Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2025, proposto da Radio Tele Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Tele Capri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice, 7;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20.11.2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18.11.2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all’istruttoria dei reclami pervenuti;
- dell’art. 6, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 146/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Tele Capri S.r.l., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Repubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ER EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Radio Tele Molise S.r.l., società editoriale del marchio Telemolise, si è collocata alla posizione n. 52 della graduatoria definitiva, per l’anno 2024, delle emittenti televisive a carattere commerciale ammesse al contributo pubblico di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146.
La ricorrente ritiene che tale collocazione sia erronea, con conseguente elargizione di un contributo economico largamente inferiore a quello asseritamente spettante, in ragione dell’omesso riconoscimento della maggiorazione del 15% a norma dell’art. 6, comma 4 del regolamento, nonostante la regione Molise, ove essa ha sede, sia stata ricompresa nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione europea.
2. La società ha articolato un unico motivo di ricorso concernente:
“ ILLEGITTIMITA’ DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZIONE DEL 15% CD. BONUS SUD: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, CO. 4, DEL DPR 146/17; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.
La ricorrente si duole dell’omesso riconoscimento della maggiorazione del 15% per il cd. bonus sud, di cui all’articolo. 6, co. 4, del D.P.R. n. 146/2017. Deduce in particolare che l’elenco delle regioni recato dal citato articolo 6 sarebbe un elenco aperto, sicché, essendo anche la regione Molise rientrata all’interno delle regioni alle quali è rivolto l’“Obiettivo Convergenza”, ancorché ciò sia accaduto successivamente alla entrata in vigore del citato D.P.R., anche le emittenti attive in questa regione avrebbero dovuto godere della prevista maggiorazione del contributo.
3. Si sono costituiti in giudizio i Ministeri resistenti e la controinteressata Tele Capri S.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Integrato ritualmente il contraddittorio per pubblici proclami, all’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento alla stregua di quanto già statuito da questa Sezione in analoga fattispecie (sentenza n. 17370/25) circa il carattere aperto dell’elencazione dei beneficiari della maggiorazione del 15%.
In particolare, tra gli obiettivi fondamentali dell’Unione Europea vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari.
L’attuazione della politica regionale 2021 -2027 avviene attraverso i seguenti fondi: FESR, FSE+, Fondo di Coesione (di cui l’Italia non è beneficiaria), Fondo per una Transizione Giusta (JTF).
Al sostegno della politica di coesione contribuisce altresì il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA).
La programmazione della politica di coesione dell'Unione Europea è strutturata per cicli settennali, che si allineano al bilancio pluriennale europeo, per definire priorità, obiettivi e l'allocazione delle risorse finanziarie. Questi cicli settennali, iniziati a partire dal periodo 2000-2006 e proseguendo con i cicli 2007-2013, 2014-2020, e attualmente in corso con il 2021-2027, servono a ridurre i divari tra le regioni dell'Unione Europea e a promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale più equilibrato.
Orbene, nella programmazione valida per il settennio 2014-2020, in corso alla data di entrata in vigore il D.P.R. n. 146/2017, le così dette regioni Obiettivo 1 (denominato “Obiettivo Convergenza”) erano solo Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, considerate regioni “in ritardo di sviluppo” in ragione del PIL pro capite inferiore al 75% della media Europea.
Sennonché, la regione Molise, pur non avendo fatto parte ab origine delle regioni Obiettivo 1, nel più recente periodo di programmazione 2021-2027, è stata ammessa a beneficiare di investimenti e vantaggi fiscali e finanziari, con investimenti legati al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).
In effetti il 2 dicembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2021-2027 notificata dall’Italia. La Carta approvata con decisione della Commissione Europea C (2021) 8655 riguarda le regioni NUTS2 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, che rientrano nella deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (c.d. “zone a”, ossia NUTS2 il cui PIL pro-capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), è inferiore o pari al 75% della media UE27).
Tanto premesso, ai fini della corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n.146/2017, considerato che, ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio /2018, n. 91, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il citato D.P.R. è stato legificato, assumendo il rango di fonte primaria, non può prescindersi da una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, che tenga conto della sua ratio , che è quella di dare maggior sostegno ad emittenti attive esclusivamente in regioni svantaggiate. Tale interpretazione è nella fattispecie possibile e necessaria, in ossequio al principio di supremazia costituzionale, consentendo di salvaguardare la compatibilità della legge con i principi della carta fondamentale.
In effetti il legislatore, come è evidente dal tenore del citato comma 4 dell’articolo 6, oltre ad elencare le regioni coinvolte nell’ “Obiettivo convergenza” alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2017, ha ritenuto di specificare che le emittenti operanti esclusivamente in queste regioni avrebbero avuto diritto alla maggiorazione del 15% del contributo, in quanto tali regioni erano destinatarie delle politiche di coesione dell’Unione.
Se dunque la ratio della disposizione è quella di assicurare una misura di favore nell’attribuzione del contributo a quelle emittenti che operino esclusivamente in regioni svantaggiate ed in ritardo e che l’Unione Europea abbia deciso di sostenere con i fondi di coesione, è evidente che il richiamo recato nella stessa alle politiche di coesione, che, come visto, seguono cicli di programmazione settennali, non possa che essere inteso quale rinvio mobile, con conseguente inclusione fra i beneficiari della misura di tutti quei territori che, di volta involta, l’Unione Europea abbia eletto o elegga destinatari di politiche di incentivazione e sostegno e di strategie di investimento.
Il richiamo alle politiche di coesione, che si rinnovano ogni sette anni anche e soprattutto nella individuazione dei destinatari, consente alla disposizione di adattarsi automaticamente alle modifiche che essa subisce nel tempo, essendo "agganciata" ad una programmazione dinamica qual è quella, appunto, dei fondi di coesione.
Se è vero che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n.356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151,) nella fattispecie, per quanto innanzi, deve ritenersi possibile una interpretazione costituzionalmente orientata (l’unica che consenta alla disposizione di vivere nel nostro ordinamento senza confliggere con la Carta fondamentale) al rispetto dell’articolo 3 e 97 della Costituzione: in base a tale interpretazione la misura di cui all’articolo 6 va intesa come rivolta a tutte quelle regioni alle quali siano destinate, in maniera dinamica e nella rinnovata programmazione settennale, le politiche di coesione dell’Unione Europea.
Diversamente opinando la disposizione genererebbe una ingiustificata e grave disparità di trattamento fra regioni nella medesima condizione, che, in ossequio al principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione, devono necessariamente essere destinatarie del medesimo trattamento: la sua attuazione ed applicazione a favore solo di pochi sarebbe, peraltro, espressione di una condotta contraria al principio di buon andamento ed imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Ritiene, dunque, il Collegio che, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, sia possibile una lettura adeguatrice della disposizione volta a consentire all’Amministrazione di riconoscere alla ricorrente la pretesa maggiorazione del 15% a cagione del suo operare esclusivamente nella regione Molise, quale regione che, per le annualità 2021-2027, è stata considerata in ritardo e meritevole di misure di sostegno da parte della Unione Europea al pari delle regioni presenti nella programmazione 2014-2020.
6. In conclusione, il ricorso è fondato. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
ER EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER EL | IT CA |
IL SEGRETARIO