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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Maria Antonella Sechi Consigliera
Donatella Aru Consigliera in esito all'udienza del 1° ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 204 di R.G. dell'anno 2021, proposta da
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Lanusei presso lo studio dell'avvocato Parte_1
IO NI RI, che lo rappresenta e difende per procura posta in calce al ricorso
Appellante contro
con sede legale in Cagliari, in persona del commissario straordinario pro tempore, dott. Controparte_1
come da decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 80 del 20 ottobre 2022, CP_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura in calce, dagli Avvocati Giuseppa Rutilio e Gesuino
Campus, elettivamente domiciliato per la causa in Cagliari presso l'ufficio dei procuratori dell'ente
e contro
, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa, anche Controparte_3 disgiuntamente, giusta procura in calce, dagli Avvocati Andrea Secchi e Mattia Pani dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio in Cagliari
AN SU, contumace
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° luglio 2016, , direttore del Servizio territoriale di Cagliari Parte_1 dell'Ente Foreste della Sardegna, ora (ex art. 35, comma sesto, legge regionale 27 aprile Controparte_1
2016, n. 8), aveva proposto giudizio in riassunzione di un precedente procedimento già incardinato davanti al giudice amministrativo (che aveva declinato la giurisdizione in favore di quello ordinario, con la sentenza del
Consiglio di Stato del 5 maggio/21 giugno 2016, n. 2728, prodotta in copia dalla parte attrice come doc. 2), al fine di ottenere l'annullamento (o comunque la declaratoria di illegittimità o di inefficacia) della “nomina del dott. AN SU a direttore generale dell'Ente Foreste previo annullamento e/o disapplicazione del
1 d.P.R.G. 28.7.2015, n. 85, della delibera G.R. 21.7.2015, n. 37/22 e della deliberazione commissariale
9.2.2015, n. 19”; in subordine, aveva domandato al Tribunale di “ordinare alle amministrazioni convenute che del periodo svolto dal controinteressato come direttore generale dell'Ente Foreste non possa tenersi conto nelle successive procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi compresa quella per la nomina del direttore generale dell' di cui alla delibera 14.6.2016, n. 8”; aveva inoltre richiesto la Controparte_1 condanna della e dell' al risarcimento del danno da c.d. Controparte_3 Controparte_1 perdita di chance connessa alla nomina di direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna;
aveva, anche, domandato di “annullare la delibera dell'Amministratore Unico 14.6.2016, n. 8 e l'avviso per la CP_1 manifestazione di interesse per la nomina del Direttore Generale dell' nella parte in cui Controparte_1 indica tra i criteri di valutazione: la “formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l'affinità con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell'Agenzia”, la “contemporaneità di più incarichi direzionali”, nonché ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo;
ordinare al datore di lavoro di bandire un nuovo avviso senza quei criteri di valutazione.
5. In via subordinata, disapplicare la citata delibera n. 8/2016 e il citato avviso nelle parti sopra indicate, ordinando alle
Amministrazioni convenute che di quei criteri non si tenga conto nella procedura di nomina del direttore generale dell'agenzia [...]”; aveva infine richiesto anche la condanna delle amministrazioni CP_1 convenute al risarcimento del danno per perdita di chance connessa alla nomina di direttore generale dell' Controparte_1
In corso di causa (e precisamente in data 5 luglio 2016) il ricorrente aveva proposto altresì azione cautelare ai sensi degli artt. 669 quater e 700 c.p.c., al fine di ottenere la sospensione degli effetti della nomina “del dott.
AN SU a direttore generale dell'Ente Foreste, determinando così il venir meno anche delle funzioni di direttore generale dell che, in forza, delle prime esplica attualmente. Disapplicare e Controparte_1 sospendere l'avviso di manifestazione di interesse per nomina a Direttore Generale dell' Controparte_1
(delibera Amministratore Unico 14.6.2016, n. 8) ordinando che tra i criteri di valutazione non si CP_1 tenga conto del criterio della “formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l'affinità con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell'Agenzia” e di quello della “contemporaneità di più incarichi direzionali” […]”.
La l' ed il controinteressato AN SU, avevano Controparte_3 Controparte_1 resistito in giudizio, fin dalla fase cautelare, definita con ordinanza n. 41/2016 del 25 luglio 2016, con la quale il ricorso era stato respinto per carenza del periculum in mora.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 876 del 14 luglio 2021, aveva cosi statuito: “1) dichiara cessata la materia del contendere sull'azione di impugnazione del decreto del
Presidente della del 28 luglio 2015, n. 86, e degli atti presupposti;
2) Controparte_3 dichiara cessata la materia del contendere sull'azione di impugnazione dell'avviso pubblico approvato con la delibera dell'amministratore unico dell' n. 8 del 14 giugno 2016; 3) rigetta la domanda Controparte_1 risarcitoria del ricorrente;
4) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida: in
2 favore dell' e della , per ciascuna distintamente, in Controparte_1 Controparte_3 complessivi euro 4.300,00 euro, di cui euro 1.500,00 per compensi del giudizio di merito, il residuo per compensi del procedimento cautelare incidentale;
in favore di AN SU in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 600,00 per compensi del giudizio di merito, il residuo per compensi del procedimento cautelare;
per tutti oltre le spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il primo giudice in particolare aveva dato atto della “cessata materia del contendere sulla domanda di impugnativa del decreto del Presidente della datato 28 luglio 2015, n. 86..e Controparte_3 degli atti presupposti” (punto 2 a pag. 3), evidenziando che si trattava della procedura selettiva sfociata nella nomina di AN SU quale direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna “con effetto immediato e per un anno” a far data dal 28 luglio 2015 e che l'incarico era evidentemente cessato per naturale scadenza, nel corso del giudizio, in forza di quanto previsto dall'art. 54, lett. f, della legge regionale n. 8/2016, a mente del quale “il direttore generale dell'Ente foreste in carica svolge le funzioni di direttore generale dell' CP_1 sino alla nomina del direttore generale dell' e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore CP_1 della presente legge”.
La legge regionale n. 8/2016, ai sensi dell'art. 57, aveva aggiunto il Tribunale, era entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Buras, risalente al 28 aprile 2016, e AN SU era cessato dalla carica di direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna con funzioni di direttore generale dell Controparte_1 alla scadenza dei novanta giorni successivi, ossia il 27 luglio 2016, un giorno prima dello spirare del termine annuale previsto dal citato decreto n. 86/2015.
Parte ricorrente, aveva proseguito il primo giudice, aveva mosso un'articolata contestazione avverso la delibera dell'amministratore unico dell' del 14 giugno 2016 (doc. 4 del fascicolo dell'attore), con Controparte_4 la quale era stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale dello stesso Ente (punto 3 a pag. 3), ma fin dalle note di trattazione scritta depositate in data 15 giugno 2021, la difesa di aveva “tuttavia dichiarato di rinunciare Parte_1 all'impugnativa del suddetto atto, così limitando la domanda originaria, per parziale cessazione della materia del contendere”.
Incidentalmente, peraltro, il Tribunale aveva ritenuto di precisare che “l'azione di impugnativa sarebbe stata comunque destinata alla reiezione” per i seguenti motivi, che il collegio ritiene opportuno riportare testualmente:
“3.2. Il ricorrente aveva affermato l'illegittimità dell'avviso pubblico approvato con la delibera dell'amministratore unico dell' n. 8 del 14 giugno 2016, nella parte in cui indica “tra i criteri Controparte_1 di valutazione: la 'formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l'affinità con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell' la 'contemporaneità di più incarichi direzionali'” CP_1
(pag. 21 del ricorso).
Secondo il ricorrente sarebbero stati così introdotti “criteri di valutazione particolarmente 'selettivi' e favorenti indebitamente il personale in servizio presso la direzione generale dell'Ente” e ciò in contrasto “con la l.r. n. 8/2016 la quale all'art. 47 nello stabilire i criteri per la scelta del direttore generale di chiede CP_1
3 solo il 'possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo'” (pag.
