TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6806/2019 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 29.05.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e gli avv.ti MASSARO CARMELA e Parte_1 Parte_2
CO AU hanno concluso come da nota depositata in data 11.11.2025 per l'avv. GALLI AN ha concluso come da nota depositata in data Parte_3
24.11.25 per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:52 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6806/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6806/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti MASSARO CARMELA e CO C.F._2
AU ed elettivamente domiciliate presso lo studio della prima sito in Latina (LT), Viale dello
Statuto, n. 21/d, in virtù di procura alle liti in atti;
attrici contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GALLI Parte_3 C.F._3
AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Priverno (LT), Via P. Coleberti, n.
8, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1 C.F._4
IR RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
E. Di Savoia, n. 5, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, le signore e Parte_1 hanno convenuto in giudizio - innanzi all'intestato Tribunale – i sigg. Parte_2 e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_3 Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza disattesa, accogliere la presente domanda e per l'effetto Dichiarare che le attrici sono proprietarie dell'unità immobiliare sita in
Roccagorga alla Via Grotte n. 19, P2 terzo livello del fabbricato riportato nel N.C.E.U. al fl.28, p.lla
52, composto di vani 2,5 - PT, P1,P2 e tre livelli. Dichiarare, conseguentemente, la nullità e, comunque, l'inefficacia nei confronti delle odierne attrici della scrittura privata avente ad oggetto la vendita intercorsa tra e , dell'immobile sito in Roccagorga alla Controparte_1 Parte_3
Via Grotte n. 19, costituita da un fabbricato riportato nel N.C.E.U. al fl. 28, p.lla 52, composto di vani 2,5 - PT, P1, P2 e tre livelli Dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di qualsiasi altro diritto in favore del Signor , nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
S.P. Rocheggiana 219 sull'immobile sito in Roccagorga alla Via Grotte n. 19, costituita da un fabbricato riportato nel N.C.E.U. al fl. 28, p.lla 52, composto di vani 2,5 - PT, P1, P2 e tre livelli;
.
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di _Latina____ di rettificare i dati catastali con relativa annotazione della presente sentenza comunicazione sia al Curatore fallimentare della
“Costruzioni Roccagorga” e al Custode Giudiziario;
. Condannare i convenuti in solido tra loro o quello che sarà ritenuto responsabile al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre oneri vari di legge.”, deducendo: - di essere comproprietarie pro-indiviso di un'unità immobiliare sita in Roccagorga (LT), Via Le Grotti, n. 19, catastalmente censita al N.C.E.U. del predetto Comune al f. 28, part. 52, bene loro pervenuto mortis causa; - che il loro dante causa, , deceduto Persona_1 il 4.2.1979, rispettivamente suocero e padre delle stesse, aveva acquisito i diritti sul cespite in commento, giusto atto di vendita e divisione per atto notarile del 20.04.1968, tramite cui quest'ultimo era divenuto proprietario pieno ed esclusivo della "soffitta al secondo piano sita in Roccagorga via
Grotte n. 19…riportata nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roccagorga alla Partita
n. 382 Foglio 28 con parte del 52" (vd. all. 2, citazione); - di aver continuato a mantenere il possesso del predetto cespite, animo domini, da oltre quarant'anni in modo pacifico, pubblico, ininterrotto e non clandestino, utilizzando nel corso degli anni lo stesso come uniche ed esclusive proprietarie, senza che mai alcuno avesse mosso contestazioni di alcun genere;
- di aver altresì provveduto a mantenere l'immobile nelle migliori condizioni garantendone la manutenzione ordinaria al fine di renderlo dimora fissa per la propria famiglia e, successivamente, di averlo concesso in affitto a terzi per un lungo periodo percependone il canone;
- di aver casualmente appreso che il predetto bene era stato venduto dagli odierni convenuti tramite scrittura privata del 09.09.1994, messa a repertorio in data 10.04.2003; - di aver tentato di risolvere bonariamente la controversia, invitando i convenuti, con missiva dell'11.04.2018, a fornire tutta la documentazione in loro possesso;
- che i convenuti avevano fatto pervenire solamente il dispositivo di una sentenza attestante l'avvenuta vendita dell'immobile tramite la richiamata scrittura privata.
