattazione scritta presentate il 20.1.2023, in sostituzione, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, della trattazione dell'udienza del
24.1.2023, l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della
“cessionaria del credito” per difetto di legittimazione attiva dell'asserito creditore, in mancanza del contratto di cessione facente riferimento, in maniera specifica, al credito ceduto.
Aggiornata l'udienza di precisazione delle conclusioni ed assegnato il procedimento alla seconda sezione civile della Corte d'appello, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e
127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Hanno depositato la comparsa conclusionale entrambe le parti, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi. L'appellante ha presentato, anche, note di replica,
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di appello, oltre che, in generale, delle istanze e difese delle parti, appare opportuno
8 chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, l'esame: a) della eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di appello di (già , CP_2 Controparte_1 sollevata dalla con le note di trattazione scritta del 24.1.2023 e di quella di Parte_1 difetto di legittimazione passiva, in proprio, sollevata da (già CP_2
; b) della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio di natura sia Controparte_1 grafologica che contabile, formulata dall'appellante; c) dei motivi di appello, concernenti: I) la validità della perizia grafologica espletata nel giudizio di primo grado e l'esistenza e ed efficacia del contratto di garanzia e della sua successiva estensione nei confronti della che ne ha disconosciuto la firma (secondo motivo di appello); Parte_1
II) della eccezione di nullità delle clausole negoziali sulla rinuncia ai diritti ex art. 1957
c.c. (primo motivo di appello); III) della ulteriore eccezione di nullità delle clausole riguardanti determinazione di interessi, criteri di calcolo degli stessi e commissione di massimo scoperto ed altre voci di spesa (terzo motivo di appello); c) la regolamentazione delle spese di giudizio.
2. L'eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di appello di Controparte_1 sollevata dalla;
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in proprio, Parte_1 sollevata da (già . Le istanze di consulenza tecnica CP_2 Controparte_1
d'ufficio grafologica e di natura contabile di parte appellante.
Come già detto, con le note di trattazione scritta presentate il 20.1.2023, in sostituzione, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, della trattazione dell'udienza del 24.1.2023, l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della “cessionaria del credito” per difetto di legittimazione attiva dell'asserito creditore, rilevando la mancanza di un contratto di cessione facente riferimento, in maniera specifica, al credito ceduto.
L'eccezione è inammissibile.
In primo luogo, (ora ) si è sempre qualificata quale Controparte_1 CP_2 procuratrice dell'ultima cessionaria del credito ( , documentando Controparte_4 il rapporto di mandato, e non già cessionaria di tale credito.
Ove, poi, l'eccezione debba intendersi riferita al difetto di legittimazione della cessionaria effettiva del credito ( , essa è inammissibile, in quanto Controparte_4
9 la sentenza del Tribunale, sul punto, è rimasta incensurata e la contestazione effettuata nel corso del giudizio di appello è, evidentemente, tardiva.
Allo stesso modo deve dirsi dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in proprio, sollevata da (già , posto che, dalla lettura CP_2 Controparte_1 dell'atto di appello, appare abbastanza chiaro che la suddetta società sia stata citata in giudizio quale procuratrice di (cfr., in particolare, l'esordio di Controparte_4 pag. 2, in cui si precisa che aveva chiesto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo, quale “procuratore di ). Controparte_4
Non deve essere accolta la richiesta della di rinnovo della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio grafologica effettuata nel giudizio di primo grado, risultando sufficiente, ai fini della decisione, l'accertamento compiuto dalla consulente d'ufficio nominata nel giudizio di primo grado, la quale ha, compiutamente, illustrato il suo parere tecnico e replicato, con argomenti puntali e coerenti, alle osservazioni del consulente tecnico di fiducia dell'odierna appellante, dedicando a tali repliche una trattazione corposa, dettagliata e documentata (v. pagg. 54-65 della sua relazione, da intendersi richiamata;
su cui v., anche, infra, la trattazione del merito).
Con riguardo, invece, alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, essa deve essere accolta, dovendosi calcolare l'effettiva somma dovuta dalla , alla luce delle considerazioni e valutazioni sulle questioni di merito, Parte_1 concernenti le clausole contrattuali relative ad interessi, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e altre spese (su cui v. infra).
3. Le questioni di merito. Le valutazioni della Corte
3.1. Il disconoscimento della firma del contratto e della estensione della garanzia da parte della Parte_1
Con il secondo motivo di appello - rubricato “Nullità della sentenza per carenza assoluta/o insufficienza della motivazione come requisito di validità del provvedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 111, comma 6°, Cost. – violazione dell'art. 132, n. 4,
c.p.c.” e che appare opportuno esaminare con priorità, stante la sua pregiudizialità logico giuridica rispetto agli altri - la ha eccepito la nullità della sentenza per Parte_1 difetto di motivazione, in ordine al mero rinvio alle conclusioni cui era giunto il perito
10 grafologo nel ritenere la genuinità delle firma dell'odierna appellante sul contratto di fideiussione e sulla successiva richiesta di estensione della sua efficacia, senza che il
Tribunale avesse preso in considerazione le compiute critiche alla consulenza tecnica d'ufficio da parte del consulente di parte.