5 del ricorso “integrativo” depositato il 5 luglio 2016).
Inoltre, lo stesso avviso di selezione, stabilendo che alla verifica dei requisiti di partecipazione debba provvedere una commissione “nominata con deliberazione dell'Amministratore Unico dell' costituita CP_1 da tre componenti scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale” avrebbe violato “i principi di trasparenza, correttezza e buona fede che dovrebbero presidiare le procedure di scelta anche nell'ambito della pubblica amministrazione privatizzata” (pag. 19 del ricorso originario).
Infine, sarebbe stato causa di illegittimità dell'avviso anche il riferimento, contenuto all'art. 4, alla valutabilità dei “risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative, come documentati per i dirigenti della pubblica amministrazione in base ai processi di valutazione annuale” (così sempre a pag. 19 del ricorso). Di tale valutazione non si sarebbe dovuto tener conto “essendo espressamente preclusa dalla delibera del CdA dell'Ente 15.4.2014, n. 78 (all. 30): “della valutazione effettuata per l'anno 2013, stante il carattere transitorio del sistema, non si terrà conto ai fini di successive procedure selettive o valutative”. Ove occorra si chiede la disapplicazione dell'art. 4 dell'avviso per contraddittorietà con la menzionata delibera, nella parte in cui non ha escluso dalla valutabilità i processi di valutazioni annuali relativi all'anno 2013. Ne consegue l'invalidità della delibera commissariale e della delibera di Giunta laddove fanno riferimento (sia pure genericamente) ai
“risultati conseguiti nelle precedenti esperienze lavorative, come documentati per i dirigenti della pubblica amministrazione in base ai processi di valutazione annuale”, nonché, l'invalidità, del decreto del Presidente della Regione” (pagg. 19 e 20 del ricorso).
3.3. La domanda, in ciascuno dei punti in cui si articolava, sarebbe stata dichiarata infondata.
3.3.a. Questo giudice era stato già chiamato ad esaminare analoghe censure mosse dal ricorrente contro la delibera n. 8/2016 dell'amministratore unico dell nel separato procedimento cautelare Controparte_1 iscritto al n. 3753/2016 r.a.c.l., definito con ordinanza del 30 novembre 2016, n. 57, resa tra le stesse parti di causa, prodotta in copia anche agli atti del presente giudizio (cfr. doc. 2 del fascicolo della . Pt_2
Le argomentazioni a base della suddetta ordinanza sono esaustive, non contraddette dalle parti nel corso del presente procedimento, oltre che confermate all'esito del giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con provvedimento collegiale n. 2/2017 dell'8 febbraio 2017 (doc. 3 del fascicolo della . Pt_2
Il Tribunale reputa quindi sufficiente ritrascriverle qui di seguito, perché facciano parte integrante e sostanziale della presente decisione: “2.a.ii. Il Tribunale non condivide la prospettazione del ricorrente. A detta di , la L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 47, consentirebbe la partecipazione alla procedura Parte_1
a coloro che siano in “possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto
4 medesimo”, mentre l'avviso in questione esigerebbe, ulteriormente, “capacità di direzione, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini di complessità, articolazione e risorse umane, finanziarie e strumentali gestite;
capacità di integrazione e di relazione con l'interno e l'esterno del sistema organizzativo regionale, valutata in base alla eterogeneità delle strutture dirette, e delle esperienza maturate anche in situazioni complesse quali la contemporaneità di più incarichi direzionali;
formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l'affinità con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell'Agenzia; risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative”.
Il ricorrente confonde i requisiti minimi di partecipazione alla procedura, che l'avviso di cui si tratta mantiene inalterati rispetto alle previsioni di Legge, con i criteri di selezione dei candidati, che - pur non espressi nella
L.R. n. 8/2016 - correttamente sono stati enucleati nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica qual è quella in oggetto, al fine di rendere più trasparente l'operato dell'Amministrazione (cfr. art. 28, commi 2 e 6,
L.R. n. 31/1998).
In tema di impiego pubblico privatizzato, infatti, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la pubblica amministrazione a valutazioni motivate ed alla predeterminazione dei criteri di scelta, al fine di evitare che la discrezionalità del datore di lavoro non travalichi nell'arbitrio.
Quanto ai requisiti di partecipazione alla procedura, questi sono esplicitati all'art. 2 dell'avviso, ove si legge:
“Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree magistrali
(LM – Lauree magistrali nuovo ordinamento) o titoli di studio equivalenti;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
e) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3°, nel caso di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, non aver subito la risoluzione del rapporto di lavoro per demerito o altro fatto imputabile al lavoratore;
f) non essere stati collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5 comma 9 DL 95/2012, come modificato dall'art. 6 DL 90/2014;
g) documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale presso le Amministrazioni del sistema di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998, ovvero, per i soggetti esterni, comprovata CP_3 professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia acquisita nell'esercizio, per almeno un quinquennio nei dieci anni precedenti, di incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni”.
Si tratta di un elenco che, come sopra anticipato, non aggiunge sostanzialmente nulla rispetto a quanto già ricavabile dalla Legge (il riferimento non è soltanto alla lex specialis, L.R. n. 8/2016, ma anche alla disciplina
5 generale contenuta nella L.R. 13 novembre 1998, n. 31, che all'art. 53 richiama anche il d.P.R. 9 maggio
1994, n. 487; a livello di legislazione statale sono poi rispettati i limiti stabiliti dall'art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto 2012 , n. 135).
Lo stesso è stato pacificamente inserito nella lista dei candidati idonei (in possesso dei requisiti Pt_1 minimi di partecipazione), cosicché egli non può dolersi di alcuna prescrizione limitativa, che non sarebbe stata, comunque, causa della sua esclusione dalla procedura.
E' appena il caso di aggiungere che, in generale, la disciplina dell'avviso ben avrebbe potuto richiedere in capo ai concorrenti requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali ulteriori prescrizioni si fossero rivelate rispettose dei principi di buona fede e ragionevolezza, con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'incarico, e comunque non avessero introdotto indebite discriminazioni per l'accesso alla procedura.
All'art. 4 dell'avviso sono invece definiti i criteri di scelta del miglior candidato idoneo:
“La scelta avviene sulla base dei seguenti criteri della cui applicazione si dà conto nella motivazione dell'atto di proposta:
• capacità di direzione, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini di complessità, articolazione e risorse umane, finanziarie e strumentali gestite;
• capacità di integrazione e di relazione con l'interno e l'esterno del sistema organizzativo regionale, valutata in base alla eterogeneità delle strutture dirette, e delle esperienze maturate anche in situazioni complesse quali la contemporaneità di più incarichi direzionali;
• formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l'affinità con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell'Agenzia;
• risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative”.
Il Tribunale ritiene che si tratti di indici di professionalità e di capacità gestorie di contesti organizzativi complessi, qual è senz'altro l' ragionevolmente suscettibili di essere posti a base di una Controparte_1 motivata scelta del candidato più idoneo.
La decisione, contestata dal ricorrente, di voler privilegiare, in vista della nomina, i candidati che possano vantare formazione e competenze in materie affini con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell'Agenzia, lungi dal determinare una indebita discriminazione tra i candidati, risulta piuttosto coerente con la necessità di selezionare un profilo professionale di alta specializzazione, che garantisca conoscenze ed esperienza nel campo delle funzioni di indirizzo, direzione e coordinamento proprie di un direttore generale
(cfr. art. 47 l. n. 8/2016).
2.b.i. Parte ricorrente contesta altresì la legittimità dell'atto (deliberazione dell'amministratore unico dell' datata 1° luglio 2016, n. 17) con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice, Controparte_1 preposta alla verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati. L'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a Direttore generale dell' stabilisce, all'art. 3, Controparte_1 primo periodo, che “alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione provvederà una apposita
6 commissione, nominata con deliberazione dell'Amministratore unico dell' costituita da tre CP_1 componenti scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di presidente”.