Tanto premesso, le attrici hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_3 depositata il 02.12.2020, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare e pregiudiziale dichiararsi
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda, così come formulata, al rilievo che la sentenza costitutiva n.333/01 del 08.02.2001 resa dal Tribunale di Latina nel procedimento contraddistinto al
R.g. 222/97 è avente valore di cosa giudicata ed in quanto la stessa non è stata impugnata nei termini perentori prescritti per legge. 2)Sempre in via preliminare accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, così come proposto, per i motivi innanzi rassegnati per manifesta violazione dell'Art.
163, n.4) C.p.c. e 163 c.p.c. in relazione all'Art.125 c.p.c. 3) Nel merito, accertarsi e dichiararsi
l'infondatezza della domanda attorea per i motivi sopra svolti e per l'effetto rigettarsi la stessa in quanto infondata. 4)In subordine, accertarsi e dichiararsi la buona fede del sig. nella Parte_3 condotta posta in essere al rilievo che lo stesso è divenuto proprietario in forza della sentenza
n.333/01 del 08.02.2001 resa dal Tribunale di Latina, laddove l'eventuale soggetto responsabile è da individuarsi nella persona del promissario venditore. 5)In estremo subordine si contesta la richiesta di risarcimento del danno, così come proposta, risultando la causa essere non provata sotto detto profilo e siccome contenuta nel valore di € 5.000,00, cosi' come dichiarato da parte attorea. 6)
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 25.05.2021, chiedendo la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e rassegnando le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della domanda, in quanto la sentenza n.333/01 del 08.02.2001 resa dal
Tribunale di Latina nel procedimento R.g.n. 222/97 è inoppugnabile in quanto avente valore di cosa giudicata, al rilievo che la stessa non è stata mai impugnata nei termini perentori prescritti per legge.
2) Nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea per tutte le eccezioni, deduzioni e notazioni sopra formulate e conseguentemente disporsi il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto. 3)In via subordinata, nell'ipotesi in cui la domanda attorea dovesse ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, si contesta la richiesta di risarcimento del danno avanzata da controparte, in quanto la domanda giudiziale risulta essere contenuta nel valore di €
5.000,00, giusta dichiarazione di valore di controparte. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dal 6.10.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea avente ad oggetto un'azione di rivendicazione della proprietà dell'unità immobiliare sita in Roccagorga (LT), meglio indicata sopra, è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ai fini dell'odierna decisione risulta dirimente l'eccezione di giudicato esterno tempestivamente sollevata dalle odierne parti convenute, fondata sulla sentenza n. 333 dell'08.02.2001, emessa dall'intestato Tribunale in seno al giudizio n. 222/1997 R.G. pendente tra le odierne parti convenute
(vd. all.to, nota di deposito del 30.10.2023, avv. Di Girolamo;
cfr. anche nota di deposito 27.09.2023, all.to avv. Galli).
L'art. 2909 c.c. espressamente prevede che «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tale disposizione” comporta, “a contrario, che le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cassazione civile, sez. 2, 25/10/2013, n. 24165). Il giudicato, tuttavia, può anche avere un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione” (Cass. 22.01.2019, n.1650; ex multis, Cass. 05.07.2019, n.18062).
Nel caso di specie, sussiste inequivocabilmente identità oggettiva tra l'immobile trasferito con la sentenza del 2001 e quello rivendicato dalle odierne attrici.
Dalla lettura del dispositivo della sentenza in parola, si evince “che , con scrittura Controparte_1 privata in data 9.9.1994, ha venduto a lo stabile sito in Roccagorga, via Grotte n. 19, Parte_3 distinto in N.C.E.U. alla partita , mappa urbana, particella 52 formato da piano terra, piano P.IVA_1
1, piano 2 di vani 2,5".
Il provvedimento richiamato ha chiarito, in parte motiva, che la scrittura privata del 1994, "benché apparentemente qualificata come 'contratto preliminare di vendita' [...] va considerata quale contratto di compravendita in sé perfetto, e non già come preliminare", precisando che "il tenore inequivoco del negozio (“il sig. vende con la presente al sig. che Controparte_1 Parte_3 accetta, lo stabile sito in Roccagorga”) [...] rende evidente la volontà espressa dalle parti di produrre immediatamente l'effetto traslativo del diritto dominicale sul bene".
La descrizione dell'immobile contenuta nel dispositivo della sentenza ("formato da piano terra, piano
1, piano 2 di vani 2,5") comprende necessariamente anche la "soffitta al secondo piano" oggetto dell'odierno giudizio.