Il motivo, evidentemente finalizzato ad accertare, con una nuova perizia, la falsità della sottoscrizione della apposta sugli atti negoziali suddetti (invero, non ha Parte_1 rilievo autonomo, nel giudizio di appello, il vizio di motivazione della sentenza), non è fondato, salve le precisazioni seguenti.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la consulente tecnica grafologa nominata dal Tribunale, come già illustrato (v. il paragrafo n. 2), ha svolto un accertamento completo e puntuale sulle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione e sulla richiesta di estensione dello stesso, oggetto di causa, replicando in maniera sufficientemente precisa e documentata alle osservazioni della consulente di fiducia della . Parte_1
In particolare, la dottoressa , oltre ad illustrare la metodologia applicata Testimone_1 ed i mezzi tecnici utilizzati, ha, con argomentazioni precise e coerenti, da intendersi richiamate: a) innanzitutto, avvertito che i documenti contestati risalgono al 1994
(rectius, rispettivamente, al 1994 ed al 1996), mentre quelli utilizzati per le comparazioni sono del 2015, cosicché è necessario tenere conto del normale evolversi della scrittura con il trascorrere del tempo, fermo restando che alcune caratteristiche
(c.d. gesti individualizzanti o segni coattivi) rimangono invariate (v. “La prima considerazione tecnica”, pag. 11 della relazione); b) ha rilevato l'assenza di solchi e di abrasioni di qualsiasi natura nelle scritture esaminate;
c) ha evidenziato come la pressione, che misura la forza con cui lo scrivente preme la penna sul foglio e che costituisce una caratteristica impossibile da imitare, risulti più marcata nei tratti discendenti che in quelli ascendenti;
d) ha rilevato altre caratteristiche delle firme in questione, giungendo, sulla base di un'analisi scrupolosa, precisa e documentata, alla conclusione che tanto le scritture in contestazione quanto quelle di comparazione provengono dalla medesima persona (v. pag. 43 della relazione peritale); e) ha illustrato come tale conclusione sia confermata anche dalla c.d. analisi comparativa degli elementi di identità di mano, evidenziando, in particolare, che sia le firme autografe che quelle contestate presentano: 1) calibro grande e rotondo e forme letterali “a convolvoli”, con indici massimi di “Aperte”; 2) larghezza letterale, una media larghezza
11 interletterale (ad eccezione dei gruppi “Ba” e “ba”), nonché strettezza tra parole;
3) raccordi tondi;
4) inclinazione delle lettere, rispetto al rigo orizzontale, rovesciata nelle lettere “B” e “b”, pendente nelle lettere “l” e fortemente pendente nelle lettere finali “o” di ed “a” di 5) nelle lettere “M”, anche se morfologicamente Parte_1 Parte_1 diverse, un piccolissimo riccio all'inizio del tracciato;
6) la già rilevata più marcata pressione dei tratti discendenti.
Nel rispondere alle osservazioni della consulente tecnica di parte, la consulente tecnica d'ufficio, oltre a rilevare la genericità, l'imprecisione e l'inattendibilità di alcune considerazione e valutazioni dell'esperta di fiducia della , ha evidenziato Parte_1
l'inaffidabilità del c.d. metodo grafometrico utilizzato dalla consulente di parte, ormai sorpassato, fondato su dati statistici e su apprezzamenti di carattere per lo più soggettivo, del tutto recessivi, nel caso in esame, rispetto agli elementi di carattere obiettivo, evidenziati nella consulenza tecnica d'ufficio ed ulteriormente precisati nella parte dedicata alle repliche alle osservazioni della consulente di parte.
Ha sottolineato che, contrariamente al convincimento della suddetta consulente, non aveva rilevato meri tratti convergenti o somiglianze, ma vere e proprie identità sostanziali e tratti di identità di mano, tali da non lasciare dubbi circa la provenienza delle firme in contestazione.
La consulente tecnica d'ufficio ha, quindi, concluso, rilevando che l'esperta di parte non aveva tenuto conto dello scarto ventennale tra le firme autografe e quelle contestate, mentre nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio erano stati evidenziati quei segni individualizzanti che caratterizzano qualsiasi scrittura.
Nell'atto di appello, la ha riprodotto le contrarie valutazioni del proprio Parte_1 esperto di fiducia, con argomentazioni che, tuttavia, da un lato, non valgono ad inficiare i rilievi decisivi della consulente tecnica d'ufficio, dall'altro, sembrano trascurare il dato obiettivo che alcune differenze nelle scritture di comparazione sono del tutto normali a distanza di circa venti anni dall'apposizione delle firme contestate.