A detta del ricorrente, “dirigenti dell'Amministrazione regionale” dovrebbero intendersi esclusivamente coloro che siano alle dipendenze della non anche i dirigenti di altri enti e agenzie regionali non CP_3 aventi natura economica.
Ciò si ricaverebbe dalla previsione contenuta all'art. 1 L.R. n. 31/1998, in forza della quale solo il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale viene denominato “Amministrazione”, mentre il complesso organizzativo dell'Amministrazione, propriamente detta,
e degli uffici degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti regionali non aventi natura economica è definito “sistema Regione”.
La commissione prevista dall'art. 3 dell'avviso di procedura di cui si discute, pur dovendo essere composta da soli dirigenti della (compreso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale), risulterebbe invece CP_3 formata da dirigenti appartenenti ad altri enti regionali ( , direttore generale , Per_1 Pt_3 Persona_2 direttore generale;
, direttore generale Arpas). Pt_4 Persona_3
La non corretta formazione della commissione sarebbe, quindi, causa di invalidità della nomina finale.
2.b.ii. Il Tribunale non condivide la tesi sopra rappresentata.
E' da ribadire che il conferimento dell'incarico di direttore generale dell' ha natura Controparte_1 negoziale, secondo il diritto privato.
L'atto con il quale l'Amministrazione stabilisce, autolimitandosi, la procedura selettiva per la nomina, con
l'indicazione degli elementi essenziali del futuro rapporto di lavoro, ha dunque natura prenegoziale e soggiace, ai fini interpretativi, alla disciplina di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Le norme dettate in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 c.c., si applicano anche agli atti unilaterali, nei limiti della compatibilità con la loro particolare natura e struttura, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere l'atto, né è rilevante il comportamento dell'autore, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole, stabilito dall'art. 1363 c.c.
(Cass. civ., Sez. L, 27 settembre 2000, n. 12780).
Nell'interpretazione dell'avviso bisognerà indagare, quindi, quale sia stata la volontà dell'autore, senza limitarsi al senso letterale delle parole.
Nel caso esaminato, è ragionevole ritenere che il termine “Amministrazione regionale”, contenuto all'art. 3, sia stato impiegato in senso atecnico al fine di limitare la platea dei potenziali membri della commissione esaminatrice, senza distinzione tra dirigenti della Regione e dirigenti di altri enti e agenzie regionali non aventi natura economica.
Si tenga conto che laddove l'amministratore unico dell' autore dell'avviso, ha inteso Controparte_1 impiegare una terminologia tecnica, con un preciso significato aderente a quello voluto dalla disciplina della
L.R. n. 31/1998, lo ha fatto esplicitando il riferimento a quella stessa normativa. Così risulta all'art. 1 dell'atto, in cui, una volta stabilito che possono presentare manifestazione di interesse per l'incarico di
7 direttore generale “i dirigenti del sistema , è stato chiarito che il termine deve essere inteso ai sensi CP_3 dell'art. 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998. Analogamente, nell'art. 2, lett. g, dell'avviso.
All'art. 3, la previsione secondo cui la commissione deputata alla verifica dei requisiti di partecipazione sarebbe stata “costituita da tre componenti scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale”, non è accompagnata da alcun riferimento alla L.R. n. 31/1998.
Si aggiunge che la composizione della commissione con dirigenti appartenenti all'organizzazione regionale in senso ampio (il c.d. “sistema Regione”) si spiega agevolmente in forza della presumibile conoscenza da parte di costoro, senza distinzioni, delle dinamiche sottese all'esercizio di mansioni dirigenziali nell'ambito di enti pubblici regionali e delle materie di competenza dell'Agenzia, tanto da rendere la commissione stessa soggetto qualificato per esprimersi sul possesso, in capo ai candidati, del requisito esplicitato alla lett. g dell'art. 3 (“g) documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale presso le Amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998, ovvero, per i soggetti esterni, comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia acquisita nell'esercizio, per almeno un quinquennio nei dieci anni precedenti, di incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni”), l'unico che presuppone un certo margine di discrezionalità nella valutazione.
Non avrebbe avuto alcun senso limitare la nomina dei membri della commissione ai soli dirigenti della Pt_2 che non possiedono maggiore qualificazione, per i fini esplicitati, rispetto ad altri dirigenti di istituti o agenzie regionali.
Non è dato comprendere quale pregiudizio per il buon andamento della procedura possa discendere dalla formazione della commissione con dirigenti di Agenzie regionali anziché con dirigenti della posto CP_3 che, contrariamente da quanto sostenuto in ricorso, i secondi non offrono nemmeno maggiori garanzie di imparzialità e specchiatezza rispetto ai primi.
La tesi secondo cui la limitazione della scelta dei membri della commissione a soli dirigenti dell'Amministrazione regionale in senso stretto si giustificherebbe nella prospettiva (adombrata in ricorso, pag. 4) di evitare una sorta di voto di scambio (tra commissari, interessati ad altro futuro e prestigioso incarico, e candidato vincitore) è frutto di mere illazioni, non si basa su alcun valido appiglio ermeneutico, e non è accolta dal Tribunale.
Si consideri che la dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica (art. 21 L.R. n. 31/1998) e che l'accesso alla carriera di dirigente avviene con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti (art. 32 L.R. n.
31/1998).
Incidentalmente, si aggiunge che la scorretta composizione della Commissione giustificherebbe la dichiarazione di illegittimità dell'atto conclusivo della procedura solo se la violazione avesse concretamente inciso, in negativo, per la parte ricorrente, sull'esito della procedura.
Nella specie, trattandosi di organo chiamato ad esprimere un giudizio esclusivamente sul possesso, in capo ai candidati, dei requisiti di partecipazione, e non anche un giudizio di selezione del candidato migliore, e considerato che, in punto di requisiti di partecipazione, non risulta escluso il ricorrente, né è possibile
8 affermare che AN SU fosse non idoneo, si respinge la tesi che l'erronea composizione della commissione avrebbe potuto ex se giustificare l'azzeramento della procedura.
[…]
2.d.i. Tra i motivi di censura della nomina di AN SU a direttore generale dell' figura Controparte_1 altresì quello legato all'asserita “illegittimità del riferimento all'esperienza maturata quale direttore generale”, contenuto nella sopra citata deliberazione n. 19/2016, posto che sarebbero “illegittimi i precedenti provvedimenti di nomina a Direttore generale”.
2.d.ii. Neanche la censura in esame coglie nel segno.
Giova precisare che l'atto di nomina del direttore generale dell' che recepisce la proposta Controparte_1 dell'amministratore unico dell' stessa, è effettuato sulla base di criteri fiduciari ed è connotato da un CP_1 elevatissimo potere discrezionale, sindacabile soltanto sotto il profilo della congruità e ragionevolezza della motivazione, la quale costituisce la cartina di tornasole per accertare il rispetto da parte dell'Amministrazione del generale principio di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.).
L'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale dell' stabilisce che, ai fini della selezione del miglior candidato, si debba tener conto, tra Controparte_1
l'altro, della capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l'interno e l'esterno del sistema organizzativo regionale, da valutarsi in base all'attività direzionale svolta e alle esperienze maturate.
Il requisito costituito dal possesso di esperienze professionali pregresse consente di valorizzare, ai fini della scelta, i candidati che abbiano comprovato di aver svolto attività ricollegabili all'esercizio di funzioni direttive, pur senza il formale possesso della qualifica.
Conformemente alle previsioni dell'avviso di procedura, l'amministratore unico dell' nella Controparte_1 deliberazione n. 19 del 5 luglio 2016, ha tenuto conto, nel motivare la proposta di nomina di AN SU, dell'esperienza da questi maturata nell'esercizio delle “funzioni di Direttore Generale, nella Direzione
Generale dell'Ente Foreste prima e dell' poi”, indipendentemente dalla CP_3 Controparte_1 legittimità degli atti di attribuzione della qualifica.
Per completezza, si aggiunge che la proposta dell'amministratore unico dell di cui si Controparte_1 discute, si basa su una motivazione ampia e articolata, in cui non è valorizzata solo la pregressa attività di direttore generale esercitata da AN SU.