Difatti, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che l'immobile è stato costantemente identificato con la part. 52: il contratto di vendita e divisione, per atto Notaio del Persona_2
1968 fa riferimento alla "Partita n. 382 Foglio 28 con parte del 52" (identificazione catastale peculiare del sistema catastale pre-meccanografico), mentre la sentenza del 2001 identifica l'immobile come "distinto in N.C.E.U. alla partita , mappa urbana, particella 52". P.IVA_1
L'elemento più significativo è rappresentato dalla descrizione fisica dell'immobile contenuta nei due provvedimenti.
Nella sentenza del 2001 l'immobile viene descritto come "formato da piano terra, piano 1, piano 2 di vani 2,5", descrizione comprensiva, necessariamente, di tutti i livelli dell'edificio, incluso il
"secondo piano" che, nella terminologia utilizzata nell'atto del 1968, viene definito "soffitta al secondo piano".
La corrispondenza risulta ulteriormente confermata dalla consistenza catastale: entrambi i documenti fanno riferimento a "vani 2,5", elemento identificativo oggettivo e immutabile dell'immobile.
Un aspetto di rilevanza fondamentale è rappresentato dal fatto che la "soffitta al secondo piano" non risulta essere mai stata oggetto di accatastamento autonomo, il che comporta che essa è sempre rimasta "inglobata" nell'identificazione catastale generale dell'immobile, non potendo essere considerata come un'entità immobiliare distinta e separata dall'immobile principale.
L'identità tra l'immobile oggetto della scrittura privata di vendita del 09.09.1994 intervenuta tra gli odierni convenuti e l'immobile oggetto del presente giudizio è, pertanto, inequivocabilmente dimostrata dalla coincidenza di tutti gli elementi identificativi sostanziali: ubicazione, consistenza, particella catastale e descrizione fisica.
A tale proposito, non merita condivisione l'argomentazione difensiva attorea, secondo cui l'eccezione di giudicato non avrebbe valenza, in quanto le predette attrici sarebbero rimaste estranee al giudizio n. 222/1997 in seno al quale è stata resa la statuizione divenuta definitiva.
Innanzitutto, come sopra rilevato il giudicato può avere un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione. Nel caso specifico, la pretesa autonomia del diritto delle attrici appare smentita dalla circostanza che la "soffitta" non è mai stata oggetto di accatastamento separato, rimanendo "inglobata" nell'identificazione catastale generale dell'immobile.
Va poi evidenziato che parte attrice ammette di essere venuta a conoscenza della sentenza del 2001 nell'anno 2018 (vd. pp. 2-3, citazione), senza, tuttavia, aver mai proposto opposizione di terzo, né azione di nullità per vizio del contraddittorio.
Tale inerzia, protrattasi per oltre diciassette anni dalla pubblicazione della sentenza (2001-2018) e per oltre tre anni dalla scoperta (2018-2021), costituisce acquiescenza agli effetti della sentenza, la quale, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, può risultare anche da comportamenti concludenti che manifestino in modo non equivoco la volontà di accettare la decisione
(Cass., Sez. Un., 26.08.1998, n.8453; Cass. 11.07.2005, n.14489).
L'eccezione di giudicato andrà, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande attoree.
Ciò posto, ancorché la superiore eccezione esaminata sia assorbente, la domanda attorea sarebbe stata, comunque, infondata.
Invero, l'azione promossa dalle attrici va qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., diretta all'accertamento della proprietà e al rilascio del bene.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, “la domanda di accertamento della proprietà
e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene…con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio…è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (Cass. 25.2.2025,
n.4874; ex multis, Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass. 10.9.2018, n.21940).
Alla luce di quanto esposto, l'azione proposta dalle attrici si qualifica inequivocabilmente come azione di rivendicazione.
Parte attrice, infatti, affermandosi proprietaria dell'immobile, ha dedotto che il convenuto Pt_3 lo avrebbe occupato senza valido titolo e ha chiesto l'accertamento del proprio esclusivo diritto
[...] di proprietà.
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sulle attrici risulta particolarmente rigoroso, dovendo dimostrare un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, dovendo risalire fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, o, ancora, dovendo fornire la prova del possesso ad usucapionem del bene.
Ciò rilevato, parte attrice non ha fornito la prova dei fatti costitutivi alla base della propria pretesa, non adempiendo all'onus probandi su di essa gravante.