Ne consegue che la sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto accertata la genuinità delle firme in questione e, quindi, l'efficacia del contratto di fideiussione e della sua successiva estensione nei confronti dell'odierna appellante, deve essere confermata.
12 3.2. L'eccezione di nullità delle clausole negoziali sulla rinuncia ai diritti ex art. 1957
c.c.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità della fideiussione posta base dell'ingiunzione per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust”, Parte_1
ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2
[...] della legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), in quanto riportava le clausole c.d. di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini ai sensi dell'art. 1957 c.c., considerate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza.
Ha rilevato in particolare che la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. aveva, di fatto, impedito ai fideiussori di eccepire la decadenza prevista dalla citata disposizione e che, segnatamente, nel caso di specie, non risultava che il creditore avesse presentato tempestivamente le istanze il recupero del credito nei confronti della CP_7 CP_5
debitrice principale.
[...]
Il motivo, fondato su una eccezione di nullità sollevata per la prima volta nel giudizio di appello, è inammissibile.
In effetti, prescindendo dal merito della questione sollevata e dalla stessa genericità dell'eccezione con riferimento alle c.d. clausole di sopravvivenza e di riviviscenza, oltre che dalla questione se l'ipotizzata nullità delle clausole comporti anche quella dell'intero contratto, deve osservarsi che la mancata presentazione nel giudizio di primo grado di una eccezione volta a far valere la decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal potere di richiedere il pagamento al fideiussore, trattandosi di eccezione in senso proprio e non di mera difesa, ormai preclusa in appello ex art. 345 c.p.c., rende l'eccezione di nullità, sollevata in appello, priva di interesse sostanziale.
Infatti, come affermato in giurisprudenza in casi simili, la nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, è rilevabile, anche, d'ufficio, ma a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventuale avvenuta preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass, sez. I, n. 1851/2025; sez. III, n. 8023/2004 che
13 evidenziano la necessità che l'eccezione venga sollevata, tempestivamente, nel giudizio di primo grado, perché possa avere rilievo l'eccezione di nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., su cui tale eccezione si fonda).
Ogni altra questione, sul punto, rimane assorbita.
3.3. L'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi debitori, dei criteri di calcolo degli interessi e di contabilizzazione di commissione di massimo scoperto e spese. La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata, anche nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, ritenendola meramente esplorativa, sebbene ne sussistessero i presupposti, dato che la aveva contestato il credito Parte_1 vantato dalla società opposta ed eccepito, in particolare, l'illegittimità della pretesa di pagamento in ordine a: a) interessi, anche di mora, oltre la misura legale, in assenza di determinazione degli stessi per iscritto e di clausola di mero rinvio a condizioni praticate nella piazza, come tale, nulla per mancanza di criteri estrinseci di determinazione del tasso di interesse, con conseguente applicabilità degli interessi legali;
b) capitalizzazione degli interessi medesimi, in violazione del divieto sull'anatocismo, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; c) contabilizzazione di commissione di massimo scoperto, per difetto di apposita pattuizione per iscritto e per gli stessi motivi di illegittimità concernenti gli interessi. Ha chiesto, quindi, di ammettere una consulenza tecnica d'ufficio contabile, al fine di calcolare il saldo finale alla data di chiusura del conto, escludendo dal computo la capitalizzazione degli interessi e delle commissioni (commissione di massimo scoperto, calcolo delle valute e spese), nonché
l'eventuale superamento del tasso di usura, con le conseguenze ex art. 1815, comma 2°,
c.c.
Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato il 22.1.1990 tra la Banca
Commerciale Italiana e la società (debitrice principale) prevede, quanto Controparte_5 alle condizioni economiche che qui rilevano, oltre che il tasso di interesse creditore del
3% ed il rinvio agli avvisi esposti nei locali della banca per le condizioni dei servizi resi in conto corrente (v. la prima pagina, numerata come “2”), le seguenti clausole, all'art. 14 7, che conviene riportare nella parte essenziale, evidenziando in “grassetto” le parti di maggiore interesse (salvo doversi segnalare la pessima qualità del documento e la conseguente difficoltà di individuarne il contenuto):
“I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, di registrazione e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra concordata da (?) regolamento.
I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre
e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del (parola incomprensibile) e fermo restando che
a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge.
Gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.
Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come
i precedenti comma secondo e terzo.
Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili e, comunque, negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto…..”.
Premesso questo, deve rilevarsi la nullità sia delle clausole di determinazione degli interessi, di determinazione della commissione di massimo scoperto (tramite il rinvio alle condizioni praticate sulla piazza) e delle spese sia della clausola di capitalizzazione degli interessi.