In quell'atto si esprime un apprezzamento complessivo del candidato, che tiene conto delle sue capacità organizzative, dell'importanza degli uffici precedentemente ricoperti e dell'esperienza e professionalità in grado di assicurare nell'ufficio da ricoprire. […]”.
3.3.b. Alle motivazioni che precedono è appena il caso di aggiungere un'ulteriore considerazione.
L'art. 4 dell'avviso pubblico approvato con deliberazione dell'amministratore unico dell' n. Controparte_1
8/2016, nella parte in cui, ai fini della selezione del miglior candidato, consentiva di valutare i “risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative”, non stabiliva che quei risultati dovessero essere documentati, per i dirigenti della pubblica amministrazione, in base ai processi di valutazione annuale delle prestazioni e
9 non presentava alcun profilo di illegittimità, per asserita violazione della delibera dell'Ente Foreste della
Sardegna n. 78 del 15 aprile 2014 (prodotta dal ricorrente come doc. 30).
Si tratta della determinazione con la quale il consiglio di amministrazione di quell'Ente aveva approvato il
“per sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale” per l'anno 2013, in cui al punto 3 era stato precisato che “della valutazione effettuata per l'anno 2013, stante il carattere transitorio del sistema, non si terrà conto ai fini di successive procedure selettive o valutative”.
A parte il fatto già evidenziato che l'avviso pubblico di selezione del nuovo direttore dell' Controparte_1 non prevedeva nello specifico alcunché a proposito delle performance dei candidati che fossero stati dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna per l'anno 2013, è appena il caso di aggiungere che la delibera
n. 78/2014 non è atto normativo secondario, idoneo a vincolare l' in nuove e future Controparte_1 determinazioni, tra cui quelle inerenti i criteri di valutazione degli aspiranti candidati nell'ambito di una procedura selettiva per la carica di direttore generale” (punti da 3.1 a 3.3b alle pagg. 4/11).
Il Tribunale aveva poi esaminato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, che aveva respinto (punto 4 alla pagg. 11/12) reputandola infondata, escludendo in primo luogo che , Parte_1 anche solo in astratto, potesse lamentare, al tempo del deposito del ricorso, un danno connesso alla mancata attribuzione dell'incarico di direttore generale dell dato che la procedura selettiva per Controparte_1 assegnare tale incarico era stata all'epoca soltanto avviata e non conclusa e precisando, in secondo luogo, che l'azione risarcitoria era stata giustificata dal ricorrente, peraltro, principalmente in ragione dell'illegittimità dell'atto di nomina di AN SU quale direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna, per determinazione presidenziale del 28 luglio 2015, n. 86.
Ciò premesso, il primo giudice aveva rilevato, quanto al pregiudizio connesso alla perdita della chance di ottenere l'incarico di direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna (per il periodo corrente dal 28 luglio
2015 alla cessazione, che risale al 27 luglio 2016), che dello stesso il ricorrente non avesse offerto dimostrazione alcuna, benché l'onere della prova fosse a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
E dopo avere ricordato che “nella sfera di tutelabilità delle posizioni soggettive possono ben essere comprese situazioni caratterizzate dalla potenzialità del risultato utile, quale la perdita di chance, poiché ai fini della sussistenza e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui all'art. 1223
c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo un'entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile”, aveva poi aggiunto che, tuttavia, “la perdita di una chance produce un danno risarcibile, sempre che ne sia provata l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità
o per presunzioni (tra le tante, Cass. civ., Sez. L, 27 giugno 2007, n. 14820) e sempre che sussista il nesso causale tra il danno e la condotta del soggetto convenuto in giudizio nelle vesti di responsabile”, evidenziando anche che, quanto alla prova di tale danno, il preteso creditore aveva l'onere di dimostrare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla altrui condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.
10 Applicando tali principi nel caso di specie, aveva concluso il Tribunale, anche volendo escludere AN
SU dalla rosa dei candidati, tra coloro che avevano partecipato alla procedura selettiva e che erano risultati idonei, ed a prescindere quindi dalla verifica della lamentata nullità della nomina risalente al 28 luglio 2015, di candidati ne sarebbero rimasti da valutare altri sedici, oltre a , come attestava la lista degli Parte_1 idonei, allegata al ricorso sub doc. 11, in merito ai quali egli non aveva speso alcuna parola al fine di rendere evidenza della probabilità di primeggiare tra tutti gli altri candidati, essendosi limitato a produrre in giudizio il curriculum proprio e quello di AN SU e da ciò il rigetto del ricorso sul punto.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, peraltro, il Tribunale aveva ritenuto superfluo verificare quale delle parti fosse virtualmente soccombente rispetto alla domanda di impugnazione del decreto del
Presidente della del 28 luglio 2015, n. 86, e degli atti presupposti, su cui era Controparte_3 calata la pronuncia di cessazione della materia del contendere data la soccombenza di , anche Parte_1 virtuale su tutte le altre domande, compresa quella proposta nel procedimento cautelare incidentale, idonea a giustificare comunque la sua completa condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controparti, che aveva ritenuto di dover liquidare, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro e di quella per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, Part in misura equivalente per la e per l' che avevano svolto difese ed attività processuali Controparte_1 assimilabili (per il giudizio di merito aveva applicato valori al di sotto dei minimi tabellari, giacché le parti,
“pur avendo depositato distinte memorie, nel giudizio cautelare incidentale prima, e nell'ambito del procedimento principale, poi, hanno sostanzialmente ripetuto, con le ultime, le difese già svolte in fase
d'urgenza”.
Quanto ad AN SU, invece, il Tribunale aveva ritenuto di quantificare le spese in un importo ancora inferiore, poiché la sua difesa aveva depositato un'unica memoria di costituzione, sia per il giudizio cautelare che per quello di merito, e non aveva partecipato alla trattazione scritta finale.
Avverso la sentenza ha proposto appello , cui hanno resistito la Parte_1 Controparte_3
e l mentre AN SU, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio
[...] Controparte_1 ed è stato, perciò, dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, dopo avere riassunto la questione sottoposta all'attenzione del giudice di prime cure (pagg. Parte_1
2/6 del ricorso), ha formulato due motivi di appello:
1) con un primo motivo la sentenza è stata censurata perché ritenuta errata ed ingiusta nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Erroneamente, infatti, il primo giudice aveva ritenuto che non avesse fornito la prova della propria Pt_1 pretesa, benchè fossero presenti in causa tutti gli elementi per poter affermare la perdita di chance da parte sua, avendo egli opportunamente dimostrato la probabilità di ottenere l'incarico di Direttore Generale dell'Ente
Foreste della Sardegna ove fosse stato rimesso in condizioni di concorrere per il ruolo, nel rispetto e secondo i criteri indicati in sede di selezione, idonei a dimostrare che ben avrebbe potuto conseguire il risultato sperato, avendone tutte le competenze tecniche e professionali.
11 Il giudice minore aveva, infatti, omesso di esaminare i numerosi documenti al riguardo prodotti, tra cui in particolare gli allegati 8, 10, 47, 48 e 49, e non aveva quindi considerato che, dal raffronto tra il suo curriculum
(doc. 8) e quello del controinteressato SU (doc. 10), emergeva con chiarezza che l'appellante alla data della selezione vantava titoli e capacità superiori rispetto a quelli posseduti da SU, da cui la conseguente probabilità che l'incarico - in relazione al quale nessuno degli altri candidati dichiarati idonei aveva proposto impugnazione in sede giurisdizionale – venisse a lui conferito laddove la procedura di nomina si fosse svolta in conformità dei criteri stabiliti dalla legge e dall'avviso.