Difatti, risultano versati agli atti di causa, al fine di fondare la pretesa proprietà dell'immobile in contestazione, soltanto l'atto di vendita e di divisione del 1968 e la dichiarazione di successione a seguito del decesso del dante causa . Persona_1
L'atto di vendita del 1968 è un titolo di acquisto a titolo derivativo e non originario, implicante l'esistenza di un diritto di proprietà in capo al proprio dante causa, senza, tuttavia, fornirne alcuna dimostrazione.
Dall'esame del documento emerge che il de cuius acquisiva la "soffitta al secondo piano" nell'ambito di un'operazione di divisione intervenuta con FI FE e , ma l'atto, Controparte_1 tuttavia, non fornisce alcuna indicazione circa l'acquisto a titolo originario da parte dei danti causa.
La dichiarazione di successione, invece, non è documento idoneo a dimostrare la proprietà dell'immobile.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, "la visura catastale e la dichiarazione di successione…non sono idonee a dimostrare la proprietà dell'immobile e possono valere, al più, quale dato indiziario e presuntivo, se e in quanto accompagnate da altri elementi idonei a fondare il diritto di proprietà" (Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.10.2024, n.3976).
Parte attrice, peraltro, non ha fornito alcuna prova concreta del possesso ventennale utile all'usucapione, essendosi limitata ad affermare genericamente di aver posseduto il bene per oltre vent'anni, senza specificare quando e come abbia cominciato a possedere, omettendo di provare il tempo di questo possesso continuato e indisturbato e la qualità uti dominus del potere di fatto esercitato sul bene.
Alla luce delle superiori considerazioni, non si ritengono sussistere motivi per la rimessione della causa in istruttoria, come richiesto dal patrocinio di parte attrice, al fine di acquisire il fascicolo del giudizio n. 222/1997 R.G., in quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione ed essendo la documentazione versata in atti pienamente sufficiente per dirimere la presente controversia.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria tenuto conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna in solido le attrici a rimborsare ai convenuti le spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte convenuta, nella somma pari ad euro 2.127,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi, quanto ad , in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Parte_3 avv. Galli Angelo e, quanto a , in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Di Girolamo Roberto.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 29.05.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e gli avv.ti MASSARO CARMELA e Parte_1 Parte_2
CO AU hanno concluso come da nota depositata in data 11.11.2025 per l'avv. GALLI AN ha concluso come da nota depositata in data Parte_3
24.11.25 per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:52 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6806/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6806/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti MASSARO CARMELA e CO C.F._2
AU ed elettivamente domiciliate presso lo studio della prima sito in Latina (LT), Viale dello
Statuto, n. 21/d, in virtù di procura alle liti in atti;
attrici contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GALLI Parte_3 C.F._3
AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Priverno (LT), Via P. Coleberti, n.
8, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1 C.F._4
IR RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
E. Di Savoia, n. 5, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, le signore e Parte_1 hanno convenuto in giudizio - innanzi all'intestato Tribunale – i sigg. Parte_2 e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_3 Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza disattesa, accogliere la presente domanda e per l'effetto Dichiarare che le attrici sono proprietarie dell'unità immobiliare sita in
Roccagorga alla Via Grotte n. 19, P2 terzo livello del fabbricato riportato nel N.C.E.U. al fl.28, p.lla
52, composto di vani 2,5 - PT, P1,P2 e tre livelli. Dichiarare, conseguentemente, la nullità e, comunque, l'inefficacia nei confronti delle odierne attrici della scrittura privata avente ad oggetto la vendita intercorsa tra e , dell'immobile sito in Roccagorga alla Controparte_1 Parte_3
Via Grotte n. 19, costituita da un fabbricato riportato nel N.C.E.U. al fl. 28, p.lla 52, composto di vani 2,5 - PT, P1, P2 e tre livelli Dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di qualsiasi altro diritto in favore del Signor , nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
S.P. Rocheggiana 219 sull'immobile sito in Roccagorga alla Via Grotte n. 19, costituita da un fabbricato riportato nel N.C.E.U. al fl. 28, p.lla 52, composto di vani 2,5 - PT, P1, P2 e tre livelli;
.