Con riguardo alle clausole di determinazione del tasso degli interessi e della commissione di massimo scoperto tramite il mero rinvio alle non meglio indicate condizioni praticate sulla piazza, la mancanza di elementi estrinseci ed obiettivi, utili
15 per determinare in maniera chiara ed obiettiva gli importi dovuti, comporta la nullità delle clausole in questione.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, con particolare riferimento proprio a simili clausole di rinvio alle condizioni praticate dalle banche su piazza, ha avuto modo di chiarire che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3°, c.c., soltanto quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, cosicché una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento per relationem sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello (cfr., per tutte, Cass., sez. II, n. 26173/2018, che richiama la costante giurisprudenza precedente). Nel caso in esame tali vincolanti discipline non sono state né indicate né nel contratto né sono state, altrimenti, indicate dall'odierna appellata.
Analoga considerazione vale per la determinazione di commissione di massimo scoperto (sulla nullità della relativa clausola in caso di indeterminatezza del criterio di calcolo, v., ad esempio, Cass., sez. I, n. 19825/2022) e di spese per servizi di altra natura, in assenza di criteri o di rinvio, nella sostanza, alla mera volontà della banca.
Ne consegue che, come rilevato dall'appellante, devono escludersi dal computo del
“dare avere” gli interessi superiori al tasso legale, nonché la commissione di massimo scoperto e le spese per i servizi bancari.
Rimane assorbita la questione - sollevata, peraltro, soltanto con l'atto di appello - della ipotetica natura usuraria degli interessi pattuiti, del resto, formulata in maniera assai generica e in evidente contraddizione con l'eccezione di nullità della clausola sugli interessi per mancanza di elementi idonei a determinarli in maniera precisa.
E' nulla, anche, la clausola di capitalizzazione degli interessi, avendo chiarito, da tempo, la giurisprudenza che essa, non corrispondendo ad usi cogenti e normativi, ma, semmai, negoziali, non vale a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. (v., per tutte,
Cass., sezioni unite, n. 21095/2004). La nullità della clausola comporta l'esclusione dal calcolo di ogni capitalizzazione, anche di carattere annuale, sia perché la clausola del contratto su tale tipo di capitalizzazione concerne i soli interessi creditori sia perché anche una clausola di capitalizzazione annuale sarebbe da considerarsi nulla per le
16 medesime ragioni, ossia per violazione dell'art. 1283 c.c. (v., in tal senso, in relazione ad un caso del tutto analogo a quello in esame, Cass, sezioni unite, n. 24418/2010).
Né varrebbe invocare l'applicazione della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3°, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi, come quello in esame, prima dell'entrata in vigore della delibera suddetta sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2° dell'art. 7 della delibera, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (v. Cass, sez. I, n. 9140/2020; n. 29429/2020).
Pertanto, al fine di calcolare quanto dovuto dalla società e, quindi, da Controparte_5
, quale garante, occorre ricalcolare, sulla base della Parte_1 documentazione prodotta, le poste attive e passive di conto corrente, applicando, esclusivamente, quanto agli interessi creditori, il tasso contrattuale del 3% e, quanto a quelli debitori, il tasso legale, con esclusione di ogni capitalizzazione e di commissione di massimo scoperto e altre spese per servizi bancari, tenendo conto, peraltro, della mancanza di contestazioni circa gli importi di tali poste (attive e passive) riportate negli estratti conto e nella documentazione bancaria prodotta (sugli oneri di contestazione degli estratti conto gravanti sul debitore o sul garante, v., ad esempio, Cass., sez. I, n.
15177/2024; 18352/2023; 15601/2022).
Trattandosi di operazione tecnico contabile alquanto complessa, è necessario avvalersi di un esperto.
Rimane assorbita la questione, sollevata dalla società appellata con la comparsa di costituzione e risposta in appello, della qualificazione giuridica del contratto sottoscritto dalla come fideiussione ovvero come contratto autonomo di garanzia, poiché Parte_1 tale qualificazione giuridica non ha conseguenze pratiche sulla determinazione di quanto dovuto, a titolo di garanzia personale.
Le spese del giudizio verranno regolate con la sentenza definitiva.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 26/2019 del Tribunale di Vibo Valentia del 9.1.2019, pubblicata in data
11.1.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara valido ed efficace nei confronti di il contratto di Parte_1 fideiussione del 15.6.1994 e l'atto di estensione della garanzia del 28.10.1996;
- dichiara non dovuti da , in relazione al contratto di fideiussione Parte_1 del 15.6.1994 ed alla estensione della garanzia con atto del 28.10.1996, interessi debitori in misura superiore al tasso legale né somme a titolo di commissione di massimo scoperto e di altre spese per servizi bancari;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, al fine di determinare l'ammontare del debito oggetto di causa;
- rimette alla sentenza definitiva la determinazione delle spese di lite.
Così deciso da remoto, il 21.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18