Come dimostrava il suo curriculum, composto da ben diciannove pagine, ove aveva illustrato minuziosamente il proprio percorso professionale, l'appellante possedeva tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale dell di Controparte_1 cui alla deliberazione n. 8 del 14 giugno 2016, requisiti e competenze di cui non vi era invece traccia nel curriculum di SU, né della loro sussistenza si era dato conto nell'atto di proposta del commissario straordinario di cui all'allegato 12, nel quale erano solo riportati i criteri di valutazione predefiniti dall'art. 4 dell'avviso ed era stato aggiunto, genericamente, che SU possedeva “in misura ottimale le capacità e le competenze per la nomina a direttore generale, come desumibile dal curriculum professionale presentato”, mancando però di richiamare specifici dati relativi a tale percorso professionale, tali da renderlo adeguato allo svolgimento dell'incarico.
Ed anche con riferimento al requisito della capacità di direzione, posto che l'appellante aveva documentato le sue molteplici esperienze dirigenziali in servizi territoriali, e che nella Direzione Generale aveva diretto sia il
Servizio del Personale (maturando competenze in ambito amministrativo e gestionale) da febbraio a maggio
2012 sia il Servizio Innovazione Tecnologica da giugno 2012 a novembre 2013, aveva dimostrato di possedere maggiori requisiti rispetto al controinteressato, che aveva invece maturato esperienza prevalentemente in ufficio presso la Direzione Generale con scarsa esperienza territoriale, di gran lunga più richiesta per la gestione di tutte le competenze in un Ente come quello in questione propriamente territoriale e tantomeno nel suo curriculum era dato rinvenire alcuna competenza che lo rendesse più adatto e meritevole dell'appellante allo svolgimento dell'incarico.
E di ciò aveva dato atto anche il Tar, con la sentenza n. 240 del 2016, ignorata dal giudice di prime cure, seppure prodotta agli atti, che aveva evidenziato come l'amministrazione, a fronte della natura fiduciaria dell'incarico ma anche della componente meritocratica e tecnica rilevante per lo stesso, la cd. fiducia tecnica, attestata dai criteri stabiliti dall'art. 4 dell'avviso di selezione (in particolare l'esperienza professionale e il bagaglio culturale dei candidati ovvero la capacità di direzione, le competenze tecnico-professionali e i risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative), avesse offerto una motivazione di mera facciata, fondando la scelta di SU su una motivazione generica, che ometteva di individuare puntualmente le ragioni concrete poste a base della valutazione positiva espressa nei suoi confronti sotto tutti i profili, adottando formule di stile e desumendo la capacità di direzione dell'interessato dalla caratteristica delle strutture dirette in termini di complessità, senza null'altro aggiunge e motivare sul punto, ad esempio valutando positivamente la sua partecipazione a seminari, convegni e fiere specializzate, senza indicare criteri oggettivi.
12 Né sì era considerato quanto emerso in negativo, ovvero che SU fosse stato rinviato a giudizio per reati in senso lato corruttivi, circostanza che la regione avrebbe dovuto considerare in sede di motivazione, spiegando per quali ragioni una circostanza così rilevante in negativo per il suo prestigio non incidesse sulle sue finali determinazioni, specificando quali competenze, esperienze o caratteristiche di SU, non possedute dagli altri candidati, fossero tali da far passare in secondo piano i suoi carichi pendenti.
La nomina illegittima di SU, nella sostanza, aveva avuto quale immediata e diretta conseguenza l'insorgenza di un danno da perdita di chance per l'appellante che, pur possedendo tutti i requisiti indicati dall'avviso e vantando competenze professionali di alto rilievo, si era vista preclusa la possibilità di accedere al ruolo.
Erroneamente, quindi, il primo giudice, benchè egli avesse provato di avere “tutte le carte in regola” per poter proficuamente concorrere alla posizione ambita, essendo indubbio il pregio delle sue competenze professionali in quanto dimostrato per tabulas, aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio richiesto e cioè quello di dimostrare non già la certezza di una futura nomina, ma esclusivamente la possibilità di conseguimento del risultato, dal momento che il danno da perdita di chance consiste in un danno patrimoniale relativo alla perdita non già di un vantaggio economico strettamente inteso, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante collegata al momento in cui il comportamento illegittimo incide su tale possibilità, che è danno risarcibile ogni qualvolta ne sia provata la sussistenza secondo un calcolo di mera probabilità o per presunzioni, come costantemente ormai affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Quanto alla prova, ritenuta non sussistente dal Tribunale, della possibilità di primeggiare tra tutti i candidati, di cui l'appellante avrebbe dovuto rendere evidenza, in realtà era sufficiente dimostrare in via presuntiva la realizzazione dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, e ciò aveva fatto l'appellante, che aveva dimostrato di possedere tutti i requisiti indicati dall'avviso, oltre che competenze superiori al candidato prescelto, già reputato migliore tra tutti e quindi secondo l'amministrazione in possesso di qualità non possedute dagli altri sedici candidati.
Di conseguenza se il primo giudice avesse correttamente valutato i documenti prodotti avrebbe ritenuto dimostrata la probabilità dell'appellante di conseguire il risultato sperato.
E sulla mancata dimostrazione da parte di di essere il miglior candidato a direttore generale dell'Ente Pt_1
Foreste si era già anche espresso il giudice amministrativo, che aveva evidenziato il carattere “non matematico” del giudizio sotteso alla scelta operata” dall'amministrazione che esprimeva “una valutazione altamente discrezionale”, con chiaro interesse di parte appellante “a riaprire la selezione, così da potersi nuovamente giocare le sue carte, nella classica ottica della tutela della chance” ed anche di questo aspetto il giudice minore non aveva tenuto conto, omettendo un compiuto esame di documenti e limitandosi ad apodittici richiami alla precedente decisione cautelare, senza suffragare le proprie argomentazioni dal punto di vista giuridico, disattendendo il principio di diritto per cui le sentenze devono essere plasmate in aderenza alle peculiarità del caso concreto.
Da ciò l'interesse dell'appellante ad ottenere la riforma della sentenza gravata avendo il Tribunale errato nella valutazione delle risultanze probatorie, come reso particolarmente evidente da un lato dalla consistenza del
13 danno lamentato in termini di crescita professionale e di prestigio e anche in termini economici, data la minore entità della retribuzione mensile e di risultato percepita come direttore di un servizio territoriale rispetto alla posizione di direttore generale dell'Ente Foreste, richiamando in proposito gli allegati da 47 a 49.
2. con un secondo motivo di appello, la sentenza è stata censurata con riferimento al capo con il quale il
Tribunale aveva statuito, condannando , sulla regolamentazione delle spese di lite. Pt_1
Quand'anche la decisione si fosse rivelata corretta il Tribunale, ha sostenuto l'appellante, non avrebbe comunque tenuto conto di importanti aspetti della vicenda giudiziaria, che lo avrebbero dovuto indirizzare verso la compensazione integrale delle spese di giudizio, “quali la natura della controversia, la peculiarità della materia del contendere, la totale buona fede del ricorrente, anche alla luce della rinuncia a parte delle domande, oltre che la ritenuta fondatezza della pretesa sulla scorta della precedente pronuncia del giudice amministrativo che annullava la nomina”.
*
L'appello è infondato.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata nella parte in cui il primo giudice ha escluso che egli avesse fornito la prova della propria pretesa, con specifico riferimento al richiesto risarcimento del danno da perdita di chance, pur correttamente ricollegando l'azione risarcitoria alla perdita della chance di ottenere l'incarico di direttore generale dell'Ente Foreste dal 28 luglio 2015 al 27 luglio 2017, conferito invece illegittimamente ad AN SU, e dando atto della sua rinuncia alla impugnativa, già con le note conclusive del giudizio di primo grado, del decreto di nomina di AN SU come direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna, per determinazione presidenziale del 28 luglio 2015, n. 86.
A parere dell'appellante, il pregiudizio connesso alla perdita di una chance di ottenere l'incarico al posto di
SU, per il periodo dal 28 luglio 2015 alla sua cessazione risalente al 27 luglio 2016, sarebbe stato da lui provato in causa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che avrebbe erroneamente escluso che egli avesse dimostrato la probabilità di ottenere l'incarico di direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna, senza considerare che di tale probabilità aveva offerto una prova documentale adeguata, in particolare dimostrando che laddove fosse stato rimesso in condizioni di concorrere per il ruolo, nel rispetto e secondo i criteri indicati in sede di selezione, ben avrebbe potuto conseguire il risultato sperato, ottenendo un incarico in merito al quale aveva tutte le competenze tecnico-professionali necessarie, maggiori di quelle del candidato cd. migliore prescelto.