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di _Latina____ di rettificare i dati catastali con relativa annotazione della presente sentenza comunicazione sia al Curatore fallimentare della
“Costruzioni Roccagorga” e al Custode Giudiziario;
. Condannare i convenuti in solido tra loro o quello che sarà ritenuto responsabile al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre oneri vari di legge.”, deducendo: - di essere comproprietarie pro-indiviso di un'unità immobiliare sita in Roccagorga (LT), Via Le Grotti, n. 19, catastalmente censita al N.C.E.U. del predetto Comune al f. 28, part. 52, bene loro pervenuto mortis causa; - che il loro dante causa, , deceduto Persona_1 il 4.2.1979, rispettivamente suocero e padre delle stesse, aveva acquisito i diritti sul cespite in commento, giusto atto di vendita e divisione per atto notarile del 20.04.1968, tramite cui quest'ultimo era divenuto proprietario pieno ed esclusivo della "soffitta al secondo piano sita in Roccagorga via
Grotte n. 19…riportata nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roccagorga alla Partita
n. 382 Foglio 28 con parte del 52" (vd. all. 2, citazione); - di aver continuato a mantenere il possesso del predetto cespite, animo domini, da oltre quarant'anni in modo pacifico, pubblico, ininterrotto e non clandestino, utilizzando nel corso degli anni lo stesso come uniche ed esclusive proprietarie, senza che mai alcuno avesse mosso contestazioni di alcun genere;
- di aver altresì provveduto a mantenere l'immobile nelle migliori condizioni garantendone la manutenzione ordinaria al fine di renderlo dimora fissa per la propria famiglia e, successivamente, di averlo concesso in affitto a terzi per un lungo periodo percependone il canone;
- di aver casualmente appreso che il predetto bene era stato venduto dagli odierni convenuti tramite scrittura privata del 09.09.1994, messa a repertorio in data 10.04.2003; - di aver tentato di risolvere bonariamente la controversia, invitando i convenuti, con missiva dell'11.04.2018, a fornire tutta la documentazione in loro possesso;
- che i convenuti avevano fatto pervenire solamente il dispositivo di una sentenza attestante l'avvenuta vendita dell'immobile tramite la richiamata scrittura privata.
Tanto premesso, le attrici hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_3 depositata il 02.12.2020, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare e pregiudiziale dichiararsi
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda, così come formulata, al rilievo che la sentenza costitutiva n.333/01 del 08.02.2001 resa dal Tribunale di Latina nel procedimento contraddistinto al
R.g. 222/97 è avente valore di cosa giudicata ed in quanto la stessa non è stata impugnata nei termini perentori prescritti per legge. 2)Sempre in via preliminare accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, così come proposto, per i motivi innanzi rassegnati per manifesta violazione dell'Art.
163, n.4) C.p.c. e 163 c.p.c. in relazione all'Art.125 c.p.c. 3) Nel merito, accertarsi e dichiararsi
l'infondatezza della domanda attorea per i motivi sopra svolti e per l'effetto rigettarsi la stessa in quanto infondata. 4)In subordine, accertarsi e dichiararsi la buona fede del sig. nella Parte_3 condotta posta in essere al rilievo che lo stesso è divenuto proprietario in forza della sentenza
n.333/01 del 08.02.2001 resa dal Tribunale di Latina, laddove l'eventuale soggetto responsabile è da individuarsi nella persona del promissario venditore. 5)In estremo subordine si contesta la richiesta di risarcimento del danno, così come proposta, risultando la causa essere non provata sotto detto profilo e siccome contenuta nel valore di € 5.000,00, cosi' come dichiarato da parte attorea. 6)
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 25.05.2021, chiedendo la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e rassegnando le seguenti conclusioni: “1)In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della domanda, in quanto la sentenza n.333/01 del 08.02.2001 resa dal
Tribunale di Latina nel procedimento R.g.n. 222/97 è inoppugnabile in quanto avente valore di cosa giudicata, al rilievo che la stessa non è stata mai impugnata nei termini perentori prescritti per legge.
2) Nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea per tutte le eccezioni, deduzioni e notazioni sopra formulate e conseguentemente disporsi il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto. 3)In via subordinata, nell'ipotesi in cui la domanda attorea dovesse ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, si contesta la richiesta di risarcimento del danno avanzata da controparte, in quanto la domanda giudiziale risulta essere contenuta nel valore di €
5.000,00, giusta dichiarazione di valore di controparte. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dal 6.10.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea avente ad oggetto un'azione di rivendicazione della proprietà dell'unità immobiliare sita in Roccagorga (LT), meglio indicata sopra, è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ai fini dell'odierna decisione risulta dirimente l'eccezione di giudicato esterno tempestivamente sollevata dalle odierne parti convenute, fondata sulla sentenza n. 333 dell'08.02.2001, emessa dall'intestato Tribunale in seno al giudizio n. 222/1997 R.G. pendente tra le odierne parti convenute
(vd. all.to, nota di deposito del 30.10.2023, avv. Di Girolamo;
cfr. anche nota di deposito 27.09.2023, all.to avv. Galli).
L'art. 2909 c.c. espressamente prevede che «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tale disposizione” comporta, “a contrario, che le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cassazione civile, sez. 2, 25/10/2013, n. 24165). Il giudicato, tuttavia, può anche avere un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione” (Cass. 22.01.2019, n.1650; ex multis, Cass. 05.07.2019, n.18062).
Nel caso di specie, sussiste inequivocabilmente identità oggettiva tra l'immobile trasferito con la sentenza del 2001 e quello rivendicato dalle odierne attrici.
Dalla lettura del dispositivo della sentenza in parola, si evince “che , con scrittura Controparte_1 privata in data 9.9.1994, ha venduto a lo stabile sito in Roccagorga, via Grotte n. 19, Parte_3 distinto in N.C.E.U. alla partita , mappa urbana, particella 52 formato da piano terra, piano P.IVA_1
1, piano 2 di vani 2,5".
Il provvedimento richiamato ha chiarito, in parte motiva, che la scrittura privata del 1994, "benché apparentemente qualificata come 'contratto preliminare di vendita' [...] va considerata quale contratto di compravendita in sé perfetto, e non già come preliminare", precisando che "il tenore inequivoco del negozio (“il sig. vende con la presente al sig. che Controparte_1 Parte_3 accetta, lo stabile sito in Roccagorga”) [...] rende evidente la volontà espressa dalle parti di produrre immediatamente l'effetto traslativo del diritto dominicale sul bene".
La descrizione dell'immobile contenuta nel dispositivo della sentenza ("formato da piano terra, piano
1, piano 2 di vani 2,5") comprende necessariamente anche la "soffitta al secondo piano" oggetto dell'odierno giudizio.
Difatti, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che l'immobile è stato costantemente identificato con la part. 52: il contratto di vendita e divisione, per atto Notaio del Persona_2
1968 fa riferimento alla "Partita n. 382 Foglio 28 con parte del 52" (identificazione catastale peculiare del sistema catastale pre-meccanografico), mentre la sentenza del 2001 identifica l'immobile come "distinto in N.C.E.U. alla partita , mappa urbana, particella 52". P.IVA_1
L'elemento più significativo è rappresentato dalla descrizione fisica dell'immobile contenuta nei due provvedimenti.
Nella sentenza del 2001 l'immobile viene descritto come "formato da piano terra, piano 1, piano 2 di vani 2,5", descrizione comprensiva, necessariamente, di tutti i livelli dell'edificio, incluso il
"secondo piano" che, nella terminologia utilizzata nell'atto del 1968, viene definito "soffitta al secondo piano".
La corrispondenza risulta ulteriormente confermata dalla consistenza catastale: entrambi i documenti fanno riferimento a "vani 2,5", elemento identificativo oggettivo e immutabile dell'immobile.
Un aspetto di rilevanza fondamentale è rappresentato dal fatto che la "soffitta al secondo piano" non risulta essere mai stata oggetto di accatastamento autonomo, il che comporta che essa è sempre rimasta "inglobata" nell'identificazione catastale generale dell'immobile, non potendo essere considerata come un'entità immobiliare distinta e separata dall'immobile principale.
L'identità tra l'immobile oggetto della scrittura privata di vendita del 09.09.1994 intervenuta tra gli odierni convenuti e l'immobile oggetto del presente giudizio è, pertanto, inequivocabilmente dimostrata dalla coincidenza di tutti gli elementi identificativi sostanziali: ubicazione, consistenza, particella catastale e descrizione fisica.
A tale proposito, non merita condivisione l'argomentazione difensiva attorea, secondo cui l'eccezione di giudicato non avrebbe valenza, in quanto le predette attrici sarebbero rimaste estranee al giudizio n. 222/1997 in seno al quale è stata resa la statuizione divenuta definitiva.