In tal senso sarebbe bastato un mero raffronto tra il suo curriculum professionale e quello del candidato migliore scelto dall'amministrazione per comprendere come egli vantasse titoli e capacità pari, se non superiori, rispetto al candidato scelto con conseguente probabilità che l'incarico fosse a lui attribuito e ciò non aveva fatto il primo giudice, che aveva anche ignorato la sentenza in tal senso del Tar Sardegna, n. 240 del marzo 2016, neppure considerando che non era motivata la scelta del candidato alla luce delle pendenze penali a suo carico, inspiegabilmente ignorate dall'amministrazione.
Ed una volta dimostrato in via di certezza di soddisfare tutti i requisiti richiesti per accedere al ruolo ambito, e cioè di possedere tutti i requisiti indicati dall'avviso oltre che competenze superiori del candidato ritenuto
14 migliore tra tutti, che si doveva presumere vantasse qualità non possedute dagli altri sedici candidati, neppure conferente secondo l'appellante poteva ritenersi l'argomentazione che anche se si fosse escluso SU, si sarebbe reso necessario valutare anche gli altri sedici candidati oltre all'appellante, trattandosi di argomentazione che ignorava che la dimostrazione della probabilità era in re ipsa in ragione delle sue competenze che si erano dimostrate superiori a quelle del candidato prescelto, tanto più che gli altri candidati non avevano ritenuto di proporre impugnazione in sede giurisdizionale e ciò rendeva ancora più probabile, dati titoli e le capacità possedute, l'attribuzione a lui dell'incarico.
*
Il collegio ritiene infondato tale primo motivo di appello e condivide la decisione del primo giudice, che ha fatto corretta applicazione dei principi materia di risarcimento del danno da perdita di chance ed ha altresì correttamente valutato, si comprende considerando anche la documentazione prodotta, il mancato assolvimento da parte dell'appellante dei relativi oneri probatori.
Il primo giudice ha in particolare tenuto conto della diversità ontologica sussistente nella sfera di tutelabilità delle posizioni soggettive - tra le quali “possono ben essere comprese situazioni caratterizzate dalla potenzialità del risultato utile, quale la perdita di chance, poiché ai fini della sussistenza e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui all'art. 1223 c. c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo un'entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile” - tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e di risarcimento del danno da perdita del diritto, il primo integrato dalla probabilità più o meno elevata di ottenere il risultato sperato, la cui perdita risulta distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto, costituendo una situazione giuridica a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione, sempre che ne sia provata la sussistenza.
La domanda risarcitoria è, quindi, riferita non alla perdita di un vantaggio economico, ma alla perdita della possibilità di conseguirlo e cioè alla perdita dell'occasione perduta, secondo una valutazione da farsi ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento ritenuto illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale, che produce un danno risarcibile a condizione che ne sia provata l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, e sempre che sussista il nesso causale tra il danno e la condotta del soggetto convenuto in giudizio nelle vesti di responsabile, che è necessario accertare e quantificare, come affermato dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta e l'occasione perduta, che richiede una soglia probabilistica pari anche solo al 51%, ma che deve essere dimostrata per richiedere il risarcimento del danno e che, come nel caso di specie, avrebbe richiesto la prova della realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato che la condotta illecita avrebbe impedito, anche per presunzioni o secondo un calcolo di probabilità, della quale il danno risarcibile deve risultare conseguenza immediata e diretta (così Cass. n. 14820/2007 citata dal Tribunale, ma anche n. 852/2006, n. 10111/2008, n.
2737/2015, n. 495/2016, n. 16586/2024 con le precedenti del 2022 nella medesima citate al punto 6 a pag. 7).
Più precisamente l'appellante avrebbe dovuto provare che dalla eventuale illegittimità dell'atto di nomina di
AN SU, ovvero dalla condotta - attiva in questo caso - dell'amministrazione resistente, gli fosse
15 derivata la perdita della possibilità di un risultato migliore ovvero della possibilità di essere valutato come il candidato migliore tra tutti, a fronte di un danno evento che deve essere legato alla condotta, attiva in questo caso, da un nesso di derivazione causale da apprezzarsi secondo il criterio del più probabile che non, secondo un criterio di calcolo probabilistico, potendosi perciò ritenere sufficiente che quella condotta lo abbia provocato almeno nel coefficiente del 51%.
Per essere meritevole di risarcimento quel danno deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento, cioè consistenza, apprezzabilità e serietà nel senso che la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che è un danno che tuttavia si concretizza nella perdita di una possibilità.
E di tale prova correttamente il primo giudice ha ritenuto che non avesse offerto dimostrazione alcuna, Pt_1 dal momento che, anche non considerando la nomina di SU ed escludendolo dalla rosa dei candidati, o considerando la sua nomina illegittima, ciò che sarebbe rimasto è che avrebbe dovuto comunque Pt_1 concorrere con gli altri sedici candidati che avevano partecipato alla procedura selettiva e che come lui erano risultati idonei, ed erano perciò tutti potenzialmente idonei a ricevere la nomina in quanto pacificamente in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso (circostanza questa che non ha mai contestato), con la Pt_1 conseguenza che con i medesimi, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli avrebbe anche raffrontarsi e non solo con SU al fine di dimostrare che avrebbe primeggiato anche su tutti gli altri candidati, dei quali invece nulla è dato sapere.
, infatti, si è concentrato in un confronto tra il suo curriculum e quello di AN SU, in tal modo Pt_1 non offrendo elementi idonei a dimostrare che gli altri candidati non avessero requisiti pari o superiori ai suoi e che egli avrebbe avuto la possibilità più di loro di conseguire l'incarico, primeggiando tra tutti e, quindi, la perdita di chance, dovendosi perciò ritenere che tutti i partecipanti alla selezione avessero le medesime possibilità di essere scelti e di ricevere la nomina in difetto di indicazioni, anche minime, sulla loro professionalità e sui requisiti posseduti o sulla mancanza degli stessi in rapporto all'avviso, tanto da impedire distinzioni di chance tra i vari candidati idonei e da consentire di affermare di non poter non ritenere che tutti i partecipanti avessero uguale probabilità di essere scelti.
Nè può condividersi l'argomentazione da lui sostenuta che non si dovesse procedere a tale valutazione con gli altri sedici candidati presenti nella rosa degli idonei essendo risultato superiore, per requisiti e curriculum, al candidato migliore tra tutti scelto dall'amministrazione, dovendosi presumere ragionevolmente che SU vantasse qualità non possedute dagli altri sedici candidati proprio perché era stato nominato, essendo evidente che qualora la condotta dell'amministrazione fosse risultata non legittima o corretta, come da lui sostenuto, perché mirata alla nomina di SU comunque, a dispetto del suo superiore curriculum, non adeguatamente valutato dall'amministrazione, analoga sottovalutazione dei requisiti e del relativo curriculum avrebbe potuto caratterizzare la valutazione degli altri candidati, che non può escludersi potessero rivestire profili pari o superiori a quelli di che, significativamente, si è sottratto a qualunque allegazione in merito, Pt_1 necessaria per consentire di comprendere se, una volta escluso SU, tra i diversi candidati sarebbe stato comunque scelto lui per l'incarico ambito in quanto primeggiava tra tutti gli altri.
16 Quindi, anche qualora la condotta dell'amministrazione fosse risultata censurabile nel senso ipotizzato da e SU non si fosse rivelato il candidato migliore, resterebbe il fatto che sarebbe stato non Pt_1 Pt_1 correttamente valutato dall'amministrazione, ma così si potrebbe ipotizzare per gli altri candidati che, come lui, potrebbero essere stati non correttamente valutati, come implicitamente ritenuto dal primo giudice, con la conseguenza che avrebbe dovuto dimostrare, al fine di provare anche presuntivamente o secondo un Pt_1 calcolo di probabilità, che vi fossero in concreto i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, impedito dall'altrui condotta non corretta, e quindi una perdita di chance risarcibile, di poter primeggiare tra tutti e non solo rispetto a SU, come non avvenuto nel caso di specie in cui ha ritenuto di potersi Pt_1 sottrarre a qualunque allegazione rispetto agli altri candidati, in merito ai quali nulla ha allegato, non producendo neppure il relativo curriculum, al fine di consentire al Tribunale di verificare se la lamentata perdita di chance si fosse realmente verificata.
Nella prospettazione di , infatti, SU non era il candidato migliore e, quindi, anche elidendolo dalla Pt_1 rosa degli aspiranti ritenuti idonei, sarebbero rimasti da valutare diciassette candidati, lui compreso, che ben potevano avere requisiti analoghi o anche superiori ai suoi e sui quali invece, al fine di rendere evidenza della probabilità di primeggiare tra tutti gli altri candidati, non ha speso parola alcuna, restando quindi Pt_1 irrilevante che gli altri non avessero contestato la nomina di SU.
L'appellante non si confronta quindi con la decisione del primo giudice nell'affermare di avere fornito la prova di “avere tutte le carte in regola” per poter proficuamente concorrere alla posizione ambita, in quanto candidato con competenze professionali di pregio, dimostrate per tabulas, da lui ritenute certamente superiori a quelle di SU, prova che il primo giudice non avrebbe a suo dire ben valutato non avendo esaminato i documenti prodotti, e neppure le statuizioni del giudice amministrativo in proposito, dal momento che il primo giudice, lungi dall'aver escluso che gli avesse competenze professionali di pregio, proprio dopo avere esaminato la documentazione prodotta, si è limitato a dire che, tra coloro che avevano partecipato alla procedura selettiva vi era una rosa di altri sedici idonei, oltre lui che, come lui dovevano essere valutati, e che conseguentemente la valutazione avrebbe dovuto investire anche gli altri sedici candidati oltre lui, dei quali però nulla era dato sapere, che ben potevano avere profili professionali di pregio come i suoi e rispetto ai quali non era adatto sapere se avesse la probabilità di primeggiare. Pt_1
Correttamente, pertanto, primo giudice non è entrato nel dettaglio della valutazione del curriculum di SU
e di e della restante documentazione prodotta, che aveva evidentemente esaminato proprio per Pt_1 giungere alla ponderata decisione adottata, dato che non avrebbe portato ad alcun risultato utile, ed infatti, anche a voler escludere SU dalla rosa dei candidati idonei per la nomina, in assenza di ulteriori deduzioni in merito agli altri candidati, non potrebbero dirsi presenti in causa gli elementi necessari per affermare che l'appellante avesse la probabilità di primeggiare tra tutti gli altri candidati, che sarebbe stato onere di Pt_1 provare, argomentando sui profili degli altri candidati, al fine di rendere evidenza di tale probabilità e della conseguente perdita di chance.
Per le medesime ragioni, altrettanto correttamente, il Tribunale non si è profuso nell'esame della statuizione del Tar Sardegna, dato che non avrebbe portato al risultato sperato dall'appellante, tanto più che la medesima
17 non dice affatto ciò che vorrebbe ovvero che fosse lui il candidato migliore, ma soltanto che il Pt_1 giudizio sotteso alla scelta del nuovo direttore dell'Ente Foreste, in quanto espressivo di una valutazione altamente discrezionale e non di un ragionamento matematico, sosteneva l'interesse del ricorrente a riaprire la selezione in modo da potersi giocare le sue carte nella classica ottica della tutela della chance, che sottende appunto l'interesse di ad una riapertura della selezione ed il riferimento al fatto che potesse Pt_1 Pt_1
“giocare le sue carte” non può prescindere dalla necessaria considerazione anche degli altri candidati.
E a dire il vero il Tar, che ha rigettato la seconda censura riferita ai carichi pendenti di SU ritenendola errata, si era limitato a dire che la Giunta Regionale aveva scelto di nominare SU recependo la proposta contenuta nella nota del commissario dell'Ente Foreste n. 19 del 2015, con una motivazione sostanzialmente apparente ed ancorata a formule di stile, in contrasto con i precisi criteri di valutazione per la scelta del nuovo direttore dettati dall'art. 4 dell'avviso di selezione, che indicava precisi criteri di valutazione legati all'esperienza professionale e al bagaglio culturale dei candidati e comportava quindi un onere motivazionale concreto a carico dell'amministrazione, non onorato nel caso di specie in cui non era possibile individuare le ragioni concrete poste a base della valutazione sotto tutti i profili, ritenendo immotivato l'atto di nomina, senza operare alcuna valutazione, che comunque non gli competeva, in merito alla corrispondenza ai criteri scelti dall'amministrazione dell'effettivo profilo professionale del candidato SU, così come in merito a quello del candidato o degli altri candidati, come sembrerebbe sostenere . Pt_1 Pt_1
Nella sostanza il motivo di appello formulato da si scontra con la presenza di altri sedici candidati, Pt_1 che come lui erano compresi nella rosa degli idonei e dovevano essere quindi valutati, per comprendere se effettivamente egli si fosse vista realmente preclusa la possibilità di accedere al ruolo ambito, benché possedesse tutti i requisiti indicati nell'avviso e vantasse competenze professionali di alto rilievo, dovendo egli dimostrare, anche presuntivamente, come invece non ha fatto, che sarebbe stato il candidato che aveva probabilità di primeggiare tra tutti gli altri candidati compresi tra quelli ritenuti idonei.
Il primo motivo di appello formulato da va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va Parte_1 confermata sul punto.
*
Non è neppure fondata la censura fatta oggetto del secondo motivo di appello, che attiene all'errata regolamentazione delle spese di lite, poste a suo carico dal Tribunale nei confronti delle due amministrazioni resistenti e del controinteressato SU.
Il primo giudice ha, infatti, valorizzato la soccombenza di rispetto alle domande, anche cautelari, Pt_1 proposte e, nel condannarlo alla rifusione delle spese in favore delle parti resistenti, ha fatto corretta applicazione delle previsioni degli agli artt. 91 e 92 c.p.c., che ne dettano la disciplina.
E lo ha fatto applicando tali previsioni con assoluta prudenza, cioè considerando le differenti posizioni assunte dalle tre parti resistenti nel giudizio, valutando se le stesse avessero svolto o meno difese differenti nella fase cautelare e in quella di merito (ridotte perciò nel caso di SU che aveva depositato un'unica memoria di costituzione per le due fasi del giudizio e non aveva partecipato alla trattazione scritta finale), calibrando perciò le spese in ragione di una ponderata e concreta valutazione delle risultanze di causa, anche considerando l'esito
18 della fase cautelare proposta, nel corso della quale il ricorrente aveva visto rigettate le proprie pretese, con ampia motivazione, per difetto del necessario periculum in mora ed escludendo che avesse rilevanza, a fronte della soccombenza, anche virtuale, dell'appellante su tutte le altre domande, compresa quella proposta nel procedimento cautelare incidentale, la virtuale soccombenza rispetto alla domanda di impugnazione del decreto 86 del 2015 e degli atti presupposti su cui era calata la pronuncia di cessazione della materia del contendere per l'intervenuta cessazione per scadenza naturale dell'incarico affidato pochi giorni dopo l'instaurazione del giudizio.
L'art. 92 del cod. proc. civ., quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, ha circoscritto infatti la possibilità di giustificare l'invocata compensazione tra le parti delle spese del giudizio alle ipotesi di soccombenza reciproca, all'assoluta novità della questione trattata che può anche riguardare la dimensione fattuale (Cass. n. 13294/2025), al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché alla sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha escluso possano dirsi ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa all'esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma ad una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo
(così Cass. n. 16130 del 7 giugno 2023).
E nessuna di queste ipotesi può dirsi ravvisabile nel caso in questione, ovvero non la soccombenza reciproca, evidentemente insussistente in ragione della motivazione rassegnata dal primo giudice, qui confermata, con la quale è stata rilevata l'infondatezza di quasi tutte le domande proposte dall'appellante, e certamente non il mutamento giurisprudenziale, neppure dedotto da , ma nemmeno la assoluta novità della questione Pt_1 trattandosi di questione ricorrente in ambito lavoristico e tantomeno quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da escludersi in ragione dei principi giurisprudenziali evidenziati (Cass. 16130/2023 sopra citata) anche con riferimento alla statuizione del Tar, peraltro travolta dal Consiglio di Stato e alla asserita parvenza di fondatezza della pretesa azionata che dalla stessa sarebbe scaturita, che giustificherebbe la buona fede di nell'agire in giudizio. Pt_1
La statuizione in punto di spese di lite del Tribunale è in realtà conforme a legge, se si considera anche che, in merito alla domanda fatta oggetto di rinunzia in corso di causa, sulla quale è calata una pronuncia di cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha comunque fondato la propria decisione di condanna alle spese valutando l'infondatezza nel merito della stessa, con motivazione che non è dato disattendere e che, a dire il vero, non è stata neppure censurata da e la conseguente virtuale soccombenza di . Pt_1 Pt_1
Avuto riguardo, infatti, alla contestazione mossa avverso la delibera n. 8 del 14 giugno 2016 dell'amministratore unico di il primo giudice aveva dato atto del fatto che il ricorrente aveva CP_1 dichiarato di rinunciare all'impugnativa del suddetto atto, così limitando l'originaria domanda, e della conseguente cessazione della materia del contendere, ma aveva anche ritenuto, incidentalmente, di dover precisare che l'azione di impugnativa sarebbe stata comunque destinata alla reiezione, nei tre punti in cui era stata articolata, con la motivazione sopra testualmente riportata, attraverso il richiamo di un'ordinanza cautelare
19 già adottata dal medesimo giudice avente ad oggetto le stesse censure contro la delibera 8 del 2016, definito con ordinanza n. 57 del 30 novembre 2016, resa tra le stesse parti in causa e prodotta in copia anche agli atti Part del presente giudizio come documento 2 del fascicolo della rilevando che le argomentazioni profuse non erano state contraddette dalle parti nel corso del procedimento in esame, ed erano state anche confermate, Part all'esito del giudizio di reclamo, con provvedimento collegiale n. 2 del 2017, prodotto dalla come documento 3, tanto che il Tribunale aveva ritenuto sufficiente trascrivere le argomentazioni già spese in modo da far parte integrale e sostanziale della decisione qui impugnata.
E si tratta di motivazione che il collegio condivide perché frutto di un attento esame della vigente normativa dettata dal legislatore sia regionale che statale, alla luce della quale il primo giudice aveva ritenuto corretti i requisiti di partecipazione alla procedura previsti dall'art. 2 dell'avviso contestato, perché conformi a quanto ricavabile dal complessivo quadro normativo, nonché corretti anche i criteri per la scelta del miglior candidato idoneo previsti dall'art. 4 dell'avviso, spiegando nel dettaglio anche perché a suo parere era stata correttamente nominata la commissione esaminatrice preposta alla verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati, ed evidenziando comunque che, posto che era stato inserito nella lista dei candidati idonei in possesso Pt_1 dei requisiti minimi di partecipazione, eventuali prescrizioni limitative non sarebbero comunque state causa della sua esclusione dalla procedura e anche che scorrettezze nella composizione della commissione avrebbero potuto giustificare la dichiarazione di legittimità dell'atto conclusivo della procedura solo se la violazione avesse inciso per la parte ricorrente, in negativo, sull'esito della stessa, trattandosi di organo chiamato a valutare esclusivamente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione e non ad effettuare un giudizio di selezione del candidato migliore e tanto ciò era vero che non era stato escluso, né era possibile Pt_1 affermare che SU non fosse idoneo.
Quanto all'ulteriore motivo di censura riferito al riferimento nella nomina di AN SU all'esperienza maturata quale direttore generale il primo giudice aveva rilevato la correttezza della decisione dell'amministrazione in conformità all'avviso pubblico, rilevando che l'amministratore unico dell CP_1
nella deliberazione adottata il 5 luglio 2016 n. 19, aveva comunque motivato la proposta di nomina
[...] di AN SU con motivazione ampia ed articolata in cui peraltro non era valorizzata solo la pregressa attività di direttore generale, ma vi era un apprezzamento complessivo del candidato che teneva conto anche degli ulteriori aspetti previsti, motivando anche in merito alla valutazione dei risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative, ritenuti scollegati dai processi di valutazione annuale delle prestazioni.
A tali dirimenti considerazioni il primo giudice aveva poi aggiunto la motivazione con la quale aveva respinto la pretesa risarcitoria da perdita di chance che aveva ritenuto infondata, giustamente osservando che Pt_1 non poteva in merito, anche solo in astratto, lamentare, al tempo del deposito del ricorso, un danno connesso alla mancata attribuzione dell'incarico di direttore generale dell dal momento che la Controparte_1 procedura selettiva per assegnare tale incarico era stata all'epoca solo avviata e pacificamente non conclusa ed aveva ritenuto che avesse, quindi, giustificato la propria azione risarcitoria principalmente in ragione Pt_1 dell'asserita illegittimità dell'atto di nomina di AN SU come direttore generale dell'Ente Foreste per determinazione presidenziale n. 86 del 28 luglio 2015 e della asserita perdita della chance di ottenere il predetto
20 incarico di direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna dal 28 luglio 2015 alla cessazione del 27 luglio
2016, rimasta non provata in causa.
Correttamente pertanto il Tribunale, avendo preso atto che la complessiva domanda proposta da Pt_1
, pur in parte abbandonata in corso di causa, e già rigettata in parte nelle fasi cautelari documentate in
[...] causa, era risultata infondata, aveva fatto applicazione del principio di soccombenza, evidentemente ritenendo irrilevanti la natura della controversia, che certamente non poteva giustificare una compensazione delle spese e tantomeno poteva farlo la peculiarità della materia del contendere, trattandosi di materia certamente non peculiare, né potendo fondarsi un affidamento da parte dell'appellante sulla precedente pronuncia del giudice amministrativo, che si era limitata a rilevare un difetto di motivazione nell'atto annullato, e non aveva di certo riconosciuto la fondatezza dell'odierna pretesa, trattandosi di pronuncia equivocata da , come già sopra Pt_1 evidenziato, che non conteneva di sicuro, affermazioni idonee a far sorgere nell'appellante un affidamento in merito ad una evidenza della probabilità da parte sua di primeggiare tra tutti gli altri candidati ritenuti idonei, evidenza che sarebbe stato suo onere provare e che per le ragioni sopra evidenziate non risulta affatto provata, in difetto di allegazioni sugli altri candidati idonei, coltivando quindi una pretesa che già dal principio era destinata ad essere ritenuta infondata anche sotto tale profilo.
In conclusione, sulla scorta di tali complessive considerazioni, restando quindi assorbita l'eccezione di inammissibilità formulata dalle difese degli appellati, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato in quanto infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di questo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, avuto riguardo ai parametri previsti dalla tabella dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello di valore indeterminabile basso, senza fase istruttoria, che non si è sostanzialmente svolta, calcolati sui valori minimi che appare opportuno applicare considerando che con l'atto di appello sono state sostanzialmente riproposte le medesime questioni già esaminate compiutamente dalle parti nel giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell'appellante, che è tenuto alla loro rifusione nei confronti sia della sia dell mentre nulla deve invece Controparte_3 Controparte_1 disporsi sulle spese nei confronti di AN SU, rimasto contumace in questo grado,.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, del 14 luglio 2021 n. 876, che conferma integralmente;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell' e della Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.473,00 euro per ciascuna parte, oltre Controparte_3
15% per spese forfettarie e accessori dovuti per legge.
Nulla dispone sulle spese nei confronti di AN SU, rimasto contumace.
21 Dichiara tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002
n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 21 novembre 2025 La Presidente relatrice dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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