Innanzitutto, come sopra rilevato il giudicato può avere un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione. Nel caso specifico, la pretesa autonomia del diritto delle attrici appare smentita dalla circostanza che la "soffitta" non è mai stata oggetto di accatastamento separato, rimanendo "inglobata" nell'identificazione catastale generale dell'immobile.
Va poi evidenziato che parte attrice ammette di essere venuta a conoscenza della sentenza del 2001 nell'anno 2018 (vd. pp. 2-3, citazione), senza, tuttavia, aver mai proposto opposizione di terzo, né azione di nullità per vizio del contraddittorio.
Tale inerzia, protrattasi per oltre diciassette anni dalla pubblicazione della sentenza (2001-2018) e per oltre tre anni dalla scoperta (2018-2021), costituisce acquiescenza agli effetti della sentenza, la quale, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, può risultare anche da comportamenti concludenti che manifestino in modo non equivoco la volontà di accettare la decisione
(Cass., Sez. Un., 26.08.1998, n.8453; Cass. 11.07.2005, n.14489).
L'eccezione di giudicato andrà, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande attoree.
Ciò posto, ancorché la superiore eccezione esaminata sia assorbente, la domanda attorea sarebbe stata, comunque, infondata.
Invero, l'azione promossa dalle attrici va qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., diretta all'accertamento della proprietà e al rilascio del bene.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, “la domanda di accertamento della proprietà
e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene…con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio…è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (Cass. 25.2.2025,
n.4874; ex multis, Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass. 10.9.2018, n.21940).
Alla luce di quanto esposto, l'azione proposta dalle attrici si qualifica inequivocabilmente come azione di rivendicazione.
Parte attrice, infatti, affermandosi proprietaria dell'immobile, ha dedotto che il convenuto Pt_3 lo avrebbe occupato senza valido titolo e ha chiesto l'accertamento del proprio esclusivo diritto
[...] di proprietà.
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sulle attrici risulta particolarmente rigoroso, dovendo dimostrare un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, dovendo risalire fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, o, ancora, dovendo fornire la prova del possesso ad usucapionem del bene.
Ciò rilevato, parte attrice non ha fornito la prova dei fatti costitutivi alla base della propria pretesa, non adempiendo all'onus probandi su di essa gravante.
Difatti, risultano versati agli atti di causa, al fine di fondare la pretesa proprietà dell'immobile in contestazione, soltanto l'atto di vendita e di divisione del 1968 e la dichiarazione di successione a seguito del decesso del dante causa . Persona_1
L'atto di vendita del 1968 è un titolo di acquisto a titolo derivativo e non originario, implicante l'esistenza di un diritto di proprietà in capo al proprio dante causa, senza, tuttavia, fornirne alcuna dimostrazione.
Dall'esame del documento emerge che il de cuius acquisiva la "soffitta al secondo piano" nell'ambito di un'operazione di divisione intervenuta con FI FE e , ma l'atto, Controparte_1 tuttavia, non fornisce alcuna indicazione circa l'acquisto a titolo originario da parte dei danti causa.
La dichiarazione di successione, invece, non è documento idoneo a dimostrare la proprietà dell'immobile.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, "la visura catastale e la dichiarazione di successione…non sono idonee a dimostrare la proprietà dell'immobile e possono valere, al più, quale dato indiziario e presuntivo, se e in quanto accompagnate da altri elementi idonei a fondare il diritto di proprietà" (Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.10.2024, n.3976).
Parte attrice, peraltro, non ha fornito alcuna prova concreta del possesso ventennale utile all'usucapione, essendosi limitata ad affermare genericamente di aver posseduto il bene per oltre vent'anni, senza specificare quando e come abbia cominciato a possedere, omettendo di provare il tempo di questo possesso continuato e indisturbato e la qualità uti dominus del potere di fatto esercitato sul bene.
Alla luce delle superiori considerazioni, non si ritengono sussistere motivi per la rimessione della causa in istruttoria, come richiesto dal patrocinio di parte attrice, al fine di acquisire il fascicolo del giudizio n. 222/1997 R.G., in quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione ed essendo la documentazione versata in atti pienamente sufficiente per dirimere la presente controversia.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria tenuto conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna in solido le attrici a rimborsare ai convenuti le spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte convenuta, nella somma pari ad euro 2.127,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi, quanto ad , in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Parte_3 avv. Galli Angelo e, quanto a , in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Di Girolamo Roberto.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini